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EDITTO PER LA FORMAZIONE DEGLI STATI DI
TOSCANA
PROEMIO
Da che piacque alla Divina Provvidenza il
permettere che noi ascendessimo alla Sovranità del Granducato
di Toscana abbiamo sempre riguardato come nostro principale
dovere il fare sperimentare ai nostri amatissimi sudditi
un governo, che sotto l’osservanza della Santa Religione
Cattolica e colla guida di una cristiana morale assicurasse
loro la possibile umana felicità nell’onesto esercizio della
libertà civile e nel sicuro e pacifico godimento delle loro
sostanze, della loro reputazione e di tutti i leciti mezzi
atti a provvedere ai bisogni della vita: ed a questo unico
fine sono state costantemente dirette tutte le nostre sollecitudini
e pensieri.
Appena assunti al trono volgemmo gli occhi
sulla originaria fondazione del Governo di Toscana e quindi
sulle vicende della sua legislazione e con aborrimento vedemmo
che la infelicità dei tempi e le turbolenze fra le quali
fu stabilito il trono dell’estinta famiglia de’ Medici,
era sorto un governo senza veruna legge fondamentale ed
intieramente arbitrario ed ingiusto, perché fondato sulla
violenza e non sul consenso de’ popoli che soli possono
legittimare l’istituzione; e che all’istesso Governo conforme
era disceso poi il sistema delle regie finanze e l’amministrazione
dei pubblici interessi. L’uno e l’altra violenta ed oppressiva
nella sostanza, nei modi e nelle conseguenze tendenti tutti
a depauperare le provincie, e coprire di mistero gli affari
e, quel che è peggio, illanguidire negli uomini e spegnere
ogni senso di libertà e di amore per il proprio paese. Un
tale aspetto di cose che mostrava l’infelicità del trono
e la misera condizione dei popoli non poteva tollerarsi
nell’animo nostro con indifferenza, essendo noi intimamente
persuasi che non può felicemente sussistere uno stato, né
giustamente governarsi senza una legge primitiva e fondamentale,
solennemente accettata dalla nazione medesima, che investa
il Sovrano di legittima autorità e ne limiti l’uso e l’esercizio
e determini tra esso e i sudditi la reciproca azione e i
rispettivi diritti, riservando al pubblico o sia al capo
della nazione legittimamente rappresentata quelle facoltà
alle quali anche volendo non può ella renunziare, che sono
di rappresentare liberamente e proporre quanto può convenire
al pubblico bene e rigettare tutto ciò che ad esso recherebbe
nocumento, e rilasciando al Sovrano la somma podestà esecutiva.
Su queste massime di giustizia da noi sinceramente
adottate fu scopo delle nostre costanti applicazioni e premure
il preparare a poco a poco gli animi dei Toscani, i quali
per tanti anni assuefatti al giogo di un’obbrobriosa legislazione
non ne sentivano più il peso e la vergogna, né avrebbero
potuto gustare i pregi di un sistema del tutto nuovo ed
opposto, né prestarsi ad accoglierlo come benefico e grazioso.
A tale effetto abbiamo procurato di sciogliere
il commercio dai legami di una soggezione ingiuriosa all’esercizio
della lecita industria ed alla libertà delle contrattazioni
e di risvegliare fra i nostri sudditi l’idea degli interessi
pubblici e lo zelo del bene comune che erano oggetti dimenticati
o ignoti. Per la qual cosa abbiamo interamente aboliti gli
stabilimenti di Abbondanza e di Grascia con tutte le loro
leggi e sistemi, giacché coll’esperienza li abbiamo trovati
illusori e stabiliti a danno non solo di quell’istesso popolo,
cui promettevano in apparenza di dar soccorso, ma dell’agricoltura
medesima, che è la principale sorgente delle ricerche pubbliche.
Abbiamo abolito l’appalto generale delle regalie e proventi
regi e successivamente tutte le altre privative ed appalti
subalterni con tutte le tasse che si esigevano sopra la
vendita del vino e sopra le locande e alloggi, avendole
riconosciute come un impedimento all’industria e principio
di vessazione.
Abbiamo abolito le maggior parte delle bandite
e riserve di caccia e dei privilegi e privative di pesca.
Abbiamo moderata la gabella dei contratti e condonati i
debiti arretrati davanti alle nostre casse. Abbiamo, per
quanto è stato possibile, ridotte all’uniformità le distinzioni
e varietà di metodi nelle amministrazioni pubbliche dei
diversi luoghi dello stato che si governano con leggi e
regole non solo differenti, ma talora anco opposte tra loro
e spesso vicendevolmente nocive. Abbiamo riformato le gabelle
ed aggravi sopra i generi circolanti per l’interno dello
stato e favorita l’estrazione dal medesimo delle manifatture,
grasce, produzioni e bestiame, onde in questa libertà e
facilità d’estrazioni una nuova sorgente di profitti potesse
nascere a beneficio comune. Con i nuovi regolamenti comunitativi
abbiamo stabilita nella comunità della Toscana una nuova
forma di Amministrazione civica confidata allo zelo degli
stessi comunisti, ed all’autorità dei voti delle magistrature
composte di individui tutti interessati negli affetti risultanti
dalle loro libere ed indipendenti risoluzioni e nell’istesso
tempo abbiamo assicurato alle comunità medesime l’esecuzione
perpetua delle imposizioni arbitrarie del Chiesto annuale,
come anche delle comandate personali sotto qualunque titolo
e delle tasse di testatici di famiglia e di bestie, mediante
l’aver fissata una discreta tassa di redenzione invariabile,
oltre l’aver condonati molti dei loro debiti arretrati e
fatti esattamente pagare i loro crediti creati con esse
dal governo nei tempi addietro. Parimenti, con le mire predette,
abbiamo fatto consegnare alla libera amministrazione degli
interessati nelle operazioni intorno ai fiumi la direzione
e l’economia delle loro diverse aziende, che in abbondanza
mostruosa esistevano sotto titolo d’imposizione di fiumi
e respettivamente fossi e scoli particolari, liberandole
dalla dependenza della Camera delle Comunità di Firenze,
e dall’Ufficio de’ Fossi in Pisa, come dall’ufficio de’
fiumi e strade in Pistoia, giacché la ragione e l’esperienza
ci ha persuasi interamente quanto pernicioso o inutile sia
l’esercizio dell’autorità suprema nel governo degl’interessi
dei particolari.
Dopo tali provvedimenti e molti altri consecutivi
e subalterni che scendono dagli stessi principi tutti tendenti
ed eccitare nel cuore umano sentimenti di onesta libertà
civile, costumi di applicazione e premura per il pubblico
bene, vogliamo sperare che sia giunto finalmente il tempo
da noi tanto desiderato per mettere in esecuzione il sistema
già meditato creando opportunamente, come per il presente
atto intendiamo di creare, una costituzione fondamentale
da osservarsi indistintamente in tutta l’estensione della
Toscana come legge di convenzione e come fondazione di quella
forma di governo che con le nostre originali facoltà e con
piena cognizione dell’importanza di tale risoluzione intendiamo
e vogliamo stabilire e conservare per noi e per i nostri
successori.
Con i sopraindicati sentimenti dell’animo
nostro intendiamo adesso di restituire a tutti i sudditi
del nostro Granducato di Toscana la loro piena libertà naturale
per intervenire liberamente ad accettare e celebrare il
presente atto in tutte le sue parti, nonostante tutto ciò
che direttamente od indirettamente potesse addursi in contrario
in vigor delle loro obbligazioni stipulate e promesse fatte
per mezzo di altri atti o consensi tanto taciti che espressi,
e così generali come particolari e benché autenticati dalle
più solenni formalità di pubbliche o notorie funzioni: poiché
renunziamo ad ogni diritto acquistato con tali mezzi e dichiariamo
che né i viventi nostri sudditi, né i loro autori potevano
mai essere spogliati, né essi spogliarsi legittimamente
di quelle facoltà delle quali nacquero già investiti dalla
natura nella società politica o sia nello stato che fu la
loro patria.
Quindi in ordine a quanto sopra intendiamo
di riassumere ne’ suoi veri e giusti limiti soltanto la
potestà governativa per noi e per i nostri successori e
di conferire all’intiero corpo de’ nostri sudditi le loro
originali e libere facoltà d’intervenire validamente e con
ogni legittimo diritto mediante il loro voto pubblico a
tutti gli atti del governo e di legislazione, né quali l’universale
dello stato deve avere il principale interesse ed esserne
lo scopo primario.
E considerando la sovranità come rappresentata
in Toscana dalla persona del Granduca ed esercitata mediante
gli atti della di lui volontà, la quale non può giustamente
essere diretta ad altri oggetti di benefizio comune, ad
esso con i suoi popoli abbiamo risoluto che l’universale
del Granducato venga diviso in varie provincie e rappresentato
da un corpo di persone liberamente elette e deputate dalle
provincie medesime col voto delle comunità in esse rispettivamente
comprese, cosicché la voce del pubblico e la volontà del
sovrano concordino le più utili risoluzioni per formare
un sano e giusto governo senza che l’una possa esser valida
contraddicente all’altra, ma ambedue si contengano nei limiti
che vengono prescritti dalla seguente costituzione.
COSTITUZIONE
Art. 14 – Primieramente non potrà variarsi
in modo alcuno l’ordine di successione alla sovranità del
Granducato devoluta alla nostra descendenza secondo che
attualmente si trova stabilito.
Art. 15 – Tutti i successori al trono di
Toscana dovranno ratificare intieramente il presente atto
alla presenza del corpo rappresentante lo Stato e giurare
l’osservanza della presente costituzione, o legge fondamentale
con quanto sia relativo o connesso alla medesima prima di
potere essere riconosciuti come Sovrani.
Art. 16 – L’autorità sovrana riceve il più
giusto titolo della sua legittimità dalli benefizi che procura
agli stati confidatigli e dalla giusta soddisfazione dei
sudditi, che hanno diritto ad un buon governo, e perciò
i limiti dell’autorità medesima devono essere determinati
dalli oggetti principali che abbracciano la sicurezza universale,
la costanza delle massime fondamentali, e la tranquillità
dei popoli nel pacifico godimento delli loro beni, industria
e nell’onesto esercizio della libertà e facoltà degli individui.
Art. 17 – Così per determinare l’autorità
del Sovrano in Toscana adeguatamente alle qualità e circostanze
del Paese non meno che all’indole nazionale intendiamo di
prescrivere i limiti nelli principali oggetti mediante le
seguenti disposizioni; sicché in tutte le materie comprese
nelle medesime non potrà il Sovrano agire né fare innovazione
alcuna senza il consenso dello stato, cioè dei rappresentanti
il pubblico nel voto dell’universale.
Art. 18 – Non potrà farsi per qualunque titolo
o motivo, smembramento alcuno, alienazione, baratto o permuta
di qualunque dell’attuale Dominio di Toscana, né su quelle
o parte del medesimo, ammettere, ricevere o stipulare ipoteca
o gravame di qualunque sorte, né per il titolo di dote,
appannaggio o stabilimento di principi della casa, e fatto
dovrà aversi per nullo, illecito et invalido a tutti gli
effetti.
Art. 19 – Non potrà alterarsi in modo
alcuno il presente stato di neutralità generalmente nel
Granducato di Toscana, né dichiarare o fare la guerra con
alcuna potenza e così neppure prendere parte, interesse,
o favore tanto direttamente che indirettamente nelle ostilità
o nelle guerre altrui, come parimenti trattare né concludere
alleanze, soccorsi attivi né passivi in denari, roba, o
truppe sotto verun titolo.
Art. 20 – Parimente sotto verun titolo non
potranno fabbricarsi fortezze, né accrescere quelle già
esistenti, né accettare o far venire truppe forestiere ancorché
a spese proprie del Sovrano e senza aggravio delle casse
destinate a supplire alle spese dello Stato, neppure potranno
mandarsi fuori di Toscana truppe nazionali, né per motivo
o pretesto alcuno aumentare anche per breve tempo il piede
o numero delle truppe di ogni sorta, oltre al loro piede
attuale.
Art. 21 – Similmente non possa alterarsi
il piede stabilito delle truppe civiche e neppure i loro
regolamenti et ordinazioni attualmente veglianti.
Art. 22 – Non possono alterarsi i
nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pii et
altri simili patrimoni comunitativi e specialmente dove
lasciano alle comunità medesime la libera amministrazione
delle loro entrate ed uscite e la facoltà di distribuire
ed esigere le imposizioni comunitative indipendentemente
da ogni altra autorità o approvazione come pure dove aboliscono
le comandate di uomini, o di bestie, e le tasse in forma
di testatico e simili, e dove per mezzo delli suddetti regolamenti
o altri ordini successivi relativi alli medesimi, viene
stabilito l’attuale sistema vegliante circa alle strade
regie ed a quelle comunitative.
Art. 23 – Dovrà in simile modo restare
invariabile in tutte le sue parti il sistema di ampia libertà
privilegiata introdotto nelle Maremme e Provincia inferiore
dello Stato di Siena mediante i Regolamenti comunitativi
ed altre ordinazioni dirette a stabilirvi il sistema predetto.
Art. 24 – Non si possa variare in parte alcuna,
né per legge, né di fatto l’attuale sistema della città
e porto di Livorno, e specialmente dove concerne la franchigia
del porto ed i privilegi accordati alle Nazioni, le regole
di sanità e la legge di neutralità.
Art. 25 – Si conservi il vegliante
metodo e forma dei giudizi tanto civili che criminali senza
alterazione e tanto nella capitale che nelle provincie come
pure il regolamento e compartimento dei governi provinciali
e loro tribunali, che non potranno aumentarsi di numero
né moltiplicare i loro impiegati di qualsivoglia carattere.
Art. 26 – E nelli giudizi civili non
potrà intervenire l’autorità sovrana in qualunque maniera,
ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi senza
eccettuazione alcuna, poiché riconosciamo che la grazia
fatta in questa materia ad una parte sarebbe sempre gravosa
o dispiacevole all’altra.
Art. 27 – Come pure nelle cause criminali
e nel giudizio dei delitti e nella condanna dei rei non
dovrà intervenire in alcun modo l’autorità predetta, ma
dovranno puramente e con sana e costante intelligenza osservarsi
le leggi e secondo quelle, ordinare i processi e pronunziare
le sentenze senza allontanarsi dallo stile tanto nel modo
di procedere, che di sentenziare, dove sia diretto a moderare
le pene imposte o alleggerire i patimenti e gli aggravi
delle processure; poiché la sicurezza personale dei sudditi
negli stati di Toscana non deve essere esposta in modo alcuno
a veruno atto di arbitrio, ma protetta dall’autorità e soggetta
unicamente alle leggi dirette a conservarla in benefizio
universale mediante le punizioni di chi l’offende con i
delitti.
Art. 28. (Soppresso, e provvisto alle disposizioni
di questo articolo e delle annotazioni marginali, con regolamenti
particolari...).
Art. 29 – Non potranno crearsi nuovi
feudi o costituirne di più a quelli già esistenti nel territorio
di Toscana e tutti quelli che ricadranno non si potranno
più costituire in feudo.
Art. 30 – E come siamo persuasi che sia un
dovere di onestà del sovrano l’amministrare le rendite pubbliche
con tutta rettitudine e senza promiscurare, e molto meno
erogare le rendite e pecunie dello Stato con quelle di propria
ragione personale. Così avremo fatta formare con piena nostra
cognizione una nota, che distingue l’entrate ed assegnamenti
attuali dello Stato da quelle destinate al mantenimento
e persona del Sovrano sotto il titolo respettivamente di
Conto Regio e conto della Corona, tale quale sarà, pubblicata
contemporaneamente alla presente costituzione classata nei
titoli indicati per dimostrare i capi delle rendite e li
articoli di servizio, e di erogazione cui i rispettivi assegnamenti
sono dedicati.
Art. 30 1/2 – Quindi in ordine ai sentimenti
sinceri di giustizia fondamentale che hanno determinato
l’animo nostro al presente atto, dichiariamo che quanto
ragionevolmente il Sovrano non sarà tenuto a render conto
alcuno dell’erogazione di quelle rendite e pecunie, che
vengono assegnate al di lui particolare servizio ed occorrenza
della sua dignità; tant’è giusto, che le rendite pertinenti
ad oggetti di servizio del pubblico, di mantenimento e di
spesa dello Stato, cadono sotto l’esame del corpo rappresentante
l’universale dello Stato, il quale possa riconoscere, che
sia stata usata tutta la buona economia nell’amministrazione
dell’erario Pubblico, e preparati tutti i mezzi e disposizioni
conducenti ad alleggerire, o diminuire le imposizioni sopra
alli sudditi, come abbiamo procurato di fare sino al presente,
mediante le molte riprove date alla nostra paterna premura
in questa materia.
Art. 30 3/4 – Ma sarà solamente soggetta
al suddetto rendimento di conto la nota delle rendite e
spese della Corona, quando per supplire intieramente alli
articoli di suo carico fosse stato in alcuna porzione fatto
uso del denaro e assegnamento di pertinenza del Conto Regio
o sia dello Stato.
Art. 31 – In ordine alla suddetta nota e
classazione non potranno mai variarsi li titoli delle medesime
né accrescersi sotto verun titolo il conto delle entrate
personali, o siano della Corona, né caricarsene o voltarsene
sotto verun titolo qualunque spesa sul titolo e nota di
quelle regie, o sia dello stato, né mai aumentarsi l’importare
delle pensioni gravate sul conto dello stato dal piede presente,
né quelle che venissero a vacare concedersi ad altri, poiché
dichiariamo che l’importare attuale delle pensioni suddette
ci affligge, ed è veramente gravoso, ma le abbiamo riguardate
come inevitabili nei molti casi delle riforme che nella
totale mutazione del sistema del governo sono state fatte,
le quali hanno necessitato tali pensioni per non rovinare
molte persone e famiglie degne di tale soccorso.
Art. 32 – Con la norma della suddetta
nota che ogni anno sarà pubblicata per dimostrare il corso
e lo Stato d’Amministrazione dell’Erario pubblico nell’annata,
il Sovrano renderà conto all’Assemblea Generale, come corpo
rappresentante l’universale dello stato del precetto, come
dello speso ed erogato e così anche dell’avanzato o arretrato
sotto i respettivi titoli, acciò mediante tutte le notizie,
informazioni, discarichi, schiarimenti e giustificazioni,
che il corpo predetto richiedesse, possa risolvere e dichiarare
se l’amministrazione economica dello Stato sia soddisfacente
al corpo che rappresenterà, oppure promuovere quelle ulteriori
istanze e deliberazioni che giudicasse opportune ad un miglior
impiego delle rendite pubbliche.
Art. 33 – Non potranno promiscurarsi le rendite
e spese delle suddette due distinzioni o conti, anzi dovrà
sempre rendersene conto separatamente, ed in forma di confronto
tra i titoli di assegnamento ed i titoli di erogazione.
Art. 34 – (Soppresso e sostituito il n. 30
3/4).
Art. 35 – Non potrà farsi alienazione veruna
del patrimonio della Corona e neppure di quello regio, né
in tutto né in parte senza equivalente rinvestimento in
fondi cauti e sicuri, salvo da questa disposizione il continuare
l’allivellazione e vendita dei beni stabili non destinati
al servizio ed uso della Corte, poiché in questa parte la
detta allivellazione ed alienazione dei beni stabili si
dovrà compiere sul piede, e norma già intrapresa, essendo
stata nostra principale intenzione in tale operazione il
promuovere la prosperità della campagna, mediante lo stabilimento
di famiglia rurale libera dalla dipendenza colonica, opposta
all’avanzamento dell’industria e della popolazione.
Art. 36 – Dovrà conservarsi sul piede attuale
e secondo che viene regolato dalla vegliante legislazione
il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche di conto
regio, e la percezione delle medesime, senza alterarne la
sostanza, né la forma, e quelle esistenti non si potranno
aumentare, né imporne delle nuove, né di fatto esigerle
sotto qualunque titolo ed in qualunque modo ancorché straordinariamente
e per una sola volta, o per qualche particolare urgenza.
Art. 37 – Dichiarando specialmente che neppure
per rimborso di spese fatte in opere di servizio pubblico
e beneficio universale, si sia dello stato intiero, come
di alcun luogo di esso, possa mai farsi, o esigersi alcuna
nuova imposizione, tassa o contribuzione o aumento delle
veglianti.
Art. 38 – Non sarà lecito in modo alcuno
il vendere, dare in appalto effettivo o misto, le esazioni
delle gabelle, tasse o imposizioni regie dedicate alli bisogni
dello stato, né sotto nome di affitti, locazioni, o altro
di simile condizione, né a finanzieri, impresari, tanto
personalmente che rappresentati da compagnie o società di
simile natura, salvo sempre il disposto dalli regolamenti
comunitativi e loro dipendenza, che non devono aversi per
violati mai in tutto quanto viene stabilito e regolato in
tutto il presente atto. Come pure non sarà lecito il costituire
o creare alcuna privativa perpetua o temporaria, né sopra
qualunque escogitabile ed anche nuovo ramo articolo di commercio,
o di qualunque manifattura concedere privilegio alcuno esclusivo
nemmeno a beneficio e profitto del pubblico erario, poiché
per principio fondamentale deve essere conservata illesa
la piena libertà di ogni lecita industria nelle negoziazioni
mercantili di ogni specie, e di ogni classe intese nella
loro maggiore estensione sopra a tutto ciò che possono comprendere,
o abbracciare purché non nocivo alli interessi dello stato.
Art. 39 – E parimenti non potrà limitarsi,
ristringersi o sottoporsi a qualunque nuova dependenza,
vincolo, o ispezione di governo l’attuale libertà nelle
negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonari
già compresi nella giurisdizione delli soppressi Tribunali
di Grascia e Abbondanza con qualunque titolo e per qualunque
occasione, ancorché urgente o semplicemente temporanea o
breve.
Art. 39 1/4 – Non sarà in facoltà del Sovrano
il creare debiti pubblici di sorta alcuna, né con l’istituzione
di luoghi di monte, o altro simile stabilimento, e neppure
autorizzare il giro di cedole, o carte di credito, o ammettere
o prescrivere altro simile stabilimento, che renda lo Stato,
o il corpo dei sudditi in qualunque modo obbligato o debitore
verso chiunque, tanto nel suo totale, come nelle comunità
e territori che lo compongono.
Art. 40 – Mediante le sopraespresse disposizioni
relative alli articoli principali quivi indicati intendiamo
di avere limitato l’esercizio della autorità sovrana al
consenso e voto del corpo rappresentante l’universale dello
stato, senza del quale non potrà avere luogo veruna ordinazione
direttamente, o indirettamente contraria alle disposizioni
predette, e fatta sia nulla e invalida benché pubblicata
con ordini, rescritti ed editto del Sovrano, né sia lecito
a veruno il darli esecuzione, ma ottenuto il suddetto consenso
per mezzo del voto predetto, ogni risoluzione avrà la sua
piena e legittima validità nel carattere di volontà universale,
e concorde fra il Sovrano, ed i sudditi la quale dovrà essere
espressa nelli editti medesimi, perché siano obbligatori
in queste materie.
Art. 41 – Come prerogative e oggetti di libera
autorità sovrana sieno e per tali si abbino i seguenti relativamente
alli quali intesi in senso sano e senza vulnerazione delle
limitazioni sopraindicate ogni ordinazione del sovrano autenticamente
palesata sarà legittima e dovrà avere esecuzione senza esame,
o bisogno di altro consenso o voto, cioè:
Art. 42 – Il supremo comando delle armi.
Art. 43 – L’elezione delli ufficiali militari
secondo i regolamenti sopraindicati.
Art. 44 – L’elezione delli giudici, tanto
per i tribunali civili che criminali e di tutti gli altri
ministri ed inservienti alli tribunali medesimi.
Art. 45 – L’elezione di tutti i ministeri
nei dipartimenti supremi di stato, Giustizia, Milizia, e
Finanze e di tutti gli altri impiegati et inservienti nelli
dipartimenti medesimi o da essi dipendenti e tanto residenti
in Toscana come alle corti estere o nelli porti di mare.
Art. 46 – Parimente l’elezioni di tutti i
capi d’uffizio, direttori o amministratori delle aziende
Regie o della Corona, con tutti gli impiegati loro subalterni
o inservienti, salvo sempre quanto appartiene alla comunità
secondo i regolamenti comunitativi ed altri ordini emanati
in aumento o interpretazione dei medesimi.
Art. 47 – La grazia delle punizioni, che
e la più grata prerogativa della sovranità, viene sempre
riservata alla libera volontà del Granduca e perciò da qualunque
sentenza condannatoria per qualunque delitto potrà assolvere
totalmente, o graziare parzialmente da qualunque pena imposta
mediante l’autentica manifestazione della sua volontà la
quale dovrà sempre avere piena esecuzione.
Art. 48 – La nomina a tutti gli arcivescovadi
o vescovadi dello stato come pure la collazione di tutti
i benefizi di patronato regio, o spettanti al patrimonio
della corona con l’esercizio di tutti i diritti che sono
della natura di tali azioni, e così anche tutto ciò, che
possa cadere ed intendersi sotto nome di giurisdizione,
o diritto regio per la conservazione delle sue prerogative
ed autorità contro ogni pretenzione o fatto di Podestà ecclesiastica,
come secolare. Ogni diritto di autorità di regolare e governare
le università di studio et accademie di scienze destinate
all’istruzione pubblica. Parimenti la libera collazione
delli gradi onorifici di nobiltà e cittadinanza non solo
devoluta per prove secondo le leggi veglianti, come anche
per pura concessione sovrana.
Art. 49 – Il libero esercizio di tutti
i diritti, autorità e godimenti del gran-maestro dell’ordine
di S. Stefano secondo che dallo Stato e dalle provvisioni
e riforme posteriori ne viene investito ed a tenore delli
regolamenti fatti per il governo del patrimonio dell’ordine
medesimo tanto nell’economico, quanto nel giurisdizionale.
Art. 50 – E generalmente tutte le facoltà
di provvedere, regolare, moderare o determinare in tutte
le materie suddette di prerogativa sovrana, secondo i principi
di buon governo, da intendersi sempre a termini di tutto
ciò che potesse aver luogo senza ledere la sostanza nella
forma delle materie limitate a risolversi e governarsi col
voto del corpo rappresentante lo stato.
Art. 51 – Passando quindi a costituire e
creare il corpo della pubblica rappresentanza nell’universale
del Granducato, come lo abbiamo indicato sopra, con tutte
le prerogative, autorità, potestà ed attività opportune
a farne le funzioni et adempiere lo scopo della sua istituzione
intendiamo di prevalerci delle nostre legittime facoltà
e specialmente di soddisfare alla nostra permazione dalla
quale siamo convinti che in un buon Governo il Sovrano non
può avere miglior consiglio di quello, che nasce dal voto
del pubblico, né pienamente giusto può essere un governo
senza che la libera volontà dei sudditi intervenga palesemente
a chiedere proporre ed ottenere ciò che gli giovi, ed a
regittare, o riprovare ciò che può nuocere.
Art. 51 1/2 – A rappresentare, o pronunziare
i voti pubblici abbiamo quindi determinato che il voto d’ogni
comunità per mezzo dei suoi consigli generali pubblicamente
tenuti pervenga allo scrutinio di adunanze provinciali,
le quali sieno formate di tante persone elette dalla respettive
comunità destinate a formare le respettive provincie e che
tali adunanze provinciali di poi vengono scelti ed eletti
altrettanti rappresentanti, i quali infine portino ad un’assemblea
generale, rappresentanti lo stato intiero di Toscana, i
voti raccolti nelle Provincie, onde, dopo i convenienti
esami, e discussioni, il voto dell’Assemblea Generale sia
tenuto e riguardato in carattere di voto decisivo del pubblico
a tutti gli effetti.
Art. 52 – Così determiniamo, che i
corpi predetti di pubblica rappresentanza nelle loro rispettive
incombenze e pertinenze contengono et abbiano, come per
il presente atto intendiamo di conferire, ed in quanto occorra
restituire loro, quanta, autorità, facoltà, ragione e diritto
naturale o legale possa aversi o presumersi in tutti gli
ordini ceti e gradi di persone di qualunque stato e condizioni
facenti la somma di tutti i sudditi del Granducato, che
sono e per i tempi saranno governati sotto le condizioni
della presente costituzione.
Art. 53 – In questo carattere devono adesso
riguardarsi i corpi predetti ed aversi per determinati i
limiti all’esercizio delle loro facoltà come appresso:
Art. 54 – Non potranno conoscere, né votare
in tutte le materie riservate alla libera autorità del Sovrano
secondo la determinazione e limitazione fatta di sopra,
ma occorendo potranno e dovranno supplicare e rappresentare
i danni che in qualche caso potessero sovrastare, o esser
stati inseriti all’universale o a qualche parte dello stato
e i suoi sudditi con gli ordini dati dal sovrano o male
eseguiti anche in quelle materie puramente riservate alla
sua autorità.
Art. 55 – In tutte le materie poiché vengono
indicate di sopra come articoli fondamentali da non potersi
alterare, o risolversi validamente senza il consenso, o
voto pubblico, dovranno i respettivi componenti dei corpi
predetti applicarsi seriamente ed imparzialmente per formare
voti degni della soddisfazione pubblica, e di quella fede
che dovranno alle loro elezioni, avendo sempre in mira i
doveri del loro onorevole incarico, che li aveva destinati
a difendere rispettivamente i diritti della comunità, delle
provincie e dello stato intiero a procurare e promuovere
i vantaggi loro parziali generali ed impedire i danni ed
aggravi, che in qualunque forma e per qualunque mezzo potessero
essere inseriti contro la presente costituzione.
Art. 55 1/2 – Dovranno parimenti considerare
e riguardare se stessi, come legittimi consiglieri del Sovrano
per suggerire al medesimo, addurre, proporre, dimostrare,
e chiedere tutto ciò che reputeranno congruo e confaciente
alle mire di un buon Governo ed alla possibile felicità
umana a vantaggio dei sudditi, loro concittadini.
Art. 56 – Con questo spirito di candore e
rettitudine sarà principale dovere dei componenti i corpi
predetti il proporre, o domandare al Sovrano l’emanaziane
di nuove buone leggi, o la riforma, abolizione, correzione
o modificazione delle veglianti, o della forma della loro
amministrazione in tutto, o in quelle parti che fossero
nocive, o non utili allo stato o a qualche parte di esso
in qualunque materia di Governo intesa nella sua maggiore
estensione, praticando quella onorata libertà, premura e
franchezza, che deve loro inspirare lo zelo di buon cittadino
senza riguardi personali, e così potranno essere sicuri
di rendersi grati al Sovrano stesso per mezzo di tale loro
plausibile contegno, il quale potrà giovare ad illuminare
con le verità necessarie a conoscersi in ogni resoluzione
interessante il pubblico.
Art. 57 – Parimente i rispettivi rappresentanti
e votanti nei corpi predetti dovranno occuparsi di esaminare
e conoscere se tali o simili variazioni di legislazione,
che verranno esposte per parte del Sovrano alla consultazione
e voto del respettivo corpo convengono al fine di quel vero
bene pubblico cui saranno dirette e votate consecutivamente
per l’approvazione, moderazione, ampliazione, o negazione.
Art. 58 – Nell’istesso modo l’assemblea generale
dovrà occuparsi ad esaminare i conti dell’erario pubblico,
e riconoscere la percezione dell’antrate e l’erogazione
di esse nelle spese, lo stato del debito pubblico, e tutto
ciò insomma che si comprende nei termini di amministrazione,
o Azienda economica dello stato con tutta la facoltà, e
diritto, di chiedere notizie, schiarimenti, dettagli, o
discarico qualunque regolare e giusto dell’amministrazione
accaduta nell’annata al dipartimento regio delle Finanze,
dal quale non potrà negarsi alcuna simile richiesta, acciò
l’assemblea predetta possa proporre tutte quelle moderazioni,
correzioni, ed economie, che crederà vantaggiose.
Art. 59 – Anche proporre al sovrano
le pensioni di ricompensa, o sussidio alli benemeriti nel
servizio dell’impieghi pubblici ed il dare l’approvazione
o dissenso a quelle, che venissero per parte del Sovrano
esposte al voto del Corpo dell’Assemblea generale rappresentante
lo stato deve essere un oggetto di ponderazione e di resoluzione
descendente dal vero zelo dei votanti, che deve guidare
tutte le pubbliche risoluzioni.
Art. 60 – Una simile premura ed uno zelo
uguale devono animare i corpi suddetti per riparare alle
deviazioni del commercio, che insorgessero, o che prudentemente
fossero da temersi sempre che con l’opera del Governo e
con le sue disposizioni fosse da prevedersi.
Art. 61 – Alli errori e alli abusi, che il
tempo induce nell’amministrazione della giustizia come dell’economia
pubblica, devono i capi predetti aver cura che, mediante
le loro deliberazioni, venga rimediato, eccitando la volontà
del Sovrano ad unirsi nelle risoluzioni più efficaci per
liberare i sudditi dalli gravi disordini che ne nascono
a danno di tutti, quando l’errore o l’abuso diventa costume.
Art. 62 – I votanti nelli corpi rispettivi
dovranno riguardare come uno scopo essenziale della rappresentazione
l’illuminare il Sovrano col più saldo coraggio quando nei
rispettivi casi fosse stato fatto, o tentato contro l’interesse
pubblico, o contro la sicurezza e quiete dei popoli, poiché
tali atti di zelo sono la testimonianza del più affettuoso
omaggio, che i sudditi possono rendere alla sovranità, così
che a questo importante oggetto non si opponga né alcuna
privata passione né quel timido inopportuno silenzio, che
offende la volontà suprema, ostentando di rispettarla.
Art. 63 – E generalmente contemplando tutto
ciò che il bene dello stato richieda secondo le contingenze
non si dovrà mai avere per escluso dai limiti delle facoltà
delle quali abbiamo investito il complesso dei sudditi nei
corpi predetti oggetto alcuno influente nella pratica di
un governo, giusto imparziale, o giovevole a tutti li onesti
godimenti nella società.
Art. 64 – Animati così i suddetti corpi rappresentanti
con le qualità e facoltà attribuite loro come sopra dovranno
esercitare le loro funzioni con la norma e regole che verranno
prescritte dalle ordinazioni, che saranno pubblicate contemporaneamente
alla presente costituzione della quale dovranno essere considerate
a tutti li effetti come parte integrale e sostanziale, e
così aversi a tenersi per un atto solo continuato, e non
interrotto quantunque per semplice comodo di operazione
materiale ne sia distintamente fatta la pubblicazione e
tutto quanto viene disposto, stabilito e prescritto in tutto
il presente atto dovrà intendersi ed applicarsi in puro
e sano senso, ma puramente letterale e congruamente riferito
e non sarà lecita ne valida interpretazione di sorta alcuna
a qualunque potestà o autorità anche suprema né potrà avere
luogo né validità, altro che fatta espressamente per mezzo
di deliberazione concorde, tra il Sovrano ed il voto pubblico
da ottenersi per mezzo dell’assemblea generale instituita
come sopra.
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