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L'attuazione della norma decorre dalle consultazioni
di giugno 2004
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva in data
7 aprile 2004 il disegno di legge recante "norme in materia
di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni
inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004", modificativa
della legge 24 gennaio 1979 n. 18 riguardante l' elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Di particolare
rilevanza l'articolo 1 del disegno di legge, il quale prevede
l'incompatibilità con il mandato di parlamentare europeo per quanti
siano investiti della carica di consigliere regionale,
di presidente della provincia o di sindaco di un comune
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. L'articolo
6 della legge 18 del 1979 prevedeva invece l'incompatibilità con
le sole cariche di presidente di giunta regionale e di assessore
regionale. Le nuove incompatibilità introdotte hanno efficacia
a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.
Il testo del disegno
di legge sulle elezioni dei membri del Parlamento europeo
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento
europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi
nell’anno 2004
Art. 1
(Incompatibilità per cariche elettive regionali
e locali)
1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera
b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore
a 15.000 abitanti».
2. In sede di prima applicazione, l’incompatibilità
di cui all’articolo 6, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come
modificato dal comma 1 del presente articolo non si applica nei
confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione
dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche,
ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo;
essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi
enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente
alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia.
Art. 2.
(Efficacia)
1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione
di cui all’articolo 1 della presente legge hanno efficacia a decorrere
dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.
Art. 3.
(Pari opportunità)
1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi
un medesimo contrassegno nelle prime due elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data
di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi
può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei
candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime;
in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento
all’unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori
di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma
1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla
legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto,
fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale
al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.
Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte
da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati
di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione
di cui al comma 2, è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati
che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, una quota superiore ad un
terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita
in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o
gruppo politico organizzato.
Art. 4.
(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei
candidati)
1. All’articolo 12, quarto comma, della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta
altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione
della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l’attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, pur sotto un diverso contrassegno,
un candidato risultato eletto in un collegio uninominale».
Art. 5.
(Voti di preferenza per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia)
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il primo comma è sostituito
dal seguente:
«L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione,
non più di tre preferenze»;
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle
B e C allegate alla presente legge.
Art. 6
(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato
delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004)
1. In
caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia della primavera del 2004
con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e
dei consigli provinciali e comunali, quand’anche regolamentate
da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma
restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole
consultazioni:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore
22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) gli adempimenti di cui all’articolo 30 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato
di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle
ore 9, il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione;
c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali,
si considera giorno della votazione quello della domenica;
d) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio
1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si
applica, altresì, l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 300
del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;
e) all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del
1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: «Per i comuni aventi fino a cinque
sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento».
Dall’attuazione della presente lettera non discendono nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’incremento
della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per
i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante
compensazione tra gli enti beneficiari;
f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei
componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione
e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari
alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi
8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361;
g) l’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente
l’elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione
ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente
ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell’inizio
delle operazioni di votazione;
h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa
annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate
o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento
o furto dell’originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti
la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle
votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto;
i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i
compensi di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13
marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi
di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia con le elezioni dei consigli regionali,
ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
3. In
caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti
della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano
le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) del
comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura
delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate
le operazioni previste dall’articolo 53 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570.
Art. 7
(Modifica all’articolo 18, legge 10 dicembre 1993,
n. 515)
1. Al
primo comma dell’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, le parole: “attinente alle campagne elettorali, commissionato“,
sono sostituite dalle seguenti: “inclusi carta e inchiostri in
esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui
quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti
e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti
le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei
novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli
regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e
circoscrizionali, commissionati”. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le conseguenti modificazioni al numero 18 della tabella A, parte
II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo valutato in 14
milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all’articolo
9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Il Ministro dell’economia
e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente
articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
n. 2), della legge n. 468 del 1978».
Art. 8
(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure
per il conteggio informatizzato del voto)
1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle
disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia della primavera
del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono
dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all’interno
dell’ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento
informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda.
L’esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza
sui risultati ufficiali dell’elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche
nell’attuazione della sperimentazione, il presidente dell’ufficio
elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni
ufficiali previste dalla normativa vigente.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta,
secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza,
dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, previo
opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di
sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una
commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza
di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture
ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione
di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato; è applicabile l’articolo 7 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici
di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2004,
si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa, relativa all’anno 2004,
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e,
quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa, relativa all’anno 2004, dell’articolo
4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine
le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli
interventi nei campi della ricerca e della società dell’informazione
a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n.
17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155
del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
08/04/2004 |