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FORMA DI GOVERNO REPUBBLICANO PROVVISORIO
PER IL PIEMONTE
(1796)
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO
E DEL CITTADINO
Diritti
Art. 1 - Li dritti dell’Uomo posto
in società sono la libertà, l’equaglianza, la sicurezza,
la proprietà.
Doveri
Art. 1 - La dichiarazione dei dritti
contiene le obbligazioni dei legislatori: la conservazione
della società esigge che quelli, li quali l’impongono,
conoscano, ed adempiscano egualmente i loro doveri.
FORMA DI GOVERNO
Art. 1 – La Sovranità del Piemonte
risiede nel Popolo Piemontese, che l’esercita per
mezzo dei rappresentanti, amministratori e giudici
da lui eletti. Il Popolo, ossia la Nazione è la totalità
dei Particolari.
Art. 2 – Hanno dritto di elezione tanto
attiva che passiva tutti i maggiori nativi, o residenti
da anni tre addietro, li quali hanno la libera amministrazione
dei loro beni secondo la legge del paese, e che pagano
allo Stato una qualche imposizione diretta. Sono riputati
maggiori, e sciolti dalla potestà paterna li figliuoli
di famiglia giunti all’età di venticinque anni compiti.
Art. 3 – Abolizione dei dritti reali,
e feudali. Non sussiste più alcun potere dispotico,
ed arbitrario, e per conseguenza non vi è più né dignità
regia, né re, né feudi, né feudatari, né intendenze,
né governi militari, salvo per la piazza in istato
d’assedio.
Non vi esiste più fra gli uomini altra superiorità,
che quella di fonzionari pubblici, e relativamente
all’esercizio delle loro fonzioni.
Nessuno potrà portare alcun segnale o distintivo,
che richiami la memoria di fonzioni esercite, o di
servizi resi anteriormente.
Art. 4 – Giuramento. Chiunque
occupa un impiego, od esercita qualche pubblica fonzione,
lo tiene dalle mani della Nazione, e la esercita a
nome della Legge.
Tutti i fonzionari pubblici dovranno prestare il giuramento
di fedeltà alla Nazione sovrana e di obbedienza alle
leggi che verranno fatte da suoi legittimi rappresentanti.
Art. 5 – Tutte le regalie, o siano
li diritti in addietro rogali, e feudali sono o soppressi,
o devoluti alla Nazione, ed applicati per il loro
esercizio alle rispettive comunità; salva agl’in addietro
feudatari quella indennisazione che verrà stabilita
da un’assemblea nazionale legitimamente convocata
tosto che la Nazione potrà legittimamente esperire
de’ suoi dritti.
Art. 6 – Applicazione di vari dritti,
ed effetti alle comunità. Sono conservati a
favore delle Comunità, le quali subentreranno per
tal effetto in luogo degl’in addietro feudatari, li
dritti riguardanti la derivazione delle acque de’
fiumi, e torrenti, li ponti, porti, molini, forni,
li bandi campestri, la nomina de’ Giudici e loro segretari,
le multe, e confische.
I castelli colle loro pertinenze locali sono anche
alla disposizione delle rispettive Comunità, li Amministratori
delle quali ne prenderanno immediatamente il possesso,
tenendo in essi le congreghe consulari e facendovi
tutti gli atti dell’autorità municipale.
Le amministrazioni Comunali faranno valere i suddetti
dritti, ed effetti nel modo, che stimeranno più utile,
e conveniente, e ne pagheranno alla Nazione il valore
secondo che verrà regolato dalla Convenzione Nazionale.
Art. 7 – Beni feudali rurali.
Li beni feudali sono egualmente devoluti alla Nazione,
e sotto la mano de’ Conservatori Nazionali infra stabiliti,
salva la sopra espressa indennisazione. Gli affittamenti
però tanto di questi, che degli altri beni, e redditi
nazionali continueranno ad avere il loro pieno effetto
per tutto il tempo, per cui si sono fatti avanti la
rivoluzione.
Enfiteusi. Le ricognizioni, e prestazioni tutte,
che si facevano a titolo di enfiteusi, o subfeudo
di qualunque natura, o provenienza siasi sono abolite,
e li beni già enfiteotici rimangono appresso il possessore
liberi, ed indipendenti.
Art. 8 – Se il già Feudatario non ha
altronde di che vivere, gli sarà intanto lasciata
a sua libera disposizione una porzione di detti beni
sino alla concorrente di due mila lire di reddito
se si trova ad avere prole, o moglie in età di averne,
ed a titolo di usufrutto se non ha figlioli, o la
di lui moglie non è più in età di averne.
Se il total reddito del già feudatario proveniva da
alcuno de’ fondi qui sopra applicati alla Comunità,
come per esempio da un molino, la Comunità gliene
corrisponderà il valore, od il fitto fino alla suddetta
concorrente, e secondo i casi qui sovra espressi.
Art. 9 – Biglietti delle finanze.
Tutte le armi, impronti, segni ed istromenti della
dignità regia, e feudale, saranno cancellati, e distrutti
per ogni dove, e per sigillare gli atti pubblici si
useranno provvisionalmente le armi delle rispettive
Comunità.
La presente disposizione però non riguarda le monete
e nemmeno li biglietti delle qui avanti regie finanze,
le quali continueranno ad avere il loro corso legale.
Nessuno potrà essere sforzato ad accettare a pagamento
altri segni rappresentativi della moneta procedenti
dall’estero.
Art. 10 - Emigranti. Tutti quelli
che avranno emigrato per l’entrata dei Francesi, e
che non si saranno restituiti alle case loro fra un
termine di un mese al più, potranno ripatriarsi in
alcun tempo durante la guerra, e lo stato di rivoluzione.
I loro beni e redditi apparterranno alla Nazione e
verranno amministrati dai Conservatori Nazionali,
salva la ragione degli alimenti a favore della famiglia,
al quale oggetto saranno in primo luogo destinati
li mobili, e semoventi non affetti a fondo instrutto;
li quali previa legale descrizione da farsene dal
Conservatore, saranno rilasciati agl’individui della
famiglia dell’emigrato, ed in difetto li suoi prossimiori
parenti, col carico quanto a questi di rappresentarli
sempre quando così fosse dalla Convenzione Nazionale
ordinato.
I parenti de’ figliuoli di famiglia emigrati saranno
tenuti verso la Nazione a quanto sarebbero di ragione
tenuti verso tali figliuoli di famiglia emigrati.
Non si potrà mai durante la guerra di alcuno de’ coalizzati
contro la Francia derogare sotto alcun pretesto, od
a favore di chicchesia alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 11 – Contribuzioni. Le
contribuzioni, o siano imposizioni tanto reali, che
personali saranno esatte durante la guerra sul piede
dell’anno 1790, e potranno anche diminuirsi in proporzione
della vendita de’ beni nazionali. In tempo di pace
se ne farà dalla Convenzion Nazionale la riduzione
sovra il totale dell’anno suddetto. Tutti li maggiori
carichi imposti dall’in addietro re sono aboliti.
Il Monferrato, ed ogni altro paese non ancora soggetto
alle regole di perequazione continuerà a pagare gli
imposti come avanti il suddetto anno 1790. Nondimeno,
il dritto di entrata, ed uscita da tali paesi al Piemonte,
considerato il caso, della rispettiva loro incorporazione
alla nuova repubblica, resta abolito.
Art. 12 – Dogane e gabelle.
Le dogane saranno conservate, e portate ai confini
dello Stato repubblicano: il commercio nell’interno
sarà libero. Le gabelle sono soppresse, eccetto quella
del sale, e carta bollata, che continueranno a smaltirsi
per conto della Nazione dalle Amministrazioni comunali,
o loro preposti, come per l’addietro. Il prezzo di
cadun libbra di sale sarà di soldi due, e di un soldo
per cadun foglio ordinario di carta bollata, e gli
altri in proporzione.
Art. 13 – Negozianti al minuto.
Li rivenditori di vino, e di qualunque altro genere
e mercanzia al minuto, non avranno più altro obbligo,
che di pagare alla Nazione nelle mani del tesoriere
della privincia, o dell’esattore della Comunità per
essere rimessa al suddetto tesoriere, un’annua somma
proporzionata alla qualità del negozio, ed alla popolazione
del luogo, in cui si esercisce, non minore cioè di
lire dieci nelle piccole Comunità, di venti nelle
mediocri come infra all’articolo 18; di trenta lire
ne’ luoghi di tre a cinque mila abitanti; di quaranta
da cinque a diecimille, e di cinquanta in tutti gli
altri di maggior popolazione.
Li venditori di caffè, tabacco, e vini forastieri
pagheranno sempre il triplo.
Art. 14 – Qualunque negoziante, massime
in generi di prima necessità che senza legittima causa,
ma solo a pretesto della rivoluzione, abbandonerà
il suo negozio, o chiuderà il suo magazeno, o bottega,
sarà multato in proporzione non minore del quarto
del suo patrimonio, e del fondo, che raggirava, ed
in difetto verrà punito coll’arresto personale.
Chiunque venderà merci difettose o nocive alla sanità,
cadrà nella pena del quadruplo oltre la perdita della
robba posta in vendita.
Art. 15 – Coccarda nazionale.
La coccarda nazionale dei patrioti piemontesi, avrà
per divisa i tre colori turchino, rosso e giallo.
Gli uomini, e donne, che non la porteranno, saranno
considerati e trattati come sospetti.
I funzionari pubblici porteranno al braccio sinistro
un nastro grande con fiocco e tre colori come sovra,
oppure un fregio di piume volgarmente detto piumazzera
a tre colori intorno al cappello ad elezione loro,
ovvero del Corpo, a cui appartengono, trattandosi
di autorità composte di più membri, ed in modo che
l’uniformità del distintivo vi sia sempre mantenuta.
Li membri però del Senato, e Conservatoria Generale,
di cui all’art. 78 potranno conservare il solo uso
della toga.
Art. 16 – Era repubblicana.
Tutti gli atti appartenenti alla pubblica amministrazione
esprimeranno doppia data, cioè in primo luogo la data
dell’era volgare, ed in secondo quella dell’era francese.
Art. 17 – Organizzazioni delle amministrazioni
municipali. In tutte le Comunità, che verranno
occupate dalle armate francesi, o che si uniranno
sotto il governo repubblicano, si convocherà a diligenza
degli Agenti Nazionali l’Assemblea popolare di tutti
li particolari aventi dritto, di concorrervi, secondo
il disposto nell’art. 2; di quali il più vecchio fra
i letterati sarà presidente, ed il più giovane segretario,
ed ivi si procederà alla nomina degli amministratori,
e del segretario di Comunità alla pluralità de’ voti
da raccogliersi coll’assistenza di due scrutatori
eletti dall’assemblea.
Nelle Comunità composte di molte Parochie l’assemblea
popolare si dividerà in tante sezioni quante sono
le Parochie medesime.
Gli amministratori attuali potranno essere rieletti
se così esigge il pubblico servizio.
Nessuno potrà farsi rappresentare da un’altra persona.
Resta parimenti vietato di portare in dette assemblee
armi di qualunque sorta, oppure di votare per lo stesso
oggetto in più di una di dette assemblee sotto pena
di esserne escluso per due volte consecutive.
Art. 18 – Gli amministratori continueranno
ad essere nominati in numero di tre per le comunità
piccole non aventi più di mille abitanti; di cinque
per le mediocri, in cui vi sia una popolazione di
mille a tre milla abitanti; di sette per quelle di
tre a cinque mille, e per le altre di maggior popolazione
se ne eleggeranno nove.
Gli amministratori eletti potranno nelle maggiori
urgenze assumersi rispettivamente un aggiunto sotto
la loro responsabilità, con che venga pure approvato
dal Consiglio a pluralità di voti.
Art. 19 – La suddetta congrega popolare
si rinnoverà in fine di cadun anno civile per il rimpiazzamento
degli amministratori in ragione del terzo assoluto,
od approssimativo per la maggior frazione, cioè di
uno su tre, di due su cinque, di tre sovra sette,
e nove membri del Consiglio. Sempreché il decesso,
o la nomina di una di essi membri a qualche altro
impiego, ovvero, qualche altri legittima causa farà
luogo pendente l’anno alla vacanza del suo posto,
sarà rimpiazzato dagli altri amministratori alla pluralità
di voti; ma tale nomina avrà soltanto effetto per
il restante di quell’annata salvo venisse confermata
dall’assemblea popolare.
Art. 20 – Attribuzioni e doveri
delle municipalità. Gli amministratori delle Comunità
manterranno le loro attribuzioni di Sindaco, e Consiglieri,
ed eserciranno le loro fonzioni come per l’addietro,
sotto la vigilanza degli agenti nazionali durante
la guerra, e lo stato di rivoluzione.
Loro compete la facoltà di fare in ogni tempo ciò
che credono utile alla Comunità, mediante la pubblicazione
delle loro deliberazioni prima di farle eseguire,
come per lo passato e l’obbligo di risponderne in
caso di doglianza, e di renderne conto in fine di
cadun anno avanti l’Amministrazione della provincia.
Art. 21 – Alle suddette amministrazioni
appartiene la politica, e polizia nel distretto delle
loro Comunità, la spedizione dei passaporti per l’interno
dello Stato; l’ispezione sovra gli ospedali, monti
di pietà, luoghi pii e carceri; sovra li negozi, arti,
pesi e misure, sovra le fiere, e mercati, e generalmente
sovra qualunque oggetto di pubblica utilità.
Continueranno a far valere, o concedere in affitto
li beni Comunitativi, ed a impresa l’esazione degli
imposti, e contribuzioni, l’approvvisionamento dei
macelli, ed i lavori pubblici con le stesse cautele
in addietro praticate.
Art. 22 – Potranno impiegare tutti
li mezzi dalla legge approvati per la conservazione
dei ponti, e strade, e delle sponde de’ fiumi, e torrenti;
ma se qualche ponte, o strada venisse a deperire,
od a soffrire qualche danno notabile per loro negligenza,
la riparazione ne sarà prontamente ordinata, ed eseguita
a spese di essi amministratori sull’avviso, ne verrà
dato all’Amministrazione della provincia dallo Agente
Nazionale del luogo, ed anche in seguito a denoncia
giustificata di qualunque particolare.
Art. 23 – Maestri secolari
per la gioventù. Registro. Le Amministrazioni
Comunali saranno obbligate a preporre per quanto sarà
possibile, maestri secolari per l’educazione della
gioventù; e tenere un doppio registro regolare, ed
autentico delle nascite, matrimoni, e decessi per
rimettere uno in fine d’ogni anno all’amministrazione
della Provincia; del che verrà specialmente incaricato
il Segretario, oppure uno de’ Consiglieri nelle comunità
aventi più di tre mille abitanti.
Art. 24 – Villaggi piccoli.
I villaggi aventi meno di trenta focolari o sian famiglie,
saranno amministrati dalla Comunità confinante più
a portata, con che uno degli amministratori di questa,
od almeno un aggionto sarà estratto dai villaggio
unito, se questo comprenderà più di venti di detti
focolari.
Art. 25 – Organizzazione dei mandamenti.
Le Comunità aventi meno di cinque mila abitanti formeranno
tra di esse un mandamento sino alla sudd.a concorrente,
e non più di sei mila abitanti per l’amministrazione
della giustizia, e l’organizzazione della guardia
nazionale. Il Capo-luogo ne sarà la Comunità posta
più nel centro, ed in comodità delle altre, per il
che si avrà sovra tutto riguardo a’ fiumi, e torrenti.
Art. 26 – Vi sarà in cadun Mandamento,
e Comunità avente più di cinque mille abitanti, un
Agente Nazionale, un Giudice per gli affari civili,
un Giudice per gli affari criminali, un Conservatore
de’ beni nazionali, un Comandante della Guardia Nazionale,
ed altrettanti capitani, luogotenenti e sotto-tenenti
quante Comunità, o sezioni delle medesime vi si trovano
di mille abitanti.
Art. 27 – Gli amministratori delle
Comunità uniti personalmente in assemblea elettorale
nel capo-luogo, ovvero in caso di legittimo impedimento
per mezzo dei rispettivi Sindaci, che ne porteranno
i voti individuali per atto consulare, eleggeranno
li Giudici e loro segretari, il Conservatore, e gli
ufficiali della Guardia Nazionale. Il Comandante di
questa sarà eletto dall’Agente Nazionale durante la
guerra, e lo stato di rivoluzione.
Art. 28 – Agenti nazionali.
Gli Agenti Nazionali di cadun mandamento, o Comunità
di cinque mila abitanti, sono nominati pendente la
guerra dai Commissari del Governo Francese. Devono
avere l’età di anni venticinque compiti, e sapere
sufficientemente le due lingue.
Non possono intraprendere cosa alcuna da loro medesimi,
ma sono incaricati di vegliare sovra tutte le autorità
costituite tanto civili che militari del loro distretto
durante la guerra, e lo stato di rivoluzione.
Non possono sotto alcun pretesto allontanarsi dalle
disposizioni dei presente progetto.
Art. 29 – Consiglio degli Agenti
Nazionali. Li suddetti agenti Nazionali formano
sotto la presidenza di quello del capo-luogo della
provincia, un Consiglio, che si radunerà ivi l’ultimo
giorno di cadun mese, per esaminare, se il progetto
sia eseguito in tutta la provincia; udire le doglianze
che possono loro essere portate sulle contravvenzioni
delle autorità costituite, e prendere le opportune
misure in conseguenza, informandone sempre il Comitato
centrale, di cui infra. Il suddetto Consiglio farà
pure rimettere una copia autentica dei processi verbali
delle sue sessioni all’amministrazione della provincia.
Art. 30 – Lo stesso Consiglio è il
tribunale competente sino alla pace per conoscere,
e decidere dei delitti di lesa-nazione, e controrivoluzione,
sulle formazioni, che saranno prese dall’Agente Nazionale
del luogo del commesso delitto; e sino all’epoca espressa
negli articoli 48, 78, per confermare, o riparare
le sentenze dei Giudici, e Prefetti portanti pena
di morte, confisca, o di più di cinque anni di detenzione,
sulla relazione, che gliene sarà fatta dallo stesso
agente. Si avrà per delitto di lesa-nazione, e controrivoluzione
qualunque monopolio di generi, e merci di prima necessità.
In tutti li giudizi sovra espressi il giudice, o Prefetto
del luogo del commesso delitto, o che avrà proferta
la sentenza, di cui si tratta, dovrà intervenire alla
relazione, e dare il suo voto come gli altri giudici.
Art. 31 – Conservatori di beni nazionali.
I Conservatori de’ beni nazionali in cadun Mandamento,
e Comunità di cinque mille abitanti, dovranno prendere
cognizione, e tenere un registro regolare di tutti
li beni, redditi, ed effetti situati nel loro distretto,
o devoluti alla Nazione per qualunque causa, o stati
applicati alle Comunità in seguito al disposto dell’art.
6: di quel registro ne rimetteranno una copia autentica
provinciale.
Veglieranno all’assicurazione, e conservazione di
detti beni, redditi ed effetti ritenuto il disposto
dagli articoli 7, 10, ne solleciteranno la vendita
o l’affittamento ai pubblici incanti, presso le rispettive
Comunità nelle solite forme, ed i pagamenti nelle
mani di rispettivi esattori, o del tesoriere della
provincia.
Prenderanno memoria in iscritto di tutte le istanze,
ed offerte, che verranno loro a tale riguardo fatte
dai Particolari, e ne spediranno a questi l’opportuno
certificato.
Conseguiranno un beneficio di… per cento sovra tutte
le vendite e locazioni, così pure sovra tutte le multe,
le indennisazioni, che fossero ordinate in odio dei
danneggiatori di essi beni; e ciò mediante dovranno
pagare il loro segretario, supplire a tutte le altre
avarie del loro ufficio.
E finalmente renderanno conto in cadun semestre dello
stato delle loro operazioni all’Amministrazione della
provincia.
Art. 32 – Autorità provinciali.
La divisione dello Stato in provincie, sotto la denominazione
del Capo-luogo, è mantenuta. Vi sarà in cadun Capo-luogo
di provincia un’amministrazione composta di tre, o
cinque membri secondo la maggior, o minor estensione,
e popolazione della provincia a giudizio degli elettori,
un tesoriere del denaro nazionale, un Prefetto per
gli affari civili, un Prefetto per gli affari criminali,
ed un Ispettore della Guardia Nazionale.
Art. 33 – Li Giudici, li Membri dell’amministrazione
del Capo-luogo, e li Sindaci di tutte le altre Comunità
(le quali rappresenteranno in tal parte il Consiglio,
e ne porteranno il voto per atto consulare) uniti
in assemblea elettorale di detto Capo-luogo della
provincia, procederanno primieramente alla nomina
di due Prefetti, e loro Segretari; e quindi unitamente
ai due Prefetti eletti passeranno alla nomina dei
membri dell’Amministrazione provinciale, e nello stesso
modo ne rimpiazzeranno uno a sorte in fine di cadun
anno civile.
Art. 34 – Amministrazione provinciale.
Alla suddetta Amministrazione provinciale, il di cui
presidente si cambierà ogni mese a turno, spetta la
giurisdizione sovra tutte le amministrazioni delle
Comunità, e li Conservatori Nazionali di sua privincia,
e così sovra tutti gli oggetti, che li riguardano.
La stessa amministrazione elegge colle dovute cautele
il suo segretario, il tesoriere della provincia, e
l’Inspettore della Guardia Nazionale finché sia rimesso
in attività il ministro della guerra.
Procede anche al riparto delle contribuzioni tra le
Comunità di sua dipendenza; e spedisce i passaporti
per l’estero, previo sempre il sentimento ragionato
della rispettiva Amministrazione Comunale; li quali
passaporti però, come altresì quelli spediti a norma
dell’art. 21 dovranno nello stato di guerra, e di
rivoluzione, essere visati dai rispettivi Comandanti
militari, od Agenti Nazionali.
Art. 35 – Inspettori della Guardia
Nazionale. L’inspettore della guardia nazionale
come sovra eletto dovrà tenere un registro regolare
di tutti gli ufficiali, e sotto-ufficiali della guardia;
dare ai Comandanti, e Capitani gli ordini opportuni
per l’organisazione, e mantenimento della medesima,
e farne la rivista ogni sei mesi.
Art. 36 – Guardia Nazionale.
La Guardia Nazionale è composta di tutti li cittadini
dall’età di venti a quella di sessant’anni. La medesima
non sarà però messa in attività durante la guerra,
e lo stato di rivoluzione, finché li Commissari del
Governo Francese, conosciuto lo spirito degli abitanti,
vi prestino il loro consenso; al quale potrà far anche
luogo la richiesta, che loro ne fosse fatta dagli
agenti nazionali, ed eziandio dagli Amministratori
delle Comunità sotto la loro responsabilità, ove questi
possedano tra tutti un patrimonio di lire centomila,
o prestino per tale somma idonea cauzione.
Accadendo di doversi far marciare la Guardia Nazionale
contro il comune nemico, la prima requisione cadrà
su tutti i nubili, e celibi dell’età sopra espressa.
Art. 37 – Legione d’ordinanza.
Oltre la Guardia Nazionale si formerà un Corpo d’ordinanza
sotto il nome di Legione Piemontese; nella quale pendente
la guerra, e lo stato di rivoluzione saranno solamente
ricevuti li soggetti cogniti ai patrioti, o che avranno
in loro favore dei certificati delle amministrazioni,
o verranno raccomandati d’una Società popolare. Questa
Legione sarà soltanto destinata a combattere contro
gli Austriaci, ed altri stranieri loro alleati, e
sarà sotto gli ordini di un Comandante francese.
Il soldo, e le altre spese per il mantenimento di
detta Legione saranno proporzionalmente ripartite
su tutto il paese occupato dalle truppe francesi,
o ridotto a governo repubblicano ed a questo fine
sarà creata dal Commissario del Governo Francese una
commissione militare composta per la metà almeno di
patriotti piemontesi; e finché da sudd.a Commissione
non sarà messa in attività, le sudd.e spese saranno
prelevate sulle contribuzioni, che fossero imposte
per l’armate Francesi e la legione mantenuta sul piede
di queste.
Art. 38 – Giudici e Prefetti.
Li Giudici tanto pel civile, che pel criminale dovranno
essere legali dell’età di anni 25, o notai dell’età
d’anni trenta compiti. La medesima età d’anni trenta
oltre la qualità di legali dovranno avere li Prefetti.
Li Giudici e Prefetti per gli affari criminali ed
i loro segretari saranno stipendiati dalle Comunità,
Mandamenti, Provincie rispettive; ma i Giudici, e
Prefetti per il civile continueranno a percevere (sic!)
i loro diritti secondo la tariffa.
Art. 39 – Li Giudici e Prefetti conosceranno,
e decideranno tutte le cause fra gli abitanti della
rispettiva loro giurisdizione secondo le leggi, e
consuetudini del paese; ma non potranno sotto pena
della refezione dei danni, e della sospensione in
caso di recidiva, prolungare la decisione di veruna
causa di non maggior valore di lire cento oltre le
due udienze; e per gli affari di maggior rilievo dovranno
alla terza udienza assegnarne almeno la causa a sentenza,
e questa prononciare fra il termine della legge prescritto.
Vi dovrà aver udienza avanti il Giudice, o Prefetto
ogni qualvolta una delle parti presenterà qualche
comparizione, o cedola nell’ora della monizione. Non
sono però compresi nel numero di dette udienze gli
atti necessari farsi per l’ocular inspezione o per
l’esame di testimoni. Quanto alle dilazioni nulla
resta innovato; bensì strettamente inculcata l’esatta
osservanza della legge.
Art. 40 – Procuratori. È lecito
a ciascheduno di farsi rappresentare in giudizio dalla
persona più benevisa, purché sia maggiore, letterato
e munito di procura speciale. I Procuratori però,
ed i Notai potranno continuare il loro patrocinio
nelle cause dei convenuti come per l’avanti, e saranno
considerati quai difensori d’officio di tutte le persone
indifese.
Art. 41 – Corte d’Appello ed assessori.
Li prefetti non potranno pronunciare alcuna sentenza
in giudicio di appello senza l’intervento di due assessori
legali, od in difetto notai dell’età sovra espressa
all’art. 38; li quali saranno presi a torno fra li
non interessati nella causa. Gli assessori avranno
soltanto voto consultivo, il quale dovrà però sempre
esser tenorizzato nella sentenza, e comprovato dalla
loro signatura.
L’interposizione dell’appello dalle sentenze dei Prefetti
al Magistrato supremo nazionale avrà il suo effetto
devoluto all’evenienza del caso, di cui all’art. 78,
ma non ne sospenderà frattanto l’esecuzione.
Art. 42 – Doveri dei Giudici e Prefetti.
Li Giudici e Prefetti per gli affari criminali e gli
Agenti Nazionali per quei processi che sono a loro
riservati dall’art. 30 dovranno esattamente uniformarsi
alla legge, che prescrive l’assistenza del Segr.o
e Procurator fiscale, od in difetto di un Amministratore
di Comunità (il quale dovrà essere letterato) a tutti
gli atti di loro competenza; sotto le pene portate
dalla medesima legge e dall’inabilitazione in caso
di recidiva; e saranno tenuti far conseguire dai suddetti
Procuratori, ed assistenti fiscali tutti li dritti
loro accordati dalla tariffa o verso i rei, o verso
le Comunità, le quali subentreranno in questa parte
a vece degli in addietro feudatari, ed avranno perciò
il loro regresso verso le Finanze Nazionali ne’ rispettivi
casi dalla legge contemplati.
Art. 43 – Li Giudici e Prefetti saranno
in caso di morte, ed al fine del triennio rimpiazzati
nella forma portata dagli articoli 27, 33.
Il Giudice, e Prefetto per il civile farà le fonzioni
del Giudice e Prefetto per il criminale, e viceversa,
in caso di legittimo impedimento di uno di essi.
Art. 44 – Li Prefetti si guarderanno
dal pregiudicare in modo alcuno l’ordinaria giurisdizione
de’ Giudici, massime coll’ammettere nanti il tribunale
d’appello articoli immaturi, ed indecisi di cause
vertenti nanti detti Giudici.
Sino all’epoca contemplata nell’art. 78 si farà luogo
all’appello dalli Giudici ai Prefetti per li giudicati
criminali, come per li civili, esclusi li casi di
contumacia, e li delitti dalla legge considerati per
minimi, e leggeri, ritenuto quanto agli altri il disposto
dell’art. 30.
Li rei all’occasione della intimazione della sentenza
dovranno essere chiaramente diffidati delle disposizioni
come sovra militanti in loro favore.
La tortura ad eruendam resta abolita.
Art. 45 – Li prigionieri di Stato per
fatti anteriori alla rivoluzione, e li detenuti per
debiti civili, saranno immediatamente rimessi in libertà:
e così pure gli inquisiti di delitti, il di cui titolo
non porti pena maggiore di anni due di detenzione
qualunque, con che questi ultimi si sottomettano in
iscritti, e nei registri tanto della comunità, che
del Tribunale del loro domicilio, di bene, ed onestamente
vivere per l’avvenire; e perciò in caso di recidiva
saranno loro gli stessi delitti nuovamente imputati.
Art. 46 – Notariato, ed insinuazione.
Quanto al Notariato, ed alla Insinuazione nulla resta
innovato. Li Notai, ed Insinuatori continueranno nel
loro esercizio come per l’avanti, e si chiameranno
Notai, ed Insinuatori Nazionali. Gli Stabilimenti,
prerogative, e doveri rispettivamente annessi a detti
offici saranno puntalmente mantenuti, ed eseguiti
sotto la particolar vigilanza delli Prefetti quali
conservatori nati del tabellone.
Art. 47 – Età, e prerogative
dei funzionari pubblici. Tutti gli impiegati,
e fonzionari pubblici, compreso quanto al militare
li Comandanti, ed Inspettori della Guardia Nazionale,
ed eccettuati quelli, per i quali si è prescritta
un’età più avanzata, dovranno avere l’età di 25 anni
compiti. Gli anziani di età fra gli eletti, e dopo
questi gli ammogliati, o vedovi avranno a parità di
voto la preferenza. Dovranno inoltre essere cittadini
piemontesi a termini dell’art. 2, quest’ultima disposizione
però non riguarda gli agenti Nazionali, che sono di
nomina dei Commissari del Governo Francese fino alla
pace.
Nessuno potrà ricusare l’impiego, a cui sarà legittimamente
eletto, salvo per causa di età settuagenaria, o di
infermità abituale, o per immunità derivante dal numero
di dodici figlioli.
Art. 48 – Comitato Centrale.
Il centro di tutte le amministrazioni del paese occupato
dall’armata francese, o ridotto a Governo repubblicano,
sarà presso li Commissari del Governo Francese, o
sia presso il Comitato Centrale, che verrà da’ medesimi
organizzato per la metà almeno di patriotti piemontesi;
e ciò finché la Capitale sia libera, e ridotta allo
stesso Governo, e che gli offici, e magistrati in
essa stabiliti abbiano ripresa la loro attività ordinaria,
oppure che la Convenzione Nazionale sia altrove convocata;
ed in questi casi il suddetto Comitato resterà soltanto
di vigilanza sino alla pace generale.
Una delle principali cure del suddetto Comitato centrale
sarà di vegliare alla conservazione delle proprietà,
degli archivi, e carte pubbliche per impedirne ogni
guasto, e detrimento.
Art. 49 – Metrise. Non si pagherà
più alcuna tassa, od emendamento per passare metrisa,
salvo il dritto di vacazione all’officio del Prefetto,
o del Presidente dell’Amministrazione provinciale,
avanti l’uno dei quali, finché il Tribunale di commercio
sia riorganizzato, si presenterà a sua scelta l’artista
col certificato di suo apprendisaggio, e farà il capo
d’opera di sua arte.
Il Prefetto, o Presidente suddetto prenderà per mezzo
del Segretario il giudizio in iscritto di due esperti
separatamente, senza loro nominare il soggetto. Se
gli esperti discordano fra di loro ne sentirà un terzo,
e su tale giudizio o accorderà, o rifiuterà la patente.
Art. 50 – Collegi ed Università.
Le scuole, e collegi per l’educazione della gioventù
saranno mantenuti aperti, e le lezioni si continueranno
come per lo passato; e tostoché la Città di Torino
sarà libera vi si riaprirà pure l’Università degli
studi, che sarà chiamata Università Nazionale.
In tutti li collegi sarà subito stabilita dopo la
rettorica una classe di aritmetica, geografia, ed
elementi della lingua Francese.
Li Professori, e Maestri si impiegheranno con tutto
il calore nell’insinuare ai loro allievi l’amore per
il governo repubblicano, e delle virtù che ne sono
le basi, quelli che osassero di fare delle insinuazioni
diverse saranno trattati come controrivoluzionari,
e nemici della patria, e banditi dal Piemonte libero.
Art. 51 – Testamenti. Gli ascendenti,
e quelle persone, che per essere senza prole sono
dalla legge considerate quasi ascendenti, come il
zio, la zia tanto paterni che materni, potranno conformandosi
alle leggi, che prescrivono la forma estrinseca, ed
intrinseca, degli atti di ultima volontà, disporre
della metà della loro eredità solamente: l’altra metà
si devolverà ipso jure a quelli, che hanno
il dritto di legittima successione.
Ogni sorta di sostituzione fidecomissaria resta abolita;
e si avrà per fitta in frode di questa legge ogni
instituzione tendente a tener in sospeso la successione
per più di un grado, o sia generazione.
Art. 52 – Vantaggi dei cadetti.
Gli in-addietro nobili cadetti oltre quanto hanno
già conseguito, od hanno ragione di conseguire per
le disposizioni dei loro genitori, ed antenati, od
in dipendenza di convenzioni seguite coi foro fratelli
primogeniti a tal riguardo, conseguiranno ancora una
legitima sovra li beni, o li fondi stabili allodiali
attualmente posseduti da essi primogeniti, nel modo
e proporzione dalla legge stabiliti. Quei de’ suddetti
cadetti, che non hanno ancora conseguito cosa alcuna,
o fatto alcun contratto delle suddette loro ragioni,
avranno diritto ad una eguale condivisione.
Art. 53 – Matrimoni. Li genitori
non potranno ricusare il consenso al matrimonio de’
loro figliuoli giunti all’età di venticinque anni
compiti, o la dote alle figlie, che vorranno maritarsi
compiti che avranno gli anni ventuno.
Art. 54 – Il matrimonio è libero fra
tutte le persone poste ne’ gradi non proibiti secondo
la computazion civile, mediante la pubblicazione ed
affissione precedente di giorni quindici nel modo,
e forma prescritti per gli altri atti civili soggetti
a tale solennità, e la registrazione del contratto
nei registri della Comunità per mezzo degli ufficiali
a ciò deputati come nell’art. 23, dopo che le parti
avranno in pieno Consiglio dichiarata la loro volontà
di unirsi in matrimonio, ed il Sindaco avrà formalmente
prononciata a nome della legge la loro unione.
Art. 55 – Registrazioni delle nascite,
matrimoni e decessi. La registrazione ne’ registri
communitativi del luogo della nascita, matrimonio,
e decesso dentro le ventiquattr’ore, e dell’ordinario
domicilio, degli individui dentro il mese, resta d’ora
in avanti indispensabile per gli effetti civili, che
ne devono derivare; e dovrà essere preceduta dalle
opportune cautele per assicurare la qualità del fatto,
e la identità delle persone, di cui si tratta.
Presentandosi però da chi vi appartiene dentro li
premessi rispettivi termini ai suddetti ufficiali
un certificato, od estratto parochiale in debiti forma
comprovante la nascita matrimonio, o decesso, la concessione
in registro delle testimoniali di tale presentazione,
e la successiva tenorisazione del certificato, od
estratto di conservarsi pure negli archivi, servirà
senz’altra formalità di legale registrazione.
Art. 56 – Cause matrimoniali.
Le cause di matrimonio, o di divorzio saranno portate
avanti il Prefetto della provincia, il quale procederà
in tali cause con tutta la gravità, e decenza propria
del suo ministero, e prononcierà la sentenza sempre
coll’assistenza di due assessori come ne’ giudici
di appello.
Le cause che secondo la legge fanno luogo alla separazione
di corpo indefinitiva, o per un tratto più lungo d’anni
due, faranno sempre luogo al vero divorzio, qualora
non vi esiste prole dei coniugati.
Art. 57 – Affittamenti. Non
si potrà né direttamente, né indirettamente dare in
affitto ad una sola persona o Società una quantità
di beni fruttante un annuo reddito maggiore di lire
diecimila sotto pena della confisca del sovrapiù de’
beni affittati. Gli affittavoli anteriori di latifondi
di maggior reddito sono posti sotto la particolare
vigilanza di tutte le autorità constituite, e di tutti
li cittadini zelanti della libertà ed eguaglianza
repubblicana.
Art. 58 – Regolari. La legge
vieta ai regolari tanto dell’uno, che dell’altro sesso
sotto pena dell’espulsione dallo Stato, di ricevere
d’ora in avanti alcun individuo nei loro Conventi,
e Monasteri per admetterlo alla vestizione, o professione
di voti, come altresì di funzionare in pubblico e
di immischiarsi in verun conto, e sotto qualunque
pretesto negli affari dei secolari.
Li novizi dell’uno, e dell’altro sesso che non hanno
ancora fatti li detti voti, si restituiranno indilatamente
alle case loro e rientreranno in tutti li diritti
di famiglia, come se nulla fosse avvenuto. Tutti quelli
che avranno già fatti li voti, potranno a loro scelta
continuar ad abitare, oppure abbandonare li rispettivi
Conventi, e Monasteri li quali saranno obbligati a
loro restituire sortendone tutto quanto vi hanno recato
entrandovi: ciò che loro servirà di legitima se maschi,
o di dote, se femmine; quale legittima, o dote sarà
nulla dimeno supplita sino al giusto importare seconda
la legge dagli genitori, o da quelli che ne hanno
raccolta la successione.
Nessuno potrà molestare le Monache, che restando nei
loro Monasteri ne sortiranno giornalmente per i loro
affari, e sempre quando loro piacerà, sotto pena di
lire cento per ogni menoma contravvenzione, e bisognando
dell’arresto personale del contravventore.
Art. 59 – Riunione de’ Conventi
e Monasteri. Gli Agenti e Conservatori Nazionali,
e gli Amministratori delle Comunità sono indistintamente
incaricati di sollecitare presso i vescovi, curati
o vicari ecclesiastici, e di eseguire in caso di loro
rifiuto, d’accordo colla Amministrazione provinciale,
l’unione dei Conventi, o Monasteri per mezzo d’individui,
tantoché sarà possibile, del medesimo ordine. L’unione
si praticherà nei Conventi, e Monasteri posti nelle
Città più popolate, ed a misura della diminuzione
degli individui, di modo che tutte le piagge di cadun
Convento, e Monastero destinato alla riunione, siano
sempre occupate.
Art. 60 – Beni di regolari - Loro
trattamento. Li beni de’ regolari dell’uno e dell’altro
sesso sono devoluti alla Nazione. Gli individui, che
rimangono in Convento, o Monastero, o che sono trasferiti
ad un altro come sovra, riceveranno dalla Nazione
per mezzo dei tesorieri provinciali, od esattori di
Comunità rispettivamente, un’annua pensione vitalizia
di lire quattrocento valor monetale a semestri anticipati.
Competeranno per un tal effetto a detti individui,
e per essi al rispettivo Convento, e Monastero, in
contraddittorio del Conservator Nazionale del luogo,
tutte le azioni reali sovra qualunque fondo spettante
ai Conventi, e Monasteri del loro ordine. Il disposto
però di questo articolo non riguarda li mendicanti.
Art. 61 – Abbazie. Li beni delle
abbazie sono parimenti devoluti alla Nazione, le abbazie
soppresse, ed il loro territorio riunito alla Diocesi
Vescovile limitrofa più a portata, od avente la minor
estensione. Gli in addietro Abbati percepiranno come
sovra un’annua pensione di lire mille, se non hanno
altronde di che vivere.
Art. 62 – Capitoli - Benefizi.
Sono egualmente soppressi li Capitoli, e Collegiate,
e li beni della Massa devoluti alla Nazione. Li beni
affetti a caduna Prebenda o Canonicato continueranno
ad essere usufruiti dal già Canonico, che non avrà
altra sussistenza, sino al suo decesso per la concorrente
di lire ottocento; il sovrapiù spetterà alla Nazione;
sovra del che li Conservatori Nazionali potranno convenire
collo stesso possessore colle opportune cautele. Il
medesimo si praticherà a riguardo di tutti gli benefici,
e beneficiati non Curati.
Art. 63 – Li beni affetti alle Chiese
Parochiali sono alle medesime integralmente mantenuti.
Se il Paroco, o Curato viene ad emigrare, o decedere,
sarà nominato dalli preti della Comunità, o Parochia
di gradimento dell’Amministrazione Comunale, la quale
avrà a tal effetto il dritto di esclusiva per una
volta tanto.
Se li preti ricusano di eleggere il vicario, la elezione
ne sarà fatta da un’assemblea del popolo di quella
Parochia giusto il disposto degli articolo secondo
e decimo settimo.
Art. 64 – Vescovati. Li Parochi,
Curati, o Vicari Parochiali unitamente ai preti della
Diocesi eleggeranno il Vicario Vescovile in caso di
emigrazione, o decesso del Vescovo. Li Vescovi, e
Vicari nominati come sovra gioiranno di un annuo trattamento
di lire cinque mila valore monetale. Li beni del Vescovado
apparterranno alla Nazione sotto l’ipoteca per il
suddetto trattamento.
Art. 65 – Diocesi. Il distretto
delle Diocesi sarà lo stesso che quello delle rispettive
provincie, eccetto le provincie di Cuneo, Voghera
e Pallanza, che apparterranno alle Diocesi di Mondovì,
Tortona, e Novara rispettivamente come prima.
Li Vescovadi di Fossano, e Bobbio in caso di emigrazione,
o decesso del vescovo saranno uniti proporzionatamente
alle rispettive provincie nelle quali sono situati.
Art. 66 – Ordini sacri. Durante
la guerra, e lo stato di rivoluzione, e finché non
venga dalla Convenzione Nazionale rivocata la seguente
disposizione, resterà sospesa la collazione dell’Ordine,
che toglie all’individuo la libertà di rimanere al
secolo. Il Comitato centrale prenderà le opportune
misure per assicurare l’esecuzione del presente articolo.
Art. 67 – Decime, e diritti di stola.
Non si darà più azione alcuna né personale; né reale
per le decime di qualunque natura, o provenienza esse
siano; e neppure per li dritti chiamati di stola.
Se il Curato, o Vicario Parochiale non ha altro mezzo
di assistenza, gli verrà supplita la congrua oltre
l’abitazione sino alla concorrente di lire ottocento
nelle Comunità, e Parochie non aventi più di mille
abitanti, di mille lire per quelli da mille a tre
mille abitanti, e di lire 1200 per ogni maggior popolazione.
Se il curato, o Vicario esiggerà la decima, od alcuno
de’ detti dritti di stola nella menoma porzione perderà
ogni diritto ad sudd.o supplemento per tutta l’annata.
Il Prescritto supplemento di congrua verrà portato
nella categoria delle spese locali.
Art. 68 – Preti institutori.
Resta vietato ai preti l’applicarsi all’educazione
della gioventù secolare, salvo gli amministratori
delle rispettive Comunità si rendano responsabili
per essi, che non daranno né direttamente, né indirettamente
alcuna instruzione contro il Governo. Quelli de’ preti
che vigevano della suddetta professione, saranno collocati
in qualche convento a loro scelta, ed ivi gioiranno
dello stesso trattamento accordato agli altri individui
che vi dimorano.
Art. 69 – Libertà della stampa.
La legge riconosce la libertà della stampa: tale libertà
però non potrà mai estendersi a censurare né direttamente,
né indirettamente la natura del Governo, che verrà
adottato dalla Nazione, o dai noi legitimi rappresentanti.
Art. 70 – Legge somptuaria.
Gli abiti ornati d’oro e di argento, oppure di broderie;
il porto di diamanti ed altre gioie, e pietre preziose:
le carrozze e portantine di lusso; la pluralità dei
domestici dello stesso sesso; sono abusi intollerabili
nello stato repubblicano.
Quelli che li commetteranno saranno per la prima volta
multati nella somma di lire trecento a beneficio della
Nazione; nel doppio per la seconda; e per la terza
volta colla sospensione per un quinquennio dall’esercizio
dei dritti onorifici della cittadinanza; dai quali
verranno eziandio perpetuamente esclusi in caso di
ulteriore recidiva.
Art. 71 – Immunità. Non sussiste
più alcuna sorta di immunità, né reale, né locale,
né personale, salvo quella derivante dal numero di
dodici figliuoli.
Si potrà chiamare qualunque persona in giudizio avanti
li rispettivi giusdicenti. Nondimeno non si potrà
procedere contro la persona dell’ecclesiastico in
dipendenza di azione, o giudicato civile.
Li Vescovi e Vicari vescovili potranno essere evocati
in giudizio solamente avanti li Prefetti, li quali
giudicheranno in tali cause coll’assistenza di due
assessori nelle cause di appello.
Art. 72 – Progressività di pesi
spirituali - Confraternite. La legge non riconosce
più alcuna condizione, obbligo, o peso spirituale
progressivo annesso alla goldita (sic!) di
beni di famiglia, né alcune confraternite, compagnie,
ed altre simili corporazioni, le quali restano sin
d’ora soppressi; il loro locale, ed i loro fondi appartengono
alla Nazione sotto l’amministrazione dei Conservatori
avanti stabiliti.
Art. 73 – Locali delle Chiese.
Non si potrà mai occupare il locale di alcuna Chiesa
Parochiale per usi secolari, salvo per le assemblee
comunali; e saranno bensì a tali usi in caso di bisogno,
applicate le Chiese de’ regolari, e delle confraternite
soppresse.
Art. 74 – Campane. Nell’occasione
di decesso, o di accompagnamento del cadavere sia
alla Chiesa, che alla sepoltura, non si potranno suonare
le campane, né cantare ad alta voce le solite preci.
Non si potranno similmente più suonare le campane
in occasione del cattivo tempo.
Art. 75 – Opere pie. Li Monti
di pietà, gli ospizi tanto di carità, che degli infermi,
ed altri pii instituti pel sollievo dei poveri sono
mantenuti nello stesso stato. Resta proibito sotto
le più gravi pene di intaccare i loro fondi, e beni,
che sono sotto la salvaguardia della legge, e sotto
la vigilanza di tutte le amministrazioni, di tutti
gli onesti cittadini.
Art. 76 – Società Popolari.
In tutti li Capo-luoghi di mandamento e comunità di
cinque mila abitanti, sarà stabilito un locale, dove
quelli potranno adunarsi in società popolare tutti
li giorni festivi sotto la presidenza del più vecchio
fra i letterari per la prima volta, e quindi di quello,
che verrà a tal posto eletto ogni trimestre.
Nessuno potrà introdursi in tali adunanze con veruna
sorta d’armi né coperte, né discoperte sotto pena
di esserne escluso per un anno intero. I militari
in attività di servizio potranno anche intervenirvi
senz’armi, ma non avranno voce deliberativa, e verrà
loro assegnato, come pure alle donne, un posto a parte.
Le sessioni non potranno mai durare più di tre ore,
né prottarsi a notte. La prima parte ne sarà occupata
nella lettura delle novelle, fogli pubblici, la seconda
in discorsi, ed istruzioni al popolo: ed in terzo
luogo si sentiranno le mozioni, le quali non potranno
avere altro soggetto che di presentare dei ricorsi
alle autorità costituite per la esecuzione delle leggi.
Se la mozione verrà approvata dalla pluralità degli
astanti per seduta e levata in piedi, o per alzamento
del cappello conforme verrà da principio adottato,
e si sarà perciò deliberato di passare alla signatura
individuale del ricorso, il Presidente dovrà precedentemente
interrogare in presenza di due scrutatori cadun individuo,
che si presenterà per segnare al fine di accertarsi,
se detto individuo abbia ben inteso l’oggetto della
mozione, ed i motivi della deliberazione; ed accorgendosi
del contrario non gli permetterà di segnarsi, salvo
che li detti due scrutatori opinassero diversamente,
ed approvassero la segnatura.
Ogni altra società particolare, e privata, che si
occupi di affari politici, sarà riguardata come sospetta,
se non sarà notificata alle rispettive autorità costituite.
Art. 77 – Capitale. Se
la città di Torino non si renderà alle intimazioni,
che le verranno fatte per parte del governo repubblicano,
o se li suoi abitanti prendessero le armi per rinforzare
la guarnigione, essa decaderà dalla prerogativa di
capitale, e la Convenzione Nazionale sarà convocata
in qualche altra città centrale, che si sarà maggiormente
dimostrata in favore della rivoluzione.
Art. 78 – Indipendentemente dal caso
espresso nell’articolo precedente, tostoché la città
di Torino sarà libera, li Magistrati ed offici in
essa stabiliti, come pure il Corpo dei Decurioni ripiglieranno
la loro attività ordinaria e continueranno provvisoriamente
ad esercire le rispettive loro funzioni a nome del
Popolo finché venga altrimenti dalla Convenzion Nazionale
ordinato. Si procederà frattanto dal Comitato Centrale
al rimpiazzamento de’ membri, ed uffiziali sospetti
di attaccamento all’antico regime per mezzo di patrioti
riconosciuti: dopo del che il sudd.o Comitato resterà
soltanto di vigilanza sino alla pace, e cesseranno
le fonzioni commesse al Consiglio degli Agenti Nazionali
per l’articolo 30.
Il Senato si intitolerà "Senato di Piemonte" ed il
Magistrato assumerà il nome di Conservatoria Generale
Nazionale, ed avrà giurisdizione sovra tutte le amministrazioni
provinciali, li Conservatori, e Notai, e continuerà
provvisionalmente ad amministrare il patrimonio della
Nazione.
Art. 79 – Convocazione della
Convenzione Nazionale. Nel sovra espresso caso
della libertà della Città di Torino, o che venisse
determinato di convocare altrove la Convenzione Nazionale,
si procederà a tale convocazione a diligenza tanto
del Comitato Centrale, che delle amministrazioni di
provincia e di tutti gli agenti nazionali.
Per il suddivisato effetto tutti li Mandamenti, e
Comunità di cinquemila abitanti, nomineranno quattro
elettori, li quali si uniranno subito nel Capo-luogo
della provincia, ed ivi nomineranno un deputato in
ragione di 12 m. abitanti.
Ciascun deputato dovrà immediatamente trasferirsi
nel luogo della Convenzione dove sarà provveduto alla
sua sussistenza dall’amministrazione del luogo medesimo,
con designazione del locale provvisionalmente destinato
per le adunanze.
Art. 80 – Il presente progetto sarà
stampato nelle due lingue, pubblicato, ed affisso,
affinché ognuno possa prenderne notizia, ed uniformarvisi.
Tutte le leggi non state in esso o espressamente,
o tacitamente derogate, saranno in osservanza come
prima, e finché venga altrimenti stabilito dalla Convenzione
Nazionale, a cui si rimette l’opera della rigenerazione
dello Stato.
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