|
La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato
i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza
in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata
che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale
per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque,
in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione,
con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le
liste componenti.
Vecchio sistema
Risultano dunque abrogati i sistemi elettorali misti, che erano
stati introdotti nel 1993 e applicati nelle elezioni parlamentari
del 1994, 1996 e 2001, con cui tre quarti dei deputati e tre quarti
dei senatori venivano eletti nell´ambito di collegi uninominali,
in un unico turno di votazione, a maggioranza relativa dei voti;
mentre il restante quarto costituiva la quota proporzionale, attribuita,
con modalità differenziate, nelle 26 circoscrizioni elettorali
per la Camera (tra le liste che avessero superato lo sbarramento
del 4 per cento nazionale dei voti), e nelle regioni per il Senato
(con le eccezioni della Valle d´Aosta e del Molise, i cui
seggi senatoriali rispettivamente uno e due erano
assegnati maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali).
Per la Camera l´elettore disponeva di due distinte schede
di votazione (per la parte maggioritaria e per la parte proporzionale);
per il Senato, invece, il voto veniva espresso su un´unica
scheda, in favore di uno dei candidati del collegio, e i voti
di tutti i candidati perdenti erano destinati al recupero proporzionale
su base regionale.
Nuovo sistema
1) Come si vota
Con i nuovi sistemi di votazione, l´elettore ha a disposizione
una sola scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il
Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in
competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione.
I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono
riprodotti in linea verticale, uno sotto l´altro, su un´unica
colonna. L´elettore esprime il voto tracciando un segno
sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare
voto di preferenza per candidati; la lista è,
infatti, bloccata: i nomi sono cioè presentati
in un ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore
della coalizione di cui la lista fa parte.
2) Riparto dei seggi
Per l´elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua
su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni.
Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto
complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte
le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi,
purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per
cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal
caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale
di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella
quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti
circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole liste
non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti
validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non
ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre
a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla
condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella
propria circoscrizione).
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente
617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione
estero e del seggio della Valle d´Aosta, attribuito con
metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale
dei quozienti interi e dei più alti resti (1) . Ciò
si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni
o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti
circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo,
la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita
alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale
nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti
277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul
piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione
interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2
per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto
tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze
linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche
in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi
e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica
sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni,
in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni
e delle singole liste.
Per l´elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua
esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che
ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché
le liste singole che raggiungano l´8 per cento (comprese
le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni
non ammesse). Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si
procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione,
applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia
ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento
dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita
alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti.
Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre
coalizioni e liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le
liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi
e dei più alti resti).
A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano
conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
Il sistema descritto per il Senato non si applica, però,
a tutte le regioni. Per la Valle d´Aosta, il Molise e il
Trentino-Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline
specifiche. La Valle d´Aosta elegge l´unico senatore
con sistema maggioritario semplice. Il Molise elegge i due senatori
spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo
maggioritario. Il Trentino-Alto Adige conserva, infine, il precedente
sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema
maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre
nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, definiti
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo scopo di valorizzare
la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici);
mentre l´ultimo senatore è eletto in base al recupero
regionale dei voti non utilizzati.
1 La formula, in generale, si applica determinando innanzitutto
il quoziente elettorale, corrispondente alla parte
intera risultante dalla divisione del totale dei voti validi delle
formazioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare; e, successivamente,
dividendo la cifra elettorale di ciascuna formazione per il quoziente
così ottenuto. Al termine di tali operazioni, i seggi non
ancora attribuiti sono assegnati secondo l´ordine dei resti
(cioè, del numero di voti eccedenti i quozienti interi).
|