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Il decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, con una
disposizione contenuta nell´articolo 1, ha introdotto, per
la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto
domiciliare.
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire
l´allontanamento dall´abitazione in cui dimorano,
che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità,
su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta
dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15º giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere
il voto presso l´abitazione in cui dimorano, indicandone
il completo indirizzo;
- copia della tessera elettorale;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato
dai competenti organi della azienda sanitaria locale, da
cui risulti l´esistenza di un´infermità fisica
che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tale da impedire all´elettore di recarsi
al seggio; il medesimo certificato potrà attestare
altresì l´eventuale necessità di un accompagnatore
per l´esercizio del voto.
Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà
a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un´attestazione
dell´avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta
la votazione, dal presidente dell´ufficio elettorale di
sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora
espressamente indicata dall´elettore, con l´assistenza
di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.
La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
a) elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene
espresso per corrispondenza);
b) elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all´Italia;
c) consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
d) elezioni provinciali e comunali, solo nel caso in cui l´avente
diritto al voto domiciliare dimori nell´ambito del territorio,
rispettivamente del comune o della provincia per cui è
elettore.
Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che
risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale:
in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al
sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.
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