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STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO DI SICILIA
DECRETATO IL GIORNO 10 LUGLIO 1848 DAL GENERALE PARLAMENTO
TITOLO I
RELIGIONE, INDIPENDENZA, SOVRANITÀ
Art. 1 – La religione dello Stato è la cattolica,
apostolica romana.
Quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto.
Art. 2 – La Sicilia sarà sempre Stato indipendente.
Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun
altro paese.
Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto.
La sola accettazione di un altro principato o governo lo
farà anche incorrere ipso facto nella decadenza.
Art. 3 – La sovranità risiede nella università
dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può
attribuirsene l’esercizio. Il poteri dello Stato sono delegati
e distinti secondo il presente statuto.
TITOLO II
POTERE LEGISLATIVO
Art. 4 – Il potere di far leggi, interpretarle
e derogare ad esse appartiene esclusivamente al parlamento.
Art. 5 – Il parlamento composto da rappresentanti
del popolo, è diviso in due camere, dette l’una dei deputati,
e l’altra dei senatori.
CAPO I
Elezioni e rappresentanza
Art. 6 – Tutti i cittadini che abbiano compiuti
gli anni 21, e che sappiano leggere e scrivere, sono elettori
nel luogo del proprio domicilio, o dove abitano da tre mesi.
Art. 7 – Non sono elettori: 1) i soldati
delle truppe di terra e di mare; 2) i regolari; 3) i condannati
per delitti, durante la pena; 4) i condannati per delitti
di furto, frode, calunnia o falsa testimonianza sino a due
anni dopo l’espiazione della pena; 5) i condannati per misfatti,
sino alla riabilitazione.
Art. 8 – Possono essere deputati, purché
abbiano compiuti gli anni 25: 1) i professori delle università,
de’ licei e de’ collegii; 2) i membri dell’istituto d’incoraggiamento,
delle società e delle commissioni economiche del regno;
3) i membri delle accademie letterarie, scientifiche ed
artistiche del regno; 4) i dottori e licenziati in qualunque
facoltà; 5) coloro che dall’esercizio d’una professione
scientifica ricavano un emolumento di once 18 annuali; 6)
i commercianti con case e stabilimenti di commercio; 7)
i professori di arti liberali; 8) i proprietari d’una rendita
perpetua o vitalizia di once diciotto annuali.
Art. 9 – Possono essere senatori, purché
abbiano compiuti gli anni trentacinque: 1) i già presidenti
e vice-presidenti della camera dei deputati; 2) coloro che
per due legislature sono stati deputati; 3) i già ministri,
ambasciatori e plenipotenziarii costituzionali; 4) i già
direttori di ministero costituzionale; 5) il giudice della
monarchia, i vescovi, arcivescovi, archimandrita di Messina,
abate di Santa Lucia, siciliani; 6) i professori delle Università;
7) i socii dell’instituto d’incoraggiamento; 8) coloro che
dall’esercizio d’una professione scientifica ricavano un
emolumento di once duecento annuali; 9) i proprietari d’un’annua
rendita perpetua o vitalizia di once cinquecento annuali.
Art. 10 – Non possono essere deputati né
senatori: 1) i ministri o direttori di ministero in esercizio;
2) i magistrati e gl’impiegati dell’ordine giudiziario in
esercizio; 3) i funzionarii e gl’impiegati dei ministeri
e d’ogni ramo d’amministrazione dello Stato; 4) gli uffiziali
e soldati delle truppe di terra e di mare; 5) coloro che
hanno cariche ed uffici di corte e gli impiegati di casa
reale; 6) coloro che godono pensioni amovibili dal potere
esecutivo; 7) i regolari; 8) gli analfabeti; 9) i debitori
morosi dello Stato o dei Comuni; 10) gli accusati per misfatti,
finché non tornino in libertà assoluta; 11) i condannati
per delitti durante la pena; 12) i condannati per delitti
di furto, frode, falsità, calunnia o falsa testimonianza
fino a due anni dopo la espiazione della pena; 13) i condannati
per misfatti sino alla riabilitazione.
Le incompatibilità previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5,
e 8 non avranno vigore nel solo caso che l’impiegato o funzionario
eletto a rappresentante nell’una o nell’altra camera rinunzi
al suo ufficio pria di sedere in parlamento.
Art. 11 – Per ogni comune di 6.000 abitanti
sarà scelto un deputato.
– Per ogni comune di 18.000 due.
– Per ogni comune capo-luogo di circondario, sebbene non
abbia la popolazione di seimila abitanti, sarà scelto un
rappresentante.
– Dalle università degli studi di Catania e Messina sarà
scelto un rappresentante per ciascuna, e due da quella di
Palermo.
– Da’ comuni che sceglievano rappresentanti per la costituzione
del 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta
dal presente articolo, e non siano capo-luoghi di circondario,
sarà scelta il numero di rappresentanti stabilito dalla
costituzione del 1812.
– Per tutt’altri comuni sono formate tante associazioni
di 8.500 abitanti, da ciascuna delle quali sarà scelto un
deputato secondo l’apposito regolamento.
– Dal comune di Palermo ne verranno scelti 10; da quei di
Messina e Catania 5 per ognuno.
– Dall’isola di Lipari due.
Art. 12 – I senatori saranno 120; si eleggeranno
dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti
d’ogni distretto. Dei senatori del distretto di Messina,
uno sarà eletto dagli elettori dell’isola di Lipari e sue
adiacenze.
Art. 13 – L’ufficio dei deputati durerà per
due anni; quello dei senatori per sei.
Gli uni e gli altri potranno essere rieletti.
Art. 14 – I deputati e i senatori, durante
il loro ufficio e per due anni dopo, non potranno accettare
benefizii, cappellanie, cariche o impieghi, il cui conferimento
appartiene al potere esecutivo. Potranno essere eletti ministri,
restando sospesi dalla funzione di deputato o senatore,
durante tale carica.
Art. 15 – Potranno i comuni concedere ai
rappresentanti, pel periodo delle sessioni, una indennità
non eccedente tarì venti al giorno, tranne a coloro che
risiedono nella capitale.
Art. 16 – Sarà proibito a truppa di qualunque
sorta di risedere in quei luoghi in cui si danno le elezioni.
Se vi si troverà forza armata di ordinaria guarnigione,
menoché il servizio del giorno puramente necessario, dovrà
questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia otto
giorni prima, e ritornare otto giorni dopo le elezioni.
Art. 17 – I membri del parlamento sono inviolabili
per tutto ciò che avranno detto, scritto o votato nell’esercizio
delle loro funzioni. Qualunque magistrato attenti a tale
inviolabilità sarà destituito ed esiliato dal regno per
anni dieci. Il re non potrà mai fargli grazia.
Nessun senatore o deputato, durante la sessione e per un
mese antecedente e susseguente, potrà essere arrestato senza
permesso della camera cui appartiene, tranne il caso di
flagranza.
Art. 18 – I membri del parlamento rappresentano
l’intiera Sicilia, non i comuni o distretti particolari
dai quali sono eletti.
CAPO II
Del Parlamento
Art. 19 – Il parlamento si riunirà di diritto
in Palermo il 12 di gennaio di ogni anno. Alla solenne apertura,
che avrà luogo nella chiesa di S. Domenico, il re interverrà
personalmente o per mezzo di un suo delegato.
Potrà il re, al bisogno, straordinariamente convocarlo.
Art. 20 – La carriera dei deputati è legalmente
costituita con la presenza di sessanta, e quella dei senatori
con trenta componenti.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta. Il
presidente avrà voto nel solo caso di parità.
Art. 21 – Ciascuna Camera verifica i poteri
dei suoi membri, e ne giudica.
Art. 22 – Ogni sessione parlamentaria avrà
la durata di tre mesi: potrà dalla camera essere di accordo
prolungata.
Art. 23 – La sessione delle due camere sarà
contemporanea.
Art. 24 – Le sedute saranno pubbliche. Ciascuna
camera si unirà in comitato segreto sulla richiesta di 5
membri. La camera deciderà in seguito se la seduta debba
riaprirsi al pubblico.
Art. 25 – Ciascuna camera avrà un regolamento
per l’esercizio delle sue funzioni.
Art. 26 – L’iniziativa della legge appartiene
ad ambe le camere. Ogni camera ha il diritto di assentire,
dissentire o proporre modificazioni alla legge votata dall’altra
camera.
Nessun progetto sarà legge ove non sia consentito da ambe
le camere.
Art. 27 – Nel caso che le due camere siano
d’accordo in alcuni punti e discordi in altri dello stesso
progetto di legge, potranno deputare un numero eguale de’
rispettivi membri perché sedendo insieme procurino conciliare
le differenze, e ridurre le camere alla conformità dei voti.
Il nuovo progetto sarà recato alla discussione delle camere.
Una proposta definitivamente rigettata non può riprodursi
che alla nuova sessione.
Art. 28 – Le leggi relative alle entrate
e spese dello Stato, ed al quantitativo dell’esercito e
dell’armata, dovranno iniziarsi esclusivamente nella camera
dei deputati.
La camera de’ senatori avrà solamente il diritto di assentire
o dissentire, senza farvi modificazioni.
Art. 29 – Ciascuno de’ membri del parlamento
ha diritto di proporre leggi. Ogni cittadino ha facoltà
di presentare in suo nome, ma solo in iscritto, petizioni
e progetti per mezzo de’ componenti la camera. I ministri
possono presentare e discutere progetti di legge.
Art. 30 – La legge fatta dal parlamento sarà
nello spazio di trenta giorni promulgata dal re, o con apposite
osservazioni rimandata al parlamento.
Quante volte nella sessione immediata a quella in cui la
legge fu fatta, il parlamento vi persista, il re fra quindici
giorni dovrà necessariamente promulgarla.
Art. 31 – Appartiene a ciascuna camera il
diritto di fare rimostranze e indirizzi per qualunque atto
del potere esecutivo.
Art. 32 – Ciascuna camera avrà il diritto
di ordinare l’arresto di chiunque l’abbia oltraggiata, giudicarlo
e punirlo; potrà invece, se lo crede, inviarlo a’ magistrati
ordinari per subire il competente giudizio.
Art. 33 – La camera de’ deputati si rinnoverà
per intero, quella dei senatori per terzo, in ogni biennio.
Le camere non possono essere disciolte, né sospese dal re.
TITOLO III
POTERE ESECUTIVO
Art. 34 – Il potere esecutivo sarà esercitato
dal re per mezzo dei ministri responsabili, ed eletti da
lui.
CAPO I
Del Re
Art. 35 – La persona del re è inviolabile.
Art. 36 – I poteri conferiti al re dalla
costituzione si trasmettono per successione.
La sola discendenza del primo re potrà regnare in Sicilia,
morendo egli senza discendenti maschi, o pure estinta la
di costoro linea discendenza maschile, la nazione sceglierà
la novella dinastia.
La successione al reame di Sicilia sarà sempre regolata
con ordine di primogenitura agnatizia tra i discendenti
maschi del re con diritto di rappresentazione; in modo che
i figli del primogenito predefunto escluderanno lo zio secondogenito
vivente, e così di seguito. Sono perpetuamente ed in tutti
i casi escluse le femmine, ed i loro discendenti anche maschi.
Morto un re senza discendenti maschi, succederà il fratello
secondogenito, ed in difetto i di costui discendenti maschi,
collo stesso ordine di primogenitura agnatizia.
Estinta la di costui linea maschile, succederà quella del
terzogenito, e così di seguito; ben inteso però che in ogni
caso di successione collaterale, dovrà sempre darsi la preferenza
alla linea ingressa e di qualità più prossima all’ultimo
defunto re.
Art. 37 – Tutte le quistioni di successione
saranno decise dal parlamento.
Art. 38 – In mancanza di legittimi successori
nell’ordine come sopra stabilito, la nazione eleggerà il
nuovo re.
Art. 39 – Gli atti dello stato civile della
famiglia reale saranno ricevuti nella forma comune dall’intiero
magistrato municipale del luogo ove si celebrano; una copia
di essi sarà depositata nell’archivio dello stato.
Art. 40 – Alla morte del re l’immediato successore
assumerà il governo del regno. Dovrà però farsi riconoscere
dal parlamento e presterà il giuramento alle camere riunite
nel duomo di Palermo, e nelle mani dell’arcivescovo. Se
la sessione del parlamento non trovisi aperta, deesi fra
un mese convocare.ù
Le parole del giuramento sono:
"Io... re dei Siciliani giuro e prometto innanzi a Dio,
e per questi santi Evangelii, di osservare e far osservare
la costituzione del regno di Sicilia, in virtù della quale
sono chiamato a regnare".
Art. 41 – L’istruzione del re minore sarà
regolata dal parlamento. La Maggiore età del re è fissata
a 18 anni compiti: appena giuntovi, presterà il giuramento
nei modi e colle condizioni prescritte nell’articolo precedente.
Art. 42 – L’incapacità del re per difetto
intellettuale sarà giudicata dal parlamento e dichiarata
con un decreto.
Art. 43 – Nei casi di minor età, imbecillità
del re o vacanza di trono, appartiene al parlamento istituire
la reggenza.
Art. 44 – Se il parlamento non vi abbia provveduto,
e le camere non sieno riunite, si formerà di diritto una
reggenza provvisoria composta dall’arcivescovo di Palermo,
da’ due presidenti delle camere, o da coloro che lo furono
nell’ultima sessione, e dal presidente del primo magistrato
giudiziario del regno.
Art. 45 – Il parlamento fisserà, ad ogni
caso di successione, la lista Civile da durare per tutta
la vita del re.
Art. 46 – Alla morte del re il parlamento,
nel fissare la lista civile del successore, provvederà al
mantenimento della regina vedova.
Art. 47 – Il re e tutti i successibili al
trono non potranno contrarre matrimonio senza il consenso
del parlamento.
Art. 48 – Come qualunque cittadino, nei negozi
civili, il re è sottoposto alle leggi di privato diritto.
La lista civile è immune da ogni azione.
Art. 49 – I principi e le principesse sono
sottoposti alla regola di privato diritto, come tutti i
Siciliani.
Art. 50 – Il re non potrà per qualsiasi cagione
allontanarsi dal regno senza il consenso del parlamento,
il quale non potrà accordarlo che per un termine fisso.
Il re che abbandonasse il regno senza un tale consenso o
prolungasse la sua dimora fuori dell’isola al di là del
termine prefisso, non avrà più diritto a regnare: il suo
successore, ove ne abbia, salirà al trono, o la nazione
eleggerà il nuovo re.
Art. 51 – Non potrà il re esercitare alcuno
dei poteri delegati a lui dalla costituzione senza consultare
il consiglio dei ministri.
Art. 52 – Niun ordine del re sarà eseguito
se non sottoscritto da un ministro.
Art. 53 – Il re rappresenterà la Sicilia
nei rapporti colle altre potenze.
Art. 54 – Egli ha il diritto di coniare monete,
conformandosi alla legge, facendovi imprimere la sua effige
da un lato, dall’altro lo stemma della Sicilia.
Art. 55 – Potrà intimare la guerra e conchiudere
la pace; e come la sicurezza e l’interesse dello stato il
permetteranno, ne darà comunicazione al parlamento.
Art. 56 – Potrà conchiudere trattati di alleanza
e di commercio, i quali non avranno effetto senza l’assenso
del parlamento.
Art. 57 – Non potrà introdurre né tenere
nel regno altre truppe e forze di terra e di mare, se non
quelle per le quali avrà ottenuto il consenso del parlamento.
Art. 58 – Conferirà il comando e tutti i
gradi militari delle forze di terra e di mare giusta la
legge: salvo quel che è stabilito per la guardia nazionale.
Art. 59 – Eleggerà gli ambasciatori e gli
altri agenti diplomatici.
Art. 60 – Provvederà le magistrature e tutte
le cariche ed uffici amministrativi dello stato, secondo
le leggi particolari.
Art. 61 – Eserciterà tutti i diritti che
per la legazia apostolica appartengono alla monarchia di
Sicilia.
Art. 62 – Presenterà a tutti i beneficii
ecclesiastici di patronato nazionale, ai quali è annessa
cura di anime, e provvederà a tutt’altre nomine ecclesiastiche
secondo le leggi.
Art. 63 – Potrà far grazia, attenuare, commutare,
condonare le pene, tranne i casi eccettuati dalla costituzione,
e salve sempre le azioni civili. L’atto di grazia sarà motivato
e reso pubblico.
Art. 64 – Il re, a peso della lista civile,
potrà istituire quegli ufficii di corte che riputerà convenienti
al servizio e decoro della sua casa.
Essi saranno incompatibili con qualsiasi carico od uffizio
dello stato: non daranno privilegio di sorta, né preminenza
o distinzione di grado sugli altri.
Art. 65 – Il re nell’istituzione degli ufficii
di corte non potrà stabilire condizioni di classi o di ceti,
né categorie dentro le quali abbiano a conferirsi.
Art. 66 – Il re non ha altri poteri al di
là di quelli conferitigli dallo statuto.
Egli si intitolerà Re dei Siciliani per la costituzione
del Regno.
CAPO II
De’ ministri
Art. 67 – Al re solo appartiene la elezione
o revocazione dei ministri.
Art. 68 – I ministri sono risponsabili. Essi
potranno esser processati e puniti ne’ casi e modi stabiliti
dall’apposita legge. Potrà il parlamento domandar conto
de’ loro atti, sottoporli a giudizio e punirli.
Il re non potrà loro far grazia attenuando, commutando o
condonando la pena.
Art. 69 – L’ordine del re, verbale o iscritto,
non potrà in alcun caso sottrarre il ministro dalla responsabilità.
Art. 70 – I ministri devono render conto
in ogni anno al parlamento delle spese, e proporranno lo
stato preventivo dei bisogni del loro ripartimento. Quello
della finanza renderà il conto dell’entrate e delle spese
pubbliche, e proporrà il bilancio preventivo per l’anno
seguente.
TITOLO IV
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 71 – Il potere giudiziario sarà esercitato
dai magistrati istituiti dalla legge ed eletti dal re.
La legge non costituirà che soli magistrati e giurisdizioni
ordinarie, così civili, che criminali, salvo le giurisdizioni
ecclesiastiche secondo la disciplina della chiesa di Sicilia,
e le giurisdizioni militari per i reati e le persone militari,
e per le altre da leggi speciali espressamente sottoposte
allo statuto penale militare e salvo i giudizi per giurati
nelle materie in cui saranno stabiliti dal parlamento.
Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie
criminali, e pei delitti politici o commessi per mezzo della
stampa. Per tali delitti al solo giurì appartiene pronunziare
anche pei danni ed interessi.
Nessun cittadino potrà ricusarsi di esser giudice nei giudizi
di fatto.
Art. 72 – Il potere giudiziario nell’esercizio,
delle sue funzioni sarà indipendente. I giudici saranno
sottoposti a giudizio a’ termini della legge, e senza bisogno
di autorizzazione.
La udienze de’ magistrati dell’ordine giudiziario sono publiche.
Art. 73 – L’alta corte del parlamento è composta
dalla camera dei deputati, che accusa, e da quella dei senatori
che giudica.
Art. 74 – Sono giudicabili dall’alta corte
del parlamento, per tutti i fatti relativi all’esercizio
delle loro funzioni, i ministri ed i magistrati supremi
dello Stato, secondo la legge che ne stabilisce le forme
e le classi.
Art. 75 – La giustizia sarà sempre amministrata
in nome della legge.
L’esecuzione sarà ordinata in nome della legge e del re.
TITOLO V
DI ALTRE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI
Art. 76 – La guardia nazionale è una istituzione
essenzialmente costituzionale. Gli ufficiali saranno scelti
dalla stessa guardia. Essa sarà ordinata da un’apposita
legge.
Art. 77 – La guardia nazionale non potrà
essere giammai disciolta né sospesa dal potere esecutivo.
Art. 78 – I forti di ogni città del regno
saranno affidati alla custodia della guardia nazionale.
Le truppe in linea potranno essere richieste dal comandante
locale della guardia nazionale per prestare nelle fortificazioni
dello stato quel servizio che essa crederà necessario.
Art. 79 – La truppa nazionale di qualunque
arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della
guardia nazionale di tutto il regno.
Art. 80 – I Municipii, in ciò che concerne
l’azienda del proprio comune, si amministreranno da sé con
quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge
speciale.
Nessun cittadino può ricusare gli ufficii municipali gratuiti
nel municipio al quale appartiene.
Art. 81 – La publica salute sarà affidata
ad un supremo magistrato di salute, indipendente da qualunque
potere nell’esercizio delle sue funzioni. Una legge speciale
ne ordinerà i poteri, e darà le norme per bene esercitarli.
TITOLO VI
DE’ SICILIANI E DE’ LORO DIRITTI
Art. 82 – La qualità di Siciliani si acquista
e si perde nei modi prescritti dalle leggi civili.
La naturalizzazione non potrà concedersi che in virtù della
legge.
Art. 83 – I Siciliani sono tutti uguali innanzi
alla legge. Essi soli e senza altra distinzione che il merito
e la capacità, sono ammessi agli uffizii, a beneficii ed
alle pensioni di qualunque natura e grado.
Art. 84 – Un solo ordine nazionale di merito
sarà stabilito come semplice designazione alla publica stima.
Non vi sarà ammessa alcuna precedenza e privilegio.
Nessun altro ordine precedente è riconosciuto.
Art. 85 – Nessun cittadino potrà essere giudicato
se non in vigore di una legge promulgata pria del fatto
che dà luogo al procedimento, e per un regolare giudizio
reso dal magistrato competente.
Art. 86 – Il domicilio del cittadino è inviolabile.
L’autorità publica non potrà penetrarvi per investigazioni,
che nei casi stabiliti e con le forme ordinate dalla legge.
Art. 87 – Nessun cittadino può essere arrestato
fuori i casi stabiliti e senza le forme ordinate dalla legge.
Ciascuno ha il diritto di resistenza contro ogni publico
uffiziale che volesse arrestarlo, o con vie di fatto o minacce
usargli violenza.
Art. 88 – La parola e la stampa sono libere.
I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno
puniti secondo la legge.
Art. 89 – L’insegnamento è libero. Il pubblico
insegnamento sarà gratuito e regolato da apposita legge.
Art. 90 – Il secreto delle lettere è inviolabile.
Art. 91 – I cittadini hanno diritto di adunarsi
pacificamente e senza armi, per privata o pubblica utilità,
senza permesso alcuno, salvo l’applicazione delle leggi
penali pei reati che si commettessero per l’abuso di questo
diritto.
Art. 92 – Niuno può essere privato della
sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, ne’
casi e coi modi stabiliti dalla legge e mediante giusto
precedente compenso.
Art. 93 – Tutto ciò che non è proibito da
una legge è permesso. Le leggi che restringono il libero
esercizio dei diritti del cittadino non si estendono al
di là dei tempi e dei casi in esse espressi.
TITOLO VII
DELLA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 94 – Nessun articolo dello statuto potrà
essere modificato se non dopo una dichiarazione del parlamento
che proponga la riforma a farsi; in tal caso il parlamento
resterà disciolto per riunirsi dopo una nuova elezione.
Tanto la deliberazione che propone la riforma, quanto quella
del nuovo parlamento, non saranno efficaci se non prese
col concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascuna
camera.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 95 – Nella prima sessione i senatori
si divideranno a sorte in tre classi. La prima durerà per
due anni, la seconda per quattro, la terza per sei.
Art. 96 – Saranno chiamati, durante la loro
vita, a far parte del senato, oltre il numero dei 120, quei
pari temporali che siedono per la costituzione del 1812,
e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l’atto
di decadenza.
Art. 97 – Niun senatore potrà farsi rappresentare
da procura.
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