COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812
BASI DELLA COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812
FERDINANDO III
PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL
REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE
SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., GRAN PRINCIPE
EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.
Convocatosi da noi, qual vicario generale
coll’Alter Ego, straordinario generale Parlamento, con real
dispaccio del primo maggio dell’anno passato, per provvedersi
dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora
alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi,
ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità
di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente
riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione,
che sotto il 25 dello scorso luglio ci furono dallo stesso
indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore,
per foglio del dì primo del decorso agosto, transuntato
ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello
stesso mese; aderendo alle proposte del Parlamento, ed in
conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della
Real Sanzione.
I. Che la religione dovrà essere unicamente,
ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica,
romana; e che il re sarà obbligato professare la medesima
religione; e quante volte ne professerà un’altra, sarà ipso
facto decaduto dal trono.
II. Che il potere legislativo risiederà privatamente
nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno
da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque
natura dovranno imporsi dal Parlamento, ed anche avere la
Sovrana Sanzione. La formola sarà veto, o placet, dovendosi
accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.
III. Che il potere esecutivo risiederà nella
persona del re.
IV. Che il potere giudiziario sarà distinto
ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si
eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno
giudicati, puniti, e privati d’impiego per sentenza della
Camera de’ Pari, dopo l’instanza della Camera de’ Comuni,
come meglio rilevasi dalla Costituzione d’Inghilterra, e
più estesamente se ne parlerà nell’articolo Magistrature.
V. Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.
VI. Che i ministri del re, e gl’impiegati,
saranno soggetti all’esame ed alla censura del Parlamento;
e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati,
qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione,
e l’osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell’esercizio
della loro carica.
VII. Che il Parlamento sarà composto da due
Camere, una detta de’ Comuni, o sia de’ rappresentanti delle
popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni
e forme, che stabilirà il Parlamento ne’ suoi posteriori
dettagli su questo articolo: l’altra chiamata dei Pari,
la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e
loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori,
e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno
diritto di sedere e votare ne’ due bracci ecclesiastico
e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti
da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che
il Parlamento fisserà nell’articolo di dettaglio su questa
materia.
VIII. Che i baroni avranno, come Pari, testativamente
un voto solo, togliendosi la moltiplicità attualmente relativa
al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del regno
presenterà una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici,
e sarà questa inserta negli atti parlamentari.
IX. Che sarà privativa del re il convocare,
prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed
istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà
nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.
X. Che niun siciliano potrà essere arrestato,
esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso
e godimento de’ suoi diritti e de’ suoi beni, se non in
forza delle leggi d’un nuovo Codice, che sarà stabilito
da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze
de’ magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei
provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso
il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de’
giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio
si diviserà dettagliatamente in appresso.
XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte
le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando
però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione,
che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni
baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi,
a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali.
Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco,
ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni
famiglia i titoli e le onorificenze.
XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa
a sussidi debba nascere privativamente, e conchiudersi nella
riferita Camera de’ Comuni; ed indi passarsi in quella de’
Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto
alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli
di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente
avanzate dalle due Camere, restando all’altra il diritto
di ripulsa.
L’anzidetta Real Sanzione fu sotto il 10
agosto decorso, per via del nostro segretario di Stato,
ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applicò
in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio
della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall’atto
parlamentario stipulato alla nostra presenza il giorno sette
dello scorso novembre dal protonotaro di questo nostro regno,
e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il
Parlamento stabilì la nuova forma de’ consigli civici, che
deve aver luogo prima dell’imminente maggio dell’anno corrente,
tempo nel quale dai medesimi passar si dovrà rispettivamente
alla elezione de’ magistrati municipali, che d’allora in
poi dovranno disimpegnare le incombenze, ed eseguire gl’incarichi
loro addossati dal Parlamento; e perché i capitoli riguardanti
la nuova forma de’ sopradetti consigli civici, alcuni del
potere legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione
dei rappresentanti la Camera de’ Comuni, stabiliti dal Parlamento
istesso, e da noi di già muniti della Real Sanzione, sono
necessarii per l’organizzazione de’ medesimi consigli, e
per la formazione delle due Camere dell’imminente nuovo
Parlamento; così noi esercitando le facoltà del potere esecutivo,
inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito,
ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il regno
la nuova organizzazione di consigli civici, e quanto altro
prescrivesi negli altri capitoli.
COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812
FRANCESCO
PRINCIPE EREDITARIO DELLE DUE SICILIE, E
VICARIO
GENERALE IN QUESTO REGNO DI FERDINANDO III,
PER LA GRAZIA DI DIO, RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME,
INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO,
ECC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC.
ECC.
Investiti Noi, qual vicario generale di questo
Regno con l’Alter Ego, della pienezza del sovrano potere,
abbiamo munito prima di ogni altro della Real Sanzione quegli
atti dell’ultimo generale Parlamento, che riguardavano le
basi della costituzione, e l’organizzazione, e le incumbenze
e prerogative delle due camere dello stesso Parlamento,
e dei civici consigli; perché, riputandoli i più conducenti
al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo, creduto
doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione.
Pubblicati, però, ed in parte anche messi in pratica gli
anzidetti articoli, abbiamo rivolto l’animo e l’attenzione
nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento;
e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo
il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo
che segue:
TITOLO I
POTERE LEGISLATIVO
CAPO I
§ 1 – Il potere di far le leggi, e quello
di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle,
risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo
però avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che
avrà la sanzione dal Re – placet –
§ 2 – Il Re si compiacerà rispondere ai decreti
del Parlamento prima che resti sciolto, o prorogato, colla
formola del placet, o Veto, e senza apportarvi alterazione
o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real
dispaccio del 10 di agosto 1812.
Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare
dal Parlamento del 1813 in poi, menoché riguardo alle nuove
leggi de’ nuovi codici, le quali, come parte integrale della
presente costituzione, dovranno essere considerate come
tante differenti proposte, e però talune potranno essere
sanzionate, ed altre rigettate.
§ 3 – Ogni legge dovrà inserirsi nei registri
del regno, ed il segretario di Stato del Dipartimento sarà
tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa
a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione.
Placet; con che resti inerente alla corona il diritto di
proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed
inculcarne l’esecuzione con degli editti.
§ 4 – Al solo Parlamento apparterrà non meno
il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione,
ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle
antiche.
Placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione
di nuove magistrature, nei casi straordinarii, sia in facoltà
nostra di delegare uno o più individui, da scegliersi fra
i magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura
a tenore del rito e delle leggi vigenti.
CAPO II
§ 1 – Il solo Parlamento avrà il potere di
mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle
già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata
di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno
nulle, come già si è detto delle leggi, se non saranno avvalorate
dalla Real Sanzione – placet –
§ 2 – La nazione da oggi in avanti sarà la
proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato, di
qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con
piena libertà, sempre però colla Real Sanzione – placet
–
CAPO III
I beni ecclesiastici debbono considerarsi
inalienabili, menoché nei casi previsti dalla Santa Chiesa.
Placet, menoché in quei casi che lo sono stati de jure.
CAPO IV
Riguardante la formazione della Camera de’ Pari, e
della Camera de’ Comuni
§ 1 – Il prossimo Parlamento, e tutti gli
altri, che in appresso si convocheranno da S.R.M., saranno
composti da due Camere, l’una detta de’ Pari, ossia de’
Signori, e l’altra de’ Comuni – placet –
§ 2 – La Camera de’ Pari risulterà da tutti
quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici,
e loro successori, che attualmente han dritto di sedere
e votare in Parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali,
avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l’attuale
molteplicità delle loro parie – placet –
§ 3 – Viene stabilita la rispettiva ed unica
paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e
lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta
in fine dell’atto parlamentario – placet –
§ 4 – La dignità de’ Pari temporali, giusta
quel titolo che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua,
inalienabile, ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire
né per vendita, né per donazione, né per qualsiasi maniera,
fuorché quella della successione, secondoché questa si troverà
stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano
perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie
– placet –
§ 5 – Sua Real Maestà potrà creare quanti
nuovi Pari temporali vorrà, purché quelli da eleggersi siano
o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni
siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre
di once seimila all’anno; perloché qualunque diploma del
re a tal uopo non avrà vigore se prima non sarà registrato
negli atti della Camera de’ Pari, che sola dovrà prendere
cognizione delle predette condizioni.
Placet per la creazione de’ Pari; ma nell’intelligenza che
S.M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle
limitazioni.
§ 6 – Erigendosi nel nostro regno di Sicilia
nuovi vescovati, s’intendano, ipso facto, Pari spirituali
i nuovi vescovi, e loro successori – placet –
§ 7 – I Pari temporali potranno costituire
per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi,
come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura
a qualunque altro Pari, purché non si cumuli nella stessa
persona più di una procura – placet –
CAPO V
§ 1 – La Camera de’ Comuni sarà formata da’
rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza
alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e
proporzione che segue – placet –
§ 2 – Tutto il regno, fuori le isole adiacenti,
si dividerà in ventitré distretti, giusta la mappa formata
nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni
capitali, e di cui si farà registro agli atti del protonotaro
del regno. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera
de’ Comuni due rappresentanti – placet –
§ 3 – La città di Palermo ne manderà sei:
le città di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna:
e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi
al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli
del rispettivo distretto – placet –
§ 4 – Qualunque città o terra, la cui popolazione
arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di
diciottomila, ne manderà uno – placet –
§ 5 – Quelle città o terre, che contino un
numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne’ distretti.
"Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba togliere
la rappresentanza alle attuali città demaniali, che la godono,
ancorché la popolazione non arrivi a seimila anime; sempreché
le vicende de’ tempi non abbiano ridotta alcuna di esse
in tale decadenza che non abbiano se non duemila abitanti"
– placet –
§ 6 – La numerazione delle anime pubblicata
nel 1798 sarà di norma all’esecuzione del predetto stabilimento;
beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da
pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre
di norma, ma per regolare il numero de’ rappresentanti –
placet –
§ 7 – L’isola di Lipari solamente avrà un
rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto – placet
–
§ 8 – Le università degli studi delle città
di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per
ciascuna: qualora poi l’università degli studi di Palermo
avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra
i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza,
ed avrà in compenso due rappresentanti nella Camera de’
Comuni – placet –
§ 9 – La mappa già ridotta agli atti di popolazioni
o rappresentanti fatta sulla numerazione del 1798, e con
le regole di sopra stabilite, si metterà all’ultimo dell’atto,
dopo quella de’ Pari – placet –
§ 10 – Nessuno potrà avere nella Camera de’
Comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della
medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura
fattagli dai suoi costituenti – placet –
CAPO VI
Non potranno rappresentare alcun distretto,
città, terra o università degli studi,
§ 1 – Gli esteri di qualunque nazione – placet
–
§ 2 – Quelli che non avranno venti anni compiuti
– placet –
§ 3 – Quelli, che saranno criminalmente accusati,
fino a che l’accusa, non sia stata cancellata – placet –
§ 4 – I presidenti e giudici di tutti i tribunali,
e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali
– placet –
§ 5 – Gli uffiziali dell’esercito e della
marina in attuale servizio, da colonnello in giù, salvo
fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento
annuale – Vetat –
§ 6 – Tutti gl’impiegati secondarii nelle
reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica
amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni
amovibili a piacere di S.M. – placet –
§ 7 – Non potranno rappresentare un distretto
quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta
e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o
da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili
specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio
amovibile, di once trecento all’anno – placet –
§ 8 – Non potranno rappresentare la città
di Palermo quelli, i quali nun avranno in Sicilia una rendita
come sopra di once cinquecento l’anno – placet –
§ 9 – Non potranno rappresentare una città
o terra parlamentaria, o università degli studi quelli,
i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di
once centocinquanta all’anno; ben vero i rappresentanti
delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare
la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime
università – placet –
§ 10 – Qualunque persona eletta, sia come
rappresentante di un distretto, sia di una città o terra
parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese:
qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire
alle dette spese, saranno in tal caso in libertà di farlo;
ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un’oncia al giorno,
e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico – placet
–
§ 11 – Tutti poi i siciliani nati, o figli
di siciliani abitanti in Sicilia, ne’ quali si verificheranno
le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella
Camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione –
placet –
CAPO VII
§ 1 – Non saranno ammessi nella Camera de’
Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, né i Pari
potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale
circostanza; concedendosi però ai medesimi la rappresentanza
per i debiti finora contratti collo stesso, purché si saldassero
in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero
dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito,
se non allorquando, spirata la dilazione, non fossero corrisposte:
beninteso però, che il potere esecutivo non sarà mai impedito
di agire per la riscossione dei debiti a favore dell’erario
nazionale – placet –
§ 2 – Resta abolita l’eccezione ostica per
i membri sì dell’una che dell’altra camera, salvo il dritto
di non essere molestati di persona, menoché in quei delitti
che si eccettueranno nel nuovo codice.
Per l’abolizione dell’eccezione ostica, e per il dritto
di non essere molestati di persona nelle materie civili
Placet: per le materie criminali però, Placet, per i soli
delitti a relegazione infra, fintantoché non sarà stabilito
e sanzionato il nuovo codice.
CAPO VIII
§ 1 – I rappresentanti di un distretto nella
Camera de’ Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali
possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia
almeno di once diciotto all’anno, sia che la stessa provenga
da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita
sopra bimestre, tande, o simili specie di proprietà – placet
–
§ 2 – I rappresentanti della città di Palermo
saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella
stessa città, o suo territorio, una rendita netta vitalizia
almeno di once cinquanta all’anno, sia che provenga da diretto
o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre,
tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali
avranno nella medesima città, o suo territorio, un ufficio
pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all’anno;
e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza
han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della
città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle
legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la
rendita annuale di once diciotto – placet –
§ 3 – I rappresentanti di ogni altra città
o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali
possederanno nella stessa città, o terra e suo territorio,
una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali,
sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque
censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di
proprietà – placet –
§ 4 – Da tutti coloro che avranno nella medesima
città o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile
almeno di once cinquanta all’anno, e dai consoli e capi
degli artefici, purché abbiano una rendita di once nove
annuali – placet –
§ 5 – Finalmente i rappresentanti delle due
università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario
e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna
– placet –
§ 6 – Chiunque possederà una rendita come
sopra, di once diciotto o più, avrà il dritto di votare
e per la elezione dei rappresentanti della stessa città
o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel
quale essa città o terra è compresa – placet –
§ 7 – Gli stessi requisiti espressi per i
rappresentanti debbono osservarsi per gli elettori ad eccezione
della rendita – placet –
CAPO IX
§ 1 – I capitani d’arme, o i capitani giustizieri,
saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei
rappresentanti nella Camera de’ Comuni de’ rispettivi luoghi
alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni
che saranno fatte a suo tempo.
placet, essendosi già approvate le istruzioni.
§ 2 – Apparterrà al capitano d’arme di ogni
distretto ed al capitano giustiziere d’ogni città o terra
parlamentaria, il tenere il ruolo de’ votanti, della cui
formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali
votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi
– placet –
§ 3 – Impedire i disordini e le irregolarità
in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul
momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere
sopra la legalità de’ voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente
per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero
accadere; giacché le parti che si crederanno gravate dalle
procedure e decisioni dei capitani d’arme o giustizieri,
potranno, dopo l’elezione, portarne querela alla Camera
de’ Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della
legalità o illegalità della elezione de’ suoi proprii membri
– placet –
§ 4 – Eseguita la elezione, tenerne subito
avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato
alla persona eletta – placet –
§ 5 – Ove la rappresentanza di un distretto,
città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare,
quel tale distretto, città o terra potrà passare alla nuova
elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano
d’arme o capitano giustiziere d’intimare la nuova elezione,
previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà
in appresso – placet –
§ 6 – Per le elezioni de’ rappresentanti
delle due università degli studi di Palermo e di Catania,
si eseguiranno le anzidette incumbenze dal rispettivo rettore
di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori
– placet –
§ 7 – I capitani d’arme, i capitani giustizieri,
e i due rettori delle università degli studi di Palermo
e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de’ requisiti
sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti
rappresentanti de’ Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni,
tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad
istanza delle parti interessate, alla Camera de’ Comuni
– placet –
CAPO X
§ 1 – Le elezioni de’ rappresentanti de’
distretti si faranno nelle capitali de’ distretti medesimi
– placet –
§ 2 – Quelle de’ rappresentanti della città
e terre parlamentarie, nelle stesse città e terre – placet
–
§ 3 – Si designerà sempre per tali adunanze
un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de’ rispettivi
capitani – placet –
§ 4 – Ogni elettore sarà in libertà di proporre
qualunque candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che
ha riportato maggior numero di voti – placet –
§ 5 – Ciascun elettore dovrà dare il suo
voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del
rispettivo maestro-notaro, e alla presenza del capitano
e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole,
che si stabiliranno in appresso.
placet, stante le formole di già approvate.
§ 6 – Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi
nelle elezioni de’ membri della Camera de’ Comuni – placet
–
§ 7 – Il maestro-notaro del comune, dove
le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime
– placet –
§ 8 – Sarà proibito a truppa di qualunque
sorta di risiedere in quei luoghi, in cui si faranno le
sopradette elezioni – placet –
§ 9 – Se si troverà forza armata di ordinaria
guarnigione, menoché il servizio del giorno puramente necessario,
dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia,
due giorni prima, e ritornare due giorni dopo compiute le
elezioni suddette – placet –
§ 10 – Niuno impiegato, o dipendente dalla
Corona, potrà intromettersi nelle elezioni suddette, sotto
la pena di once duecento, e della perdita dell’ufficio –
placet –
§ 11 – I candidati non potranno dare agli
elettori danaro, feste, pranzi, o altro, sotto pena di once
duecento, e di nullità della elezione – placet –
§ 12 – Le elezioni de’ rappresentanti delle
due università di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli
stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo
segretario, in presenza del rettore, farà le veci del maestro-notaro,
per ricevere e registrare i voti de’ professori – placet
–
§ 13 – L’accettazione di un impiego dato
dal re rende vacante ipso facto il posto, che si
ha nella Camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi militari;
potrà essere nuovamente eletto, menoché per tutti quegli
impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del cap.
6 di sopra indicati.
Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel
citato paragrafo sesto del capitolo sesto, possano intervenire.
CAPO XI
§ 1 – Sarà unicamente dritto di S.M. quello
di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento – placet
–
§ 2 – Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni
anno come è stato sanzionato all’articolo nono – placet
–
§ 3 – Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare
e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo
consiglio privato, della cui formazione si tratterà in appresso
– placet –
§ 4 – La rappresentanza alla Camera dei Comuni
non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla
data della convocazione, dopo il qual termine essa cesserà
naturalmente – placet –
§ 5 – La convocazione del Parlamento dovrà
farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà
la volontà del re ad ogni pari, e rappresentante de’ Comuni,
premesso l’ordine del re per via del ministro di Stato competente
comunicato al protonotaro – placet –
§ 6 – Nella rinnovazione poi della Camera
dei Comuni, intimerà ai capitani d’armi, ai capitani giustizieri
ed ai rettori delle due università di convocare gli elettori
per procedersi alle elezioni de’ rispettivi rappresentanti
de’ comuni fra un dato tempo, che non sarà mai né più né
meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui
si parlerà in appresso, premesso l’ordine del re per via
del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro
– placet –
§ 7 – L’apertura del Parlamento si farà da
S.M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno
dei pari, nella camera stessa de’ signori, i quali daranno
il giuramento di fedeltà in mano de’ due commessarii del
re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora
i comuni che resteranno all’impiedi, ed alla barra della
Camera – placet –
§ 8 – Il re vi pronuncierà, o farà leggere
un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de’ membri
ha facoltà di rispondere – placet –
§ 9 – La prorogazione o dissoluzione del
Parlamento si farà da S.M. personalmente, o per delegazione,
con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate
per l’apertura.
Placet, nel senso che la prorogazione s’intenda, che si
debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l’anno
dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo
di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi,
che S.M. vuole convocarlo con nuovi membri della Camera
de’ Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso qualunque
discussione pendente si dovrà stimare come non fatta.
CAPO XII
§ 1 – Nella Camera de’ Pari sarà sempre eretto
il trono sopra tre scalini – placet –
§ 2 – Nel giorno dell’apertura del Parlamento
il re vi sederà – placet –
§ 3 – Gli staranno a destra i principi della
famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale
o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri
ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra
i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono
staranno all’impiedi i membri de’ comuni dietro la barra
che sarà situata in fondo – placet –
Placet: con che vi assistano i membri che compongono il
primario Magistrato del Regno, e fintantoché non saranno
organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta de’ presidenti
e consultori.
CAPO XIII
§ 1 – Nella Camera de’ Comuni nessun membro
avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella de’ Pari
si conserverà l’istesso ordine nel sedere secondo l’antichità
di ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque
sia il loro titolo, prenderanno l’ultimo luogo – placet
–
§ 2 – I voti in tutte le due camere si daranno
confusamente collocandosi a dritta gli affermativi, ed a
sinistra quelli che saranno per la negativa – placet –
CAPO XIV
§ 1 – Il presidente della Camera de’ Pari
sarà in ogni Parlamento eletto da S.M. fra i membri della
camera stessa; e quello de’ Comuni sarà eletto dall’istessa
Camera de’ Comuni, ed approvato da S.M. – placet –
§ 2 – La elezione del presidente della Camera
de’ Comuni si farà il giorno appresso alla solenne apertura,
al quale effetto presiederà il protonotaro del regno – placet
–
§ 3 – Questa elezione si farà a voti segreti,
e potrà cadere solamente sui membri della Camera de’ Comuni
– placet –
CAPO XV
§ 1 – Il presidente di ogni Camera avrà le
seguenti preminenze ed attributi:
– Sederà in luogo distinto;
– Risponderà ed arringherà in nome della Camera quante volte
sarà mestieri;
– Metterà gli affari in deliberazione;
– Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per
mezzo del cancelliere, ne pubblicherà il risultato;
– Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno
insorgere fra i membri per la precedenza della parola;
– Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità
e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera
potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto,
o con più severe ammonizioni e castighi, in proporzione
della sua contumacia e colpevole condotta – placet –
§ 2 – Il presidente avrà solamente voto in
caso di parità – placet –
§ 3 – Maneggerà le spese e sopraintenderà
al regime, ed alla polizia della camera – placet –
§ 4 – Eseguirà e sottoscriverà da parte della
camera tutti i decreti della medesima – placet –
§ 5 – Potrà fare ammonizioni a qualunque
dei membri, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà
minacciare dei castighi, senza poterne infliggere alcuno
che col consenso della camera – placet –
§ 6 – Sarà egli in tutto, come ogn’altro
membro, sottoposto alla censura ed alle punizioni della
Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla
privazione dell’ufficio ed alla espulsione dalla Camera
– placet –
CAPO XVI
§ 1 – Niun giudice o magistrato potrà mai
inquirere, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza
contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istesse,
per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel
Parlamento medesimo; e ciò sotto la pena di once mille,
della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione
per dieci anni in un’isola – placet –
§ 2 – S.M. nell’esecuzione di tali sentenze
non potrà mai concedere perdono, o mitigazione alcuna al
castigo dovuto ai delinquenti; né questi, per iscusare o
minorare il loro reato, potranno allegare ordini o commissioni
della M.S. – placet –
§ 3 – La Camera sola potrà prendere cognizione
degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa
Camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di
censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione,
col divieto di intervenire in Parlamento, o con pene anche
più gravi; come si dichiarerà nel nuovo codice criminale
– placet –
CAPO XVII
§ 1 – Ciascuno de’ due presidenti eleggerà
il cancelliere della sua camera coll’annuo soldo di once
quattrocento.
Per le cariche placet Regiae Majestati con che verranno
creati dal Re a nomina del rispettivo presidente.
§ 2 – Ognuno di questi due cancellieri eleggerà
due segretarii coll’annuo soldo di once cento cinquanta,
ed altri uffiziali subalterni, che si crederanno dalla camera
necessarii – placet –
§ 3 – I due presidenti eleggeranno un usciere
per ciascuna Camera coll’annua somma di once cento per ognuno
– placet –
§ 4 – I due cancellieri co’ rispettivi segretarii
registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere,
conterranno e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno
rispettivamente i registri.
Placet, in conformità alla Sovrana Sanzione apposta al §
1, di questo capitolo.
§ 5 – Il protonotaro del regno manterrà l’archivio
di tutti gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati,
in un ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento
– placet –
§ 6 – Vi sarà, oltre ai sopradetti impieghi
nella Camera dei Comuni, un capitano d’ordine, che sarà
ad elezione del presidente di essa Camera: costui manterrà
la polizia nella Camera, e però l’uscirne dipenderà da’
suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsiasi
mandato della camera medesima, avutane l’autorizzazione
per iscritto del presidente di essa, per gli affari che
riguardano la stessa Camera solamente; coll’annuo soldo
di once centocinquanta. Il presidente della Camera dei Pari
eleggerà un altro simile uffiziale col soldo medesimo a
tenore della costituzione d’Inghilterra.
Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina
del protonotaro, fintantoché non si stabilirà da S.M. un
impiego analogo a quello del gran Camerlengo.
§ 7 – Le ambasciate da una Camera all’altra
si recheranno da tre membri o più, secondoché sarà determinato
da ciascuna delle stesse Camere – placet –
§ 8 – Sarà cura degli uscieri conservare
la polizia nella Camera, e nelle sedute, assistere alla
porta, escludendo chiunque non autorizzato ad entrarvi,
e servire in tutte le altre occorrenze – placet –
§ 9 – Tutti i sopradetti ufficiali non potranno
rimuoversi dall’impiego se non per colpa del loro ufficio,
o per poco lodevole condotta – placet –
§ 10 – Vi sarà una stamperia dipendente dal
Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa
dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate – placet –
§ 11 – Il direttore della medesima dipenderà
immediatamente ed unicamente da’ presidenti delle due Camere,
i quali dovranno dare, ad esclusione di ogni altro, gli
ordini per la stampa di tutte quelle mozioni od atti che
si risolveranno nelle Camere rispettivamente – placet –
§ 12 – Si formeranno nelle Camere delle ringhiere
per le persone che non sono parlamentarie – placet –
§ 13 – Avranno queste l’ingresso per biglietto
firmato da uno dei membri delle Camere, o dal presidente
– placet –
§ 14 – I primi non potranno darne che un
solo: l’altro due – placet –
§ 15 – Chiunque però avrà l’ingresso non
potrà portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta
voce o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo
di essere cacciato dalla Camera, ma ancora di essere arrestato;
e quando la Camera si formerà in comitato segreto non potrà
rimanervi – placet –
CAPO XVIII
§ 1 – In ciascuna delle due Camere, chiunque
de’ suoi membri potrà avanzare qualunque proposta – placet
–
§ 2 – Le proposte di legge presentate alla
Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione
o votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti
sedute. Potrà la Camera, per maturamente esaminarsi le proposte
suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia il suo
rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa:
potrà però intervenirvi il primario tribunale del regno,
che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente;
esso non potrà interloquire sopra alcuna materia se non
sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo
a tenore della costituzione d’Inghilterra.
Placet: beninteso che in seguito di quanto si è detto al
§ 3 del cap. 12, i membri del primario debbano essere chiamati
ad ogni nuovo Parlamento, per poter intervenire nelle sedute
della Camera de’ Pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria
il loro voto puramente consultivo.
§ 3 – Per lo stesso oggetto potrà l’intera
Camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei
miglioramenti e correzioni che giudicherà opportune, senza
la solita formalità – placet –
§ 4 – Ognuna delle due Camere potrà a piacere
aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni
– placet –
§ 5 – La proposta rigettata in una delle
due Camere non potrà riproporsi che nella sessione dell’anno
seguente – placet –
CAPO XIX
§ 1 – Qualunque proposta relativa a sussidii
ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de’ Comuni –
placet –
§ 2 – Quella de’ Pari avrà solamente il dritto
di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione
o modificazione alcuna – placet –
§ 3 – Tutte le proposte che per le loro conseguenze
potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi
nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione
in quella de’ Comuni, la quale avrà solamente il dritto
di assentirvi o dissentirvi – placet –
§ 4 – S.M. non potrà ingerirsi, né prendere
cognizione alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del
Parlamento; ma queste solamente, dopoché saranno state passate
alla votazione di entrambe le Camere, dovranno presentarsi
a S.M. per averne un assoluto placet o veto – placet –
§ 5 – La M.S. manifesterà il placet o veto,
inteso il parere del suo privato Consiglio, o con real rescritto,
o a voce, intervenendo nella Camera de’ Pari, ove si raduneranno
pure i membri della Camera de’ Comuni colle forme di sopra
descritte – placet –
§ 6 – Tutte le volte che S.M. volesse dare
a voce la sua Real Sanzione, intervenendo nella Camera dei
Pari, i membri dei Comuni v’interverranno stando in piedi
dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli
articoli stabiliti dal Parlamento, ed il cancelliere della
Camera de’ Pari proferirà il placet o veto, che sarà decretato
dal re – placet –
§ 7 – Il cancelliere in fine di ogni articolo
noterà il placet o veto, affinché poi legalizzati dalla
firma del protonotaro del regno, e dal real suggello da
apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente ne’
rispettivi archivi del Parlamento e del protonotaro – placet
–
§ 8 – Una Camera non potrà ingerirsi né prendere
cognizione delle proposte che si discutono e sono pendenti
nell’altra – placet –
§ 9 – Ove le due Camere fossero d’accordo
in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta,
potrà ciascuna di esse deputare un certo numero de’ suoi
membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare
le differenze e ridurre le Camere all’accordo ed alla uniformità
de’ voti – placet –
CAPO XX
Per essere compiuta la Camera de’ Pari si
richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta
quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti
delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto
numero di membri, aggiorneranno la seduta o al giorno appresso,
o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato – placet
–
CAPO XXI
Le due camere del Parlamento potranno stabilire
per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario
che nello stesso giorno siedano ambe le Camere – placet
–
CAPO XXII
Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro
del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela,
o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al
Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda,
progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro
di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà
ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi
un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi
se debba accettarsi o ricusarsi – vetat –
CAPO XXIII
Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel
giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che
l’accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera
una cosa contraria al suo sentimento – placet –
CAPO XXIV
§ 1 – Ogni membro di ciascuna Camera, che
sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà
rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua
accusa.
Placet: quante volte l’accusa sia fatta per
mezzo di rapporto di un comitato, e non già per la sola
mozione.
§ 2 – Le ingiunzioni si eseguiranno per via
degli uscieri – placet –
§ 3 – La Camera de’ Comuni, dopo avere stabilita
l’accusa, comincerà a far le ricerche per le pruove e per
i documenti del processo, e manderà l’accusa documentata
alla Camera de’ Pari, la quale passerà a compilare il processo,
e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.
Placet: per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto;
ma trattandosi di una malversazione qualunque, la Camera
de’ Comuni farà unicamente l’accusa, ed il di più si praticherà
dalla Camera de’ Pari.
§ 4 – Entrambe le Camere hanno il dritto
di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state
oltraggiate, ma prima di chiudersi il Parlamento, ove l’affare
non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato ordinario.
Placet: con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il
querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario
di farsi il processo) perché lo formi, e pronunzi la sentenza
definitiva; nell’intelligenza che quegli arrestati, che
non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi
o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.
CAPO XXV
§ 1 – Tutti i pari sono eguali in dritti:
essi sono consiglieri ereditarii della corona – placet –
§ 2 – I pari, e le loro mogli, e le vedove
finché non passino a seconde nozze, come ancora le eredi
delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali
dalla Camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno
in appresso.
Placet; riserbandosi S.M. di dichiarare il suo real animo
sulle forme da stabilirsi.
§ 3 – La paria si limita ai soli padri di
famiglia – placet –
§ 4 – I pari faranno le testimonianze sul
proprio onore, e non con giuramento, come i comuni.
Placet: quando sia per il giudizio che i pari pronunziano,
ma quando saranno ricevuti come testimonii, o chiamati come
rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle
cause civili che criminali.
ISTRUZIONI RIGUARDANTI L’ARTICOLO
NONO DEL POTERE LEGISLATIVO, PER LE FORME DELLA ELEZIONE
DE’ RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI COMUNI
N. 1 – Sanzionato che sarà il capitolo nono
del potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun
villaggio, terra o città, di far pubblicare per mezzo di
affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al
capitano del comune ed a tre de’ membri del consiglio civico
di avere un’annua rendita netta di once diciotto, potrà
dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati
di quel comune, e di quelli del distretto.
I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal
medesimo consiglio a voti segreti, appena pubblicato l’ordine
della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati
squittinatori – placet –
N. 2 – Si eseguirà lo stesso anche da’ parrochi,
curati e dagli arcipreti, ma a voce, e nelle rispettive
chiese e parrocchie – placet –
N. 3 – Si pubblicherà ancora dalle persone
suddette, ne’ modi espressi di sopra, la maniera colla quale
si farà l’elezione de’ deputati mentovati, e le qualità
prescritte per i medesimi – placet –
N. 4 – Il parroco curato o l’arciprete di
ogni villaggio o terra, ed i parrochi curati o arcipreti
de’ rispettivi quartieri nelle grandi città, faranno le
liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità
richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie
da essi firmate al capitano ed ai tre squittinatori del
luogo – placet –
N. 5 – Sarà di privativa ispezione de’ rispettivi
capitani e squittinatori lo esaminare e verificare gratis
se esistono o pur no ne’ pretendenti all’elettorato le qualità
prescritte per gli elettori, e di far loro anche gratis,
verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato
coi suggelli del capitano e del consiglio civico – placet.
N. 6 – Un altro obbligo de’ suddetti squittinatori
e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli
elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme,
di conservarlo nell’archivio del consiglio civico, e di
rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate
coi loro suggelli, al capitano ed ai tre squittinatori del
capoluogo – placet –
N. 7 – Il capitano d’ogni villaggio, terra
o città, ricevuto che avrà l’ordine dal protonotaro del
regno per l’elezione de’ deputati de’ comuni, dovrà farlo
immediatamente pubblicare da un pubblico banditore. Farà
ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del
comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello
spazio di tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere
in seguito un contrassegno del loro diritto all’elezione
così del deputato o deputati locali, come di quelli del
distretto – placet –
Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l’ora,
in cui si passerà all’elezione del deputato o deputati del
luogo, e che terminata l’elezione de’ mentovati deputati,
gli elettori dovranno conferirsi al capo-luogo, per dare
personalmente o per procura il loro voto per la elezione
de’ deputati del distretto – placet –
N. 8 – Il luogo di questa adunanza sarà aperto
e spazioso, ed il giorno da assegnarsi sarà il quarto dalla
pubblicazione del bando.
Placet: con che, secondo lo spirito del § 3 del capitolo
X del potere legislativo, il luogo dovrà essere la casa
senatoria, o la sala del civico consiglio ad elezione del
capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti, la
radunanza duri per il corso di giorni otto da correre dal
giorno della pubblicazione del bando.
N. 9 – Pubblicato quanto si è espresso all’articolo
settimo di queste istruzioni, si riunirà il consiglio civico
per passare alla elezione de’ squittinatori nel modo espresso
nell’articolo primo – placet –
N. 10 – L’incarico del maestro-notaro sarà
quello di scrivere e registrare i voti degli elettori, e
di formare i certificati, e tutt’altro conveniente agli
elettori ed ai deputati – placet –
N. 11 – I capitani e gli squittinatori cureranno
di fare nel giorno vegnente e ne’ susseguenti affiggere
ne’ luoghi pubblici le liste de’ nomi de’ candidati, o sia
de’ pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne
copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d’arme
ed agli squittinatori del capo-luogo – placet –
N. 12 – Sarà dovere de’ capitani e dei tre
squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori
due bullettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano
e del civico consiglio – placet –
N. 13 – L’oggetto di fornire gli elettori
di questi bullettini sarà quello di poter giustificare al
capitano ed agli squittinatori del comune, e a quelli del
distretto, al momento che sopraintenderanno all’elezione
de’ deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni
– placet –
N. 14 – Fatta la elezione del deputato o
deputati di ciascuna comune, tutti gli elettori si trasferiranno
nello spazio di tre giorni al capo-luogo rispettivo, per
eleggere i deputati di quel distretto – placet –
N. 15 – L’elezione de’ sopradetti deputati
si eseguirà nel modo che segue:
Presiederanno all’elezione de’ deputati di ciascun comune
il capitano e gli squittinatori, ed a quella di deputato
di distretto, il capitano d’arme e gli squittinatori del
capo-luogo – placet –
N. 16 – Gli uni e gli altri rispettivamente
sopraintenderanno alla recezione de’ voti che si farà dal
maestro-notaro – placet –
N. 17 – Staranno questi a sedere intorno
ad un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo
destinato per l’elezione suddetta.
Placet, ma per il corso de sopradetti otto giorni, con dover
ricevere i voti che a mano a mano gli elettori presenteranno,
cioè la mattina tre ore prima di mezzo dì, e il dopo pranzo,
due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.
N. 18 – Vi sarà all’uopo sul tavolino suddetto
il registro di tutti gli elettori del loro particolare comune
– placet
N. 19 – Il capitano d’arme però, e gli squittinatori
dei capi-luoghi, che presiederanno all’elezione de’ deputati
dei loro distretti, dovranno avere innanzi a sé il registro
de’ nomi degli elettori di tutti i paesi de’ cennati distretti
– placet –
N. 20 – Radunati gli elettori nel luogo prescritto,
si ordinerà dal capitano di darsi principio alla votazione.
Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 e 17, vetat.
N. 21 – Immediatamente gli elettori, avvicinandosi
alla tribuna uno dopo l’altro, metteranno sul tavolino uno
de’ due bullettini espressati nell’articolo 12 pronunziando
ad alta voce e coll’ordine istesso il nome e cognome del
candidato prescelto.
Placet Regiae Maiestati, purché tutto ciò si esegua durante
il corso de’ giorni otto stabiliti all’articolo ottavo.
N. 22 – Per questa prima volta, in caso che
non vi siano i capitani d’arme, ne faranno le veci i capitani
giustizieri delle città capo-luoghi de’ distretti – placet
–
N. 23 – Il maestro-notaro scriverà i suffragi
degli elettori sotto i nomi di quelli fra i candidati, che
li avranno ottenuti, ed assegnerà perciò a ciascuno di questi
ultimi una colonnetta nel libro, in cui scriverà i voti
– placet –
N. 24 – Il tempo della elezione durerà al
più tre giorni; e, finita la votazione di ciascun giorno,
si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo
i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati. Queste
somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.
Placet, purché il tempo si regoli a norma dell’articolo
ottavo.
N. 25 – Spirati i tre giorni si passerà alla
numerazione di tutti i voti che avrà ottenuto ciascuno dei
candidati nel termine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno
degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente
firmato dal capitano, dagli squittinatori e dal maestro-notaro
del luogo, ed autenticato, co’ suggelli del detto capitano
e del consiglio civico.
Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.
N. 26 – Durante l’elezione, o finita la medesima,
il maestro-notaro, non potrà negare a qualunque dei candidati
o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti,
che ha avuti. Questi all’incontro dovranno pagargliene i
dritti – placet –
N. 27 – Spetterà al capitano di ciascun villaggio,
terra o città l’impedire i disordini e le irregolarità,
e, il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio
e lite, che potrà nascere nella elezione; resterà non pertanto
alle parti che si crederanno gravate, compiuta l’elezione,
il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla
Camera dei comuni, cui apparterrà il decidere se debba o
no ricominciarsi l’elezione per i candidati in contesa,
e se il già eletto dovrà rappresentare nella Camera durante
la nuova elezione – placet –
N. 28 – Tanto i capitani quanto gli squittinatori
non potranno ingerirsi nell’esame dei requisiti stabiliti
per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà
l’elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera de’ Comuni
– placet –
N. 29 – Tutte le anzidette istruzioni votate
e conchiuse, non vanno annesse al corpo delle nuove costituzioni,
ma soltanto si consegneranno al protonotaro del regno, per
comunicarle a tutto il regno – placet –
PER LA SUCCESSIONE AL TRONO
DEL REGNO DI SICILIA
Il Parlamento, persuaso che la base di ogni
Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello
stabilire prima l’ordine e i diritti alla successione della
Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice
sotto gli auspici dei discendenti della M.V., rispettando
i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore
della M.V. riguardante l’ordine di detta successione; viene
col più profondo rispetto a sottomettere i seguenti articoli,
sopra dei quali prega e supplica la M.V. di voler concedere
la sua Reale Sanzione.
§ 1. I. – La monarchia di Sicilia sarà sempre
ereditaria – placet –
§ 2. II. – La successione al trono sarà conservata
nell’attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in
Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso
espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell’augusto
e magnanimo padre del nostro monarca.
§ 3 – La successione si deve regolare a forma
di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza
mascolina di maschio in maschio – placet –
§ 4 – Fra questi discendenti però si stabilisce
che dovranno, regnare i discendenti maschi di maschio della
linea mascolina, e non le femmine – placet –
§ 5 – Fra i maschi si dovrà succedere con
diritto di primogenitura – placet –
§ 6 – Questi dovranno succedere con diritto
di rappresentazione, per cui qualunque primogenito, comecché
premorto, trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto,
come acquistato dal momento della nascita, onde è che il
nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto
di successione – placet –
§ 7 – Se mai il regnante della linea venisse
a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta
al primogenito maschio di maschio della linea prossima,
sia fratello, o zio, paterno, o in maggior distanza, purché
però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che
prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea
retta primogeniale – placet –
§ 8 – Estinti tutti i maschi di maschio della
sua discendenza, e de’ suoi fratelli, dovrà succedere quella
femmina del sangue, e dell’agnazione, che al tempo della
mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi
sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza
stabilita ne’ maschi – placet –
§ 9 – Qualora l’ultima erede fosse maritata
e venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio
o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare
il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento
resterà in libertà di eleggerlo come re, o di chiamare un
altro principe al trono di Sicilia – placet –
§ 10 – Ove il marito premorisse alla moglie
ultima erede, e lasciasse un successore, qualora detta ultima
erede volesse passare a seconde nozze, sarà detto successore
sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che
il medesimo eleggerà per tutori – placet –
§ 11. III. – Tutte le questioni o dubbi di
qualunque natura riguardanti l’attuale stabilimento di successione
saranno decisi dal Parlamento.
Placet, ma sempre con la Real Sanzione.
§ 12. IV. – Riguardando tutti i legami di
famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che
potranno nascere; tutti i matrimonii che si contratteranno
dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno
essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.
Veto; ma gl’individui della Famiglia Reale non potranno
contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo
il caso che giunti essi all’età di venticinque anni, e non
avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimoni
in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello
stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo
caso in cui esse vi si potrebbero opporre) siano allora
in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.
§ 13. V. – In mancanza di legittimi eredi
e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il
suo re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che
saranno prescritte dalla medesima – placet –
§ 14 – Se la nazione sarà obbligata a fare
la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà
giammai eleggere il Sovrano di un’altra nazione; ma sempre
un principe ultragenito, che non ha sovranità alcuna in
altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir
deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente
di una famiglia reale – placet –
§ 15. VI. – Il re di Sicilia non potrà per
qualunque cagione allontanarsi dal regno senza il consenso
del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse il regno senza
il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori
dell’isola al di là del tempo concedutogli dal Parlamento,
non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento
salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la nazione
eleggerà il suo nuovo re.
Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi
in quel caso unicamente stabilire col consenso del Parlamento
da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno
esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.
§ 16. VII. – Il re non potrà mai, o per trattato
o per successione ad un altro regno, rinunziare o cedere
quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in
favore di qualche altro principe, che non sia l’erede immediato;
in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la nazione
non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re – placet
–
§ 17. VIII. – Se il re di Sicilia riacquisterà
il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno,
dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare
detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi
da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da
quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.
Placet per l’indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi
dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della
loro Famiglia debba regnarvi.
§ 18. IX. – Alla morte del re, l’immediato
successore di proprio diritto assumerà il governo del regno
– placet –
§ 19 – Egli però dovrà, al più fra due mesi,
farsi riconoscere dal Parlamento – placet –
§ 20. X. – Ogni re o regina erede, dal momento
che sarà riconosciuto o riconosciuta, dovrà prestare il
giuramento solenne nel duomo di Palermo, ed in mano dell’Arcivescovo
nella forma che segue: – placet –
§ 21 – "Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia,
promettiamo e giuriamo sopra la croce di nostro Signore
Gesù Cristo e sopra li quattro Evangeli, di volere osservare,
e fare osservare la religione cattolica apostolica romana,
di volere osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare
la Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi
fatte, e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e
promettiamo, sopra detta Santa Croce, di non voler mai tentare
cosa alcuna, che sia contraria alle leggi stabilite dal
Parlamento, ovvero alla felicità de’ nostri sudditi ecc.".
Placet; con che le Leggi fatte e che si faranno dal Parlamento,
s’intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata
la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.
§ 22 – Il Parlamento poi presterà nello stesso
tempo il seguente giuramento:
"La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere
nella persona di N.N. il suo vero e legittimo Re, o Regina
Costituzionale; e nello stesso tempo promette, e giura sopra
la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, e sopra i quattro
Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che
gli accorda la Costituzione" – placet –
§ 23. XI. – La maggiorità del re sarà stabilita
all’età di anni 18: durante la sua minorità il Parlamento
sceglierà una Reggenza, e stabilirà le restrizioni, con
le quali la Reggenza dovrà esercitare l’autorità reale.
Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento
quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo
del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.
§ 24. XII. – Qualora il re fosse incapace
di esercitare l’autorità Reale, per infermità di mente,
o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza,
come si è detto all’articolo XI, finché durerà la sopradetta
incapacità.
Placet; nel solo caso di demenza.
§ 25. XIII. – Dopo la morte del re, o regina
erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare
le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà
prorogato, dovrà subito riunirsi da sé. Se poi non vi fosse
Parlamento esistente, per essere stato sciolto dal defunto
re, i membri dell’ultimo Parlamento si uniranno da sé, e
formeranno un nuovo Parlamento – placet –
§ 26 – Il sopradetto Parlamento, qualora
il successore fosse di minore età, eleggerà una Reggenza,
come si è detto all’articolo XI; farà la ricerca, correggerà
e riformerà più esattamente che in ogni altro tempo, tutti
gli abusi, che si fossero introdotti, durante il regno precedente:
e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri
principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno
dello Stato – placet come nel § 23 –
§ 27. XIV. – Se, alla morte del re, il successore
fosse di maggiore età, potrà, dopo essere stato riconosciuto
dal Parlamento, scioglierlo; ma dovrà convocarlo immediatamente
colla nuova formazione della Camera de’ Comuni – placet
–
§ 28 – In mancanza di eredi o successori
il Parlamento, che si prolungherà, o quello che si riunirà,
dovrà subito occuparsi della scelta del nuovo re – placet
–
DECRETO PER LA LIBERTÀ DELLA
STAMPA
§ 1 – Ognuno potrà stampare e pubblicare
le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di
sottoporle ad una precedente revisione; e ciò dal momento
in che S.M. avrà sanzionato il presente capitolo – placet
–
§ 2 – I soli scritti sopra materie di religione
resteranno soggetti alla previa censura degli ordinarii
ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento;
intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito
trattano de’ dogmi e culto della religione cristiana cattolica
apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni
ed interpretazioni del nuovo ed antico testamento.
Placet; restando soggetti ancora all’istessa censura tutti
gli scritti riguardanti la teologia dogmatica e la teologia
morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente;
e ciò s’intenda ancora di tutte le opere della natura espressa
in questo paragrafo, che s’introducono da fuori.
Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:
§ 3. I. – Che contengano articoli contro
la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni
costumi – placet –
§ 4. II. Nei quali si offenda la persona
del re dichiarata inviolabile – placet –
§ 5. III. Nei quali si offenda un individuo
della real famiglia – placet –
§ 6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente
le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei
poteri nel modo già sanzionato; per cui il potere legislativo
risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l’una
de’ Pari, e l’altra de’ Comuni; il potere esecutivo presso
il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che
il solo Parlamento abbia il diritto d’imporre le tasse;
che i funzionari pubblici siano ad esso responsabili e niuno
possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi
e per via d’ordini e sentenze de’ magistrati ordinarii.
Placet; nell’intelligenza che il potere legislativo s’intenda
nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del
potere legislativo.
§ 7. V. – Che promuovano direttamente e a
disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini
de’ magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo
però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente
decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto
su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario
– placet –
§ 8. VI. – Che contengano libelli infamatorii,
scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza
pubblica, ne’ quali si svelino gl’intrighi ed i segreti
scandalosi delle famiglie – placet –
§ 9 – Colui che incorrerà nel primo de’ suddetti
delitti, sarà condannato alla relegazione da un anno sino
a dieci.
Placet, nell’intelligenza che le pene proposte dal Parlamento
debbano esser valide finché il nuovo codice non le abbia
regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro che introducono,
vendono o fanno circolare libri esteri delle condizioni
di sopra descritte.
§ 10 – Nel secondo sarà condannato alla relegazione
da un anno sino a dieci – placet –
§ 11 – Nel terzo sarà condannato alla relegazione
da un anno sino a quattro – placet –
§ 12 – Nel quarto sarà condannato alla relegazione
da un anno sino a dieci – placet –
§ 13 – Nel quinto sarà condannato alla relegazione
da mesi sei ad anni due – placet –
§ 14 – Nel sesto sarà obbligato l’editore
al risarcimento dei danni, spese ed interessi alla parte
offesa – placet –
§ 15 – Se la diffamazione sarà calunniosa,
sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro
di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà
punito colla relegazione di sei mesi sino a due anni, sempre
in proporzione della gravezza del delitto – placet –
Lo stampatore sarà obbligato:
§ 16. I. – A far firmare dall’autore innanzi
a due testimonii i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare,
ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto
l’originale – placet –
§ 17. II. – Apporre il suo nome, il luogo
e l’anno dell’impressione.
Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato
di presentare una copia di ciascun’opera, che stamperà,
nella stamperia dell’interno.
§ 18 – Non sarà tenuto di palesare il nome
dell’autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui
ne sarà stata avanzata l’istanza. Mancando a questa giustificazione,
o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene prescritte per
l’autore – placet –
§ 19 – Colui che falsificherà, ovvero ometterà
il nome, il luogo e l’anno dell’impressione, sarà condannato
a pagare once dugento, applicabili ad un’opera pia dello
stesso comune.
Placet; quante volte non vi sia complicazioni di altri delitti,
per i quali sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui
pure dovrà essere soggetto.
§ 20 – Chiunque è offeso ha dritto di reclamare
presso il magistrato ordinario – placet –
§ 21 – Per tali giudizi si osserverà la forma
vigente nel regno dei giudizi criminali – placet –
§ 22 – Trovatosi l’autore per sentenza colpevole,
gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione
sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi
per ora dal giudicante, finché il nuovo codice criminale
non avrà distintamente stabilita la forma dei giudizii e
le diverse qualità e gradi de’ sopradetti delitti e delle
pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente
capitolo prescritto – placet –
§ 23 – Sotto il nome di autore sarà compreso
anche l’editore, o colui che avrà consegnato allo stampatore
il manoscritto originale in mancanza dell’autore – placet
–
§ 24 – Per le opere che trattano di materie
di religione, benché siasi precedentemente stabilito, che
non possano stamparsi senza previo permesso dell’ordinario
vescovo; in caso di negativa del medesimo, l’interessato
potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi
ordinario la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice
della Monarchia; la terza istanza, in caso di difforme parere,
sarà avanzata nel primo caso al giudice della Monarchia,
nel secondo al tribunale di appello competente – placet
–
§ 25 – Per la revisione da farsi dai vescovi
dei libri di religione, non s’intenderà introdotto alcun
pregiudizio ai diritti di regalia ed alle preminenze della
Monarchia di Sicilia.
Placet, con che tali libri si dovranno presentare ancora
a quel magistrato, che destinerà il potere esecutivo per
tale revisione.
LIBERTÀ, DRITTI E DOVERI DEL
CITTADINO
CAPO I
Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà
illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico,
lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo
dai magistrati alle denunzie delle spie, e senza poter essere
castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire.
Sarà punito severamente colui, il quale sarà convinto di
avere promosso compl |