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STATUTO COSTITUZIONALE DELLO STATO DI
LUCCA
(1805)
Gli atti Costituzionali del Corpo degli Anziani
emanati nel mese di Giugno del corrente anno, essendo stati
accettati dal Gran Consiglio e dal popolo Lucchese, che
ha riconosciuto l’utilità e la necessità di confidare il
governo dello Stato ad un Principe, e di stabilirlo nella
sua discendenza, è decretato quanto appresso:
TITOLO I
DEL PRINCIPATO
Art. 1 – Il Governo della Repubblica di Lucca
è confidato a S.A.I. Felice Baciocchi Principe di Piombino,
e in caso di sua premorienza, a S.A.I. la Principessa Elisa
sua consorte, e quindi ai loro discendenti maschi per linea
mascolina, e in mancanza di linea mascolina alle femmine,
e loro discendenti sempre con ordine di Primogenitura. Il
principe prenderà il titolo di Principe di Lucca e Piombino,
e sarà qualificato di Altezza Serenissima.
Art. 2 – Il Principe regola tutte le parti
dell’amministrazione interna dello Stato, e dirige le sue
relazioni con le potenze estere. Determina in ciascun’anno
il quadro delle spese pubbliche dell’anno avvenire, e i
mezzi di provvedervi, e lo propone alla sanzione del Senato.
Ha la nomina dei Ministri, dei Consiglieri di Stato, del
Segretario di Stato e di tutti gli altri funzionari pubblici
sì civili che militari, la elezione dei quali non è specialmente
attribuita al Senato; la nomina dell’Arcivescovo, di tutte
le dignità ecclesiastiche canonici e benefiziati, che per
legge o per testamento, o per Bolla Pontificia erano altre
volte di Giuspadronato del Gonfaloniere o del Consiglio
Generale.
Art. 3 – Il Principe ha una guardia di quattro
compagnie, ciascuna delle quali è composta di cento uomini
che Egli nomina a sua scelta fra i giovani delle famiglie
più distinte. Ogni compagnia entrerà in attività al suo
turno, e nel tempo del suo servizio attivo, ogni individuo
riceverà per soldo, vestiario e nutrimento, la somma di
franchi venti al mese. Dopo cinque anni di servizio in questa
guardia i giovini avranno rango di sottotenenti nella milizia
nazionale, i capitani delle quattro compagnie avranno rango
di colonnelli; i tenenti rango di capi battaglioni, e i
sergenti rango di capitani. Gli appuntamenti devono essere
regolati in modo che la spesa totale non costi allo Stato
più di centomila franchi. Nessuno individuo può entrare
nella Guardia senonché appartenga al territorio di Lucca,
se non posseda beni fondi, o non riceva dalla sua famiglia
una pensione di franchi trenta al mese. Sarà fatto per questo
articolo un regolamento particolare.
Art. 4. - La Lista Civile del Principe si
comporrà di una somma annuale di franchi Trecentomila che
il Tesoriere pubblico ridurrà in moneta di Lucca; e verserà
di mese in mese nella cassa del principe; di un Palazzo
in città, e di un Palazzo in una campagna vicina con dei
terreni annessi che producano annualmente centomila franchi
di rendita. Tutte le spese dei Palazzi, tutte quelle relative
alla rappresentanza, e al servizio del Principe e della
sua casa sono prese sulla Lista Civile. S.M. Napoleone I
regolerà una volta per sempre l’organizzazione della casa
del Principe e della Principessa in una maniera conforme
al loro rango.
Art. 5 – Il Principe prima di assumere l’amministrazione
dello Stato, e secondo il cerimoniale civile e religioso
che sarà fissato, presta a Dio sui Santi Evangeli, e in
presenza del Senato, Ministri, Consiglieri, Arcivescovo,
e Giudici Civili e Criminali il suo giuramento concepito
nei seguenti termini: Io giuro di mantenere l’integrità
e indipendenza della Repubblica, di rispettare e fare rispettare
la Religione Cattolica Apostolica Romana, e di mantenerla
nella sua integrità; di rispettare e fare rispettare la
uguaglianza dei diritti, e la libertà politica e civile,
di non esigere alcuna imposta, né stabilire alcuna tassa
che in virtù di una legge; e di governare colla sola vista
dell’interesse e della felicità del popolo Lucchese. L’Ambasciatore
straordinario di S.M.I. a Lucca leggerà nel tempo della
cerimonia dell’istallazione, la garanzia che l’Imperatore
dà della Costituzione e della Indipendenza dello Stato.
Egli porterà alla cerimonia la spada di cui S.M.I. fa dono
al Principe di Lucca, come un pegno della protezione che
la M.S. assicura all’esistenza di Lucca. Il Segretario di
Stato fa il Processo Verbale dell’Istallazione del Principe,
e della prestazione del giuramento.
Art. 6 – La maggiorità del Principe è fissata
a 20 anni compiti. Una legge determinerà il modo di regolare
lo Stato durante la minorità del Principe.
TITOLO II
EL MINISTERO E DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 7 – Vi sono due Ministri di Stato, cioè
un Ministro di Giustizia, dell’Interno, e degli Affari Esteri,
e un Ministro di Finanza, del Culto, di Polizia e Forza
Armata, di Acque Strade e Fabbriche pubbliche.
Art. 8 – Vi saranno sei Consiglieri di Stato
che unitamente ai due Ministri formeranno il Consiglio del
Principato. Questo Consiglio è presieduto dal Principe o
suo delegato, ed egli ne determina le funzioni.
Art. 9 – Vi è un Segretario di Stato il quale
contrassegna tutti gli atti che emanano dal Principe, e
li trasmette ai Ministri e Funzionari incaricati della loro
esecuzione, e ne ritiene registro. Egli è altresì incaricato
di dirigere e custodire la Cancelleria Generale di Stato,
e adempiere alle altre incumbenze che gli sono affidate
dal Principe.
Art. 10 – Il trattamento dei Ministri è fissato
in L. 3250. Quello dei Consiglieri in L. 3000 e quello del
Segretario di Stato in L. 4000.
TITOLO III
DEL SENATO
Art. 11 – Vi è un Senato composto di trentasei
membri dell’età di anni trenta compiti, scelti per due terzi
tra i possidenti dello Stato che abbiano una rendita annua
non minore di lire duemila al catasto della tassa prediale;
e per un terzo fra i lettori e i principali negozianti dello
Stato. L’appuntamento di ciascun membro è di lire mille
duecento all’anno. Il Senato si rinnova per un terzo ogni
quattro anni. La sorte decide della estrazione dei primi
due terzi, e la prima estrazione si farà fra quattro anni.
Il Senato ha un Presidente scelto nel suo seno che resta
in funzione per lo spazio di un anno, ed è nominato dal
Principe. Ha altresì un Segretario che rimane in funzione
per un’anno e contrassegna tutti gli atti del Senato. Egli
è scelto tra i suoi membri, e nominato dallo stesso Senato.
Art. 12 – Le funzioni del Senato sono la
sanzione annuale dell’entrata e spesa dello Stato, e di
tutte le leggi che gli sono proposte dal Principe, l’elezione
dei giudici civili e criminali; la sanzione di tutti gli
atti importanti la vendita di proprietà nazionale; e cambiamenti
da farsi nel sistema delle contribuzioni pubbliche, collo
stabilimento delle nuove tariffe per le imposte dei dazi
e gabelle esistenti. La sanzione delle riforme o modificazioni
intorno alla legislazione tanto civile che criminale, e
commerciale. Ogni altro oggetto è di competenza dell’Amministrazione
interna.
Art. 13 – I progetti di leggi proposti dal
Principe al Senato sono riflessi ad una Commissione di cinque
membri che il Senato nomina nel suo seno e che gliene fa
rapporto.
Art. 14 – Non potranno essere simultaneamente
membri del Senato due cittadini congiunti in primo grado
o in secondo di consanguineità inclusivamente, o in primo
grado di affinità secondo il computo delle leggi attuali.
Art. 15 – Il Senato delibera alla pluralità
dei voti, ed è legalmente riunito, e può validamente deliberare
allorché si trovino presenti alla seduta 24 membri.
Art. 16 – Quei membri del Senato che fossero
posti in stato di accusa giudiciale criminale, o di fallimento
fraudolento, o che fossero condannati ad una pena infamante,
o ai quali fosse interdetta giudicialmente l’amministrazione
dei loro beni, o che perdessero il diritto di cittadinanza,
cessano immediatamente di esser membri del Senato.
Art. 17 – Il Senato si completa e si rimpiazza
da se medesimo sulla tripla presentata dal Principe. Il
Principe sceglie i cittadini che deve presentare al Senato
fra i cittadini portati sulle note che saranno formate dai
Cantoni dello Stato. Una legge organica determinerà il modo
e le forme che dovranno osservare detti Cantoni per la confezione
e l’invio delle loro note.
Art. 18 – Il Principe fa sempre l’apertura
della sessione del Senato, e non può farla che in persona.
Egli deve trovarsi ogni volta che questo è radunato nella
città ove si tiene la sua sessione. Ogni anno il Senato
resta riunito almeno per un mese. Il Principe lo convoca
e discioglie quando lo crede opportuno. I Ministri, i Senatori,
e le altre Autorità prestano giuramento di sommissione alla
Costituzione della Repubblica, e di fedeltà al Principe.
TITOLO IV
DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 19 – Una legge organica potrà cambiare
il sistema attuale dei Tribunali e dell’Ordine Giudiciario.
La giustizia sarà resa in nome del Principe.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20 – Il Principe promulga le leggi.
Tutti gli Atti che emanano da lui portano in testa le antiche
armi di Lucca, e cominciano colla formula seguente: Noi
per la grazia di Dio e per le Costituzioni Principe di Lucca
e di Piombino.
Art. 21 – Il Principe ha il diritto di far
grazia ai condannati criminali, ma egli non può esercitarlo
che dopo avere inteso il parere dei suoi Ministri e Consiglieri
di Stato, e di un membro del Tribunale Superiore.
Art. 22 – È fissata in perpetuo la irrevocabilità
della legge riguardante l’abolizione dei Fedecommessi, e
delle Primogeniture, e la esclusione dei titoli e privilegi
qualunque che suppongano distinzione di nascita, escluse
le persone della famiglia regnante.
Art. 23 – Le cariche e impieghi pubblici
saranno conferite ai soli cittadini Lucchesi eccettuate
le giudicature Civili e Criminali che potranno essere conferite
anche a persone straniere.
Art. 24 – Il Principe coopera con tutti i
mezzi che sono in suo potere alla più pronta estinzione
del debito pubblico.
Art. 25 – Non si potranno levare imposizioni
o stabilire nuovi dazi, tasse, e gabelle che in forza di
una legge.
Art. 26 – Nello Stato di Lucca non vi sarà
coscrizione militare. Tutti i cittadini saranno organizzati
in milizia e tenuti di prender l’armi in caso di bisogno
per la difesa del Principe e del Territorio. Il Principe
come Comandante Generale della Milizia, nomina tutti i capitani,
e potrà fare tutte le requisizioni necessarie per la difesa
del paese.
Art. 27 – L’Imperatore sarà pregato a degnarsi
di fare la prima nomina dei Ministri, dei Consiglieri di
Stato, del Segretario di Stato, e dei Senatori.
Art. 28 – Le leggi esistenti dello Stato
che non sono contrarie al presente Statuto Costituzionale
rimarranno nel loro pieno vigore sino a che non siano revocate
o modificate da altre leggi.
Fatto a Bologna questo dì 23 Giugno 1805.
Noi Napoleone per grazia di Dio e delle Costituzioni
garantiamo l’indipendenza e la presente Costituzione della
Repubblica di Lucca. Noi acconsentiamo che i nostri carissimi
ed amatissimi cognato e sorella il Principe e la Principessa
di Piombino, e la loro discendenza occupino il Principato
di Lucca, e vi si stabiliscano, promettendo e riservandoci
di rinnovare ad ogni cangiamento di Principe la stessa garanzia;
riservandoci ugualmente, in virtù del dritto acquistato
sopra tutta la nostra Famiglia, che né il Principe né la
Principessa, né i loro figli qualunque possano maritarsi
che col nostro consenso: e promettiamo coll’aiuto di Dio
di allontanare con la nostra protezione tutto ciò che potrà
nuocere alla prosperità del popolo Lucchese, alla sua indipendenza,
e alla felicità dei nostri carissimi ed amatissimi sorella
e cognato, e dei loro discendenti.
Dato a Bologna il 3 Messidoro anno 13, 24
Giugno 1805.
Segnato
Napoleone
Il Ministro delle Relazioni Estere
C. Maurizio Talleyrand
Per l’Imperatore
Il Segretario di Stato
Hugue Maret
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