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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA BANDITA
E GIURATA IN ROMA NEL GIORNO 20 MARZO 1798
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI
DELL’UOMO E DEL CITTADINO
Il popolo romano proclama alla presenza di
Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo
e del cittadino.
DIRITTI
Art. 1 – I diritti dell’uomo in società sono
la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
Art. 2 – La libertà consiste nel poter fare
ciò che non nuoce ai diritti altrui.
Art. 3 – La eguaglianza consiste nell’essere
la legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando
punisce. La eguaglianza non ammette alcuna distinzione di
nascita, alcun potere ereditario.
Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso
di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.
Art. 5 – La proprietà è il diritto di godere
e di disporre de’ suoi beni, delle sue entrate, del frutto
del suo lavoro e della sua industria.
Art. 6 – La legge è la volontà generale espressa
dalla maggiorità de’ cittadini o de’ loro rappresentanti.
Art. 7 – Ciò che non è proibito dalla legge,
non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a
fare ciò ch’essa non ordina.
Art. 8 – Nessuno può essere chiamato in giudizio,
accusato, arrestato, detenuto, se non ne’ casi determinati
dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.
Art. 9 – Quelli che procurano, spediscono,
sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarii,
sono colpevoli e devono essere puniti.
Art. 10 – Ogni rigore, non necessario per
assicurarsi della persona di un accusato, deve essere severamente
represso dalla legge.
Art. 11 – Nessuno può essere giudicato se
non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.
Art. 12 – La legge non deve prescrivere che
pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.
Art. 13 – Ogni trattamento, che aggrava la
pena determinata dalla legge, è un delitto.
Art. 14 – Nessuna legge criminale o civile
può avere alcun effetto retroattivo.
Art. 15 – Ognuno può obbligare il suo tempo
e i suoi servizi, ma non può vendersi, né essere venduto;
la persona non è una proprietà alienabile.
Art. 16 – Tutte le contribuzioni sono stabilite
per la utilità generale: esse devono essere ripartite tra
i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.
Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente
nella universalità de’ cittadini.
Art. 18 – Nessun individuo, nessuna unione
parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.
Art. 19 – Nessuno può senza una delegazione
formale esercitare alcuna autorità, né eseguire alcuna funzione
pubblica.
Art. 20 – Ogni cittadino ha un diritto
eguale di concorrere immediatamente o mediatamente, alla
formazione della legge, alla nomina de’ rappresentanti del
popolo e dei funzionari pubblici.
Art. 21 – Le funzioni pubbliche non
possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.
Art. 22 – La garanzia sociale non può esistere,
se la divisione de’ poteri non è stabilita, se non sono
fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità
de’ funzionarii pubblici.
DOVERI
Art. 1 – Il mantenimento della società domanda
che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano egualmente
i loro doveri.
Art. 2 – Tutti i doveri dell’uomo
e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti
dalla natura in tutti i cuori – Non fare agli altri ciò
che non vorreste che si facesse a voi. – Fare agli altri
il bene che vorreste riceverne voi.
Art. 3 – Gli obblighi di ciascheduno
verso la società consistono nel difenderla, nel servirla,
nel vivere sottomesso alle leggi e rispettar quelli che
ne sono gli organi.
Art. 4 – Nessuno è buon cittadino,
se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico,
buon marito.
Art. 5 – Nessuno è uomo da bene, se
non è realmente e religiosamente osservatore delle leggi.
Art. 6 – Chi trasgredisce apertamente
le leggi, si dichiara in istato di guerra con la società.
Art. 7 – Chi senza trasgredire apertamente
le leggi, le elude coll’astuzia o co’ raggiri, offende gl’interessi
di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della
loro stima.
Art. 8 – Il mantenimento delle proprietà
è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte
le produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l’ordine
sociale.
Art. 9 – Ogni cittadino deve i suoi servizii
alla patria e al mantenimento della libertà, dell’eguaglianza
e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a
difenderle.
COSTITUZIONE
Art. 1 – La repubblica romana è una ed indivisibile.
Art. 2 – L’universalità dei cittadini
romani è il sovrano.
TITOLO I
DIVISIONE DEL TERRITORIO
Art. 3 – La repubblica romana è divisa in
dipartimenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo,
il Clitumno, il Metauro, il Musone, il Tevere, il Trasimeno,
il Tronto.
Art. 4 – I limiti dei dipartimenti possono
essere cangiati o rettificati dai consigli legislativi;
ma in tal caso la superficie di un dipartimento non può
eccedere cinquantacinque miriametri quadrati (2479 miglia
quadrate di Roma).
Art. 6 – Ogni dipartimento è distribuito
in cantoni e in comuni.
TITOLO I
STATO POLITICO DEI CITTADINI
Art. 6 – Ogni uomo nato e dimorante nella
repubblica romana, il quale compiti i vent’un anni, si è
fatto segnare nel registro civico, e ha quindi dimorato
un anno nel territorio della repubblica e paga una contribuzione
diretta di fondo o di persona, diviene cittadino romano.
Nei primi sei mesi dopo lo stabilimento della costituzione
la legge potrà accordare il diritto di cittadinanza a quelli
i quali dichiarerà avere ben meritato della repubblica romana,
purché essi abbiano venticinque anni compiti.
Art. 7 – Dal giorno I del vendemmiale anno
7 dell’era repubblicana, perché uno straniero divenga cittadino
romano, converrà che, dopo essere pervenuto all’età d’anni
ventuno compiti, abbia risieduto nella repubblica per quattordici
anni consecutivi, che paghi una contribuzione diretta, che
possegga una proprietà in beni stabili, o uno stabilimento
di agricoltura o di commercio o che abbia sposato una romana,
e che inoltre dichiari nel registro civico la sua intenzione
di stabilirvisi.
Art. 8 – Gli individui iscritti sulla lista
degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per
sempre dai diritti di cittadini romani e banditi dal territorio
della repubblica romana.
Art. 9 – I cittadini romani possono soli
dare il voto nei comizii, ed essere nominati alle funzioni
stabilite dalla costituzione.
Art. 10 – L’esercizio dei diritti di cittadino
si perde:
1) per la naturalizzazione in paese straniero;
2) per l’aggregazione a qualunque corporazione estera, che
supponesse distinzioni di nascita, o esigesse voti di religione;
3) per l’accettazione di funzioni o pensioni offerte da
un governo estero;
4) per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla
riabilitazione.
Art. 11 – L’esercizio dei diritti di cittadino
resta sospeso:
1) per interdetto giudiziario a cagione di furore, di demenza,
o di imbecillità;
2) per lo stato di debitore fallito, o erede immediato che
ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione
di un fallito;
3) per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio
della persona o della casa;
4) per lo stato di accusa;
5) per la condanna in contumacia, finché la sentenza non
sia annullata.
Art. 12 – L’esercizio dei diritti di cittadino
non si perde, né resta sospeso, se non nei casi espressi
dai due articoli precedenti.
Art. 13 – Ogni cittadino che ha soggiornato
sette anni consecutivi fuori del territorio della repubblica,
senza missione o autorizzazione data a nome della nazione,
è considerato straniero. Egli non torna ad essere cittadino
romano, se non dopo avere soddisfatto alle condizioni prescritte
dall’articolo settimo.
Art. 14 – I giovani non possono essere iscritti
nel registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere,
ed esercitare l’agricoltura o un’altra professione meccanica.
Questo articolo non avrà esecuzione, se non dall’anno quindici
dell’èra repubblicana.
TITOLO III
COMIZII
Art. 15 – I comizii si compongono dai cittadini
domiciliati nello stesso cantone. Il domicilio richiesto
per dare il voto in questi comizii si acquista colla residenza
di un anno, e si perde per l’assenza di un anno.
Art. 16 – Nessuno può farsi rappresentare
da un altro nei comizii, né dare il voto per lo stesso oggetto
in più di una di queste adunanze.
Art. 17 – Vi sarà almeno un comizio per cantone.
Essendovene di più, ognuno sarà composto di 450 cittadini
almeno, o di 900 al più. Si intendono compresi in questi
numeri i cittadini presenti o assenti che hanno diritto
di dare il voto.
Art. 18 – I comizii si costituiscono provvisoriamente
sotto la presidenza del più vecchio; il più giovane fa provvisoriamente
le funzioni di segretario.
Art. 19 – I comizii sono definitivamente
costituiti colla nomina, per via di scrutinio, di un presidente,
di un segretario, e di tre scrutatori.
Art. 20 – Insorgendo difficoltà sulle qualità
richieste per dare il voto, il comizio decide; salvo però,
in caso di esclusiva, il ricorso all’amministrazione del
dipartimento, e definitivamente al potere esecutivo.
Art. 21 – In ogni altro caso i consigli legislativi
decidono soli sulla validità delle operazioni de’ comizii.
Art. 22 – Nessuno può comparire armato nei
comizi.
Art. 23 – Appartiene ai comizii la polizia
che riguarda il loro interno.
Art. 24 – I comizii si adunano:
1) per accettare o rigettare i cangiamenti all’atto costituzionale
proposti dalle assemblee di revisione;
2) per fare le elezioni che loro appartengono secondo l’atto
costituzionale.
Art. 25 – Essi si adunano di pieno diritto
il giorno I di germile di ciascun anno, e procedono secondo
le occorrenze alla nomina:
1) dei membri dell’assemblea elettorale;
2) del pretore e de’ suoi assessori;
3) del presidente della municipalità, o degli edili nelle
comuni di 10.000 abitanti o più.
Art. 26 – Subito dopo tali elezioni, si tengono,
nelle comuni al disotto di 10.000 abitanti le assemblee
tribuli che eleggono gli edili di ogni comune e i loro aggiunti.
Art. 27 – Ciò che si fa in un comizio o in
un’assemblea tribule, oltre l’oggetto della sua convocazione
e contro le forme determinate dalla costituzione, è nullo.
Art. 28 – I comizi e le assemblee tribuli
non fanno alcun’altra elezione, se non quelle che vengono
loro attribuite dall’atto costituzionale.
Art. 29 – Tutte le elezioni si fanno a scrutinio
segreto.
Art. 30 – Ogni cittadino legalmente convinto
di aver venduto o comprato un voto è escluso dai comizii
e dalle assemblee tribuli e da ogni funzione pubblica per
venti anni: e in caso di recidiva, per sempre.
TITOLO IV
ASSEMBLEE ELETTORALI
Art. 31 – Ogni comizio nomina un elettore
in ragione di 200 cittadini presenti o assenti che hanno
diritto di dare il voto in questa assemblea.
– Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente, non si
nomina che un elettore;
– se ne nominano due da 301 sino a 500;
– tre da 500 sino a 700;
– quattro da 701 sino a 900.
Art. 32 – Gli elettori, immediatamente dopo
la loro nomina, si riducono a metà, estratti a sorte.
Essi si riuniscono a tal effetto al capo-luogo della municipalità;
e l’estrazione della sorte si fa avanti al presidente, agli
edili e al prefetto consolare.
Art. 33 – I membri delle assemblee elettorali
sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti,
se non dopo l’intervallo di due anni.
Art. 34 – Nessuno potrà essere nominato elettore,
se non ha 25 anni compiuti, e se non riunisce colle qualità
necessarie per esercitare i diritti di cittadino romano,
quella di essere proprietario o usufruttuario o locatario
o affittuario di un bene di cui la rendita annua sia eguale
al valor locale di 150 giornate di lavoro.
Art. 35 – L’assemblea elettorale di ogni
dipartimento si riunisce il giorno 20 germile di ogni anno;
e termina, in una sola sessione di 10 giorni al più e senza
proroga, tutte le elezioni da farsi, dopo di che essa è
disciolta di pieno diritto.
Art. 36 – Le assemblee elettorali non possono
trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni delle quali
sono incaricate. Esse non possono spedire, né ricevere alcuna
memoria, petizione o deputazione.
Art. 37 – Le assemblee elettorali non possono
corrispondere fra di loro.
Art. 38 – Alcun cittadino, stato membro d’un’assemblea
elettorale, non può prendere il titolo di elettore, né riunirsi
in tale qualità con quelli, che sono stati con lui membri
di questa stessa assemblea. La contravvenzione a questo
articolo è un attentato alla sicurezza generale.
Art. 39 – Gli articoli 16, 18, 19, 21, 22,
23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sui comizii sono
comuni alle assemblee elettorali.
Art. 40 – Le assemblee elettorali eleggono
secondo le occorrenze:
1) i membri dei consigli legislativi, cioè i membri del
senato, quindi i membri del tribunato;
2) i membri dell’alta pretura;
3) gli alti giurati;
4) gli amministratori di dipartimento;
5) il presidente, e lo scriba del tribunal criminale;
6) i giudici del tribunal civile;
7) i presidenti dei tribunali di censura.
Art. 41 – Quando un cittadino è eletto dalle
assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto,
dimissionato, o destituito, si considera eletto per quel
solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.
Art. 42 – Il prefetto consolare di ogni dipartimento
è tenuto, sotto pena di destituzione, d’informare il consolato
del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee elettorali.
Egli non può arrestarne, né sospenderne le operazioni, né
entrare nel luogo delle sedute; ma ha il diritto di farsi
comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine
di 24 ore successive; ed è tenuto di denunziare al consolato
le infrazioni che si fossero fatte all’atto costituzionale.
In tutti i casi, i consigli legislativi pronunziano soli
sulla validità delle operazioni delle assemblee elettorali.
TITOLO V
POTERE LEGISLATIVO
Disposizioni generali
Art. 43 – Il potere legislativo è esercitato
da due consigli distinti e indipendenti l’uno dall’altro,
e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono
il senato e il tribunato.
Art. 44 – I consigli legislativi non possono
in alcun caso, né collettivamente, né divisamente delegare
ad uno o più dei loro membri, o a chicchessia alcuna delle
funzioni che loro sono attribuite.
Art. 45 – Essi non possono esercitare, né
da se stessi, né per mezzo de’ delegati, il potere esecutivo,
né il potere giudiziario.
Art. 46 – Sono incompatibili la qualità di
membro dei consigli legislativi e l’esercizio di un’altra
funzione pubblica.
Art. 47 – La legge determina il modo di rimpiazzare,
definitivamente o interinalmente, que’ funzionari pubblici
che vengono eletti membri de’ consigli legislativi.
Art. 48 – Ogni dipartimento concorre alla
nomina de’ membri del senato e de’ membri del tribunato.
Art. 49 – I membri de’ consigli legislativi
non appartengono al dipartimento che gli ha nominati, ma
alla nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.
Art. 50 – Ogni due anni il senato si rinnova
di un quarto, e il tribunato di un terzo.
Art. 51 – I membri che escono dal senato
dopo otto anni, e i membri che escono dal tribunato dopo
sei anni, possono essere rieletti immediatamente, i primi
per gli otto anni, e i secondi per i sei anni seguenti.
Art. 52 – Nessuno può in alcun caso essere
membro del senato più di sedici anni, né del tribunato più
di dodici anni consecutivi.
Art. 53 – I membri nuovamente eletti per
l’uno, e per l’altro consiglio, si riuniscono in Roma per
il giorno primo del pratile di ogni anno.
Art. 54 – Se per circostanze straordinarie
uno de’ due consigli si trovi ridotto a meno di due terzi
de’ suoi membri, egli ne dà avviso al consolato, il quale
è tenuto di convocare senza dilazione i comizii de’ dipartimenti
che hanno membri de’ consigli legislativi da rimpiazzare
a motivo delle date circostanze. I comizii nominano immediatamente
gli elettori, che procedono ai necessarii rimpiazzamenti.
Art. 55 – I due consigli risiedono sempre
nella stessa comune.
Art. 56 – I consigli legislativi avranno
ogni anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee;
l’epoca di queste vacanze è determinata ogni anno da una
legge emanata ne’ primi dieci giorni del pratile.
Art. 57 – Le funzioni di presidente
e di segretario non possono eccedere la durata di un mese,
né nel senato, né nel tribunato.
Art. 58 – I due consigli hanno rispettivamente
il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e nell’interiore
del recinto che essi hanno determinato. Questo recinto non
può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da
contrade, piazze e vie pubbliche.
Art. 59 – I due consigli non possono
in alcun caso riunirsi in una stessa sala, né nello stesso
recinto.
Art. 60 – Essi hanno rispettivamente il diritto
di polizia sopra i loro membri: ma essi non possono condannarli
a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni,
o prigione di tre.
Art. 61 – Le sedute dell’uno e dell’altro
consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non può
eccedere il doppio di quello de’ membri rispettivi di ogni
consiglio. I processi verbali delle suddette si stampano.
Art. 62 – Nel tribunato ogni deliberazione
si prende sedendo e alzandosi: in caso di dubbio si fa l’appello
nominale, ma allora i voti sono segreti. Nel senato non
può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non
coll’appello nominale e a scrutinio secreto.
Art. 63 – Sulla dimanda di un terzo de’ membri
presenti, ogni consiglio può formarsi in comitato generale
e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.
Art. 64 – Non può né l’uno, né l’altro consiglio
creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno
di essi, quando la materia gli sembri suscettibile di un
esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi
membri una commissione speciale che si restringe unicamente
nell’oggetto, per cui sarà nominata. Questa commissione
si scioglie subito che il consiglio ha decretato sull’oggetto
di cui essa era incaricata.
De’ consigli legislativi
Art. 65 – Ogni membro di ogni
consiglio legislativo riceve, all’anno un’indennizzazione
fissata al valore di 1.200 miriagrammi di formento
(rubbi 51,11).
Art. 66 – Il consolato non può far
passare o soggiornare alcun corpo di truppe nella distanza
di 2 miriametri (13 miglia di Roma, e 426 passi) dalla comune
in cui i consigli legislativi tengono le loro sedute se
non a loro richiesta o colla loro autorizzazione.
Art. 67 – Ogni consiglio legislativo ha la
sua guardia propria e distinta.
La guardia dell’uno non può essere più numerosa, né più
forte che quella dell’altro, né che quella del consolato.
Art. 68 – I consigli legislativi non assistono
ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spediscono alcuna deputazione.
Tribunato
Art. 69 – Il numero de’ membri del tribunato
è fissato a 72.
Art. 70 – Per essere eletto membro del tribunato
bisogna avere 25 anni compiti, ed essere stato domiciliato
sul territorio della repubblica per 3 anni immediatamente
precedenti la elezione.
Art. 71 – Il tribunato non può deliberare,
se la seduta non è composta di 36 membri almeno.
Art. 72 – La proposizione delle leggi appartiene
esclusivamente al tribunato.
Art. 73 – Non può essere deliberata, né risoluta
alcuna proposizione nel tribunato, se non osservando le
forme seguenti:
– si fanno tre letture della proposizione; l’intervallo
tra due di queste letture non può essere minore di 10 giorni;
– dopo ogni lettura si apre la discussione: per altro dopo
la prima o la seconda il tribunato può dichiarare che vi
è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare;
– ogni proposizione deve essere stampata e distribuita due
giorni avanti la seconda lettura;
– dopo la terza lettura il tribunato decide se vi è luogo,
o no, a prorogare la decisione.
Art. 74 – Se le modificazioni e le
disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza
lettura, il tribunato può rigettarle subito, ma non può
adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni.
Art. 75 – Una proposizione, che sommessa
alla discussione, è stata definitivamente rigettata dopo
la terza lettura, non può essere riprodotta, se non dopo
un anno passato.
Art. 76 – Le proposizioni adottate dal tribunato
si chiamano risoluzioni.
Art. 77 – Il preambolo di ogni risoluzione
annunzia:
1) la data delle sedute nelle quali saranno fatte le tre
letture della proposizione;
2) l’atto col quale, dopo la terza lettura, si è dichiarato
che non vi è luogo alla proroga.
Art. 78 – Sono esenti dalle forme prescritte
nell’articolo 73 le risoluzioni, le quali, sopra
una previa e necessaria proposizione del consolato, saranno
riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del
tribunato.
Questa dichiarazione annunzia la proposizione del consolato,
egualmente che i motivi dell’urgenza, e se ne fa menzione
nel preambolo della risoluzione.
Art. 79 – Il senato è composto di 32 membri
elettivi e di tutti gli ex consoli non dimissionati, né
destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi
niente di meno non vi sederanno, se non per otto anni che
seguono la loro uscita dal consolato.
Senato
Art. 80 – Nessuno può essere eletto membro
del senato:
– se non ha 35 anni compiti;
– se non è maritato o vedovo;
– e se non è stato domiciliato nel territorio della repubblica
per 5 anni immediatamente precedenti l’elezione.
Art. 81 – La condizione del domicilio, domandata
dall’articolo precedente, e quella che è prescritta dall’articolo
70, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio
della repubblica con missione del governo.
Art. 82 – Il senato non può deliberare, se
la seduta non è composta di 18 membri almeno.
Art. 83 – Appartiene, esclusivamente, al
senato di approvare o rigettare le risoluzioni del tribunato.
Art. 84 – Subito che una risoluzione del
tribunato è pervenuta nel senato, il presidente ne legge
il preambolo.
Art. 85 – Il senato ricusa di approvare le
risoluzioni del tribunato, che non sono state fatte secondo
le forme prescritte dalla costituzione.
Art. 86 – Se la proposizione è stata dichiarata
urgente dal tribunato, il senato delibera per approvare
o rigettare l’atto di urgenza.
Art. 87 – Se il senato rigetta l’atto di
urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.
Art. 88 – Se la risoluzione non è preceduta
da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture; l’intervallo
tra due di queste letture non può essere minore di cinque
giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni
risoluzione si stampa e distribuisce almeno due giorni prima
della seconda lettura.
Art. 89 – Le risoluzioni del tribunato adottate
dal senato si chiamano leggi.
Art. 90 – Il preambolo delle leggi annunzia
le date delle sedute del senato, nelle quali si sono fatte
le tre letture.
Art. 91 – Il decreto col quale il senato
riconosce l’urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato
nel preambolo di questa legge.
Art. 92 – La proposizione della legge fatta
dal tribunato s’intende di tutti gli articoli d’uno stesso
progetto; il senato deve rigettarli tutti, o approvarli
nella loro totalità.
Art. 93 – L’approvazione del senato si esprime
sopra ogni risoluzione colla seguente formola sottoscritta
dal presidente e dai segretarii – il senato approva. –
Art. 94 – Il rifiuto di adottare, per motivo
d’ommissione delle forme indicate nell’articolo 73, si esprime
colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai
segretarii – la costituzione annulla. –
Art. 95 – Il rifiuto di approvare il merito
della legge proposta è espresso nella seguente formola sottoscritta
dal presidente e dai segretarii – Il senato non può adottare.
–
Art. 96 – Nel caso del precedente articolo
il progetto della legge rifiutata non può più presentarsi
dal tribunato, se non dopo un anno passato.
Art. 97 – Il tribunato può niente di meno
presentare in qualsiasi epoca un progetto di legge che contenga
degli articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.
Art. 98 – Il senato è tenuto di decretare
sopra ogni risoluzione in un mese dopo l’indirizzo fattogliene
dal tribunato.
Art. 99 – Passato il mese, senza che il senato
abbia decretato, il tribunato può indirizzargli un messaggio
con questi termini:
Cittadini senatori, il tribunato vi ricorda, che nel giorno...
vi indirizzò una risoluzione sull’oggetto... Egli v’invita
a decretarne nel tempo fissato dalla costituzione.
Questo tempo sarà di nuovo d’un mese.
Art. 100 – Passato quest’altro tempo, senza
che il senato abbia decretato definitivamente, il tribunato
può dichiarare che il senato col suo silenzio ha approvata
la risoluzione. Egli può in conseguenza mandarla al consolato,
per farla eseguire come una legge: ed è tenuto di avvisarne
il senato con un messaggio.
Art. 101 – In tale caso, il preambolo della
legge annunzia gli atti del tribunato menzionati nei due
articoli precedenti.
Art. 102 – L’abrogazione di una legge non
può essere votata per urgenza, né altrimenti che sopra una
previa e necessaria proposizione del consolato, e coll’appello
nominale e scrutinio segreto dell’uno e dell’altro consiglio.
Art. 103 – Il senato manda nell’istesso giorno
le leggi che adotta tanto al tribunato che al consolato.
Art. 104 – Il senato può cangiare la residenza
dei consigli legislativi. Egli in tale caso indica un nuovo
luogo, e l’epoca nella quale i due consigli sono tenuti
di rendervisi. Il decreto del senato su quest’oggetto è
irrevocabile.
Art. 105 – Nel giorno stesso di questo decreto
non possono né l’uno, né l’altro de’ consigli deliberare
nella comune nella quale hanno risieduto sin allora. I membri
che vi continuassero le loro funzioni, si renderebbero colpevoli
di attentato contro la sicurezza della repubblica.
Art. 106 – I consoli che tardassero o ricusassero
di sigillare, promulgare o spedire il decreto di traslazione
de’ consigli legislativi sarebbero colpevoli dello stesso
delitto.
Art. 107 – Se in termine di 10 giorni dopo
quello fissato dal senato la maggiorità di ciascun dei due
consigli non avrà fatto sapere alla repubblica il suo arrivo
nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro
luogo qualunque: gli amministratori dipartimentali, o in
loro mancanza i tribunali civili del dipartimento, convocheranno
i comizii per nominare gli elettori che procedano subito
alla formazione dei nuovi consigli legislativi coll’elezione
di 32 deputati per il senato, e di 72 per il tribunato.
Art. 108 – Gli amministratori dipartimentali,
che nel caso dell’articolo precedente, tardassero a convocare
i comizii, si renderebbero colpevoli di alto tradimento
e di attentato contro la sicurezza della repubblica.
Art. 109 – Sono dichiarati colpevoli dello
stesso delitto tutti i cittadini che mettessero ostacolo
alla convocazione dei comizii, e delle assemblee elettorali,
nel caso dell’articolo 107.
Art. 110 – I membri dei nuovi consigli legislativi
si radunano nel luogo in cui il senato aveva trasferito
le sue sedute. Se essi non possono radunarsi in tal luogo,
si avranno i consigli legislativi dovunque essi si troveranno
in maggiorità.
Art. 111 – Eccettuato il caso dell’articolo
104 non può aver origine nel senato alcuna proposizione
di legge.
Della garanzia de’ membri de’ consigli legislativi
Art. 112 – I cittadini che sono stati membri
di uno dei due consigli legislativi, non possono essere
citati, né accusati, né giudicati in alcun tempo per quello
che hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 113 – I membri dei consigli legislativi,
dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno
dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi
in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli
seguenti.
Art. 114 – Essi possono per azioni criminose,
essere arrestati nell’atto del delitto: ma se ne dà immediatamente
l’avviso ai due consigli legislativi: e il processo non
potrà essere continuato, se non dopo che il tribunato avrà
proposto il trasporto avanti all’alta corte di giustizia,
e che il senato lo avrà decretato.
Art. 115 – In alcun caso un membro di un
consiglio legislativo non può essere tradotto avanti alcun
altro tribunal criminale ch’all’alta corte di giustizia.
Art. 116 – Sono tradotti avanti alla stessa
corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi
per rovesciar la costituzione, e di attentato contro la
sicurezza della repubblica.
Art. 117 – Nessuna denunzia contro un membro
d’un consiglio legislativo può dar luogo a procedere, se
non è stesa in iscritto, firmata e diretta al tribunato.
Art. 118 – Se dopo aver deliberato nella
maniera prescritta dall’articolo 73, il tribunato ammette
la denunzia, lo dichiara ne’ seguenti termini – La denunzia
contro... per il fatto... in data de’... sottoscritta da...
è ammessa.
Art. 119 – L’incolpato allora è chiamato.
Egli ha per comparire il tempo di 3 giorni intieri; ed allorché
comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sedute del tribunato.
Art. 120 – O si presenti o no l’incolpato,
spirato il tempo accordatogli, il tribunato dichiara se
vi è luogo o no all’esame della sua condotta.
Art. 121 – Se il tribunato dichiara che vi
è luogo all’esame, l’incolpato è chiamato dal senato. Egli
ha per comparire due giorni intieri: e se comparisce, viene
ascoltato nell’interno del luogo delle sedute del senato.
Art. 122 – O si presenti o no, l’incolpato
spirato il tempo accordatogli, il senato dopo aver deliberato
nelle forme prescritte all’articolo 88, invia, se vi è luogo,
l’incolpato avanti all’alta corte di giustizia.
Art. 123 – Ogni discussione nell’uno e nell’altro
consiglio relativa all’incolpazione di un membro di un consiglio
legislativo, si fa in comitato generale.
Art. 124 – Ogni deliberazione su lo stesso
oggetto si fa coll’appello nominale ed a scrutinio segreto.
Art. 125 – L’accusa pronunziata dalla prima
sessione dell’alta corte di giustizia contro un membro di
un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione.
Se egli è assoluto dal giudizio della seconda sessione dell’alta
corte di giustizia riprende le sue funzioni.
Art. 126 – L’incolpazione non porta seco
né sospensione, né arresto,
Relazione dei due consigli tra di essi
Art. 127 – Ogni consiglio nomina per suo
servizio due messaggieri di stato.
Art. 128 – Essi portano a ciascun dei consigli
e al consolato le leggi e gli atti dei consigli legislativi:
essi hanno a tal effetto l’entrata nel luogo delle sedute
del consolato: e marciano preceduti da due apparitori.
Art. 129 – Uno de’ consigli non può, oltre
i quattro mesi fissati dall’articolo 56, sospendere le sue
sedute al di là di cinque giorni, senza il consenso all’altro.
Promulgazione delle leggi
Art. 130 – Il consolato fa munire del sigillo
e pubblicare le leggi e gli altri atti de’ consigli legislativi
nei due giorni dopo la ricevuta.
Art. 131 – Egli fa munire del sigillo e promulgare
nello stesso giorno le leggi e gli atti de’ consigli legislativi,
che sono preceduti da un decreto di urgenza.
Art. 132 – La pubblicazione della legge e
degli atti dei consigli legislativi è ordinata nella forma
seguente: – A nome della repubblica romana (legge) o (atto
dei consigli legislativi)... Il consolato ordina che la
legge o l’atto legislativo qui sopra espresso sarà pubblicato,
eseguito, e munito del sigillo della repubblica.
Art. 133 – Le leggi, delle quali il preambolo
non attesta l’osservazione delle forme prescritte dagli
articoli 73 e 88, non possono essere promulgate dal consolato:
e la sua responsabilità a questo riguardo dura due anni.
Sono eccettuate le leggi per le quali l’atto di urgenza
è stato approvato dal senato.
TITOLO VI
POTERE ESECUTIVO
Art. 134 – Il potere esecutivo è delegato
a cinque consoli nominati dai consigli legislativi che fanno
allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della
nazione.
Art. 135 – Allorché vi è luogo a nominare
più di un console, ciascun viene eletto separatamente e
successivamente. L’ordine delle liste e delle nomine non
stabilisce alcuna distinzione, né alcun rango tra gli eletti.
Per l’elezione di un console, il tribunato forma una lista
di sei candidati e la presenta al senato, il quale comincia
col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli
altri due con scrutinio segreto.
Art. 136 – I consoli devono essere di 35
anni almeno, maritati, o vedovi.
Art. 137 – Essi non possono essere presi
che fra i cittadini stati membri di un consiglio legislativo,
consoli, o ministri. La disposizione del presente articolo
comincierà dall’anno 12 dell’èra repubblicana.
Art. 138 – Cominciando dal primo giorno dell’anno
8 dell’èra repubblicana, i membri elettivi dei consigli
legislativi non potranno essere eletti consoli, né ministri,
tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto
nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.
Art. 139 – Ogni anno esce d’impiego un console.
Nei primi quattro anni, la sorte deciderà della successiva
uscita di quelli che saranno stati nominati la prima volta.
Art. 140 – Nessuno dei membri che escono,
può essere rieletto che dopo un numero di anni eguale a
quello degli anni nei quali è stato in funzione.
Art. 141 – L’ascendente e discendente in
linea retta, i fratelli, lo zio e nipote, gli affini in
questi diversi gradi, non possono essere nello stesso tempo
consoli, né succedersi immediatamente nel consolato, se
non dopo un numero di anni eguale a quello degli anni ne’
quali essi sono stati rispettivamente in funzione.
Art. 142 – In caso di vacanza, per morte,
dimissione, o altro motivo, di uno de’ consoli, il suo successore
è eletto dai consigli legislativi in termine di 10 giorni.
Il tribunato è tenuto di proporre i candidati ne’ cinque
primi giorni, e il senato di consumare l’elezione ne’ cinque
ultimi. Il nuovo membro non è eletto, se non per il tempo
di esercizio che restava al rimpiazzato. Se però questo
tempo non eccede sei mesi, l’eletto resta in funzione sino
al fine del tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più
per i cinque anni seguenti.
Art. 143 – Ogni volta che vi saranno più
di due consoli da nominarsi, il tribunato farà tutte le
presentazioni nel termine di due giorni, e il senato terminerà
le nomine nel termine de’ due seguenti.
Art. 144 – Ogni console sarà in giro presidente
del consolato per soli tre mesi. Il presidente ha la firma
e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti dei consigli
legislativi sono indirizzati al consolato nella persona
del suo presidente.
Art. 145 – Il consolato non può deliberare
se non vi sono almeno tre consoli presenti.
Art. 146 – Egli sceglie fuori del suo seno
un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le
deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha
il diritto di fare inserire il suo parere motivato. Il consolato
può, quando lo creda necessario, deliberare senza l’assistenza
del segretario: in tal caso le deliberazioni si scrivono
sopra un registro particolare a uno de’ consoli.
Art. 147 – Il consolato provvede secondo
la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica.
Può fare dei proclami conformi alle leggi, e per la loro
esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla
comandare, né collettivamente, né per mezzo di alcuno de’
suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto
pel corso di due anni immediatamente successivi al termine
delle dette funzioni.
Art. 148 – Se il consolato è informato, che
si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore
o interiore dello stato, può decretare mandati di presentazione
o di arresto contro quelli che sono sospetti di essere autori
o complici. Egli può interrogarli; ma è obbligato, sotto
le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria,
rimetterli avanti all’uffiziale di polizia nello spazio
di 24 ore.
Art. 149 – Il consolato nomina i generali
in capo: egli non può sceglierli tra i parenti o affini
di un console ne’ gradi espressi dall’articolo 141.
Art. 150 – Il consolato nomina parimente
tutti gli uffiziali al di su del grado di capitano. La legge
determina il modo delle nomine ai posti di capitanato, e
altri impiegati militari inferiori.
Art. 151 – Il consolato può rivocare tutti
gli uffiziali militari di qualunque grado essi sieno.
Art. 152 – Il consolato invigila, e assicura
l’esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne’ tribunali,
per mezzo di prefetti consolari da lui nominati.
Art. 153 – Il consolato nomina, fuori
del suo seno, i ministri, e li rivoca, quando lo crede conveniente.
Non può eleggerli di età minore di 30 anni, né tra i parenti
o affini di un console ne’ gradi espressi nell’articolo
41.
Art. 154 – I ministri corrispondono immediatamente
colle autorità che loro sono subordinate.
Art. 155 – La legge determina gli attributi
e il numero de’ ministri.
Questo numero è necessariamente di 4 o di 6.
Art. 156 – I ministri non formano consiglio.
Art. 157 – I ministri sono rispettivamente
responsabili, tanto delle leggi quanto degli ordini consolari
non eseguiti.
Art. 158 – Il consolato nomina i questori
di ogni dipartimento.
Art. 159 – Nomina pure i preposti
alle direzioni delle contribuzioni indirette, e all’amministrazione
de’ beni nazionali.
Art. 160 – L’articolo 114 e i seguenti sino
all’articolo 126, inclusivamente, relativi alla garanzia
de’ consigli legislativi, sono comuni ai consoli.
Art. 161 – Nel caso in cui più di due consoli
fossero posti in accusa dall’alta corte di giustizia, i
consigli legislativi provvederanno nelle forme ordinarie
al loro rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio.
Art. 162 – Fuori del caso degli articoli
119 e 127, i consoli non possono essere citati, né chiamati,
tanto collettivamente, quanto individualmente, né dal tribunato,
né dal senato.
Art. 163 – I conti e gli schiarimenti domandati
al consolato dall’uno o dall’altro consiglio saranno dati
in iscritto.
Art. 164 – Il consolato è tenuto ogni anno
di presentare in iscritto all’uno e all’altro consiglio,
il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la
lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quello
che crede conveniente di stabilire. Deve anche indicare
gli abusi, che sono a sua notizia.
Art. 165 – Il consolato può in ogni tempo
invitare in iscritto il tribunato o il senato a prendere
un oggetto in considerazione: può loro proporre delle misure,
ma non dei progetti stesi in forma di leggi.
Art. 166 – Nessun console può assentarsi
per più di cinque giorni senza l’autorizzazione espressa
de’ suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi
dal luogo della residenza del consolato più di quattro miriametri
(28 miglia, 852 passi di Roma).
Art. 167 – I consoli non possono, né fuori
né nell’interno delle loro case, comparire nell’esercizio
delle loro funzioni, se non nell’abito che loro è destinato.
Art. 168 – Il consolato ha la sua guardia
abituale, e pagata a spese della repubblica. Questa guardia
è composta, metà d’infanteria, metà di cavalleria. Essa
è eguale in numero a quella di ognuno de’ consigli legislativi.
Art. 169 – Il consolato è accompagnato dalla
sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha
sempre il primo luogo.
Art. 170 – Ogni console si fa accompagnare
al di fuori da due guardie.
Art. 171 – Ogni posto di forza armata deve
ai consoli, tanto collettivamente, quanto individualmente
gli onori militari superiori.
Art. 172 – Il consolato ha due messaggeri
di stato, ch’egli nomina e può dimettere. I messaggeri di
stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie
del consolato: essi a tale effetto hanno l’accesso nel luogo
delle sedute dei consigli legislativi: essi marciano preceduti
da due apparitori.
Art. 173 – Il consolato risiede nella stessa
comune, in cui risiedono i consigli legislativi.
Art. 174 – I consoli sono alloggiati e ammobigliati
a spese della repubblica e nello stesso edifizio.
Art. 175 – Il trattamento di ognuno di loro
è fissato ogni anno, al valore di quindici mila miriagrammi
di formento (639 rubbi).
TITOLO VII
CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI
Art. 176 – Vi sarà in ogni dipartimento un’amministrazione
centrale, e in ogni cantone un’amministrazione municipale
almeno.
Art. 177 – Ogni membro di un’amministrazione
dipartimentale o municipale deve avere 25 anni almeno.
Art. 178 – L’ascendente e il discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini
negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere membri
della stessa amministrazione, né succedersi, se non dopo
un intervallo di due anni.
Art. 179 – Ogni amministrazione dipartimentale
è composta di tre membri, ed è rinnovata di un terzo, ogni
2 anni.
Art. 180 – Ogni comune, di cui la popolazione
ascende dai 10.000 abitanti sino a 100.000, ha per sé sola
una municipalità.
Art. 181 – In ogni comune, di cui la popolazione
è inferiore a 10.000 abitanti, vi è un edile ed un aggiunto.
Art. 182 – La riunione degli edili di ogni
comune forma la municipalità del cantone.
Art. 183 – Vi è di più un presidente della
municipalità scelto in ogni cantone.
Art. 184 – Nelle comuni, delle quali la popolazione
ascende da 10.000 sino a 100.000 abitanti, vi sono sette
edili, contandovi il loro presidente.
Art. 185 – Nelle comuni, delle quali la popolazione
eccede 100.000 abitanti, vi sono almeno tre municipalità.
In queste comuni, la divisione della municipalità si fa
in modo, che la popolazione del circondario di ciascuna
non sia minore di 30.000. La municipalità di ogni circondario
è composta di sette edili, contandovi il presidente.
Art. 186 – Nelle comuni divise in più municipalità
vi è un burò centrale per gli oggetti giudicati indivisibili
dai consigli legislativi. Questo burò è composto da tre
grandi edili nominati dal consolato.
Art. 187 – Gli edili sono nominati per due
anni, e rinnovati ogni anno per metà o per la parte più
approssimante alla metà, e alternativamente per la frazione
più grande, e per la frazione più piccola.
Art. 188 – Gli amministratori dipartimentali,
e gli edili possono essere rieletti una volta senza intervallo.
Art. 189 – Ogni cittadino, che, due volte
di seguito, è stato eletto amministratore dipartimentale,
e ne ha eseguite le funzioni, non può essere eletto di nuovo,
se non dopo l’intervallo di un anno. Lo stesso ha luogo
per l’edilità.
Art. 190 – Nel caso, in cui un’amministrazione
dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri a
cagion di morte, dimissione, destituzione o altrimenti,
il consolato nomina, per compire il numero, gli amministratori
temporanei che agiscono in tale qualità sino all’elezioni
seguenti.
Art. 191 – Le amministrazioni dipartimentali
e municipali non possono modificare gli atti dei consigli
legislativi, né quelli del consolato, né sospenderne l’esecuzione.
Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall’ordine
giudiziario.
Art. 192 – Gli amministratori sono essenzialmente
incaricati delle ripartizioni delle contribuzioni dirette,
e della soprintendenza ai denari provenienti dalle pubbliche
entrate nel loro territorio. La legge determina le regole
e il modo delle loro funzioni, tanto su questi oggetti,
quanto su le altre parti dell’amministrazione interna.
Art. 193 – Il consolato nomina presso ciascuna
amministrazione dipartimentale e municipale un prefetto
consolare, e lo revoca quando lo crede conveniente. Questo
prefetto invigila, e sollecita la esecuzione delle leggi.
Egli deve avere 25 anni almeno.
Art. 194 – Le municipalità sono subordinate
alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai ministri.
In conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella
sua parte, gli atti delle amministrazioni dipartimentali,
e queste gli atti delle municipalità, allorché tali atti
sono contrari alle leggi o agli ordini delle autorità superiori.
Art. 195 – I ministri possono anche sospendere
le amministrazioni dipartimentali, che hanno contravvenuto
alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e le
amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo
ai membri delle municipalità.
Art. 196 – Nessuna sospensione, o annullazione
diviene definitiva senza la formale conferma del consolato.
Art. 197 – Il consolato può altresì annullare
immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali
o municipali. Egli può sospendere o destituire immediatamente,
allorché lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali,
e gli edili, e mandarli avanti ai tribunali del dipartimento,
quando i casi lo esigano.
Art. 198 – Ogni decreto che porti cassazione
di atti, sospensione o destituzione di amministratori dipartimentali
o di edili, deve essere motivato.
Art. 199 – Le amministrazioni dipartimentali,
e le municipalità non possono corrispondere tra loro, se
non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge,
e non su gl’interessi generali della repubblica.
Art. 200 – Ogni amministrazione deve ogni
anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle
amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono
essere approvati definitivamente se non dal consolato.
Art. 201 – Tutti gli atti de’ corpi amministrativi
si rendono pubblici mediante il deposito del registro nel
quale essi sono descritti, e il quale è aperto a tutti gli
individui dipendenti dall’amministrazione. Questo registro
si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno
in cui si compie. La legge può prorogare, secondo le circostanze,
la dilazione fissata per tale deposito.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Disposizioni generali
Art. 202 – Le funzioni giudiziarie non possono
essere esercitate, né dai consigli legislativi, né dal consolato.
Art. 203 – I giudici non possono ingerirsi
nell’esercizio del potere legislativo. Essi non possono
impedire, né sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né
citare avanti a sé gli amministratori dipartimentali o gli
edili, per motivo delle loro funzioni, purché non siano
autorizzati dal consolato.
Art. 204 – Nessuno può essere deviato dai
giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione,
né per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate
da una legge anteriore.
Art. 205 – I giudici non possono essere destituiti
se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi
se non per una accusa ammessa.
Art. 206 – L’ascendente e il discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini
in questi diversi gradi non possono essere simultaneamente
membri dello stesso tribunale.
Art. 207 – Le sedute dei tribunali sono pubbliche:
i giudici deliberano in segreto: le sentenze si pronunziano
ad alta voce: esse sono motivate, e, vi si enunziano i termini
della legge applicata.
Art. 208 – Nessun cittadino, se non ha 25
anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale
dipartimentale, né pretore, né assessore del pretore, né
membro dell’alta pretura, né giurato, né prefetto consolare
presso i tribunali.
Giustizia civile
Art. 209 – Non può essere impedito il diritto
di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.
Art. 210 – La decisione di questi arbitri
è inappellabile, e anche senza ricorso all’alta pretura,
se le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.
Art. 211 – Vi è in ogni circondario determinato
dalla legge un pretore, e i suoi assessori. Essi sono tutti
eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e
indefinitivamente rieletti.
Art. 212 – La legge determina gli oggetti
dei quali i pretori, e i loro assessori giudicano in ultima
istanza. Essa ne attribuisce loro degli altri, de’ quali
essi giudicano, restando libero l’appello.
Art. 213 – Gli affari, de’ quali il giudicio
non appartiene ai pretori, né in ultima istanza, né coll’appello,
sono portati immediatamente avanti al pretore, e suoi assessori,
per essere conciliati. Se il pretore non può conciliare
le parti, le rimette avanti il tribunale civile.
Art. 214 – Vi è un tribunale civile in ogni
dipartimento. Ogni tribunale civile è composto di un prefetto
consolare, del suo sostituto e di uno scriba nominati, e
deponibili dal consolato, e almeno da cinque giudici. Ogni
cinque anni si procede all’elezione dei cinque giudici che
possono essere rieletti.
Art. 215 – In occasione della elezione de’
giudici, si nominano anche tre supplementarii, due de’ quali
riprendono tra i cittadini che risiedono nella comune, in
cui si trova il tribunale.
Art. 216 – Il tribunale civile giudica in
ultima istanza: 1) nei casi terminati dalla legge, 2) sulle
appellazioni dalle sentenze dei pretori, e degli arbitri.
Art. 217 – L’appellazione dei giudicati del
tribunal civile si porta al tribunale civile di uno dei
tre altri dipartimenti determinati dalla legge.
Art. 218 – Il tribunal civile non può giudicare
in meno di tre giudici.
Della giustizia censoria e criminale
Art. 219 – Nessuno può essere preso, se non
per essere condotto avanti all’ufficiale di polizia, e nessuno
può essere arrestato, o detenuto, se non per un mandato
di arresto degli ufficiali di polizia o del consolato nel
caso dell’articolo 148: ovvero di un ordine di cattura o
da un tribunale, o da un direttore del giurì di accusa,
o da un atto dell’alta corte di giustizia, nei casi, nei
quali le appartenga di pronunziarla, o di un giudizio di
condanna alla prigione o detenzione censoria.
Art. 220 – Affinché l’atto, che ordina l’arresto
possa essere eseguito, conviene: 1) che egli esprima formalmente
il motivo d’arresto, e la legge, in conformità della quale
è ordinato; 2) che questo atto sia notificato a quello che
ne è l’oggetto, e che gliene sia stata lasciata una copia.
Art. 221 – Ogni persona presa o condotta
avanti l’uffiziale di polizia si esamina immediatamente
o in un giorno al più tardi.
Art. 222 – Se risulta dall’esame, che non
vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito
rimessa in libertà: o se vi è motivo di mandarla alla casa
d’arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo,
il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.
Art. 223 – Nessuna persona arrestata, può
essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà nei casi nei
quali la legge permette di restar libero sotto sicurtà.
Art. 224 – Nessuna persona nel caso in cui
la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere
condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente e, pubblicamente
destinati per servire di casa di arresto, di giustizia,
o di detenzione.
Art. 225 – Nessun custode, o carceriere può
ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di
un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli
articoli 219 e 220, di un ordine, di imprigionamento, di
un decreto di accusa, o di condanna alla prigionia, o alla
detenzione censoria, e senza che ne sia stata fatta annotazione
nel suo registro.
Art. 226 – Ogni custode, o carceriere, senza
che alcun ordine possa dispensarnelo, è obbligato di presentare
la persona detenuta all’uffiziale civile, che ha la polizia
della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto
da questo uffiziale.
Art. 227 – La presentazione della persona
detenuta non potrà essere negata ai suoi parenti ed amici,
che esibiranno l’ordine dell’uffiziale civile il quale è
sempre obbligato di accordarlo, quando il custode o il carceriere,
non produca un ordine del giudice di tener la persona arrestata
in segreto.
Art. 228 – Chiunque di qualunque posto, o
impiego, non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, eseguisce,
o fa eseguire l’ordine di arrestare un individuo, o chiunque
anche nel caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà,
riceverà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione
non pubblicamente, e legalmente destinato; e tutti i custodi,
o carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei
tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di
detenzione arbitraria.
Art. 229 – Ogni rigore impiegato nell’arresto,
nella detenzione, o esecuzione, oltre a quello che è prescritto
dalla legge, è un delitto.
Art. 230 – Vi sono in ogni dipartimento,
per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è né
afflittiva, né infamante, due tribunali di censura almeno,
quattro al più. Questi tribunali non potranno pronunziare
pena più grave della prigione di due anni. Il giudizio dei
delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate
di travaglio, o la prigione di tre giorni, è delegato al
tribunale di polizia composto del pretore, e di due de’
suoi assessori, che giudicano in ultima istanza.
Art. 231 – Ogni tribunale di censura è composto
di un presidente eletto per cinque anni dalle assemblee
elettorali, di due pretori, o assessori del pretore della
comune, in cui è stabilito, di un prefetto consolare, nominati
o deponibili dal consolato.
Art. 232 – Vi è l’appellazione dai giudizi
del tribunale di censura avanti al tribunal criminale del
dipartimento.
Art. 233 – In materia di delitti importanti
pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può essere
giudicata, se non sopra un’accusa ammessa dai giurati.
Art. 234 – Un primo giurì dichiara, se l’accusa
deve essere ammessa, o rigettata; il fatto è riconosciuto
da un secondo giurì; e la pena determinata dalla legge viene
applicata dai tribunali criminali.
Art. 235 – I giurati non votano se non per
scrutinio segreto.
Art. 236 – I giurati di giudizio non potranno
nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro
se non all’unanimità. Essi saranno, durante questo tempo,
esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo
dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto
unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione
si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale l’opinione
favorevole per l’accusato.
Art. 237 – I direttori del giurì d’accusa,
e i presidenti dei tribunali criminali fanno a sorte la
nota dei giurati sulle liste che sono scritte secondo il
modo determinato dalla legge per le amministrazioni centrali,
e che possono essere annullate dal consolato.
Art. 238 – Vi sono in ogni dipartimento tanti
giurì d’accusa, quanti tribunali di censura. I presidenti
dei tribunali di censura sono, ciascun nel suo circondario,
direttori del giurì d’accusa.
Art. 239 – Nelle comuni maggiori di 50.000
individui, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre
il presidente del tribunale di censura, tanti direttori
dei giurì d’accusa, quanti n’esigerà la spedizione degli
affari.
Art. 240 – Le funzioni di prefetto consolare,
e di scriba presso il direttore del giurì d’accusa, sono
eseguite dal prefetto consolare, e dallo scriba del tribunale
di censura.
Art. 241 – Ogni direttore del giurì di accusa
invigila immediatamente sopra a tutti gli uffiziali di polizia
del suo circondario.
Art. 242 – Il direttore del giurì di accusa
procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle
denunzie che gli fa il prefetto consolare, sia per uffizio,
sia dopo gli ordini del consolato:
1) sugli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale
de’ cittadini;
2) su quelli che sono commessi contro il diritto delle genti;
3) sull’opposizione all’eseguimento dei giudizi e di tutti
gli atti esecutori emanati dalle autorità costituite;
4) sulle turbolenze cagionate, e su i fatti praticati per
impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione
delle sussistenze e di altri oggetti di commercio.
Art. 243 – Vi è un tribunale criminale in
ogni dipartimento.
Art. 244 – Il tribunal criminale è composto
di un presidente, di due giudici presi tra quelli del tribunal
civile, del prefetto consolare presso al tribunal civile,
o del suo sostituto e di uno scriba. Il presidente e lo
scriba sono eletti per cinque anni dalle assemblee elettorali;
essi possono essere sempre rieletti.
Art. 245 – Il prefetto consolare è incaricato:
1) di procedere contro i delitti sugli atti di accusa ammessi
dai primi giurati;
2) di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie,
che gli sono indirizzate direttamente;
3) d’invigilare sui direttori del giurì d’accusa ed uffiziali
di polizia del dipartimento, e di agire contro di loro seguendo
la legge, in caso di negligenza o di fatti più gravi;
4) di fare istanza nel corso della processura per la regolarità
delle forme, e prima del giudizio per l’applicazione della
legge;
5) di sollecitare l’esecuzione dei giudizi resi dal tribunale
criminale, e di denunziare gli abusi, eccessi di potere
e prevaricazioni.
Art. 246 – I giudici non possono proporre
ai giurati alcuna questione complessa.
Art. 247 – Il giurì del giudizio è composto
di 12 giurati almeno: l’accusato può, senza dire i motivi,
ricusarne un numero che la legge determina.
Art. 248 – Il processo avanti al detto tribunale
criminale è pubblico, e non si può negare agli accusati
il soccorso di un consiglio, che essi hanno facoltà di scegliere,
o che loro è nominato per uffizio.
Art. 249 – Ogni persona assoluta da un giurì
legale, non può essere molestata, né arrestata per lo stesso
fatto.
Dell’alta pretura
Art. 250 – Vi sarà in tutta la repubblica
un tribunale di alta pretura che giudica:
1) sulle dimande di cassazione contro i giudizi dati in
ultima istanza dai tribunali;
2) sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale
ad un altro a motivo di sospetto legittimo o di pubblica
sicurezza;
3) sulle questioni d’incompetenza e sulle azioni intentate
contro un tribunale intero.
Art. 251 – Nessuno può essere eletto membro
dell’alta pretura se non è maritato o vedovo.
Art. 252 – Il tribunale dell’alta pretura
non può mai giudicare del merito degli affari: ma egli annulla
i giudizi resi sulle processure, nelle quali le forme sono
state violate, o che contengono qualche contravvenzione
espressa alla legge, e rimette il merito della causa al
tribunale che deve giudicarne.
Art. 253 – Ogni anno il tribunale dell’alta
pretura è obbligato d’inviare a ciascuno de’ consigli legislativi
una deputazione che gli presenti lo stato de’ giudizi resi,
coll’indicazione in margine, e il testo della legge che
ha determinato il giudizio.
Art. 254 – Il tribunale dell’alta pretura
è composto di otto giudici.
Art. 255 – Questo tribunale è rinnovato di
un quarto ogni due anni.
Le assemblee elettorali dei dipartimenti nominano i giudici,
che devono rimpiazzare quelli che escono dal tribunale dell’alta
pretura. I giudici di questo tribunale possono essere rieletti.
Art. 256 – Ogni giudice di questo tribunale
ha un supplementario eletto dalla stessa assemblea elettorale.
Art. 257 – Vi è presso questo tribunale un
prefetto consolare e un sostituto, nominati e deponibili
dal consolato.
Art. 258 – I consigli legislativi non possono
annullare i giudizi di questo tribunale: possono peraltro
ordinare la procedura contro la persona de’ giudici che
avessero prevaricato.
Alta corte di giustizia
Art. 259 – Vi è un’alta corte di giustizia
per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli legislativi
tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i consoli.
Art. 260 – L’alta corte di giustizia è composta
di un giurì di accusa, e di un giurì di giudizio, di un
direttore del giurì di accusa, di un prefetto nazionale
e di tre giudici.
Art. 261 – L’alta corte di giustizia non
si forma se non in virtù di un proclama del tribunato.
Art. 262 – Essa si forma e tiene le sue sedute
nel luogo designato dal proclama del tribunato. Questo luogo
non può essere vicino più di quattro miriametri (26 miglia,
852 passi di Roma) al luogo in cui risiedono i consigli
legislativi.
Art. 263 – Allorché il tribunato ha proclamato
la formazione dell’alta corte di giustizia, il tribunale
dell’alta pretura cava a sorte sei dei suoi membri in una
seduta pubblica: quindi nomina nella stessa seduta per mezzo
di scrutinio segreto tre di questi sei; i tre giudici così
nominati sono i giudici dell’alta corte di giustizia: essi
scelgono tra loro un presidente.
Art. 264 – Il tribunale dell’alta pretura
nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità
assoluta due suoi membri per fare all’alta corte di giustizia,
uno le funzioni del direttore del giurì d’accusa, l’altro
le funzioni di prefetto nazionale.
Art. 265 – Ogni assemblea elettorale di ogni
dipartimento nomina tutti gli anni otto giurati per l’alta
corte di giustizia.
Art. 266 – Il consolato fa stampare e pubblicare
un mese dopo l’epoca delle elezioni la lista dei giurati
nominati presso all’alta corte di giustizia.
Art. 267 – L’alta corte di giustizia si divide
in due sezioni:
– La prima, detta sezione d’accusa, è composta dal direttore
del giurì di accusa, dal prefetto nazionale, e da otto alti
giurati cavati a sorte sulla lista generale.
– La seconda, detta sezione di giudizio è composta da tre
giudici, dal prefetto nazionale, e da 16 alti giurati parimente
cavati a sorte sulla lista generale.
TITOLO IX
DELLA FORZA ARMATA
Art. 268 – La forza armata è istituita per
difendere lo stato contro i nemici di fuori, e per assicurare
nell’interno il mantenimento dell’ordine, e l’esecuzione
delle leggi.
Art. 269 – La forza pubblica è essenzialmente
obbediente, nessun corpo armato può deliberare.
Art. 270 – Essa si distingue in guardia nazionale
sedentaria, e guardia nazionale in attività.
Della guardia nazionale sedentaria
Art. 271 – La guardia nazionale sedentaria
è composta di tutti i cittadini, e figli di cittadini in
istato di portar le armi.
Art. 272 – La sua organizzazione e la sua
disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse sono
determinate dalla legge.
Art. 273 – Nessun romano può esercitare i
diritti di cittadino se non è inscritto nel ruolo della
guardia nazionale sedentaria.
Art. 274 – Le distinzioni di grado, e la
subordinazione non vi sussistono se non relativamente al
servizio, e nel tempo della sua durata.
Art. 275 – Gli uffiziali della guardia nazionale
sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che
la compongono, e non possono essere rieletti se non dopo
qualche intervallo.
Art. 276 – Il comando della guardia nazionale
di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente
ad un solo cittadino.
Art. 277 – Se si giudica necessario di radunare
tutta la guardia nazionale di un dipartimento, il consolato
può nominare un comandante temporario.
Art. 278 – Il comando della guardia nazionale
sedentaria in una città di 10.000 abitanti, e al di sopra,
non può essere abitualmente confidato ad un solo cittadino.
Della guardia nazionale in attività
Art. 279 – La repubblica mantiene a sue spese
anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale
in attività, un’armata di terra e di mare.
Art. 280 – L’armata si forma per arruolamento
volontario; e in caso di bisogno nel modo che la legge determina.
Art. 281 – I generali in capo delle truppe
di terra e di mare non sono nominati se non in caso di guerra.
Essi ricevono dal consolato delle commissioni revocabili
ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad
una campagna; ma esse possono essere prorogate.
Art. 282 – Non vi può essere generalissimo.
Art. 283 – L’armata di terra e di mare è
sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la
forma de’ giudizi, e per la natura delle pene.
Art. 284 – Nessuna parte della guardia nazionale
sedentaria, né della guardia nazionale in attività può agire
per il servizio interno della repubblica, se non sulla requisizione
in iscritto dell’autorità civile nelle forme prescritte
dalla legge.
Art. 285 – La forza pubblica non può essere
requisita dalle autorità civili se non nell’estensione del
loro territorio. Essa non può trasportarsi da un cantone
all’altro senza esservi autorizzata dall’amministrazione
del dipartimento, né quella di un dipartimento in un altro
senz’ordine del consolato.
Art. 286 – Niente di meno i consigli legislativi
determinano i mezzi d’assicurare colla forza pubblica l’esecuzione
de’ giudizi, e la procedura contro gli accusati su tutto
il territorio della repubblica.
Art. 287 – In caso di pericoli imminenti
ogni municipalità può chiamare la guardia nazionale delle
municipalità vicine. In questo caso la municipalità che
ha fatto la requisizione, e i capi delle guardie nazionali
che sono state requisite, sono egualmente obbligate a renderne
conto sul momento all’amministrazione dipartimentale.
Art. 288 – Nessuna truppa straniera può essere
introdotta sul territorio della repubblica senza il previo
consenso dei consigli legislativi.
TITOLO X
ISTRUZIONE PUBBLICA
Art. 289 – Vi sono nella repubblica scuole
primarie dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere,
gli elementi dell’aritmetica e quelli della morale.
Art. 290 – Vi sono in diverse parti della
repubblica scuole più alte delle primarie, e il numero delle
quali è determinato dalla legge.
Art. 291 – Vi è per tutta la repubblica un
istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte,
di perfezionare le arti e le scienze.
Art. 292 – I diversi stabilimenti d’istruzione
pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione
né di corrispondenza amministrativa.
Art. 293 – I cittadini hanno il diritto di
formare stabilimenti particolari di educazione e d’istruzione,
come anche società libere, per concorrere ai progressi delle
scienze, delle lettere, e delle arti.
Art. 294 – Saranno stabilite delle feste
nazionali per mantenere la fratellanza tra i cittadini e
affezionarli alla costituzione, alla patria ed alle leggi.
TITOLO XI
FINANZE
Contribuzioni
Art. 295 – Le contribuzioni pubbliche sono
deliberate, e fissate ogni anno dai consigli legislativi.
A loro soli appartiene di stabilirne. Esse non possono sussistere
al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.
Art. 296 – I consigli legislativi possono
creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessarie:
ma essi devono stabilire ogni anno un’imposizione di fondo,
e un’imposizione personale.
Art. 297 – Ogni individuo, che non trovandosi
nel caso degli articoli 10 e 11 della costituzione, non
è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette,
ha il diritto di presentarsi alla municipalità, e di scriversi
per una contribuzione personale eguale al valor locale di
tre giornate di travaglio agrario.
Art. 298 – L’iscrizione menzionata nell’articolo
precedente non può farsi se non nel mese di messidoro d’ogni
anno.
Art. 299 – Le contribuzioni di qualunque
natura sono ripartite tra tutti li contribuenti in proporzione
delle loro facoltà.
Art. 300 – Il consolato dirige e invigila
sulla percezione e sull’incassamento delle contribuzioni,
e dà a quest’effetto tutti gli ordini necessarii.
Art. 301 – I conti dettagliati della spesa
de’ ministri, firmati, e certificati da loro si rendono
pubblici al principio di ogni anno. Sarà lo stesso della
ricevuta delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite
pubbliche.
Art. 302 – Le liste di queste spese ed entrate
sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le
somme ricevute, e spese, di anno in anno, in ogni parte
di amministrazione generale.
Art. 303 – Sono egualmente pubblicati i conti
delle spese particolari ai dipartimenti, e relative ai tribunali,
alle amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti
i travagli e stabilimenti pubblici.
Art. 304 – Le amministrazioni dipartimentali,
e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al
di là delle somme fissate dai consigli legislativi, né deliberare
o permettere senza essere autorizzate da loro, alcun imprestito
locale a carico dei cittadini del dipartimento, del cantone,
o della comune.
Art. 305 – Ai soli consigli legislativi appartiene
il diritto di regolare la fabbricazione, e l’emissione di
ogni specie di moneta, di fissarne il valore e il pe |