Lottare insieme contro il crimine organizzato
La scomparsa delle frontiere interne dell'Unione europea
ha dinamizzato il commercio, l'industria e la libertà di movimento
dei cittadini europei. Tuttavia, ciò ha anche aperto nuove opportunità
per la criminalità organizzata, che intende sfruttare a modo
suo l'apertura interna dell'Unione per delle attività illecite,
dei nuovi metodi per il riciclaggio del denaro sporco e il traffico
di organi, ma anche per sottrarsi alla giustizia. In questi casi, vi
è un abuso della libertà e si deve fare tutto il possibile
per contrastare questo effetto perverso.
Per la lotta al riciclaggio di denaro sporco l'Unione
europea dispone di due strumenti legislativi decisivi. Il primo, già
trasposto nella legislazione nazionale, ha l'obiettivo di impedire le
frodi nel settore finanziario. Il secondo è teso a sviluppare
la cooperazione tra le autorità doganali per ostacolare operazioni
finanziarie illegali.
Per proteggere il sistema finanziario dalle transazioni
illegali, l'UE ha reso più severi alcuni punti essenziali della
direttiva anti-riciclaggio applicata dal 1991. Il nuovo quadro legislativo
non mira a colpire solo il riciclaggio di denaro sporco connesso al
traffico di stupefacenti, ma anche qualsiasi altra sua forma e, in particolare,
quello finalizzato al finanziamento del terrorismo. Inoltre, a differenza
della precedente, la nuova direttiva amplia il gruppo dei professionisti
agenti immobiliari, notai o rivenditori di beni di lusso
che deve rendere conto della propria attività qualora sussista
il sospetto che un cliente abbia fatto ricorso ai loro servizi per riciclare
denaro sporco. Come previsto dall'accordo raggiunto nel corso della
procedura di conciliazione, i professionisti saranno liberi di portare
o meno a conoscenza dei propri clienti l'avvenuta comunicazione alle
autorità di queste informazioni.
In merito alla controversa questione dell'inviolabilità
del segreto professionale degli avvocati, i deputati hanno accolto con
favore l'accordo raggiunto in sede di conciliazione, in base al quale
esso continuerà ad essere garantito fatti salvi i casi in cui
il legale sia a conoscenza di una operazione di riciclaggio di fondi.
Intercettare il denaro sporco alla frontiera
Strettamente legato alla direttiva già entrata
in vigore è il progetto di un'altra normativa antiriciclaggio,
che mira ad integrare la direttiva, potenziando la collaborazione tra
le autorità doganali alle frontiere esterne dell'UE. Un sistema
finanziario più trasparente non è infatti sufficiente
ad impedire il transito quotidiano oltre i confini della Comunità
di ingenti somme di denaro o beni di valore di dubbia
provenienza. La direttiva-quadro proposta dalla Commissione prevede
che chiunque si appresti a lasciare o ad entrare nello spazio doganale
dell'Unione abbia l'obbligo di dichiarare per iscritto se è in
possesso di denaro contante pari o superiore a 15.000 euro.
Secondo i deputati europei il semplice obbligo di dichiarazione
non è sufficiente poichè sussiterebbe la possibilità
di non presentare alcuna dichiarazione, di falsificarla o suddividere
la somma per trasportarla in diversi viaggi. Pertanto, intendono dare
agli Stati membri la possibilità di raccogliere le informazioni
sui movimenti di denaro importanti tramite una procedura di notifica.
Tale procedura, alternativa all'obbligo di dichiarazione, prevede che
su domanda delle autorità doganali siano notificate le somme
di denaro in contante pari o superiori a 15.000 euro e che il viaggiatore
sia tenuto a giustifiare la loro provenienza e la loro destinazione.
Per i deputati europei, questa possibilità offerta agli Stati
membri di optare per una della due procedure implica di legiferare per
mezzo di una direttiva e non di un regolamento.
Peraltro, i deputati ritengono che la somme di denaro
così requisite non possano essere trattenute, in principio, per
più di tre giorni feriali. Se previsto dalla legislazione nazionale,
gli Stati membri possono prorogare tale periodo fino ad un mese, ma
per una volta sola. Le informazioni così raccolte dalle autorità
doganali debbono essere inserite in una banca dati dell'Ufficio europeo
di polizia, Europol. Questi dati, tuttavia, potranno essere utilizzati
esclusivamente nella quadro dellla lotta contro il riciclaggio di capitali.
Una decisione del Consiglio, inoltre, obbliga gli Stati
membri a migliorare lo scambio di informazioni tra le unità di
informazione finanziaria incaricate di sorvegliare le transazioni sospette
o curiose. Qualora venisse confermato il sospetto che l'obiettivo di
una transazione è il riciclaggio di capitali provenienti da attività
illecite, queste unità potranno intervenire più tempestivamente.
Fermare il traffico internazionale di organi e tessuti
umani
Il traffico di organi e tessuti umani costituisce una
forma di tratta degli esseri umani. Per le organizzazioni criminali
si tratta di un'attività molto lucrativa praticata a livello
internazionale. L'Unione si è impegnata fermamente nella lotta
contro questa grave forma di violazione dei diritti umani e della dignità
umana. In base ad una decisione quadro in cantiere, gli Stati dell'Unione
saranno obbligati a sanzionare i reati connessi al traffico di organi
e tessuti umani. Tra questi reati, oltre al prelievo e alla vendita,
figura anche qualsiasi forma di aiuto fornita per il trasporto, l'esportazione,
l'importazione e lo stoccaggio di organi.
Il trapianto di organi e tessuti assume carattere illecito
se delle persone sono spinte o obbligate a cedere ad esempio un rene,
oppure se si sfrutta la miseria economica delle vittime offrendo un
prezzo attraente in cambio dell'organo. Lo stesso vale se si ricorre
al ricatto o se sono asportati organi di persone defunte senza che queste,
quando erano in vita, abbiano dato il proprio consenso alla donazione.
Con il chiaro assenso espresso a favore del progetto di
elaborare una decisione-quadro contro il traffico di organi e tessuti
umani, il Parlamento europeo ha manifestato in modo inequivocabile la
propria posizione sull'argomento. I deputati, tuttavia, hanno sollecitato
alcune sostanziali modifiche. Secondo loro il testo deve fare un chiaro
riferimento al rischio rappresentato dal traffico di organi per la salute
pubblica. Infatti essi ritengono che le persone alle quali sono prelevati
organi a seguito di pressioni di natura psicologica o economica o addirittura
di violenze, non dispongono di nessuna informazione affidabile riguardo
ai rischi per la salute ai quali vanno incontro. Inoltre, il beneficiario
di organi così ottenuti si espone a enormi rischi per la sua
salute, se non a un esito letale.
Per non gettare discredito sui trapianti di organi e tessuti
in generale, i deputati insistono sulla necessità che la prevista
decisione-quadro faccia sempre riferimento al commercio illegale di
organi e tessuti, per far sì che risulti chiara la differenza
rispetto al sistema legale dei trapianti. Tuttavia, il traffico illecito
smetterà di essere redditizio per le organizzazioni criminali
solamente quando una quantità sufficiente di organi e tessuti
da trapianto sarà disponibile per via legale. Ecco perché
l'intento dei deputati è quello di far crescere tra i cittadini
europei la propensione a donare i propri organi. Per raggiungere tale
scopo suggeriscono di lanciare campagne di sensibilizzazione su tutto
il territorio dell'Unione. Il provvedimento è attualmente in
attesa di una decisione finale del Consiglio e i deputati auspicano
che gli Stati membri recepiscano nell'ordinamento nazionale la decisione
quadro entro la fine del 2004, al più tardi.
Il mandato d'arresto europeo
Che si tratti di riciclaggio di denaro sporco, di tratta degli esseri
umani, di traffico di organi o di terrorismo, il mandato d'arresto europeo,
in vigore dal gennaio 2004, mira a semplificare ed accelerare le procedure
di estradizione di sospetti e criminali. Gli annosi ritardi di un tempo
dovuti talvolta al mancato riconoscimento reciproco delle decisioni
delle autorità giudiziarie dei singoli Stati dell'UE, talvolta
alla complessità e alle lungaggini delle procedure di estradizione,
sembrano destinati in tal modo a diventare un ricordo. Al loro posto
subentra una procedura uniforme per tutta l'Unione.
Dall'entrata in vigore della decisione-quadro, il mandato
d'arresto europeo si applica agli imputati condannati da un tribunale
a una pena di almeno quattro mesi di reclusione nonché ai sospettati
di reati per i quali è prevista una pena detentiva di almeno
un anno. Il mandato d'arresto europeo riguarda un elenco di 32 reati
penali, tra cui figurano il terrorismo e la tratta di esseri umani,
il sequestro di persona e la rapina a mano armata, la violenza carnale
e la xenofobia. Le autorità giudiziarie di ogni Stato membro
hanno l'obbligo di riconoscere qualsiasi mandato d'arresto spiccato
da un altro paese dell'Unione - salvo un minimo di controlli - e di
procedere all'estradizione del ricercato al più tardi entro 90
giorni dalla data dell'arresto.
Dal primo gennaio 2004 tale decisione quadro è
stata trasposta nell'ordinamento nazionale da Belgio, Danimarca, Finlandia,
Irlanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e, tra i nuovi Stati
membri, solo dall'Ungheria. Per gli altri nuovi Stati membri, il termine
prescritto coincide con quella dell'adesione, e cioè il primo
maggio 2004.
