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COSTITUZIONE POLITICA SPAGNOLA
(1821)

CARLO ALBERTO DI SAVOJA
PRINCIPE DI CARIGNANO

REGGENTE

L’urgenza delle circostanze in cui S.M. il Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reggente del Regno, malgrado che a Noi per anche non si appartenesse il diritto di succedervi, nel mentre cioè che il Popolo altamente enunciò il voto di una Costituzione nella conformità di quella che è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare, per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la Salute suprema del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie facoltà di un Reggente può contenersi. Il nostro rispetto, e la nostra sommessione a Sua Maestà Carlo Felice, al quale è devoluto il Trono Ci avrebbero consigliati dall’astenerci ad apportar qualunque cambiamento alle leggi fondamentali del Regno, o Ci avrebbero indotto a temporeggiare, onde conoscere le intenzioni del nuovo Sovrano. Ma come l’impero delle circostanze è manifesto, e come altamente Ci preme di rendere al nuovo Re, salvo, incolume e felice il suo Popolo, e non già straziato dalle fazioni, e dalla guerra civile; perciò maturatamente ponderata ogni cosa, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo deliberato, nella fiducia che Sua Maestà il Re, mosso dalle stesse considerazioni, sarà per rivestire questa deliberazione della sua Sovrana approvazione:
La Costituzione di Spagna sarà promulgata, ed osservata come legge dello Stato, sotto quelle modificazioni, che dalla Rappresentanza Nazionale, in un con Sua Maestà il Re, verranno deliberate.

Dato in Torino il dì tredici di marzo, l’anno del Signore mille ottocento ventuno.

Carlo Alberto

Il primo Ufficiale della R. Segreteria di Stato
per gli affari Interni
Mangiardi
 

CARLO ALBERTO DI SAVOJA
PRINCIPE DI CARIGNANO

REGGENTE

Essendo importante, che i principii della Costituzione Spagnuola da Noi accettata, e giurata sieno vieppiù noti, e famigliari a tutti i Cittadini, senza che per altro si frapponga incaglio al corso dell’amministrazione in cui le mutazioni debbono farsi ordinatamente,
Intesa la Giunta provvisoria,
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.
I. Sarà pubblicata la Costituzione Spagnuola nella traduzione italiana da Noi provvisionalmente adottata, e visata dal Primo nostro Segretario di Stato per gli affari interni.
II. Non si farà nessuna innovazione nell’organizzazione, e ne’ rispettivi rapporti delle Autorità di presente stabilite, sino a che sieno diramati gli opportuni ordini, e date le relative istruzioni.
III. Il nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il dì sedici di marzo, l’anno del Signore mille ottocento ventuno.

Carlo Alberto

Dal Pozzo

Modificazioni poste da Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente, ed accettate dalla Giunta provvisoria nella seduta dei quindici di marzo del mille ottocento ventuno a sera.

1° – L’ordine della successione al Trono rimarrà qual egli si trova stabilito dalle antiche leggi, e consuetudini di questo Regno, e da’ pubblici trattati.
2° – La Religione Cattolica, Apostolica, Romana sarà quella dello Stato, non escludendo però quell’esercizio di altri Culti, che fu permesso insino ad ora.
3° – Si osserveranno inoltre quelle altre modificazioni, che verranno dal Parlamento Nazionale d’accordo con Sua Maestà il Re ulteriormente determinate.

V. Dal Pozzo

FERDINANDO VII per la grazia di Dio, e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne, ed in assenza, e durante la prigionia di lui, la Reggenza del Regno nominata dalle Corti generali, e straordinarie, a tutti coloro, che le presenti vedranno, e intenderanno.

Sappiate, che esse Corti hanno decretato, e stanziato la seguente

COSTITUZIONE POLITICA DELLA MONARCHIA SPAGNUOLA

Nel nome di Dio onnipotente, Padre, Figlio, e Spirito Santo, autore, e legislatore supremo della Società.

Le corti generali, e straordinarie della nazione spagnuola, chiaritesi bene, dopo accuratissimo esame, e matura deliberazione, che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia, insieme con le cautele, e coi provvedimenti atti ad assicurarne in maniera stabile, e durevole l’intiera esecuzione, potranno meritamente adempire il grande intento di promuovere la gloria, la prosperità, ed il bene di tutta la nazione decretano la seguente costituzione politica pel buono reggimento, e per la diritta amministrazione dello Stato.

TITOLO I
DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI

CAPO I
Della nazione spagnuola

Art. 1 – La nazione spagnuola è la unione di tutti gli Spagnuoli di ambedue gli emisferi.
Art. 2 – La nazione spagnuola è libera, indipendente, e non è, né può esser mai patrimonio di nessuna famiglia, né di persona.
Art. 3 – La sovranità sta essenzialmente nella nazione, ed alla nazione quindi appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le sue leggi fondamentali.
Art. 4 – La nazione è tenuta di conservare e di proteggere con leggi savie, e giuste la libertà civile, la proprietà, e gli altri diritti legittimi di tutti coloro, ond’ella è formata.

CAPO II
Degli Spagnuoli

Art. 5 – Sono Spagnuoli:
I. Tutti gli uomini liberi nati, ed abitanti nei dominii delle Spagne e i figli loro;
II. Gli stranieri, i quali hanno ottenuto dalle corti lettere di naturalità;
III. Coloro, i quali essendo privi di queste, provano dieci anni di abitazione legale in una qualche terra della monarchia;
IV. I liberti, tosto che essi acquistano libertà nelle Spagne;
Art. 6 – L’amore della patria è uno degli obblighi principali di ogni Spagnuolo, non meno che l’essere giusto e benefico.
Art. 7 – Ogni Spagnuolo è tenuto di essere fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, di rispettare le autorità stabilite.
Art. 8 – Di concorrere senza nessuna distinzione alle spese dello stato a proporzione delle proprie facoltà.
Art. 9 – Di difendere con l’armi la sua patria, ogni volta che egli sia chiamato dalla legge.

TITOLO II
DEL TERRITORIO, DELLA RELIGIONE, DEL GOVERNO DELLE SPAGNE, E DEI CITTADINI SPAGNUOLI

CAPO I
Del territorio delle Spagne

Art. 10 – Il territorio spagnuolo comprende nella penisola con le possessioni, e le isole adiacenti di quella, l’Aragona, le Asturie, la Castiglia vecchia, la Castiglia nuova, la Catalogna, Cordova, l’Estremadura, la Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Murcia, la Navarra, le provincie Biscagline, Siviglia e Valenza, le isole Baleari, e le Canarie, insieme con le altre possessioni d’Affrica. Nell’America settentrionale, la nuova Spagna insieme con la nuova Galizia e la penisola di Yucatan, Guatimala, le provincie interne di Levante, le provincie interne di Ponente, l’isola di Cuba con le due Floride, la porzione spagnuola dell’isola di S. Domingo, e l’isola di Portoricco insieme con le altre isole adiacenti a queste, ed alla terra ferma nell’uno e nell’altro mare. Nell’America meridionale, la nuova Granata, Venezuela, il Perù, il Chili, le provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel Mar Pacifico, e nell’Atlantico. Nell’Asia, le isole Filippine, e le dipendenti dal governo di questa.
Art. 11 – Si farà divisione più convenevole del territorio spagnuolo con legge costituzionale, tosto che la condizione politica della nazione lo conceda.

CAPO II
Della religione

Art. 12 – La religione della nazione spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e vieta l’esercizio di ogni altra.

CAPO III
Del governo

Art. 13 – Lo scopo del Governo è la felicità della nazione, non essendo altro il fine d’ogni politica società, che il buono essere degli individui, onde ella è formata.
Art. 14 – Il governo della nazione spagnuola è una monarchia moderata ereditaria.
Art. 15 – La potestà di far leggi sta nelle corti insieme col re.
Art. 16 – La potestà del porre ad esecuzione le leggi sta nel re.
Art. 17 – La potestà dello applicare le leggi nelle cause civili, e criminali sta nei tribunali stabiliti per legge.

CAPO IV
Dei cittadini spagnuoli

Art. 18 – Sono cittadini quegli Spagnuoli, i quali per linea paterna e materna traggono la loro origine dai dominii spagnuoli di ambedue gli emisferi, ed abitano in alcuna terra di essi dominii.
Art. 19 – Ancora sono cittadini quegli stranieri, i quali, essendo già diventati Spagnuoli, ottennero dalle corti lettere speciali di cittadinanza.
Art. 20 – Perché lo straniero possa ottenere dalle corti lettere di cittadinanza debbe essere ammogliato con una Spagnuola, ed avere recato in Ispagna, o promossovi alcuna invenzione, o industria di conto, od acquistatovi possessioni, per le quali egli paghi tributo diretto, o esservi dato stabilmente alla mercatanzia con capitale proprio e considerabile, a giudicio di esse corti, o aver fatto servigi segnalati in pro, e difesa della nazione.
Art. 21 – Ancora sono cittadini i figli legittimi degli stranieri abitanti nelle Spagne, i quali essendo quivi nati, non ne sieno usciti mai senza licenza del governo, ed avendo compiuto l’età di ventun anno sienosi dati all’esercizio di qualche professione, ufficio, o industria utile in alcuna terra dei dominii spagnuoli.
Art. 22 – Quanto agli Spagnuoli, che per linea paterna, o materna sono originarii d’Affrica, rimane loro aperta la via della virtù, e del merito per diventar cittadini; perciò le corti concederanno lettere di cittadinanza a quelli tra costoro, che avran fatto servigi d’importanza alla patria, o che sien notevoli per ingegno, per diligenza, e per buona condotta, purché siano nati di legittimo matrimonio da genitori liberi, e siano ammogliati con donna libera, abitanti nei dominii spagnuoli, ed esercitanti quivi professione, ufficio o industria utile con capitale proprio.
Art. 23 – I cittadini soli hanno suffragio nella creazione dei maestrati municipali, ed abilità ad esservi eletti; nei casi divisati dalla legge.
Art. 24 – La qualità di cittadino spagnuolo si perde:
I. Per naturalità acquistata in paese straniero;
II. Per accettazione d’impiego da altro governo;
III. Per sentenza condannante a pene corporali od infamanti, sinché venga annullata;
IV. Per aver dimorato cinque anni successivi fuor del territorio spagnuolo senza commissione o licenza del governo;
Art. 25 – L’esercizio dei diritti di cittadino si sospende:
I. Per interdizione giudiciale a cagione d’inabilità di mente o di corpo;
II. Per lo stato di famiglia;
III. Per lo stato di fallimento o di debitore al tesoro pubblico;
IV. Per difetto d’impiego, ufficio o modo conosciuto di vivere;
V. Per essere stato processato criminalmente;
VI. Dall’anno, mille ottocento trenta in poi dovrà sapere leggere e scrivere chi entrerà novellamente nell’esercizio dei diritti di cittadino.
Art. 26 – Per nessuna causa, che le divisate nei due articoli precedenti, si potranno perdere, o sospendere i diritti di cittadino.

TITOLO III
DELLE CORTI

CAPO I
Del modo di formarsi le corti

Art. 27 – Le corti sono l’adunanza di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini secondo che si dirà qui appresso.
Art. 28 – La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in ambedue gli emisferi.
Art. 29 – Cotesta base è la popolazione composta dei nati nel paese, che per linea paterna, e materna sono originarii dei dominii spagnuoli; di coloro che hanno ottenuto lettere di cittadinanza dalle corti e dei compresi nell’art. 21.
Art. 30 – Sintantoché si possa fare un censo generale di tutti i dominii Spagnuoli, il novero della popolazione si trarrà per le provincie d’Europa dall’ultimo censo del 1797, e per le provincie d’oltremare, dai censi i meglio autentici tra gli ultimamente fatti.
Art. 31 – Per ogni settantamila anime di popolazione, composta come si è detto nell’articolo 29, sarà un deputato alle corti.
Art. 32 – Compartita la popolazione per le diverse provincie, se apparisse in alcuna di queste un soverchio maggiore di trentacinquemila anime, si eleggerà quivi un deputato di più, come se quel numero arrivasse a settantamila; se il soverchio non eccede le trentacinque mila non se ne terrà conto;
Art. 33 – Se in alcuna provincia la popolazione non arrivando a settantamila, non sarà minore di sessantamila, vi s’eleggerà un deputato; se non arriverà né anco a cotesto numero, si aggiungerà quella provincia con la vicina, per compiere il numero di settantamila richiesto. È da eccettuarsi da questa regola l’isola di S. Domingo, che nominerà un deputato qualunque popolazione ell’abbia.

CAPO II
Della nomina dei deputati alle corti

Art. 34 - Per la elezione dei deputati alle corti si celebreranno i comizi di parrocchia, i comizi di distretto, i comizi di provincia.

CAPO III
Dei comizi di parrocchia

Art. 35 – I comizi di parrocchia saranno composti di tutti i cittadini, che stanno a dimora nel territorio della parrocchia rispettiva, compresi gli ecclesiastici secolari.
Art. 36 – Nella penisola, e nelle isole, e possessioni adiacenti, i comizi di parrocchia si celebreranno la prima domenica di ottobre dell’anno che precede la celebrazione delle corti.
Art. 37 – Nelle provincie d’oltremare si celebreranno la prima domenica di dicembre, quindici mesi innanzi la celebrazione delle corti, dopo l’intimazione che tanto in queste, quanto in quelle ne avran fatto i maestrati.
Art. 38 – Nei comizi di parrocchia si nominerà per ogni dugento parrocchiani uno elettore di parrocchia.
Art. 39 – Se i parrocchiani saranno più che trecento, benché essi non arrivino a quattrocento, si nomineranno due elettori se saranno più che cinquecento, benché non arrivino a seicento, se ne nomineranno tre; e così di mano in mano.
Art. 40 – Nelle parrocchie dove il numero de’ parrocchiani non arriva a dugento, se essi son più che cencinquanta, si nominerà un elettore; se son meno, si aggiungeranno a quelli della parrocchia vicina, per nominare insieme con loro l’elettore o gli elettori corrispondenti.
Art. 41 – I parrocchiani radunati a comizio eleggeranno a pluralità di voti undici compromessarii, i quali nomineranno l’elettore di parrocchia.
Art. 42 – Se nel comizio dovranno essere nominati due elettori parrocchiali, saranno eletti ventuno compromessarii; se tre, trentuno; il qual numero di trentuno compromessarii non potrà eccedersi mai per evitare la confusione.
Art. 43 – Per la maggiore comodità delle piccole popolazioni si terrà questo modo, che dove saranno venti parrocchiani, s’eleggerà un compromessario; dove saranno da trenta a quaranta, se n’eleggeranno due; dove saranno da cinquanta a sessanta, se n’eleggeranno tre; e così di mano in mano. Le parrocchie dove son meno di venti parrocchiani si congiungeranno con le più vicine per far coteste elezioni.
Art. 44 – I compromessarii delle piccole popolazioni eletti a questo modo si aduneranno in quel luogo che parrà meglio a proposito, ed essendo in numero di undici, o per lo meno di nove, nomineranno un elettore parrocchiale; essendo in numero di ventuno, o per lo meno di diciassette, ne nomineranno due; essendo in numero di trentuno, o per lo meno di venticinque, ne nomineranno tre o più secondo che toccherà loro.
Art. 45 – Per poter essere nominato elettore parrocchiale si vuole essere cittadino, maggiore di venticinque anni, ed abitante nel territorio della parrocchia.
Art. 46 – Nel comizio di parrocchia presederà il capo politico, o l’alcalde della città, o terra, o villaggio, dove si farà l’adunanza, presente il parroco, per maggiore solennità; e se in uno stesso luogo, per cagione del numero delle parrocchie, sieno più comizi, nell’uno presederà il capo politico, o l’alcalde, nell’altro il secondo alcalde, nei rimanenti i regidori tratti a sorte.
Art. 47 – Venuta l’ora dell’adunanza, la quale si terrà nella casa del comune, o in altro luogo solito, i cittadini aventi suffragio si recheranno di compagnia insieme col presidente alla chiesa parrocchiale, e quivi sarà celebrata una messa solenne de Spiritu Sancto dal parroco, il quale farà un’arringa conveniente al caso.
Art. 48 – Finita la messa ritorneranno al luogo donde sono venuti, e quivi si darà cominciamento al comizio nominando due esaminatori, ed un segretario tra i cittadini presenti, il tutto a porte aperte.
Art. 49 – Quindi il presidente domanderà se alcun cittadino ha richiami da fare di broglio, o corrompimento adoperato per accattar suffragi ad alcuna persona determinata; se ha, la cosa dovrà essere chiarita pubblicamente a parole in sul fatto. Sendo motivata l’accusa, i colpevoli perderanno il suffragio, e l’abilità ad essere eletti; i calunniatori sosterranno quella medesima pena; e da questo giudizio non si dà appello.
Art. 50 – Se insorgono dubbi intorno all’abilità di alcuno dei presenti a dar suffragio, l’adunanza deciderà in sul fatto la cosa e la decisione si manderà ad effetto senza appello nessuno, per quella volta, e per quel solo effetto.
Art. 51 – Di poi si verrà immediatamente alla nomina dei compromessarii per via di designazione, che ciascun cittadino farà, di un numero di persone uguale al loro, accostandosi alla tavola, dove seggono il presidente, gli esaminatori, ed il segretario, il quale scriverà i nomi sovra una lista, alla presenza di lui, che li proferisce. Nessuno potrà dar voce a se medesimo, né in questa, né nelle altre elezioni, sotto pena di perdere il diritto di suffragio.
Art. 52 – Terminato ciò, il presidente, gli esaminatori, ed il segretario riscontreranno le liste, e quest’ultimo pubblicherà ad alta voce i nomi di coloro, che a pluralità di voti sono stati eletti compromessarii.
Art. 53 – I compromessarii nominati si ritireranno prima che si disciolga l’adunanza, in luogo appartato, e conferendo tra loro, verranno alla nominazione dell’elettore, o degli elettori parrocchiali, tenendo per elette quelle persone, che avranno più che la metà dei suffragi. Queste nomine saranno pubblicate nell’adunanza.
Art. 54 – Il segretario distenderà l’atto, che sarà firmato da lui non meno che dal presidente, e dai compromessarii, e sarà data copia di quello firmata dagli stessi alle persone elette, per certificazione della nomina.
Art. 55 – Nessun cittadino potrà esimersi da cotesti incarichi per nessuna causa né pretesto.
Art. 56 – Nessun cittadino entrerà nel comizio di parrochia con armi.
Art. 57 – Verificate le nomine degli elettori si discioglierà immediatamente l’adunanza; nessuno altro atto, a che ella attendesse di poi, sarebbe valevole.
Art. 58 – I cittadini, che han formata l’adunanza si recheranno alla chiesa parrochiale, dove si canterà solennemente il Te Deum, stando gli elettori fra il presidente, gli esaminatori, ed il segretario.

CAPO IV
Dei comizi di distretto

Art. 59 – I comizi di distretto sono formati dagli elettori parrochiali radunati nella capitale di ciascun distretto a fine di nominare elettori, i quali debbono convenire nella capitale della provincia per eleggere i deputati alle corti.
Art. 60 – Nella penisola, e nelle isole, e possessioni adiacenti i comizi di distretto si celebreranno sempre la prima domenica di novembre dell’anno, che antecede la celebrazione delle corti.
Art. 61 – Nelle provincie d’oltremare si celebreranno la prima domenica del gennaio, che vien dopo al dicembre in cui si saranno celebrati i comizi di parrocchia.
Art. 62 – Per venire in cognizione del numero degli elettori da nominarsi in ciascun distretto si osserveranno le regole seguenti.
Art. 63 – Il numero degli elettori di distretto sarà triplo di quello dei deputati da eleggersi.
Art. 64 – Se il numero dei distretti della provincia sarà maggiore di quello degli elettori richiesti dall’articolo precedente per la nominazione dei deputati corrispondenti, si nominerà ciò non ostante un elettore per distretto.
Art. 65 – Se il numero dei distretti sarà minore di quello degli elettori da nominarsi, ciascun distretto eleggerà uno, due, o più, sinché il numero richiesto sia compiuto; cioè, se mancherà un elettore, lo nominerà il distretto che in ordine di popolazione vien dietro al primo; e così di mano in mano.
Art. 66 – Intorno alle cose stabilite negli articoli 31, 32, 33, e nei tre precedenti, il censo determina quanti deputati tocchino a ciascheduna provincia, e quanti elettori a ciaschedun distretto.
Art. 67 – Nei comizi di distretto presederà il capo politico, o il primo alcalde della capitale del distretto, davanti al quale si presenteranno gli elettori parrocchiali con le loro lettere di nomina, perché egli ne faccia registrare i nomi nel libro, dove si hanno a distendere gli atti del comizio.
Art. 68 – Al giorno assegnato si aduneranno gli elettori parrocchiali nelle sale del palagio comune insieme col presidente, a porte aperte, ed incomincieranno dal nominare un segretario, e due esaminatori nel novero degli elettori medesimi.
Art. 69 – Di poi gli elettori presenteranno le loro lettere di nomina, perché sieno riscontrate dal segretario, e dagli esaminatori, i quali dovranno riferire nel dì seguente, se elle stanno a modo, o no. Le relazioni del segretario, e degli esaminatori saranno esaminate anch’esse da tre degli uomini dell’adunanza eletti per ciò, i quali ne daranno ragguaglio nel giorno appresso.
Art. 70 – Allora, davanti agli elettori di parrocchia radunati, si leggeranno, i ragguagli intorno alle relazioni, ed alle lettere di nomina; e se v’avrà avuto obbiezioni ad alcuna di esse, o agli elettori per difetto di qualità richieste, l’adunanza risolverà definitivamente, e per atto continuato ciò che le parrà; e la risoluzione si manderà ad effetto senza appello.
Art. 71 – Terminate queste cose, gli elettori parrocchiali si recheranno insieme col presidente alla chiesa principale, dove sarà cantata una messa de Spiritu Sancto dallo ecclesiastico di maggiore dignità, il quale farà un’arringa conveniente al caso.
Art. 72 – Quindi ritorneranno al palagio comune, e poiché vi avranno pigliato posto, senz’ordine di precedenza, il segretario leggerà questo capitolo della costituzione, ed il presidente farà la stessa domanda di cui è parlato all’articolo 49, e si osserverà tutto ciò, che quivi è avvertito.
Art. 73 – Immediatamente appresso si verrà alla nomina degli elettori di distretto, eleggendoli ad uno ad uno con isquittino segreto, per via di cartucce, sulle quali sarà scritto il nome della persona, che ciascuno elegge.
Art. 74 – Finito lo squittino, il presidente, il segretario, e gli esaminatori novereranno i suffragi; sarà eletto chi avrà ottenuto la metà almeno delle voci, ed una di più; il presidente pubblicherà ciascheduna elezione. Se nessuno avrà ottenuto la pluralità assoluta delle voci si farà un secondo squittino dei due, che ne avranno ottenuto maggior numero: e il partito si vincerà a pluralità assoluta. Nel caso di uguaglianza di voti deciderà la sorte.
Art. 75 – A potere essere elettore di distretto vuolsi essere cittadino abile ad esercitare i diritti politici, maggiore di venticinque anni, abitante nel distretto, e laico, o ecclesiastico secolare. L’elezione può cadere sui cittadini assenti dal comizio, non meno che sui presenti.
Art. 76 – Il segretario distenderà l’atto, che il presidente, e gli esaminatori firmeranno con lui; e sarà data copia di quello firmata dagli stessi alle persone elette, per certificazione della nomina. Il presidente ne trasmetterà altra copia, firmata da se, e dal segretario, al presidente del comizio di provincia, e si pubblicheranno le elezioni nelle gazzette.
Art. 77 – Nei comizi di distretto si osserverà ciò, che vien disposto pei comizi di parrocchia negli articoli 55, 56, 57, e 58.

CAPO V
Dei comizi di provincia

Art. 78 – I comizi di provincia sono formati dagli elettori di ciaschedun distretto, radunati nella capitale della provincia a fine di nominare i deputati corrispondenti a quella, i quali seggano nelle corti siccome rappresentanti della nazione.
Art. 79 – Nella penisola, e nelle isole adiacenti i comizi di provincia si celebreranno sempre la prima domenica del dicembre che antecede la celebrazione delle corti.
Art. 80 – Nelle provincie d’oltremare si celebreranno la seconda domenica di marzo dell’anno, in cui si sono celebrati i comizi di distretto.
Art. 81 – Presederà nel comizio di provincia il capo politico della capitale di quella, davanti al quale si presenteranno gli elettori di distretto con le loro lettere di nomina, perch’egli ne faccia registrare i nomi nel libro dove si hanno a distendere gli atti del comizio.
Art. 82 – Al giorno assegnato si raduneranno gli elettori di distretto insieme col presidente nel palagio comune, o dove paia meglio a proposito per tanto solenne rito, a porte aperte, ed incomincieranno dal nominare a pluralità di suffragi un segretario, e due esaminatori, nel novero degli elettori medesimi.
Art. 83 – Se ad una provincia non tocca più che un deputato, converranno per lo meno cinque elettori a nominarlo, scompartendosi questo numero pei distretti in che la provincia sarà divisa, o formandosi distretti per questo solo effetto.
Art. 84 – Si leggeranno da prima i quattro capi di questa costituzione, i quali trattano delle elezioni; di poi gli atti delle elezioni nelle capitali di distretto trasmessi dai presidenti rispettivi. Gli elettori presenteranno le loro lettere di nomina, perch’elle sieno riscontrate dal segretario, e dagli esaminatori, i quali dovranno riferire nel dì seguente, se elle stanno a modo, o no. Le relazioni del segretario, e degli esaminatori, saranno esaminate da tre degli uomini dell’adunanza nominati per ciò, i quali ne daranno ragguaglio nel giorno appresso.
Art. 85 – Allora davanti agli elettori di distretto radunati si leggeranno i ragguagli intorno alle relazioni, e se v’avrà avuto obbiezioni ad alcuna di esse, o agli elettori per difetto di qualità richieste, l’adunanza risolverà definitivamente e per atto continuato ciò, che le parrà; e la risoluzione si manderà ad effetto senza appello.
Art. 86 – Di poi gli elettori di distretto si recheranno insieme col presidente alla cattedrale o chiesa principale, dove sarà cantata una messa solenne de Spiritu Sancto; ed il vescovo, in difetto di lui l’ecclesiastico di maggior dignità farà un’arringa conveniente al caso.
Art. 87 – Quindi ritorneranno al luogo d’onde eran partiti; e poiché v’avran pigliato posto senza ordine di precedenza, a porte aperte, il presidente farà la stessa domanda, di che è parlato all’articolo 49, e si osserverà tutto ciò che quivi è avvertito.
Art. 88 – Di poi gli elettori, che si trovano presenti, verranno alla nomina dei deputati, i quali si eleggeranno ad uno ad uno, accostandosi ciascuno degli elettori alla tavola dove seggono il presidente, gli esaminatori, e il segretario, e scrivendo quest’ultimo sovra una lista il nome proferito dall’elettore, alla presenza di lui. Il segretario, e gli esaminatori saranno i primi a dare il suffragio.
Art. 89 – Finito lo squittino, il presidente, il segretario, e gli esaminatori novereranno i suffragi, e sarà eletto chi avrà ottenuto la metà almeno delle voci, ed una di più. Se nessuno avrà ottenuto la pluralità assoluta delle voci, si farà un secondo squittino dei due che ne avranno avuto maggior numero; e il partito si vincerà a pluralità assoluta. Nel caso di uguaglianza di voti, deciderà la sorte. Ad ogni elezione il presidente pubblicherà il nome dello eletto.
Art. 90 – Terminata la elezione dei deputati si verrà a quella dei vicegerenti loro, nello stesso modo, e con le stesse formalità: il numero dei quali in ciascuna provincia sarà uguale alla terza parte del numero dei deputati. Se ad alcuna provincia non tocca più che uno o due deputati, vi s’eleggerà ciò nondimeno un deputato vicegerente. Costoro entreranno in uffizio ogni qualvolta, o per morte, o per impossibilità a giudicio delle corti, manchi uno dei deputati, in qualunque tempo cotesti accidenti accadano, dall’elezione in poi.
Art. 91 – Per potere essere deputato alle corti si vuole essere cittadino abile ad esercitare i diritti politici; maggiore di venticinque anni; nato nella provincia, od abitantevi da sette anni per lo meno, laico o ecclesiastico secolare. L’elezione può cadere sui cittadini assenti dal comizio, non meno che sui presenti.
Art. 92 – Ancora si richiede, per poter essere deputato alle corti, avere una entrata annua e proporzionata, provegnente da beni proprii.
Art. 93 – Il disposto dall’articolo precedente rimarrà sospeso finché le corti, che si celebreranno per l’avvenire, abbiano dichiarato essere venuto il tempo di mandarlo ad esecuzione, determinando la quantità dell’entrata, e la qualità dei beni d’onde provenga; ciò che esse risolveranno allora si terrà per costituzionale, come se fosse qui espresso.
Art. 94 – Se egli avvenga, che una medesima persona sia eletta e per la provincia dove ella è nata, e per quella dove abita, starà la elezione per la seconda provincia, e per la prima verrà alle corti il vicegerente al quale toccherà.
Art. 95 – I ministri, i consiglieri di stato, e gli impiegati nella casa del re non potranno essere eletti deputati alle corti.
Art. 96 – Ancora non potrà essere eletto deputato alle corti nessuno straniero, quantunque egli avesse ottenuto dalle corti lettere di cittadinanza.
Art. 97 – Nessuno degli impiegati pubblici nominati dal governo non potrà essere eletto deputato alle corti per la provincia, dove egli esercita il suo impiego.
Art. 98 – Il segretario distenderà l’atto delle elezioni, che firmeranno, insieme con lui, il presidente, e tutti gli elettori.
Art. 99 – Di poi tutti gli elettori faranno, senza che nessuna scusa li possa esimere da ciò, ampia procura a tutti ed a ciascheduno dei deputati, secondo la formola seguente, consegnandosi a ciascun deputato la sua procura, perch’egli possa presentarsi alle corti.
Art. 100 – Le procure saranno espresse con queste parole: nella città o terra di... a... dì del mese di... dell’anno... nella sala di... essendo adunati i signori (qui si pongano i nomi del presidente e degli elettori di distretto, i quali formano il comizio della provincia), affermano davanti a me notaio infrascritto, e testimonii per ciò convocati, che essendosi venuto, conforme è disposto dalla costituzione politica della monarchia spagnuola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di distretto con tutte le solennità ordinate da essa costituzione, siccome appare dagli atti originali prodotti, radunatisi essi elettori di distretto della provincia di... nel giorno di... nel mese di... del presente anno han fatto la nomina dei deputati, i quali in nome, e rappresentanza di essa provincia debbono concorrere alle corti e che sono stati eletti a deputati per questa provincia i signori N.N. siccome appare dall’atto disteso, e firmato da N.N.; che per conseguenza commettono loro a tutti insieme, ed a ciascheduno da per se, ampia potestà di esercitare, e di adempiere gli augusti ufficii della loro carica, e di deliberare, e risolvere, insieme con gli altri deputati delle corti, siccome rappresentanti della nazione spagnuola, quanto intenderanno essere profittevole al bene generale di quella, facendo uso delle facoltà, che la costituzione determina, e dentro i limiti, che essa prescrive, senza che possano derogare, alterare, o variare in nessun modo, e sotto nessun pretesto nessuno degli articoli di quella, e che essi commettenti si obbligano per se medesimi, ed in nome di tutti gli abitanti di questa provincia, con quella facoltà, che loro attribuisce l’atto di nomina in elettori di distretto, a tenere per valido, e mandare ad effetto quanto costoro, nella loro qualità di deputati delle corti, statuiranno, e quanto dalle corti si risolverà, secondo il disposto dalla costituzione politica della monarchia spagnuola: così essi hanno affermato commesso, essendo presenti, come testimonii N.N. i quali insieme coi signori commettenti si sono sottoscritti: del che io fo fede.
Art. 101 – Il Presidente, gli esaminatori, ed il segretario trasmetteranno immediatamente copia dell’atto delle elezioni firmata da loro alla deputazione permanente delle corti, e faranno che sieno pubblicate le elezioni per via della stampa mandandone una copia a ciaschedun comune nella provincia.
Art. 102 – Per l’indennità loro i deputati avranno dalle rispettive provincie uno stipendio giornaliero, quale in ogni secondo anno di ciascheduna deputazione generale le corti lo statuiranno per la deputazione che vien dopo; ed ai deputati d’oltremare sarà oltre a ciò conceduto, per le spese dei viaggi d’andata, e di ritorno, quanto parrà necessario a giudicio delle provincie loro rispettive.
Art. 103 – Nei comizi di provincia si osserverà quanto è avvertito negli articoli 55, 56, 57, e 58 eccettuato ciò di che si favellerà nell’articolo 328.

CAPO VI
Della celebrazione delle corti

Art. 104 – Le corti si raduneranno ogni anno nella capitale del regno, nel palagio destinato solamente per ciò.
Art. 105 – Elle potranno, ogni volta che paia conveniente ad esse, trasferirsi ad altro luogo, sì veramente che codesto luogo non sia distante più che dodici leghe dalla capitale, e che i due terzi dei deputati presenti si accordino per la traslazione.
Art. 106 – Le sessioni delle corti dureranno tre mesi successivi in ogni anno, cominciando al dì primo di marzo.
Art. 107 – Le corti potranno prorogare le loro sessioni per un altro mese, al più, in questi soli due casi: 1) a petizione del re; 2) quando ciò è stato creduto necessario per risoluzione dei due terzi dei deputati.
Art. 108 – I deputati si rifaranno interamente ogni due anni.
Art. 109 – Se la guerra, o il trovarsi alcuna parte del territorio della monarchia occupata dal nemico impediranno che possano presentarsi a tempo tutti o alcuni dei deputati di una o più provincie, i deputati anteriori delle rispettive provincie suppliranno alla mancanza dei nuovi, traendo a sorte i loro nomi sin che sieno a numero.
Art. 110 – I deputati non potranno essere rieletti se non dopo l’intervallo di una deputazione.
Art. 111 – All’arrivar loro nella capitale i deputati si presenteranno davanti alla deputazione permanente delle corti, la quale farà tener registro nella segreteria di esse corti dei nomi loro, e di quello della provincia che gli ha eletti.
Art. 112 – Nell’anno dello scambio dei deputati si celebrerà il dì 15 di febbraio a porte aperte la prima adunanza preparatoria, dove presederà il presidente della deputazione permanente, e faranno da segretario e da esaminatori coloro che essa deputazione nominerà nel novero degli individui di che essa è formata.
Art. 113 – In cotesta prima adunanza tutti i deputati presenteranno le loro procure, e si nomineranno a pluralità di voti due giunte, l’una di cinque uomini, per esaminare le procure di tutti i deputati, l’altra di tre, per esaminare quelle dei cinque.
Art. 114 – Il dì 20 di febbraio si celebrerà pur anche a porte aperte la seconda adunanza preparatoria, dove le due giunte riferiranno intorno alla legittimità delle procure, producendo le copie degli atti delle elezioni provinciali.
Art. 115 – In cotesta adunanza, e nelle rimanenti che saranno necessarie, sino al dì 25, si risolveranno definitivamente a pluralità di voci i dubbi che potranno nascere intorno alla legittimità delle procure, ed alle qualità dei deputati.
Art. 116 – Nell’anno che vien dopo a quello dello scambio si terrà la prima adunanza preparatoria il dì 20 di febbraio, e sino al 25 le altre, che saranno credute necessarie per risolvere nel modo e con le formalità che sono espresse nei tre articoli precedenti, intorno alla legittimità delle procure dei deputati nuovamente arrivati.
Art. 117 – Ogni anno il dì venticinque di febbraio si celebrerà l’ultima adunanza preparatoria, nella quale tutti i deputati ponendo le mani sui santi Evangelii faranno il giuramento seguente: Giurate di difendere, e di conservare la religione cattolica, apostolica, romana, senza ammetterne nessuna altra nel regno? – Sì, giuro – Giurate di mantenere e far mantenere religiosamente la costituzione politica della monarchia spagnuola, stanziata dalle corti generali e straordinarie della nazione l’anno mille ottocento e dodici? – Sì, giuro – Giurate di bene e fedelmente portarvi nello incarico che la nazione vi ha commesso, intendendo in ogni cosa al bene ed alla prosperità di essa nazione? – Sì, giuro – Se così farete, Iddio ve ne renda merito; se no, egli ve lo imputi a condannazione.
Art. 118 – Di poi si verrà ad eleggere dal novero di essi deputati, con isquittino segreto ed a pluralità assoluta di voci, un presidente, un vice?presidente, e quattro segretarii col che si terranno per costituite e per formate le corti, e la deputazione permanente cesserà da ogni suo ufficio.
Art. 119 – Si nominerà in quel medesimo giorno una deputazione di ventidue individui, e di due dei segretarii, la quale si recherà a ragguagliare il re dello essersi costituite le corti, e del presidente, che hanno eletto, affinché egli manifesti se egli è per assistere all’entrare delle corti, che si celebrerà il dì primo di marzo.
Art. 120 – Se il re sarà fuori della capitale, se gli darà cotesto ragguaglio per iscritto, ed egli risponderà nella medesima guisa.
Art. 121 – Il re assisterà in persona all’entrare delle corti; se v’ha impedimento, il presidente darà principio egli all’adunanza nel giorno assegnato, senza che possa differirsi ad altro tempo per nessun motivo. Le medesime formalità si osserveranno al terminarsi della sezione.
Art. 122 – Il re entrerà nella sala delle corti senza guardie, ed accompagnato solamente dalle persone indicate nel ceremoniale pel ricevimento, e per la dipartenza del re, descritto nel regolamento per la disciplina interna delle corti.
Art. 123 – Il re farà una arringa, dove proporrà alle corti ciò che egli crederà conveniente, al che il presidente risponderà con parole generali. Se il re non assisterà all’adunanza trasmetterà la sua arringa al presidente, perché questi la legga alle corti.
Art. 124 – Le corti non potranno deliberare alla presenza del re.
Art. 125 – Occorrendo che i ministri abbiano a fare alcuna proposta alle corti in nome del re, eglino assisteranno ai dibattimenti quando e come sarà dalle corti determinato, e potrannovi favellare; ma non mai esser presenti al mettersi i partiti.
Art. 126 – Le adunanze delle corti saranno pubbliche; solamente nei casi, che esigano circospezione potranno farsi segrete.
Art. 127 – Nei dibattimenti delle corti, e in tutto ciò che riguarda la disciplina e l’ordine interno si osserverà il regolamento fatto da queste corti generali e straordinarie, salvo le riforme, che le corti successive giudicassero conveniente di farvi.
Art. 128 – I deputati saranno inviolabili per le opinioni loro, e non potranno essere chiamati in giudicio per quelle in nessun tempo né caso, né da nessuna autorità. Nelle cause criminali, che si intentassero contro di loro non potranno essere giudicati da altri che dal tribunale delle corti nel modo e con le formalità di esse. Durante la sessione delle corti, ed un mese dappoi, non potranno essere convenuti per cause civili, né sostenere esecuzione per debiti.
Art. 129 – Durante il tempo della loro deputazione, facendo principio da allorquando consta alla deputazione permanente delle corti l’elezione di ciascheduno, non potranno i deputati accettare per sé, né richiedere per altri nessuno impiego di nomina del re, né nessun promovimento che non vada per gradi nella scala della loro carriera rispettiva.
Art. 130 – Nella stessa maniera non potranno, durante il tempo della loro deputazione, ed un anno dopo l’ultimo atto del loro ufficio, ottenere per sé, né richiedere per altri nessuna pensione né contrassegno d’onoranza che stia in mano del re.

CAPO VII
Dell’ufficio delle corti

Art. 131 – È ufficio delle corti:
I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogare ad esse, quando occorre.
II. Ricevere il giuramento del re, del principe delle Asturie e della reggenza, siccome è avvertito a suo luogo.
III. Risolvere ogni dubbio sì di fatto che di diritto, che occorra intorno alla successione della corona.
IV. Eleggere la reggenza, o il reggente del regno nei casi determinati dalla costituzione e stabilire i limiti nei quali la reggenza, o il reggente debbono esercitare l’autorità reale.
V. Riconoscere pubblicamente il principe delle Asturie.
VI. Nominare il tutore del re minore, nei casi determinati dalla costituzione.
VII. Approvare, prima che sieno ratificati, i trattati di lega offensiva, trattati di sussidii, e i trattati speciali di commercio.
VIII. Permettere, o vietare che si ammettano genti d’armi forestiere al regno.
IX. Decretare creazione, e soppressione di cariche nei tribunali stabiliti dalla costituzione, e similmente creazione, e soppressione di uffici pubblici.
X. Stabilire ogni anno, a proposta del re, le forze di terra e di mare, determinare quali debbono tenersi in pié nel tempo di pace, quali nel tempo di guerra.
XI. Fare ordinamenti per l’esercito, per l’armata, e per la milizia nazionale, in ciascheduna delle parti, in che si diramano.
XII. Fissare le spese dell’amministrazione pubblica.
XIII. Stabilire annualmente i tributi, e le imposte.
XIV. Torre capitali a prestanza, nei casi di necessità sovra il credito della nazione.
XV. Approvare la ripartizione dei tributi nelle provincie.
XVI. Rivedere, ed approvare i conti del maneggio dei pubblici capitali. 
XVII. Stabilire le dogane, e la tariffa delle gabelle.
XVIII. Fare provvedimenti convenevoli per l’amministrazione, la conservazione, e l’alienazione dei beni nazionali.
XIX. Determinare il valore, il peso, il titolo, il tipo, e la denominazione delle monete.
XX. Scegliere, e decretare quel sistema di pesi, e di misure che parrà più comodo e più giusto.
XXI. Promuovere, e favorire ogni specie d’industria, ed allontanare gli ostacoli, che la disturbano.
XXII. Stabilire il diviso generale della pubblica istruzione in tutta la Monarchia, ed approvare quello, che si farà per la educazione del principe delle Asturie.
XXIII. Approvare i regolamenti generali pel buon governo, e per la salubrità del regno.
XXIV. Proteggere la libertà politica della stampa.
XXV. Effettuare la sindacabilità dei ministri, e degli altri ufficiali pubblici.
XXVI. E finalmente spetta alle corti il dare, o negare l’assentimento loro in tutti quei casi, ed a tutti quegli atti nei quali la costituzione lo esige.

CAPO VII
Della formazione delle leggi, e della sanzione reale

Art. 132 – Ciaschedun deputato ha facoltà di far proposte di legge alle corti, presentandole in iscritto, ed arrecando le ragioni, che lo muovono a farle.
Art. 133 – Due giorni almeno dopo presentata e letta la proposta di legge, si leggerà ella una seconda volta: e le corti delibereranno, se si ammetta, o no al dibattimento.
Art. 134 – Ammessa al dibattimento, se la gravità dell’assunto richieda, a giudicio delle corti, che ella passi in prima ad una giunta, si farà a quel modo.
Art. 135 – Quattro giorni almeno dopo ammessa al dibattimento la proposta, si leggerà una terza volta; e potrà assegnarsi il giorno, in cui il dibattimento dee cominciare.
Art. 136 – Venuto il giorno assegnato pel dibattimento, la proposta sarà dibattuta nella sua totalità, ed in ciascheduno de’ suoi articoli.
Art. 137 – Le corti decideranno se la materia è sufficientemente dibattuta; e deciso che ella è, si risolverà se dee mandarsi a partito, o no.
Art. 138 – Deciso che ella dee mandarsi a partito, si verrà tosto allo squittino, ammettendo o rifiutando in tutto od in parte la proposta, o variandola e modificandola, secondo le osservazioni che saranno state fatte nel dibatterla.
Art. 139 – Il partito si vincerà a pluralità assoluta di voci; e sarà necessario che sieno presenti la metà almeno ed uno di più del numero totale dei deputati che debbono sedere nelle corti.
Art. 140 – Se le corti hanno rifiutato una proposta di legge in qualsiasi tempo dell’esame, o se hanno risoluto non doversi mandare a partito, non potrà quella proposta rifarsi nel medesimo anno.
Art. 141 – Se ella è stata accettata, si distenderà duplicatamente in forma di legge, e si leggerà nelle corti; di poi, firmati ambedue gli originali dal presidente e dai segretarii, saranno presentati immediatamente al re da una deputazione.
Art. 142 – Al re spetta lo stanziare le leggi.
Art. 143 – Il re stanzia le leggi con questa formola firmata di sua mano: sia pubblicato come legge.
Art. 144 – Il re niega di stanziare con questa formola firmata anch’essa di sua mano: sia rimandato alle corti: aggiungendo nello stesso tempo le ragioni del suo rifiuto.
Art. 145 – Il re avrà trenta giorni di tempo per usar cotesta prerogativa. Se in quello spazio egli non ha manifestato la sua volontà, col fatto istesso s’intenderà avere stanziato, e stanzierà effettivamente.
Art. 146 – Poiché il re avrà stanziato, o rifiutato di stanziare, l’uno dei due originali ritornerà alle corti insieme con la formola rispettiva, perché ivi ne sia dato conto. Cotesto originale sarà conservato nell’archivio delle corti, rimanendo l’altro in potere del re.
Art. 147 – Se il re avrà rifiutato di stanziare, non potrà dibattersi più quel medesimo assunto nelle corti di quell’anno; potrà bensì nelle corti dell’anno seguente.
Art. 148 – Se nelle corti dell’anno seguente sarà fatta di nuovo, ammessa, ed approvata la medesima proposta, poiché ella sarà presentata al re, potrà egli stanziarla, o rifiutarla nei termini degli articoli 143, e 144; nel secondo dei quali due casi non potrà dibattersi più quel medesimo assunto in quell’anno.
Art. 149 – Se nuovamente sarà fatta, ammessa, ed approvata una terza volta la medesima proposta nelle corti dell’anno seguente, col fatto istesso si intenderà che il re la stanzii; ed essendogli presentata, la stanzierà effettivamente colla formola espressa nell’articolo 143.
Art. 150 – Se avanti che spiri lo spazio di trenta dì, nel quale il re dee stanziare o rifiutare, giungerà il termine della sessione delle coorti, il re dovrà stanziare o rifiutare negli otto primi giorni della sessione delle corti seguenti; e se questo termine passerà, senza che il re abbia usato quella sua col fatto istesso s’intenderà egli avere stanziato la proposta, e la prerogativa, e la stanzierà effettivamente con la formola espressa; ma se il re rifiuterà di stanziare potranno le corti di quell’anno trattare di nuovo di quel medesimo assunto.
Art. 151 – Ancora che dopo il rifiuto fatto dal re di stanziare una proposta di legge sia trascorso un anno o più senza che ella sia stata rifatta, se ella viene a rinnovellarsi nel tempo della stessa deputazione che la approvò la prima volta, o delle due deputazioni che succedono immediatamente a quella, sarà sempre riputata la medesima proposta, quanto agli effetti dei tre articoli precedenti; ma se ella non si rifà durante le tre deputazioni mentovate, quantunque venisse riprodotta di poi con le medesime parole, si reputerà proposta nuova quanto agli effetti sovra espressi.
Art. 152 – Se la seconda o la terza volta che si fa una proposta, nel termine prescritto dall’articolo precedente, e rifiutata dalle corti, in qualunque tempo sia rinnovata poi, si riputerà sempre proposta nuova.
Art. 153 – Alle leggi è derogato con le medesime formalità, e per le medesime vie con che elle sono stabilite.

CAPO IX
Della promulgazione delle leggi

Art. 154 – Pubblicata la legge nelle corti, se ne darà avviso al re affinché ella sia tosto promulgata solennemente.
Art. 155 – Il re, adoprerà, per promulgare le leggi, lo formola seguente: “N. (il nome del re) per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia spagnuola re delle Spagne, a tutti coloro che le presenti vedranno, ed intenderanno; sappiate: che le corti hanno decretato, e noi stanziamo ciò che segue (qui si ponga il testo letterale della legge). Pertanto mandiamo a tutti i tribunali, maestrati di giustizia, capi, governatori, ed altre autorità sì civili che militari ed ecclesiastiche di qualsivoglia classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempire ed eseguire la presente legge in ogni sua parte. Ve ne terrete per avvertiti, affinché ella sia mandata ad effetto, e farete che si stampi, si pubblichi, e vada attorno. (Vuol essere indirizzata al ministro, a cui si appartiene).
Art. 156 – Tutte le leggi saranno mandate in giro per ordine del re dai ministri rispettivi a tutti i tribunali supremi, i tribunali di provincia, i capi, e le autorità superiori, che le trasmetteranno alle subordinate.

CAPO X
Della deputazione permanente delle corti

Art. 157 – Le corti, prima che si disciolgano, nomineranno una deputazione, la quale si chiamerà deputazione permanente delle corti, composta di sette individui tolti dal novero stesso dei deputati, tre delle provincie d’Europa, e tre delle provincie d’oltremare; il settimo si trarrà a sorte tra un deputato d’Europa, e uno d’oltremare.
Art. 158 – Nel medesimo tempo le corti nomineranno due vicegerenti per cotesta deputazione, l’uno di Europa e l’altro d’oltremare.
Art. 159 – La deputazione permanente durerà dall’una sessione all’altra delle corti ordinarie.
Art. 160 – L’ufficio di cotesta deputazione è:
I. Invigilare l’osservanza della costituzione e delle leggi, per dar conto alle corti seguenti delle variazioni che ella avrà notate;
II. Convocare le corti straordinarie nei casi avvertiti dalla costituzione;
III. Adempiere gl’incarichi mentovati negli articoli 111 e 112;
IV. Dare avviso ai deputati vicegerenti perché sottentrino nel luogo dei deputati principali; e dove o per morte o per assoluta impossibilità mancassero i principali e i vicegerenti di una provincia, trasmettere a questa gli ordini necessarii perché vi si faccia nuova elezione.

CAPO XI
Delle corti straordinarie

Art. 161 – Le corti straordinarie saranno formate dai medesimi deputati che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.
Art. 162 – La deputazione permanente convocherà le corti straordinarie, e stabilirà il giorno dell’adunarsi loro, in questi tre casi:
I. Quando la corona sarà vacante;
II. Quando il re avrà impossibilità, qualunque ella sia, di governare, o quando egli vorrà rinunciare la corona al suo successore; nel primo dei quali due casi è fatta potestà alla deputazione permanente di adoperare ogni mezzo che ella stimi convenevole per accertarsi della inabilità del re;
III. Allorché per le difficoltà dei tempi, e per la gravità degli affari il re giudicherà conveniente che elle si radunino, e ne darà quindi avviso alla deputazione permanente delle corti.
Art. 163 – Le corti straordinarie non attenderanno ad altra cosa, che a quella per cui sono state convocate.
Art. 164 – Le sessioni delle corti straordinarie incomincieranno, e termineranno con le medesime formalità, che le ordinarie.
Art. 165 – La celebrazione delle corti straordinarie non disturberà l’elezione dei nuovi deputati al tempo prescritto.
Art. 166 – Se le corti straordinarie non avranno terminato la loro sessione al dì stabilito per la celebrazione delle ordinarie, cesseranno quelle dall’ufficio loro, sottentreranno queste a trattare della cosa, per cui furono convocate le prime.
Art. 167 – La deputazione permanente delle corti continuerà negli incarichi mentovati agli articoli 111 e 112 nel caso avvertito dall’articolo precedente.

TITOLO IV
DEL RE

CAPO I
Della inviolabilità del re, e della autorità di lui

Art. 168 – La persona del re è sacra, inviolabile, e non soggetta a sindacabilità.
Art. 169 – Il re avrà titolo di maestà cattolica.
Art. 170 – La potestà di fare eseguire le leggi sta esclusivamente nel re, l’autorità del quale si estende a tutto ciò che riguarda la conservazione dell’ordine pubblico al di dentro, e la sicurezza dello stato al di fuori, secondo la costituzione e le leggi.
Art. 171 – Oltre alla prerogativa, che spetta al re di stanziare le leggi, e di promulgarle ha egli le seguenti facoltà, principalmente:
I. Di fare i decreti, i regolamenti e le istruzioni che egli creda giovevoli per la esecuzione delle leggi.
II. Di invigilare che la giustizia sia prontamente e pienamente amministrata in tutto il regno.
III. Di dichiarare la guerra, fare e ratificar la pace, dandone di poi conto motivato alle corti.
IV. Di nominare i giudici di tutti i tribunali sì civili che criminali, proponente il consiglio di stato.
V. Di nominare a tutti gl’impieghi civili, e militari.
VI. Di nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità, ed i benefici ecclesiastici di patronato reale, proponente il consiglio di stato. 
VII. Di concedere onori, e distintivi d’ogni sorta, conformandosi alle leggi.
VIII. Di comandare agli eserciti ed alle armate e di nominarne i generali.
IX. Di disporre della forza armata, distribuendola come meglio convenga.
X. Di dirigere le trattative diplomatiche, e le commerciali con le altre potenze, e di nominare gli ambasciatori, gl’inviati, ed i consoli.
XI. D’invigilare la fabbrica delle monete, sulle quali s’impronterà l’effige, e il nome di lui.
XII. Di decretare l’impiego de’ danari assegnati a ciaschedun ramo della pubblica amministrazione.
XIII. Di far grazia ai delinquenti; conformandosi alle leggi.
XIV. Di proporre alle corti le leggi e le riforme, che gli parranno opportune pel bene della nazione, affinché esse ne deliberino secondo il modo stabilito.
XV. Di permettere o vietar l’introduzione dei decreti dei concili, e delle bolle dei Pontefici, con l’assentimento delle corti, se contengono ordinamenti generali; udito il parere del consiglio di stato, se riguardano affari particolari, o governativi; dandone ragguaglio al maestrato supremo di giustizia, perché egli ne risolva secondo le leggi, se contengono punti contenziosi.
XVI. Di nominare e cassare liberamente i ministri segretarii di stato.
Art. 172 – L’autorità del re è limitata come segue:
I. Il re non può impedire con nessun pretesto la celebrazione delle corti nei tempi e nei casi stabiliti dalla costituzione, né sospenderle, né disciorle, né dare impaccio in nessun modo alle adunanze, ed alle deliberazioni loro. Chi consigliasse il re ad alcun tentativo di tal fatta, od aiutasselo, sarebbe traditore, e giudicato come tale.
II. Il re non può assentarsi dal regno senza il consenso delle corti. S’ei lo facesse, s’intenderebbe avere abdicato la corona.
III. Il re non può alienare, cedere, rinunziare, né in alcun modo trasferire ad altrui l’autorità reale, né alcuna delle sue prerogative. S’egli vorrà per qualsivoglia cagione rinunziare il trono al suo successore immediato, non potrà senza il consenso delle corti.
IV. Il re non può alienare, cedere, né permutare provincia, né città, né terra, né villaggio, né porzione alcuna, per picciola ch’ella sia, del territorio spagnuolo.
V. Il re non può far lega offensiva, né trattato speciale di commercio con nessuna potenza straniera senza il consenso delle corti.
VI. Non può né anche obbligarsi per nessun trattato a dare sussidio a nessuna potenza straniera senza il consenso delle corti.
VII. Il re non può cedere, né alienare i beni nazionali senza il consenso delle corti.
VIII. Il re non può da per se imporre direttamente né indirettamente tributi né gravezze sotto qualsivoglia nome o per qualsivoglia ragione; ma è sempre ufficio delle corti il decretare cotesto.
IX. Il re non può concedere privilegio esclusivo a nessuna persona, né congregazione.
X. Il re non può torre la proprietà di altrui, individuo o congregazione che sia, né turbargliene il possesso, l’uso o il godimento; che se per causa di comune e riconosciuta utilità sarà talvolta necessario torre la proprietà di alcuno, non potrà il re far cotesto senza compensargliene il danno ad un tempo, a giudicio d’uomini dabbene.
XI. Il re non può torre la libertà a nessuno, né condannarlo da per se a gastigo. Il ministro che ne firmerà l’ordine, ed il giudice che lo manderà ad effetto, ne renderanno conto davanti alla nazione, e saranno puniti siccome rei di attentato contro la libertà individuale.
Solo allora quando il bene e la sicurezza dello stato esigano l’arresto di alcuna persona, potrà il re mandarne l’ordine, a condizione nondimeno che nel termine di 48 ore sia l’arrestato posto in balia del tribunale o del giudice.
XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà contezza alle corti per ottenere il consenso loro; s’ei nol farà, s’intenderà avere abdicato la corona.
Art. 173 – Il re quando egli giunga al trono, o, se sarà minore, quando egli intraprenda il governo del regno, presterà giuramento davanti alle corti con la formola seguente:
“N. (qui si ponga il nome del re) per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia spagnuola re delle Spagne giuro per Dio e per i santi Evangeli, che io difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, non permettendone alcun’altra nel regno; che io osserverò e farò osservare la costituzione politica, e le leggi della monarchia spagnuola, non intendendo, in tutto quello che io farò, ad altro che al bene ed alla utilità di quella; che io non alienerò, né cederò, né smembrerò nessuna porzione del regno; ch’io, non riscuoterò mai né in derrate, né in denari, se non ciò che le corti avranno decretato; che io non alienerò mai la proprietà di nessuno, e che rispetterò sopra tutto la libertà politica della nazione, e la libertà personale di ciascuno individuo. E s’io farò altrimenti non mi si obbedisca; e quello, in che contravverò al mio giuramento, sia nullo, e di nessun valore. Così Iddio mi aiuti e mi difenda; se no, egli me lo imputi a condannazione.

CAPO II
Della successione alla corona

Art. 174 – Il regno delle Spagne è indivisibile, e la successione al trono passerà, dal promulgarsi della costituzione in poi, di solo in solo perpetualmente secondo l’ordine regolare di primogenitura, e di rappresentazione tra i discendenti legittimi maschi, e femmine delle linee che si dichiareranno qui appresso.
Art. 175 – Non potranno essere re delle Spagne altri che i figli legittimi nati di palese, e legittimo matrimonio.
Art. 176 – Nel medesimo grado e nella stessa linea i maschi saranno anteposti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, ma le femmine di linea anteriore o di anterior grado nella medesima linea saranno anteposte ai maschi di linea, o di grado posteriore.
Art. 177 – Il figlio o la figlia del primogenito del re, morendo il suo padre senza arrivare al trono, sarà anteposto agli zii, e succederà immediatamente all’avo per diritto di rappresentazione.
Art. 178 – Finché non si spegne la linea nella quale è radicata la successione, non entra a succedere la prossima.
Art. 179 – Re delle Spagne è il signore D. Ferdinando VII di Borbone adesso regnante.
Art. 180 – Mancando il signore D. Ferdinando VII di Borbone, succederanno i discendenti di lui legittimi, sì maschi che femmine; mancando costoro, succederanno i fratelli di lui, e gli zii fratelli del padre, sì maschi che femmine, e i discendenti legittimi loro secondo l’ordine stabilito; serbato sempre il diritto di rappresentazione, e il precedere delle linee anteriori alle posteriori.
Art. 181 – Le corti dovranno escludere dalla successione le persone inabili al governo, o che abbiano operato cosa, che le renda immeritevoli della corona. 
Art. 182 – Se verranno a spegnersi tutte le linee qui mentovate, le corti chiameranno al trono legnaggi novelli, siccome vedranno meglio profittare alla nazione, seguendo sempre l’ordine e le regole del succedere qui stabilite.
Art. 183 – Quando la corona dovrà cadere immediatamente, o sarà caduta in femmina, non potrà questa eleggersi marito senza l’assentimento delle corti; e facendo altrimente s’intenderà abdicare la corona.
Art. 184 – Venendo a regnare una femmina, il marito di lei non avrà autorità nel regno, né partecipazione del governo.

CAPO III
Della minorità del re, e della reggenza

Art. 185 – Il re è minore sino all’età di diciott’anni compiuti.
Art. 186 – Durante la minorità del re, il regno sarà governato da una reggenza.
Art. 187 – Ancora il regno sarà governato da una reggenza ogniqualvolta il re avrà impossibilità di esercitare la sua autorità per qualsivoglia ragione di mente o di corpo.
Art. 188 – Se l’impedimento del re durerà più di due anni, e se il successore immediato sarà maggiore di diciott’anni, le corti potranno nominarlo reggente del regno, invece della reggenza.
Art. 189 – Vacando la corona in tempo che il principe delle Asturie sia minore, se le corti ordinarie non saranno allora adunate, v’avrà, sin che le straordinarie si radunino, una reggenza provvisionale formata della regina madre, se ella vi è, di due deputati della deputazione permanente delle corti, i più anziani secondo l’ordine di nomina nella deputazione, e di due consiglieri di stato i più anziani, cioè il decano e chi gli vien dopo; se non c’è la regina madre, entrerà nella reggenza il consigliere di stato terzo in anzianità.
Art. 190 – Nella reggenza provvisionale presederà la regina madre, se ella vi è; s’ella manca, presederà il deputato della deputazione permanente che sarà stato nominato in essa il primo.
Art. 191 – La reggenza provvisionale non darà spaccio se non a quegli affari che non permettono dilazione, e non congederà né nominerà impiegati se non per modo di provvisione.
Art. 192 – Le corti straordinarie essendo radunate nomineranno una reggenza composta di tre o di cinque individui.
Art. 193 – Per poter essere individuo della reggenza si vuole essere cittadino abile all’esercizio dei diritti politici; esclusi i forestieri, benché abbiano lettere di cittadinanza.
Art. 194 – Nella reggenza presederà quello degli individui che sarà stato disegnato a ciò dalle corti; alle quali appartiene lo stabilire, quando occorra, se debba osservarsi o no, giro di volta nella presidenza, e con quali termini.
Art. 195 – La reggenza eserciterà l’autorità del re nei termini che le corti stimeranno.
Art. 196 – L’una e l’altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola mentovata nell’articolo 173, aggiungendo la clausola – che saranno fedeli al re –; e la reggenza permanente aggiungerà ancora – che osserverà le condizioni impostele dalle corti per l’esercizio della sua autorità; e che, venendo il re ad essere maggiore, o cessando la impossibilità, gli rimetterà il governo del regno, sotto pena, se indugia un momento, di essere gli individui suoi riputati traditori, e castigati come tali. – 
Art. 197 – Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del re.
Art. 198 – Sarà tutore del re minore la persona che il re defunto avrà nominato nel suo testamento. Se non avrà nominato, sarà tutrice la regina madre sin tanto che ella rimarrà vedova; mancando questa, sarà nominato il tutore dalle corti. Nel primo e nel terzo caso il tutore dovrà essere natio del regno.
Art. 199 – La reggenza invigilerà che il re minore sia educato nel modo il più conveniente al grande scopo della sua alta dignità, e secondo il diviso che le corti avranno approvato.
Art. 200 – Le corti determineranno lo stipendio di che dovranno godere gli individui della reggenza.

CAPO IV
Della famiglia reale, e del riconoscimento del principe delle Asturie

Art. 201 – Il figlio primogenito del re avrà il titolo di principe delle Asturie.
Art. 202 – Gli altri figli e figlie del re saranno, e si chiameranno infanti delle Spagne.
Art. 203 – E saranno, e si chiameranno infanti delle Spagne i figli e le figlie del principe delle Asturie.
Art. 204 – Costoro soltanto, e non altri, avranno la qualità di infante delle Spagne.
Art. 205 – Gli infanti delle Spagne godranno dei distintivi, e degli onori che hanno avuto sinora, e potranno essere nominati ad ogni sorta di uffici, salvoché di giudice o di deputato alle corti.
Art. 206 – Il principe delle Asturie non potrà uscire dal regno senza consentimento delle corti: e se uscirà senz’esso sarà per quel fatto istesso escluso dal succedere alla corona.
Art. 207 – La stessa cosa s’intenderà quando egli stia fuori del regno per più tempo che non fu espresso nella licenza, se richiamato non ritorna nel termine che le corti gli prescrivono.
Art. 208 – Il principe delle Asturie, gl’infanti, e le infante e i figli e i figli e i discendenti loro, i quali sieno sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza il consenso di lui, e delle corti, sotto pena di essere esclusi dal succedere alla corona.
Art. 209 – Degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte di tutte le persone della famiglia reale sarà rimessa copia autentica alle corti, o in mancanza loro, alla deputazione permanente delle corti, perché sia custodita negli archivi loro.
Art. 210 – Il principe delle Asturie sarà riconosciuto dalle corti con le formalità, che saranno avvertite nel regolamento per la disciplina interna di quelle.
Art. 211 – Cotesto riconoscimento si farà nelle prime corti che si celebrino dopo il nascimento di lui.
Art. 212 – Il principe delle Asturie giunto all’età di quattordici anni presterà giuramento davanti alle corti con la formola seguente:
“N. (qui si ponga il nome) principe delle Asturie giuro per Dio, e per i santi Evangelii che io difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, e romana, non permettendone nessun’altra nel regno; che io osserverò la costituzione politica della monarchia spagnuola, e che io sarò fedele e ubbidiente al re. Così Iddio mi aiuti.

CAPO V
Dell’assegnamento della famiglia reale

Art. 213 – Le corti determineranno, e notificheranno al re l’assegnamento annuale per la casa di lui conveniente all’alta dignità della sua persona.
Art. 214 – Appartengono al re tutti i palagi reali di che han goduto i predecessori di lui; le corti determineranno i terreni che crederanno conveniente di riservare per la ricreazione della di lui persona.
Art. 215 – Al principe delle Asturie, da poi ch’egli è nato, ed agli infanti ed alle infante, da poi che essi hanno compiuto sette anni d’età, si farà dalle corti quello assegnamento, per gli alimenti loro, che corrisponderà alla rispettiva dignità di chiascheduno.
Art. 216 – Alle infante, per quando elle andranno a marito, sarà assegnata in dote dalle corti quella somma, che a queste parrà; pagata la quale cesseranno gli alimenti annuali.
Art. 217 – Agli infanti, se essi si ammogliano abitando in Ispagna, si continueranno gli alimenti assegnati loro; se si ammogliano pigliando stanza fuori, cesseranno gli alimenti, e sarà pagata loro per una volta quella somma che le corti determineranno.
Art. 218 – Le corti determineranno l’assegnamento per gli alimenti annuali alla regina vedova.
Art. 219 – Lo stipendio degli individui della reggenza si torrà in su l’assegnamento della casa del re.
Art. 220 – L’assegnamento della casa del re e gli alimenti della famiglia di lui di cui è parlato negli articoli precedenti, saranno determinati dalle corti all’incominciare d’ogni regno, né potranno alterarsi durante quello.
Art. 221 – Tutti cotesti assegnamenti son fatti sulla cassa della tesoreria nazionale, di donde saranno pagati allo amministratore che il re avrà nominato; e con esso amministratore si tratteranno le azioni attive e passive, che per ragione d’interesse potranno suscitarsi.

CAPO VI
Dei ministri segretarii di stato

Art. 222 – I ministri saranno sette: 
– Il ministro di stato;
– Il ministro dell’interno, per la penisola e le isole adiacenti; 
– Il ministro dell’interno, per le provincie di oltremare; 
– Il ministro di grazia e di giustizia; 
– Il ministro delle finanze; 
– Il ministro della guerra; 
– Il ministro della marina.
Le corti avvenire faranno in questo sistema di ministri le variazioni che l’esperienza, o i casi esigeranno.
Art. 223 – Per potere essere ministro si vuole essere cittadino abile all’esercizio dei dritti politici; esclusi i forestieri, benché abbiano lettere di cittadinanza.
Art. 224 – A ciascheduna segreteria di stato saranno assegnati gli affari di sua pertinenza per via di regolamento particolare approvato dalle corti.
Art. 225 – Tutti gli ordini del re dovranno essere firmati dal ministro di quel ramo, a cui si riferisce il soggetto di che si tratta.
Nessun tribunale né persona pubblica metterà ad esecuzione mai l’ordine, dove cotesta condizione manchi.
Art. 226 – I ministri saranno sindacabili dalle corti per gli ordini che essi firmeranno contro la costituzione e le leggi, senza che gli discolpi lo allegare i comandi del re.
Art. 227 – I ministri formeranno innanzi tutto il bilancio annuale delle spese probabili della pubblica amministrazione, ciascheduno pel ramo che gli appartiene, e renderanno conto, nel modo che si avvertirà, di quelle che avranno fatto.
Art. 228 – Per effettuare la sindacabilità dei ministri, le corti, prima d’ogni altra cosa, decreteranno che v’ha luogo ad accusa.
Art. 229 – Fatto quel decreto, il ministro rimarrà sospeso, e le corti rimetteranno al maestrato supremo di giustizia tutti i documenti riguardanti la causa da trattarsi davanti ad esso maestrato, il quale se ne informerà e deciderà secondo le leggi.
Art. 230 – Le corti determineranno lo stipendio che debbono avere i ministri durante l’ufficio loro.

CAPO VII
Del consiglio di stato

Art. 231 – V’avrà un consiglio di stato composto di quaranta consiglieri, tutti cittadini abili all’esercizio dei diritti politici, esclusi i forestieri, benché abbiano lettere di cittadinanza.
Art. 232 – Di costoro, quattro e non più saranno tolti dal novero degli ecclesiastici chiari per fama e per merito riconosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro e non più saranno dei grandi di Spagna forniti delle virtù, dell’ingegno e della dottrina necessaria; i rimanenti saranno trascelti dal novero di coloro che per celebrità di nome e per dottrina, o per segnalati servigi resi allo stato in alcuno dei principali rami d’amministrazione e di governo saranno i meglio riputati. Le corti non potranno proporre per cotesto impiego nessuno individuo che sia deputato alle corti nel tempo del farsi le nomine. Dodici per lo meno dei consiglieri di stato saranno nati nelle provincie d’oltremare.
Art. 233 – Tutti i consiglieri di stato saranno nominati dal re, proponenti le corti.
Art. 234 – Per la formazione di cotesto consiglio si farà dalle corti una lista tripla di individui d’ognuna delle classi mentovate, secondo la proporzione indicata, e di quivi il re trasceglierà i quaranta che debbono essere consiglieri di stato, cioè gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così gli altri.
Art. 235 – Occorrendo alcuna vacanza nel consiglio di stato, le prime corti che si celebreranno presenteranno al re una lista di tre persone di quella classe in che sarà la mancanza, perché egli ne elegga quella che gli parrà.
Art. 236 – Il re non avrà altro consiglio che il consiglio di stato, il quale dirà il suo parere nei gravi affari di governo, e massimamente intorno allo stanziare o no le leggi, al dichiarare la guerra, e al fare trattati.
Art. 237 – Spetterà a cotesto consiglio di fare al re la proposta di tre persone per la nomina ad ogni beneficio ecclesiastico, e ad ogni ufficio di giudicatura.
Art. 238 – Il re farà un regolamento per la disciplina del consiglio di stato, udito in prima il parere di quello; il qual regolamento sarà presentato per l’approvazione alle corti.
Art. 239 – I consiglieri di stato non potranno essere congedati senza ragione giustificata davanti al tribunale supremo di giustizia.
Art. 240 – Le corti determineranno lo stipendio che debbono avere i consiglieri di stato.
Art. 241 – I consiglieri di stato, al loro entrare in ufficio, faranno giuramento nelle mani del re di osservare la costituzione, di esser fedeli al re, o di consigliargli ciò che intenderanno esser profittevole al bene della nazione, senza mire particolari, né interesse privato.

TITOLO V
DEI TRIBUNALI, E DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SÌ CIVILE