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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA LIGURE
DELL’ANNO 1802
TITOLO I
PRINCIPII FONDAMENTALI
Art. 1 – La Libertà, l’Eguaglianza e la Rappresentanza
nazionale sono le tre grandi basi della Costituzione della
Repubblica Ligure.
Art. 2 – La Costituzione determina l’organizzazione
dei diversi poteri ed i principii delle leggi organiche.
Le leggi organiche non potranno essere riformate, salvo
che cinque anni dopo la loro emanazione. Le riforme che
saranno proposte in allora anderanno soggette alle forme
usate per la deliberazione delle leggi.
Art. 3 – Le leggi determinano gli oggetti
che appartengono al Codice civile, criminale e commerciale;
le imposte, le alienazioni de’ beni nazionali, leve di truppe
di terra e di mare, ed il battere monete. Le leggi sono
sottoposte dal Senato alla sanzione del popolo rappresentato
dalla Consulta nazionale.
Art. 4 – Le disposizioni generali fondate
sopra delle leggi e dirette a procurane l’esecuzione sono
materia de’ decreti del Senato.
Ne’ casi urgenti ed impensati, e soprattutto se la tranquillità
pubblica è compromessa, il Senato con due terzi de’ voti
può provvisoriamente ordinare l’esecuzione de’ progetti
di legge. Le sole imposte sono eccettuate da questa disposizione.
Art. 5 – Gli ordini e gli editti relativi
alle leggi, e ai decreti, l’invigilare sugli agenti, la
direzione della forza armata, sono incarico di un magistrato
supremo scelto dal Senato nel suo seno.
Art. 6 – L’applicazione della legge ai delitti
contro la società, siccome alle controversie dei cittadini,
sì fra di essi che col pubblico, spetta all’ordine giudiziario.
TITOLO II
DEI CORPI, CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE ED ALLA ESECUZIONE
DELLE LEGGI
Art. 7 – Il Senato è composto di trenta membri
aventi almeno trent’anni.
Il Senato è presieduto da un doge di anni quaranta almeno.
Il Senato si divide in cinque magistrati:
– Il Magistrato supremo;
– Quello di giustizia e legislazione;
– Quello dell’interno;
– Quello di guerra e marina;
– Quello delle finanze;
I presidenti de’ quattro magistrati particolari fanno ciascuno,
nella parte che li concerne, le funzioni di ministro.
Il Magistrato supremo è composto di nove membri, cioè, del
doge che presiede, dei presidenti degli altri quattro magistrati,
e di quattro altri senatori, due de’ quali almeno sono scelti
fra i deputati del Collegio de’ possidenti.
Il Senato elegge i presidenti e i membri di ogni magistrato.
Egli può cambiarli sulla proposizione del doge.
La carica di doge dura sei anni.
Il Senato si rinnova ogni biennio per terzo.
L’onorario del doge è di 50 mila lire di Genova.
Quello dei membri del magistrato supremo di lire nove mila.
Quello degli altri senatori di sei mila lire.
Questo articolo è la base della legge organica sul Governo.
Art. 8 – Vi sono nella Repubblica tre grandi
Collegi.
Il Collegio de’ possidenti, i di cui membri debbono possedere
almeno in fondi stabili iscritti nel catastro 120 mila lire.
Il quarto di questa somma potrà essere supplito con credito
di scritte nazionali e luoghi delle compere di S. Giorgio.
Il Collegio dei Negozianti.
Il Collegio de’ Dotti scelti fra i Giureconsulti, e fra
quelli che si occupano di scienze, belle lettere ed arti
liberali.
Ciascuno dei due primi Collegi è composto di duecento membri.
Quello dei Dotti è composto di cento membri solamente.
I membri de’ collegi debbono avere almeno 30 anni.
Si riuniscono di pieno diritto ogni due anni, e possono
essere convocati straordinariamente dal Senato.
La loro sessione non può durare più di dieci giorni; ed
i punti, su dei quali si riuniscono, debbono essere distanti
almeno di due leghe.
Essi eleggono i Senatori, e presentano tre Candidati, fra
i quali il Senato nomina il Doge.
I membri dei collegi sono a vita.
Ogni sesto anno si rimpiazzano i morti, ed i colpiti di
censura.
Una Legge Organica prescrive il modo di elezione e la qualità
degli eleggibili.
Art. 9 – In ogni giurisdizione i cittadini
nominano, ogni tre anni, una Consulta di giurisdizione,
che non ecceda il numero di settantacinque membri.
Per essere eleggibili, si richiede una proprietà fondiaria,
o uno stabilimento d’industria, che frutti almeno mille
lire annue, ovvero un impiego di mille lire di stipendio,
o l’esercizio quinquennale di capitano di bastimento, e
scevro di emenda legale.
Queste consulte formano un prospetto, che contiene le occorrenze,
ed espone lo stato della rispettiva giurisdizione, e lo
trasmettono al Governo.
Esse nominano in una data proporzione i deputati alla consulta
nazionale, che devono avere almeno un reddito di tre mila
lire.
Questa consulta deve essere composta di sessanta in sessantadue
membri. È convocata, e può essere prorogata dal Senato.
Si raduna almeno una volta nell’anno per ricevere il bilancio
dello Stato, ed esaminare i proposti progetti di legge.
Questi progetti si discutono da nove procuratori nominati
dalla consulta nel proprio seno. Essa è preseduta da un
Oratore da lei scelto per tutto il tempo della sessione.
I membri della consulta non ricevono onorario.
Questo articolo è la base della Legge organica sulle consulte.
Art. 10 – I collegi nominano ogni due anni
un sindacato di otto membri, i quali dovranno aver almeno
dieci mila lire di reddito e quarant’anni; cioè:
– Due membri del Senato;
– Due della Consulta Nazionale;
– Due di ogni Consulta di giurisdizione;
– Due di ogni Tribunale;
La di lui sessione non può durare più di dieci giorni.
Il processo verbale delle di lui operazioni è stampato.
La consulta può ordinare nelle occorrenze, che dei sindacatori
straordinarii si trasportino nelle giurisdizioni.
Il processo verbale delle loro operazioni è stampato.
La censura non può essere pronunciata, che all’unanimità
de’ suffragi. Se ella è votata dalla sola maggiorità, è
sottoposta, per ciò che riguarda le autorità superiori,
alla consulta nazionale, e per le autorità subalterne alle
consulte delle giurisdizioni rispettive.
Questo articolo è la base della Legge organica sulla censura.
Art. 11 – Il territorio della Repubblica
si divide in sei giurisdizioni, e queste in cantoni. Vi
è in ogni giurisdizione un provveditore nominato dal magistrato
supremo ed una giunta amministrativa.
Questo articolo è la base della legge organica sull’amministrazione.
Art. 12 – I giudici sono eletti a vita.
Vi è per tutta la Repubblica un tribunale supremo, che giudica
definitivamente le appellazioni dei tribunali di revisione,
d’appello.
I ricorsi in cassazione sono pure devoluti a questo tribunale.
Vi sono tre tribunali di revisione, o di appello, sei di
giurisdizioni, e de’ giudici di cantone, o di prima istanza.
Vi sono de’ tribunali di commercio, che giudicano sommariamente.Vi
è un tribunale speciale per giudicare le cause, nelle quali
la Nazione ha un interesse originario e diretto.
Vi sono de’ tribunali speciali per i delitti militari.
La Legge non riconosce verun altro tribunale, fuori di quelli
stabiliti dalla presente Costituzione.
Questo articolo è la base della Legge organica sull’ordine
giudiziario.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13 – La religione cattolica, apostolica,
romana è la religione dello Stato.
I beni attualmente posseduti dagli arcivescovi, vescovi,
capitoli diocesani, seminarii, parochie, vicarii sono invendibili.
Questo principio serve di base alla Legge organica che regola
ciò che concerne i culti.
Art. 14 – Il popolo ligure onora e protegge
il commercio.
Sarà stabilito in Genova un arsenale di costruzione, e la
Repubblica manterrà un armamento marittimo composto almeno
da due vascelli da 74, due fregate, e quattro corvette.
Tre milioni sono assegnati annualmente alle spese della
marina.
Sarà fatta una classificazione generale della gente di mare.
Le diverse disposizioni di questo articolo servono di base
alla legge organica sulla marina e sul commercio.
Art. 15 – La Repubblica provvede alle spese
pubbliche per via d’imposizioni dirette ed indirette, fissate
e ripartite dalla legge. Il netto ritratto dalle imposizioni
deve eccedere nove milioni di lire.
Una Commissione di contabilità scelta dalla Consulta nazionale
verifica ogni anno il conto dell’introito e delle spese
dello Stato.
Il Governo avrà cura di assicurare al più presto il pagamento
dei frutti del debito pubblico consolidato, compresi i proventi
dei luoghi di S. Giorgio. Egli presenterà alla Consulta
nazionale un modo di provvedimento per la parte del debito
nazionale non ancora liquidato.
Questo articolo serve di base alla legge organica sulle
finanze.
Art. 16 – La costituzione protegge ed assicura
la libertà civile.
Una legge organica somministra il modo di assicurarsi della
persona dei cittadini inquisiti di delitti e tradurli innanzi
ai tribunali.
Art. 17 – Vi è un Istituto nazionale. Una
legge organica determina la sua composizione e le sue attribuzioni.
Art. 18 – La Costituzione garantisce agli
acquirenti de’ beni nazionali possesso dei beni stati ad
essi venduti dalla nazione.
Art. 19 – Le leggi organiche indicate nella
presente Costituzione saranno fatte dal Senato e
pubblicate nel termine di un anno.
Art. 20 – Sono nominati per la prima volta
Doge
Il cittadino Giovanni Francesco Cattaneo
Senatori
Aluigini Silvestro, de’ Monti liguri
Assereto Giuseppe, di Rapallo
Balbi Emanuele, di Genova
Cambiaso Michel’Angelo, di Genova
Celesia Domenico, di Genova
Corvetto Luigi, di Genova
Dagnino Antonio, di Genova
D’ Aste Marcello, Riviera di Ponente
De La-Rue Antonio, di Genova
De Marini Domenico, di Genova
Durazzo Girolamo, di Genova
Ferreri Onorato, d’Alassio
Fravega Giuseppe, di Genova
Gandolfo Giambattista, di Chiavari
Langlad Tommaso, Riviera di Ponente
Lupi Luigi, di Genova
Maghella Antonio, di Varese
Maglione Agostino, di Laigueglia
Massone Marcello, Riviera di Levante-Recco
Montaldo Francesco, di Genova
Morchio Giuseppe, di Cervo
Pareto Agostino, di Genova
Piaggio Francesco, di Genova
Remedj Cesare, di Sarzana
Riccardi Francesco, d’Oneglia
Rossi Giovanni Battista, di Genova
Serra Girolamo, di Genova
Spinola Vincenzo, di Genova
Taddei Nicolò, Riviera di Levante
Firmato
Bonaparte
Per copia conforme il ministro delle relazioni
estere
C. M. Talleyrand
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