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STATUTO COSTITUZIONALE
DEL REGNO DI NAPOLI E SICILIA DEL 1808
GIUSEPPE NAPOLEONE RE DI NAPOLI E SICILIA,
PRINCIPE FRANCESE, GRANDE ELETTORE DELL’IMPERO
Volendo consecrare con uno statuto costituzionale
i principii, che debbono reggere la monarchia;
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:
TITOLO I
DELLA RELIGIONE
La religione cattolica apostolica romana
è la religione dello Stato.
TITOLO II
DELLA CORONA
La corona di Napoli sarà ereditaria nella
discendenza diretta e legittima, da maschio in maschio,
per ordine di primogenitura.
TITOLO III
DELLA REGGENZA
Art. 1 – Il re è minore fino all’età di 18
anni compiuti.
Art. 2 – Nel caso di minorità, la reggenza
appartiene per diritto alla regina, ed in mancanza di lei
a quel principe della famiglia reale, che verrà scelto dall’imperatore
dei Francesi, come capo supremo della famiglia imperiale;
in mancanza di principi della famiglia reale, la scelta
dovrà cadere sopra di nazionali.
Art. 3 – Il trattamento del reggente è fissato
al quarto della dote della corona.
Art. 4 – La cura del re minore è affidata
a sua madre, ed in sua mancanza al principe nominato dal
predecessore del re minore.
TITOLO IV
DELLA FAMIGLIA REALE E DELLA DOTE DELLA CORONA
Art. 1 – Il figlio primogenito del re prende
il titolo di principe reale.
Art. 2 – I membri della famiglia reale sono
personalmente sottoposti agli statuti della famiglia reale.
Art. 3 – La dote della corona è formata:
1) Dalle rendite dei siti reali considerati nello stato
in cui si trovano, presentemente;
2) Da una somma annua di un milione e trecentoventimila
ducati, che dal tesoro pubblico saranno versati mensualmente
nel tesoro reale in dodici rate eguali.
Art. 4 – L’assegnamento vedovile della regina
è fissato a centoventimila ducati annui.
Art. 5 – I figli del re, giunti all’età maggiore
di anni 18, godono a titolo di appannaggio di una somma
annua, cioè:
1) Il principe reale, di centomila ducati;
2) Gli altri principi suoi fratelli, di sessantamila ducati;
3) Le principesse sue sorelle non maritate, di trentamila
ducati.
Art. 6 – La dote di una principessa maritata,
è stabilita a centoventimila ducati per una sola volta.
TITOLO V
DEGLI UFFICIALI DELLA CORONA
Art. 1 – I grandi uffiziali della corona
sono sei: un grande elemosiniere, un gran Ciamberlano, una
gran Maresciallo, un grande Scudiere, un gran Cacciatore,
un gran Maestro di cerimonie. Le loro cariche sono a vita.
Art. 2 – I ciamberlani, gli scudieri, i prefetti
del palazzo, sono uffiziali della corona.
Art. 3 – Lo Stato mantiene per la guardia
del re un corpo di quattromila uomini.
TITOLO VI
DEL MINISTERO
Art. 1 – Vi sono sei ministri. Un ministro
della giustizia e del culto, un ministro degli affari esteri,
un ministro dell’interno, un ministro delle finanze, un
ministro della guerra e della marina, ed un ministro della
polizia generale.
Art. 2 – Un segretario di Stato, col rango
di ministro, contrassegnerà tutti gli atti.
Art. 3 – I ministri sono responsabili, ognuno
per la parte che lo riguarda, dell’osservanza delle leggi
e dell’esecuzione degli ordini del re.
TITOLO VII
DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 1 – Vi è un Consiglio di Stato, composto
non meno di ventisei membri, né più di trentasei.
Sarà diviso in quattro sezioni, della giustizia e del culto,
dell’interno e della polizia, delle finanze, della guerra
e della marina.
Ogni sezione è composta di un presidente e di cinque membri
almeno.
Art. 2 – I ministri ed il presidente della
corte di cassazione sono per diritto membri del Consiglio
di Stato. Essi assistono alle riunioni del consiglio; non
fanno parte di alcuna sezione, né sono compresi nel numero
de’ consiglieri stabilito nell’articolo primo.
Art. 3 – All’immediazione del Consiglio di
Stato vi saranno dei relatori, degli uditori e degli avvocati.
Art. 4 – Il Consiglio di Stato è presieduto
dal re, o dalla persona che il re destina.
Art. 5 – I progetti di leggi civili, e criminali,
ed i regolamenti generali di pubblica amministrazione, saranno
discussi e compilati dal Consiglio di Stato.
Art. 6 – Esso giudica de’ conflitti di giurisdizione
tra i corpi amministrativi ed i corpi giudiziarii, del contenzioso
dell’amministrazione e delle contribuzioni, delle intimazioni
di giudizio contro gli agenti dell’amministrazione pubblica,
e degli appelli ed abusi in materia ecclesiastica.
Art. 7 – Il Consiglio di Stato nelle sue
attribuzioni non ha che voce consultiva.
Art. 8 – Gli atti del re intorno agli oggetti
compresi nelle attribuzioni assegnate al parlamento nazionale
nel titolo seguente, hanno forza di legge, fino alla prima
assemblea del parlamento nazionale, allorché sono stati
discussi nel Consiglio di Stato.
Art. 9 – Quando un membro del Consiglio di
Stato è riportato per cinque anni sulla lista de’ membri
del consiglio al servizio ordinario, riceverà un brevetto
di consigliere di Stato a vita. Ove cessi di esser riportato
sulla lista de’ consiglieri di stato impiegati nel servizio
ordinario o straordinario, non potrà pretendere che il terzo
del trattamento di consigliere di Stato.
TITOLO VIII
DEL PARLAMENTO NAZIONALE
Art. 1 – Vi è un parlamento nazionale composto
di cento membri, e diviso in cinque sedili.
Sedile del clero, sedile della nobiltà, sedile dei possidenti,
sedile dei dotti, sedile de’ commercianti.
– Il sedile del clero sarà collocato sulla diritta del trono.
– Il sedile della nobiltà sulla sinistra.
– E i tre sedili de’ possidenti, dei dotti, e de’ commercianti,
dirimpetto al trono.
Art. 2 – Il sedile del clero sarà composto
di venti arcivescovi, vescovi, ed altri ecclesiastici distinti
per la loro pietà e pel loro ingegno.
Art. 3 – Il sedile della nobiltà sarà composto
di venti persone titolate.
Art. 4 – Il sedile dei possidenti sarà composto
di venti proprietarii.
Quello dei dotti sarà composto da’ membri delle università
e de’ tribunali, da uomini di scienze, o distinti pel loro
merito personale, sia nelle scienze, sia nello belle arti,
formando in tutto il numero di venti.
Quello de’ commercianti sarà composto di venti individui
della classe de’ negozianti e commercianti.
Art. 5 – Gli arcivescovi, i vescovi e gli
altri ecelesiastici, che compongono il sedile del clero,
sono innalzati al rango di membri del parlamento nazionale
per mezzo di una lettera patente suggellata col suggello
dello Stato. La loro nomina è a vita.
Essi non possono esser privati dell’esercizio delle loro
funzioni che per effetto di un giudicato de’ tribunali competenti
emesso nelle forme autentiche.
Art. 6 – I nobili per esser membri del parlamento
nazionale debbono possedere un’annua rendita di diecimila
ducati per lo meno.
Essi sono elevati al grado di membri del parlamento nazionale
per mezzo di una lettera patente suggellata col gran suggello
dello Stato. La loro nomina è a vita.
Non possono essere privati dell’esercizio delle loro funzioni
che in seguito di un giudizio reso da’ tribunali competenti
nelle forme autentiche.
Art. 7 – I membri del sedile de’ possidenti
sono eletti dai collegi elettorali, che portano il nome
di collegio de’ possidenti.
Art. 8 – Vi sarà un collegio de’ possidenti
per ogni distretto, la cui popolazione sia almeno di dugentomila
abitanti, e di trecentomila al più.
Art. 9 – Ciascun collegio de’ possidenti
è composto di cento membri nominati a vita dal re tra i
dugento proprietarii del distretto, che pagano maggiore
imposizione territoriale.
Art. 10 – Ogni collegio nomina un membro
del sedile dei possidenti per iscrutinio ed a maggioranza
assoluta di voti.
I membri del sedile de’ possidenti sono eletti di nuovo
ad ogni sessione.
Art. 11 – I membri del sedile dei dotti son
nominati a vita dal re sopra una triplice lista, che gli
sarà presentata dalle accademie, dalle università, dalla
corte di cassazione e da’ tribunali di appello.
Art. 12 – I membri del sedile dei commercianti
sono nominati dal re sopra liste d’individui presentati
dai collegi elettorali, i quali portano il nome di collegi
dei commercianti.
Art. 13 – Vi sarà un collegio de’ commercianti
in Napoli, e nelle dieci altre principali città del regno.
Art. 14 – Il collegio de’ commercianti in
Napoli è composto di dugento negozianti, commercianti e
mercanti i più distinti della città di Napoli e nominati
a vita dal re.
Art. 15 – Esso presenta trenta individui
eletti allo scrutinio ed alla pluralità de’ voti, fra i
quali il re sceglie dieci membri del sedile de’ commercianti.
Art. 16 – Il collegio de’ commercianti di
ognuna delle dieci principali città del regno è composto
di trenta membri al più, e venti almeno, nominati a vita
dal re fra i negozianti, commercianti e mercanti i più distinti
delle dette città.
Art. 17 – Ognuno di questi dieci collegi
presenta tre individui eletti allo scrutinio ed alla pluralità
de’ voti.
Le presentazioni dei detti collegi formano una lista generale
di trenta individui, sulla quale il re nomina dieci membri
del sedile dei commercianti.
Art. 18 – In tutti gli anni sarà provveduto
al rimpiazzo de’ membri dei commercianti, che venissero
a mancare per causa di morte o di fallimento.
Art. 19 – I membri del sedile de’ commercianti
saranno eletti di nuovo ad ogni sessione.
Art. 20 – I Collegi de’ possidenti e de’
commercianti non si possono riunire che in virtù di una
lettera di convocazione del re, che enunci l’oggetto ed
il luogo della riunione, come ancora il tempo dell’apertura
e della chiusura dell’assemblea.
Il presidente de’ collegi è nominato dal re.
Art. 21 – Il parlamento nazionale si riunisce
in forza di una convocazione ordinata dal re. Esso non può
esser prorogato, differito e disciolto se non per ordine
del re.
Si riunirà per lo meno una volta ogni tre anni.
Art. 22 – Il presidente del parlamento nazionale
è nominato dal re. A lui è affidata la polizia interna del
luogo delle sedute.
Art. 23 – Nell’apertura di ogni sessione
il parlamento nazionale nomina:
1) Tre candidati alla presidenza;
2) Due vice-presidenti e due segretari;
3) Tre commissioni, composta ognuna di cinque membri, cioè
una commissione della giustizia, una commissione dell’interno,
una commissione delle finanze.
Art. 24 – I vice presidenti, secondo l’ordine
della loro nomina, prendono il luogo del presidente nel
caso di assenza o d’impedimento.
Art. 25 – Le sedute del parlamento nazionale
non sono pubbliche, e le sue deliberazioni sono prese alla
maggioranza assoluta di voti, sia per appello nominale,
sia per iscrutinio segreto.
Art. 26 – Le opinioni e le deliberazioni
non debbono essere né palesate, né impresse.
Qualunque pubblicazione per via di stampa o di affissi,
che si faccia dal parlamento nazionale o da uno de’ suoi
membri, è considerata un atto di ribellione.
Art. 27 – La ripartizione delle contribuzioni
tra le provincie, i cambiamenti notabili da farsi al codice
civile o al codice penale, al sistema delle imposizioni,
o al sistema monetario, debbono essere sottoposti alla deliberazione
del parlamento nazionale, per mezzo degli oratori del Consiglio
di Stato.
Art. 28 – I progetti di legge debbono essere
anticipatamente comunicati dalle rispettive sezioni del
Consiglio di Stato, alle commissioni corrispondenti del
parlamento nazionale nominate all’apertura della sessione.
Art. 29 – I conti d’introito e di esito delle
finanze e della cassa delle rendite, divisi ne’ rispettivi
servizi, e resi pubblici in ogni anno per mezzo della stampa,
saranno rimessi dal ministro delle finanze al parlamento
nazionale, il quale potrà far quelle rappresentanze che
giudicherà convenienti sugli abusi per avventura introdotti
nell’amministrazione.
Art. 30 – Gli atti, che dal re saranno stati
rimessi alla deliberazione del parlamento nazionale, sono
promulgati colla formola: inteso il parlamento.
TITOLO IX
DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 1 – La giustizia è amministrata in nome
del re dalle Corti e dai tribunali da lui istituiti.
Art. 2 – Niuna autorità potrà mettere ostacolo
ad un giudizio civile o criminale introdotto innanzi ai
tribunali.
Ogni giudizio proferito in ultima istanza deve ricevere
la sua piena ed intera esecuzione: né potrà essere tradotto
innanzi ad altro tribunale, se non che sia stato annullato
dalla Corte di cassazione.
Art. 3 – Vi sono dei giudici di pace che
formano un tribunale di conciliazione, dei magistrati di
sicurezza, dei tribunali di prima istanza, delle corti di
appello, ed una Corte di cassazione per tutto il regno.
Art. 4 – Le leggi sull’organizzazione giudiziaria
del mese di maggio 1808, le leggi che portano la promulgazione
del codice penale e del codice di Procedura, quelle che
stabiliscono la promulgazione del codice Napoleone al mese
di novembre 1808, avranno piena ed intera esecuzione.
Art. 5 – Il re solo ha il diritto di far
grazia.
Egli lo esercita dopo avere inteso il rapporto del ministro
della giustizia in un consiglio privato composto di due
ministri, due consiglieri di stato e due membri della Corte
di cassazione.
Art. 6 – Vi è un sol codice di commercio
per tutto il regno.
Art. 7 – In ogni gran città commerciante
del regno vi è un tribunale ed una camera di commercio.
TITOLO X
DELL’ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Art. 1 – Le leggi del 4 agosto 1806 sull’amministrazione
delle università, dei distretti e delle provincie, quella
del 18 ottobre 1806, che porta la creazione dei decurionati,
dei consigli distrettuali e dei consigli generali delle
Provincie, avranno piena ed intera esecuzione.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ogni uomo nato sul territorio del
regno è cittadino.
Art. 2 – I forestieri che presteranno o che
hanno prestato dei servigi importanti allo Stato, che porteranno
nel suo seno eletto ingegno, invenzioni ed industrie utili,
che formeranno de’ grandi stabilimenti, o che avranno acquistato
de’ beni stabili che pagano una contribuzione fondiaria
almeno di cento ducati annui, potranno essere ammessi a
godere il dritto di cittadinanza.
Questo diritto sarà loro conceduto per mezzo di un atto
del re emesso sul rapporto del ministro dell’interno, ed
inteso il Consiglio di Stato.
Art. 3 – Niuno può occupare impieghi civili
se non sia nato nel regno, e se non vi abbia acquistato
il dritto di cittadinanza conformemente a quanto è stato
prescritto nell’articolo precedente.
Art. 4 – Le leggi del 2 agosto 1806, che
portano la soppressione della feudalità, e che non conservano
altro delle antiche istituzioni di nobiltà salvo i titoli
che rammentano i servigi resi allo Stato, e che sono altrettante
onorevoli ricordanze per le famiglie, avranno la loro intera
esecuzione.
Art. 5 – Il debito dello Stato è guarentito.
Le casse dette delle rendite e di ammortizzazione sono inviolabili.
I fondi che vi sono stati assegnati, non possono essere
distratti da questo loro primo destino. I governatori di
detti stabilimenti sono nominati dal re. Essi prestano giuramento
al re in presenza del parlamento nazionale. Non possono
essere deposti dalla loro carica che per delitto di peculato.
Art. 6 – Il debito pubblico consolidato è
riconosciuto.
Art. 7 – Le liquidazioni dei crediti dello
Stato sono definitivamente risolute dal re, inteso il Consiglio
di Stato.
Art. 8 – Le vendite de’ beni dello Stato
legalmente consumate, sono irrevocabili.
Art. 9 – Le fondazioni di ospedali e di altri
stabilimenti di pubblica istruzione, e le dotazioni di qualunque
natura che sono state fatte dopo l’anno 1806, sono irrevocabili.
I beni che ai medesimi sono stati assegnati e costituiti,
non possono esser distratti da quest’uso primitivo.
Art. 10 – Il tesoro pubblico è distinto e
separato dal tesoro della corona.
Art. 11 – Il direttore del tesoro pubblico
è nominato dal re. Egli presta nelle sue mani il giuramento
di non permettere alcuna distrazione del danaro pubblico,
e di non autorizzare alcun pagamento che non sia conforme
ai crediti aperti per le diverse spese dello Stato.
Art. 12 – Tutto ciò ch’è relativo all’amministrazione
della Sicilia sarà regolato da uno statuto particolare.
Il presente statuto costituzionale sarà registrato nell’archivio
del Consiglio di Stato, trascritto sopra, i registri delle
corti e dei tribunali del regno, letto in ogni parrocchia
dal parroco la domenica che seguirà la pubblicazione, pubblicato
ed affisso ne’ luoghi e colle forme usitate.
Dato in Bajona, lì 20 giugno 1808.
Firmato
Giuseppe Napoleone
Napoleone per la grazia di Dio imperatore de’ Francesi,
re d’Italia, protettore della confederazione del Reno ecc.
ecc.
Avendo il nostro caro e ben amato fratello il principe Giuseppe
Napoleone re di Napoli e di Sicilia, sottoposto alla nostra
approvazione lo statuto costituzionale, che deve servir
di base alla legislazione politica de’ regni di Napoli e
di Sicilia, abbiamo approvato ed approviamo il detto statuto
costituzionale, e ne guarentiamo l’esecuzione al sovrano,
ed a’ popoli di detti regni.
Dato nel nostro palazzo imperiale e reale
di Bajona ai 20 giugno 1808.
Sottoscritto
Napoleone
STATUTO DELL’IMPERATORE DE’ FRANCESI
Napoleone per la grazia di Dio imperatore
dei Francesi, re d’Italia, protettore della confederazione
del Reno.
Essendo vacante il trono di Napoli e di Sicilia per l’avvenimento
del nostro caro ed amatissimo fratello Giuseppe Napoleone
al trono di Spagna e delle Indie;
Abbiamo stabilito e stabiliamo le disposizioni seguenti,
per essere eseguite come parte dello Statuto costituzionale
dato in Bajona ai 20 giugno dell’anno corrente.
Art. 1 – Il nostro caro ed amatissimo cognato
il principe Gioachino Napoleone gran duca di Berg e di Cleves,
è re di Napoli e di Sicilia dal 1° agosto 1808.
Art. 2 – La corona di Napoli e di Sicilia
è ereditaria nella discendenza diretta, naturale e legittima
del detto principe Gioachino Napoleone, di maschio in maschio,
per ordine di primogenitura, ed a perpetua esclusione delle
femmine e loro discendenti.
Art. 3 – Nondimeno, nel caso che la nostra
cara ed amatissima sorella la principessa Carolina sopravvivesse
al suo consorte, ella salirà sul trono.
Art. 4 – Dopo la morte del nostro caro ed
amatissimo cognato Gioachino Napoleone, e della nostra cara
ed amatissima sorella la principessa Carolina, ed in mancanza
di discendenza mascolina, naturale e legittima del detto
principe Gioachino Napoleone, la corona di Napoli e di Sicilia
sarà devoluta a noi ed a’ nostri eredi e discendenti maschi,
naturali e legittimi o adottivi.
In mancanza di nostra discendenza mascolina naturale e legittima
o adottiva, la corona di Napoli e di Sicilia apparterrà
a’ discendenti maschi, naturali e legittimi del principe
Giuseppe Napoleone re di Spagna.
In mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima
del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà ai
discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi
Napoleone re di Olanda.
In. mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima
del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà a’
discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi
Napoleone re di Vestfalia.
E nel caso che l’ultimo re non avesse figli maschi, a colui
egli avrà designato nel suo testamento, sia tra suoi più
prossimi parenti, sia fra coloro che giudicherà più degni
di governar le due Sicilie.
Art. 5 – Il principe Gioachino Napoleone,
divenuto re delle due Sicilie, conserverà la dignità di
grande ammiraglio di Francia, la quale resterà annessa alla
corona fintanto che sussisterà l’ordine di successione stabilito
dal presente statuto.
Il presente statuto costituzionale sarà registrato negli
archivi del Consiglio di Stato, trascritto su’ registri
delle corti e dei tribunali del regno, pubblicato ed affisso
ne’ luoghi soliti, e secondo le forme usitate.
Dato nel nostro palazzo imperiale e reale
di Bajona a’ dì 15 luglio 1808.
Firmato
Napoleone
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