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BASI DI UNA COSTITUZIONE PER IL DUCATO
DI PARMA
(1848)
LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO
Perché questo Stato possa godere senza indugio
dei sommi vantaggi de’ Governi rappresentativi in tanto
che si attende l’arbitrato de’ sovrani d’Italia o la decisione
di un Congresso italiano sui futuri destini di questo Stato,
la Reggenza crede essere suo debito di pubblicare, come
fa, le basi di una Costituzione la quale sarà nel termine
più breve promulgata ed eseguita.
BASI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
Art. 1 – Lo Stato verrà retto da temperata
monarchia ereditaria costituzionale sulle forme rappresentative.
Art. 2 – La religione Cattolica apostolica
romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti
sono permessi conformemente alle leggi.
Art. 3 – La persona del principe è inviolabile.
I suoi ministri sono responsabili.
Art. 4 – Al principe solo appartiene il Potere
esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato ed ha il comando
delle armi. Fa i trattati politici e di commercio e dà tutti
gli ordini necessari per la esecuzione delle leggi senza
che possa mai sospenderne l’osservanza o dispensare da essa.
Ogni giustizia emana da lui, e può far grazia meno ai ministri
prevaricatori.
Art. 5 – Il potere legislativo sarà collettivamente
esercitato dal principe e da una Camera di Deputati.
Art. 6 – Tutti i cittadini che hanno compiuto
i 25 anni sono elettori.
Art. 7 – Il possesso, la capacità, il commercio,
l’industria conferiscono al cittadino dello Stato il diritto
di essere eletto deputato a termini e con i requisiti della
legge elettorale da pubblicarsi.
Art. 8 – I deputati riceveranno dai rispettivi
comuni una indennità da stabilirsi nella legge elettorale.
Art. 9 – La proposizione delle leggi apparterrà
al principe ed alla Camera dei deputati.
Art. 10 – Il principe convoca ogni anno la
Camera dei deputati, ne proroga le sessioni, e può discioglierla;
ma in questo caso ne convoca un’altra nel termine di due
mesi.
Art. 11 – Nessun tributo può essere imposto
o riscosso se non sarà consentito dalla Camera dei deputati
e sanzionato dal principe.
Art. 12 – La stampa sarà libera e soggetta
soltanto ad una legge repressiva da promulgarsi.
Art. 13 – I giudici saranno inamovibili dopo
che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di
tre anni.
Art. 14 – L’istituzione della Guardia civica,
che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed
amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno
regolati da leggi speciali.
Art. 15 – Tutte le proprietà sono inviolabili,
salvo il caso di espropriazione per causa di pubblica utilità
comprovata legalmente e previa indennità. Anche la proprietà
letteraria è mantenuta e garantita.
Art. 16 – Nessuna truppa straniera allo Stato
potrà essere chiamata al servizio dello Stato medesimo se
non in virtù di una legge.
Art. 17 – La dotazione del principe sarà
fissata da una legge.
Esposte le basi della Costituzione, la Reggenza
fa noto al pubblico il seguente "Sovrano chirografo"
Signori!
Atteso i subiti rivolgimenti che d’ogni intorno
ed in questi Stati succedono, e volendo pure, quali che
siano per essere le mie sorti future, mostrare con solenne
prova quanto mi stia a cuore la salute e potenza d’Italia,
quanto deploro quel breve tempo in cui la necessità e posizione
geografica e politica di questi Stati mi sottomise ad influenza
straniera, io solennemente dichiaro di rimettere sin d’ora
i miei destini all’arbitrato di S.S. Pio IX, di S.M. Carlo
Alberto Re di Sardegna e di S.A.R. Leopoldo II Gran Duca
di Toscana, i quali decideranno le differenze e le sorti
future di questi Stati al miglior bene e maggior forza d’Italia,
offrendomi sin d’ora ad accettare que’ compensi che all’equità
di que’ principi sembreranno convenienti.
Intanto, volendo pur anche testimoniare quanto desideri
la felicità del mio popolo, approvo lo Statuto fondamentale
di un Governo rappresentativo quale mi fu proposto dalla
Suprema Reggenza da me a ciò deputata, la quale confermo
con gli stessi poteri insino a che le sorti di questo Stato
siano determinate, dandole facoltà di aggregarsi un altro
cittadino eletto dallo Anzianato di questa città.
Ritorni intanto Piacenza, ritorni Pontremoli in fede; dimentico
i loro intempestivi bollori nocivi ai loro ed ai comuni
interessi; rimanga fedele Parma, e rimangano fedeli le altre
parti dei miei Stati, e pensino che dall’ampiezza non si
misura la felicità degli Stati.
Io giurerò lo Statuto, manderò un battaglione di linea in
soccorso ai Lombardi, e mio figlio Ferdinando, capitano
di un drappello di volontari civili che lo voglia seguire,
vi offre il suo braccio, e mostrerà spero che nelle sue
vene scorre il sangue della valorosa Casa di Savoia e vive
tuttora quello di Enrico IV.
Parma 29 marzo 1848.
Affezionatissimo loro
Carlo
Cittadini! Eccovi assicurate le più larghe garanzie che
possono ripromettersi da un Governo monarchico costituzionale,
e questo gran beneficio nulla ci toglie di quei diritti
che abbiamo comuni agli altri Stati per quella Unione Italiana
che è l’adempimento di un voto formato indarno da più secoli.
Sappiamo conservare un bene sì grande e raccoglierne tutti
i frutti concorrendovi col fermo volere, colla fiducia reciproca
e la concordia.
Parma 29 marzo 1848.
Per la Reggenza
L. Sanvitale
G. Cantelli
F. Maestri
P. Pellegrini
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