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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
(1801)
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO
Art. 1 – Il Governo della Repubblica Lucchese
si compone di un Collegio, o sia Gran Consiglio, di un Potete
Esecutivo, e di un Consiglio Amministrativo.
Art. 2 – Il Collegio è presieduto da uno
dei suoi membri: egli è incaricato della confezione delle
leggi, nomina i membri del potere Esecutivo del Consiglio
amministrativo, e dei tribunali.
Art. 3 – Il Collegio è composto di trecento
cittadini, duecento dei quali sono scelti fra i più ricchi
possidenti, e cento fra i principali negozianti, letterati,
ed artisti. I membri del Collegio non godono di veruna indennizzazione.
Art. 4 – I membri del Collegio, come pure
quelli del Potere esecutivo, e del Consiglio amministrativo,
per la prima volta si scelgono dall’autorità costituente.
Art. 5 – I membri componenti il Collegio
si rinnovano per una terza parte ogni cinque anni. Sarà
proceduto alla elezione di detto terzo secondo la maniera,
e le forme che saranno prescritte dalla legge. I membri
che sortono potranno essere nuovamente eletti.
Art. 6 – Quelli che saranno in stato di accusa
giudiciaria criminale, o di fallimento fraudolento, o che
saranno condannati ad una pena infamante, o ai quali sarà
interdetta giudizialmente l’amministrazione dei loro beni,
cesseranno immediatamente di essere membri del Collegio.
Art. 7 – I membri del Collegio non possono
essere esclusi, se non che dal Collegio medesimo in virtù
di decreto esprimente i motivi della rimozione, ed ottenuto
con i due terzi dei voti dei congregati, meno quelli che
si trovassero in alcuni dei casi previsti dall’art. 6.
Art. 8 – Il Potere Esecutivo è composto di
dodici Anziani. Questi scelgono tra loro ogni due mesi un
nuovo Presidente, il quale, durante le di lui funzioni,
ha il titolo di Gonfaloniere. Ognuno degli Anziani è scelto
Presidente al suo giro.
Art. 9. – Il Gonfaloniere rappresenta il
Governo ne’ suoi rapporti colle potenze estere, segna tutti
gli atti di promulgazione delle leggi, e tutti quelli che
provengono dal corpo degli Anziani.
Art. 10 – Le attribuzioni del Potere Esecutivo
consistono nel proporre i progetti delle leggi al Collegio,
nel dirigere le relazioni dello Stato al difuori, nell’organizzare
i mezzi di difesa, e nel regolare tutte le parti dell’amministrazione
interna.
Art. 11 – Ognuno degli Anziani resta quattro
anni in funzione. Il Collegio rinnova, per un quarto questo
corpo in ciaschedun’anno.
Art. 12 – Non potranno essere simultaneamente
membri del Potere Esecutivo due cittadini congiunti in primo,
o in secondo grado inclusivamente, secondo il computo delle
leggi attuali.
Art. 13 – Il Consiglio amministrativo si
compone degli Anziani, e di quattro Magistrature, che avranno
l’ispezione degli affari dell’Interno, della Giustizia,
della Polizia, della Forza Armata, delle Relazioni Estere,
della direzione delle Acque, Strade, e Fabbriche pubbliche,
e delle Finanze. Il Potere Esecutivo assegna a ciascheduna
delle magistrature le incombenze degli affari sopraindicati.
Ciascheduna di queste Magistrature è composta di tre membri.
Art. 14 – Nel Consiglio amministrativo si
discutono i progetti delle leggi, che debbono essere proposte
al Collegio, e tutti gli atti che si debbono emanare dal
Potere Esecutivo; ma nell’uno e nell’altro caso, i membri
delle quattro Magistrature non hanno che voce consultiva.
Li Anziani deliberano, e quando vi è parità di voci, quella
del Gonfaloniere conta per due.
Art. 15 – I membri delle quattro Magistrature
rimangono in carica per quattro anni. Ciascuno di essi può
essere immediatamente rieletto, e può egualmente, durante
il suo impiego, essere provvisoriamente sospeso dal Potere
Esecutivo; ma perché abbia luogo definitivamente il rimpiazzo
si richiede un Decreto del Collegio sulla dimanda motivata
dagli Anziani.
TITOLO II
MODO DA OSSERVARSI NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI
Art. 16 – Il Consiglio sceglie nel suo seno,
ed ogni anno rinnova, una Commissione di venti membri incaricata
di esaminare i progetti di legge proposti dal Potere Esecutivo.
Art. 17 – I membri della Commissione si riuniscono
ogni anno il primo del mese di Novembre. La loro sessione
può durare due mesi.
Art. 18 – Il Collegio dee riunirsi di pieno
diritto il dì primo Gennaio di ciascun’anno per procedere
alle elezioni di cui è incaricato, e per ammettere o rigettare
i progetti di leggi discussi avanti di lui.
Art. 19 – Allorquando un progetto di legge
sarà stato esaminato dalla Commissione, la discussione sarà
presentata al Collegio da due Relatori; uno di questi è
nominato dalla Commissione, l’altro dal Potere Esecutivo.
Quest’ultimo è preso in una delle quattro Magistrature,
che compongono il Consiglio amministrativo. L’epoca, e la
durata della discussione di ogni legge sono determinate
dal Potere Esecutivo; ma questa non potrà essere minore
di giorni tre.
Art. 20 – La durata delle sedute del Collegio
in ciascun anno è determinata dal Potere Esecutivo: essa
non può eccedere due mesi, né esser minore di quindici giorni.
Art. 21 – Nell’intervallo delle sedute del
Collegio il Potere Esecutivo può fare, nel solo caso di
urgenza comandata dalla pubblica utilità, dei Regolamenti
che avranno provvisoriamente forza di legge.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONI LOCALI, E TRIBUNALI
Art. 22 – Il territorio attuale della Repubblica
di Lucca è diviso in tre Circondari amministrativi; il Cantone
del Serchio, il Littorale, e quello degli Appennini.
Lucca è il capo luogo del primo, Viareggio del secondo,
il Borgo a Mozzano del terzo.
Art. 23 – In ciascheduno di questi Cantoni
risiede un Commissario del governo. Questi è nominato dagli
Anziani, e corrisponde con ciascheduna delle quattro Magistrature
stabilite presso il Potere Esecutivo.
Art. 24 – Li cittadini d’ogni Cantone maggiori
di anni ventuno nomineranno nella maniera che sarà determinata
dalla legge, e nelle proporzioni seguenti dei Giudici di
Pace, cioè: due per ciascuno dei Cantoni del Littorale,
e degli Appennini, e tre per quello del Serchio: uno di
questi ultimi risiederà nella città di Lucca, e gli altri
nei luoghi rispettivi che saranno fissati dal Potere Esecutivo.
Art. 25 – I Giudici di Pace pronunziano inappellabilmente
sopra tutti gli affari che non eccedono il valore di scudi
otto: pronunziano parimenti sopra gli oggetti che oltrepassano
la detta somma purché non ecceda quella di scudi venti;
ma in questo caso potrà aver luogo l’appello al Giudice
di prima istanza dei rispettivi Circondari.
Art. 26 – Negli affari non eccedenti la somma
di scudi venti il Giudice di Pace potrà pronunziare come
arbitro e amicabile compositore, se dalle parti gli sia
attribuita simile facoltà.
Art. 27 – Il Collegio nomina un Giudice di
prima istanza per ciascun Circondario, e nomina per tutta
la Repubblica un Tribunale Civile di appello, e un Tribunale
Criminale composto ciascuno di tre Giudici.
Art. 28 – Li Giudici di prima istanza risiedono
in capo luogo di Circondario, i Tribunali Civili di Appello
e Correzionali, nella città di Lucca.
Art. 29 – Le attribuzioni dei Giudici di
prima istanza consistono nel decidere in grado di appello
le cause che vengono loro deferite dal Giudice di Pace,
e nel decidere in prima istanza tutte le altre che eccedono
la somma fissata nell’articolo 15 concernente la giurisdizione
del Giudice di Pace. Decide altresì in prima istanza le
cause Criminali.
Art. 30 – Il Tribunale Civile di appello
decide le cause che gli vengono deferite dal tribunale di
prima istanza di ciaschedun Cantone. Esercita altresì le
funzioni di Cassazione, o nullità, in Criminale.
Art. 31 – Il Tribunale Criminale decide in
grado di appello tutte le cause criminali, ed esercita le
funzioni di cassazione, o nullità, nelle cause civili.
Art. 32 – Ogni sei anni il Collegio procederà
alla conferma de’ Giudici sì Civili, che Criminali per la
maggiorità dei voti dei Congregati.
Art. 33 – Il Potere Esecutivo nomina due
Commissioni presso i due tribunali superiori Civili, e Criminali.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34 – Nissuna legge Criminale, o Civile, può avere
un effetto retroattivo.
Art. 35 – L’asilo d’ogni cittadino durante
la notte è inviolabile; e nissuno può esser chiamato in
giudizio, arrestato, detenuto, se non nei casi determinati
dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.
Art. 36 – Le imposizioni pubbliche saranno
ogni anno fissate dal Collegio sulla proposizione del Potere
Esecutivo, in proporzione dei bisogni dello Stato.
Art. 37 – Le imposizioni non potendo essere
stabilite che per la utilità pubblica, debbono per conseguenza
ripartirsi sopra tutti i cittadini in proporzione delle
loro facoltà.
Art. 38 – Nella Repubblica non si riconosce
altra autorità che quella stabilita dalla Costituzione.
26 Decembre 1801
Legge che accetta, e ordina la promulgazione della Costituzione
Lucchese
Il Governo Provvisorio della Repubblica
Decreta ciò che segue:
La Costituzione sopraddetta è accettata,
e la medesima sarà stampata, e pubblicata in tutta la estensione
del territorio della Repubblica.
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