STATUTI COSTITUZIONALI DEL REGNO D’ITALIA
(1805)
PROCLAMA CON CUI FU PUBBLICATO
IL PRIMO STATUTO COSTITUZIONALE 19 MARZO 1805
LA CONSULTA DI STATO
Ai Popoli del Regno d’Italia
Uno Stato nuovo creato in mezzo a tante commozioni
politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado
tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne
per sempre potesse l’esistenza, il riposo e la prosperità.
Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse,
doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano,
e la medesima penetrazione sua doveva consigliargli di non
ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze.
Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorché inaspettatamente
la prima volta comparve sull’orizzonte politico dell’Europa.
Ella fece al certo un gran passo quando ne’ comizii radunati
in Lione sotto gli auspizi e la mano del suo creatore, rifuse
la costituzione, e proclamò un capo, i lumi ed il potere
del quale l’avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità
ed alla considerazione, a cui le permetteva pretendere il
suo destino.
Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere
che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto
alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito
all’esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava
ancora al compimento dell’edifizio; e per quanto sieno state
abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia
era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta
ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle,
questi efficaci.
Alfine il grande esempio presentato dalla Francia terminò
di convincere i più pertinaci, e l’esito il più felice ci
disse ch’era tempo ormai ancora per noi di imitarla.
Da quell’istante la Consulta di Stato, incaricata per istituto
di vegliare alla sicurezza della Repubblica, prese ad esaminare
con quali modi operare un salutare cangiamento, prescritto
non solo da quanto vedevamo operarsi d’intorno a noi, ma
da un interesse ben anche più grande, quello cioè della
nostra conservazione.
Già aveva essa comunicati i suoi pensieri e diretti i suoi
voti all’augusto capo dello Stato; già gli aveva essa sottomesso
il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di
recarsi a Parigi del pari che una numerosa deputazione composta
di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere
alla solenne incoronazione di Napoleone imperatore de’ Francesi.
Allora fu che avendo occasione di osservare più da vicino
le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando
lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d’un lampo
di nuovo innalzata la nazione ch’egli governa; che vedendo
per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la Consulta
rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere
ad invidiare per lei la felicità, di cui era venuta ad essere
testimonio.
Per altra parte la Consulta era ognor tormentata dal pensiero
di futuri pericoli né poteva dissimularsi quali, e quanti
si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava
i disegni e gl’interessi d’altre potenze, ed il disequilibrio
delle forze e il danno d’una posizione sì esposta, né quello
delle attrattive del nostro territorio.
Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l’incominciato
lavoro, e, riunendosi ai deputati, distinti tutti ugualmente
per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo
e per i loro lumi, d’emettere di voce unanime il voto che
tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo
era di già formato da tutti i cuori.
Questo voto che l’amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano
inoltre con ugual forza, fu accolto. Napoleone è re d’Italia.
La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza
diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli
soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d’Italia
e quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno
a risiedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.
È l’interesse nostro che ha condotto e mosso Napoleone ad
acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla,
né la riterrà se non fino a tanto che questo interesse ne
imporrà la legge alla sua saggezza ed all’affetto, che egli
ci conserva: moderazione però fatale per noi, che, mentre
potevamo lusingarci d’averlo a presidente per sempre, ci
pone a rischio di non averlo a re che un istante: poiché
se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i
nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non
lasceranno durar lungo tempo.
Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere,
egli ne limiterà di più, e regolerà l’estensione e l’uso.
Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra
religione, l’integrità del nostro territorio, l’uguaglianza
dei diritti, la libertà politica e civile, l’irrevocabilità
delle vendite de’ beni nazionali, il diritto esclusivo di
coprire le cariche dello Stato; che riserberanno alla legge
sola l’autorità di stabilire le imposizioni, e che insomma
consacreranno, consolideranno tutti i grandi principii sopra
i quali è fondato il vero bene dei popoli e la loro tranquillità.
Napoleone ne ha assunto l’impegno: chi può dubitare che
egli non voglia, che egli non sappia adempirlo?
Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito
a questa proclama, cioè:
LA CONSULTA DI STATO
Presieduta dal vice-presidente, ed i
deputati per i collegi e per i corpi costituiti della
repubblica italiana
Considerando la posizione dell’Europa e quella
della patria;
Sono d’unanime opinione:
1° – Che sia giunto il momento di dare l’ultima
mano alle istituzioni, delle quali furono a Lione gittate
le basi, e dichiarare a quest’effetto il governo della repubblica
italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principii
che costituiscono il governo dell’impero francese;
2° – Che l’imperatore Napoleone primo, fondatore
della repubblica sia dichiarato re d’Italia;
3° – Che il trono d’Italia sia ereditario
di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea
legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine
e loro discendenze; ben inteso che il diritto d’adozione
conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo
dell’impero francese o del regno d’Italia;
4° – Che la corona d’Italia non possa essere
riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona;
che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de’ suoi
successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia
se non risiede nel territorio della repubblica italiana;
5° – Che l’imperatore Napoleone, vita sua
natural durante, possa nominarsi un successore fra i suoi
figli legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di
cui egli non potrà però far uso senza compromettere la sicurezza,
l’integrità, l’indipendenza di uno Stato, l’esistenza del
quale è uno dei più bei pregi della sua gloria, sino a tanto
che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le
armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la
Penisola d’Italia sarà ad ogni momento minacciata d’aver
a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d’Europa;
6° – Che la sicurezza dello Stato non permette
la separazione delle corone di Francia e d’Italia, se non
quando queste circostanze si saranno cangiate;
7° – Che regolato che sia il punto più importante
per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere
supremo, sia l’imperatore Napoleone pregato di recarsi a
Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la
Consulta di Stato e le deputazioni straordinarie de’ collegi,
dare al regno una costituzione definitiva che garantisca
al popolo la sua religione, l’integrità del suo territorio,
l’eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile,
l’irrevocabilità delle vendite de’ beni nazionali; alla
legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai
nazionali il diritto esclusivo d’essere chiamati a coprire
le cariche dello Stato; principii tutti che l’imperatore
ha consacrati colle leggi che ha già date all’Italia, e
la proclamazione dei quali fu la prima voce che si fece
intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte che
egli ne discese per conquistare e liberare la patria;
8° – Che infine l’Europa dovrà essere convinta
che tutte le parti del regno d’Italia sono ormai consolidate
per sempre, e che nessuna ne può essere separata senza distruggere
il principio sopra cui è fondato il tutto.
Parigi, lì 15 marzo 1805, anno IV.
Melzi, Marescalchi, Caprara,
Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi,
Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi,
Carlotti, Dabrowski, Rangone, Calepio,
Litta, Fè, Alessandri, Salimbeni,
Appiani, Busti, Giulini, Negri,
Sopranzi, Valdrighi.
NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia
A TUTTI I PRESENTI E FUTURI,
SALUTE
La Consulta di Stato decreta, e noi ordiniamo
ciò che segue:
Estratto de’ registri della Consulta di Stato del giorno
17 marzo 1805.
PRIMO STATUTO COSTITUZIONALE
La Consulta di Stato, veduto il voto unanime
della Consulta e deputazione unite del giorno 25 marzo 1805.
Veduto l’art. 60 della Costituzione sull’iniziativa costituzionale:
DECRETA
Art. 1 – L’imperatore de’ Francesi Napoleone
primo è re d’Italia.
Art. 2 – La corona d’Italia è ereditaria
nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale,
sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo
le femmine e discendenza loro; il diritto d’adozione non
potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell’impero
francese o del regno d’Italia.
Art. 3 – Tosto che le armate straniere si
saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie,
e da quella di Malta, l’imperatore Napoleone trasmetterà
la corona d’Italia ad uno de’ suoi figli maschi legittimi,
sia naturale o adottivo.
Art. 4 – Da quest’epoca la corona d’Italia
non potrà essere più unita colla corona di Francia nella
stessa persona, ed i successori di Napoleone primo nel regno
d’Italia dovranno stabilmente risiedere sul territorio della
repubblica Italiana.
Entro l’anno corrente l’imperatore Napoleone col parere
della Consulta di Stato e delle deputazioni dei collegi
elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate
sopra le stesse basi di quelle dell’impero francese, e sopra
i principii medesimi delle leggi ch’egli ha già date all’Italia.
Firmato:
Napoleone
Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
Fenaroli,
Costabili, Luosi, Guicciardi
Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite
dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi,
sieno trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative,
affinché le iscrivano sui loro registri, le osservino e
le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro
di giustizia del nostro regno d’Italia è incaricato di sorvegliarne
l’esecuzione.
Dato al palazzo delle Tuilieries il 17 marzo
1805, e primo del nostro regno.
Per sua maestà l’imperatore e re sottoscritto,
Parigi, il 19 marzo 1905.
SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE
CHE RIGUARDA LA REGGENZA,
I GRANDI UFFICIALI DEL REGNO ED IL GIURAMENTO, 29 MARZO
1805
NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia
A TUTTI I PRESENTI E FUTURI,
SALUTE
La Consulta di Stato ha decretato, e noi
ordiniamo ciò che segue:
Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno
28 marzo 1805 in seduta a Saint-Cloud.
SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE
La Consulta di Stato veduto lo Statuto costituzionale
del 17 marzo:
DECRETA
TITOLO I
DELLA REGGENZA
Art. 1 – La maggiorità del re d’Italia è
fissata a 18 anni compiti. Durante la minorità vi è un reggente
del regno.
Art. 2 – Il reggente deve avere l’età di
almeno 25 anni compiti, e risiedere nel regno d’Italia.
Le donne sono escluse dalla reggenza.
Art. 3 – Il re può destinare il reggente
fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti,
ed in difetto fra i grandi uffiziali della corona.
Art. 4 – In difetto di destinazione da parte
del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale
il più prossimo in grado dietro l’ordine dell’eredità, e
che abbia 25 anni compiti.
Art. 5 – In caso che il re non avesse destinato
il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse
compito i 25 anni, il Senato o la Consulta, elegge il reggente
fra i grandi uffiziali della corona.
Art. 6 – Se a motivo della minorità del principe
chiamato per l’ordine dell’eredità alla reggenza, essa fosse
stata deferita ad un parente men prossimo, o ad un grande
ufficiale della corona, il reggente che entrò in esercizio,
continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.
Art. 7 – Il reggente esercita sino alla maggiorità
del re ed in nome del re minore tutte le attribuzioni della
dignità reale.
Non può per altro nominare ai grandi uffizii del regno;
e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano
a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano
definitive che mediante la conferma del re, un anno dopo
la sua maggiorità.
Art. 8 – Il reggente non è personalmente
responsabile degli atti della sua amministrazione.
Art. 9 – La reggenza non conferisce alcun
diritto sulla persona del re minore.
Art. 10 – La custodia del re minore è conferita
a sua madre, e in difetto al principe a ciò destinato dal
predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore e d’un principe destinato
dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita
al grande ufficiale della corona che sarà il primo dell’ordine
qui sotto stabilito all’art. 12, e che abbia i necessarii
requisiti.
Non possono essere eletti per la custodia del re minore
né il reggente, né i suoi discendenti.
Art. 11 – Quando un re destina, o un reggente
per la minorità, o un Principe per la custodia del re minore,
l’atto di destinazione fatto in presenza de’ grandi uffiziali
della corona, vien ricevuto dal segretario di Stato, e immantinente
trasmesso al Senato, o alla Consulta, per essere trascritto
nei suoi registri e depositato ne’ suoi archivii, o soltanto
depositato s’è suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d’un reggente per la minorità,
che d’un Principe per la custodia d’un re minore, sono revocabili
dal re a volontà.
Qualunque atto di designazione, o di revoca di designazione,
che non sia stato trascritto sui registri del Senato, o
deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà
nullo e di nessun effetto.
TITOLO II
DEI GRANDI UFFIZIALI DEL REGNO
Art. 12 – I grandi uffiziali del regno sono:
In primo luogo: i grandi ufficiali della corona, cioè:
– Il cancelliere guardasigilli della corona;
– Il grand’elemosiniere;
– Il gran maggiordomo maggiore;
– Il gran ciambellano;
– Il grande scudiere.
In secondo luogo: i ministri.
I ministri non sono grandi uffiziali del regno, che durante
l’esercizio delle loro funzioni.
In terzo luogo: gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di
Bologna e di Ferrara.
In quarto luogo: i marescialli del regno, che verranno scelti
fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare
il numero di quattro.
Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell’anno
1810.
– Il primo de’ capitani della guardia del re;
– L’ispettore generale dell’artiglieria;
– L’ispettore generale del genio.
In quinto luogo: sei membri del collegio de’ possidenti
scelti dal re fra i 50 individui che pagano un’imposizione
più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.
Art. 13 – Con uno Statuto del primo re d’Italia,
che regola la organizzazione del palazzo, sono parimenti
istituiti gli uffiziali ordinarii della corona per il decoro
dei varii servigii del palazzo. I successori del re sono
tenuti di conformarvisi.
Art. 14 – I grandi uffiziali del regno sono
inamovibili, salva la eccezione che trovasi all’art. 12,
paragr. 2.
Queste cariche non possono essere conferite che ai sudditi
del regno d’Italia.
Art. 15 – I grandi uffiziali della corona
tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono,
a titolo della loro carica, membri del Senato e del Consiglio
di Stato.
Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a
proposito di chiamarveli.
Essi sono membri del consiglio privato.
Art. 16 – Quattro commende di 36.000 lire
di Milano di rendita, cioè:
– La prima posta fra la Sesia e l’Adda;
– La seconda fra l’Adda e l’Adige;
– La terza sulla sponda destra del Po;
– La quarta fra il Santerno ed il Rubicone, sono assegnate
ed unite, vita natural durante, alle cariche di cancelliere
guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran
ciambellano, e di grande scudiere. Il grande elemosiniere
gode di un beneficio ecclesiastico.
I grandi uffiziali della corona godono inoltre:
1) Di un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle
loro funzioni nel palazzo;
2) Dell’assegno di consigliere di Stato e di senatore.
Art. 17 – Se per un atto della volontà del
re, o per qualunque altra causa si sia, un grande uffiziale
del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva
il suo titolo, il rango e le sue prerogative.
TITOLO III
DEI GIURAMENTI
Art. 18 – Il re, nei due anni susseguenti
al suo avvenimento al trono, o alla sua maggiorità, accompagnato
dai grandi uffiziali del regno;
Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza
– Del Senato;
– Del Consiglio di Stato;
– Del corpo legislativo;
– Dei tre presidenti dei collegi;
– Degli arcivescovi e vescovi;
– Del tribunale di cassazione;
– Della contabilità nazionale;
– Dei presidenti dei tribunali di revisione e di appello;
Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione
del giuramento.
Art. 19 – Il giuramento del re è nei seguenti
termini:
"Io giuro di mantenere l’integrità del regno; di rispettare
e far rispettare la religione dello Stato; di rispettare
e far rispettare l’uguaglianza dei diritti, la libertà politica
e civile, la irrevocabilità delle vendite de’ beni nazionali;
di non esigere alcuna imposta, né stabilire alcuna tassa
che in virtù della legge; di governare colla sola vista
dell’interesse, della felicità, e della gloria del popolo
italiano".
Art. 20 – Il reggente prima di assumere l’esercizio
delle sue funzioni, accompagnato dai grandi uffiziali del
regno;
Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza
– Del Senato;
– Del Consiglio di Stato;
– Del presidente del Corpo legislativo;
– Del presidente del tribunale di Cassazione.
Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione
del giuramento.
Art. 21 – Il giuramento del reggente è ne’
seguenti termini:
"Io giuro di amministrare gli affari dello Stato secondo
le costituzioni del regno, i decreti del Senato, e le leggi;
di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del
regno, i diritti della nazione, e quelli della dignità reale;
e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità,
il potere di cui mi è confidato l’esercizio".
Art. 22 – I grandi uffiziali del regno, il
segretario di Stato, i membri del Senato, del Consiglio
di Stato, del Corpo legislativo, dei collegi elettorali,
prestano il giuramento nei seguenti termini:
"Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno e fedeltà
al re".
I funzionarii pubblici, civili e giudiziarii, e gli ufficiali
e soldati dell’armata prestano lo stesso giuramento.
Firmato:
Napoleone
Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
Fenaroli, Costabili,
Luosi, Guicciardi
Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite
dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi,
siano trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative
perché siano trascritte nei loro registri, le osservino
e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro
di giustizia del nostro regno d’Italia è incaricato di sorvegliarne
l’esecuzione.
Dato al palazzo di Saint-Cloud il 29 marzo
1805, e primo del nostro regno.
Per sua maestà l’imperatore e re.
TERZO STATUTO COSTITUZIONALE
(5 GIUGNO 1805)
NAPOLEONE I
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia
La Consulta di Stato, e la deputazione straordinaria
dei collegii decreta, e noi ordiniamo quanto segue:
Estratto dei registri della Consulta di Stato, e della deputazione
straordinaria dei collegi del giorno 5 giugno 1805.
TERZO STATUTO COSTITUZIONALE
TITOLO I
DEI BENI DELLA CORONA
Art. 1 – Le proprietà della corona sono:
1) Il palazzo reale di Milano e la villa Bonaparte;
2) Il palazzo di Monza e sue dipendenze;
3) Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo
in addietro ducale di Modena;
4) Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo
situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno
al più presto destinati colle convenienti dipendenze;
5) I boschi di Ticino.
È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in
beni nazionali per l’acquisto dei palazzi posti ne’ contorni
di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarii alla formazione
dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.
Art. 2 – Indipendentemente dalle premesse
disposizioni e per provvedere a ciò che esige lo splendore
del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani
del tesoriere della corona una somma di 6.000.000 di lire
di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in
mese.
Art. 3 – Parimenti il tesoro pubblico verserà
nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mensualmente
la somma di 2.000.000 di lire di Milano per il soldo della
guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà d’essere
compresa nel budget del ministero della guerra.
Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli,
figli, nipoti, pronipoti, cugini germani dei membri dei
collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto
d’entrare.
Art. 4 – I beni e le rendite assegnate
alla corona dall’articolo precedente saranno amministrate
da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi
e formalità dei beni e rendite della corona di Francia.
Art. 5 – Il re, allorquando le circostanze
lo esigono, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile
alla regina, il quale in nessun caso ecceda la somma annua
di trentamila lire.
L’atto contenente quest’assegno è ricevuto dal cancelliere
guardasigilli della corona.
TITOLO II
DEL VICE-RE
Art. 6 – Durante il tempo in cui S.M. l’imperatore
e re Napoleone conserva la corona d’Italia, può farsi rappresentare
da un vice-re.
Art. 7 – Un decreto e delle speciali istruzioni
determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono
delegate al vice-re.
Art. 8 – Il vice-re prima di assumere l’esercizio
della sua dignità, presta nelle mani di S.M. ed alla presenza
dei grandi uffiziali della corona, de’ membri del Consiglio
di Stato il giuramento concepito come segue:
"Giuro di essere fedele alla costituzione e di obbedire
al re, di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in
cui ne riceverò l’ordine dal re, e di rassegnare immediatamente
l’autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato".
Art. 9 – Il vice-re risiederà negli Stati
del regno d’Italia.
Art. 10 – I grandi uffiziali della corona,
e gli uffiziali del palazzo eseguiranno presso il vice-re
le medesime funzioni che loro incumbono presso S.M. l’imperatore
e re.
TITOLO III
DEI COLLEGI
Art. 11 – I collegi de’ possidenti, dei dotti
e dei commercianti, si radunano separatamente, ed in conseguenza
di una convocazione del re che indica il luogo della loro
riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo
legislativo.
Art. 12 – Il presidente della censura
ed i presidenti de’ tre collegi sono nominati dal re.
Art. 13 – Quei membri dei tre collegi che
risiedono nello stesso dipartimento si uniscono una volta
ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, ed in
seguito di una convocazione del re.
Art. 14 – Essi non formano che una sola adunanza
nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti
a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.
Art. 15 – Il presidente è nominato dal re.
Art. 16 – Ogni collegio dipartimentale presenta
i candidati pei consigli generali di dipartimento e pei
giudici di pace. Il numero de’ candidati presentati è triplo
di quello delle piazze vacanti. Le presentazioni fatte per
ciascun dipartimento sono rese pubbliche.
TITOLO IV
DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 17 – Il Consiglio di Stato è composto:
1) Del Consiglio dei consultori;
2) Del Consiglio legislativo;
3) Del Consiglio degli uditori.
Art. 18 – I membri di questi tre consigli
sono nominati dal re.
§ 1
Del Consiglio dei consultori
Art. 19 – Il Consiglio dei consultori è composto
di otto consiglieri di Stato consultori.
I grandi uffiziali della corona vi hanno voce e seduta.
Art. 20 – Il Consiglio dei consultori conosce
dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro
in virtù di un ordine del re:
1) Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione
di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia
alle modificazioni da farsi ai detti statuti;
2) Dei trattati di pace, di commercio, di sussidii che gli
saranno presentati prima della loro pubblicazione.
Art. 21 – Il Consiglio dei consultori nel
caso previsto all’art. 5 del secondo statuto costituzionale
elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.
Art. 22 – Nel caso previsto dall’art. 11
del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell’atto
di destinazione sia d’un reggente per la minorità, sia di
un principe per la custodia del re, si fa al Consiglio dei
consultori che procede come è prescritto nel detto articolo.
Art. 23 – Il Consiglio dei consultori
è presieduto da uno de’ suoi membri nominato dal re.
§ 2
Del Consiglio legislativo
Art. 24 – Il Consiglio legislativo è composto
di dodici consiglieri di Stato al più.
Art. 25 – Questo consiglio, in seguito di
trasmissione fatta per ordine di S.M. dei rapporti e delle
proposizioni dei ministri, conosce:
1) Di ogni progetto di legge, qualunque siane l’oggetto;
2) Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione
pubblica, spiegazioni e sviluppi, o interpretazioni di detti
regolamenti.
Art. 26 – Alcun regolamento d’amministrazione
pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della
giustizia correzionale.
Art. 27 – Il Consiglio legislativo è presieduto
da uno de’ suoi membri nominato dal re.
§ 3
Del Consiglio degli uditori
Art. 28 – Questo Consiglio è composto al
più di quindici consiglieri di Stato.
Art. 29 – Questo Consiglio, dopo la trasmissione
fatta ad esso per ordine di S.M. dei rapporti e delle proposizioni
dei ministri, conosce:
1) Di tutti gli affari contenziosi;
2) Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di
rivendicazione d’affari, che inerendo agli interessi immediati
del demanio dello Stato e alle quistioni di pubblica amministrazione,
non sono della competenza dei tribunali ordinarii;
3) Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati
dell’amministrazione pubblica;
4) Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;
5) Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti
di officine sui fiumi e canali navigabili;
6) Delle autorizzazioni da accordarsi sia ai comuni, sia
agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza,
sia agli stabilimenti del culto per l’accettazione di donazioni
o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte
locali.
7) Delle proposizioni di pensioni, e trattamento di ritirata,
o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e
degli impiegati civili.
Art. 30 – Il Consiglio degli uditori è presieduto
da uno dei suoi membri nominato dal re.
Art. 31 – Gli affari contenziosi fra il demanio
ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei
consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella
affissa alla segreteria generale del consiglio, affinché
le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie
per iscritto entro un mese perentorio.
§ 4
Divisione in servizio ordinario e straordinario, e
in sezioni
Ordine del lavoro
Art. 32 – I membri del Consiglio di Stato
sono divisi in servizio ordinario ed in servizio straordinario.
Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate
da S.M. il re ogni sei mesi.
Art. 33 – Il Consiglio legislativo, ed il
Consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:
– Sezione di legislazione e del culto;
– Sezione dell’interno e delle finanze;
– Sezione di guerra e marina.
Art. 34 – Le sezioni fanno l’esame preventivo,
e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo
e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.
Il Consiglio dei consultori, il Consiglio legislativo ed
il Consiglio degli uditori stendono in seduta particolare,
ed in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o
decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno
stati rimessi.
Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun
consiglio al re, il quale pria di adottarli ne ordina la
trasmissione al Consiglio di Stato.
Art. 35 – Il Consiglio di Stato è presieduto
dal re, o in lui assenza, da un grande ufficiale della corona,
o da un consigliere consultore delegato a quest’effetto
da S.M.
Art. 36 – Il Consiglio di Stato non ha che
voce consultiva.
Art. 37 – Allorché egli delibera sopra progetto
di legge, o di regolamento di pubblica amministrazione,
due terzi de’ membri in servizio ordinario debbono essere
presenti.
Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando
vi sono almeno diciotto membri presenti.
Art. 38 – Avvi un segretario generale del
Consiglio di Stato, il quale ha dei sostituti, il di cui
numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.
§ 5
Disposizioni generali
Art. 39 – Dopo la primitiva fondazione, niuno
potrà essere nominato membro del Consiglio legislativo,
se non è stato membro del Consiglio degli uditori; niuno
potrà essere nominato membro del Consiglio de’ consultori,
se non è stato membro del Consiglio legislativo.
Art. 40 – Il trattamento dei membri del Consiglio
degli uditori è fissato in 6.000 lire di Milano. Quello
dei membri del Consiglio legislativo in 15.000. Quello dei
membri del Consiglio dei consultori in 25.000 lire.
Art. 41 – I membri del Consiglio de’ consultori
sono consiglieri di Stato a vita: non possono essere rivocati
dal re, e se per un di lui ordine, o per qualunque siasi
altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano
il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i
loro appuntamenti.
Essi non li perdono che per le stesse cause che importano
perdita dei diritti di cittadinanza.
Art. 42 – I ministri sono membri nati del
Consiglio di Stato durante l’esercizio delle loro funzioni.
Essi possono intervenire ai consigli sia dei consultori,
sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti
che vi sono trattati, riguardano il loro rispettivo dipartimento.
Art. 43 – Il re affida, quando lo giudica
opportuno, ai membri del Consiglio di Stato, o qualche ramo
di pubblica amministrazione o qualche dipartimento dei ministeri,
ovvero delle missioni nell’interno, od all’estero.
TITOLO V
DEL CORPO LEGISLATIVO
Art. 44 – Il re fa l’apertura delle sessioni
del corpo legislativo.
Art. 45 – La Camera degli oratori è soppressa.
I progetti di legge sono rimessi ad una commissione, che
il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa
rapporto.
Art. 46 – Il corpo legislativo ha un presidente,
e due questori che sono nominati dal re per due anni.
Art. 47 – Sono di competenza del corpo legislativo:
1) Il conto annuo delle entrate e spese dello Stato;
2) La coscrizione militare;
3) L’alienazione de’ beni nazionali;
4) Il sistema monetario;
5) I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni
pubbliche collo stabilimento o di nuove imposte o di nuove
tariffe per le imposte esistenti;
6) Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile,
sia d’alto criminale, sia commerciale.
Tutt’altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.
Art. 48 – Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico
un fondo di 300.000 lire per sostenere le spese del corpo
legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del
suo palazzo, sia per le spese dei di lui ufficii, sia per
le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui
membri.
Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori,
conformemente ad un decreto che sarà fatto ogni due anni
in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola
l’impiego.
Su questa somma è prelevato l’onorario annuo del presidente
e dei questori, il quale è fissato per il presidente a 25.000
lire, e pei questori a 10.000 lire per ciascuno.
Art. 49 – Il re può disciogliere il corpo
legislativo.
Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo,
i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.
TITOLO VI
DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 50 – I giudici sono nominati dal re:
le loro funzioni sono a vita.
Art. 51 – Tutti i tribunali, eccettuati quelli
della giustizia di pace, sono composti di più giudici che
deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.
Art. 52 – Le cause criminali, sono sempre
giudicate dai giudici che hanno ascoltati i testimonii.
I giudici devono sedere in numero pari.
Art. 53 – Le sessioni de’ tribunali, sia
civili, sia criminali, sono pubbliche.
I testimonii ed i difensori degli accusati saranno sempre
ascoltati nell’udienza.
Art. 54 – Ogni qualvolta il tribunale di
cassazione viene in cognizione, che il senso di una legge,
o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali
ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice
il cui rapporto su quest’oggetto viene presentato alla discussione
del Consiglio di Stato. In seguito di che il re pronuncia
sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.
Art. 55 – Non vi sarà che un solo Codice
civile per tutto il regno d’Italia.
Art. 56 – Il Codice Napoleone sarà messo
in attività, ed avrà forza di legge a datare dal 1° gennaio
prossimo.
A quest’effetto il gran giudice nominerà una commissione
di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina
ed italiana.
Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del
re il primo novembre prossimo al più tardi.
Il Codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino,
in italiano ed in francese. La sola traduzione italiana
potrà essere citata ne’ tribunali, ed avere forza di legge.
Art. 57 – Non vi potrà essere fatto cambiamento
alcuno per lo spazio di 5 anni. Dopo questo tempo il tribunale
di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati,
il Consiglio di Stato propone una legge, tendente a modificare
ciò che sarà ritenuto difettoso nel Codice.
TITOLO VII
DEL DIRITTO DI FAR GRAZIA
Art. 58 – Il re ha il diritto di far grazia.
Egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio
privato composto del gran giudice, di un grande ufficiale
civile della corona, di un grande ufficiale militare, d’un
membro del Consiglio dei consultori, e di un membro del
primo tribunale del regno.
TITOLO VIII
DELL’ORDINE DELLA CORONA DI FERRO
Creazione ed organizzazione
Art. 59 – Affine di assicurare con dei contrassegni
d’onore una degna ricompensa ai servigli resi alla corona,
tanto nella carriera delle armi che in quella dell’amministrazione,
della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà un
ordine sotto la denominazione di ordine della corona
di ferro.
Art. 60 – Quest’ordine sarà composto di cinquecento
cavalieri, cento commendatori e venti dignitarii.
Art. 61 – I re d’Italia saranno gran maestri
dell’ordine.
Nulladimeno l’imperatore e re Napoleone, nella sua qualità
di fondatore, ne conserverà, fin che vive, il titolo
e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.
Art. 62 – Duecento posti di cavalieri, venticinque
di commendatori e cinque di dignitarii sono specialmente
destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati
francesi che hanno avuta una parte gloriosa nelle battaglie,
il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.
§ 2
Decorazione
Art. 63 – La decorazione dell’ordine consisterà
nell’emblema della corona lombarda, intorno alla quale saranno
scritte queste parole: "Dio me l’ha data, guai a chi la
toccherà".
Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color di arancio
con striscie verdi all’orlo.
Art. 64 – I cavalieri la porteranno
d’argento attaccata al lato sinistro. I commendatori la
porteranno d’oro attaccata nella stessa maniera.
I dignitarii la porteranno pendente al collo.
Art. 65 – Il gran maestro nominerà
a tutti i posti dell’ordine.
§ 3
Nomina, ricevimento e giuramento
Art. 66 – I commendatori saranno
scelti fra i cavalieri, ed i dignitarii fra i commendatori.
In conseguenza e per la prima formazione, tutti i membri
dell’ordine saranno nominati cavalieri.
Art. 67 – Ogni anno il giorno dell’Ascensione
sarà provveduto alle piazze vacanti.
Art. 68 – Tutti i cavalieri, commendatori
e dignitarii si riuniranno il giorno suddetto in capitolo
generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà
essere dispensato dall’assistere senza aver fatti approvare
i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si
parlerà in seguito.
Art. 69 – I nuovi cavalieri presteranno giuramento
in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione
conformemente al cerimoniale che verrà regolato.
Art. 70 – Le notizie storiche dei membri
dell’ordine che fossero morti nell’anno saranno lette in
questa solennità. L’oratore farà la storia dei loro servizii
che avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principii
sui quali l’ordine è fondato, e le circostanze che hanno
preceduto la sua formazione.
Art. 71 – Il giuramento dei cavalieri è concepito
in questi termini: "Io giuro di dedicarmi alla difesa del
re, della corona e dell’integrità del regno d’Italia, ed
alla gloria del suo fondatore".
Art. 72 – I principi della casa del gran
maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri
ai quali le decorazioni dell’ordine saranno accordate, non
calcoleranno nel numero fissato all’art. 62.
§ 4
Dotazione ed amministrazione
Art. 73 – Sarà applicato alla dotazione dell’ordine
un reddito di 400.000 lire di Milano sul Monte Napoleone.
Art. 74 – I membri dell’ordine godranno d’un
onorario annuo, cioè:
– Pei cavalieri: L. 300;
– Pei commendatori: L. 700;
– Pei dignitarii: L. 3.000.
Art. 75 – Sul reddito di questa dotazione
sarà prelevata una somma annua di 100.000 lire per le pensioni
straordinarie che il gran maestro giudicherà a proposito
di accordare a dei cavalieri, commendatori, o dignitarii.
Le pensioni saranno a vita.
Art. 76 – I gran dignitarii comporranno il
gran consiglio d’amministrazione dell’ordine.
Saranno scelti fra i gran dignitarii un cancelliere, ed
un tesoriere dell’ordine.
Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
Fra i cavalieri due aiutanti delle cerimonie.
TITOLO ULTIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 77 – Le disposizioni della costituzione
di Lione, che non sono contrarie agli statuti costituzionali,
sono confermate.
F. Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,
Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi, consultori.
Aldini presidente della censura, Stanislao Bovara, Giovanni
Famasia, segretarii della censura.
Giuseppe Taverna, G. Soresina Vidoni, L. Scazzo, B. Oriani,
Fè Marcantonio, V. Brunetti, G. B. Verteva, F. Conti, G.
B. Piazzoni, L. Castiglioni, C. Bignami, C. Bentivoglio,
L. Salina, F. Peregalli, S. Bologna, L. Massari, Odescalchi,
Barzetta, membri della censura.
Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti
munite dei sigilli dello Stato ed inserite nel bollettino
delle leggi siano dirette ai tribunali, ed alle autorità
amministrative perché le trascrivano nel loro registro,
le osservino e le facciano osservare, ed il nostro segretario
di Stato del nostro regno d’Italia è incaricato d’invigilare
sulla esecuzione.
Dato dal nostro palazzo di Milano il giorno
6 giugno 1805, primo del nostro regno.
Napoleone
V. da noi cancelliere guardasigilli della
corona
Melzi
Per l’imperatore e re, il consigl. e segret.
di Stato
L. Vaccari
QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE
(16 FEBBRAIO 1806)
NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi e re d’Italia
Visto il primo Statuto costituzionale del
nostro regno d’Italia del 17 marzo 1805;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.
Art. 1 – Il principe Eugenio Napoleone, arcicancelliere
di Stato del nostro impero di Francia e vice-re del nostro
regno d’Italia è adottato nostro figlio.
Art. 2 – La corona d’Italia dopo noi,
e in mancanza de’ nostri figli discendenti maschi, legittimi
e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio, e nella sua
discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio,
con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo
le femmine e la loro discendenza.
Art. 3 – In mancanza de’ nostri figli e discendenti
maschi, legittimi e naturali, e de’ figli e discendenti
maschi, legittimi e naturali del principe Eugenio, la corona
d’Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo
di quello tra principi del nostro sangue, che allora regnerà
in Francia.
Art. 4 – Il principe Eugenio nostro figlio
godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.
Art. 5 – Il diritto che gli dà la nostra
adozione alla corona d’Italia non potrà mai, in verun caso
e in veruna circostanza, autorizzare né lui né i suoi discendenti
a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione
è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell’impero.
Art. 6 – Comandiamo ed ordiniamo che le presenti
munite dei sigilli dello Stato sieno comunicate ai collegii
elettorali del nostro regno d’Italia, inserite nel bollettino
delle leggi, e dirette ai tribunali ed autorità amministrative,
perché le trascrivano ne’ loro registri; le osservino e
le facciano osservare ed il segretario di Stato del nostro
regno d’Italia è incaricato d’invigilare sulla esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries
questo dì 16 febbraio 1806.
Napoleone
Per l’imperatore e re, il ministro segretario
di Stato
A. Aldini
QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE
CON CUI VIENE ERETTO IL SENATO CONSULENTE
NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi, re d’Italia e protettore della
Confederazione del Reno
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1 – Il Consiglio de’ consultori
cessa di far parte del Consiglio di Stato, e assume il nome
di Senato consulente.
Art. 2 – Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni
il registro delle leggi, e la repressione di qualunque abuso
relativo alla libertà civile.
Art. 3 – Vi sarà necessariamente nel Senato
un senatore d’ogni dipartimento. Questi saranno nominati
dal re sopra lista tripla formata dai collegi elettorali.
Art. 4 – Il Senato consulente verrà organizzato
per mezzo di statuti speciali.
Art. 5 – Comandiamo ed ordiniamo che le presenti
munite del sigillo dello Stato, sieno comunicate ai collegi
elettorali del nostro regno d’Italia, inserite nel bollettino
delle leggi, e dirette ai tribunali e alle autorità amministrative,
perché le trascrivano ne’ loro registri, le osservino e
le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro
regno d’Italia è incaricato d’invigilare sull’esecuzione.
Napoleone
V. da noi cancelliere guardasigilli della
Corona
(l.s.) Melzi d’Eril
Per l’imperatore e re, il ministr. segr.
di Stato
A. Aladini
SESTO STATUTO COSTITUZIONALE
RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SENATO CONSULENTE
ISTITUITO COL QUINTO STATUTO 21 MARZO 1808
NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi, re d’Italia e protettore della
Confederazione del Reno
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
SESTO STATUTO COSTITUZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SENATO
Art. 1 – Il Senato consulente, istituito
col quinto Statuto costituzionale, è composto:
1) Dei, principi della famiglia reale, i quali sono
fuori di minorità;
2) De’ grandi ufficiali della corona;
3) Dell’arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia,
e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi
ufficiali del regno;
4) Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, quanti
in ragione di otto per ogni milione di abitanti corrispondono
alla popolazione del regno.
Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali
sopra liste dei tre collegi elettorali.
Art. 2 – Per la formazione delle liste, il
collegio de’ possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.
Gli altri due collegi ne presentano uno solo per ciascheduno.
Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare
i posti vacanti, togliendo i candidati da que’ dipartimenti
relativamente ai quali la vacanza si è verificata.
Art. 3 – Il re può accrescere il numero de’
senatori quando giudichi che il bene dello Stato lo esiga,
ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione
del Senato.
Art. 4 – Il re presiede il Senato, e può
anche farlo straordinariamente presiedere da qualche grande
ufficiale della corona.
Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni
durano un anno.
Art. 5 – Il presidente convoca il Senato
dietro un ordine del re, ovvero sulla domanda di qualche
commissione senatoria, o di qualche senatore ufficiale del
Senato per affari interni del suo corpo.
Art. 6 – Esso rende conto al re dell’oggetto
delle convocazioni senatorie fatte sulla domanda di qualche
commissione, o di qualche senatore, e del risultato delle
deliberazioni del Senato.
Art. 7 – Un cancelliere, un tesoriere e due
pretori sono nominati dal re per sei anni sopra una lista
tripla del Senato.
Art. 8 – Il cancelliere ha la custodia dei
registri, degli archivi e del sigillo del Senato.
Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed
alle spese.
I pretori sono incaricati di tutto ciò che riguarda la polizia
interna ed esterna del loro corpo.
TITOLO II
ATTRIBUZIONI
Art. 9 – Tutte le attribuzioni del Consiglio
dei consultori passano nel Senato.
Art. 10 – I progetti di statuti e di leggi
sono presentati al Senato, e discussi avanti il medesimo
dagli oratori del governo.
Art. 11 – Sugli statuti il Senato delibera
a scrutinio segreto, e alla pluralità di due terzi di voti.
Art. 12 – Delibera a maggiorità assoluta
sui progetti di legge, che per istraordinarii bisogni dello
Stato portassero accrescimento delle imposte attuali.
Art. 13 – Sopra qualunque altro progetto
di legge il Senato può presentare al re le sue osservazioni
entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien
fatta.
Art. 14 – Sono registrati dal Senato:
1) Gli statuti costituzionali;
2) Le leggi;
3) I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare
per maggior lustro della corona;
4) I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche
famiglia benemerita dello Stato.
Art. 15 – Dietro una commissione del re il
Senato pronunzia:
1) Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali;
2) Sui ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica;
3) Sulla rimessione dei giudici inamovibili per titolo di
prevaricazione, o di altra grave delinquenza in ufficio.
Art. 16 – Sono comunicati al Senato, prima
della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza,
di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni
relative alla cessione o al cambiamento di qualche parte
del territorio, e i conti dei ministri.
Art. 17 – Il Senato è autorizzato a presentare
ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni
sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni
e i voti della nazione.
Art. 18 – È creata nel seno del Senato una
commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque
abuso relativo alla libertà civile.
Art. 19 – Un determinato numero di senatori
forma parte dell’alta Corte reale, che risiede nel palazzo
del Senato.
Art. 20 – Due senatori sono ammessi nel consiglio
privato del re per gli affari di grazia.
TITOLO III
DOTAZIONE
Art. 21 – Il palazzo attualmente all’uso
del ministro di guerra è posto alla disposizione del Senato
per la sua residenza.
Sono affetti alla dotazione del Senato:
1) Un annuo assegno di lire 400.000 sul tesoro dello Stato;
2) Tanti beni stabili quanti diano un’annua rendita di un
milione.
Art. 22 – Le rendite accordate nell’articolo
precedente sono impiegate:
1) Nelle spese di riparazione, manutenzione e ammobigliamento
del palazzo senatorio;
2) Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del Senato;
3) Nel trattamento de’ senatori.
Art. 23 – Le rendite della dotazione del
Senato decorrono dal primo gennaio 1808.
Il trattamento de’ senatori dal giorno della loro nomina.
Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del Senato.
Art. 24 – Vi è alla fine d’ogni anno un gran
consiglio di amministrazione, presieduto dal re composto
d’un determinato numero di senatori, in cui viene fissato
il budget per l’anno prossimo, e definitivamente regolato
il trattamento de’ senatori per l’anno cadente. Vengono
pure fissate le pensioni alle vedove de’ senatori.
Art. 25 – Il presidente ha un trattamento
doppio, il cancelliere il tesoriere ed i pretori hanno la
metà più degli altri senatori.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
I grandi ufficiali, di cui all’art. 1, num.
3, in luogo di trattamento sono provveduti dallo Stato di
benefizii ecclesiastici.
Art. 26 – Nessuno può essere senatore prima
di quarant’anni compiti.
Art. 27 – La carica di senatore non si perde
se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di
cittadinanza.
Art. 28 – Non è incompatibile colla carica
di senatore quella di ministro o di direttore generale di
qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.
Art. 29 – Le sessioni del Senato sono segrete.
Non sono legittime senza l’intervento di più della metà
de’ suoi membri.
Art. 30 – Il Senato delibera a maggiorità
assoluta di suffragi, eccettuato il caso di cui all’art.
11.
Art. 31 – I quattro consiglieri di Stato
consultori passano di diritto nel Senato.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli
dello Stato, siano comunicate ai collegi elettorali del
nostro regno d’Italia, inserito nel bollettino delle leggi
e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative,
perché le trascrivano ne’ loro registri, le osservino e
le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro
regno d’Italia è incaricato di invigilare sulla esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries,
questo dì 21 marzo 1808.
Napoleone
Per l’imperatore e re, il ministro segretario
di Stato
A. Aldini
SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE
RELATIVO AI TITOLI ED AL MAGGIORASCHI DEL
REGNO 21 SETTEMBRE 1808
NAPOLEONE
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
imperatore de’ Francesi, re d’Italia e protettore della
Confederazione del Reno
A TUTTI QUELLI CHE VEDRANNO
LE PRESENTI, SALUTE
Volendo noi dare compimento alle istituzioni
preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale;
Abbiamo ordinato e decretato, ed ordiniamo e decretiamo
quanto segue:
SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE
TITOLO I
DEI TITOLI
Art. 1 – Quegli elettori che per tre volte
saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali
porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a
quello de’ loro figli, in favore del quale abbiamo istituito
un maggiorasco di un annuo reddito di L. 200.000, o in fondi
stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.
Art. 2 – I grandi ufficiali della corona
porteranno il titolo di conte.
Art. 3 – I figli primogeniti de’ grandi ufficiali
della corona avranno il titolo di conte, sempre che il padre
abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita
di lire 30.000.
Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili
alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva,
di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.
Art. 4 – I grandi ufficiali del regno potranno
istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi
ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone,
secondo le condizioni determinate qui appresso.
Art. 5 – I nostri ministri, i senatori, consiglieri
di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione,
e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo
di conte.
Art. 6 – Questo titolo sarà trasmissibile
alla discendenza diretta legittima, naturale o adottiva,
di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello
che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi a quello
dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti
il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere
le nostre lettere patenti sotto le condizioni infrascritte.
Art. 7 – Il titolare giustificherà, nelle
forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita
netta di trentamila lire, in beni della natura di quelli
che dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi.
Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo
menzionato nell’art. 5, e passerà con lui sopra tutte le
persone ove questo titolo si fisserà.
Art. 8 – I titoli menzionati nell’art. 4,
potranno istituire a favore del loro figlio primogenito
o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro
nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà
attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate
qui sotto.
Art. 9 – I presidenti de’ nostri collegi
elettorali del dipartimento, il primo presidente ed il procuratore
generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti
ed i procuratori generali della nostra corte di appello,
i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè Milano,
Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova,
Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini,
Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì,
porteranno durante la loro vita il titolo di barone, cioè:
i presidenti dei collegi elettorali, allorché avranno presieduto
il collegio per tre sessioni; i primi presidenti, procuratori
generali e podestà, allorché avranno dieci anni di esercizio,
e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni
con nostra soddisfazione.
Art. 10 – Potranno pure i membri de’ collegi
elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra
la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello
dei loro figli in favore del quale avranno istituito un
maggiorasco di lire 15.000 di annuo reddito, o in fondi
stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.
Art. 11 – Le disposizioni degli articoli
6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro
vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno
tenuti a giustificare che una rendita di lire 15.000 il
di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, ed
insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo
stesso titolo si fisserà.
Art. 12 – I dignitarii, i commendatori ed
i cavalieri dell’ordine della corona di ferro potranno trasmettere
il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima,
naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di
primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli,
a fine di ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando
una rendita netta di 3.000 lire.
Art. 13 – Noi ci riserviamo d’accordare i
titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti,
uffiziali civili e militari, ed altri de’ nostri sudditi
i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.
Art. 14 – Quelli fra i nostri sudditi,
a’ quali noi avremo conferito de’ titoli, non potranno portare
altri stemmi, né avere altre livree se non quelle che saranno
enunciate nelle lettere-patenti d’istituzione.
Art. 15 – Proibiamo a tutti i nostri sudditi
di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo
loro conferito, ed agli ufficiali dello Stato civile, notari
ed altri di darli loro; rinnovando in caso di bisogno contro
i contravventori, le leggi attualmente in vigore.
TITOLO II
DE’ MAGGIORASCHI
CAPITOLO I
Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono
autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un
maggiorasco
SEZIONE PRIMA
Formazione de’ maggioraschi, modo ed esame della domanda
per l’istituzione
Art. 16 – Non potranno entrare nella
formazione d’un maggiorasco, che beni immobili, liberi da
ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione
in virtù degli art. 1048 e 1049 del Codice Napoleone.
Art. 17 – Le rendite sul Monte Napoleone
potranno essere ammesse nella formazione d’un maggiorasco,
purché siano rese inalienabili, nella forma regolata dagli
articoli seguenti.
Art. 18 – Le rendite saranno rese inalienabili
mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima
forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.
Art. 19 – Le rendite in tal modo rese inalienabili
continueranno ad essere inscritte sul gran libro del debito
pubblico per memoria, con dichiarazione dell’inalienabilità
e saranno inoltre portate sopra un libro particolare.
Art. 20 – Gli estratti d’iscrizione che ne
saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà
affette a maggiorasco.
Art. 21 – Quella parte di rendite d’un maggiorasco
che sarà in rendite sul Monte Napoleone, verrà sottoposta
a una ritenzione annuale di un decimo, che sarà successivamente
ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato a profitto
del titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui.
Queste rendite saranno parimenti inalienabili.
SEZIONE SECONDA
Dei maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà
di trasferire il loro titolo
Art. 22 – Quei nostri sudditi ai quali il
titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno
diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere
il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno
a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.
Art. 23 – La petizione sarà motivata ed annunzierà:
1) La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente
capace d’istituire un maggiorasco;
2) La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;
3) I beni che il petente intende di applicare alla dotazione
del maggiorasco;
4) Il prodotto di questi beni;
5) Il certificato del conservatore delle ipoteche che i
detti beni non sono gravati d’alcuna ipoteca o privilegio;
6) Il numero de’ figli viventi del petente, distinguendo
i maschi e le femmine.
Art. 24 – Il prodotto de’ beni immobili sarà
giustificato:
1) Dagli scritti d’affitto per la durata di ventisette anni;
2) Dall’estratto de’ registri della imposizione.
In mancanza d’istrumento, il petente produrrà uno stato
estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà fatto
davanti il giudice di pace od un notaio, da sette notabili
del circondario ove i beni sono situati, e comprovanti la
pubblica fama.
Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.
Art. 25 – Il cancelliere guardasigilli farà
trascrivere la domanda sopra un registro del segretario
generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare
al petente un bollettino di registro.
Art. 26 – Il cancelliere procederà all’esame
della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi
e composto come segue:
– Tre senatori;
– Due consiglieri di Stato;
– Un procuratore generale;
– Un segretario generale;
Il consiglio sarà denominato, Consiglio del Sigillo dei
titoli.
Art. 27 – Il segretario generale terrà registro
delle deliberazioni, e ne sarà il depositario.
Art. 28 – Il consiglio delibererà alla maggiorità
dopo d’aver inteso il rapporto del procuratore generale
fatto sopra la domanda e i documenti uniti.
Art. 29 – Se il consiglio non si trova bastantemente
istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare
che siano prese nuove informazioni dal procuratore generale,
il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionari
e particolari.
Art. 30 – Tosto che la dimanda sia registrata,
il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni
proposti per formare il maggiorasco.
Art. 31 – In virtù di quest’atto, incominciando
dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffizii
delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno
descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non
potranno essere sottoposti né a privilegio, né ad ipoteca,
né a’ carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del
Codice Napoleone né a condizione alcuna che ne diminuisca
la proprietà ed il prodotto.
Art. 32 – Il procuratore generale del sigillo
invigilerà per l’iscrizione sopra i registri del conservatore
delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al
procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che
fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti 15 giorni.
Art. 33 – Nel tempo stesso che il procuratore
generale del sigillo farà fare la trascrizione per render
liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali,
metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni
dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme
volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato
prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell’articolo
seguente.
Art. 34 – Se il parere è favorevole alla
dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà,
unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di
decreto conferente il titolo dimandato, ed autorizzante
l’istituzione del maggiorasco.
Art. 35 – Quando il consiglio sarà di parere
che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per
la formazione dei maggioraschi, la dimanda, i documenti
prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati
dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere
del consiglio, la richiesta ed i documenti saranno restituiti
al petente dal segretario generale.
Art. 36 – La detta restituzione sarà menzionata
nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori
delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in
virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.
Art. 37 – Allorché noi avremo firmato il
decreto, l’istanza ed i suoi documenti saranno deposti agli
archivii del sigillo de’ titoli, con una spedizione del
decreto.
SEZIONE TERZA
Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere patenti
Art. 38 – Sopra la dimanda dell’impetrante
gli saranno spedite le lettere-patenti.
Art. 39 – A quest’effetto egli sarà obbligato
di versare nella cassa dell’ordine della corona di ferro
una somma eguale alla quinta parte d’un’annata delle rendite
del maggiorasco.
Art. 40 – Metà di questa somma apparterrà
all’ordine della corona di ferro, l’altra metà sarà destinata
per le spese del sigillo.
Art. 41 – Le lettere-patenti saranno scritte
in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.
Art. 42 – Esse indicheranno:
1) Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
2) Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
3) I beni che ne formano la dotazione;
4) Gli stemmi e le livree accordate all’impetrante.
Art. 43 – Le lettere-patenti saranno trascritte
per intiero sopra un registro specialmente destinato a questo
uso, e che rimarrà depositato agli archivii del Consiglio
del sigillo dei titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra
le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.
Art. 44 – Il nostro cancelliere guardasigilli,
dietro i nostri ordini si porterà al Senato per comunicargli |