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Dalla relazione del Presidente della Corte Costituzionale
Gustavo Zagrebelsky sulla giustizia costituzionale nel 2003
2.16. Accesso alle cariche elettive
La Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema di
agevolazioni della partecipazione femminile alle cariche pubbliche.
Non si è considerata lesiva degli artt. 3, comma 1, e 51 Costituzione
la norma della regione Valle d’Aosta secondo la quale le liste
elettorali devono comprendere, a pena di esclusione, candidati
dei due sessi (sentenza 49). Essa, infatti, non esplica alcuna
incidenza sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini,
dell’uno o dell’altro sesso: non introduce ulteriori requisiti
di eleggibilità, né può essere qualificata come una di quelle
"misure legislative, volutamente diseguali", che "possono certamente
essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale
ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le
disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto
del pieno esercizio dei diritti fondamentali)", ma che la Corte
ha ritenuto non possano "incidere direttamente sul contenuto stesso
di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura
a tutti i cittadini in quanto tali", tra cui, in particolare,
il diritto di elettorato passivo (sentenza 422/1995). Infatti,
la norma impugnata, secondo la Corte, non prevede "alcuna misura
di ‘disuguaglianza’ allo scopo di favorire individui appartenenti
a gruppi svantaggiati, o di ‘compensare’ tali svantaggi attraverso
vantaggi legislativamente attribuiti". Non si è ritenuto intaccato
neppure "il carattere unitario della rappresentanza elettiva che
si esprime nel consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione
giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell’uno e dell’altro
sesso e gli eletti dello stesso sesso". La norma stabilisce soltanto
un vincolo alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei
gruppi che presentano le liste, vincolo che "può senz’altro ritenersi
una legittima espressione sul piano legislativo dell’intento di
realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo
statuto speciale in vista dell’obiettivo di equilibrio della rappresentanza".
Infatti, la legge costituzionale 2/ 2001, integrando gli statuti
delle regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito
alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere "condizioni
di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali", e ciò
proprio "al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza
dei sessi". D’altra parte, tale finalità era già stata riconosciuta
"positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale"
dalla Corte, nella sentenza con la quale (422/1995) era stata
dichiarata l’incostituzionalità di diverse disposizioni di legge
prevedenti l’obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei
due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle
camere e dei consigli regionali e comunali.
In materia di ineleggibilità, la Corte ha ribadito (riprendendo
la sentenza 287/97) che l’art. 51 Costituzione, "riferendosi ai
‘requisiti’ per l’accesso alle cariche elettive, sottintende il
bilanciamento di interessi, cui la relativa legislazione primaria
è direttamente chiamata dalla Costituzione; bilanciamento tra
il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e, dall’altro
lato, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere
solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche,
per loro natura, appunto ‘richiedono’. Tra tali condizioni richieste
all’aspirante candidato possono ben essere comprese non solo l’inesistenza
di incarichi tali da determinare indebite influenze sulla par
condicio della competizione elettorale, ma anche l’inesistenza
di incarichi la cui titolarità sia ritenuta incompatibile con
la candidatura in questione" (sentenza 306). Nel caso di specie,
l’art. 51 non è stato ritenuto violato dalla norma che prevede
la ineleggibilità alla carica di deputato dell’Assemblea regionale
siciliana dei "capi servizio…degli uffici statali che svolgono
attività nella regione". Essa infatti si riferisce a una categoria
precisamente circoscritta, e non contrasta con quanto affermato
dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale "le cause di
ineleggibilità, per essere conformi al principio dell’art. 51
Costituzione, devono considerarsi di stretta interpretazione e
comunque contenute entro i limiti rigorosamente necessari per
il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse", con
la conseguente incostituzionalità di cause di ineleggibilità dai
confini generici ed elastici, suscettibili di essere dilatate
in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più
diverse.
2.17. Voto degli italiani all’estero
La disciplina relativa alle modalità di esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani stabilmente residenti
all’estero (previsto dall’art. 48 Costituzione, come modificato
a seguito della legge costituzionale 1/2000), è sfiorata dalla
Corte nell’ordinanza 195, con la quale si dichiara inammissibile
il conflitto promosso dal comitato promotore di un referendum,
secondo il quale l’esercizio del voto per corrispondenza da parte
degli elettori stabilmente residenti all’estero, previsto dalla
legge 459/2001, sarebbe stato in contrasto con "la segretezza
del voto, proclamata dall’art. 48 della Costituzione". Secondo
i ricorrenti, vi sarebbe stata altresì violazione, da parte della
stessa legge e del regolamento attuativo, delle regole democratiche
in materia di campagne elettorali. La Corte ha affermato che,
nel caso in cui si "fosse indotta in ipotesi ad accogliere i rilievi
di costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza,
si [sarebbe determinata] la conseguenza di rendere assai più difficile
l’espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all’estero",
e che le "presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta
nella legge e nei regolamenti impugnati…non [avrebbero potuto]
costituire oggetto sindacabile nella presente sede, trattandosi
di scelte lasciate alla discrezionalità del legislatore, specie
ove si consideri la necessaria attuazione di nuove norme costituzionali
relative allo svolgimento di procedimenti elettorali nel territorio
di Stati esteri".
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