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Corte Costituzionale ed elezioni: nella relazione sul 2003 il presidente Zagrebelsky richiama le decisioni sull'accesso alle cariche elettive e sul voto degli italiani all'estero

Dalla relazione  del Presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky  sulla giustizia costituzionale nel 2003

2.16. Accesso alle cariche elettive
La Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema di agevolazioni della partecipazione femminile alle cariche pubbliche. Non si è considerata lesiva degli artt. 3, comma 1, e 51 Costituzione la norma della regione Valle d’Aosta secondo la quale le liste elettorali devono comprendere, a pena di esclusione, candidati dei due sessi (sentenza 49). Essa, infatti, non esplica alcuna incidenza sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell’uno o dell’altro sesso: non introduce ulteriori requisiti di eleggibilità, né può essere qualificata come una di quelle "misure legislative, volutamente diseguali", che "possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)", ma che la Corte ha ritenuto non possano "incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali", tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza 422/1995). Infatti, la norma impugnata, secondo la Corte, non prevede "alcuna misura di ‘disuguaglianza’ allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di ‘compensare’ tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti". Non si è ritenuto intaccato neppure "il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell’uno e dell’altro sesso e gli eletti dello stesso sesso". La norma stabilisce soltanto un vincolo alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che presentano le liste, vincolo che "può senz’altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell’intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell’obiettivo di equilibrio della rappresentanza". Infatti, la legge costituzionale 2/ 2001, integrando gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere "condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali", e ciò proprio "al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi". D’altra parte, tale finalità era già stata riconosciuta "positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale" dalla Corte, nella sentenza con la quale (422/1995) era stata dichiarata l’incostituzionalità di diverse disposizioni di legge prevedenti l’obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle camere e dei consigli regionali e comunali.
In materia di ineleggibilità, la Corte ha ribadito (riprendendo la sentenza 287/97) che l’art. 51 Costituzione, "riferendosi ai ‘requisiti’ per l’accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa legislazione primaria è direttamente chiamata dalla Costituzione; bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e, dall’altro lato, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto ‘richiedono’. Tra tali condizioni richieste all’aspirante candidato possono ben essere comprese non solo l’inesistenza di incarichi tali da determinare indebite influenze sulla par condicio della competizione elettorale, ma anche l’inesistenza di incarichi la cui titolarità sia ritenuta incompatibile con la candidatura in questione" (sentenza 306). Nel caso di specie, l’art. 51 non è stato ritenuto violato dalla norma che prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana dei "capi servizio…degli uffici statali che svolgono attività nella regione". Essa infatti si riferisce a una categoria precisamente circoscritta, e non contrasta con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale "le cause di ineleggibilità, per essere conformi al principio dell’art. 51 Costituzione, devono considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse", con la conseguente incostituzionalità di cause di ineleggibilità dai confini generici ed elastici, suscettibili di essere dilatate in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse.

2.17. Voto degli italiani all’estero
La disciplina relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani stabilmente residenti all’estero (previsto dall’art. 48 Costituzione, come modificato a seguito della legge costituzionale 1/2000), è sfiorata dalla Corte nell’ordinanza 195, con la quale si dichiara inammissibile il conflitto promosso dal comitato promotore di un referendum, secondo il quale l’esercizio del voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all’estero, previsto dalla legge 459/2001, sarebbe stato in contrasto con "la segretezza del voto, proclamata dall’art. 48 della Costituzione". Secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata altresì violazione, da parte della stessa legge e del regolamento attuativo, delle regole democratiche in materia di campagne elettorali. La Corte ha affermato che, nel caso in cui si "fosse indotta in ipotesi ad accogliere i rilievi di costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza, si [sarebbe determinata] la conseguenza di rendere assai più difficile l’espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all’estero", e che le "presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta nella legge e nei regolamenti impugnati…non [avrebbero potuto] costituire oggetto sindacabile nella presente sede, trattandosi di scelte lasciate alla discrezionalità del legislatore, specie ove si consideri la necessaria attuazione di nuove norme costituzionali relative allo svolgimento di procedimenti elettorali nel territorio di Stati esteri".

   
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