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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatori il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;
Premesso.
1. Finalità del provvedimento.
Le iniziative di propaganda elettorale intraprese
da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori
e singoli candidati costituiscono un momento particolarmente
significativo della partecipazione alla vita democratica (art.
49 Cost.) che deve però rispettare i diritti e le libertà
fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni
utilizzate.
Con l'approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali,
l'Autorità ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle garanzie
vigenti dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione
dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare
indicazioni sull'informativa alle persone interessate.
A tal fine, verranno segnalati in questo provvedimento i casi
in cui si possono utilizzare dati personali a fini di propaganda
informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso,
e i casi in cui al contrario il consenso è necessario. Saranno
poi evidenziati i diritti degli interessati di conoscere le modalità
di utilizzazione dei dati che li riguardano e di far interrompere
l'attività di propaganda nei propri confronti.
2. Dati tratti da registri o elenchi pubblici.
a) Quando si può prescindere dal consenso.
E' possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli
interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti
da fonti «pubbliche» nel senso proprio del termine, ovvero
conoscibili da chiunque senza limitazioni.
Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi,
atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico,
e al tempo stesso sono liberamente accessibili - senza discriminazioni
- in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento.
Se non ricorre questa condizione, l'amministrazione o l'ente pubblico
che detiene i dati non può permetterne l'utilizzo a partiti,
forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere
funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti,
caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche
nel Codice (art. 18, commi 2 e 3, decreto legislativo citato),
che a volte rendono i dati «pubblici» solo per permetterne l'uso
per alcune finalità.
Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale:
a) le c.d. liste elettorali (ovvero, le liste degli aventi diritto
al voto detenute presso i comuni), le quali «possono essere rilasciate
in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia
di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso» (art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato
dall'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003);
b) gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art.
61, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003), e i dati contenuti
in taluni registri detenuti dalle camere di commercio;
c) altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e
passivo.
Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano
utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti:
l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni
del Parlamento europeo (formato sulla base dei dati contenuti
nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari: art.
4, commi 1 e 5, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito
con legge 3 agosto 1994, n. 483);
le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro
dell'Unione europea (istituite a livello comunale anche
in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1° maggio
2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto
di voto alle elezioni del Parlamento europeo (decreto
legislativo n. 197/1996; circolare del Ministero dell'interno
30 dicembre 2003, n. 134, nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004,
n. 5; v. anche Com. della Commissione europea COM (2003) 174 def.
dell'8 aprile 2003);
l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato
unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) e degli schedari consolari (art. 5, legge 27 dicembre 2001,
n. 459);
l'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto
al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero
(Comites), reso pubblico con modalità definite con un regolamento
(articoli 13 e 26, legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma
1, legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).
Va comunque segnalato a chi utilizza fonti «pubbliche» la necessità
di porre attenzione:
alle modalità prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad
esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia);
alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo
per finalità specifiche. Non possono ad esempio ritenersi
utilizzabili a fini di propaganda le informazioni sugli studenti
ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attività scolastiche,
oppure gli elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie
o di beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni
comunali a portatori di handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie
per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura,
le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a
persone con ridotta capacità motoria;
alle condizioni e ai limiti eventualmente posti per stabilire
come utilizzare i dati dopo averne ottenuta copia. Tale utilizzazione
deve poi avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti e registrati (art. 11,
comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 196/2003), e che in
alcuni casi è possibile solo se si indica la data della loro
estrazione e l'origine.
Non sono invece utilizzabili per la propaganda
elettorale altre fonti della pubblica amministrazione, quali,
ad esempio:
1) atti anagrafici e dello stato civile.
I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione
non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi
di propaganda elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi
di intestatari di nuclei familiari), anche se il richiedente è
un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi
solo le amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica
utilità (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.
223/1989). Questa garanzia opera anche nei confronti del
comune, il quale può utilizzare anch'esso i dati anagrafici
che detiene solo per usi di pubblica utilità, anche in caso
di comunicazione istituzionale (art. 177 del decreto legislativo
n. 196/2003), sicchè
tali dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale
o per pubbliche relazioni di carattere personale.
Anche gli atti dello stato civile sono soggetti ad un regime ben
diverso da quello delle liste elettorali (art. 450 del codice
civile; decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) e
non possono quindi ritenersi «pubblici» nel senso proprio del
termine sopra indicato;
2) dati tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate
nei seggi.
Le liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli
seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone
che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda.
Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili (idonei
a rivelare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni
o, in tutto o in parte, a particolari consultazioni), e
sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal
deposito in cancelleria, solo per il controllo sulla regolarità
delle operazioni elettorali (art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico
delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, applicabile anche alle elezioni regionali
ex art. 1, comma 6, legge 17 febbraio 1968, n. 108).
A tali liste non è applicabile nè la disciplina di cui al
citato art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 223/1967, nè il diritto di accesso riconosciuto ai titolari
di cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato;
3) dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista.
Scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni
affidate o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento
delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati
anche sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato
o meno presso una determinata sezione), da trattare con
ogni opportuna cautela anche a garanzia della libertà e
segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui (come i referendum
abrogativi o le votazioni di ballottaggio) la partecipazione
al voto o l'astensione puo' evidenziare di per sè una particolare
opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare
elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle
a votare in successivi appuntamenti elettorali;
4) schedari istituiti presso gli uffici consolari.
Ai dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti
presso gli uffici consolari ai sensi dell'art. 67 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 200/1967, possono ritenersi
applicabili le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici,
che prevedono la possibilità di rilasciare elenchi degli
iscritti nell'anagrafe della popolazione residente unicamente
alle amministrazioni pubbliche che ne
facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità.
3. Casi equiparati ai registri pubblici:
elenchi telefonici.
La disciplina degli elenchi telefonici, cartacei
ed elettronici, è stata oggetto di recenti modifiche che hanno
mutato in radice la loro natura in attuazione di norme comunitarie.
Il nuovo regime sarà attuato prevedibilmente nella seconda metà
del 2004 e la propaganda sarà possibile in futuro solo nei confronti
di chi vi acconsenta.
Nel frattempo, gli elenchi della telefonia fissa (e non anche
quelli della telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda
elettorale solo mediante invio di posta ordinaria o chiamate
telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati
si siano opposti (cfr. articoli 55 e 75 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259).
4. Propaganda lecita con il consenso.
Fuori dei predetti casi, benchè la propaganda elettorale
abbia una sua specificità rispetto alla comunicazione commerciale
e di marketing, non è possibile effettuarla senza un consenso
preventivo e specifico dell'interessato, basato su un'informativa
che evidenzi chiaramente l'utilizzo dei dati a tale fine
(e sia espresso in forma scritta se, come si vedrà, i dati
hanno natura sensibile), in particolare quando si ricorre ai seguenti
mezzi:
a) invio di fax;
b) invio di messaggi Sms e Mms;
c) chiamate telefoniche senza l'intervento di un operatore. Ci
si riferisce all'utilizzo di sistemi automatizzati che effettuano
chiamate vocali preregistrate senza l'intervento, caso per caso,
di un operatore;
d) chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile.
Il regime transitorio menzionato per la telefonia fissa non riguarda
la telefonia mobile.
Senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato, o del
reale ed unico utilizzatore della scheda di
traffico prepagato, non è lecito effettuare chiamate vocali di
propaganda a terminali mobili, automatizzate e non, o inviare
- anche in questo caso - messaggi Sms o Mms anche tramite siti
web.
La volontà dell'interessato deve essere manifestata prima
della chiamata o del messaggio e non può essere elusa inviando
senza consenso un primo messaggio con il quale si chieda di aderire
all'invio di ulteriori messaggi di propaganda.
Il consenso deve essere espresso in forma chiara (specificando
la finalità di propaganda specie quando è richiesto con una formula
ampia, riferita anche a scopi commerciali e di marketing)
e «positiva» (anzichè con una modalità di silenzio-assenso);
e) indirizzi di posta elettronica.
Gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non
rientrano tra le fonti «pubbliche» liberamente accessibili da
chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso
(articoli 24 e 130 del decreto legislativo n. 196/2003; v. provv.
del Garante 29 maggio 2003 sul c.d. spamming, in http://www.garanteprivacy.it/).
Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi o altri dati
personali:
sono ricavati da pagine web;
sono formati ed utilizzati automaticamente con un software
senza l'intervento di un operatore, oppure in mancanza di
una verifica della loro attuale attivazione o dell'identità del
destinatario;
quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.
La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano
essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta
il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di
qualunque genere.
Il principio del consenso si applica anche per:
i dati di utenti che prendono parte a forum o newsgroup, resi
conoscibili in Internet per partecipare ad una determinata
discussione e che non sono utilizzabili per fini diversi senza
un
consenso specifico (art. 11, comma 1, lettere a) e b), decreto
legislativo n. 196/2003);
gli indirizzi compresi nella lista «anagrafica» di abbonati ad
un Internet provider, o pubblicati su siti web per specifici
fini di informazione aziendale, comunicazione commerciale
o attività istituzionale od associativa;
comunicazioni inviate a gestori anche privati di siti web utilizzando
gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili
consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi
a dominio;
f) iscritti ad associazioni politiche o a partiti.
L'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di
dati relativi a loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti
ad iniziative politiche in occasione delle quali si raccolgano
informazioni sul loro conto (come pure di dati acquisiti sottoscrivendo
petizioni, proposte di legge, richieste di referendum o raccolte
di firme), comporta un trattamento di dati personali «sensibili».
In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per
iscritto.
Quando il consenso è raccolto all'atto di adesione all'organizzazione,
occorre un'idonea informativa collegata ad un chiaro contesto
interno risultante dallo statuto o da altri atti dell'organizzazione
noti agli interessati (v. comunicato stampa del Garante del 16
ottobre 1997, in Bollettino n. 2, p. 82). Particolare attenzione
va prestata poi alla chiarezza dell'informativa e alla formula
di consenso presenti su siti web che raccolgano dati sensibili
di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di newsletter
a contenuto politico.
Se i dati sono acquisiti nell'ambito di altri eventi politici,
l'informativa deve evidenziare parimenti con chiarezza l'utilizzazione
dei dati che si prevede in aggiunta alle finalità perseguite in
via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda comunicare
i dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle medesime
formazioni politiche).
Ogni eventuale comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni
di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche
non direttamente connesse all'attività del titolare del trattamento),
indipendente ed ulteriore rispetto alle finalità della raccolta
dei dati, deve essere basata su un consenso distinto da quello
previsto per il predetto trattamento «principale»;
g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche.
Quando si presta un'attività (ad esempio, assicurativa) o un servizio
(ad esempio, presso una casa di cura) o si svolge un'attività
associativa no-profit a scopo diverso da quello politico, non
è lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare
candidati interni alla società, all'ente o all'associazione
o da questi sostenuti (v. provv. Garante del 5 ottobre 1999 e
del 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17 s.).
L'utilizzazione a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti
ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria
che non abbiano un'espressa connotazione politica, è possibile
solo quando ricorrono le seguenti condizioni:
venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno;
le modalità di utilizzo dei dati a fini di propaganda siano
compatibili con gli scopi principali perseguiti dall'associazione
o altro organismo;
sia prevista specificamente nell'informativa resa agli iscritti
al momento dell'adesione o del suo rinnovo.
5. Dati acquisiti nell'esercizio di un
mandato.
I titolari di alcune cariche elettive, nel corso
del mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire
il suo pieno esercizio, possono venire lecitamente a conoscenza
di dati personali (cfr., ad esempio, art. 37 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267: cfr. anche parere del 20 maggio 1998,
in Bollettino n. 4, pag. 7 ss. e del 7 marzo 2001, in Bollettino
n. 18, p. 24) da utilizzare anche a fini di trasparenza e buon
andamento, per scopi pertinenti all'esercizio del mandato che
possono rendere legittimo anche un eventuale contatto con gli
interessati.
E' in questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere
dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente
la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione
di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per la propaganda
anche dopo la scadenza dal mandato.
Possono al contrario essere utilizzati i dati personali raccolti
direttamente dal titolare della carica elettiva, nel quadro
delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.
6. Uso di dati raccolti da terzi.
Diversi interessati divengono consapevoli solo
a seguito di una loro contestazione che il consenso espresso
in precedenza in modo generico è stato utilizzato anche per attività
di propaganda elettorale.
Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati
da un privato che li ha raccolti in base a formule di consenso
vaghe, riferite a scopi di vario tipo non meglio precisati (spesso,
prevalentemente di tipo commerciale), ha l'onere di verificare
in modo adeguato - anche con modalità a campione e
avvalendosi della figura del mandatario elettorale: cfr.
art. 7, legge 10 dicembre 1993, n. 515 - che gli interessati siano
stati informati in modo specifico e abbiano prestato un
consenso idoneo, che è validamente espresso solo se è manifestato
«specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato
... e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'art. 13» del Codice (art. 23, comma 3, decreto legislativo
n. 196/2003).
Tale consenso deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata
rispetto alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito
e documentato per iscritto: altrimenti, il trattamento è illecito
e i dati sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, decreto legislativo
n.196/2003).
Sull'organismo politico o candidato grava altresì l'onere di verificare
- anche avvalendosi del predetto mandatario - che l'informativa
sia fornita in caso di servizi di propaganda curati da terzi che
inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive
accessibili a chiunque.
7. Informativa agli interessati.
Chi effettua attività di propaganda elettorale,
anche se utilizza dati «pubblici» nel senso proprio del termine,
deve fornire agli interessati la prevista informativa (art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003).
Si può adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione
sintetica, ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo,
una formula di tenore analogo al seguente:
«I dati che ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati
estratti da ...) sono utilizzati da ... solo a fini di propaganda
elettorale, anche con strumenti informatici e non saranno comunicati
a terzi (eventuale: salvo che all'organizzazione che cura le spedizioni).
Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento
o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi
a ......... (indicare almeno un responsabile del trattamento,
se è stato designato).».
Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda
caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica.
Analoghe formule sintetiche possono essere utilizzate in caso
di chiamate a numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo
all'inizio della conversazione un'informativa che indichi subito
chi effettua la propaganda, la finalità della chiamata e i diritti
del ricevente.
Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto
materiale potrebbe:
estrarre i dati da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti
conoscibili da chiunque senza contattare tutti gli interessati;
oppure, potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni
ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di
posta elettronica, non permetta di inserire efficacemente
un'idonea informativa anche di tenore sintetico.
Limitatamente a questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato
rispetto ai diritti degli interessati sollevare il soggetto
che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale
dall'obbligo di fornire l'informativa. Ciò solo per le consultazioni
della primavera del 2004 conformemente a quanto già provveduto
con il provvedimento del 7 febbraio 2001 (nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).
Questa misura evita anche che in un breve arco di tempo un alto
numero di interessati riceva un elevato numero di informative
analoghe da parte di più soggetti impegnati nella campagna elettorale
e che utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare
le liste elettorali comunali.
La disciplina applicabile (art. 13, commi 4 e 5, lettera c), del
decreto legislativo n. 196/2003) affida al Garante il compito
di verificare se l'informativa comporti un impiego di mezzi
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, considerata la possibilità
di prescrivere altre misure appropriate. La manifesta sproporzione
può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali
o tipi di trattamento.
Nel caso dell'attività di propaganda elettorale oggetto del presente
provvedimento, l'integrale adempimento agli obblighi di informativa
agli interessati può essere considerato sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati
estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non è
contattata da chi utilizza i dati, oppure riceve materiale
di propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa.
Nel caso in cui, invece, l'interessato è contattato mediante l'invio
di lettere, oppure di messaggi per posta elettronica, l'informativa
- secondo la predetta formula - può essere inserita nella lettera
o nel messaggio, anzichè essere inviata all'atto della registrazione
«interna» dei dati.
Resta fermo l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano
acquisiti direttamente presso l'interessato, anzichè da
fonti pubbliche conoscibili da chiunque.
8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti.
Ciascun partito, movimento o comitato elettorale,
nonostante non debba notificare al Garante il trattamento dei
dati (cfr. articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 196/2003),
è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 29 e
30 del Codice in ordine all'individuazione e alla designazione
degli incaricati del trattamento e degli eventuali responsabili,
ad adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati
cartacei e automatizzati e, comunque, quelle «minime» (articoli
31, 33, 34, 35 e allegato b) del decreto legislativo n. 196).
Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda
elettorale per talune consultazioni dopo la chiusura della campagna
elettorale (v., ad esempio, art. 2, della legge n. 515/1993).
9. Garanzie per gli interessati.
La possibilità che l'interessato non debba acconsentire
all'uso dei dati per finalità di propaganda elettorale, o possa
non ricevere alle condizioni sopra indicate un'apposita informativa,
non lo priva delle garanzie previste dal Codice come quella di
chiedere al titolare del trattamento se vi sono dati che lo riguardano,
di conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l'origine, ecc.
L'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento
dei dati e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia
manifestato un consenso.
Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro
e, in caso di opposizione, a non recapitare
più all'opponente ulteriori messaggi anche in occasione di successive
campagne.
Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo
ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art.
7, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare
un reclamo o un ricorso al Garante con le modalità previste
dagli articoli 142 s. del decreto legislativo n. 196/2003.
10. Uso dei dati decorso il periodo di
esonero.
Decorsa la data del 30 giugno 2004, partiti, movimenti
politici, comitati promotori, sostenitori e candidati potranno
continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati
estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque per finalità
di propaganda elettorale o di connessa comunicazione politica,
solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2004
nei modi previsti dall'art. 13 del Codice. Diversamente,
i dati dovranno essere cancellati o distrutti non oltre la
medesima data. Tali considerazioni non riguardano dati per i quali
gli interessati siano stati invece informati nei termini sopra
indicati.
Tutto ciò premesso il Garante:
a) segnala ai titolari di trattamento interessati,
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 196/2003,la necessità di conformare il trattamento
ai principi richiamati nel presente provvedimento;
b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n.
196/2003, dispone che partiti e movimenti politici, comitati
promotori, sostenitori e candidati i quali trattino dati personali
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale
e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni
elettorali del primo semestre del 2004, possano astenersi dall'informare
gli interessati alle condizioni indicate in motivazione;
c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2004
Il presidente: Rodotà
Il segretario generale: Buttarelli
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