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COSTITUZIONE
DEL REGNO DI NAPOLI DEL 1815
TITOLO I
BASI FONDAMENTALI
Art. 1 Il governo del regno di Napoli è una
monarchia costituzionale ereditaria.
Art. 2 La costituzione è rappresentativa.
Art. 3 La rappresentanza nazionale si compone del
re, e di un parlamento, diviso in due camere, cioè
il Senato ed il Consiglio de notabili.
Art. 4 Lautorità esecutiva appartiene
esclusivamente al re.
Art. 5 Lautorità legislativa appartiene
alla rappresentanza nazionale, quindi niuna legge può
farsi, abrogarsi, o modificarsi senza il concorso dellintiera
rappresentanza nazionale.
Art. 6 Niuna imposta può crearsi, né
percepirsi: niuna leva di truppe può farsi (eccetto
larruolamento volontario) se non in vigore di una
legge, e quindi del consenso della nazione, espresso per
mezzo della rappresentanza nazionale.
Art. 7 La Religione cattolica, apostolica romana
è la religione dello Stato; niuno però potrà
molestarsi per le sue opinioni religiose, quando altronde
conformisi alle leggi nelle azioni esteriori.
Art. 8 I Ministri sono responsabili.
Art. 9 Il potere giudiziario è indipendente
quanto allesercizio delle attribuzioni che la legge
gli delega.
Art. 10 Il regno si divide in provincie, ciascuna
delle quali ha unamministrazione particolare sotto
lautorità del governo per i suoi interessi
locali.
Art. 11 Le provincie si compongono di comuni aventi
ognuna la propria amministrazione, sotto lautorità
dellamministrazione provinciale e del governo.
Art. 12 Ogni altra divisione di provincia forma
sezione di provincia, giammai amministrazione particolare.
Art. 13 Tutti i napoletani senza alcuna eccezione,
sono ugualmente soggetti alle leggi, che regolano i loro
diritti ed i loro doveri.
Art. 14 Niuna distinzione può farsi, né
privilegio alcuno accordarsi nella distribuzione de
pubblici impieghi. La libertà individuale, ed il
diritto di proprietà sono ugualmente garantiti a
ciascuno dalla costituzione.
TITOLO II
DEL RE
Art. 15 Il re è il capo supremo dello Stato.
La sua persona è sacra. Egli non va soggetto ad alcuna
responsabilità.
Art. 16 Il Re porta il titolo di Maestà Napoletana.
Art. 17 Concorre alla formazione delle leggi, le
sanziona e le fa promulgare, come verrà detto nel
titolo 12.
Art. 18 Egli ha il diritto di convocare, di aggiornare,
di prorogare il parlamento e di sciogliere il Consiglio
de notabili.
Art. 19 Ha pienamente nelle sue attribuzioni il
potere di far eseguire le leggi, e pubblica a questo effetto
i decreti, i regolamenti, e le ordinanze che giudica necessarie.
Art. 20 Ogni giustizia emana da lui, e si rende
in di lui nome da magistrati di sua scelta, ma inamovibili.
Egli vigila perché sia resa prontamente e compiutamente
in tutta la estensione del regno.
Art. 21 Egli ha il diritto di far grazia e di commutare
le pene, toltine i casi fissati dalla legge.
Art. 22 Egli nomina i senatori e distribuisce gli
onori, i titoli e le distinzioni di ogni genere, che le
leggi ammettono nello Stato.
Art. 23 Egli nomina a tutti gli impieghi giudiziari,
amministrativi, ecclesiastici e militari.
Art. 24 Egli accorda le pensioni e le ricompense
cui la legge dà diritto per pubblici servigi.
Art. 25 Egli ordina e sorveglia la fabbricazione
delle monete, il di cui peso e titolo è regolato
dalle leggi. Le monete portano la sua effigie e il suo nome.
Art. 26 Egli è generalissimo delle truppe
di terra e di mare, e ne prescrive lorganizzazione,
la disciplina, il movimento. A lui solo appartiene il diritto
di levare armate, allestire flotte, costruire fortezze,
e provvedere con ogni mezzo autorizzato dalle leggi alla
sicurezza interna ed esterna del regno.
Art. 27 Egli dirige le relazioni politiche e commerciali
colle altre potenze, invia e riceve ambasciatori e ministri,
nomina ed ammette i consoli ed altri agenti, a misura che
lo crede utile agli interessi della nazione, e conforme
alla dignità della corona.
Art. 28 Il re può dichiarare la guerra e
fare la pace. Può negoziare e conchiudere trattati
di alleanza e di commercio, fuorché nulla contengano
di contrario ai privilegi della nazione, ed alle disposizioni
delle leggi in vigore.
Egli comunica al Senato ed al Consiglio de notabili
i motivi ed i risultati delle negoziazioni intraprese, tosto
che gli interessi dello Stato non esigono che simili affari
rimangano segreti.
Art. 29 Niun atto di estraneo potere qualunque può
pubblicarsi nel regno, né ammettersi da ordine alcuno
di cittadini, o da alcuna corporazione senza lautorizzazione
del re, che non la accorda, se non quando simili atti in
nulla offendono i diritti, ed i privilegi della nazione,
né quelli dei particolari.
Art. 30 Lo Stato mantiene per la guardia del re
un corpo di 2000 uomini.
Art. 31 Nellanno del suo avvenimento al trono,
o essendo minore della sua maggiorità, presta il
re in presenza del Senato e del Consiglio de notabili
il seguente giuramento:
"Io giuro di governare secondo la costituzione e le
leggi dello Stato; di rispettare e far rispettare la libertà
individuale, di non sofferire che il diritto di proprietà
sia violato; di non interrompere giammai il corso della
giustizia, e di non porre in uso il mio potere, se non per
la gloria e per la felicità della nazione napoletana".
TITOLO III
DELLA SUCCESSIONE ALLA CORONA
Art. 32 La corona di Napoli è ereditaria nella
discendenza mascolina per ordine di primogenitura e con
diritto di rappresentanza nella linea mascolina.
Art. 33 Il figlio del re, erede presuntivo della
corona, porta il titolo di principe reale.
Art. 34 Per una eccezione che non potrà mai
rinnovarsi, ed attesa lalta saviezza, che distingue
la regina Maria Carolina Bonaparte, come ancora i servigi
resi allo Stato, segnatamente nella reggenza avutane durante
le guerre che ce ne allontanarono il re, viene a lei devoluto
il diritto di regnare dopo di lui, e lordine di successione
stabilito colla costituzione presente, non incomincerà
sulla testa del principe ereditario se non appresso la morte
della regina.
Art. 35 Uno statuto particolare regolerà
lordine della successione alla corona, nel caso che
mancasse la discendenza mascolina. Il re si riserva di presentare
un tale statuto al Parlamento.
TITOLO IV
DELLA REGGENZA E DELLE CURE DEL RE MINORE
Art. 36 La maggiorità del re di Napoli è
fissata a diciotto anni compiuti.
Art. 37 Durante la minorità del re, vi ha
una reggenza.
Art. 38 Il Re può conferire la reggenza,
come ancora la cura del re minore, che debba succedergli.
Art. 39 Il reggente nominato dal re, debbe essere
scelto tra principi della famiglia reale in età doltre
25 anni, o tra i ministri, ed i grandi uffiziali della corona.
Art. 40 Devolvendosi il trono ad un re minore, senza
che il re suo predecessore abbia disposto della reggenza,
questa appartiene di diritto alla regina madre qualora esista.
Art. 41 Se non avvi regina madre, la reggenza appartiene
al principe della famiglia reale in età di 25 anni
compiti, il più prossimo in grado nellordine
di eredità.
Art. 42 Se non avendo il re designato reggente,
e niuno dei principi della famiglia reale trovasi in età
danni 25 compiti, i ministri in esercizio, i grandi
uffiziali della corona, larcivescovo di Napoli, il
più antico de dignitarii dellordine reale,
il più antico de presidenti delle sezioni di
Consiglio di Stato, il più antico de tenenti
generali, il presidente della corte di cassazione, quello
della corte de conti, riuniti tutti sotto la cura
e presidenza del ministro più antico nel ministero,
conferiranno la reggenza alla maggiorità assoluta
di voti. In caso di parità tra due concorrenti, il
più antico sarà preferito, ed in eguaglianza
di età deciderà la sorte.
Art. 43 Se il re minore viene a morire lasciando
un fratello, erede del trono, la reggenza quale trovasi
stabilita alla di lui morte, continua senza niuna formalità
novella, sino alla maggiorità del nuovo re.
Art. 44 Se la regina madre essendo reggente, viene
il re minore a morire, lasciando il trono ad un re anche
minore, che non sia figlio della regina; questa cessa di
esercitare la reggenza, e dovrà provvedere in conformità
di ciò che si dispone negli articoli 41, 42 e seguenti.
Art. 45 Se per letà minore del principe
chiamato alla reggenza nellordine deredità,
trovasi questa conferita ad un parente più rimoto,
o ad un de grandi uffiziali della corona, il reggente
entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla
maggiorità del re.
Art. 46 In caso di morte del reggente, provvedesi
alla reggenza, come questa si aprisse per lavvenimento
del re minore, ed il principe che dopo la morte dellultimo
re fosse divenuto abile ad esercitarla, rientra ne
suoi diritti.
Art. 47 La regina reggente, o il reggente esercitano
sino alla maggiorità del re, in di lui nome, e col
parere del consiglio di reggenza, tutte le attribuzioni
dellautorità reale; non potendo tuttavia nominare
né grandi uffiziali della corona, né senatori;
e aventi solo la facoltà di fare delle nomine provvisorie
per gli altri impieghi, le di cui funzioni siano a vita.
Tali nomine provvisorie non divengono definitive, se non
mediante la conferma del re, un anno dopo la di lui maggiorità.
Art. 48 La regina reggente od il reggente, debbono
prendere il parere del consiglio di reggenza in tutti gli
affari dello Stato.
Art. 49 Il consiglio di reggenza è composto:
De ministri, che trovansi in esercizio allavvenimento
del re minore, e che restano inamovibili durante la sua
minorità;
De grandi ufficiali della corona i più
antichi;
Del presidente della corte di cassazione;
Del presidente della corte de conti.
Art. 50 I membri del consiglio di reggenza hanno
voce deliberativa; ed il parere della maggioranza debbe
venire adottato qualora si tratti:
1) Di conferire la cura del re minore;
2) Di trattare il suo matrimonio;
3) Di dichiarare la guerra;
4) Di ratificare un trattato di pace, di alleanza o di commercio;
5) Di convocare il Senato, o il Consiglio de notabili,
e di chiudere le loro sessioni;
6) Di sciogliere il Consiglio de notabili;
7) Di fissare progetti dinviarsi alle due Camere,
o di sanzionare gli atti, che le medesime hanno deliberato;
8) Di nominare ad un ministero in caso di morte, o dimissione
di un ministro: divenendo per diritto il nominato uno de
membri del consiglio di reggenza, ed inamovibile davanti
le minorità;
9) Di pronunziare sulle domande di grazia, facendo in ciò
il consiglio di reggenza le funzioni del consiglio privato.
Art. 51 In tutte le altre materie il consiglio di
reggenza non ha che voce consultiva.
Art. 52 In caso di divisione nelle deliberazioni
del consiglio di reggenza, la voce della regina reggente,
o del reggente hanno la preponderanza.
Art. 53 Se il presidente della corte di cassazione,
o di quella de conti, vengono o a morire o a dimettersi
durante la minorità la regina reggente, o il reggente
suppliscono alle funzioni del loro impiego con una nomina
provvisoria: ma i nuovi magistrati non entrano nel consiglio
di reggenza.
Art. 54 In ogni caso che voglia il re stabilire
una reggenza, per doversi allontanare dal regno potrà
conferirla, regolarla, e comporre il consiglio, come stimerà
più conforme alle sue intenzioni ed al bene dello
Stato.
Art. 55 In mancanza di disposizione dellultimo
re la cura del re minore appartiene per diritto a sua madre,
e non esistendo essa, al principe del sangue in età
di anni 25 almeno, il più prossimo dopo il reggente
nellordine deredità, e non discendente
da questo.
Art. 56 In mancanza del principe del sangue in età
danni 25 e non discendente dal reggente, la cura del
re minore, si conferisce dal consiglio di reggenza deliberante
in conformità dellart. 50.
Art. 57 Allapertura della prima sessione del
Parlamento, consecutiva allavvenimento del re minore,
la regina reggente, od il reggente prestano il giuramento
che segue, al re assiso sul trono, circondato da ministri,
da grandi ufficiali della corona, da due magistrati,
membri del consiglio di reggenza e da consiglieri
di Stato, in presenza del Senato e del Consiglio de
notabili riuniti:
"Io giuro fedeltà al re. Giuro di esercitare
la reggenza in conformità della costituzione e delle
leggi, per i soli interessi del re, e della nazione napoletana,
che riguarderò sempre come inseparabili".
Art. 58 Il tesoro e le rendite della casa reale,
sono totalmente distinte dal tesoro dello Stato.
TITOLO V
DELLA LISTA CIVILE E DEL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA REALE
Art. 59 Il re ha la libera amministrazione, e godimento
del demanio della corona, quale trovasi attualmente, e che
resta inalienabile.
Art. 60 Gode inoltre a titolo di lista civile, sul
tesoro dello Stato, di una somma bastante a sostenere lo
splendore del trono, e che vien determinata dalla rappresentanza
nazionale al principio di ogni regno, per tutta la durata
del regno medesimo.
Art. 61 Il re nomina un intendente o amministratore
del demanio della corona, e della lista civile, chesercita
tutte le azioni giudiziarie del re, e contro di cui dirigonsi
tutte le azioni a carico del re medesimo, e se ne pronunziano
i giudizii. Le condanne ottenute da creditori del demanio
della corona, o della lista civile verranno personalmente
eseguite contro lamministratore, e sopra i di lui
beni.
Art. 62 Le regine vedove godono a titolo di assegnamento
vedovile unannua rendita pagabile sul tesoro dello
Stato, ed uguale al decimo della somma pagabile annualmente
dal tesoro medesimo, a titolo di lista civile durante il
regno del re defunto.
Art. 63 Il principe reale giunto alletà
di anni 18, gode a titolo di appannaggio unannua rendita
sul tesoro dello Stato eguale al duodecimo della somma,
che si paga dal tesoro medesimo per la lista civile del
re.
Art. 64 I figli cadetti del re, giunti alletà
medesima, godono una rendita di appannaggio sul tesoro dello
Stato, eguale alla metà di quella fissata pel principe
reale.
Art. 65 Le principesse figlie del re, giunte del
pari alletà di anni 18, ottengono sino al loro
matrimonio, sul tesoro dello Stato, unannua rendita,
eguale a due terzi di quello di cui godono i principi cadetti.
Art. 66 Allorquando una principessa figlia del re
si marita, la di lei dote pagabile sul tesoro dello Stato,
è eguale al decimo dellannua somma pagata dallo
stesso tesoro per la lista civile al tempo del matrimonio.
Art. 67 Il re può disporre come più
stima, e senza restrizione alcuna, de beni chegli
possiede al suo avvenimento al trono, o che indi acquista
a titolo singolare; ma non disponendone, tanti beni si riuniscono
di pieno diritto al demanio della corona dopo la di lui
morte, ed al pari di tutti gli altri appartenenti a questo
demanio divengono inalienabili.
TITOLO VI
DE GRANDI UFFICIALI DELLA CORONA
Art. 68 I grandi ufficiali della corona sono in numero
di sei, cioè:
Un grande Elemosiniere.
Un grande Ciamberlano.
Un gran Maresciallo.
Un grande Scudiere.
Un gran Cacciatore.
Un gran Maestro di cerimonie.
Art. 69 Gli impieghi di grandi ufficiali della corona
sono compatibili con tutti gli altri dello Stato.
Art. 70 I grandi ufficiali della corona sono inamovibili.
Art. 71 Se per un atto della volontà del
re, o per altra causa qualunque, un grande ufficiale della
corona cessa dalle sue funzioni, conserva sempre il suo
grado, il suo titolo, e le sue prerogative.
TITOLO VII
DE MINISTRI
Art. 72 Il re esercita la sua autorità per
mezzo di ministri, che egli nomina e congeda a suo volere,
ne determina il numero e ne fissa le attribuzioni con regolamenti,
che comunica alle due camere del Parlamento.
Art. 73 I ministri possono essere membri del Senato
o del Consiglio de notabili.
Hanno lingresso e i loro posti contrassegnati nelluna
e nellaltra Camera, e debbono esservi intesi qualora
lo richieggano.
Art. 74 Ogni ordine del re deve essere contrassegnato
da un ministro.
Art. 75 I conti che i ministri rendono al re e segnatamente
i conti annui e generali delle finanze, del tesoro dello
Stato, vengono messi sotto gli occhi del Parlamento, e renduti
pubblici per via della stampa.
Art. 76 I ministri sono responsabili di ogni violazione
della costituzione, e delle leggi del regno, di ogni abuso
del denaro pubblico, e di ogni atto che avesse manifestamente
compromesso linteresse o la sicurezza del re e dello
Stato.
Art. 77 Per ogni atto che non rechi una contravvenzione
formale, diretta alla costituzione ed alle leggi, cesserà
le responsabilità personale de ministri, qualora
consti che la determinazione presa, siasi deliberata e risoluta
in consiglio del re, composto almeno di 5 suoi consiglieri,
ministri od altri.
In questo caso, lazione di risponsabilità,
non potrà esercitarsi contro il ministro esecutore,
se non in quanto si eserciti nel tempo stesso contro del
consiglio intiero, o contro quelli de suoi membri,
i di cui voti abbiano provocato latto in quistione.
Art. 78 I ministri accusati non potranno mai addurre
in loro discolpa ordini del re contrarii alla costituzione,
o alle leggi, o al bene dello Stato; dovendo simili ordini
riguardarsi non mai come espressione della sua volontà,
ma come errori, in cui siasi indotto il sovrano, e da cui
i ministri avrebbero dovuto garantirlo.
Art. 79 Le accuse contro i ministri e consiglieri
del re non possono prodursi che al Consiglio dei notabili.
Il Senato le giudica, ed i prevenuti hanno il diritto di
essere intesi. Una legge determinerà la forma, e
le solennità di procedura da osservarsi su tali accuse,
ed in tali giudizi.
Art. 80 I giudizi che saranno resi dal Senato contro
i ministri e consiglieri, debbono sottoporsi alla sanzione
del re, che in questo caso non può far grazia.
TITOLO VIII
DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 81 Il Consiglio di Stato è composto di
ministri in esercizio, di consiglieri di Stato, di relatori
e di alti ufficiali, che il re crede a proposito di nominare.
Art. 82 Il re determina e regola a suo giudizio,
le attribuzioni ed il travaglio del Consiglio di Stato e
de membri che lo compongono per la preparazione delle
leggi e di atti che debbono presentarsi al Parlamento; come
ancora dei regolamenti e disposizioni di ogni genere che
concernono lesecuzione delle leggi, e landamento
generale dellamministrazione e degli affari del regno.
Art. 83 Nelle materie contenziose, le attribuzioni
del Consiglio di Stato vengono determinate dalle leggi.
TITOLO IX
DEL SENATO
Art. 84 Il numero dei senatori è indeterminato.
Tuttavia non può il Senato comporsi di un numero
di membri inferiore al triplo del numero delle provincie
del regno.
Art. 85 Fino allanno 1825 il numero de
senatori non potrà eccedere il numero sei volte preso
delle provincie del regno.
Art. 86 I senatori si nominano a vita dal re tra
le persone titolate.
Art. 87 Nel Senato vi sono sempre sei senatori ecclesiastici
almeno, scelti fra gli arcivescovi e vescovi del regno.
Art. 88 Il re può rendere ereditaria la dignità
di senatore in favore di quei che possiedono de maggioraschi,
formando la dotazione de loro titoli.
Art. 89 Avanti che spiri lanno 1821 non potranno
esservi più di 25 dignità senatorie ereditarie.
Art. 90 Dopo lanno 1820, non potranno mai
in un anno medesimo, stabilirsene più di cinque.
Art. 91 Niuno potrà nominarsi senatore prima
delletà di anni 30.
Art. 92 I senatori ereditarii hanno luogo in Senato,
e voce consultiva a 25 anni. Non vi hanno la deliberativa
che a trenta.
Art. 93 Il grado de senatori fra loro è
regolato secondo quello de loro titoli.
Art. 94 I principi della famiglia reale sono senatori
per diritto di nascita. Hanno nel Senato sedie distinte
dopo il presidente e voce deliberativa a 25 anni.
Art. 95 I principi non possono sedere in senato
che dordine del re, espresso ad ogni sessione per
un messaggio, sotto pena di nullità di tutto ciò
che altrimenti facciasi in loro presenza.
Art. 96 Non può il Senato adunarsi se non
in forza di lettere di convocazione spedite per ordine del
re dal ministro incaricatone.
Art. 97 Ad ogni sessione del parlamento, e prima
del giorno destinato dalle lettere di convocazione, il re
nomina un presidente, ed un vicepresidente del Senato.
TITOLO
DEL CONSIGLIO DE NOTABILI
Art. 98. Il Consiglio de notabili si compone di deputati:
Delle provincie;
Delle città;
Del commercio;
DellUniversità di Napoli;
Delle corti dappello del regno.
Art. 99 Niuno potrà scegliersi deputato delle
provincie, o delle città se non abbia letà
di anni 30, e se non paghi una contribuzione diretta di
ducati quaranta almeno, o non sia figlio di genitori che
non paghino tale contribuzione. A questeffetto in
ogni distretto ed in ogni città, aventi diritto di
deputazione, si formerà prima della scelta una lista
di eleggibili.
Art. 100 Nella formazione di questa lista in ogni
distretto, si avrà non solo riguardo alla contribuzione
che ogni contribuente paga nel distretto di suo domicilio,
ma benanche a quella di cui giustificherà essere
caricato in altri distretti.
Art. 101 Niuno potrà essere portato sulla
lista degli eleggibili, se non di quel distretto, e di quelle
città, in cui abbia dichiarato il suo domicilio di
diritto.
Art. 102 Nellepoche che saranno determinate
dal re, i sindaci di ogni distretto insieme con un elettore
specialmente nominato da ogni comune, si riuniranno nella
città capo luogo del distretto, e sotto la presidenza
del sindaco di questa nomineranno alla maggiorità
assoluta di voci due deputati, luno de quali
dovrà essere necessariamente scelto fra gli eleggibili
del distretto e laltro indifferentemente tra questi,
o tra gli eleggibili di altri distretti e città delle
provincie. Nomineranno altresì, e colle medesime
condizioni, due supplenti.
Art. 103 I sindaci che non potranno intervenire
allassemblea del distretto, vi saranno suppliti dal
loro aggiunto, o dal più antico membro del decurionato,
che non si trovi impedito.
Art. 104 Ogni città del regno capo luogo
di provincia, o la di cui popolazione sorpassi 14.000 abitanti,
nominerà un deputato.
Art. 105 La città di Napoli ne nomina sei.
Art. 106 Questa nomina si farà in Napoli
nella forma seguente, alla presenza del consiglio municipale.
Tra i contribuenti che avendo giustificato di pagare quaranta
ducati di contribuzione, si trovino portati sulla lista
degli eleggibili della città, si tireranno primieramente
a sorte 60 nomi di cittadini domiciliati nella città
medesima. Riunitisi indi questi nel giorno e senza separarsi,
nomineranno alla maggiorità assoluta di voci sei
candidati, niuno de quali potrà prendersi fra
i 60 elettori.
Art. 107 Nel giorno seguente a questa nomina, si
tireranno dalla stessa urna, contenente i nomi di tutti
gli eleggibili, altri 60 nomi, ed i nuovi 60 elettori nomineranno
altri sei candidati.
Niuno de nuovi elettori potrà essere compreso
in questa nomina, ma potranno bensì comprendervisi
quelli del giorno innanzi.
Art. 108 Nel dì consecutivo sotto la presidenza
del sindaco, alla presenza del corpo municipale e di 120
elettori, si metteranno in unurna separata i sei nomi
risultanti da ciascuna elezione; tre di essi verranno estratti
da ogni urna, ed i sei candidati che indicheranno, saranno
i deputati della città.
Art. 109 Dopo questa operazione, i nomi restanti
nelle due urne verranno messi in una sola, ed estratti successivamente:
lordine col quale usciranno, determinerà quello
col quale i sei candidati saranno chiamati come supplenti
al rimpiazzo dei deputati della città in caso di
loro morte, o perentorio impedimento.
Art. 110 Le formalità medesime si osserveranno
nelle altre città del regno, ove ogni corpo di 60
elettori nominerà un solo candidato. I due nomi saranno
posti in unurna medesima, e la sorte indicherà
il deputato della città che avrà per supplente
laltro candidato.
Art. 111 Se in una città non trovansi 200
contribuenti che paghino ducati quaranta di contribuzione,
i cento venti elettori saranno estratti a sorte tra i 240
contribuenti che pagano nella città medesima la contribuzione
maggiore.
Art. 112 Ogni elettore indicato nella sorte, che
non si presenti allora stabilita per lelezione,
verrà rimpiazzato da un altro cittadino, il di cui
nome si estrarrà dallurna in presenza degli
elettori riuniti, né quello potrà nominarsi
candidato, qualunque causa lo abbia impedito di presentarsi.
Art. 113 I deputati al Consiglio de notabili
saranno eletti per cinque anni, ed in ogni anno rimpiazzati
per la quinta parte.
Art. 114 Cinque serie di rimpiazzi saranno determinate
dal re, e la sorte regola tali serie.
Art. 115 Se usando del suo privilegio il re scioglie
il Consiglio de notabili, lordine della serie
dovrà nuovamente regolarsi dalla sorte, in conformità
dellarticolo precedente.
Art. 116 Il commercio del regno avrà cinque
deputati al Consiglio dei notabili. Saranno essi scelti
da un collegio di 10 negozianti del regno, nominati a vita
dal re, su di una doppia lista presentata dalla camera di
commercio di Napoli.
Art. 117 Luniversità di Napoli nominerà
due deputati alla maggiorità assoluta delle voci
dei membri che la compongono.
Art. 118 Ogni corte dappello del regno nominerà
un deputato preso fuori dal suo seno, ed alla maggiorità
delle voci de suoi membri, compresi i procuratori
generali, ed i loro sostituti. In caso di parità
tra due concorrenti, verrà preferito chi abbia più
anni. In eguaglianza di anni deciderà la sorte.
Art. 119 Per essere deputato a nomina del commercio,
delluniversità, e delle corti dappello,
basta di essere cittadino originario del regno, ed in età
di anni 30.
Art. 120 I deputati del Consiglio de notabili
possono ritenere gli impieghi che occupano al momento della
loro nomina. Ognuno però in essi, che durante il
suo esercizio quinquennale accetti un impiego od una pensione
del governo, cessa nellistante di far parte della
camera, e vi è rimpiazzato dal suo supplente.
Art. 121 Nel cominciamento di ogni sessione il Consiglio
de notabili nomina cinque candidati, tra quali il
re designa un presidente ed un vice-presidente della camera.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 122 Il Senato ed il Consiglio de notabili
concorrono ugualmente alla formazione delle leggi, nel modo
che si stabilisce in appresso.
Art. 123 Le due camere debbono riunirsi in ogni
anno. Esse verranno sempre convocate, aggiornate, e prorogate
in un medesimo tempo.
Art. 124 Qualunque riunione delle due camere, o
di una tra esse, senza convocazione, o dopo laggiornamento,
o la prorogazione del re, o dopo lo scioglimento del Consiglio
de notabili, verrà considerata e trattata come
un atto flagrante di ribellione contro la costituzione dello
Stato.
Art. 125 Lapertura e la chiusura della sessione
del Parlamento si fa dal re, o da una delegazione reale
al Senato, in cui chiamasi ad intervenire il Consiglio de
notabili,
Art. 126 Le formalità da osservarsi nel ricevimento
del re, o delegazione reale al Parlamento, vengono regolate
dal re medesimo.
Art. 127 Tutte le comunicazioni necessarie tra le
due camere ed il governo, hanno luogo per mezzo di un ministro
che nè specialmente incaricato.
Art. 128 Nella morte del re, il Parlamento è
prorogato per dritto; né luna né laltra
camera possono più riunirsi, senza una convocazione
del nuovo sovrano, o della reggenza in caso di minorità.
Art. 129 I membri delle due camere sono inviolabili
per tutto ciò che riguarda gli atti delle loro attribuzioni.
Non possono essi inquisirsi giammai sotto qualunque titolo
o pretesto, per le opinioni, o per i voti che abbiano emessi.
Art. 130 I membri del Senato o del Consiglio de
notabili non possono venire arrestati durante la sessione
del Parlamento, senza lautorizzazione della camera,
cui appartengono, o nel caso di flagrante violenza.
Art. 131 Se un membro del Senato o del Consiglio
de notabili viene arrestato nel caso previsto collarticolo
antecedente, dovrà porsi a disposizione della camera
di cui è membro, entro lo spazio di 24 ore.
Art. 132 Ciascuna delle due camere esercita la polizia
nelle sale delle sue sedute e nel recinto che ne dipende.
Può in conseguenza pronunciare contro i propri membri,
o altri individui che ne abbiano turbato lordine,
una punizione non eccedente un mese di prigionia, salvo
il rinvio del prevenuto ai tribunali, se vi abbia luogo,
quando siasi incorso in pene più gravi indipendentemente
da quella pronunziata dalla camera.
Art. 133 Le due camere si dividono in commissioni
per lesame delle materie loro sottoposte dal re.
Art. 134 Alcuna camera può supplicare di
prendere in considerazione oggetti legislativi o amministrativi,
o anche affari particolari, che si riferiscono ad interessi
pubblici, come il mantenimento della libertà individuale
e del diritto di proprietà o di altro diritto garantito
dalla costituzione, e dalle leggi. Ma su tali oggetti non
possono le camere farsi tra loro alcuna comunicazione, né
prendere liniziativa per la redazione di alcun progetto
di legge o di regolamento.
Art. 135 Le due camere hanno la facoltà di
ricevere petizioni e dinterpellare testimonii sui
fatti che stimeranno a proposito di verificare; affinché
sempre possano col loro intervento proteggere i diritti
di ogni cittadino.
Art. 136 Le petizioni ad ambo le camere debbono
farsi per iscritto, ed i petizionari non possono in caso
alcuno essere intesi né al Senato né al Consiglio
de notabili, sia personalmente sia col mezzo dincaricati.
Art. 137 I testimonii non possono rispondere se
non sulle domande di fatto che loro dirigonsi, e che saranno
prima determinate nella camera. Né il presidente,
né membro alcuno possono aggiungere nulla a tali
domande, né i testimonii parlare più di una
volta su ciascuna di esse.
Le loro deliberazioni verranno redatte in iscritto alla
loro presenza e contrassegnate da loro.
Art. 138 Ciascuna camera ha un segretario, redattore
e conservatore nominato dalla medesima. Egli è responsabile
del registro de processi verbali, e ne ha la custodia
sotto la vigilanza del presidente.
Il numero e le funzioni degli altri uffiziali ed impiegati
necessarii in ciascuna camera verrà determinato dal
re sulla proposta de presidenti.
Art. 139 Le sedute delle due camere sono pubbliche,
ma la dimanda di un terzo de membri presenti sarà
bastante perché ciascuna camera si formi in comitato
secreto.
Similmente dovranno le camere deferire ad ogni invito del
re per la discussione in comitato segreto di affari che
non converrebbe discutere altrimenti, salvo di render pubbliche
le loro deliberazioni quando alla maggioranza di oltre due
terzi credono che possa farsi senza inconvenienti.
TITOLO XII
DELLE LEGGI E DEGLI ATTI DEL PARLAMENTO
Art. 140 La proposizione delle leggi e di tutti gli
atti che debbono per loro natura discutersi nelle due camere
del Parlamento appartiene al re.
Art. 141 La proposizione della legge annua sulle
finanze, ed ogni proposizione di legge o atto concernente
le contribuzioni pubbliche vengono prima comunicate al Consiglio
dei notabili né passano a senato dopo la deliberazione
di quello.
Art. 142 Le proposizioni di legge o atti, sia di
ogni altra materia, possono, a grado del re, portarsi prima
al senato, od al Consiglio de notabili.
Art. 143 Tutte le leggi esistenti e contrarie alla
presente costituzione, rimanendo in vigore, il re farà
attendere alla revisione de diversi rami di legislazione
affine di perfezionarli, coordinarli, metterli in armonia
tra loro in modo da formare nelle parti e nel tutto un corpo
compiuto e regolare di leggi.
Questo lavoro verrà presentato alla deliberazione
del Parlamento.
Art. 144 I progetti di legge da presentarsi al Parlamento,
verranno tutti preparati e discussi alla presenza del re,
quando egli lo stimi a proposito, mediante una commissione
di ministri e di consiglieri formata a suo piacimento, o
mediante lintiero Consiglio di Stato. Allorquando
il re approverà i progetti sottomessigli e stimerà
che possano discutersi al Parlamento, egli ne ordinerà
linvio ad una delle due camere colla formola seguente:
"Rinviato al Senato (o al Consiglio de notabili)
per essere esaminato dal Parlamento".
Art. 145 I progetti di legge potranno rimettersi
al Parlamento, o con un semplice dispaccio del ministro
incaricatone, diretto al presidente della camera, cui il
re ordina il rinvio, o per mezzo di commissari specialmente
delegati dal re a questeffetto, e de quali il
ministro avrà annunciata la missione.
Art. 146 I commissari nominati esporranno alla camera
i motivi de progetti che recano. Avranno la facoltà
di assistere, e prender parte alle discussioni nelluna
e nellaltra camera, ed a questeffetto il presidente
ne farà loro conoscere il giorno destinato. Non avranno
però in caso alcuno voce deliberativa.
Art. 147 Allorché un progetto è rimesso
al Parlamento, la camera che lo riceve ne fa subito il rinvio
ad una delle commissioni indicate nellart. 133, né
può aprirsene la discussione, che sul rapporto della
commissione medesima.
Art. 148 Approvato da una camera il progetto ricevuto,
il presidente lo trasmette al presidente dellaltra,
e ne previene il ministro.
Art. 149 La camera cui il progetto è stato
trasmesso, lo rinvia come la prima, ad una delle commissioni
menzionate nellart. 133, e sul di lei rapporto ne
apre la discussione.
Art. 150 Insorgendo obbiezioni al Parlamento sui
progetti presentativi per ordine del re, o proponendosi
delle modificazioni, le commissioni, se ve ne sono, o i
consiglieri che hanno presentati i progetti, possono sullautorizzazione
del re concertarsi colle commissioni di ambo le camere,
affine di appianare le difficoltà, e di concorrere
ad una redazione, che secondi le vedute del re e del Parlamento.
Art. 151 Il re può in ogni tempo richiamare
i progetti che ha fatto rimettere al Parlamento, o per modificarli
o per sopprimerli se lo stima a proposito.
Art. 152 Allorché un progetto ha ricevuto
lapprovazione delle due camere, il presidente di quella
che lo ha esaminato in ultimo luogo, ne dirige al ministro
una spedizione certificata e munita del suggello della camera.
Ne dirige al tempo stesso una simile al presidente dellaltra
camera, che ne ordina il deposito agli archivi.
Art. 153 I progetti discussi ed adottati dalle due
camere, non ottengono forza di legge, se non in quanto vengono
promulgati dal re.
Art. 154 La formola della promulgazione delle leggi
è così concepita:
"... Per la grazia di Dio, e per la Costituzione dello
Stato, re di Napoli: Abbiamo proclamato e proclamiamo come
legge dello Stato le seguenti disposizioni, esaminate sulla
nostra proposizione nelle due Camere del Parlamento; cioè:
nel senato il giorno... e nel Consiglio de notabili
il giorno..." nominando sempre in primo luogo quella
delle due camere che avrà deliberata la prima.
Art. 155 Ogni progetto adottato dalle due camere,
e non promulgato dal re nello spazio di 30 giorni consecutivi
a quello, in cui il presidente della camera ultima a discuterlo,
ne fece la comunicazione al ministro, non può più
acquistar forza di legge, se non dopo essere di nuovo rinviato
al Parlamento e discussovi con tutte le solennità
richieste.
TITOLO XIII
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 156 Lapplicazione delle leggi nelle cause
civili e criminali appartiene esclusivamente ai magistrati
dellordine giudiziario, secondo le giurisdizioni determinate
dalla legge.
Art. 157 La corte di cassazione sarà conservata.
Art. 158 I magistrati dellordine giudiziario
non possono essere destituiti, se non in vigore di un giudizio,
reso nelle forme prescritte dalla legge.
Art. 159 Non possono essere sospesi, se non a cagione
di una accusa, legalmente intentata ed ammessa.
Art. 160 Nulla viene innovato relativamente ai giudici
di pace.
Art. 161 I corpi giudiziari non possono deliberare,
che sui fatti contenziosi loro sottomessi. È ad essi
vietato di fare regolamento alcuno, o di emettere sotto
qualsiasi forma alcun avviso interpretativo della legge,
la di cui applicazione possa estendersi ad altre quistioni,
oltre quelle il di cui giudizio fu loro commesso.
Art. 162 Tutti i cittadini dello Stato, sia in materia
criminale sia in civile, sono egualmente sottomessi alle
stesse giurisdizioni, senza eccezione, né privilegio.
Art. 163 Niuno potrà essere sottratto a
suoi giudici naturali. Resta quindi vietata ogni commissione
straordinaria per lesercizio delle funzioni giudiziarie.
Art. 164 Tutte le corti speciali resteranno disciolte
al pubblicarsi di questa costituzione. Non potrà
giammai stabilirsene alcuna, se non in forza di questa legge
speciale.
Art. 165 Cogli articoli precedenti nulla sintende
innovato quanto alle giurisdizioni militari.
Art. 166 La pena della confisca de beni rimane
abolita.
Art. 167 Contando al più tardi dallanno
1816 lordine delle procedure criminali sarà
regolato in guisa, che si pronunzi sulle quistioni di fatto
da magistrati delle corti competenti, e da un numero
eguale di giurì non magistrati. I soli giudici applicheranno
la legge.
TITOLO XIV
DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Art. 168 Ogni provincia essendo capace di stabilimenti
di rendite dinteresse che le sono propri, e che non
dipendono da quelli appartenenti allo stato in corpo, o
al corpo dello stato, avrà un procuratore Sindaco,
specialmente incaricato dinvigilarvi.
Art. 169 Questo procuratore Sindaco verrà
nominato dal re per cinque anni sulla presentazione di tre
candidati, fatta dal corpo elettorale de Sindaci,
ed elettori speciali, allorché si riuniranno per
lelezione al Consiglio de notabili. Potrà
egli essere continuato nelle sue funzioni finché
il suo nome venga riprodotto tra quei candidati che presenterà
il corpo elettorale.
Art. 170 Il procuratore sindaco sarà membro
aggiunto del consiglio dintendenza, e del consiglio
provinciale.
Art. 171 Egli farà presso lintendente
tutte le istanze necessarie al compimento delle misure proposte
dal consiglio di provincia, che abbia ottenuta lapprovazione
del governo.
Art. 172 Egli farà il controllo di tutti
gli introiti ed esiti provinciali propriamente detti, come
di quelli degli stabilimenti della provincia.
Art. 173 I fondi appartenenti a ciascuna provincia,
o ai suoi stabilimenti, non potranno sotto qualunque protesto
distrarsi dalla destinazione avuta, e se ne renderà
ogni anno un conto particolare.
TITOLO XV
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Art. 174 Dovendo i sindaci concorrere con gli elettori
speciali dogni comune nelle elezioni de deputati
delle provincie al Consiglio de notabili, la nomina
de sindaci dovrà emanare da cittadini della
comune chessi rappresenteranno in qualità di
elettori.
Art. 175 In conformità del disposto nellarticolo
precedente, gli abitanti di ogni comune riuniti in parlamento
generale, secondo le antiche prammatiche ed usi del regno,
nomineranno il decurionato della comune, ed il decurionato
farà la nomina del sindaco, salvo lapprovazione
del governo, che non potrà negarsi senza motivo.
Le funzioni de decurioni e de sindaci dureranno
5 anni.
Art. 176 I Parlamenti generali delle comuni, allepoca
di riunirsi per la nomina de decurioni, designeranno
prima di tutto i loro elettori speciali, di cui si è
parlato allart. 110. Questi elettori potranno in un
tempo esser membri de decurionati qualora trovinsi
destinati a tali funzioni dal voto de Parlamenti comunali.
Art. 177 Le rendite comunali di ogni specie saranno
esclusivamente applicate alle spese che i Parlamenti generali
delle comuni, o i decurionati abbiano avuto in voto, ed
il governo abbia approvato. Non potranno esse distrarsi
da tale destinazione.
TITOLO XVI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 178 La carriera dei pubblici impieghi è
aperta ad ogni napoletano senza distinzione alcuna.
Art. 179 I pubblici impieghi non possono conferirsi
nel regno che ad individui napoletani.
Art. 180 La legge determina le condizioni necessarie,
perché un estraneo possa essere naturalizzato e godere
i diritti di cittadino napoletano.
Art. 181 In qualunque epoca siasi la naturalizzazione
ricevuta, o possa ottenersi, non vi è caso in cui
renda un estraneo ammissibile al Senato, o al Consiglio
de notabili, né agli impieghi di ministro,
e di grande ufficiale della corona, dovendo tali impieghi
appartenere in ogni tempo ai napoletani dorigine.
Art. 182 Alla disposizione contenuta nellarticolo
precedente, non potrà mai farsi alcuna eccezione,
se non per eminenti servigi militari, e per un atto proposto
dal re al Parlamento, discusso ed ammesso nelle sue camere.
Art. 183 Nel regno di Napoli ogni cittadino ha diritto
di far stampare e pubblicare le sue opinioni, salvo le disposizioni
legislative, destinate a prevenire o reprimere gli abusi
di tale libertà. Queste disposizioni verranno disposte
dal re al primo Parlamento riunito costituzionalmente.
Art. 184 Il diritto di proprietà è
inviolabile. Niuno può essere privato di quello che
possiede a giusto titolo se non a motivo di utilità
pubblica, dichiarata dal governo, e per mezzo di una giusta
e precedente indennità.
Art. 185 Il debito pubblico è garantito,
ed il pagamento delle rendite inscritte al gran libro a
pro de creditori dello Stato, sarà sempre la
prima e la più urgente spesa, cui il tesoro reale
dovrà provvedere,
Art. 186 Tutte le alienazioni fatte dal governo
in qualunque tempo, ed a qualunque titolo, sono irrevocabili.
Art. 187 Niuna alienazione di demanio, o di ogni
altra proprietà dello Stato, potrà in avvenire
aver luogo, se non in virtù di una legge, e colle
formalità che la legge avrà prescritte.
Art. 188 Il Parlamento verrà indispensabilmente
convocato nel corso dellanno presente, affine di deliberare
sulla legge delle finanze per lanno 1816.
Data dal nostro quartiere generale
Rimini, 30 marzo 1815.
Firmato
Gioachino Napoleone
Da parte del re, il ministro segr. di Stato
Firmato
Conte di Mosbourg
Pubblicata in Napoli, il 18 maggio 1815
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