Articoli della Costituzione
modificati nel tempo da Leggi Costituzionali,
nonchè relativa Legge Costituzionale
di riferimento, con testo riportato
Art. 10 legge costituzionale
21 giugno 1967, n. 1
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1. "Estradizione
per i delitti di genocidio"
Articolo unico
L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art.
26 della Costituzione non si applicano ai delitti
di genocidio.
------------------------- Art. 26 legge costituzionale
21 giugno 1967, n. 1
(come sopra)
-------------------------
Art. 48 legge costituzionale
17 gennaio 2000, n. 1
Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1."
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente
l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero "
Articolo 1.
1. All'articolo 48 della Costituzione,
dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"La legge stabilisce requisiti e modalità
per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale
e secondo criteri determinati dalla legge".
------------------------- Art. 51 legge costituzionale
30 maggio 2003, n. 1
Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1."Modifica
dell'articolo 51 della Costituzione"
Articolo 1.
1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti
le pari opportunità tra donne e uomini".
-------------------------
Art. 56 legge costituzionale
9 febbraio 1963, n. 2 legge costituzionale 23 gennaio
2001, n. 1
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. "Modificazioni
agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
Articolo 1.
L'art. 56 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si
effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti". (*)
(*)Articolo successivamente modificato dall'art. 1
della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. "Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti
il numero dei deputati e senatori in rappresentanza
degli italiani all'estero"
Articolo 1.
Modifiche all'articolo
56 della Costituzione
1. Il secondo comma dell'articolo 56
della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati e' di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione,
le parole da: "si effettua dividendo" fino
a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle
seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".
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Art. 57 legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
Legge Costituzionale 9 marzo 1961, n. 1. "Assegnazione
di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico".
Articolo 1.
Per la elezione del Senato della Repubblica i comuni
di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San
Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente
una circoscrizione a se stante, alla quale sono assegnati
tre senatori.
Disposizione transitoria
2. La presente legge si applica anche per la integrazione
del Senato in funzione al momento della entrata in
vigore della legge ordinaria recante le norme per
la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione
di Trieste.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 "Modificazioni
agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
Articolo 2.
L'art. 57 della Costituzione è sostituito
dal seguente: "Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale. Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a
sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti".(*)
(*)Articolo successivamente modificato dall'art.
2 della l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e dall'art.
2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. "Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione
della Regione " Molise "".
Articolo 2.
L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana,
è così modificato: " Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti ".(*)
(*) articolo successivamente modificato dall'articolo.
2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. "Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti
il numero dei deputati e senatori in rappresentanza
degli italiani all'estero"
Articolo 2.
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione
e' sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione
e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione,
dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra
le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero,".
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Art. 60 legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. "Modificazioni
agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
Articolo 3.
L'art. 60 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".
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Art. 68 legge costituzionale 23 ottobre
1993, n. 3
Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. "Modifica
dell'articolo 68 della Costituzione".
Articolo 1.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere
un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
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Art. 75 legge costituzionale 11 marzo
1953, n.1
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. "Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte
Costituzionale".
Articolo 1.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni
nelle forme, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla
legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la
prima attuazione delle predette
norme costituzionali.
Articolo 2.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le
richieste di referendum
abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione
siano ammissibili ai
sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Le modalità di tale giudizio, saranno stabilite
dalla legge che disciplinerà lo
svolgimento del referendum popolare.
Articolo 3(*)
La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e
dei cittadini eletti del Parlamento ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 135 della
Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
(*) Articolo successivamente abrogato dall'art. 7,
L. cost. 22 novembre 1967, n. 2
Articolo 4.(*)
I giudici della Corte restano in carica dodici anni.
I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici
anni dalla primaa
formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove
anni, mediante sorteggio di
due giudici tra quelli nominati dal Presidente della
Repubblica, di due tra quelli
nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati
dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrativa.
Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte
tre mesi prima della scadenza del
predetto termine di nove anni.
Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici
che non sono stati rinnovati.
Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici
rimasti in carica dodici
anni.
In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine
di dodici anni o ad altra
causa la sostituzione avviene entro un mese dalla
vacanza stessa.
(*) Articolo successivamente abrogato dall'art. 7,
L. cost. 22 novembre 1967, n. 2
Articolo 5.
I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili,
nè possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 6.
I Giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione
mensile che non
può essere inferiore a quella del più
alto magistrato della giurisdizione ordinaria
ed è determinata con legge.
Articolo 7.
I giudici della Corte costituzionale possono essere
rimossi o sospesi dal loro
ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1 solo in
seguito a de1íberazione della Corte presa a
maggioranza di due terzi dei
componenti che partecipano all'adunanza.
Articolo 8.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei
mesi non eserciti le sue
funzioni decade dalla carica.
Articolo 9.
Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario,
può con
provvedimento motivato ridurre fino alla metà
i termini dei procedimenti.
Articolo 10 (*).
Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici della
Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un
elenco di persone tra le quali
sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici
aggregati che devono partecipare
ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica,
il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed i Ministri.
(*) Articolo abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre
1967, n. 2
Articolo 11.
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano
anche ai cittadini eletti dal
Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135
della Costituzione,
limitatamente al periodo in cui esercitano le loro
funzioni presso la Corte.
Articolo 12.(*)
La messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica, del Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è
deliberata dal Parlamento in seduta
comune su relazione di una Commissione, costituita
di dieci deputati e di dieci
senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni
volta che si rinnova, con
deliberazione adottata a maggioranza, in conformità
del proprio regolamento.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è eletto dalla Commissione nel
proprio seno.
(*) articolo sostituito successivamente dalla legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
Articolo 13.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato
di accusa il Presidente della
Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri
o i Ministri, elegge, anche tra
i suoi componenti, uno o più commissari per
sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni
di pubblico ministero e
hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti
istruttori.
Articolo 14.
L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio
dei Ministri o i Ministri
implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.
Articolo 15.
Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto
tradimento commessi dal
Presidente della Repubblica la Corte costituzionale,
nel pronunciare sentenza di
condanna, determina le sanzioni penali nei limiti
del massimo di pena previsto
dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonchè
le sanzioni costituzionali,
amministrative e civili adeguate al fatto.
Le norme contenute nelle leggi penali relative alla
sussistenza del reato, alla
punibilità ed alla, perseguibilità sono
applicabili nei giudizi di accusa nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri, ma la Corte può
aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la
misura stabilita, in caso di
circostanze che rivelino l'eccezionale gravità
del reato. La Corte può infliggere,
altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative
adeguate al fatto.
Disposizione transitoria.
La prima elezione della, Commissione preveduta dall'art.
12 avrà luogo entro
due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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Art. 79 legge costituzionale 6 marzo
1992, n. 1
Legge Costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. "Revisione
dell'articolo 79 della Costituzione in materia di
concessione di amnistia e indulto".
Articolo 1.
1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo
e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione
del disegno di legge".
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Art. 88 legge costituzionale 4 novembre
1991, n. 1
Legge Costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. "Modifica
dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione".
Articolo 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione
e'
sostituito dal seguente:
"Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura".
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Art. 96 legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1
Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. "Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all'articolo 96 della Costituzione".
Articolo 1.
1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale".
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Art. 111 legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2
Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. "Inserimento
dei principi del giusto processo nell'articolo 111
della Costituzione"
Articolo 1.
1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione,
sono premessi i seguenti: "La giurisdizione si
attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parita', davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata. Nel processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve
tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita
da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo. Il processo penale e' regolato
dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo'
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da
chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore. La legge regola i casi in cui
la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita'
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita".
Articolo 2.
1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti
nella presente legge costituzionale ai procedimenti
penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
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Titolo V
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione"
Articolo 1.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomicon propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Articolo 2.
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e
la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ècostituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra
lo Stato e la
Regione interessata".
Articolo 3.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato".
Articolo 4.
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarieta'".
Articolo 5.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio. La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Articolo 6.
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 120. - La Regione non può istituire
dazi di importazione o esportazione o transito tra
le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l'incolumità e
la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione".
Articolo 7.
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali".
Articolo 8.
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente
valore di legge".
Articolo 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione,
dopo le parole: "Si può, con" sono
inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma
dell'articolo 125, l'articolo 128,
l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione
sono abrogati.
Articolo 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della
parte seconda della Costituzione, i regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo
119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate,
e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente
non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti
del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
-------------------------
Art. 114 legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3
Art. 115 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 116 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 117 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 118 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 119 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 120 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
-------------------------
Per gli articoli sopra indicati, vedere la Legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione", come
sopra riportata.
Art. 121 legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1
Art. 122 legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. "
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle
Regioni "
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 121della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e
regolamentari";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica".
Articolo 2.
(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".
Articolo 3.
(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto
che, in armonia con la Costituzione, ne determina
la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l'apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi".
Articolo 4.
(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
e la rimozione possono altresì essere disposti
per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione
non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale
e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio".
Articolo 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi
del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti
in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. È proclamato
eletto Presidente della Giunta regionale il candidato
che ha conseguito il maggior numero di voti validi
in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale
fa parte del Consiglio regionale. È eletto
alla carica di consigliere il candidato alla carica
di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito
un numero di voti validi immediatamente inferiore
a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,
l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della
lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di
collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti
alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente
intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale
regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo,
del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti
alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente
della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta,
fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente
revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi
a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
presentata da almeno un quinto dei suoi componenti
e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione
di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di
dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte
del Presidente.
-------------------------
Art. 123 legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Per gli articoli sopra indicati vedere la Legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. " Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
" e la Legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione", così come sopra riportate.
-------------------------
Art. 124 legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3
Art. 125 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 126 legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1
Art. 127 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 128 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 129 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Art. 130 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3
Per gli articoli sopra indicati vedere la Legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1."Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
" e la Legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione". così come sopra riportate.
-------------------------
Art. 131 legge costituzionale
27 dicembre 1963, n. 3
Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3."Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione
della Regione " Molise "".
Articolo l.
L'articolo 131 della, Costituzione della Repubblica
italiana è così modificato:
" Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Marche;
Valle d'Aosta
Lazio;
Lombardia ;
Abruzzi;
Trentino-Alto Adige;
Molise;
Veneto;
Campania,
Friuli Venezia Giulia;
Puglia;
Liguria;
Basilicata;
Emilia Romagna;
Calabria;
Toscana;
Sicilia;
Umbria;
Sardegna".
-------------------------
Art. 132 legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3
Per l'articolo sopra indicato vedere la Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione"
come sopra riportata.
-------------------------
Art. 134 legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1
Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all'articolo 96 della Costituzione".
Articolo. 1.
1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale".
Articolo 2.
1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione,
sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione,
sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Articolo 3.
1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in
stato di accusa del Presidente della Repubblica per
i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione
e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione
di un comitato formato dai componenti della giunta
del Senato della Repubblica e da quelli della giunta
della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni
a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal
presidente della giunta del Senato della Repubblica
o dal presidente della giunta della Camera dei deputati,
che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle ipotesi di concorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri
soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della
Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa
del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale
puo' disporne la sospensione dalla carica".
Articolo 4.
1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dai Ministri, la pena e' aumentata fino ad un terzo
in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale
gravita' del reato.
Articolo 5.
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della
Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le
persone nei cui confronti si deve procedere, anche
se il procedimento riguardi altresi' soggetti che
non sono membri del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati.
Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono
a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente
nei confronti di soggetti che non sono membri delle
Camere.
Articolo 6.
1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti
i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione
sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto di
corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine,
entro il termine di quindici giorni, trasmette con
le sue richieste gli atti relativi al collegio di
cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione
ai soggetti interessati perche' questi
possano presentare memorie al collegio o chiedere
di essere ascoltati.
Articolo 7.
1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto
di corte d'appello competente per territorio e' istituito
un collegio composto di tre membri effettivi e tre
supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati
in servizio nei tribunali del distretto che abbiano
da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di
tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio
e' presieduto dal magistrato con funzioni piu' elevate,
o, in caso di parita' di funzioni, da quello piu'
anziano d'eta'.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente
integrato, con la procedura di cui al comma 1, in
caso di cessazione o di impedimento grave di uno o
piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio,
per i procedimenti non definiti, e' prorogata la funzione
del collegio nella composizione con cui ha iniziato
le indagini previste dall'articolo 8.
Articolo 8.
1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine
di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute
indagini preliminari e sentito il pubblico ministero,
se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione,
trasmette gli atti con relazione motivata al
procuratore della Repubblica per la loro immediata
rimessione al Presidente della Camera competente ai
sensi dell'articolo 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico
ministero, dispone l'archiviazione con decreto non
impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore
della Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone
i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio
adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore
di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione
dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera
competente.
Articolo 9.
1. Il Presidente della Camera competente ai sensi
dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente
per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento
della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo
8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera
competente con relazione scritta, dopo aver sentito
i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o
se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono
altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla
data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente
della Camera competente e puo', a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere
ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito
abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento
di un preminente interesse pubblico nell'esercizio
della funzione di Governo.
4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette
gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perche'
continui il procedimento secondo le norme vigenti.
Articolo 10.
1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo
96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, i Ministri, nonche' gli altri inquisiti
che siano membri del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati non possono essere sottoposti
a misure limitative della liberta' personale, a intercettazioni
telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza
ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza
l'autorizzazione della Camera competente ai sensi
dell'articolo 5, salvo che siano colti
nell'atto di commettere un delitto per il quale e'
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68
della Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma
1, e' convocata di diritto e delibera, su relazione
della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici
giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta l'applicazione
provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione
degli stessi dal loro ufficio.
Articolo 11.
1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro
funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone,
la competenza appartiene in primo grado al tribunale
del capoluogo del distretto di corte d'appello competente
per territorio. Non possono partecipare al procedimento
i magistrati che hanno fatto parte del collegio di
cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto
indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori
gradi di giudizio le norme del codice di procedura
penale.
Articolo 12.
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo
3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
e' soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio
dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata ogni disposizione
relativa agli stessi.
2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile
con la presente legge costituzionale.
Articolo 13.
1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, la
commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica,
competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche'
abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge
costituzionale stessa.
Articolo 14.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1989
-------------------------
Art. 135 legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. "Modificazione
dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni
sulla Corte costituzionale".
Articolo I.
L'articolo 135 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
" La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra
i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio
di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari ".(*)
(*) Articolo successivamente modificato dall'art.
2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Articolo 2.
E' competenza della Corte costituzionale accertare
l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione
dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della
Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Articolo 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il
Parlamento sono eletti da questo in seduta comune
delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza
dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli
scrutini successivi al terzo è sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Articolo 4.
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale
la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite
dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono
il maggior numero di voti purché raggiungano
la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la
maggioranza prevista nel comma precedente, si procede,
nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio
tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere,
che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono
proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza
relativa.
A parità di voti è proclamato eletto
o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Articolo.5.
Il Presidente della Corte costituzionale dà
immediatamente comunicazione, all'organo competente
per. la sostituzione, della cessazione dalla carica
di un giudice per causa diversa da quella della scadenza
del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione
avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
Articolo 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima
dell'entrata in vigore della presente legge durano
in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo
135 della Costituzione.
Articolo 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima,
ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo
comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. I; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo
comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione
contraria o incompatibile con quelle della presente
legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all'articolo 96 della Costituzione".
Articolo. 2.
1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione,
sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione,
sono soppresse le parole: "e contro i Ministri"
-------------------------
Disp. Trans. VII legge costituzionale
22 novembre 1967, n. 2
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. "Modificazione
dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni
sulla Corte costituzionale".
Articolo 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima,
ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo
comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. I; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo
comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione
contraria o incompatibile con quelle della presente
legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
-------------------------
Disp. Trans XI legge costituzionale
18 marzo 1958, n. 1
Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1. "Scadenza
del termine di cui alla XI delle "Disposizioni
transitorie e finali" della Costituzione".
Articolo unico
Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni
transitorie a finali" della Costituzione scadrà
il 31 dicembre 1963.
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Disp. Trans XIII legge costituzionale
23 ottobre 2002, n. 1
Legge Costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1. "Legge
costituzionale per la cessazione degli effetti dei
commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria
e finale della Costituzione"
Articolo 1.
1. I commi primo e secondo della XIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione esauriscono
i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.