LEGGE 5 febbraio 2003, n.17
Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori
affetti da gravi infermita'. (GU n. 33 del 10-2-2003)
testo in vigore dal: 25-2-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41,
secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle
seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".
2. All'articolo 55 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'annotazione
del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma,
e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della
relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale,
mediante apposizione di un corrispondente simbolo
o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 2003
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art.
1, commi 1 e 2:
- L'art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori
non possono farsi rappresentare ne', qualora votino
in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani,
gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravita' esercitano il
diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di
un altro elettore, che sia
stato volontariamente scelto come accompagnatore,
purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della
Repubblica.
Nessun elettore puo' esercitare
la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul
suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente
del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio
devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale,
per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato;
il presidente del seggio accerta,
con apposita interpellazione, se l'elettore
abbia scelto liberamente il suo accompagnatore
e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale,
a parte, questo modo di votazione, indicando
il motivo specifico di questa assistenza
nella votazione, il nome dell'autorita'
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo
comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della
relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione
elettorale, mediante apposizione di un corrispondente
simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di riservatezza personale ed in particolare della legge
31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.".
- L'art. 41 del testo unico delle
leggi per la composizione e
la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 23). - Il
voto e' dato dall'elettore presentandosi
personalmente all'ufficio elettorale.
I ciechi, gli amputati delle mani,
gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato volontariamente
scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia
iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
Nessun elettore puo' esercitare
la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul
suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente
del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio
devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale,
per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato;
il presidente del seggio accerta,
con apposita interpellazione, se l'elettore
abbia scelto liberamente il suo accompagnatore
e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale,
a parte, questo modo di votazione, indicando
il motivo specifico di questa assistenza
nella votazione, il nome dell'autorita'
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed
il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari
medici designati dai competenti organi dell'unita'
sanitaria locale; i designati non possono
essere candidati ne' parenti fino al
quarto grado di candidati.
Detti certificati debbono attestare che la infermita' fisica
impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto
di altro elettore; i certificati stessi devono
essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche'
in esenzione da qualsiasi diritto od
applicazione di marche.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo
comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata
della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione
elettorale, mediante apposizione di un corrispondente
simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di riservatezza personale ed in particolare della legge
31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.".
Rilevante novitā nell'esercizio del diritto di
voto dei ciechi, degli amputati delle mani, degli affetti da paralisi
o da altro impedimento di analoga gravitā. Fino ad oggi il famigliare
o altro elettore scelto come accompagnatore per l'esercizio in concreto
del diritto di voto, doveva necessariamente essere iscritto nella lista
elettorale del medesimo comune dell'assistito. Con la legge 17 del 2003
cade questo vincolo e l'unico requisito richiesto per l'accompagnatore
fiduciario dell'elettore disabile č quello della iscrizione nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della repubblica.