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La normativa vigente
L'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
Europeo è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive
modificazioni, dal decreto-legge 24 giugno 1994 n.408, convertito in
legge, con modificazioni , dall'art.1, comma 1, della legge 3 agosto
1994, n.483, e, per quanto da essi non previsto, dalle norme contenute
nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati
30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni.
Come ci si candida
Le operazioni necessarie per candidarsi alle elezioni
dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono:
- Deposito del contrassegno di lista presso il
Ministero dell'Interno.
- Il deposito è atto obbligatorio.
- E' fatto divieto di presentare contrassegni
identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri
partiti ovvero contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
- Il contrassegno deve essere depositato,
in triplice esemplare, personalmente, da persona munita di mandato,
presso l'apposito ufficio del Ministero dell'Interno, dalle ore
8 del 49° giorno alle ore 16 del 48° giorno precedente quello
della votazione.
- Deposito, presso il Ministero dell'Interno,
delle Designazioni degli incaricati della presentazione delle liste
dei candidati nelle circoscrizioni.
- Esso va fatto contemporaneamente al deposito
del contrassegno di lista.
- A differenza delle elezioni politiche,
non è consentito procedere alla designazione di nuovi nominativi
di rappresentanti, in sostituzione di quelli precedentemente segnalati
al Ministero dell'Interno.
- Presentazione della lista dei Candidati
presso gli uffici elettorali circoscrizionali
La legge prevede:
- Dichiarazione di presentazione della lista, che
deve essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti
in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi anche in una sola delle camere o che nell'ultima elezione
abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto
almeno un seggio in una delle due camere o al Parlamento Europeo.
- Certificato attestante la qualità di elettore
dei presentatori
- Dichiarazione di accettazione della candidatura
- Certificato attestante l'iscrizione dei candidati
nelle liste elettorali
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