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STATUTI COSTITUZIONALI DEL REGNO D’ITALIA
(1805)
 

PROCLAMA CON CUI FU PUBBLICATO IL PRIMO STATUTO COSTITUZIONALE 19 MARZO 1805
 

LA CONSULTA DI STATO
Ai Popoli del Regno d’Italia

Uno Stato nuovo creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l’esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazione sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorché inaspettatamente la prima volta comparve sull’orizzonte politico dell’Europa.
Ella fece al certo un gran passo quando ne’ comizii radunati in Lione sotto gli auspizi e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi ed il potere del quale l’avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione, a cui le permetteva pretendere il suo destino.
Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito all’esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell’edifizio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.
Alfine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci, e l’esito il più felice ci disse ch’era tempo ormai ancora per noi di imitarla.
Da quell’istante la Consulta di Stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della Repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento, prescritto non solo da quanto vedevamo operarsi d’intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello cioè della nostra conservazione.
Già aveva essa comunicati i suoi pensieri e diretti i suoi voti all’augusto capo dello Stato; già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi del pari che una numerosa deputazione composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di Napoleone imperatore de’ Francesi.
Allora fu che avendo occasione di osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d’un lampo di nuovo innalzata la nazione ch’egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la Consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità, di cui era venuta ad essere testimonio.
Per altra parte la Consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli né poteva dissimularsi quali, e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl’interessi d’altre potenze, ed il disequilibrio delle forze e il danno d’una posizione sì esposta, né quello delle attrattive del nostro territorio.
Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l’incominciato lavoro, e, riunendosi ai deputati, distinti tutti ugualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e per i loro lumi, d’emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.
Questo voto che l’amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano inoltre con ugual forza, fu accolto. Napoleone è re d’Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d’Italia e quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risiedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.
È l’interesse nostro che ha condotto e mosso Napoleone ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, né la riterrà se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ed all’affetto, che egli ci conserva: moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d’averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poiché se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lasceranno durar lungo tempo.
Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l’estensione e l’uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l’integrità del nostro territorio, l’uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l’irrevocabilità delle vendite de’ beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello Stato; che riserberanno alla legge sola l’autorità di stabilire le imposizioni, e che insomma consacreranno, consolideranno tutti i grandi principii sopra i quali è fondato il vero bene dei popoli e la loro tranquillità. Napoleone ne ha assunto l’impegno: chi può dubitare che egli non voglia, che egli non sappia adempirlo?
Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questa proclama, cioè:



LA CONSULTA DI STATO
 

Presieduta dal vice-presidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana

Considerando la posizione dell’Europa e quella della patria;
Sono d’unanime opinione:

1° – Che sia giunto il momento di dare l’ultima mano alle istituzioni, delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a quest’effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principii che costituiscono il governo dell’impero francese;

2° – Che l’imperatore Napoleone primo, fondatore della repubblica sia dichiarato re d’Italia;

3° – Che il trono d’Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenze; ben inteso che il diritto d’adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell’impero francese o del regno d’Italia;

4° – Che la corona d’Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona; che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de’ suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia se non risiede nel territorio della repubblica italiana;

5° – Che l’imperatore Napoleone, vita sua natural durante, possa nominarsi un successore fra i suoi figli legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però far uso senza compromettere la sicurezza, l’integrità, l’indipendenza di uno Stato, l’esistenza del quale è uno dei più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la Penisola d’Italia sarà ad ogni momento minacciata d’aver a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d’Europa;

6° – Che la sicurezza dello Stato non permette la separazione delle corone di Francia e d’Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate;

7° – Che regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l’imperatore Napoleone pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la Consulta di Stato e le deputazioni straordinarie de’ collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l’integrità del suo territorio, l’eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l’irrevocabilità delle vendite de’ beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d’essere chiamati a coprire le cariche dello Stato; principii tutti che l’imperatore ha consacrati colle leggi che ha già date all’Italia, e la proclamazione dei quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte che egli ne discese per conquistare e liberare la patria;

8° – Che infine l’Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d’Italia sono ormai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.

Parigi, lì 15 marzo 1805, anno IV.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Calepio, Litta, , Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopranzi, Valdrighi.
 
 

NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia
 

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE

La Consulta di Stato decreta, e noi ordiniamo ciò che segue:
Estratto de’ registri della Consulta di Stato del giorno 17 marzo 1805.



PRIMO STATUTO COSTITUZIONALE

La Consulta di Stato, veduto il voto unanime della Consulta e deputazione unite del giorno 25 marzo 1805.
Veduto l’art. 60 della Costituzione sull’iniziativa costituzionale:



DECRETA

Art. 1 – L’imperatore de’ Francesi Napoleone primo è re d’Italia.

Art. 2 – La corona d’Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro; il diritto d’adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell’impero francese o del regno d’Italia.

Art. 3 – Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie, e da quella di Malta, l’imperatore Napoleone trasmetterà la corona d’Italia ad uno de’ suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

Art. 4 – Da quest’epoca la corona d’Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di Napoleone primo nel regno d’Italia dovranno stabilmente risiedere sul territorio della repubblica Italiana.
Entro l’anno corrente l’imperatore Napoleone col parere della Consulta di Stato e delle deputazioni dei collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell’impero francese, e sopra i principii medesimi delle leggi ch’egli ha già date all’Italia.

Firmato:
Napoleone

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,
Costabili, Luosi, Guicciardi



Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi, sieno trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative, affinché le iscrivano sui loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d’Italia è incaricato di sorvegliarne l’esecuzione.

Dato al palazzo delle Tuilieries il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Firmato:
Napoleone

Per sua maestà l’imperatore e re sottoscritto,
Parigi, il 19 marzo 1905.

Firmato:
F. Marescalchi



SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE
 

CHE RIGUARDA LA REGGENZA, I GRANDI UFFICIALI DEL REGNO ED IL GIURAMENTO, 29 MARZO 1805
 

NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia
 

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE

La Consulta di Stato ha decretato, e noi ordiniamo ciò che segue:
Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805 in seduta a Saint-Cloud.



SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE

La Consulta di Stato veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo:



DECRETA
 

TITOLO I
DELLA REGGENZA

Art. 1 – La maggiorità del re d’Italia è fissata a 18 anni compiti. Durante la minorità vi è un reggente del regno.

Art. 2 – Il reggente deve avere l’età di almeno 25 anni compiti, e risiedere nel regno d’Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

Art. 3 – Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, ed in difetto fra i grandi uffiziali della corona.

Art. 4 – In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l’ordine dell’eredità, e che abbia 25 anni compiti.

Art. 5 – In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il Senato o la Consulta, elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.

Art. 6 – Se a motivo della minorità del principe chiamato per l’ordine dell’eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo, o ad un grande ufficiale della corona, il reggente che entrò in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

Art. 7 – Il reggente esercita sino alla maggiorità del re ed in nome del re minore tutte le attribuzioni della dignità reale.
Non può per altro nominare ai grandi uffizii del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma del re, un anno dopo la sua maggiorità.

Art. 8 – Il reggente non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

Art. 9 – La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

Art. 10 – La custodia del re minore è conferita a sua madre, e in difetto al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore e d’un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo dell’ordine qui sotto stabilito all’art. 12, e che abbia i necessarii requisiti.
Non possono essere eletti per la custodia del re minore né il reggente, né i suoi discendenti.

Art. 11 – Quando un re destina, o un reggente per la minorità, o un Principe per la custodia del re minore, l’atto di destinazione fatto in presenza de’ grandi uffiziali della corona, vien ricevuto dal segretario di Stato, e immantinente trasmesso al Senato, o alla Consulta, per essere trascritto nei suoi registri e depositato ne’ suoi archivii, o soltanto depositato s’è suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d’un reggente per la minorità, che d’un Principe per la custodia d’un re minore, sono revocabili dal re a volontà.
Qualunque atto di designazione, o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del Senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.



TITOLO II
DEI GRANDI UFFIZIALI DEL REGNO

Art. 12 – I grandi uffiziali del regno sono:
In primo luogo: i grandi ufficiali della corona, cioè:
– Il cancelliere guardasigilli della corona;
– Il grand’elemosiniere;
– Il gran maggiordomo maggiore;
– Il gran ciambellano;
– Il grande scudiere.
In secondo luogo: i ministri.
I ministri non sono grandi uffiziali del regno, che durante l’esercizio delle loro funzioni.
In terzo luogo: gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.
In quarto luogo: i marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.
Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell’anno 1810.
– Il primo de’ capitani della guardia del re;
– L’ispettore generale dell’artiglieria;
– L’ispettore generale del genio.
In quinto luogo: sei membri del collegio de’ possidenti scelti dal re fra i 50 individui che pagano un’imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

Art. 13 – Con uno Statuto del primo re d’Italia, che regola la organizzazione del palazzo, sono parimenti istituiti gli uffiziali ordinarii della corona per il decoro dei varii servigii del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.

Art. 14 – I grandi uffiziali del regno sono inamovibili, salva la eccezione che trovasi all’art. 12, paragr. 2.
Queste cariche non possono essere conferite che ai sudditi del regno d’Italia.

Art. 15 – I grandi uffiziali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del Senato e del Consiglio di Stato.
Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.
Essi sono membri del consiglio privato.

Art. 16 – Quattro commende di 36.000 lire di Milano di rendita, cioè:
– La prima posta fra la Sesia e l’Adda;
– La seconda fra l’Adda e l’Adige;
– La terza sulla sponda destra del Po;
– La quarta fra il Santerno ed il Rubicone, sono assegnate ed unite, vita natural durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano, e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode di un beneficio ecclesiastico.
I grandi uffiziali della corona godono inoltre:
1) Di un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;
2) Dell’assegno di consigliere di Stato e di senatore.

Art. 17 – Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande uffiziale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.



TITOLO III
DEI GIURAMENTI

Art. 18 – Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono, o alla sua maggiorità, accompagnato dai grandi uffiziali del regno;
Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza
– Del Senato;
– Del Consiglio di Stato;
– Del corpo legislativo;
– Dei tre presidenti dei collegi;
– Degli arcivescovi e vescovi;
– Del tribunale di cassazione;
– Della contabilità nazionale;
– Dei presidenti dei tribunali di revisione e di appello;
Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

Art. 19 – Il giuramento del re è nei seguenti termini:
"Io giuro di mantenere l’integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello Stato; di rispettare e far rispettare l’uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, la irrevocabilità delle vendite de’ beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, né stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell’interesse, della felicità, e della gloria del popolo italiano".

Art. 20 – Il reggente prima di assumere l’esercizio delle sue funzioni, accompagnato dai grandi uffiziali del regno;
Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza
– Del Senato;
– Del Consiglio di Stato;
– Del presidente del Corpo legislativo;
– Del presidente del tribunale di Cassazione.
Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

Art. 21 – Il giuramento del reggente è ne’ seguenti termini:
"Io giuro di amministrare gli affari dello Stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del Senato, e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione, e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato l’esercizio".

Art. 22 – I grandi uffiziali del regno, il segretario di Stato, i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, dei collegi elettorali, prestano il giuramento nei seguenti termini:
"Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno e fedeltà al re".
I funzionarii pubblici, civili e giudiziarii, e gli ufficiali e soldati dell’armata prestano lo stesso giuramento.

Firmato:
Napoleone

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili,
Luosi, Guicciardi



Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi, siano trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative perché siano trascritte nei loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d’Italia è incaricato di sorvegliarne l’esecuzione.

Dato al palazzo di Saint-Cloud il 29 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Napoleone

Per sua maestà l’imperatore e re.

Firmato:
Marescalchi



TERZO STATUTO COSTITUZIONALE
(5 GIUGNO 1805)
 

NAPOLEONE I
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia

La Consulta di Stato, e la deputazione straordinaria dei collegii decreta, e noi ordiniamo quanto segue:
Estratto dei registri della Consulta di Stato, e della deputazione straordinaria dei collegi del giorno 5 giugno 1805.



TERZO STATUTO COSTITUZIONALE
 

TITOLO I
DEI BENI DELLA CORONA

Art. 1 – Le proprietà della corona sono:
1) Il palazzo reale di Milano e la villa Bonaparte;
2) Il palazzo di Monza e sue dipendenze;
3) Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;
4) Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze;
5) I boschi di Ticino.
È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l’acquisto dei palazzi posti ne’ contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarii alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.

Art. 2 – Indipendentemente dalle premesse disposizioni e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di 6.000.000 di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

Art. 3 – Parimenti il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mensualmente la somma di 2.000.000 di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà d’essere compresa nel budget del ministero della guerra.
Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani dei membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d’entrare.

Art. 4 – I beni e le rendite assegnate alla corona dall’articolo precedente saranno amministrate da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalità dei beni e rendite della corona di Francia.

Art. 5 – Il re, allorquando le circostanze lo esigono, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in nessun caso ecceda la somma annua di trentamila lire.
L’atto contenente quest’assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.



TITOLO II
DEL VICE-RE

Art. 6 – Durante il tempo in cui S.M. l’imperatore e re Napoleone conserva la corona d’Italia, può farsi rappresentare da un vice-re.

Art. 7 – Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vice-re.

Art. 8 – Il vice-re prima di assumere l’esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S.M. ed alla presenza dei grandi uffiziali della corona, de’ membri del Consiglio di Stato il giuramento concepito come segue:
"Giuro di essere fedele alla costituzione e di obbedire al re, di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l’ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l’autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato".

Art. 9 – Il vice-re risiederà negli Stati del regno d’Italia.

Art. 10 – I grandi uffiziali della corona, e gli uffiziali del palazzo eseguiranno presso il vice-re le medesime funzioni che loro incumbono presso S.M. l’imperatore e re.



TITOLO III
DEI COLLEGI

Art. 11 – I collegi de’ possidenti, dei dotti e dei commercianti, si radunano separatamente, ed in conseguenza di una convocazione del re che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

Art. 12 Il presidente della censura ed i presidenti de’ tre collegi sono nominati dal re.

Art. 13 – Quei membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, ed in seguito di una convocazione del re.

Art. 14 – Essi non formano che una sola adunanza nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.

Art. 15 – Il presidente è nominato dal re.

Art. 16 – Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento e pei giudici di pace. Il numero de’ candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti. Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.



TITOLO IV
DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 17 – Il Consiglio di Stato è composto:
1) Del Consiglio dei consultori;
2) Del Consiglio legislativo;
3) Del Consiglio degli uditori.

Art. 18 – I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.



§ 1
Del Consiglio dei consultori

Art. 19 – Il Consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di Stato consultori.
I grandi uffiziali della corona vi hanno voce e seduta.

Art. 20 – Il Consiglio dei consultori conosce dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re:
1) Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia alle modificazioni da farsi ai detti statuti;
2) Dei trattati di pace, di commercio, di sussidii che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

Art. 21 – Il Consiglio dei consultori nel caso previsto all’art. 5 del secondo statuto costituzionale elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.

Art. 22 – Nel caso previsto dall’art. 11 del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell’atto di destinazione sia d’un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al Consiglio dei consultori che procede come è prescritto nel detto articolo.

Art. 23 Il Consiglio dei consultori è presieduto da uno de’ suoi membri nominato dal re.



§ 2
Del Consiglio legislativo

Art. 24 – Il Consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di Stato al più.

Art. 25 – Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S.M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce:
1) Di ogni progetto di legge, qualunque siane l’oggetto;
2) Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica, spiegazioni e sviluppi, o interpretazioni di detti regolamenti.

Art. 26 Alcun regolamento d’amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

Art. 27 – Il Consiglio legislativo è presieduto da uno de’ suoi membri nominato dal re.



§ 3
Del Consiglio degli uditori

Art. 28 – Questo Consiglio è composto al più di quindici consiglieri di Stato.

Art. 29 – Questo Consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S.M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce:
1) Di tutti gli affari contenziosi;
2) Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d’affari, che inerendo agli interessi immediati del demanio dello Stato e alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarii;
3) Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell’amministrazione pubblica;
4) Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;
5) Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;
6) Delle autorizzazioni da accordarsi sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l’accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali.
7) Delle proposizioni di pensioni, e trattamento di ritirata, o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degli impiegati civili.

Art. 30 – Il Consiglio degli uditori è presieduto da uno dei suoi membri nominato dal re.

Art. 31 – Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinché le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentorio.



§ 4
Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni
 

Ordine del lavoro

Art. 32 – I membri del Consiglio di Stato sono divisi in servizio ordinario ed in servizio straordinario.
Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S.M. il re ogni sei mesi.

Art. 33 – Il Consiglio legislativo, ed il Consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:
– Sezione di legislazione e del culto;
– Sezione dell’interno e delle finanze;
– Sezione di guerra e marina.

Art. 34 – Le sezioni fanno l’esame preventivo, e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.
Il Consiglio dei consultori, il Consiglio legislativo ed il Consiglio degli uditori stendono in seduta particolare, ed in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.
Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale pria di adottarli ne ordina la trasmissione al Consiglio di Stato.

Art. 35 – Il Consiglio di Stato è presieduto dal re, o in lui assenza, da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest’effetto da S.M.

Art. 36 – Il Consiglio di Stato non ha che voce consultiva.

Art. 37 – Allorché egli delibera sopra progetto di legge, o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de’ membri in servizio ordinario debbono essere presenti.
Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

Art. 38 – Avvi un segretario generale del Consiglio di Stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.



§ 5
Disposizioni generali

Art. 39 – Dopo la primitiva fondazione, niuno potrà essere nominato membro del Consiglio legislativo, se non è stato membro del Consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del Consiglio de’ consultori, se non è stato membro del Consiglio legislativo.

Art. 40 – Il trattamento dei membri del Consiglio degli uditori è fissato in 6.000 lire di Milano. Quello dei membri del Consiglio legislativo in 15.000. Quello dei membri del Consiglio dei consultori in 25.000 lire.

Art. 41 – I membri del Consiglio de’ consultori sono consiglieri di Stato a vita: non possono essere rivocati dal re, e se per un di lui ordine, o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti.
Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

Art. 42 – I ministri sono membri nati del Consiglio di Stato durante l’esercizio delle loro funzioni. Essi possono intervenire ai consigli sia dei consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati, riguardano il loro rispettivo dipartimento.

Art. 43 – Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del Consiglio di Stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell’interno, od all’estero.



TITOLO V
DEL CORPO LEGISLATIVO

Art. 44 – Il re fa l’apertura delle sessioni del corpo legislativo.

Art. 45 – La Camera degli oratori è soppressa. I progetti di legge sono rimessi ad una commissione, che il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.

Art. 46 – Il corpo legislativo ha un presidente, e due questori che sono nominati dal re per due anni.

Art. 47 – Sono di competenza del corpo legislativo:
1) Il conto annuo delle entrate e spese dello Stato;
2) La coscrizione militare;
3) L’alienazione de’ beni nazionali;
4) Il sistema monetario;
5) I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche collo stabilimento o di nuove imposte o di nuove tariffe per le imposte esistenti;
6) Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d’alto criminale, sia commerciale.
Tutt’altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 48 – Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di 300.000 lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui ufficii, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.
Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori, conformemente ad un decreto che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l’impiego.
Su questa somma è prelevato l’onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato per il presidente a 25.000 lire, e pei questori a 10.000 lire per ciascuno.

Art. 49 – Il re può disciogliere il corpo legislativo.
Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.



TITOLO VI
DELL’ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 50 – I giudici sono nominati dal re: le loro funzioni sono a vita.

Art. 51 – Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.

Art. 52 – Le cause criminali, sono sempre giudicate dai giudici che hanno ascoltati i testimonii. I giudici devono sedere in numero pari.

Art. 53 – Le sessioni de’ tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.
I testimonii ed i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell’udienza.

Art. 54 – Ogni qualvolta il tribunale di cassazione viene in cognizione, che il senso di una legge, o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice il cui rapporto su quest’oggetto viene presentato alla discussione del Consiglio di Stato. In seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

Art. 55 – Non vi sarà che un solo Codice civile per tutto il regno d’Italia.

Art. 56 – Il Codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare dal 1° gennaio prossimo.
A quest’effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.
Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.
Il Codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano ed in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata ne’ tribunali, ed avere forza di legge.

Art. 57 – Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di 5 anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati, il Consiglio di Stato propone una legge, tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel Codice.



TITOLO VII
DEL DIRITTO DI FAR GRAZIA

Art. 58 – Il re ha il diritto di far grazia. Egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, di un grande ufficiale militare, d’un membro del Consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.



TITOLO VIII
DELL’ORDINE DELLA CORONA DI FERRO
 

Creazione ed organizzazione

Art. 59 – Affine di assicurare con dei contrassegni d’onore una degna ricompensa ai servigli resi alla corona, tanto nella carriera delle armi che in quella dell’amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà un ordine sotto la denominazione di ordine della corona di ferro.

Art. 60 – Quest’ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori e venti dignitarii.

Art. 61 – I re d’Italia saranno gran maestri dell’ordine.
Nulladimeno l’imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, fin che vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.

Art. 62 – Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori e cinque di dignitarii sono specialmente destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuta una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.



§ 2
Decorazione

Art. 63 – La decorazione dell’ordine consisterà nell’emblema della corona lombarda, intorno alla quale saranno scritte queste parole: "Dio me l’ha data, guai a chi la toccherà".
Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color di arancio con striscie verdi all’orlo.

Art. 64 – I cavalieri la porteranno d’argento attaccata al lato sinistro. I commendatori la porteranno d’oro attaccata nella stessa maniera.
I dignitarii la porteranno pendente al collo.

Art. 65 – Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell’ordine.



§ 3
Nomina, ricevimento e giuramento

Art. 66 – I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, ed i dignitarii fra i commendatori. In conseguenza e per la prima formazione, tutti i membri dell’ordine saranno nominati cavalieri.

Art. 67 – Ogni anno il giorno dell’Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.

Art. 68 – Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarii si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall’assistere senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.

Art. 69 – I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione conformemente al cerimoniale che verrà regolato.

Art. 70 – Le notizie storiche dei membri dell’ordine che fossero morti nell’anno saranno lette in questa solennità. L’oratore farà la storia dei loro servizii che avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principii sui quali l’ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua formazione.

Art. 71 – Il giuramento dei cavalieri è concepito in questi termini: "Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell’integrità del regno d’Italia, ed alla gloria del suo fondatore".

Art. 72 – I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri ai quali le decorazioni dell’ordine saranno accordate, non calcoleranno nel numero fissato all’art. 62.



§ 4
Dotazione ed amministrazione

Art. 73 – Sarà applicato alla dotazione dell’ordine un reddito di 400.000 lire di Milano sul Monte Napoleone.

Art. 74 – I membri dell’ordine godranno d’un onorario annuo, cioè:
– Pei cavalieri: L. 300;
– Pei commendatori: L. 700;
– Pei dignitarii: L. 3.000.

Art. 75 – Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100.000 lire per le pensioni straordinarie che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori, o dignitarii. Le pensioni saranno a vita.

Art. 76 – I gran dignitarii comporranno il gran consiglio d’amministrazione dell’ordine.
Saranno scelti fra i gran dignitarii un cancelliere, ed un tesoriere dell’ordine.
Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
Fra i cavalieri due aiutanti delle cerimonie.



TITOLO ULTIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 77 – Le disposizioni della costituzione di Lione, che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.

F. Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi, consultori.
Aldini presidente della censura, Stanislao Bovara, Giovanni Famasia, segretarii della censura.
Giuseppe Taverna, G. Soresina Vidoni, L. Scazzo, B. Oriani, Fè Marcantonio, V. Brunetti, G. B. Verteva, F. Conti, G. B. Piazzoni, L. Castiglioni, C. Bignami, C. Bentivoglio, L. Salina, F. Peregalli, S. Bologna, L. Massari, Odescalchi, Barzetta, membri della censura.

Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato ed inserite nel bollettino delle leggi siano dirette ai tribunali, ed alle autorità amministrative perché le trascrivano nel loro registro, le osservino e le facciano osservare, ed il nostro segretario di Stato del nostro regno d’Italia è incaricato d’invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo di Milano il giorno 6 giugno 1805, primo del nostro regno.

Napoleone

V. da noi cancelliere guardasigilli della corona
Melzi

Per l’imperatore e re, il consigl. e segret. di Stato
L. Vaccari



QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE
(16 FEBBRAIO 1806)
 

NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia

Visto il primo Statuto costituzionale del nostro regno d’Italia del 17 marzo 1805;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1 – Il principe Eugenio Napoleone, arcicancelliere di Stato del nostro impero di Francia e vice-re del nostro regno d’Italia è adottato nostro figlio.

Art. 2 – La corona d’Italia dopo noi, e in mancanza de’ nostri figli discendenti maschi, legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio, e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio, con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.

Art. 3 – In mancanza de’ nostri figli e discendenti maschi, legittimi e naturali, e de’ figli e discendenti maschi, legittimi e naturali del principe Eugenio, la corona d’Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra principi del nostro sangue, che allora regnerà in Francia.

Art. 4 – Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.

Art. 5 – Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d’Italia non potrà mai, in verun caso e in veruna circostanza, autorizzare né lui né i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell’impero.

Art. 6 – Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato sieno comunicate ai collegii elettorali del nostro regno d’Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed autorità amministrative, perché le trascrivano ne’ loro registri; le osservino e le facciano osservare ed il segretario di Stato del nostro regno d’Italia è incaricato d’invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbraio 1806.

Napoleone

Per l’imperatore e re, il ministro segretario di Stato
A. Aldini



QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE
CON CUI VIENE ERETTO IL SENATO CONSULENTE
 

NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi, re d’Italia e protettore della Confederazione del Reno

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1 Il Consiglio de’ consultori cessa di far parte del Consiglio di Stato, e assume il nome di Senato consulente.

Art. 2 – Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà civile.

Art. 3 – Vi sarà necessariamente nel Senato un senatore d’ogni dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla formata dai collegi elettorali.

Art. 4 – Il Senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti speciali.

Art. 5 – Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite del sigillo dello Stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d’Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali e alle autorità amministrative, perché le trascrivano ne’ loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro regno d’Italia è incaricato d’invigilare sull’esecuzione.



Napoleone

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona
(l.s.) Melzi d’Eril

Per l’imperatore e re, il ministr. segr. di Stato
A. Aladini



SESTO STATUTO COSTITUZIONALE
RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SENATO CONSULENTE
ISTITUITO COL QUINTO STATUTO 21 MARZO 1808
 

NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi, re d’Italia e protettore della Confederazione del Reno

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:



SESTO STATUTO COSTITUZIONALE
 

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SENATO

Art. 1 – Il Senato consulente, istituito col quinto Statuto costituzionale, è composto:
1) Dei, principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;
2) De’ grandi ufficiali della corona;
3) Dell’arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del regno;
4) Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, quanti in ragione di otto per ogni milione di abitanti corrispondono alla popolazione del regno.
Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali.

Art. 2 – Per la formazione delle liste, il collegio de’ possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.
Gli altri due collegi ne presentano uno solo per ciascheduno.
Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti vacanti, togliendo i candidati da que’ dipartimenti relativamente ai quali la vacanza si è verificata.

Art. 3 – Il re può accrescere il numero de’ senatori quando giudichi che il bene dello Stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione del Senato.

Art. 4 – Il re presiede il Senato, e può anche farlo straordinariamente presiedere da qualche grande ufficiale della corona.
Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un anno.

Art. 5 – Il presidente convoca il Senato dietro un ordine del re, ovvero sulla domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore ufficiale del Senato per affari interni del suo corpo.

Art. 6 – Esso rende conto al re dell’oggetto delle convocazioni senatorie fatte sulla domanda di qualche commissione, o di qualche senatore, e del risultato delle deliberazioni del Senato.

Art. 7 – Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per sei anni sopra una lista tripla del Senato.

Art. 8 – Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivi e del sigillo del Senato.
Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.
I pretori sono incaricati di tutto ciò che riguarda la polizia interna ed esterna del loro corpo.



TITOLO II
ATTRIBUZIONI

Art. 9 – Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel Senato.

Art. 10 – I progetti di statuti e di leggi sono presentati al Senato, e discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

Art. 11 – Sugli statuti il Senato delibera a scrutinio segreto, e alla pluralità di due terzi di voti.

Art. 12 – Delibera a maggiorità assoluta sui progetti di legge, che per istraordinarii bisogni dello Stato portassero accrescimento delle imposte attuali.

Art. 13 – Sopra qualunque altro progetto di legge il Senato può presentare al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien fatta.

Art. 14 – Sono registrati dal Senato:
1) Gli statuti costituzionali;
2) Le leggi;
3) I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per maggior lustro della corona;
4) I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello Stato.

Art. 15 – Dietro una commissione del re il Senato pronunzia:
1) Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali;
2) Sui ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica;
3) Sulla rimessione dei giudici inamovibili per titolo di prevaricazione, o di altra grave delinquenza in ufficio.

Art. 16 – Sono comunicati al Senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o al cambiamento di qualche parte del territorio, e i conti dei ministri.

Art. 17 – Il Senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

Art. 18 – È creata nel seno del Senato una commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.

Art. 19 – Un determinato numero di senatori forma parte dell’alta Corte reale, che risiede nel palazzo del Senato.

Art. 20 – Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia.



TITOLO III
DOTAZIONE

Art. 21 – Il palazzo attualmente all’uso del ministro di guerra è posto alla disposizione del Senato per la sua residenza.
Sono affetti alla dotazione del Senato:
1) Un annuo assegno di lire 400.000 sul tesoro dello Stato;
2) Tanti beni stabili quanti diano un’annua rendita di un milione.

Art. 22 – Le rendite accordate nell’articolo precedente sono impiegate:
1) Nelle spese di riparazione, manutenzione e ammobigliamento del palazzo senatorio;
2) Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del Senato;
3) Nel trattamento de’ senatori.

Art. 23 – Le rendite della dotazione del Senato decorrono dal primo gennaio 1808.
Il trattamento de’ senatori dal giorno della loro nomina.
Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del Senato.

Art. 24 – Vi è alla fine d’ogni anno un gran consiglio di amministrazione, presieduto dal re composto d’un determinato numero di senatori, in cui viene fissato il budget per l’anno prossimo, e definitivamente regolato il trattamento de’ senatori per l’anno cadente. Vengono pure fissate le pensioni alle vedove de’ senatori.

Art. 25 – Il presidente ha un trattamento doppio, il cancelliere il tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI

I grandi ufficiali, di cui all’art. 1, num. 3, in luogo di trattamento sono provveduti dallo Stato di benefizii ecclesiastici.

Art. 26 – Nessuno può essere senatore prima di quarant’anni compiti.

Art. 27 – La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.

Art. 28 – Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.

Art. 29 – Le sessioni del Senato sono segrete.
Non sono legittime senza l’intervento di più della metà de’ suoi membri.

Art. 30 – Il Senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato il caso di cui all’art. 11.

Art. 31 – I quattro consiglieri di Stato consultori passano di diritto nel Senato.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato, siano comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d’Italia, inserito nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perché le trascrivano ne’ loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro regno d’Italia è incaricato di invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 21 marzo 1808.

Napoleone

Per l’imperatore e re, il ministro segretario di Stato
A. Aldini



SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE
RELATIVO AI TITOLI ED AL MAGGIORASCHI DEL REGNO 21 SETTEMBRE 1808
 

NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi, re d’Italia e protettore della Confederazione del Reno
 

A TUTTI QUELLI CHE VEDRANNO LE PRESENTI, SALUTE

Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale;
Abbiamo ordinato e decretato, ed ordiniamo e decretiamo quanto segue:



SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE
 

TITOLO I
DEI TITOLI

Art. 1 – Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello de’ loro figli, in favore del quale abbiamo istituito un maggiorasco di un annuo reddito di L. 200.000, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

Art. 2 – I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

Art. 3 – I figli primogeniti de’ grandi ufficiali della corona avranno il titolo di conte, sempre che il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30.000.
Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

Art. 4 – I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.

Art. 5 – I nostri ministri, i senatori, consiglieri di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

Art. 6 – Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti sotto le condizioni infrascritte.

Art. 7 – Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trentamila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell’art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.

Art. 8 – I titoli menzionati nell’art. 4, potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.

Art. 9 – I presidenti de’ nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente ed il procuratore generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti ed i procuratori generali della nostra corte di appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno durante la loro vita il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorché avranno presieduto il collegio per tre sessioni; i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorché avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

Art. 10 – Potranno pure i membri de’ collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15.000 di annuo reddito, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

Art. 11 – Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti a giustificare che una rendita di lire 15.000 il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, ed insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

Art. 12 – I dignitarii, i commendatori ed i cavalieri dell’ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di 3.000 lire.

Art. 13 – Noi ci riserviamo d’accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, uffiziali civili e militari, ed altri de’ nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.

Art. 14 Quelli fra i nostri sudditi, a’ quali noi avremo conferito de’ titoli, non potranno portare altri stemmi, né avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d’istituzione.

Art. 15 – Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello Stato civile, notari ed altri di darli loro; rinnovando in caso di bisogno contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.



TITOLO II
DE’ MAGGIORASCHI
 

CAPITOLO I
Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un maggiorasco
 

SEZIONE PRIMA
Formazione de’ maggioraschi, modo ed esame della domanda per l’istituzione

Art. 16 – Non potranno entrare nella formazione d’un maggiorasco, che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli art. 1048 e 1049 del Codice Napoleone.

Art. 17 – Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d’un maggiorasco, purché siano rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.

Art. 18 – Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.

Art. 19 – Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con dichiarazione dell’inalienabilità e saranno inoltre portate sopra un libro particolare.

Art. 20 – Gli estratti d’iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

Art. 21 – Quella parte di rendite d’un maggiorasco che sarà in rendite sul Monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale di un decimo, che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato a profitto del titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimenti inalienabili.



SEZIONE SECONDA
Dei maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo

Art. 22 – Quei nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.

Art. 23 – La petizione sarà motivata ed annunzierà:
1) La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d’istituire un maggiorasco;
2) La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;
3) I beni che il petente intende di applicare alla dotazione del maggiorasco;
4) Il prodotto di questi beni;
5) Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d’alcuna ipoteca o privilegio;
6) Il numero de’ figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine.

Art. 24 – Il prodotto de’ beni immobili sarà giustificato:
1) Dagli scritti d’affitto per la durata di ventisette anni;
2) Dall’estratto de’ registri della imposizione.
In mancanza d’istrumento, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di pace od un notaio, da sette notabili del circondario ove i beni sono situati, e comprovanti la pubblica fama.
Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

Art. 25 – Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la domanda sopra un registro del segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

Art. 26 – Il cancelliere procederà all’esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue:
– Tre senatori;
– Due consiglieri di Stato;
– Un procuratore generale;
– Un segretario generale;
Il consiglio sarà denominato, Consiglio del Sigillo dei titoli.

Art. 27 – Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni, e ne sarà il depositario.

Art. 28 – Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d’aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la domanda e i documenti uniti.

Art. 29 – Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che siano prese nuove informazioni dal procuratore generale, il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionari e particolari.

Art. 30 – Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

Art. 31 – In virtù di quest’atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffizii delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti né a privilegio, né ad ipoteca, né a’ carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone né a condizione alcuna che ne diminuisca la proprietà ed il prodotto.

Art. 32 – Il procuratore generale del sigillo invigilerà per l’iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti 15 giorni.

Art. 33 – Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell’articolo seguente.

Art. 34 – Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato, ed autorizzante l’istituzione del maggiorasco.

Art. 35 – Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione dei maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta ed i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.

Art. 36 – La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

Art. 37 – Allorché noi avremo firmato il decreto, l’istanza ed i suoi documenti saranno deposti agli archivii del sigillo de’ titoli, con una spedizione del decreto.



SEZIONE TERZA
Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere patenti

Art. 38 – Sopra la dimanda dell’impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.

Art. 39 – A quest’effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell’ordine della corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d’un’annata delle rendite del maggiorasco.

Art. 40 – Metà di questa somma apparterrà all’ordine della corona di ferro, l’altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

Art. 41 – Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.

Art. 42 – Esse indicheranno:
1) Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
2) Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
3) I beni che ne formano la dotazione;
4) Gli stemmi e le livree accordate all’impetrante.

Art. 43 – Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a questo uso, e che rimarrà depositato agli archivii del Consiglio del sigillo dei titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

Art. 44 – Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini si porterà al Senato per comunicargli