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La normativa vigente
Le principali disposizioni concernenti la presentazione
e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale sono le seguenti:
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali.
- Legge 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia di
ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale.
- Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
- Legge 18 gennaio 1992, n. 16. Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993,
n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
- Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione
della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno
la cittadinanza.
- Legge 28 aprile 1998, n. 130. Modifica dell'articolo
4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle
firme degli elettori.
- Legge 30 aprile 1999, n. 120. Disposizioni in materia
di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli
adempimenti in materia elettorale.
La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha predisposto una
specifica pubblicazione ( n. 5 del 2001) che raccoglie le istruzioni
per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
Come ci si candida
Le candidature a sindaco e consigliere comunale devono
essere sottoscritte da gruppi di cittadini che presentano le liste dei
candidati. Non sono ammesse quindi candidature indipendenti.
Nei comuni superiori a 15.000 abitanti, ogni lista deve comprendere
un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere
e non inferiore ai due terzi; nei comuni inferiori a 15.000 abitanti
il limite minimo è pari a tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere.
Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione
scritta per la quale la legge non prevede una particolare formulazione,
ma che dovrà tuttavia contenere i requisiti sostanziali che la legge
stessa richiede ovvero:
- il numero dei presentatori;
- il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco;
- il cognome e nome dei candidati alla carica di consigliere;
- la descrizione del contrassegno di lista;
il cognome, nome, luogo e data di nascita dei delegati, effettivo
e supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio
dei candidati a sindaco e delle liste, di designare, personalmente
o per mezzo di persone da
- essi autorizzate con dichiarazione autenticata da
notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale
e presso l'Ufficio centrale.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
al consiglio e della collegata candidatura alla carica di sindaco deve
essere sottoscritta a norma dell'art.3 della legge 25 marzo 1993,n.81,
e successive modificazioni:
- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori,
nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori,
nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori,
nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori,
nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori,
nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori,
nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei
comuni con popolazione compresa tra
5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei
comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione
delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
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