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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Privacy e propaganda elettorale: le regole per un uso corretto
dei dati personali dei cittadini
Maggiori garanzie per la privacy dei cittadini
e regole precise per partiti e candidati impegnati nelle
prossime consultazioni elettorali, soprattutto se la propaganda
elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms,
Mms, e-mail.
Con un provvedimento generale l’Autorità garante (Stefano
Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha
indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e
candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare
correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare
a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione
elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo
della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener
conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
Alla luce delle novità introdotte dal Codice in
materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore il
1 gennaio 2004, il Garante ha fornito precise
indicazioni alle quali partiti e candidati devono attenersi.
Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi
telefonici
Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può
farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da
fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili
da chiunque. Deve però informare i cittadini sull’uso che verrà
fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli
aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori
italiani residenti all’estero, gli elenchi dei telefoni
fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi
professionali e alcuni registri delle Camere di commercio.
Se la comunicazione elettorale è telefonica e il
numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare
all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali
diritti ha la persona che risponde.
E’ comunque illecito effettuare propaganda elettorale
telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si
usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.
Dati non pubblici: necessario il consenso dell’interessato
Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare,
e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne
il consenso prima di qualsiasi comunicazione.
L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi
Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato
dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail
i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano
tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati
personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy.
E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato,
indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi
di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici).
Il consenso deve essere specifico e manifestato
liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso
magari per scopi di tipo commerciale.
Il candidato o l’organismo politico che acquisisce
dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati
siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il
loro consenso.
La violazione di questi principi rende illecito
il trattamento e inutilizzabili i dati.
Dati che non si possono utilizzare
In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione
già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati
relativi alle persone che hanno votato.
E’ illecita la compilazione da parte di scrutatori
e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono
astenute dal voto.
I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative,
che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati
personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda
elettorale.
I Comuni non possono fornire ai privati elenchi
degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente
è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari
di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria
a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati,
anche per sostenere candidati interni.
Temporanea sospensione dell’informativa ai cittadini
Quando i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime
consultazioni elettorali inviano solo materiale propagandistico
di dimensioni ridotte (i cosiddetti "santini"), fino al 30 giugno
2004 non saranno tenuti all’informativa, purché utilizzino dati
estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili
da chiunque e solo per finalità elettorali.
In questo caso, i partiti politici e candidati
potranno conservare questi dati solo se informeranno, anche in
modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre
2004. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati.
Garanzie per i cittadini
Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale
anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo.
Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il
consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle
tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito
o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano.
Se partiti o candidati non forniscono un riscontro
idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o
presentare un reclamo o un ricorso al Garante.
Partiti, movimenti o comitati elettorali devono
adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati
dei cittadini.
Il provvedimento del Garante verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e avrà applicazione immediata.
Roma, 13 febbraio 2004
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