Un organo legislativo a tutti gli effetti
Qual è il ruolo del Parlamento europeo? Come in
tutte le democrazie, è quello di controllare loperato del
potere esecutivo, lutilizzo dei fondi pubblici, nonché
di approvare le leggi. In origine, tuttavia, la Comunità aveva
modalità di funzionamento abbastanza diverse. Il Parlamento europeo,
prima denominato formalmente Assemblea, era semplicemente
consultato sulle questioni legislative, e il suo parere
non era in alcun modo vincolante. Il potere legislativo spettava esclusivamente
ai governi riuniti in sede di Consiglio. Tuttavia, con il passare del
tempo e lentrata in vigore dei successivi trattati, i deputati
hanno acquisito un crescente potere legislativo. In numerosi campi,
il Parlamento è ora colegislatore su un piano di parità
con il Consiglio, nel quadro della procedura di codecisione.
La filosofia legislativa del trattato di Roma del 1957 era basata su
una formula binaria: la Commissione propone e il Consiglio dispone.
Nonostante lesistenza di deputati eletti a suffragio indiretto,
riuniti in unassemblea, la loro influenza sulla legislazione comunitaria
era quasi nulla. Attualmente liniziativa legislativa continua
ad essere di competenza esclusiva della Commissione europea, ma il Consiglio
e il Parlamento possono invitare formalmente la Commissione a presentare
una proposta legislativa e, soprattutto, il Parlamento può modificare
sostanzialmente il contenuto della legislazione europea proposta. La
codecisione, che pone Consiglio e Parlamento su un piano di parità,
è stata introdotta dal trattato di Maastricht, nel 1992, per
una quindicina di settori (mercato interno, ricerca, ambiente, consumatori,
istruzione, sanità, ecc.).
I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno ampliato il campo
d'applicazione della codecisione. Attualmente, questa procedura disciplina
une quarantina di settori di intervento dellUnione. Dal sistema
binario iniziale si è passati a un vero e proprio triangolo:
la Commissione continua a proporre, ma sono il Consiglio e il Parlamento
a disporre, in settori che riguardano direttamente la vita quotidiana
dei cittadini europei.
Questa evoluzione verso una democrazia parlamentare è
destinata a continuare. Secondo gli auspici della Convenzione sul futuro
dellEuropa, la codecisione dovrebbe essere applicata a non meno
di 80 settori sui quali il Consiglio, dal canto suo, dovrebbe pronunciarsi
a maggioranza: asilo, immigrazione, controlli alle frontiere, cooperazione
giudiziaria penale, cooperazione di polizia, cultura, protezione civile,
ecc. Solamente le questioni che riguardano lassetto costituzionale
degli Stati membri o materie sensibili quali la fiscalità o taluni
aspetti della politica sociale, o ancora la politica estera e la difesa,
sfuggirebbero a questa regola.
La codecisione: istruzioni per l'uso
La Commissione europea, responsabile dellapplicazione
dei trattati nonché del buon funzionamento delle politiche comuni
e del mercato interno, è allorigine di tutte le proposte
legislative, che trasmette simultaneamente al Parlamento e al Consiglio.
Successivamente allesame in sede di commissione
parlamentare, il Parlamento esprime un parere in prima lettura, alla
maggioranza semplice dei voti espressi in seduta plenaria. Nella maggioranza
dei casi, esso presenta emendamenti alla proposta della Commissione.
Questultima decide quindi di approvarli, integralmente o solo
in parte, e presenta al Consiglio una proposta modificata.
Se il Consiglio approva gli emendamenti a maggioranza
qualificata (fatta eccezione per i settori soggetti allunanimità,
vale a dire la cultura, la libera circolazione dei cittadini, la sicurezza
sociale, ecc.), la proposta è adottata. In caso contrario il
Consiglio adotta, in prima lettura, una posizione comune.
Una volta che la posizione comune del Consiglio è stata trasmessa
al Parlamento, i deputati dispongono di tre mesi per pronunciarsi nuovamente.
In seconda lettura, per lapprovazione del testo,
con o senza nuovi emendamenti, è richiesta la maggioranza assoluta
dei deputati iscritti, vale a dire 314 voti sui 626 deputati eletti
al Parlamento uscente.
Nel caso in cui il Parlamento approvi espressamente la
posizione comune (o non si pronunci entro il termine di tre mesi), latto
è immediatamente approvato. Se invece la posizione comune è
respinta dal Parlamento, la procedura è immediatamente chiusa
e latto non sarà adottato.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il Parlamento
introduce emendamenti alla posizione comune, che costituiranno loggetto
di un parere della Commissione, e il Consiglio sarà nuovamente
consultato con la presentazione di una proposta modificata della Commissione.
In questa fase il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sugli
emendamenti del Parlamento, ma è richiesta l'unanimità
per gli emendamenti sui quali la Commissione ha espresso un parere negativo.
Latto è approvato se il Consiglio, al più tardi
entro tre mesi dal ricevimento della proposta, approva tutti gli emendamenti
del Parlamento.
Qualora invece il Consiglio non approvi gli emendamenti
del Parlamento europeo, è necessario fare ricorso alla procedura
di conciliazione. Per ciascuna proposta legislativa viene costituito
uno specifico Comitato di conciliazione su una base paritetica: 15 rappresentanti
o membri del Consiglio e 15 membri del Parlamento europeo tra cui siedono,
dufficio, un vicepresidente del Parlamento europeo, il relatore
e il presidente della commissione parlamentare interessata. La Commissione
europea partecipa alle discussioni al fine di avvicinare le posizioni.
Il più delle volte il Comitato di conciliazione riesce ad elaborare
un progetto comune che sarà nuovamente presentato al Consiglio
e al Parlamento europeo per lapprovazione. In questa terza lettura,
il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento alla
maggioranza dei voti espressi. Latto è adottato se il Consiglio
e il Parlamento approvano il progetto di testo comune. Qualora invece,
allo scadere del termine, una delle due istituzioni non abbia approvato
il testo, la procedura è chiusa e latto viene considerato
non adottato.
Dallentrata in vigore del trattato di Amsterdam,
nel maggio 1999, vale a dire alcune settimane prima dellinizio
della legislatura in corso, sono stati trattati nel quadro della codecisione
circa 300 dossier legislativi. Per un quarto di questi liter si
è concluso in prima lettura e per oltre la metà in seconda
lettura. Un pò meno di un quarto degli argomenti arrivano in
conciliazione, ma tale rapporto tende a diminuire con il passare del
tempo e con lapplicazione della prassi dei contatti informali
e dei triloghi fra le tre istituzioni, al fine di giungere
a un compromesso in una fase molto più precoce della conciliazione.
Attualmente, tre accordi conclusi in sede di conciliazione sono stati
respinti dalla plenaria. Essi riguardano la brevettabilità delle
invenzioni biotecnologiche (marzo 1995), le offerte pubbliche d'acquisto
(luglio 2001) e la liberalizzazione dei servizi portuali (novembre 2003).
In merito alle offerte pubbliche d'acquisto, una nuova proposta legislativa
che tiene conto maggiormente delle posizioni del PE è stata presentata
dalla Commissione (vedere la nostra scheda sui servizi finanziari).
Le altre procedure
La procedura di consultazione, ampiamente utilizzata agli
inizi della Comunità, si applica ormai solamente a settori sensibili
che sono soggetti allunanimità in sede di Consiglio (per
esempio le questioni fiscali, la politica industriale o la gestione
del territorio), nonché a due materie che richiedono la maggioranza
qualificata (politica agricola e politica di concorrenza). Il Parlamento
non può impedire lapprovazione da parte del Consiglio della
legislazione prevista né imporre modifiche. La Commissione può
tuttavia tener conto del parere dei deputati e quindi modificare la
sua proposta. Questa potrà essere modificata dal Consiglio soltanto
allunanimità.
La procedura di cooperazione, introdotta nel 1987 dallAtto
unico per dare maggior peso al parere del Parlamento, lasciava comunque
lultima parola al Consiglio. Se il Parlamento respinge la posizione
comune del Consiglio, questultimo potrà adottare la legislazione
solamente allunanimità. Se il Parlamento modifica la proposta,
la Commissione la deve riformulare e il Consiglio potrà modificarla
nuovamente solamente allunanimità. Questa procedura è
quasi scomparsa con la generale diffusione della procedura di codecisione
e riguarda ormai solamente un numero limitato di decisioni nel settore
dellUnione economica e monetaria.
La procedura del parere conforme è stata istituita
dall'Atto unico europeo. Essa impone al Consiglio di avere l'accordo
del Parlamento per le nuove adesioni e la conclusione di accordi d'associazione.
Il Parlamento può accettare o respingere una proposta ma non
la può modificare. Il Parlamento si pronuncia a maggioranza assoluta
dei membri che lo compongono. Questo "parere conforme" è
stato esteso dal Trattato di Maastricht alla legge elettorale uniforme
ed al diritto di circolazione e soggiorno, nonché ai regolamenti
relativi ai fondi strutturali e al fondo di coesione. Il Trattato di
Amsterdam prevede la sua applicazione anche per le decisioni relative
ai casi di violazione grave e persistente dei diritti fondamentali da
parte di uno Stato membro.
