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ELEZIONI EUROPEE

La normativa vigente

L'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni, dal decreto-legge 24 giugno 1994 n.408, convertito in legge, con modificazioni , dall'art.1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n.483, e, per quanto da essi non previsto, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni. 
 
Come ci si candida

Le operazioni necessarie per candidarsi alle elezioni dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono:

  • Deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'Interno.
    • Il deposito è atto obbligatorio.
    • E' fatto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
    • Il contrassegno deve essere depositato, in triplice esemplare, personalmente, da persona munita di mandato, presso l'apposito ufficio del Ministero dell'Interno, dalle ore 8 del 49° giorno alle ore 16 del 48° giorno precedente quello della votazione.
  • Deposito, presso il Ministero dell'Interno, delle Designazioni degli incaricati della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni.
    • Esso va fatto contemporaneamente al deposito del contrassegno di lista.
    • A differenza delle elezioni politiche, non è consentito procedere alla designazione di nuovi nominativi di rappresentanti, in sostituzione di quelli precedentemente segnalati al Ministero dell'Interno.
    • Presentazione della lista dei Candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali

La legge prevede:

  • Dichiarazione di presentazione della lista, che deve essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due camere o al Parlamento Europeo.
  • Certificato attestante la qualità di elettore dei presentatori
  • Dichiarazione di accettazione della candidatura
  • Certificato attestante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

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