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PROGETTO DI COSTITUZIONE DI ANTONIO ROSMINI
(1848)
Art. 1 – La forma organica dello Stato è
determinata dal presente Statuto: ogni legge e privilegio
contrario al medesimo è abrogato.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATO
Art. 2 – I diritti di natura e di ragione
sono inviolabili per ogni uomo.
Art. 3 – È garantita la libertà d’azione
alla Chiesa Cattolica; la comunicazione diretta con la Santa
Sede in materie ecclesiastiche non può essere impedita;
i concili sono di diritto della Chiesa; le elezioni dei
vescovi si faranno a clero e popolo secondo l’antica disciplina,
riservata la conferma al Sommo Pontefice.
Art. 4 – Lo Stato è retto da un governo monarchico
temperato dalle leggi
Art. 5 – I deputati del popolo divisi in
due Camere uniti col re rappresentano la nazione.
Art. 6 – Il potere legislativo è esercitato
collettivamente dal sovrano e dalle due Camere. L’interpretazione
delle leggi appartiene al Potere legislativo.
Art. 7 – Gli atti del Governo non hanno vigore
se non muniti della firma di un ministro.
Art. 8 – Il territorio dello Stato non può
ricevere cambiamento se non in forza di una legge.
TITOLO II
DEL RE
Art. 9 – La persona del re è inviolabile.
Art. 10 – Il re convoca ogni anno le due
Camere; può prorogarne le sessioni e discioglierle. In quest’ultimo
caso ne convoca altre nel termine di quattro mesi.
Art. 11 – La proposizione delle leggi è fatta
dai ministri e può essere fatta prima all’una od all’altra
Camera indifferentemente. Può essere anche fatta da ciascuna
delle due Camere dietro richiesta di dieci de’ suoi membri.
Le proposizioni fatte dai ministri sono prima delle altre
discusse e votate.
Art. 12 – Il re solo sanziona le leggi e
le promulga.
Art. 13 – Al solo re appartiene il Potere
esecutivo.
Art. 14 – Egli è il Capo supremo dello Stato:
dispone di tutte le forze di terra e di mare; dichiara la
guerra; fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio
ed altri, dandone notizia alle Camere tostocché la sicurezza
e l’interesse dello Stato il permettano, unendovi le comunicazioni
opportune. I trattati che importassero un onere di finanze
non hanno effetto, se non dopo ottenuto l’assenso delle
Camere.
Art. 15 – Egli nomina e promuove a tutti
gli impieghi circa i quali non provvede la presente costituzione,
nel modo che sarà determinato dalla legge; fa coniare la
moneta; fa decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione
delle leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne;
imparte i titoli onorifici.
Art. 16 – La giustizia emana dal sovrano,
ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce.
Il re può fare grazie e può commutare le pene. Tuttavia
non farà grazia ai ministri condannati, se non sull’esplicita
domanda di una delle due Camere legislative.
Art. 17 – Né i re né i suoi figlioli possono
contrarre matrimonio senza l’assenso delle Camere.
Art. 18 – La dotazione della Corona verrà
fissata dalla prima legislatura, e non potrà essere mutata
se non da una legge.
Art. 19 – Il patrimonio privato del re è
soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà.
Art. 20 – Il successore salendo al trono
presta giuramento al presente statuto innanzi alle Camere
a questo solo intento riunite.
TITOLO III
DIRITTO DEI CITTADINI
Art. 21 – Ogni uomo suddito al re è libero
e cittadino.
Art. 22 – I cittadini sono uguali in faccia
a’ tribunali.
Art. 23 – La libertà individuale è garantita.
Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio se non
nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.
Art. 24 – Il domicilio è inviolabile. Niuna
visita domiciliare può avere luogo se non in forza della
legge e nelle forme che essa prescrive.
Art. 25 – Niuno può essere distolto da’ suoi
giudici naturali.
Art. 26 – Il viaggiare in ogni parte del
globo è un diritto di natura; l’emigrazione a chi la dimanda,
non può essere negata.
Art. 27 – Tutte le proprietà sono inviolabili.
Non è violazione di proprietà l’espropriazione forzata quando
lo esiga il pubblico bene legalmente accertato, mediante
una giusta indennità conforme alle legge.
Art. 28 – I fidecommissi che s’estendono
ai non esistenti non sono riconosciuti dalla legge.
Art. 29 – Niuno può ricevere decorazioni,
titoli o pensioni da una Potenza estera senza l’autorizzazione
sovrana.
Art. 30 – Tutte le proprietà contribuiscono
in proporzione del reddito alle gravezze dello Stato.
Art. 31 – Nessun tributo può essere imposto
se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal
sovrano.
Art. 32 – Ogni impegno dello Stato verso
i suoi creditori è inviolabile.
Art. 33 – La proprietà letteraria è garantita.
Art. 34 – I cittadini maggiori di età hanno
il diritto di mandare petizioni anche in nome collettivo
alle Camere se l’oggetto della petizione è la formazione
d’una legge, a Potere esecutivo se è l’esecuzione d’una
legge, e al giudiziale se riguarda l’amministrazione della
giustizia.
Art. 35 – È riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente e senza armi uniformandosi alle leggi che
possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa
pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze
in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono
intieramente soggetti alle leggi di polizia.
Art. 36 – Tutti i cittadini possono formare
fra loro associazioni, purché non secrete. Ma dietro sentenza
del Tribunale politico, che dichiari la società immorale
o irreligiosa, o contraria al presente statuto, ovvero dichiari,
dopo regolare processo, l’abuso che di essa fanno i suoi
membri a fine immorale, irreligioso e per violare le leggi
dello Stato, ella è disciolta.
Art. 37 – La stampa è libera, ma una legge
ne reprime gli abusi. La Chiesa conserva il diritto d’imporvi
una censura, ma senza che venga sanzionata da alcuna pena
per parte dello Stato.
Art. 38 – I pubblici spettacoli sono regolati
con misure preventive stabilite dalle leggi.
Art. 39 – La libertà dell’insegnamento è
guarentita. Vi saranno leggi che la regolino e ne reprimano
gli abusi.
Art. 40 – La libertà del commercio e dell’industria
sono i principi fondamentali del diritto economico dello
Stato.
Art. 41 – Tutti i cittadini possono aspirare
alle cariche dello Stato secondo la loro capacità e idoneità.
Art. 42 – Ogni cittadino è soldato.
Sono dispensati dall’esercizio della milizia gli ascritti
alla milizia ecclesiastica, e tutti quelli che sostengono
un ufficio pubblico necessario allo Stato.
La leva è regolata dalla legge: il peso ne sarà compartito
equamente fra cittadini.
Art. 43 – All’esercito appartiene la guardia
nazionale che sarà istituita sopra basi fissate dalla legge.
Lo Stato può scioglierla per ricomporla e riordinarla fra
lo spazio di un anno.
Art. 44 – L’esercito non può essere sottratto
alla dipendenza del ministro responsabile.
Colla firma di un ministro hanno valore le ordinanze militari
fatto a nome del Re.
Art. 45 – Le leggi e le sentenze debbono
essere eseguite: la forza pubblica deve essere adoperata
all’esecuzione delle leggi, e delle sentenze de’ tribunali,
e a niun altro fine.
Art. 46 – Le istituzioni comunali e provinciali
e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono determinate
dalla legge. Il voto proporzionale che si stabilisce nel
titolo seguente per la elezione de’ deputati servirà di
base altresì all’elezione de’ consiglieri comunali e provinciali
nel modo che verrà determinato da una legge.
Art. 47 – Le Camere legislative hanno il
potere di discutere e votare le leggi da sottomettersi,
ove ottengano la maggioranza de’ voti nell’una e nell’altra
Camera, alla sanzione sovrana.
Esse possono ricevere le petizioni chiedenti la formazione
di qualche disposizione legislativa, respingendo le altre,
che i postulanti debbono presentare direttamente al potere
esecutivo o al giudiziale secondo la natura del loro contenuto.
Hanno il diritto d’interpellazione e quello d’inchiesta
limitatamente al fine di procacciarsi le notizie necessarie
per la formazione delle leggi, o per deferire qualche accusa
innanzi ai tribunali competenti.
Non possono negare i fondi pubblici necessarii all’esercizio
e delle leggi e delle sentenze.
TITOLO IV
DELLE CAMERE LEGISLATIVE
Art. 48 – Le Camere legislative sono due,
entrambe elettive.
Art. 49 – Dividendosi la popolazione dello
Stato per quindicimila si avrà il numero complessivo de’
deputati: se il numero riuscirà dispari, trascurate le frazioni,
lo si accrescerà di uno.
Art. 50 – L’una e l’altra Camera ha egual
numero di membri.
Art. 51 – La prima Camera viene eletta dai
proprietari maggiori; la seconda dai proprietari minori.
Art. 52 – I proprietari si considerano maggiori
o minori in ragione dell’imposta diretta che pagano al tesoro
dello Stato.
Art. 53 – I deputati sono eletti da Collegi
elettorali, ciascun de’ quali elegge un deputato.
Art. 54 – Divisa la somma totale delle imposte
dirette pel numero complessivo dei deputati, il quoto è
rappresentato da un Collegio elettorale.
Art. 55 – I proprietari maggiori si uniscono
in numero sufficiente a formare un Collegio, che paga allo
Stato d’imposta diretta la quota stabilita, egli solo elegge
un deputato e può eleggere anche se stesso. Se i due proprietari
più imposti allo Stato pagassero insieme la detta quota,
essi due eleggono il deputato. Allo stesso modo si riuniscono
in collegi gli altri, sempre unendosi collegialmente, prima
quelli che pagano di più e successivamente quelli che pagano
meno, di modo che i Collegi elettorali riescono più numerosi
quanto gli elettori che li formano pagano meno.
Art. 56 – La prima metà di questi Collegi
elegge i deputati della prima Camera, la seconda metà i
deputati della seconda Camera.
Art. 57 – Il re concorre alla elezione in
proporzione dei redditi dei beni stabili dello Stato e di
quelli del suo privato patrimonio. La Chiesa e tutte le
amministrazioni, società, o persone collettive che contribuiscono
qualche imposta diretta alla Cassa generale dello Stato,
vi concorrono nella stessa proporzione.
Art. 58 – Niuna qualità è richiesta dalla
legge per godere del diritto elettorale, eccetto il pagamento
di un’imposta diretta allo Stato.
Art. 59 – Il diritto elettorale è esercitato
da soli uomini. Può essere esercitato per legittimo procuratore:
il padre, il marito, il tutore ed il curatore l’esercitano
per i figlioli non emancipati, per la moglie, per i minori,
per gli interdetti; i voti mancanti in ogni Collegio sono
suppliti dal governo a favore di alcuno de’ suoi nominati.
Art. 60 – Gli eleggibili debbono essere italiani,
di età maggiore, non essere interdetti, né oberati, né stati
condannati crumilmente, o se il furono per materia politica,
essere stati amnistiati, finalmente non debbono avere contemporaneamente
un impiego incompatibile.
Art. 61 – Niuno impiegato dell’Ordine giudiziario
può essere membro delle Camere. Il mandato di deputato è
incompatibile ancora con la qualità di Ministro di Stato
e con ogni impiego che abbia obbligo di residenza in provincia.
Chi rinunzia all’impiego per accettare il mandato di deputato,
finito il tempo che dura il mandato, rimane in disponibilità
con riguardo a’ suoi meriti.
Art. 62 – I deputati delle provincie ricevono
dallo Stato una moderata retribuzione a titolo di indennità.
Non possono ricevere alcun regalo dagli elettori, e, venendo
provato che alcuno n’abbia ricevuto, egli cessa d’esser
deputato.
Art. 63 – Se un deputato cessa, per qualunque
motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto
sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art. 64 – Ogni legislatura dura un sessennio;
la metà di ciascuna Camera si rinnova di tre in tre anni;
la metà che si dee rinnovare la prima è scelta dal sovrano.
Art. 65 – La lingua italiana è la lingua
delle Camere.
Art. 66 – Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma quando dieci membri facciano per iscritto la domanda,
esse possono deliberare in segreto.
Art. 67 – Ogni riunione di una Camera fuori
del tempo della sessione dell’altra è illegale. Le due Camere
non si possono mai unire in una sola assemblea per discutere
o prendere qualche deliberazione in comune: i loro atti
in questi due casi sono nulli.
Art. 68 – Ognuna delle Camere è sola competente
per giudicare della legalità del mandato de’ propri membri.
Se le forme legali del mandato sono riconosciute, il deputato
è ammesso. Ma qualora egli avesse ottenuto il mandato con
mezzi vietati dalla legge, vi ha luogo tuttavia a processo
dinanzi a’ tribunali competenti.
Art. 69 – Le Camere determinano per mezzo
di un regolamento interno il modo secondo il quale esercitano
le proprie attribuzioni.
Art. 70 – I deputati, dopo la verificazione
de’ loro poteri, prima di entrare in carica fanno il giuramento
di fedeltà al sovrano ed alla Costituzione.
Art. 71 – Il Presidente, il Vice-presidente
e i segretari delle Camere sono nominati de esse nel proprio
seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 72 – Le sedute e le deliberazioni delle
Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta
dei loro membri non è presente.
Art. 73 – Le determinazioni sono prese a
maggioranza di voti.
Art. 74 – Ogni proposta di legge sarà prima
esaminata dalle giunte nominate da ciascuna Camera per lavori
preparatori. Approvata da una Camera, la proposta è trasmessa
all’altra; discussa ed approvata anche in questa, viene
presentata alla sanzione del sovrano. Le discussioni si
fanno prima articolo per articolo, e poi si vota la legge
nel suo complesso.
Art. 75 – Le votazioni si fanno per alzata
e seduta, per divisione e per isquittinio secreto. Quest’ultimo
mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso
di una legge, o per ciò che concerne al personale.
Art. 76 – Se un progetto di legge è stato
rigettato a danno dei tre poteri legislativi, non può essere
più riprodotto nella stessa sessione.
Art. 77 – I ministri e i commissari del Governo
hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono
essere intesi quando lo domandano. Le Camere possono chiedere
la presenza dei ministri nelle discussioni.
Art. 78 – Le Camere non possono ricevere
alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei propri membri,
dei ministri e dei commissari del Governo.
Art. 79 – I deputati non sono sindacabili
per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti nelle
Camere.
TITOLO V
DELL’ORDINE GIUDIZIALE
Art. 80 – L’ordine giudiziale è indispensabile
per l’applicazione delle leggi ai casi occorrenti.
Art. 81 – Vi saranno due ordini di tribunali:
gli uni giudicheranno di ciò che riguarda il diritto individuale
e sociale privato, gli altri di ciò che riguarda il diritto
sociale civile. I Tribunali puramente militari appartengono
al primo ordine.
Art. 82 – Vi avranno tribunali di prima istanza,
d’appello e di istanza suprema nell’uno e nell’altro ordine.
Per le cause riservate alla suprema Corte di Giustizia Politica
vi sarà una prima e seconda istanza composta di due Collegi
di giudici, l’uno più numeroso dello altro: in ultima istanza
giudicherà l’Alta Corte di Giustizia a piena seduta.
Art. 83 – La Suprema Corte di Giustizia politica
ha un numero di giudici pari a quelli di una Camera; sono
nominati dal popolo con voto universale ed eguale fra gli
eleggibili alle Camere che abbiano almeno 40 anni compiti.
Art. 84 – Ogni persona individua o collettiva
può dare ricorso al Tribunale politico competente nel caso
che qualche deliberazione del Potere violasse i diritti
guarentiti dal presente Statuto. La Suprema Corte di Giustizia
politica ha un numero di giudici pari a quello di una Camera;
sono nominati dal popolo con voto universale ed eguale.
Ogni dieci anni sarà consultato il popolo se vuole rinnovare
l’elezione. Il Potere legislativo può consultarlo anche
prima de’ dieci anni, mediante una legge.
Art. 85 – L’Organizzazione giudiziaria per
ciò che non dispone la presente costituzione, sarà determinata
da una legge.
Art. 86 – I ministri sono responsabili.
Art. 87 – Ciascuna delle due Camere ha il
diritto di porre in accusa i ministri. Quando una Camera
produce l’accusa, l’altra giudica del fatto; l’Alta Corte
di Giustizia applica la legge.
Art. 88 – Una legge determinerà i casi nei
quali si verifica la responsabilità dei ministri, i modi
con cui deve procedere il giudizio contro di essi e le pene.
Art. 89 – Nessun deputato può essere arrestato,
fuori del caso di flagrante o quasi flagrante reato, nel
tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia
criminale, senza una previa sentenza della Suprema Corte
di Giustizia politica.
Art. 90 – Il sovrano nominerà dei procuratori
dello Stato presso i Tribunali politici che d’ufficio tradurranno
davanti ai tribunali competenti i rei per abuso di stampa
d’insegnamento, o per altre infrazioni del dritto sociale,
civile entro i limiti che saranno determinati da una legge.
Art. 91 – I giudici sono inamovibili dopo
quattro anni di servizio.
Art. 92 – Le udienze de’ tribunali in materia
civile e politica sono pubbliche. I dibattimenti in materia
criminale saranno pubblici quando il reo lo domandi.
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