Diritto al voto dei disabili: Gli elettori non
deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in altra sezione
del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche
e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia i seguenti
requisiti:
- accessibilità alle carrozzelle;
- lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole
lettura;
- piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri;
- identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica;
La legge 15 del 1991 specifica che nei comuni ripartiti in più collegi,
la sezione scelta dall'elettore non deambulante deve appartenere al
medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore
è iscritto.
L'art.29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare,
in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per
facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Le aziende
sanitarie locali debbono predisporre, nei 3 giorni precedenti la consultazione
elettorale, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio delle attestazioni
della condizione di non deambulante. Tali certificati, rilasciati gratuitamente
dai medici della A.S.L., devono essere esibiti al presidente del seggio
prescelto. Il disabile si può far accompagnare in cabina da un accompagnatore
di fiducia