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COSTITUZIONE PROVVISORIA DELLA REPUBBLICA
DI LUCCA
CONSIGLIO DEI SENIORI 15 FEBBRAIO 1799
Letto l’elenco della Costituzione presentata
dal Consiglio dei Giuniori, il tenore del quale è come appresso.
CAPITOLO I
FORMA DEL GOVERNO
Art. 1 – La Repubblica di Lucca è affidata
provvisoriamente al Governo istallato nel dì 4 febbraio
1799 dal generale di Divisione Serrurier.
Art. 2 – Questo Governo viene composto dei
seguenti corpi.
Art. 3 – Un corpo Legislativo diviso in due
Consigli l’uno di ventiquattro membri denominato dei Seniori;
l’altro di quarantotto denominato dei Giuniori.
Art. 4 – Un Direttorio incaricato del Potere
Esecutivo composto di cinque membri uno dei quali fa da
Presidente.
Art. 5 – Numero cinque Ministri, cioè un
Ministro della Giustizia, un Ministro della Guerra, un Ministro
dell’Interno, un Ministro degli Affari Esteri, un Ministro
delle Finanze.
Art. 6 – Il potere e le facoltà di questi
ministri si daranno in un elenco separato.
Art. 7 – In conformità degli ordini del medesimo
generale Serrurier dovrà il nostro governo osservare provvisoriamente
per quanto è possibile la costituzione della Repubblica
in quelle parti che riguarda il Potere legislativo ed Esecutivo.
Rimangono per ora in vigore le leggi proprie della Repubblica
di Lucca intorno al potere e sistema Giudiciario.
CAPITOLO II
Art. 1 – Dovrà ciascun Consiglio avere una
sola destinazione.
Art. 2 – Non potranno i due Consigli adunarsi
per alcun caso e discutere e deliberare nella stessa sala.
Art. 3 – La sala di ciascun Consiglio sarà
disposta in modo che ogni membro abbia un comodo sedile,
e possa andare e partire dal suo luogo senza produrne confusione.
Art. 4 – Ciascun membro dovrà starsi seduto
al suo posto.
Art. 5 – Il recinto interno della sala dovrà
esser libero.
CAPITOLO III
DEI CONSIGLI
Art. 1 – I Consigli si adunano quante volte
il Direttorio ne accenni l’urgenza ai respettivi Presidenti,
e che questi crederanno opportuno di dover fare.
Art. 2 – Non potranno esser legittime le
adunanze dei due Consigli se in ciascuno di loro non si
trovino presenti almeno due terzi dei membri che li compongono.
Art. 3 – Non potrà dirsi vinto alcun partito
se non occorra la pluralità di voti affermativi, avuto riguardo
al numero dei votanti presenti.
Art. 4 – Le sessioni dell’uno e dell’altro
Consiglio saranno pubbliche.
Art. 5 – Non potranno però gli astanti oltrepassare
il numero di cento nel Consiglio dei Giuniori, e nel Consiglio
dei Seniori di cinquanta.
Art. 6 – Riconosciuta la necessità, il Presidente
dietro l’approvazione dei suoi segretari, potrà formare
il Consiglio in Comitato generale segreto per discutere
solamente.
Art. 7 – Ciascheduno dei Consigli avrà un
Presidente e due Segretari presi gli uni e gli altri dal
proprio corpo.
Art. 8 – Tanto il Presidente che i segretari
dovranno dal Consiglio respettivamente rinnovarsi ogni mese
a nomina del Presidente medesimo e dei Segretari, e successivamente
dai più anziani dell’Assemblea da approvarsi col partito
ordinario della pluralità dei voti.
CAPITOLO IV
DEL PRESIDENTE
Art. 1 – Apparterrà al Presidente di mantener
l’ordine della sala, il concedere la parola, l’annunziare
prima di tutto la questione aggiornata nell’antecedente
sessione; il pronunziare l’apertura e la chiusura della
seduta; e riguardo alla chiusura, nel caso di opposizione
consultare l’Assemblea.
Art. 2 – Sarà pure nelle facoltà del Presidente
di ordinar la riunione dell’Assemblea quante volte l’urgenza
delle circostanze l’esigerà.
Art. 3 – Potrà il Presidente, abilitare i
membri dell’Assemblea ad assentarsi, o non intervenire ai
Consigli qualora il Presidente medesimo riconosca ragionevole
la petizione.
Art. 4 – Non sarà però nelle facoltà del
Presidente l’accettare o rigettare la renunzia che volesse
fare alcuno dei membri del Consiglio alla sua carica, essendo
ciò riserbato all’intero corpo.
CAPITOLO V
DEI SEGRETARI
Art. 1 – Appartiene ai Segretari di
coadjuvare il Presidente nel disimpegno delle sue incumbenze,
e invigilare sull’esattezza e sul riscontro dei partiti.
CAPITOLO VI
DELLE MOZIONI
Art. 1 – È in facoltà di ogni membro componente
il Consiglio di fare quelle proposte ossia mozioni che crederà
opportune purché ottenga la parola dal Presidente.
Art. 2 – Non potrà farsi la mozione da altro
luogo che dalla tribuna, eccettuato il Presidente e i Segretari
i quali potranno parlare dalle loro sedie.
Art. 3 – Nessuna mozione potrà discutersi
se non venga appoggiata per lo meno da tre membri.
Art. 4 – Nessun membro, compreso l’autore
della mozione, parlerà più di tre volte sopra la mozione
stessa, a menoché non vi sia autorizzato dall’Assemblea.
Art. 5 – Pendente una discussione, nessun
membro potrà fare una proposizione diversa di quella che
discute, e facendone alcuna, il Presidente dovrà richiamarlo
all’ordine.
Art. 6 – Se la mozione meriterà lunga discussione,
il Presidente potrà ordinare l’aggiornamento.
Art. 7 – Esaurita la discussione l’autore
della mozione potrà ridurla a termini semplici per essere
deliberata affermativa o negativa.
Art. 8 – Se la questione è complessa, ogni
membro ne potrà dimandare la divisione, e fissarne lo stato.
Art. 9 – Disapprovata una mozione non potrà
essere riproposta che una sola volta nella medesima sessione.
Art. 10 – Il Presidente potrà prendere la
parola ogni qual volta accada di dovere richiamare le opinioni
alla questione proposta.
Art. 11 – Potrà prenderla ugualmente dopo
tutti gli altri membri dell’Assemblea se vuole discutere
egli stesso, o presentare una opinione.
CAPITOLO VII
DEL CONSIGLIO DEI GIUNIORI
Art. 1 – Appartiene esclusivamente a questo
Consiglio la proposta delle leggi e degli altri opportuni
provvedimenti.
Art. 2 – Le proposte adottate dal Gran Consiglio
si chiamano deliberazioni.
Art. 3 – Il preambolo di ogni deliberazione
contiene la data della sessione.
CAPITOLO VIII
DEL CONSIGLIO DEI SENIORI
Art. 1 – Appartiene esclusivamente al Consiglio
dei Seniori l’approvare o rigettare le deliberazioni del
Generale Consiglio.
Art. 2 – Dopoché una deliberazione del Consiglio
dei Giuniori è pervenuta a quello dei Seniori, il Presidente
la legge, e la propone all’approvazione o disapprovazione.
Art. 3 – La proposizione che si fa di una
deliberazione del Consiglio dei Giuniori, s’intende fatta
di tutti gli articoli che contiene.
Art. 4 – Il Consiglio dei Seniori deve approvarli
o rigettarli nella loro totalità.
Art. 5 – L’approvazione del Consiglio dei
Seniori si esprime in ogni proposizione con la seguente
formula – Il Consiglio dei Seniori approva – La disapprovazione
di esprime con la formula – Il Consiglio non può adottare.
Art. 6 – Il Consiglio dei Seniori dopoché
avrà adottata una deliberazione dovrà farla pervenire sollecitamente
al Consiglio dei Giuniori da dove si farà passare per la
sua esecuzione al Direttorio.
CAPITOLO IX
DEL DIRETTORIO ESECUTIVO
Art. 1 – Il Direttorio Esecutivo fa apporre
i sigilli e pubblica le leggi e ogni altro atto del Consiglio
Legislativo.
Art. 2 – Il Presidente del Direttorio ha
la firma, e la custodia del sigillo.
Art. 3 – Il Direttorio provvede secondo le
leggi alla sicurezza interna ed esterna della Repubblica.
Art. 4 – Esso non può deliberare se non sono
presenti almeno tre dei suoi membri.
Art. 5 – Può in ogni tempo invitare il Consiglio
dei Giuniori a prender in considerazione un oggetto; può
proporre delle misure, ma non dei progetti che abbiano forma
di legge.
Art. 6 – I membri del Direttorio hanno residenza
nel Palazzo Nazionale.
Art. 7 – Niun membro del Direttorio può sortire
dal territorio della Repubblica senza permissione del corpo
Legislativo.
Art. 8 – Il Direttorio non potrà nominare
validamente alcun impiegato senza l’approvazione dei due
Consigli all’eccezione però dei Ministri, dei suoi commissari
e degli immediatamenti appartenenti al suo burò.
Sopra di che il Consiglio decreta che l’elenco
della Costituzione provvisoria s’intenda approvato e sanzionato.
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