COSTITUZIONE POLITICA SPAGNOLA
(1821)
CARLO ALBERTO DI SAVOJA
PRINCIPE DI CARIGNANO
REGGENTE
L’urgenza delle circostanze in cui S.M. il
Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reggente del Regno,
malgrado che a Noi per anche non si appartenesse il diritto
di succedervi, nel mentre cioè che il Popolo altamente enunciò
il voto di una Costituzione nella conformità di quella che
è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare,
per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la Salute suprema
del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai
desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo
difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente
consultare ciò che nelle ordinarie facoltà di un Reggente
può contenersi. Il nostro rispetto, e la nostra sommessione
a Sua Maestà Carlo Felice, al quale è devoluto il Trono
Ci avrebbero consigliati dall’astenerci ad apportar qualunque
cambiamento alle leggi fondamentali del Regno, o Ci avrebbero
indotto a temporeggiare, onde conoscere le intenzioni del
nuovo Sovrano. Ma come l’impero delle circostanze è manifesto,
e come altamente Ci preme di rendere al nuovo Re, salvo,
incolume e felice il suo Popolo, e non già straziato dalle
fazioni, e dalla guerra civile; perciò maturatamente ponderata
ogni cosa, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo
deliberato, nella fiducia che Sua Maestà il Re, mosso dalle
stesse considerazioni, sarà per rivestire questa deliberazione
della sua Sovrana approvazione:
La Costituzione di Spagna sarà promulgata, ed osservata
come legge dello Stato, sotto quelle modificazioni, che
dalla Rappresentanza Nazionale, in un con Sua Maestà il
Re, verranno deliberate.
Dato in Torino il dì tredici di marzo, l’anno
del Signore mille ottocento ventuno.
Carlo Alberto
Il primo Ufficiale della R. Segreteria di Stato
per gli affari Interni
Mangiardi
CARLO ALBERTO DI SAVOJA
PRINCIPE DI CARIGNANO
REGGENTE
Essendo importante, che i principii della
Costituzione Spagnuola da Noi accettata, e giurata sieno
vieppiù noti, e famigliari a tutti i Cittadini, senza che
per altro si frapponga incaglio al corso dell’amministrazione
in cui le mutazioni debbono farsi ordinatamente,
Intesa la Giunta provvisoria,
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.
I. Sarà pubblicata la Costituzione Spagnuola nella traduzione
italiana da Noi provvisionalmente adottata, e visata dal
Primo nostro Segretario di Stato per gli affari interni.
II. Non si farà nessuna innovazione nell’organizzazione,
e ne’ rispettivi rapporti delle Autorità di presente stabilite,
sino a che sieno diramati gli opportuni ordini, e date le
relative istruzioni.
III. Il nostro Primo Segretario di Stato per gli affari
interni è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Dato in Torino il dì sedici di marzo, l’anno
del Signore mille ottocento ventuno.
Carlo Alberto
Modificazioni poste da Sua Altezza Serenissima
il Principe Reggente, ed accettate dalla Giunta provvisoria
nella seduta dei quindici di marzo del mille ottocento ventuno
a sera.
1° – L’ordine della successione al Trono
rimarrà qual egli si trova stabilito dalle antiche leggi,
e consuetudini di questo Regno, e da’ pubblici trattati.
2° – La Religione Cattolica, Apostolica, Romana sarà quella
dello Stato, non escludendo però quell’esercizio di altri
Culti, che fu permesso insino ad ora.
3° – Si osserveranno inoltre quelle altre modificazioni,
che verranno dal Parlamento Nazionale d’accordo con Sua
Maestà il Re ulteriormente determinate.
FERDINANDO VII per la grazia di Dio, e per
la Costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne,
ed in assenza, e durante la prigionia di lui, la Reggenza
del Regno nominata dalle Corti generali, e straordinarie,
a tutti coloro, che le presenti vedranno, e intenderanno.
Sappiate, che esse Corti hanno decretato,
e stanziato la seguente
COSTITUZIONE POLITICA DELLA MONARCHIA SPAGNUOLA
Nel nome di Dio onnipotente, Padre, Figlio,
e Spirito Santo, autore, e legislatore supremo della Società.
Le corti generali, e straordinarie della
nazione spagnuola, chiaritesi bene, dopo accuratissimo esame,
e matura deliberazione, che le antiche leggi fondamentali
di questa Monarchia, insieme con le cautele, e coi provvedimenti
atti ad assicurarne in maniera stabile, e durevole l’intiera
esecuzione, potranno meritamente adempire il grande intento
di promuovere la gloria, la prosperità, ed il bene di tutta
la nazione decretano la seguente costituzione politica pel
buono reggimento, e per la diritta amministrazione dello
Stato.
TITOLO I
DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI
CAPO I
Della nazione spagnuola
Art. 1 – La nazione spagnuola è la unione
di tutti gli Spagnuoli di ambedue gli emisferi.
Art. 2 – La nazione spagnuola è libera, indipendente, e
non è, né può esser mai patrimonio di nessuna famiglia,
né di persona.
Art. 3 – La sovranità sta essenzialmente nella nazione,
ed alla nazione quindi appartiene esclusivamente il diritto
di stabilire le sue leggi fondamentali.
Art. 4 – La nazione è tenuta di conservare e di proteggere
con leggi savie, e giuste la libertà civile, la proprietà,
e gli altri diritti legittimi di tutti coloro, ond’ella
è formata.
CAPO II
Degli Spagnuoli
Art. 5 – Sono Spagnuoli:
I. Tutti gli uomini liberi nati, ed abitanti nei dominii
delle Spagne e i figli loro;
II. Gli stranieri, i quali hanno ottenuto dalle corti lettere
di naturalità;
III. Coloro, i quali essendo privi di queste, provano dieci
anni di abitazione legale in una qualche terra della monarchia;
IV. I liberti, tosto che essi acquistano libertà nelle Spagne;
Art. 6 – L’amore della patria è uno degli obblighi principali
di ogni Spagnuolo, non meno che l’essere giusto e benefico.
Art. 7 – Ogni Spagnuolo è tenuto di essere fedele alla costituzione,
di ubbidire alle leggi, di rispettare le autorità stabilite.
Art. 8 – Di concorrere senza nessuna distinzione alle spese
dello stato a proporzione delle proprie facoltà.
Art. 9 – Di difendere con l’armi la sua patria, ogni volta
che egli sia chiamato dalla legge.
TITOLO II
DEL TERRITORIO, DELLA RELIGIONE, DEL GOVERNO DELLE SPAGNE,
E DEI CITTADINI SPAGNUOLI
CAPO I
Del territorio delle Spagne
Art. 10 – Il territorio spagnuolo comprende
nella penisola con le possessioni, e le isole adiacenti
di quella, l’Aragona, le Asturie, la Castiglia vecchia,
la Castiglia nuova, la Catalogna, Cordova, l’Estremadura,
la Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Murcia, la Navarra,
le provincie Biscagline, Siviglia e Valenza, le isole Baleari,
e le Canarie, insieme con le altre possessioni d’Affrica.
Nell’America settentrionale, la nuova Spagna insieme con
la nuova Galizia e la penisola di Yucatan, Guatimala, le
provincie interne di Levante, le provincie interne di Ponente,
l’isola di Cuba con le due Floride, la porzione spagnuola
dell’isola di S. Domingo, e l’isola di Portoricco insieme
con le altre isole adiacenti a queste, ed alla terra ferma
nell’uno e nell’altro mare. Nell’America meridionale, la
nuova Granata, Venezuela, il Perù, il Chili, le provincie
del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel Mar
Pacifico, e nell’Atlantico. Nell’Asia, le isole Filippine,
e le dipendenti dal governo di questa.
Art. 11 – Si farà divisione più convenevole del territorio
spagnuolo con legge costituzionale, tosto che la condizione
politica della nazione lo conceda.
CAPO II
Della religione
Art. 12 – La religione della nazione spagnuola
è, e sarà perpetuamente la Cattolica, Apostolica, Romana,
unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste,
e vieta l’esercizio di ogni altra.
CAPO III
Del governo
Art. 13 – Lo scopo del Governo è la felicità
della nazione, non essendo altro il fine d’ogni politica
società, che il buono essere degli individui, onde ella
è formata.
Art. 14 – Il governo della nazione spagnuola è una monarchia
moderata ereditaria.
Art. 15 – La potestà di far leggi sta nelle corti insieme
col re.
Art. 16 – La potestà del porre ad esecuzione le leggi sta
nel re.
Art. 17 – La potestà dello applicare le leggi nelle cause
civili, e criminali sta nei tribunali stabiliti per legge.
CAPO IV
Dei cittadini spagnuoli
Art. 18 – Sono cittadini quegli Spagnuoli,
i quali per linea paterna e materna traggono la loro origine
dai dominii spagnuoli di ambedue gli emisferi, ed abitano
in alcuna terra di essi dominii.
Art. 19 – Ancora sono cittadini quegli stranieri, i quali,
essendo già diventati Spagnuoli, ottennero dalle corti lettere
speciali di cittadinanza.
Art. 20 – Perché lo straniero possa ottenere dalle corti
lettere di cittadinanza debbe essere ammogliato con una
Spagnuola, ed avere recato in Ispagna, o promossovi alcuna
invenzione, o industria di conto, od acquistatovi possessioni,
per le quali egli paghi tributo diretto, o esservi dato
stabilmente alla mercatanzia con capitale proprio e considerabile,
a giudicio di esse corti, o aver fatto servigi segnalati
in pro, e difesa della nazione.
Art. 21 – Ancora sono cittadini i figli legittimi degli
stranieri abitanti nelle Spagne, i quali essendo quivi nati,
non ne sieno usciti mai senza licenza del governo, ed avendo
compiuto l’età di ventun anno sienosi dati all’esercizio
di qualche professione, ufficio, o industria utile in alcuna
terra dei dominii spagnuoli.
Art. 22 – Quanto agli Spagnuoli, che per linea paterna,
o materna sono originarii d’Affrica, rimane loro aperta
la via della virtù, e del merito per diventar cittadini;
perciò le corti concederanno lettere di cittadinanza a quelli
tra costoro, che avran fatto servigi d’importanza alla patria,
o che sien notevoli per ingegno, per diligenza, e per buona
condotta, purché siano nati di legittimo matrimonio da genitori
liberi, e siano ammogliati con donna libera, abitanti nei
dominii spagnuoli, ed esercitanti quivi professione, ufficio
o industria utile con capitale proprio.
Art. 23 – I cittadini soli hanno suffragio nella creazione
dei maestrati municipali, ed abilità ad esservi eletti;
nei casi divisati dalla legge.
Art. 24 – La qualità di cittadino spagnuolo si perde:
I. Per naturalità acquistata in paese straniero;
II. Per accettazione d’impiego da altro governo;
III. Per sentenza condannante a pene corporali od infamanti,
sinché venga annullata;
IV. Per aver dimorato cinque anni successivi fuor del territorio
spagnuolo senza commissione o licenza del governo;
Art. 25 – L’esercizio dei diritti di cittadino si sospende:
I. Per interdizione giudiciale a cagione d’inabilità di
mente o di corpo;
II. Per lo stato di famiglia;
III. Per lo stato di fallimento o di debitore al tesoro
pubblico;
IV. Per difetto d’impiego, ufficio o modo conosciuto di
vivere;
V. Per essere stato processato criminalmente;
VI. Dall’anno, mille ottocento trenta in poi dovrà sapere
leggere e scrivere chi entrerà novellamente nell’esercizio
dei diritti di cittadino.
Art. 26 – Per nessuna causa, che le divisate nei due articoli
precedenti, si potranno perdere, o sospendere i diritti
di cittadino.
TITOLO III
DELLE CORTI
CAPO I
Del modo di formarsi le corti
Art. 27 – Le corti sono l’adunanza di tutti
i deputati, che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini
secondo che si dirà qui appresso.
Art. 28 – La base per la rappresentazione nazionale è la
medesima in ambedue gli emisferi.
Art. 29 – Cotesta base è la popolazione composta dei nati
nel paese, che per linea paterna, e materna sono originarii
dei dominii spagnuoli; di coloro che hanno ottenuto lettere
di cittadinanza dalle corti e dei compresi nell’art. 21.
Art. 30 – Sintantoché si possa fare un censo generale di
tutti i dominii Spagnuoli, il novero della popolazione si
trarrà per le provincie d’Europa dall’ultimo censo del 1797,
e per le provincie d’oltremare, dai censi i meglio autentici
tra gli ultimamente fatti.
Art. 31 – Per ogni settantamila anime di popolazione, composta
come si è detto nell’articolo 29, sarà un deputato alle
corti.
Art. 32 – Compartita la popolazione per le diverse provincie,
se apparisse in alcuna di queste un soverchio maggiore di
trentacinquemila anime, si eleggerà quivi un deputato di
più, come se quel numero arrivasse a settantamila; se il
soverchio non eccede le trentacinque mila non se ne terrà
conto;
Art. 33 – Se in alcuna provincia la popolazione non arrivando
a settantamila, non sarà minore di sessantamila, vi s’eleggerà
un deputato; se non arriverà né anco a cotesto numero, si
aggiungerà quella provincia con la vicina, per compiere
il numero di settantamila richiesto. È da eccettuarsi da
questa regola l’isola di S. Domingo, che nominerà un deputato
qualunque popolazione ell’abbia.
CAPO II
Della nomina dei deputati alle corti
Art. 34 - Per la elezione dei deputati alle
corti si celebreranno i comizi di parrocchia, i comizi di
distretto, i comizi di provincia.
CAPO III
Dei comizi di parrocchia
Art. 35 – I comizi di parrocchia saranno
composti di tutti i cittadini, che stanno a dimora nel territorio
della parrocchia rispettiva, compresi gli ecclesiastici
secolari.
Art. 36 – Nella penisola, e nelle isole, e possessioni adiacenti,
i comizi di parrocchia si celebreranno la prima domenica
di ottobre dell’anno che precede la celebrazione delle corti.
Art. 37 – Nelle provincie d’oltremare si celebreranno la
prima domenica di dicembre, quindici mesi innanzi la celebrazione
delle corti, dopo l’intimazione che tanto in queste, quanto
in quelle ne avran fatto i maestrati.
Art. 38 – Nei comizi di parrocchia si nominerà per ogni
dugento parrocchiani uno elettore di parrocchia.
Art. 39 – Se i parrocchiani saranno più che trecento, benché
essi non arrivino a quattrocento, si nomineranno due elettori
se saranno più che cinquecento, benché non arrivino a seicento,
se ne nomineranno tre; e così di mano in mano.
Art. 40 – Nelle parrocchie dove il numero de’ parrocchiani
non arriva a dugento, se essi son più che cencinquanta,
si nominerà un elettore; se son meno, si aggiungeranno a
quelli della parrocchia vicina, per nominare insieme con
loro l’elettore o gli elettori corrispondenti.
Art. 41 – I parrocchiani radunati a comizio eleggeranno
a pluralità di voti undici compromessarii, i quali nomineranno
l’elettore di parrocchia.
Art. 42 – Se nel comizio dovranno essere nominati due elettori
parrocchiali, saranno eletti ventuno compromessarii; se
tre, trentuno; il qual numero di trentuno compromessarii
non potrà eccedersi mai per evitare la confusione.
Art. 43 – Per la maggiore comodità delle piccole popolazioni
si terrà questo modo, che dove saranno venti parrocchiani,
s’eleggerà un compromessario; dove saranno da trenta a quaranta,
se n’eleggeranno due; dove saranno da cinquanta a sessanta,
se n’eleggeranno tre; e così di mano in mano. Le parrocchie
dove son meno di venti parrocchiani si congiungeranno con
le più vicine per far coteste elezioni.
Art. 44 – I compromessarii delle piccole popolazioni eletti
a questo modo si aduneranno in quel luogo che parrà meglio
a proposito, ed essendo in numero di undici, o per lo meno
di nove, nomineranno un elettore parrocchiale; essendo in
numero di ventuno, o per lo meno di diciassette, ne nomineranno
due; essendo in numero di trentuno, o per lo meno di venticinque,
ne nomineranno tre o più secondo che toccherà loro.
Art. 45 – Per poter essere nominato elettore parrocchiale
si vuole essere cittadino, maggiore di venticinque anni,
ed abitante nel territorio della parrocchia.
Art. 46 – Nel comizio di parrocchia presederà il capo politico,
o l’alcalde della città, o terra, o villaggio, dove si farà
l’adunanza, presente il parroco, per maggiore solennità;
e se in uno stesso luogo, per cagione del numero delle parrocchie,
sieno più comizi, nell’uno presederà il capo politico, o
l’alcalde, nell’altro il secondo alcalde, nei rimanenti
i regidori tratti a sorte.
Art. 47 – Venuta l’ora dell’adunanza, la quale si terrà
nella casa del comune, o in altro luogo solito, i cittadini
aventi suffragio si recheranno di compagnia insieme col
presidente alla chiesa parrocchiale, e quivi sarà celebrata
una messa solenne de Spiritu Sancto dal parroco, il quale
farà un’arringa conveniente al caso.
Art. 48 – Finita la messa ritorneranno al luogo donde sono
venuti, e quivi si darà cominciamento al comizio nominando
due esaminatori, ed un segretario tra i cittadini presenti,
il tutto a porte aperte.
Art. 49 – Quindi il presidente domanderà se alcun cittadino
ha richiami da fare di broglio, o corrompimento adoperato
per accattar suffragi ad alcuna persona determinata; se
ha, la cosa dovrà essere chiarita pubblicamente a parole
in sul fatto. Sendo motivata l’accusa, i colpevoli perderanno
il suffragio, e l’abilità ad essere eletti; i calunniatori
sosterranno quella medesima pena; e da questo giudizio non
si dà appello.
Art. 50 – Se insorgono dubbi intorno all’abilità di alcuno
dei presenti a dar suffragio, l’adunanza deciderà in sul
fatto la cosa e la decisione si manderà ad effetto senza
appello nessuno, per quella volta, e per quel solo effetto.
Art. 51 – Di poi si verrà immediatamente alla nomina dei
compromessarii per via di designazione, che ciascun cittadino
farà, di un numero di persone uguale al loro, accostandosi
alla tavola, dove seggono il presidente, gli esaminatori,
ed il segretario, il quale scriverà i nomi sovra una lista,
alla presenza di lui, che li proferisce. Nessuno potrà dar
voce a se medesimo, né in questa, né nelle altre elezioni,
sotto pena di perdere il diritto di suffragio.
Art. 52 – Terminato ciò, il presidente, gli esaminatori,
ed il segretario riscontreranno le liste, e quest’ultimo
pubblicherà ad alta voce i nomi di coloro, che a pluralità
di voti sono stati eletti compromessarii.
Art. 53 – I compromessarii nominati si ritireranno prima
che si disciolga l’adunanza, in luogo appartato, e conferendo
tra loro, verranno alla nominazione dell’elettore, o degli
elettori parrocchiali, tenendo per elette quelle persone,
che avranno più che la metà dei suffragi. Queste nomine
saranno pubblicate nell’adunanza.
Art. 54 – Il segretario distenderà l’atto, che sarà firmato
da lui non meno che dal presidente, e dai compromessarii,
e sarà data copia di quello firmata dagli stessi alle persone
elette, per certificazione della nomina.
Art. 55 – Nessun cittadino potrà esimersi da cotesti incarichi
per nessuna causa né pretesto.
Art. 56 – Nessun cittadino entrerà nel comizio di parrochia
con armi.
Art. 57 – Verificate le nomine degli elettori si discioglierà
immediatamente l’adunanza; nessuno altro atto, a che ella
attendesse di poi, sarebbe valevole.
Art. 58 – I cittadini, che han formata l’adunanza si recheranno
alla chiesa parrochiale, dove si canterà solennemente il
Te Deum, stando gli elettori fra il presidente, gli esaminatori,
ed il segretario.
CAPO IV
Dei comizi di distretto
Art. 59 – I comizi di distretto sono formati
dagli elettori parrochiali radunati nella capitale di ciascun
distretto a fine di nominare elettori, i quali debbono convenire
nella capitale della provincia per eleggere i deputati alle
corti.
Art. 60 – Nella penisola, e nelle isole, e possessioni adiacenti
i comizi di distretto si celebreranno sempre la prima domenica
di novembre dell’anno, che antecede la celebrazione delle
corti.
Art. 61 – Nelle provincie d’oltremare si celebreranno la
prima domenica del gennaio, che vien dopo al dicembre in
cui si saranno celebrati i comizi di parrocchia.
Art. 62 – Per venire in cognizione del numero degli elettori
da nominarsi in ciascun distretto si osserveranno le regole
seguenti.
Art. 63 – Il numero degli elettori di distretto sarà triplo
di quello dei deputati da eleggersi.
Art. 64 – Se il numero dei distretti della provincia sarà
maggiore di quello degli elettori richiesti dall’articolo
precedente per la nominazione dei deputati corrispondenti,
si nominerà ciò non ostante un elettore per distretto.
Art. 65 – Se il numero dei distretti sarà minore di quello
degli elettori da nominarsi, ciascun distretto eleggerà
uno, due, o più, sinché il numero richiesto sia compiuto;
cioè, se mancherà un elettore, lo nominerà il distretto
che in ordine di popolazione vien dietro al primo; e così
di mano in mano.
Art. 66 – Intorno alle cose stabilite negli articoli 31,
32, 33, e nei tre precedenti, il censo determina quanti
deputati tocchino a ciascheduna provincia, e quanti elettori
a ciaschedun distretto.
Art. 67 – Nei comizi di distretto presederà il capo politico,
o il primo alcalde della capitale del distretto, davanti
al quale si presenteranno gli elettori parrocchiali con
le loro lettere di nomina, perché egli ne faccia registrare
i nomi nel libro, dove si hanno a distendere gli atti del
comizio.
Art. 68 – Al giorno assegnato si aduneranno gli elettori
parrocchiali nelle sale del palagio comune insieme col presidente,
a porte aperte, ed incomincieranno dal nominare un segretario,
e due esaminatori nel novero degli elettori medesimi.
Art. 69 – Di poi gli elettori presenteranno le loro lettere
di nomina, perché sieno riscontrate dal segretario, e dagli
esaminatori, i quali dovranno riferire nel dì seguente,
se elle stanno a modo, o no. Le relazioni del segretario,
e degli esaminatori saranno esaminate anch’esse da tre degli
uomini dell’adunanza eletti per ciò, i quali ne daranno
ragguaglio nel giorno appresso.
Art. 70 – Allora, davanti agli elettori di parrocchia radunati,
si leggeranno, i ragguagli intorno alle relazioni, ed alle
lettere di nomina; e se v’avrà avuto obbiezioni ad alcuna
di esse, o agli elettori per difetto di qualità richieste,
l’adunanza risolverà definitivamente, e per atto continuato
ciò che le parrà; e la risoluzione si manderà ad effetto
senza appello.
Art. 71 – Terminate queste cose, gli elettori parrocchiali
si recheranno insieme col presidente alla chiesa principale,
dove sarà cantata una messa de Spiritu Sancto dallo ecclesiastico
di maggiore dignità, il quale farà un’arringa conveniente
al caso.
Art. 72 – Quindi ritorneranno al palagio comune, e poiché
vi avranno pigliato posto, senz’ordine di precedenza, il
segretario leggerà questo capitolo della costituzione, ed
il presidente farà la stessa domanda di cui è parlato all’articolo
49, e si osserverà tutto ciò, che quivi è avvertito.
Art. 73 – Immediatamente appresso si verrà alla nomina degli
elettori di distretto, eleggendoli ad uno ad uno con isquittino
segreto, per via di cartucce, sulle quali sarà scritto il
nome della persona, che ciascuno elegge.
Art. 74 – Finito lo squittino, il presidente, il segretario,
e gli esaminatori novereranno i suffragi; sarà eletto chi
avrà ottenuto la metà almeno delle voci, ed una di più;
il presidente pubblicherà ciascheduna elezione. Se nessuno
avrà ottenuto la pluralità assoluta delle voci si farà un
secondo squittino dei due, che ne avranno ottenuto maggior
numero: e il partito si vincerà a pluralità assoluta. Nel
caso di uguaglianza di voti deciderà la sorte.
Art. 75 – A potere essere elettore di distretto vuolsi essere
cittadino abile ad esercitare i diritti politici, maggiore
di venticinque anni, abitante nel distretto, e laico, o
ecclesiastico secolare. L’elezione può cadere sui cittadini
assenti dal comizio, non meno che sui presenti.
Art. 76 – Il segretario distenderà l’atto, che il presidente,
e gli esaminatori firmeranno con lui; e sarà data copia
di quello firmata dagli stessi alle persone elette, per
certificazione della nomina. Il presidente ne trasmetterà
altra copia, firmata da se, e dal segretario, al presidente
del comizio di provincia, e si pubblicheranno le elezioni
nelle gazzette.
Art. 77 – Nei comizi di distretto si osserverà ciò, che
vien disposto pei comizi di parrocchia negli articoli 55,
56, 57, e 58.
CAPO V
Dei comizi di provincia
Art. 78 – I comizi di provincia sono formati
dagli elettori di ciaschedun distretto, radunati nella capitale
della provincia a fine di nominare i deputati corrispondenti
a quella, i quali seggano nelle corti siccome rappresentanti
della nazione.
Art. 79 – Nella penisola, e nelle isole adiacenti i comizi
di provincia si celebreranno sempre la prima domenica del
dicembre che antecede la celebrazione delle corti.
Art. 80 – Nelle provincie d’oltremare si celebreranno la
seconda domenica di marzo dell’anno, in cui si sono celebrati
i comizi di distretto.
Art. 81 – Presederà nel comizio di provincia il capo politico
della capitale di quella, davanti al quale si presenteranno
gli elettori di distretto con le loro lettere di nomina,
perch’egli ne faccia registrare i nomi nel libro dove si
hanno a distendere gli atti del comizio.
Art. 82 – Al giorno assegnato si raduneranno gli elettori
di distretto insieme col presidente nel palagio comune,
o dove paia meglio a proposito per tanto solenne rito, a
porte aperte, ed incomincieranno dal nominare a pluralità
di suffragi un segretario, e due esaminatori, nel novero
degli elettori medesimi.
Art. 83 – Se ad una provincia non tocca più che un deputato,
converranno per lo meno cinque elettori a nominarlo, scompartendosi
questo numero pei distretti in che la provincia sarà divisa,
o formandosi distretti per questo solo effetto.
Art. 84 – Si leggeranno da prima i quattro capi di questa
costituzione, i quali trattano delle elezioni; di poi gli
atti delle elezioni nelle capitali di distretto trasmessi
dai presidenti rispettivi. Gli elettori presenteranno le
loro lettere di nomina, perch’elle sieno riscontrate dal
segretario, e dagli esaminatori, i quali dovranno riferire
nel dì seguente, se elle stanno a modo, o no. Le relazioni
del segretario, e degli esaminatori, saranno esaminate da
tre degli uomini dell’adunanza nominati per ciò, i quali
ne daranno ragguaglio nel giorno appresso.
Art. 85 – Allora davanti agli elettori di distretto radunati
si leggeranno i ragguagli intorno alle relazioni, e se v’avrà
avuto obbiezioni ad alcuna di esse, o agli elettori per
difetto di qualità richieste, l’adunanza risolverà definitivamente
e per atto continuato ciò, che le parrà; e la risoluzione
si manderà ad effetto senza appello.
Art. 86 – Di poi gli elettori di distretto si recheranno
insieme col presidente alla cattedrale o chiesa principale,
dove sarà cantata una messa solenne de Spiritu Sancto; ed
il vescovo, in difetto di lui l’ecclesiastico di maggior
dignità farà un’arringa conveniente al caso.
Art. 87 – Quindi ritorneranno al luogo d’onde eran partiti;
e poiché v’avran pigliato posto senza ordine di precedenza,
a porte aperte, il presidente farà la stessa domanda, di
che è parlato all’articolo 49, e si osserverà tutto ciò
che quivi è avvertito.
Art. 88 – Di poi gli elettori, che si trovano presenti,
verranno alla nomina dei deputati, i quali si eleggeranno
ad uno ad uno, accostandosi ciascuno degli elettori alla
tavola dove seggono il presidente, gli esaminatori, e il
segretario, e scrivendo quest’ultimo sovra una lista il
nome proferito dall’elettore, alla presenza di lui. Il segretario,
e gli esaminatori saranno i primi a dare il suffragio.
Art. 89 – Finito lo squittino, il presidente, il segretario,
e gli esaminatori novereranno i suffragi, e sarà eletto
chi avrà ottenuto la metà almeno delle voci, ed una di più.
Se nessuno avrà ottenuto la pluralità assoluta delle voci,
si farà un secondo squittino dei due che ne avranno avuto
maggior numero; e il partito si vincerà a pluralità assoluta.
Nel caso di uguaglianza di voti, deciderà la sorte. Ad ogni
elezione il presidente pubblicherà il nome dello eletto.
Art. 90 – Terminata la elezione dei deputati si verrà a
quella dei vicegerenti loro, nello stesso modo, e con le
stesse formalità: il numero dei quali in ciascuna provincia
sarà uguale alla terza parte del numero dei deputati. Se
ad alcuna provincia non tocca più che uno o due deputati,
vi s’eleggerà ciò nondimeno un deputato vicegerente. Costoro
entreranno in uffizio ogni qualvolta, o per morte, o per
impossibilità a giudicio delle corti, manchi uno dei deputati,
in qualunque tempo cotesti accidenti accadano, dall’elezione
in poi.
Art. 91 – Per potere essere deputato alle corti si vuole
essere cittadino abile ad esercitare i diritti politici;
maggiore di venticinque anni; nato nella provincia, od abitantevi
da sette anni per lo meno, laico o ecclesiastico secolare.
L’elezione può cadere sui cittadini assenti dal comizio,
non meno che sui presenti.
Art. 92 – Ancora si richiede, per poter essere deputato
alle corti, avere una entrata annua e proporzionata, provegnente
da beni proprii.
Art. 93 – Il disposto dall’articolo precedente rimarrà sospeso
finché le corti, che si celebreranno per l’avvenire, abbiano
dichiarato essere venuto il tempo di mandarlo ad esecuzione,
determinando la quantità dell’entrata, e la qualità dei
beni d’onde provenga; ciò che esse risolveranno allora si
terrà per costituzionale, come se fosse qui espresso.
Art. 94 – Se egli avvenga, che una medesima persona sia
eletta e per la provincia dove ella è nata, e per quella
dove abita, starà la elezione per la seconda provincia,
e per la prima verrà alle corti il vicegerente al quale
toccherà.
Art. 95 – I ministri, i consiglieri di stato, e gli impiegati
nella casa del re non potranno essere eletti deputati alle
corti.
Art. 96 – Ancora non potrà essere eletto deputato alle corti
nessuno straniero, quantunque egli avesse ottenuto dalle
corti lettere di cittadinanza.
Art. 97 – Nessuno degli impiegati pubblici nominati dal
governo non potrà essere eletto deputato alle corti per
la provincia, dove egli esercita il suo impiego.
Art. 98 – Il segretario distenderà l’atto delle elezioni,
che firmeranno, insieme con lui, il presidente, e tutti
gli elettori.
Art. 99 – Di poi tutti gli elettori faranno, senza che nessuna
scusa li possa esimere da ciò, ampia procura a tutti ed
a ciascheduno dei deputati, secondo la formola seguente,
consegnandosi a ciascun deputato la sua procura, perch’egli
possa presentarsi alle corti.
Art. 100 – Le procure saranno espresse con queste parole:
nella città o terra di... a... dì del mese di... dell’anno...
nella sala di... essendo adunati i signori (qui si pongano
i nomi del presidente e degli elettori di distretto, i quali
formano il comizio della provincia), affermano davanti a
me notaio infrascritto, e testimonii per ciò convocati,
che essendosi venuto, conforme è disposto dalla costituzione
politica della monarchia spagnuola, alla nomina degli elettori
parrocchiali e di distretto con tutte le solennità ordinate
da essa costituzione, siccome appare dagli atti originali
prodotti, radunatisi essi elettori di distretto della provincia
di... nel giorno di... nel mese di... del presente anno
han fatto la nomina dei deputati, i quali in nome, e rappresentanza
di essa provincia debbono concorrere alle corti e che sono
stati eletti a deputati per questa provincia i signori N.N.
siccome appare dall’atto disteso, e firmato da N.N.; che
per conseguenza commettono loro a tutti insieme, ed a ciascheduno
da per se, ampia potestà di esercitare, e di adempiere gli
augusti ufficii della loro carica, e di deliberare, e risolvere,
insieme con gli altri deputati delle corti, siccome rappresentanti
della nazione spagnuola, quanto intenderanno essere profittevole
al bene generale di quella, facendo uso delle facoltà, che
la costituzione determina, e dentro i limiti, che essa prescrive,
senza che possano derogare, alterare, o variare in nessun
modo, e sotto nessun pretesto nessuno degli articoli di
quella, e che essi commettenti si obbligano per se medesimi,
ed in nome di tutti gli abitanti di questa provincia, con
quella facoltà, che loro attribuisce l’atto di nomina in
elettori di distretto, a tenere per valido, e mandare ad
effetto quanto costoro, nella loro qualità di deputati delle
corti, statuiranno, e quanto dalle corti si risolverà, secondo
il disposto dalla costituzione politica della monarchia
spagnuola: così essi hanno affermato commesso, essendo presenti,
come testimonii N.N. i quali insieme coi signori commettenti
si sono sottoscritti: del che io fo fede.
Art. 101 – Il Presidente, gli esaminatori, ed il segretario
trasmetteranno immediatamente copia dell’atto delle elezioni
firmata da loro alla deputazione permanente delle corti,
e faranno che sieno pubblicate le elezioni per via della
stampa mandandone una copia a ciaschedun comune nella provincia.
Art. 102 – Per l’indennità loro i deputati avranno dalle
rispettive provincie uno stipendio giornaliero, quale in
ogni secondo anno di ciascheduna deputazione generale le
corti lo statuiranno per la deputazione che vien dopo; ed
ai deputati d’oltremare sarà oltre a ciò conceduto, per
le spese dei viaggi d’andata, e di ritorno, quanto parrà
necessario a giudicio delle provincie loro rispettive.
Art. 103 – Nei comizi di provincia si osserverà quanto è
avvertito negli articoli 55, 56, 57, e 58 eccettuato ciò
di che si favellerà nell’articolo 328.
CAPO VI
Della celebrazione delle corti
Art. 104 – Le corti si raduneranno ogni anno
nella capitale del regno, nel palagio destinato solamente
per ciò.
Art. 105 – Elle potranno, ogni volta che paia conveniente
ad esse, trasferirsi ad altro luogo, sì veramente che codesto
luogo non sia distante più che dodici leghe dalla capitale,
e che i due terzi dei deputati presenti si accordino per
la traslazione.
Art. 106 – Le sessioni delle corti dureranno tre mesi successivi
in ogni anno, cominciando al dì primo di marzo.
Art. 107 – Le corti potranno prorogare le loro sessioni
per un altro mese, al più, in questi soli due casi: 1) a
petizione del re; 2) quando ciò è stato creduto necessario
per risoluzione dei due terzi dei deputati.
Art. 108 – I deputati si rifaranno interamente ogni due
anni.
Art. 109 – Se la guerra, o il trovarsi alcuna parte del
territorio della monarchia occupata dal nemico impediranno
che possano presentarsi a tempo tutti o alcuni dei deputati
di una o più provincie, i deputati anteriori delle rispettive
provincie suppliranno alla mancanza dei nuovi, traendo a
sorte i loro nomi sin che sieno a numero.
Art. 110 – I deputati non potranno essere rieletti se non
dopo l’intervallo di una deputazione.
Art. 111 – All’arrivar loro nella capitale i deputati si
presenteranno davanti alla deputazione permanente delle
corti, la quale farà tener registro nella segreteria di
esse corti dei nomi loro, e di quello della provincia che
gli ha eletti.
Art. 112 – Nell’anno dello scambio dei deputati si celebrerà
il dì 15 di febbraio a porte aperte la prima adunanza preparatoria,
dove presederà il presidente della deputazione permanente,
e faranno da segretario e da esaminatori coloro che essa
deputazione nominerà nel novero degli individui di che essa
è formata.
Art. 113 – In cotesta prima adunanza tutti i deputati presenteranno
le loro procure, e si nomineranno a pluralità di voti due
giunte, l’una di cinque uomini, per esaminare le procure
di tutti i deputati, l’altra di tre, per esaminare quelle
dei cinque.
Art. 114 – Il dì 20 di febbraio si celebrerà pur anche a
porte aperte la seconda adunanza preparatoria, dove le due
giunte riferiranno intorno alla legittimità delle procure,
producendo le copie degli atti delle elezioni provinciali.
Art. 115 – In cotesta adunanza, e nelle rimanenti che saranno
necessarie, sino al dì 25, si risolveranno definitivamente
a pluralità di voci i dubbi che potranno nascere intorno
alla legittimità delle procure, ed alle qualità dei deputati.
Art. 116 – Nell’anno che vien dopo a quello dello scambio
si terrà la prima adunanza preparatoria il dì 20 di febbraio,
e sino al 25 le altre, che saranno credute necessarie per
risolvere nel modo e con le formalità che sono espresse
nei tre articoli precedenti, intorno alla legittimità delle
procure dei deputati nuovamente arrivati.
Art. 117 – Ogni anno il dì venticinque di febbraio si celebrerà
l’ultima adunanza preparatoria, nella quale tutti i deputati
ponendo le mani sui santi Evangelii faranno il giuramento
seguente: Giurate di difendere, e di conservare la religione
cattolica, apostolica, romana, senza ammetterne nessuna
altra nel regno? – Sì, giuro – Giurate di mantenere e far
mantenere religiosamente la costituzione politica della
monarchia spagnuola, stanziata dalle corti generali e straordinarie
della nazione l’anno mille ottocento e dodici? – Sì, giuro
– Giurate di bene e fedelmente portarvi nello incarico che
la nazione vi ha commesso, intendendo in ogni cosa al bene
ed alla prosperità di essa nazione? – Sì, giuro – Se così
farete, Iddio ve ne renda merito; se no, egli ve lo imputi
a condannazione.
Art. 118 – Di poi si verrà ad eleggere dal novero di essi
deputati, con isquittino segreto ed a pluralità assoluta
di voci, un presidente, un vice?presidente, e quattro segretarii
col che si terranno per costituite e per formate le corti,
e la deputazione permanente cesserà da ogni suo ufficio.
Art. 119 – Si nominerà in quel medesimo giorno una deputazione
di ventidue individui, e di due dei segretarii, la quale
si recherà a ragguagliare il re dello essersi costituite
le corti, e del presidente, che hanno eletto, affinché egli
manifesti se egli è per assistere all’entrare delle corti,
che si celebrerà il dì primo di marzo.
Art. 120 – Se il re sarà fuori della capitale, se gli darà
cotesto ragguaglio per iscritto, ed egli risponderà nella
medesima guisa.
Art. 121 – Il re assisterà in persona all’entrare delle
corti; se v’ha impedimento, il presidente darà principio
egli all’adunanza nel giorno assegnato, senza che possa
differirsi ad altro tempo per nessun motivo. Le medesime
formalità si osserveranno al terminarsi della sezione.
Art. 122 – Il re entrerà nella sala delle corti senza guardie,
ed accompagnato solamente dalle persone indicate nel ceremoniale
pel ricevimento, e per la dipartenza del re, descritto nel
regolamento per la disciplina interna delle corti.
Art. 123 – Il re farà una arringa, dove proporrà alle corti
ciò che egli crederà conveniente, al che il presidente risponderà
con parole generali. Se il re non assisterà all’adunanza
trasmetterà la sua arringa al presidente, perché questi
la legga alle corti.
Art. 124 – Le corti non potranno deliberare alla presenza
del re.
Art. 125 – Occorrendo che i ministri abbiano a fare alcuna
proposta alle corti in nome del re, eglino assisteranno
ai dibattimenti quando e come sarà dalle corti determinato,
e potrannovi favellare; ma non mai esser presenti al mettersi
i partiti.
Art. 126 – Le adunanze delle corti saranno pubbliche; solamente
nei casi, che esigano circospezione potranno farsi segrete.
Art. 127 – Nei dibattimenti delle corti, e in tutto ciò
che riguarda la disciplina e l’ordine interno si osserverà
il regolamento fatto da queste corti generali e straordinarie,
salvo le riforme, che le corti successive giudicassero conveniente
di farvi.
Art. 128 – I deputati saranno inviolabili per le opinioni
loro, e non potranno essere chiamati in giudicio per quelle
in nessun tempo né caso, né da nessuna autorità. Nelle cause
criminali, che si intentassero contro di loro non potranno
essere giudicati da altri che dal tribunale delle corti
nel modo e con le formalità di esse. Durante la sessione
delle corti, ed un mese dappoi, non potranno essere convenuti
per cause civili, né sostenere esecuzione per debiti.
Art. 129 – Durante il tempo della loro deputazione, facendo
principio da allorquando consta alla deputazione permanente
delle corti l’elezione di ciascheduno, non potranno i deputati
accettare per sé, né richiedere per altri nessuno impiego
di nomina del re, né nessun promovimento che non vada per
gradi nella scala della loro carriera rispettiva.
Art. 130 – Nella stessa maniera non potranno, durante il
tempo della loro deputazione, ed un anno dopo l’ultimo atto
del loro ufficio, ottenere per sé, né richiedere per altri
nessuna pensione né contrassegno d’onoranza che stia in
mano del re.
CAPO VII
Dell’ufficio delle corti
Art. 131 – È ufficio delle corti:
I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogare
ad esse, quando occorre.
II. Ricevere il giuramento del re, del principe delle Asturie
e della reggenza, siccome è avvertito a suo luogo.
III. Risolvere ogni dubbio sì di fatto che di diritto, che
occorra intorno alla successione della corona.
IV. Eleggere la reggenza, o il reggente del regno nei casi
determinati dalla costituzione e stabilire i limiti nei
quali la reggenza, o il reggente debbono esercitare l’autorità
reale.
V. Riconoscere pubblicamente il principe delle Asturie.
VI. Nominare il tutore del re minore, nei casi determinati
dalla costituzione.
VII. Approvare, prima che sieno ratificati, i trattati di
lega offensiva, trattati di sussidii, e i trattati speciali
di commercio.
VIII. Permettere, o vietare che si ammettano genti d’armi
forestiere al regno.
IX. Decretare creazione, e soppressione di cariche nei tribunali
stabiliti dalla costituzione, e similmente creazione, e
soppressione di uffici pubblici.
X. Stabilire ogni anno, a proposta del re, le forze di terra
e di mare, determinare quali debbono tenersi in pié nel
tempo di pace, quali nel tempo di guerra.
XI. Fare ordinamenti per l’esercito, per l’armata, e per
la milizia nazionale, in ciascheduna delle parti, in che
si diramano.
XII. Fissare le spese dell’amministrazione pubblica.
XIII. Stabilire annualmente i tributi, e le imposte.
XIV. Torre capitali a prestanza, nei casi di necessità sovra
il credito della nazione.
XV. Approvare la ripartizione dei tributi nelle provincie.
XVI. Rivedere, ed approvare i conti del maneggio dei pubblici
capitali.
XVII. Stabilire le dogane, e la tariffa delle gabelle.
XVIII. Fare provvedimenti convenevoli per l’amministrazione,
la conservazione, e l’alienazione dei beni nazionali.
XIX. Determinare il valore, il peso, il titolo, il tipo,
e la denominazione delle monete.
XX. Scegliere, e decretare quel sistema di pesi, e di misure
che parrà più comodo e più giusto.
XXI. Promuovere, e favorire ogni specie d’industria, ed
allontanare gli ostacoli, che la disturbano.
XXII. Stabilire il diviso generale della pubblica istruzione
in tutta la Monarchia, ed approvare quello, che si farà
per la educazione del principe delle Asturie.
XXIII. Approvare i regolamenti generali pel buon governo,
e per la salubrità del regno.
XXIV. Proteggere la libertà politica della stampa.
XXV. Effettuare la sindacabilità dei ministri, e degli altri
ufficiali pubblici.
XXVI. E finalmente spetta alle corti il dare, o negare l’assentimento
loro in tutti quei casi, ed a tutti quegli atti nei quali
la costituzione lo esige.
CAPO VII
Della formazione delle leggi, e della sanzione reale
Art. 132 – Ciaschedun deputato ha facoltà
di far proposte di legge alle corti, presentandole in iscritto,
ed arrecando le ragioni, che lo muovono a farle.
Art. 133 – Due giorni almeno dopo presentata e letta la
proposta di legge, si leggerà ella una seconda volta: e
le corti delibereranno, se si ammetta, o no al dibattimento.
Art. 134 – Ammessa al dibattimento, se la gravità dell’assunto
richieda, a giudicio delle corti, che ella passi in prima
ad una giunta, si farà a quel modo.
Art. 135 – Quattro giorni almeno dopo ammessa al dibattimento
la proposta, si leggerà una terza volta; e potrà assegnarsi
il giorno, in cui il dibattimento dee cominciare.
Art. 136 – Venuto il giorno assegnato pel dibattimento,
la proposta sarà dibattuta nella sua totalità, ed in ciascheduno
de’ suoi articoli.
Art. 137 – Le corti decideranno se la materia è sufficientemente
dibattuta; e deciso che ella è, si risolverà se dee mandarsi
a partito, o no.
Art. 138 – Deciso che ella dee mandarsi a partito, si verrà
tosto allo squittino, ammettendo o rifiutando in tutto od
in parte la proposta, o variandola e modificandola, secondo
le osservazioni che saranno state fatte nel dibatterla.
Art. 139 – Il partito si vincerà a pluralità assoluta di
voci; e sarà necessario che sieno presenti la metà almeno
ed uno di più del numero totale dei deputati che debbono
sedere nelle corti.
Art. 140 – Se le corti hanno rifiutato una proposta di legge
in qualsiasi tempo dell’esame, o se hanno risoluto non doversi
mandare a partito, non potrà quella proposta rifarsi nel
medesimo anno.
Art. 141 – Se ella è stata accettata, si distenderà duplicatamente
in forma di legge, e si leggerà nelle corti; di poi, firmati
ambedue gli originali dal presidente e dai segretarii, saranno
presentati immediatamente al re da una deputazione.
Art. 142 – Al re spetta lo stanziare le leggi.
Art. 143 – Il re stanzia le leggi con questa formola firmata
di sua mano: sia pubblicato come legge.
Art. 144 – Il re niega di stanziare con questa formola firmata
anch’essa di sua mano: sia rimandato alle corti: aggiungendo
nello stesso tempo le ragioni del suo rifiuto.
Art. 145 – Il re avrà trenta giorni di tempo per usar cotesta
prerogativa. Se in quello spazio egli non ha manifestato
la sua volontà, col fatto istesso s’intenderà avere stanziato,
e stanzierà effettivamente.
Art. 146 – Poiché il re avrà stanziato, o rifiutato di stanziare,
l’uno dei due originali ritornerà alle corti insieme con
la formola rispettiva, perché ivi ne sia dato conto. Cotesto
originale sarà conservato nell’archivio delle corti, rimanendo
l’altro in potere del re.
Art. 147 – Se il re avrà rifiutato di stanziare, non potrà
dibattersi più quel medesimo assunto nelle corti di quell’anno;
potrà bensì nelle corti dell’anno seguente.
Art. 148 – Se nelle corti dell’anno seguente sarà fatta
di nuovo, ammessa, ed approvata la medesima proposta, poiché
ella sarà presentata al re, potrà egli stanziarla, o rifiutarla
nei termini degli articoli 143, e 144; nel secondo dei quali
due casi non potrà dibattersi più quel medesimo assunto
in quell’anno.
Art. 149 – Se nuovamente sarà fatta, ammessa, ed approvata
una terza volta la medesima proposta nelle corti dell’anno
seguente, col fatto istesso si intenderà che il re la stanzii;
ed essendogli presentata, la stanzierà effettivamente colla
formola espressa nell’articolo 143.
Art. 150 – Se avanti che spiri lo spazio di trenta dì, nel
quale il re dee stanziare o rifiutare, giungerà il termine
della sessione delle coorti, il re dovrà stanziare o rifiutare
negli otto primi giorni della sessione delle corti seguenti;
e se questo termine passerà, senza che il re abbia usato
quella sua col fatto istesso s’intenderà egli avere stanziato
la proposta, e la prerogativa, e la stanzierà effettivamente
con la formola espressa; ma se il re rifiuterà di stanziare
potranno le corti di quell’anno trattare di nuovo di quel
medesimo assunto.
Art. 151 – Ancora che dopo il rifiuto fatto dal re di stanziare
una proposta di legge sia trascorso un anno o più senza
che ella sia stata rifatta, se ella viene a rinnovellarsi
nel tempo della stessa deputazione che la approvò la prima
volta, o delle due deputazioni che succedono immediatamente
a quella, sarà sempre riputata la medesima proposta, quanto
agli effetti dei tre articoli precedenti; ma se ella non
si rifà durante le tre deputazioni mentovate, quantunque
venisse riprodotta di poi con le medesime parole, si reputerà
proposta nuova quanto agli effetti sovra espressi.
Art. 152 – Se la seconda o la terza volta che si fa una
proposta, nel termine prescritto dall’articolo precedente,
e rifiutata dalle corti, in qualunque tempo sia rinnovata
poi, si riputerà sempre proposta nuova.
Art. 153 – Alle leggi è derogato con le medesime formalità,
e per le medesime vie con che elle sono stabilite.
CAPO IX
Della promulgazione delle leggi
Art. 154 – Pubblicata la legge nelle corti,
se ne darà avviso al re affinché ella sia tosto promulgata
solennemente.
Art. 155 – Il re, adoprerà, per promulgare le leggi, lo
formola seguente: “N. (il nome del re) per la grazia di
Dio e per la costituzione della monarchia spagnuola re delle
Spagne, a tutti coloro che le presenti vedranno, ed intenderanno;
sappiate: che le corti hanno decretato, e noi stanziamo
ciò che segue (qui si ponga il testo letterale della legge).
Pertanto mandiamo a tutti i tribunali, maestrati di giustizia,
capi, governatori, ed altre autorità sì civili che militari
ed ecclesiastiche di qualsivoglia classe e dignità, che
osservino e facciano osservare, adempire ed eseguire la
presente legge in ogni sua parte. Ve ne terrete per avvertiti,
affinché ella sia mandata ad effetto, e farete che si stampi,
si pubblichi, e vada attorno. (Vuol essere indirizzata al
ministro, a cui si appartiene).
Art. 156 – Tutte le leggi saranno mandate in giro per ordine
del re dai ministri rispettivi a tutti i tribunali supremi,
i tribunali di provincia, i capi, e le autorità superiori,
che le trasmetteranno alle subordinate.
CAPO X
Della deputazione permanente delle corti
Art. 157 – Le corti, prima che si disciolgano,
nomineranno una deputazione, la quale si chiamerà deputazione
permanente delle corti, composta di sette individui tolti
dal novero stesso dei deputati, tre delle provincie d’Europa,
e tre delle provincie d’oltremare; il settimo si trarrà
a sorte tra un deputato d’Europa, e uno d’oltremare.
Art. 158 – Nel medesimo tempo le corti nomineranno due vicegerenti
per cotesta deputazione, l’uno di Europa e l’altro d’oltremare.
Art. 159 – La deputazione permanente durerà dall’una sessione
all’altra delle corti ordinarie.
Art. 160 – L’ufficio di cotesta deputazione è:
I. Invigilare l’osservanza della costituzione e delle leggi,
per dar conto alle corti seguenti delle variazioni che ella
avrà notate;
II. Convocare le corti straordinarie nei casi avvertiti
dalla costituzione;
III. Adempiere gl’incarichi mentovati negli articoli 111
e 112;
IV. Dare avviso ai deputati vicegerenti perché sottentrino
nel luogo dei deputati principali; e dove o per morte o
per assoluta impossibilità mancassero i principali e i vicegerenti
di una provincia, trasmettere a questa gli ordini necessarii
perché vi si faccia nuova elezione.
CAPO XI
Delle corti straordinarie
Art. 161 – Le corti straordinarie saranno
formate dai medesimi deputati che formano le ordinarie durante
i due anni della loro deputazione.
Art. 162 – La deputazione permanente convocherà le corti
straordinarie, e stabilirà il giorno dell’adunarsi loro,
in questi tre casi:
I. Quando la corona sarà vacante;
II. Quando il re avrà impossibilità, qualunque ella sia,
di governare, o quando egli vorrà rinunciare la corona al
suo successore; nel primo dei quali due casi è fatta potestà
alla deputazione permanente di adoperare ogni mezzo che
ella stimi convenevole per accertarsi della inabilità del
re;
III. Allorché per le difficoltà dei tempi, e per la gravità
degli affari il re giudicherà conveniente che elle si radunino,
e ne darà quindi avviso alla deputazione permanente delle
corti.
Art. 163 – Le corti straordinarie non attenderanno ad altra
cosa, che a quella per cui sono state convocate.
Art. 164 – Le sessioni delle corti straordinarie incomincieranno,
e termineranno con le medesime formalità, che le ordinarie.
Art. 165 – La celebrazione delle corti straordinarie non
disturberà l’elezione dei nuovi deputati al tempo prescritto.
Art. 166 – Se le corti straordinarie non avranno terminato
la loro sessione al dì stabilito per la celebrazione delle
ordinarie, cesseranno quelle dall’ufficio loro, sottentreranno
queste a trattare della cosa, per cui furono convocate le
prime.
Art. 167 – La deputazione permanente delle corti continuerà
negli incarichi mentovati agli articoli 111 e 112 nel caso
avvertito dall’articolo precedente.
TITOLO IV
DEL RE
CAPO I
Della inviolabilità del re, e della autorità di lui
Art. 168 – La persona del re è sacra, inviolabile,
e non soggetta a sindacabilità.
Art. 169 – Il re avrà titolo di maestà cattolica.
Art. 170 – La potestà di fare eseguire le leggi sta esclusivamente
nel re, l’autorità del quale si estende a tutto ciò che
riguarda la conservazione dell’ordine pubblico al di dentro,
e la sicurezza dello stato al di fuori, secondo la costituzione
e le leggi.
Art. 171 – Oltre alla prerogativa, che spetta al re di stanziare
le leggi, e di promulgarle ha egli le seguenti facoltà,
principalmente:
I. Di fare i decreti, i regolamenti e le istruzioni che
egli creda giovevoli per la esecuzione delle leggi.
II. Di invigilare che la giustizia sia prontamente e pienamente
amministrata in tutto il regno.
III. Di dichiarare la guerra, fare e ratificar la pace,
dandone di poi conto motivato alle corti.
IV. Di nominare i giudici di tutti i tribunali sì civili
che criminali, proponente il consiglio di stato.
V. Di nominare a tutti gl’impieghi civili, e militari.
VI. Di nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità,
ed i benefici ecclesiastici di patronato reale, proponente
il consiglio di stato.
VII. Di concedere onori, e distintivi d’ogni sorta, conformandosi
alle leggi.
VIII. Di comandare agli eserciti ed alle armate e di nominarne
i generali.
IX. Di disporre della forza armata, distribuendola come
meglio convenga.
X. Di dirigere le trattative diplomatiche, e le commerciali
con le altre potenze, e di nominare gli ambasciatori, gl’inviati,
ed i consoli.
XI. D’invigilare la fabbrica delle monete, sulle quali s’impronterà
l’effige, e il nome di lui.
XII. Di decretare l’impiego de’ danari assegnati a ciaschedun
ramo della pubblica amministrazione.
XIII. Di far grazia ai delinquenti; conformandosi alle leggi.
XIV. Di proporre alle corti le leggi e le riforme, che gli
parranno opportune pel bene della nazione, affinché esse
ne deliberino secondo il modo stabilito.
XV. Di permettere o vietar l’introduzione dei decreti dei
concili, e delle bolle dei Pontefici, con l’assentimento
delle corti, se contengono ordinamenti generali; udito il
parere del consiglio di stato, se riguardano affari particolari,
o governativi; dandone ragguaglio al maestrato supremo di
giustizia, perché egli ne risolva secondo le leggi, se contengono
punti contenziosi.
XVI. Di nominare e cassare liberamente i ministri segretarii
di stato.
Art. 172 – L’autorità del re è limitata come segue:
I. Il re non può impedire con nessun pretesto la celebrazione
delle corti nei tempi e nei casi stabiliti dalla costituzione,
né sospenderle, né disciorle, né dare impaccio in nessun
modo alle adunanze, ed alle deliberazioni loro. Chi consigliasse
il re ad alcun tentativo di tal fatta, od aiutasselo, sarebbe
traditore, e giudicato come tale.
II. Il re non può assentarsi dal regno senza il consenso
delle corti. S’ei lo facesse, s’intenderebbe avere abdicato
la corona.
III. Il re non può alienare, cedere, rinunziare, né in alcun
modo trasferire ad altrui l’autorità reale, né alcuna delle
sue prerogative. S’egli vorrà per qualsivoglia cagione rinunziare
il trono al suo successore immediato, non potrà senza il
consenso delle corti.
IV. Il re non può alienare, cedere, né permutare provincia,
né città, né terra, né villaggio, né porzione alcuna, per
picciola ch’ella sia, del territorio spagnuolo.
V. Il re non può far lega offensiva, né trattato speciale
di commercio con nessuna potenza straniera senza il consenso
delle corti.
VI. Non può né anche obbligarsi per nessun trattato a dare
sussidio a nessuna potenza straniera senza il consenso delle
corti.
VII. Il re non può cedere, né alienare i beni nazionali
senza il consenso delle corti.
VIII. Il re non può da per se imporre direttamente né indirettamente
tributi né gravezze sotto qualsivoglia nome o per qualsivoglia
ragione; ma è sempre ufficio delle corti il decretare cotesto.
IX. Il re non può concedere privilegio esclusivo a nessuna
persona, né congregazione.
X. Il re non può torre la proprietà di altrui, individuo
o congregazione che sia, né turbargliene il possesso, l’uso
o il godimento; che se per causa di comune e riconosciuta
utilità sarà talvolta necessario torre la proprietà di alcuno,
non potrà il re far cotesto senza compensargliene il danno
ad un tempo, a giudicio d’uomini dabbene.
XI. Il re non può torre la libertà a nessuno, né condannarlo
da per se a gastigo. Il ministro che ne firmerà l’ordine,
ed il giudice che lo manderà ad effetto, ne renderanno conto
davanti alla nazione, e saranno puniti siccome rei di attentato
contro la libertà individuale.
Solo allora quando il bene e la sicurezza dello stato esigano
l’arresto di alcuna persona, potrà il re mandarne l’ordine,
a condizione nondimeno che nel termine di 48 ore sia l’arrestato
posto in balia del tribunale o del giudice.
XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà contezza
alle corti per ottenere il consenso loro; s’ei nol farà,
s’intenderà avere abdicato la corona.
Art. 173 – Il re quando egli giunga al trono, o, se sarà
minore, quando egli intraprenda il governo del regno, presterà
giuramento davanti alle corti con la formola seguente:
“N. (qui si ponga il nome del re) per la grazia di Dio e
per la costituzione della monarchia spagnuola re delle Spagne
giuro per Dio e per i santi Evangeli, che io difenderò e
conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, non
permettendone alcun’altra nel regno; che io osserverò e
farò osservare la costituzione politica, e le leggi della
monarchia spagnuola, non intendendo, in tutto quello che
io farò, ad altro che al bene ed alla utilità di quella;
che io non alienerò, né cederò, né smembrerò nessuna porzione
del regno; ch’io, non riscuoterò mai né in derrate, né in
denari, se non ciò che le corti avranno decretato; che io
non alienerò mai la proprietà di nessuno, e che rispetterò
sopra tutto la libertà politica della nazione, e la libertà
personale di ciascuno individuo. E s’io farò altrimenti
non mi si obbedisca; e quello, in che contravverò al mio
giuramento, sia nullo, e di nessun valore. Così Iddio mi
aiuti e mi difenda; se no, egli me lo imputi a condannazione.
CAPO II
Della successione alla corona
Art. 174 – Il regno delle Spagne è indivisibile,
e la successione al trono passerà, dal promulgarsi della
costituzione in poi, di solo in solo perpetualmente secondo
l’ordine regolare di primogenitura, e di rappresentazione
tra i discendenti legittimi maschi, e femmine delle linee
che si dichiareranno qui appresso.
Art. 175 – Non potranno essere re delle Spagne altri che
i figli legittimi nati di palese, e legittimo matrimonio.
Art. 176 – Nel medesimo grado e nella stessa linea i maschi
saranno anteposti alle femmine, e sempre il maggiore al
minore, ma le femmine di linea anteriore o di anterior grado
nella medesima linea saranno anteposte ai maschi di linea,
o di grado posteriore.
Art. 177 – Il figlio o la figlia del primogenito del re,
morendo il suo padre senza arrivare al trono, sarà anteposto
agli zii, e succederà immediatamente all’avo per diritto
di rappresentazione.
Art. 178 – Finché non si spegne la linea nella quale è radicata
la successione, non entra a succedere la prossima.
Art. 179 – Re delle Spagne è il signore D. Ferdinando VII
di Borbone adesso regnante.
Art. 180 – Mancando il signore D. Ferdinando VII di Borbone,
succederanno i discendenti di lui legittimi, sì maschi che
femmine; mancando costoro, succederanno i fratelli di lui,
e gli zii fratelli del padre, sì maschi che femmine, e i
discendenti legittimi loro secondo l’ordine stabilito; serbato
sempre il diritto di rappresentazione, e il precedere delle
linee anteriori alle posteriori.
Art. 181 – Le corti dovranno escludere dalla successione
le persone inabili al governo, o che abbiano operato cosa,
che le renda immeritevoli della corona.
Art. 182 – Se verranno a spegnersi tutte le linee qui mentovate,
le corti chiameranno al trono legnaggi novelli, siccome
vedranno meglio profittare alla nazione, seguendo sempre
l’ordine e le regole del succedere qui stabilite.
Art. 183 – Quando la corona dovrà cadere immediatamente,
o sarà caduta in femmina, non potrà questa eleggersi marito
senza l’assentimento delle corti; e facendo altrimente s’intenderà
abdicare la corona.
Art. 184 – Venendo a regnare una femmina, il marito di lei
non avrà autorità nel regno, né partecipazione del governo.
CAPO III
Della minorità del re, e della reggenza
Art. 185 – Il re è minore sino all’età di
diciott’anni compiuti.
Art. 186 – Durante la minorità del re, il regno sarà governato
da una reggenza.
Art. 187 – Ancora il regno sarà governato da una reggenza
ogniqualvolta il re avrà impossibilità di esercitare la
sua autorità per qualsivoglia ragione di mente o di corpo.
Art. 188 – Se l’impedimento del re durerà più di due anni,
e se il successore immediato sarà maggiore di diciott’anni,
le corti potranno nominarlo reggente del regno, invece della
reggenza.
Art. 189 – Vacando la corona in tempo che il principe delle
Asturie sia minore, se le corti ordinarie non saranno allora
adunate, v’avrà, sin che le straordinarie si radunino, una
reggenza provvisionale formata della regina madre, se ella
vi è, di due deputati della deputazione permanente delle
corti, i più anziani secondo l’ordine di nomina nella deputazione,
e di due consiglieri di stato i più anziani, cioè il decano
e chi gli vien dopo; se non c’è la regina madre, entrerà
nella reggenza il consigliere di stato terzo in anzianità.
Art. 190 – Nella reggenza provvisionale presederà la regina
madre, se ella vi è; s’ella manca, presederà il deputato
della deputazione permanente che sarà stato nominato in
essa il primo.
Art. 191 – La reggenza provvisionale non darà spaccio se
non a quegli affari che non permettono dilazione, e non
congederà né nominerà impiegati se non per modo di provvisione.
Art. 192 – Le corti straordinarie essendo radunate nomineranno
una reggenza composta di tre o di cinque individui.
Art. 193 – Per poter essere individuo della reggenza si
vuole essere cittadino abile all’esercizio dei diritti politici;
esclusi i forestieri, benché abbiano lettere di cittadinanza.
Art. 194 – Nella reggenza presederà quello degli individui
che sarà stato disegnato a ciò dalle corti; alle quali appartiene
lo stabilire, quando occorra, se debba osservarsi o no,
giro di volta nella presidenza, e con quali termini.
Art. 195 – La reggenza eserciterà l’autorità del re nei
termini che le corti stimeranno.
Art. 196 – L’una e l’altra reggenza presteranno giuramento
secondo la formola mentovata nell’articolo 173, aggiungendo
la clausola – che saranno fedeli al re –; e la reggenza
permanente aggiungerà ancora – che osserverà le condizioni
impostele dalle corti per l’esercizio della sua autorità;
e che, venendo il re ad essere maggiore, o cessando la impossibilità,
gli rimetterà il governo del regno, sotto pena, se indugia
un momento, di essere gli individui suoi riputati traditori,
e castigati come tali. –
Art. 197 – Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno
in nome del re.
Art. 198 – Sarà tutore del re minore la persona che il re
defunto avrà nominato nel suo testamento. Se non avrà nominato,
sarà tutrice la regina madre sin tanto che ella rimarrà
vedova; mancando questa, sarà nominato il tutore dalle corti.
Nel primo e nel terzo caso il tutore dovrà essere natio
del regno.
Art. 199 – La reggenza invigilerà che il re minore sia educato
nel modo il più conveniente al grande scopo della sua alta
dignità, e secondo il diviso che le corti avranno approvato.
Art. 200 – Le corti determineranno lo stipendio di che dovranno
godere gli individui della reggenza.
CAPO IV
Della famiglia reale, e del riconoscimento del principe
delle Asturie
Art. 201 – Il figlio primogenito del re avrà
il titolo di principe delle Asturie.
Art. 202 – Gli altri figli e figlie del re saranno, e si
chiameranno infanti delle Spagne.
Art. 203 – E saranno, e si chiameranno infanti delle Spagne
i figli e le figlie del principe delle Asturie.
Art. 204 – Costoro soltanto, e non altri, avranno la qualità
di infante delle Spagne.
Art. 205 – Gli infanti delle Spagne godranno dei distintivi,
e degli onori che hanno avuto sinora, e potranno essere
nominati ad ogni sorta di uffici, salvoché di giudice o
di deputato alle corti.
Art. 206 – Il principe delle Asturie non potrà uscire dal
regno senza consentimento delle corti: e se uscirà senz’esso
sarà per quel fatto istesso escluso dal succedere alla corona.
Art. 207 – La stessa cosa s’intenderà quando egli stia fuori
del regno per più tempo che non fu espresso nella licenza,
se richiamato non ritorna nel termine che le corti gli prescrivono.
Art. 208 – Il principe delle Asturie, gl’infanti, e le infante
e i figli e i figli e i discendenti loro, i quali sieno
sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza
il consenso di lui, e delle corti, sotto pena di essere
esclusi dal succedere alla corona.
Art. 209 – Degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte
di tutte le persone della famiglia reale sarà rimessa copia
autentica alle corti, o in mancanza loro, alla deputazione
permanente delle corti, perché sia custodita negli archivi
loro.
Art. 210 – Il principe delle Asturie sarà riconosciuto dalle
corti con le formalità, che saranno avvertite nel regolamento
per la disciplina interna di quelle.
Art. 211 – Cotesto riconoscimento si farà nelle prime corti
che si celebrino dopo il nascimento di lui.
Art. 212 – Il principe delle Asturie giunto all’età di quattordici
anni presterà giuramento davanti alle corti con la formola
seguente:
“N. (qui si ponga il nome) principe delle Asturie giuro
per Dio, e per i santi Evangelii che io difenderò e conserverò
la religione cattolica, apostolica, e romana, non permettendone
nessun’altra nel regno; che io osserverò la costituzione
politica della monarchia spagnuola, e che io sarò fedele
e ubbidiente al re. Così Iddio mi aiuti.
CAPO V
Dell’assegnamento della famiglia reale
Art. 213 – Le corti determineranno, e notificheranno
al re l’assegnamento annuale per la casa di lui conveniente
all’alta dignità della sua persona.
Art. 214 – Appartengono al re tutti i palagi reali di che
han goduto i predecessori di lui; le corti determineranno
i terreni che crederanno conveniente di riservare per la
ricreazione della di lui persona.
Art. 215 – Al principe delle Asturie, da poi ch’egli è nato,
ed agli infanti ed alle infante, da poi che essi hanno compiuto
sette anni d’età, si farà dalle corti quello assegnamento,
per gli alimenti loro, che corrisponderà alla rispettiva
dignità di chiascheduno.
Art. 216 – Alle infante, per quando elle andranno a marito,
sarà assegnata in dote dalle corti quella somma, che a queste
parrà; pagata la quale cesseranno gli alimenti annuali.
Art. 217 – Agli infanti, se essi si ammogliano abitando
in Ispagna, si continueranno gli alimenti assegnati loro;
se si ammogliano pigliando stanza fuori, cesseranno gli
alimenti, e sarà pagata loro per una volta quella somma
che le corti determineranno.
Art. 218 – Le corti determineranno l’assegnamento per gli
alimenti annuali alla regina vedova.
Art. 219 – Lo stipendio degli individui della reggenza si
torrà in su l’assegnamento della casa del re.
Art. 220 – L’assegnamento della casa del re e gli alimenti
della famiglia di lui di cui è parlato negli articoli precedenti,
saranno determinati dalle corti all’incominciare d’ogni
regno, né potranno alterarsi durante quello.
Art. 221 – Tutti cotesti assegnamenti son fatti sulla cassa
della tesoreria nazionale, di donde saranno pagati allo
amministratore che il re avrà nominato; e con esso amministratore
si tratteranno le azioni attive e passive, che per ragione
d’interesse potranno suscitarsi.
CAPO VI
Dei ministri segretarii di stato
Art. 222 – I ministri saranno sette:
– Il ministro di stato;
– Il ministro dell’interno, per la penisola e le isole adiacenti;
– Il ministro dell’interno, per le provincie di oltremare;
– Il ministro di grazia e di giustizia;
– Il ministro delle finanze;
– Il ministro della guerra;
– Il ministro della marina.
Le corti avvenire faranno in questo sistema di ministri
le variazioni che l’esperienza, o i casi esigeranno.
Art. 223 – Per potere essere ministro si vuole essere cittadino
abile all’esercizio dei dritti politici; esclusi i forestieri,
benché abbiano lettere di cittadinanza.
Art. 224 – A ciascheduna segreteria di stato saranno assegnati
gli affari di sua pertinenza per via di regolamento particolare
approvato dalle corti.
Art. 225 – Tutti gli ordini del re dovranno essere firmati
dal ministro di quel ramo, a cui si riferisce il soggetto
di che si tratta.
Nessun tribunale né persona pubblica metterà ad esecuzione
mai l’ordine, dove cotesta condizione manchi.
Art. 226 – I ministri saranno sindacabili dalle corti per
gli ordini che essi firmeranno contro la costituzione e
le leggi, senza che gli discolpi lo allegare i comandi del
re.
Art. 227 – I ministri formeranno innanzi tutto il bilancio
annuale delle spese probabili della pubblica amministrazione,
ciascheduno pel ramo che gli appartiene, e renderanno conto,
nel modo che si avvertirà, di quelle che avranno fatto.
Art. 228 – Per effettuare la sindacabilità dei ministri,
le corti, prima d’ogni altra cosa, decreteranno che v’ha
luogo ad accusa.
Art. 229 – Fatto quel decreto, il ministro rimarrà sospeso,
e le corti rimetteranno al maestrato supremo di giustizia
tutti i documenti riguardanti la causa da trattarsi davanti
ad esso maestrato, il quale se ne informerà e deciderà secondo
le leggi.
Art. 230 – Le corti determineranno lo stipendio che debbono
avere i ministri durante l’ufficio loro.
CAPO VII
Del consiglio di stato
Art. 231 – V’avrà un consiglio di stato composto
di quaranta consiglieri, tutti cittadini abili all’esercizio
dei diritti politici, esclusi i forestieri, benché abbiano
lettere di cittadinanza.
Art. 232 – Di costoro, quattro e non più saranno tolti dal
novero degli ecclesiastici chiari per fama e per merito
riconosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro e non
più saranno dei grandi di Spagna forniti delle virtù, dell’ingegno
e della dottrina necessaria; i rimanenti saranno trascelti
dal novero di coloro che per celebrità di nome e per dottrina,
o per segnalati servigi resi allo stato in alcuno dei principali
rami d’amministrazione e di governo saranno i meglio riputati.
Le corti non potranno proporre per cotesto impiego nessuno
individuo che sia deputato alle corti nel tempo del farsi
le nomine. Dodici per lo meno dei consiglieri di stato saranno
nati nelle provincie d’oltremare.
Art. 233 – Tutti i consiglieri di stato saranno nominati
dal re, proponenti le corti.
Art. 234 – Per la formazione di cotesto consiglio si farà
dalle corti una lista tripla di individui d’ognuna delle
classi mentovate, secondo la proporzione indicata, e di
quivi il re trasceglierà i quaranta che debbono essere consiglieri
di stato, cioè gli ecclesiastici dalla lista della loro
classe, i grandi dalla loro, e così gli altri.
Art. 235 – Occorrendo alcuna vacanza nel consiglio di stato,
le prime corti che si celebreranno presenteranno al re una
lista di tre persone di quella classe in che sarà la mancanza,
perché egli ne elegga quella che gli parrà.
Art. 236 – Il re non avrà altro consiglio che il consiglio
di stato, il quale dirà il suo parere nei gravi affari di
governo, e massimamente intorno allo stanziare o no le leggi,
al dichiarare la guerra, e al fare trattati.
Art. 237 – Spetterà a cotesto consiglio di fare al re la
proposta di tre persone per la nomina ad ogni beneficio
ecclesiastico, e ad ogni ufficio di giudicatura.
Art. 238 – Il re farà un regolamento per la disciplina del
consiglio di stato, udito in prima il parere di quello;
il qual regolamento sarà presentato per l’approvazione alle
corti.
Art. 239 – I consiglieri di stato non potranno essere congedati
senza ragione giustificata davanti al tribunale supremo
di giustizia.
Art. 240 – Le corti determineranno lo stipendio che debbono
avere i consiglieri di stato.
Art. 241 – I consiglieri di stato, al loro entrare in ufficio,
faranno giuramento nelle mani del re di osservare la costituzione,
di esser fedeli al re, o di consigliargli ciò che intenderanno
esser profittevole al bene della nazione, senza mire particolari,
né interesse privato.
TITOLO V
DEI TRIBUNALI, E DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
SÌ CIVILE |