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COSTITUZIONE DELLE PROVINCIE UNITE ITALIANE
(1831)
L’ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLE PROVINCIE LIBERE
AI POPOLI DA ESSA RAPPRESENTATI
Tosto che i rappresentanti dei paesi e provincie
venute a libertà, costituitisi in un’Assemblea nazionale,
ebbero stabilita e proclamata la emancipazione dei suddetti
paesi e provincie del dominio temporale dei Papi, e la loro
unione in un solo Stato in una sola famiglia, pensarono
a stabilire ed ordinare un Governo, che fosse, per quanto
è possibile, in armonia coi desideri dei popoli, e coi bisogni
delle circostanze. Il lavoro è di già compiuto, e si sono
pur anche scelti gl’individui, che siederanno a capo del
Governo. Per il che l’Assemblea nazionale con quella istessa
compiacenza con cui proclamò la emancipazione e la unione
delle provincie libere, proclama pur anche il provvisorio
Statuto costituzionale dello Stato, ed i nomi di coloro
che ne assumono il reggimento.
Art. 1 – I poteri dello Stato sono tre: il
potere esecutivo, il potere legislativo ed il potere giudiziario.
Tutti e tre li suddetti poteri sono distinti tra loro ed
esercitati da soggetti diversi.
Art. 2 – Il Governo mantiene la osservanza
della religione cattolica apostolica romana nella sua piena
integrità.
Art. 3 – Il Governo si compone di un presidente,
di un Consiglio di Ministri e di una Consulta legislativa.
Art. 4 – Il presidente ed i ministri esercitano
il potere esecutivo e deliberano collegialmente a maggioranza
di voti dietro la proposizione di ciascuno dei ministri
nel rispettivo ramo di pubblica amministrazione. La esecuzione
di ciascuna deliberazione apparterrà al ministro della rispettiva
sezione.
Art. 5 – I ministri hanno le seguenti attribuzioni:
Della giustizia; dell’interno; delle finanze; degli affari
esteri; della guerra e marina; della polizia; della istruzione
pubblica.
Art. 6 – Il potere esecutivo come sopra stabilito
sarà provvisoriamente il Capo supremo dello Stato; avrà
il comando di tutte le forze di terra e di mare; potrà stabilire
trattati d’alleanza salvo la sanzione della Consulta legislativa;
nominerà a tutti gl’impieghi civili e militari e farà tutti
i regolamenti per l’effetto che le leggi abbiano esecuzione.
Art. 7 – Il potere esecutivo suddetto farà
il riparto de’ tributi e tasse di qualsiasi genere o imposte
o da imporsi. I tributi e le tasse da imporsi potranno essere
proposte dal potere esecutivo, e saranno deliberate dal
potere legislativo.
Art. 8 – Il potere esecutivo prenderà cura
di tutte le sostanze dello Stato e ne regolerà l’amministrazione.
Proporrà ancora la vendita di tali sostanze onde far fronte
alle spese comuni, e specialmente a quelle dell’arruolamento
e dell’armamento.
Art. 9 – Avrà la tutela dei pubblici stabilimenti,
dei luoghi pii, delle manimorte, e ne sorveglierà l’amministrazione.
Art. 10 – Il contingente dell’Armata sarà
proposto dal potere esecutivo e determinato dal potere legislativo
il quale determinerà ancora il modo dell’arruolamento.
Art. 11 – Il presidente ed i ministri sono
responsabili:
1) degli atti del Governo da essi sottoscritti;
2) della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d’amministrazione
pubblica;
3) degli ordini particolari che avessero dati contrari alle
leggi dello Stato, ed ai regolamenti veglianti;
4) della malversazione della sostanza pubblica.
Art. 12 – La Consulta legislativa avrà il
potere legislativo dello Stato; sarà composta di un rappresentante
di ogni provincia proposto per essa, a cagion d’urgenza,
dai deputati che la rappresentano, ed eletto dall’Assemblea
a maggioranza assoluta di voti. Lo stesso sarà praticato
rispetto ad altre provincie che accedessero all’unione promulgata
da quest’Assemblea medesima.
Art. 13 – Il presidente, ed il Consiglio
de’ ministri indicati all’articolo 3 sono nominati per ischede
dall’Assemblea a pluralità assoluta di voti.
Art. 14 – I membri del potere esecutivo avranno
un trattamento di scudi 100 mensili a titolo d’indennizzo;
il presidente lo avrà di scudi 200 mensili; i membri della
Consulta legislativa avranno un trattamento di scudi 50
mensili.
Art. 15 – Gli onorari di tutte le autorità
civili e militari saranno determinati dal potere esecutivo.
Le provincie saranno amministrate da un prefetto e da un
Consiglio di prefettura.
Art. 16 – Il potere esecutivo determinerà
le funzioni dei prefetti e dei Consigli di prefettura entro
i limiti della amministrazione e della polizia provinciale.
Art. 17 – Lo stesso potere esecutivo nomina
i prefetti e il segretario generale tolti fuori dalla provincia;
nomina pure gl’individui del Consiglio di prefettura i quali
saranno tolti dal novero dei cittadini domiciliati nella
provincia istessa.
Art. 18 – Potrà nominare, ove crederà opportuno,
dei vice-prefetti nei capoluoghi dei distretti con quelle
attribuzioni che riputerà conveniente di concedere ai medesimi.
Art. 19 – L’amministrazione dei comuni è
data a magistrati municipali dietro le norme da determinarsi
dal potere esecutivo sotto la tutela e sorveglianza de’
prefetti e Consigli di prefettura, salvo la riforma dell’amministrazione
municipale che sarà fatta dalla Consulta legislativa.
Art. 20 – Il potere giudiziario dello Stato
si esercita dai tribunali.
Art. 21 – La Consulta legislativa
farà un regolamento provvisorio organico sull’amministrazione
della giustizia sia civile che criminale onde renderla uniforme
in tutto lo Stato. Determinerà il numero de’ tribunali e
la loro residenza, e farà la nomina dei giudici.
Art. 22 – Il Governo per ora risiederà
in Bologna.
Art. 23 – L’Assemblea dei deputati
nomina dal suo seno una Commissione incaricata a presentare
entro il termine di giorni sette un progetto di legge per
la convocazione dei comizi.
Art. 24 – Tre giorni dopo la suddetta presentazione
il detto progetto verrà dall’intera Assemblea assoggettato
a pubbliche discussioni che si succederanno ciascun giorno
senza interruzione, finché non sarà compiuta la suddetta
legge.
Art. 25 – Lo scopo di una tale legge sarà
la convocazione dei comizi per la elezione dei deputati
per una Assemblea costituente, la quale formerà un piano
di Costituzione dello Stato giusta la norma da prescriversi
dalla stessa legge elettorale.
Art. 26 – La forma di Governo stabilita con
questo decreto, e le facoltà al Governo stesso attribuite
cesseranno tostoché l’Assemblea costituente avrà regolata
la forma che dovrà avere il Governo in pendenza della formazione
e della accettazione della Costituzione.
Art. 27 – Il Governo prende il nome di Governo
delle provincie unite italiane.
L’Assemblea ha nominato a componenti il Governo
i seguenti:
POTERE ESECUTIVO
Giovanni avvocato Vicini, presidente – Leopoldo
Armaroli, ministro della giustizia – Terenzio Mamiani Della
Rovere, ministro dell’interno – Lodovico Sturani, ministro
delle finanze – Cesare Bianchetti, ministro degli affari
esteri – Pier Damiano Armandi, generale, ministro della
guerra e marina – Dottor Pio Sarti, ministro della
polizia – Professore Francesco Orioli, ministro della istruzione
pubblica.
POTERE LEGISLATIVO
Per Bologna, Francesco Guidotti – Per Ferrara,
avvocato Antonio Delfini – Per Ravenna, avvocato Pietro
Pagani – Per Forlì, Tommaso Poggi Fracassi – Per Pesaro
e Urbino, Pietro Petrucci – Per Ancona, Pietro Orlandi –
Per Fermo, Tommaso Salvadori – Per Perugia, Tiberio Borgia
– Per Macerata e Camerino, Andrea Cardinali – Per Spoleto,
Francesco Torti.
Trovandosi assenti da Bologna li signori Leopoldo Armaroli
ed il generale Pier Damiano Armandi, farà intanto le veci
del primo, come ministro della giustizia l’avvocato Antonio
Silvani, e le veci del secondo per la guerra e marina le
farà nel frattanto il Comitato militare di Bologna.
Mancando pure per la consulta legislativa li signori Tiberio
Borgia e Francesco Torti faranno nel frattempo le loro veci
per Perugia il signor avvocato Giacomo Negroni e per Spoleto
il signor avvocato Pietro Savi.
L’Assemblea ha nel giorno d’oggi costituito ed installato
il Governo.
Dato dal pubblico Palazzo di Bologna, 4 marzo
1831.
Il Presidente
Avvocato Antonio Zanolini
Avv. Giuseppe Zacciteroni,
Nicola Regnoli, segretari.
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