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ELEZIONI COMUNALI

La normativa vigente

Le principali disposizioni concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale sono le seguenti:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
  • Legge 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.
  • Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
  • Legge 18 gennaio 1992, n. 16. Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  • Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
  • Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
  • Legge 28 aprile 1998, n. 130. Modifica dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori.
  • Legge 30 aprile 1999, n. 120. Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
    La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha predisposto una specifica pubblicazione ( n. 5 del 2001) che raccoglie le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Come ci si candida

Le candidature a sindaco e consigliere comunale devono essere sottoscritte da gruppi di cittadini che presentano le liste dei candidati. Non sono ammesse quindi candidature indipendenti.
Nei comuni superiori a 15.000 abitanti, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nei comuni inferiori a 15.000 abitanti il limite minimo è pari a tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere.

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta per la quale la legge non prevede una particolare formulazione, ma che dovrà tuttavia contenere i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede ovvero:

  • il numero dei presentatori;
  • il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco;
  • il cognome e nome dei candidati alla carica di consigliere;
  • la descrizione del contrassegno di lista;
    il cognome, nome, luogo e data di nascita dei delegati, effettivo e supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio dei candidati a sindaco e delle liste, di designare, personalmente o per mezzo di persone da
  • essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio e della collegata candidatura alla carica di sindaco deve essere sottoscritta a norma dell'art.3 della legge 25 marzo 1993,n.81, e successive modificazioni:

  • da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  • da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
  • da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
  • da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
  • da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra
    5.001 e 10.000 abitanti;
  • da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
  • da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.


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