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COSTITUZIONE DEL POPOLO LIGURE
SANZIONATA IL 2 DICEMBRE 1797 DAI COMIZI POPOLARI CON CENTOMILA VOTI
FAVOREVOLI E DICIASSETTEMILA CONTRARII
REPUBBLICA LIGURE
Il popolo ligure considerando, che
il passato suo avvilimento è provenuto dall’essere
stato soggetto ad un governo aristocratico, ereditario,
e di essersi separato in classi differenti, ha stabilito
di non formare in avvenire, che una sola famiglia
coll’adottare una Costituzione fondata su i veri principii
della libertà e dell’uguaglianza; pertanto riconosce
e proclama solennemente al cospetto di Dio i seguenti
principii:
SOVRANITÀ DEL POPOLO
Art. 1 – La sovranità è l’esercizio
della volontà generale: risiede essenzialmente nel
popolo: è indivisibile, inalienabile, imprescrittibile.
Art. 2 – Nessuno individuo, nessuna
porzione del popolo può attribuirsi la sovranità.
Niun può essere escluso dal parteciparne, se non ne’
casi determinati dalla legge per pubblica sicurezza.
Art. 3 – Nessuno, senza una delegazione
formale, e legittima del popolo, può esercitare alcuna
pubblica autorità.
Art. 4 – I pubblici poteri non sono
proprietà di quelli che gli esercitano. Ogni cittadino
può essere eletto all’esercizio dei pubblici poteri,
nei modi e forme, e con i requisiti prescritti dalla
legge.
Art. 5 – La legge è l’espressione libera
della volontà generale, per mezzo della pluralità
de’ cittadini, o de’ loro rappresentanti. È fondata
sulla giustizia e sul bene comune. Protegge la libertà
pubblica e individuale contro ogni attacco ed oppressione.
Art. 6 – Ciò che non è proibito dalla
legge, non può essere impedito. Nessuno può essere
costretto a fare ciò che la legge non ordina.
Art. 7 – Gli atti esercitati contro
chiunque si sia, fuori dei casi, e contro le forme
che la legge determina, sono arbitrarii e tirannici.
DIRITTI DELL’UOMO IN SOCIETÀ
Art. 1 – Il fine della società è la
felicità comune. Il governo è instituito per assicurare
il godimento dell’esercizio de’ suoi diritti.
Art. 2 – Questi sono: la libertà, l’eguaglianza,
la proprietà, la sicurezza.
Art. 3 – La libertà è la facoltà che
appartiene all’uomo di fare tutto ciò, che non nuoce
ai diritti degl’individui e del corpo sociale.
Art. 4 – L’eguaglianza consiste nel
diritto, che ha ciascun cittadino di essere trattato
egualmente dalla legge, sia che essa punisca, sia
che essa protegga. Non conosce potere ereditario,
né distinzione di nascita.
Art. 5 – La proprietà è il diritto,
che ha ciascuno di godere e di disporre de’ suoi beni,
del frutto del suo lavoro e della sua industria. La
di lui persona è una proprietà inalienabile.
Art. 6 – La sicurezza risulta dal concorso
di tutta la società per difendere i diritti d’ogni
suo individuo.
DOVERI DELL’UOMO IN SOCIETÀ
Art. 1 – I diritti altrui sono il limite
morale dei nostri e il principio dei doveri. Si adempiono
questi col rispettar quelli. Il loro fondamento è
in questa massima: Fa costantemente agli altri il
bene che vorresti riceverne. Non fare ad altri il
male che non vorresti fatto a te stesso.
Art. 2 – I doveri di ciascheduno individuo
verso la società sono: l’ubbidienza alle leggi, la
difesa dell’eguaglianza; la contribuzione alle spese
pubbliche; il servigio della patria, quando lo esige,
anche col sacrifizio delle sostanze e della vita.
Art. 3 – Chi viola apertamente le leggi,
chi cerca di eluderle, dichiara sé nemico della società.
Art. 4 – Nessuno è buon cittadino se
non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon
amico, buono sposo.
La pratica dei doveri privati e domestici è la base
delle virtù pubbliche.
DOVERI DEL CORPO SOCIALE
Art. 1 – Il dovere della società verso
gl’individui che la compongono, è la garanzia sociale;
consiste nell’azione di tutti per assicurare i diritti
di ciascheduno: dove essa manchi, non vi è né società,
né governo.
Art. 2 – La garanzia sociale non esiste,
se i limiti dei poteri non sono chiaramente determinati
dalla legge; se la responsabilità di tutti gli uffiziali
pubblici non è stabilita.
Art. 3 – La società deve i mezzi per
sussistere agl’indigenti e l’istruzione a tutti i
cittadini.
COSTITUZIONE
CAPO I
REPUBBLICA LIGURE
Art. 1 – La repubblica ligure, è una
e indivisibile.
Art. 2 – L’universalità dei cittadini
liguri è il sovrano.
Art. 3 – La libertà e l’eguaglianza
sono la base della repubblica.
Art. 4 – La repubblica ligure conserva
intatta la religione cristiana-cattolica, che professa
da secoli.
Art. 5 – Accorda una speciale protezione
all’industria, al commercio alle arti e alle scienze.
Art. 6 – Difende tutte le proprietà,
e assicura le giuste indennizzazioni di quelle, delle
quali la pubblica necessità, legalmente provata, esige
il sacrifizio.
Art. 7 – Conserva e tramanda a’ posteri
sentimenti di riconoscenza per la repubblica francese,
e si dichiara naturale alleata di tutti i popoli liberi.
CAPO II
DIVISIONE DEL TERRITORIO
Art. 8 – Il territorio ligure è diviso
in quindici a venti giurisdizioni.
Art. 9 – Il capo-luogo della giurisdizione
potrà sopra una disposizione del corpo legislativo
cangiarsi ogni due anni, trasportandolo nei differenti
comuni d’ogni giurisdizione.
Art. 10 – Ciascuna giurisdizione è
divisa in cantoni, i quali in tutto il territorio
non ponno essere meno di centocinquanta, né più di
duecento.
Art. 11 – Ciascun cantone è diviso
in tanti comuni, quante sono le parrocchie, che contiene
senza però che le città o borghi che comprendono più
parrocchie, possono formare più di un comune.
Art. 12 – Il corpo legislativo determinerà
il circondario di ciascuna giurisdizione, cantone,
e comune dentro due mesi dalla sua installazione.
Art. 13 – Si conserva provvisoriamente
l’attuale divisione del territorio ligure.
CAPO III
STATO POLITICO DE’ CITTADINI
Art. 14 – Ogni uomo nato e domiciliato
nel territorio della repubblica, che abbia compito
l’età d’anni venti, e siasi fatto descrivere nel registro
civico del suo comune, è cittadino attivo della repubblica
ligure.
Art. 15 – Il figlio di cittadino nato
accidentalmente fuori del territorio della Repubblica
si considera come nato nel territorio.
Art. 16 – I forastieri diventano cittadini
se dopo aver dichiarato il loro animo col farsi descrivere
nel registro civico, ed avere rinunciato alla cittadinanza
della loro patria, hanno avuto domicilio fisso per
dieci anni continui sul territorio della repubblica,
e vi possedono uno stabilimento di commercio, o di
industria, oppure un bene stabile del valore di lire
diecimila, ovvero sposano una cittadina ligure.
Art. 17 – Il figlio di forastiere,
nato accidentalmente nel territorio della repubblica,
si considera forastiere, finché non abbia adempito
alle condizioni, che si prescrivono in questo capitolo
per l’ammissione de’ forastieri alla cittadinanza.
Art. 18 – I forastieri che hanno ottenuto
dall’antico governo il privilegio di cittadinanza,
non possono esercitare i diritti, se non dopo di avere
abitato per anni dieci nello stato della repubblica,
da computarsi però dal tempo, che ha avuto principio
il loro domicilio.
Art. 19 – Saranno inoltre cittadini,
senza altri requisiti, quei forastieri, che il corpo
legislativo dichiara benemeriti della repubblica,
o della umanità. Saranno pure cittadini tutti i militari
che avranno servito senza ingaggio per anni sei la
repubblica ligure.
Art. 20 – I soli cittadini attivi possono
votare nei comizii del popolo, ed esercitare le funzioni,
e impieghi, che sono stabiliti nella costituzione.
Art. 21 – Si considerano come forastieri
gl’individui, i quali senza missione, o autorizzazione
del governo dimorano per dieci anni continui fuori
dello stato; nel qual caso non rientrano nei diritti
di cittadinanza, se non nei modi di sopra espressi
per i forastieri.
Art. 22 – Perdono i diritti di cittadinanza
quelli, che ottengono naturalizzazione in paese straniero,
o aggregazione a qualunque corporazione estera, che
esiga distinzione di nascita, o giuramento di fedeltà.
Non si riacquistano tali diritti, se non nei modi
di sopra espressi.
Art. 23 – L’esercizio dei diritti di
cittadino resta sospeso: 1) per la professione o voti
in corpo regolare, o religioso, e continuazione in
tale stato; 2) per l’accettazione, o ritenzione di
cariche, pensioni, patenti, titoli, o coccarde di
potenze estere; 3) per la condanna a pena afflittiva,
o infamante, sino alla rialibilitazione; 4) per lo
stato di accusa che possa dar luogo a pena afflittiva,
o infamante; 5) per l’interdizione legale in caso
d’imbecillità, demenza, o furore; 6) per lo stato
di debitore fallito, o di erede o detentore, a titolo
gratuito, di tutto, o parte della eredità di un fallito,
finché non sia seguito aggiustamento coi creditori;
7) per condanna in contumacia a pena afflittiva, o
infamante, finché la sentenza non sia annullata; 8)
per lo stato di domestico addetto a servizio personale;
9) per lo stato di mendicante, o vagabondo.
Art. 24 – Quelli che possedono feudi
in paese straniero, non possono esercitare i diritti
di cittadino, se non dieci anni dopo che avranno fatta
la rinuncia del feudo.
Art. 25 – L’esercizio dei diritti di
cittadino non si sospende, e non si perde se non nei
casi espressi dalla costituzione.
Art. 26 – Dopo l’anno decimo della
repubblica nessuno individuo potrà essere descritto
nel registro civico, se non prova che sa leggere,
e scrivere ed esercitare un’arte.
Art. 27 – L’agricoltura, e la navigazione
sono considerate dalla repubblica le più utili, e
le più rispettabili fra le arti.
CAPO IV
COMIZII PRIMARII
Art. 28 – I cittadini attivi, perché
possano esercitare gli atti di sovranità è necessario,
che si radunino in comizii.
Art. 29 – I comizii primarii risultano
dalla riunione di tutti i cittadini attivi distribuiti
in diverse radunanze, secondo i comuni, ne’ quali
si trovano domiciliati.
Art. 30 – Il domicilio richiesto per
votare nei comizii primarii di un comune, si acquista
colla residenza di un anno, e non si perde che coll’assenza
di un anno.
Art. 31 – Non si può votare per procuratore,
non si può votare per un istesso oggetto che in un
solo de’ comizii primarii.
Art. 32 – Vi sarà almeno un comizio
primario per ogni comune, composto di trecento cittadini
almeno, e di seicento al più. Sono compresi a formare
questo numero anche i cittadini assenti, che avrebbero
diritto di votare in quel comizio, se fossero presenti.
In que’ comuni, ove i cittadini non arrivano al numero
di trecento, si uniranno a quelli del comune, o comuni
vicini, con cui possono formare il numero almeno di
trecento cittadini; e ciò sino al nuovo regolamento,
che sarà fissato dal corpo legislativo.
Art. 33 – Questi comizii si costituiscono
provvisionalmente sotto la presidenza del più vecchio,
e i due più giovani, fanno provvisionalmente le funzioni
di secretarii.
Art. 34 – Sono diffinitivamente costituiti
colla nomina di un presidente, di due secretari, e
due scrutatori.
Art. 35 – Se insorgono quistioni sopra
le qualità richieste per votare il comizio le decide
provvisionalmente, salvo il ricorso al giudice ordinario
del distretto.
Art. 36 – In ogni altro caso il corpo
legislativo pronunzia sulla validità delle operazioni
dei comizii.
Art. 37 – È proibito di intervenire
con armi ne’ comizii; in tale caso si perde, per dieci
anni il diritto di votare, e di assistervi.
Art. 38 – I comizii hanno tutta l’autorità
per mantenere il buon ordine nel loro interno.
Art. 39 – Gli atti che si facessero
in uno di questi comizii, fuori dell’oggetto della
loro convocazione, e contro le forme che sono determinate
dalla costituzione, sono nulli. I comizii non possono
ricevere, né spedire, memorie, petizioni, o deputazioni.
Art. 40 – La costituzione determina
gli oggetti, per i quali si devono convocare i comizii
primarii, e sono i seguenti: 1) per accettare, o rigettare
i cambiamenti dell’atto costituzionale, che fossero
legittimamente proposti dall’assemblea di riforma;
2) per fare le elezioni che loro appartengono giusta
le circostanze.
Art. 41 – Si radunano i comizii primarii
di proprio diritto, in forza della costituzione, e
senza essere convocati, il giorno primo di maggio
di ogni anno e procedono, secondo che vi è luogo,
alle elezioni: 1) dei membri che devono comporre i
comizii elettorali; 2) degli uffiziali municipali
del loro comune.
Art. 42 – Nei comuni al di sotto di
trecento votanti, si tengono delle assemblee comunali
solamente per eleggere gli uffiziali municipali.
Art. 43 – La forma di votare in questi
comizi si è per scrutinio segreto. Il resto circa
la detta forma sarà determinato dal corpo legislativo.
Il governo provvisorio lo determina per le prime elezioni.
Art. 44 – Chiunque è legittimamente
convinto di aver comperato o venduto un voto, oppure
di avere procurata l’elezione di qualche individuo
con minaccie, brighe, inganni, o con altro genere
di seduzione, perde per venti anni l’esercizio dei
diritti di cittadinanza; in caso di recidiva li perde
per sempre: simili esclusioni si pubblicano nella
giurisdizione per proclama.
Art. 45 – Chiunque si fa lecito di
impedire la riunione di questi comizi è dichiarato
reo di lesa nazione.
Art. 46 – I comizii primarii non possono
avere fra di loro alcuna corrispondenza o relazione.
CAPO V
COMIZII ELETTORALI
Art. 47 – Ogni comizio primario nomina
gli elettori per i comizii elettorali in ragioni di
uno per ogni trenta cittadini, che si trovano a votare
nel comizio o hanno diritto di votarvi, benché assenti.
Se il numero totale diviso per trenta dà un avanzo
maggiore di quindici, vi è luogo alla nomina di un
altro elettore.
Art. 48 – Chi non ha l’età di anni
venticinque, chi vive unicamente di una mercede giornale,
non può essere scelto per elettore. Non puonno essere
scelti gli astretti a celibato per anni tre dalla
accettazione della costituzione.
Art. 49 – I membri de’ comizii elettorali
sono rinnovati, in ciascun anno, e non possono essere
rieletti, se non dopo l’intervallo di un altro anno.
Art. 50 – I comizii elettorali si riuniscono
il giorno dieci di maggio d’ogni anno nel luogo, che
verrà indicato dal corpo legislativo nella divisione
definitiva del territorio.
Il governo provvisorio determina per
la prima volta il giorno, ed il luogo, in cui dovranno
riunirsi.
Art. 51 – I comizii elettorali devono
determinare le loro operazioni in una sola sessione,
che non può durare oltre i cinque giorni. Dopo questo
termine i comizii elettorali devono essere sciolti
assolutamente.
Art. 52 – La seconda convocazione dei
comizii primari, ed elettorali avrà luogo in maggio
del 1799.
Art. 53 – L’intervallo fra la prima
e la seconda convocazione sarà considerato come un
anno solo riguardo alla durata in carica fino alla
divisione del territorio, ed alla organizzazione del
potere giudiziario da farsi dal corpo legislativo.
Dopo la predetta divisione, ed organizzazione si raduneranno
nel capoluogo di ciascuna giurisdizione, e sulla convocazione
del direttorio esecutivo gli elettori nominati nelle
precedenti assemblee primarie, e procederanno per
una sola volta alla elezione delle municipalità dei
giudici di pace, e del tribunale civile, e criminale
delle rispettive giurisdizioni, che continueranno
in carica fino alle successive elezioni, le quali
avranno luogo nella prima riunione del popolo nel
comizii primarii.
Art. 54 – Meno il solo caso indicato
nell’articolo precedente, dopo che è sciolto il comizio
elettorale, non rimane a’ cittadini, che ne sono stati
membri, né qualità, né titolo di elettore; non possono
perciò arrogarsi in alcuna maniera questo titolo,
né unirsi fra di loro con tale qualità: qualunque
contravvenzione a tali disposizioni è un attentato
alla sicurezza generale.
Art. 55 – I regolamenti, che si trovano
stabiliti per i comizii primarii agli articoli 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, hanno
luogo eziandio per i comizii elettorali.
Art. 56 – I comizii elettorali si riuniscono
per eleggere, secondo il bisogno: 1) I membri dei
due consigli: prima quelli del consiglio de’ seniori,
e poi quelli del consiglio de’ sessanta; 2) Gli alti
giurati; 3) I giudici di pace della giurisdizione;
4) I soggetti che devono comporre il potere giudiziario;
5) Il cancelliere del tribunale civile, e criminale.
Art. 57 – Il governo provvisorio è
incaricato di unire per ora più distretti, la popolazione
dei quali non ecceda 50 mila anime, in un solo dipartimento
al solo oggetto di formare in ciascun dipartimento
un solo comizio elettorale per la più facile nominazione
dei membri del corpo legislativo.
Art. 58 – Quando un cittadino è nominato
nei comizii elettorali per rimpiazzare un funzionario
morto, dimesso, o destituito, si considera eletto
per quel solo tempo, che rimaneva ancora al funzionario
rimpiazzato.
Art. 59 – Il commissario che il governo
deve avere nelle giurisdizioni, è tenuto, sotto pena
di destituzione, d’informarlo de’ tempi, in cui si
aprono, e chiudono i comizii elettorali. Il detto
commissario non può arrestare, né sospendere, né entrare
nel luogo delle sessioni: ma ha diritto di domandare
comunicazione del processo verbale delle sessioni
nelle 48 ore, che lo seguono, ed è tenuto di denunciare
al direttorio esecutivo le infrazioni, che venissero
fatte all’atto costituzionale.
Questo articolo è comune coi comizii primarii.
CAPO VI
POTERE LEGISLATIVO
Disposizioni generali
Art. 60 – Il corpo legislativo è diviso
in due consigli: l’uno di trenta membri, denominato
de’ seniori, e l’altro di sessanta.
Art. 61 – Il corpo legislativo non
può in verun caso delegare a uno, o a più de suoi
membri, né a chicchessia, alcuna delle funzioni a
lui attribuite dalla costituzione.
Art. 62 – Non può egli stesso, né per
mezzo di delegati, esercitare il potere esecutivo,
né il potere giudiziario.
Art. 63 – È incompatibile la qualità
di membro del corpo legislativo coll’esercizio di
un’altra funzione pubblica; è pure incompatibile colle
qualità di sacerdote addetto a cura di anime, ed obbligato
a residenza.
Art. 64 – La legge determina il modo
di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que’
funzionarii pubblici, che sono eletti membri del corpo
legislativo.
Art. 65 – Ciascuna giurisdizione concorre
solamente in ragion della sua popolazione alle nomine
dei membri dei due consigli.
Art. 66 – Ogni dieci anni il corpo
legislativo, giusta le liste della popolazione, che
gli sono spedite, determina il numero dei membri de’
due consigli, che ciascuna giurisdizione deve somministrare.
Per questa prima volta il governo provvisorio determina
il numero suddetto.
Art. 67 – Nessun cangiamento potrà
farsi nella ripartizione stabilita durante un tale
intervallo.
Art. 68 – I membri del corpo legislativo
non sono rappresentanti particolari della giurisdizione,
che gli ha nominati, ma della nazione intiera, e non
può darsi loro alcun mandato.
Art. 69 – In ciascun anno sarà rinnovato
un terzo dei membri dell’uno, e dell’altro consiglio.
Le giurisdizioni, che hanno eletto quelli, che escono,
eleggono quelli che li rimpiazzano.
Art. 70 – I membri, che sortono dal
corpo legislativo, non possono essere rieletti, se
non dopo l’intervallo di tre anni di vacanza. Nei
primi due anni la corte decide di quelli che devono
uscire.
Art. 71 – Li cittadini, che sono stati
membri dei collegi dell’antico governo, non puonno
essere eletti membri del corpo legislativo.
Art. 72 – Vi sarà presso il corpo legislativo
una guardia di cittadini presi dalla guardia nazionale
sedentaria di tutte le giurisdizioni, e per ora di
tutti i distretti, e scelti dai loro fratelli d’armi.
Questa guardia non può essere minore di quattrocentocinquanta
uomini in attività di servizio. Essa dipenderà interamente
dal corpo legislativo, il quale determinerà il modo
del suo servizio, e la sua durata.
Art. 73 – Se per circostanze straordinarie
uno dei due consigli si trovi ridotto a meno di due
terzi dei suoi membri, se ne dà avviso al direttorio
il quale è tenuto di convocare immediatamente i comizii
primarii delle giurisdizioni che hanno membri da rimpiazzare.
Essi nominano immediatamente gli elettori, che procedono
senza dilazione alle necessarie rielezioni.
Art. 74 – I membri annualmente eletti
per l’uno, e l’altro consiglio, devono portarsi al
più presto al luogo della residenza del corpo legislativo.
Si radunano il giorno 22 maggio dell’anno istesso.
Art. 75 – I due consigli devono sempre
risiedere nel medesimo comune.
Art. 76 – Il corpo legislativo è permanente:
ha però la facoltà di sospendere le sessioni, secondo
che stima.
Art. 77 – In nessun caso i due consigli
possono radunarsi in una medesima sala.
Art. 78 – Le funzioni di presidente,
e di segretario non possono durare più d’un mese in
alcuno dei due consigli.
Art. 79 – I consigli hanno rispettivamente
il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni,
e nel circondario esteriore, che stimano di determinare.
Art. 80 – Hanno rispettivamente il
diritto di polizia sugl’individui del loro corpo,
ma non possono pronunciare alcuna pena contro di essi
più forte della censura, o di un arresto per otto
giorni, o di detenzione per tre giorni.
Art. 81 – Le sessioni dell’uno, e dell’altro
consiglio sono pubbliche; non possono però gli astanti
eccedere il numero di duecento per ogni consiglio.
Art. 82 – Si tiene processo verbale
di ogni sessione e si pubblica colle stampe.
Art. 83 – Tutte le deliberazioni si
fanno per alzata e seduta. In caso dubbio si passa
alla interpellazione nominale; in tal caso i suffragi
sono secreti.
Art. 84 – Ogni consiglio sulla dimanda
di un terzo de’ suoi membri presenti può formarsi
in consiglio generale, e secreto; ma solamente per
discutere, e non per deliberare.
Art. 85 – In nessun caso né l’uno,
né l’altro consiglio può creare nel di lui seno alcun
comitato permanente; ha solamente la facoltà, per
il semplice oggetto di un esame preparatorio, di nominare
fra i suoi membri una commissione speciale, che dovrà
restringersi al semplice oggetto, per cui è stata
nominata, e resterà sciolta tosto che il consiglio
avrà decretato sopra questo oggetto medesimo.
Art. 86 – I membri del consiglio legislativo
ricevono un’annuale indennizzazione in ragione di
lire dieci, del corso attuale, al giorno.
Art. 87 – Il direttorio non può far
soggiornare, e transitare alcun corpo di truppa dentro
la distanza di otto miglia dalla residenza del corpo
legislativo, se non a sua requisizione, o autorizzazione:
a risalva però della truppa, che può soggiornare ordinariamente
nel comune ove risiede il corpo legislativo, secondo
sarà stabilito dallo stesso.
Art. 88 – Il corpo legislativo non
assiste ad alcuna cerimonia, o funzione pubblica,
e non vi manda a suo nome alcuna deputazione.
Art. 89 – Dopo che i due consigli sono
definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente
notizia.
Art. 90 – Uno de’ due consigli non
può sospendere le sue sessioni al di là di cinque
giorni, senza che l’altro vi concorra.
Consiglio de’ sessanta
Art. 91 – Questo consiglio è fissato
al numero di sessanta.
Art. 92 – Per essere eletto a questo
consiglio è necessario di avere compita l’età d’anni
30, (per i primi sei anni basteranno anni 25 compiti),
e di essere domiciliati da cinque anni nel territorio
della repubblica. Quest’ultima condizione non è necessaria
per quelli, che sono assenti per missione del governo.
Per i primi tre anni dalla accettazione della costituzione
sono esclusi gli astretti a celibato.
Art. 93 – Questo consiglio non può
deliberare se non vi sono presenti almeno trenta dei
suoi membri
Art. 94 – La proposizione delle leggi
appartiene esclusivamente a questo consiglio.
Art. 95 – Niuna proposizione può essere
posta in deliberazione né risoluta in questo consiglio,
se non si osservano le forme seguenti:
Si fanno tre letture della proposizione: l’intervallo
tra l’una e l’altra di esse non può essere minore
di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la
discussione; è però in facoltà del consiglio dopo
la prima, e la seconda lettura di dichiarare, che
vi è luogo all’aggiornamento, oppure che non vi è
luogo a deliberare. Ogni proposizione deve essere
stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda
lettura. Dopo la terza il consiglio delibera sulla
proposizione, oppure determina il giorno, in cui si
propone di deliberare.
Art. 96 – Le proposizioni, che sono
state sottoposte a discussione, e definitivamente
rigettate dopo la terza lettura, non possono essere
riproposte, che dopo un anno.
Art. 97 – Le proposizioni, che sono
state adottate da questo consiglio si chiamano deliberazioni.
Art. 98 – Il preambolo d’ogni deliberazione
deve contenere: 1) le date delle sessioni, nelle quali
le tre letture della proposizione sono state fatte;
2) l’atto per cui si è dichiarato dopo la terza lettura
non esservi luogo ad aggiornamento.
Art. 99 – Sono esenti dalle forme prescritte
nello articolo 95 le proposizioni riconosciute per
urgenti da una previa dichiarazione del consiglio.
Questa dichiarazione esprime i motivi dell’urgenza,
e ne è fatta menzione nel preambolo della deliberazione.
Consiglio dei Seniori
Art. 100 – I requisiti necessarii per
essere eletto membro del consiglio dei seniori sono:
1) l’età d’anni 40 compiti; 2) la qualità di ammogliato,
o di vedovo; 3) il domicilio di anni sette nel territorio
della repubblica: la terza condizione non si applica
agli assenti per missione del governo.
Art. 101 – Questo consiglio non può
deliberare, se non sono presenti quindici dei suoi
membri.
Art. 102 – Appartiene esclusivamente
al consiglio dei seniori l’approvare, o rigettare
le deliberazioni del consiglio dei sessanta.
Art. 103 – Dopo che una deliberazione
del consiglio dei sessanta è pervenuta a quello dei
seniori, il presidente ne fa leggere il preambolo.
Art. 104 – Se la proposizione è stata
dichiarata urgente, il consiglio dei seniori delibera
per approvare, o rigettare l’atto di urgenza.
Art. 105 – Se il consiglio dei seniori
rigetta l’atto di urgenza, non può discutere il merito
della deliberazione.
Art. 106 – Se la deliberazione non
è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno le
letture, e l’intervallo fra le due prime di queste
letture non può essere minore di cinque giorni. La
discussione è approvata dopo ciascuna lettura. Ogni
deliberazione è stampata, e distribuita due giorni
almeno avanti la seconda lettura.
Art. 107 – Il consiglio dei seniori
non approva le deliberazioni del consiglio dei sessanta,
che non sono state fatte secondo le forme prescritte
dalla costituzione.
Art. 108 – Le deliberazioni del consiglio
dei sessanta, dopo che sono approvate dal consiglio
dei seniori, si chiamano leggi.
Art. 109 – Il preambolo delle leggi
esprime la data delle sessioni del consiglio dei seniori,
nelle quali si sono fatte le tre letture.
Art. 110 – Il decreto, col quale il
consiglio dei seniori riconosce l’urgenza di una legge,
deve essere motivato, e se ne fa menzione nel preambolo
della legge medesima.
Art. 111 – La proposizione, che si
fa di una deliberazione del consiglio de’ sessanta,
s’intende fatta di tutti gli articoli che contiene.
Il consiglio dei seniori deve rigettarli o approvarli
nella loro totalità.
Art. 112 – L’approvazione del consiglio
de’ seniori è espressa in ogni proposizione di legge
colla seguente formola sottoscritta dal presidente,
e da due secretarii almeno – Il consiglio dei seniori
approva. –
Art. 113 – Quando questo consiglio
rigetta la legge proposta per causa di omissione delle
forme sopraindicate, si esprime con la formola seguente
sottoscritta come sopra – La costituzione annulla.
–
Art. 114 – Quando il consiglio si decide
a rigettar la deliberazione a cagione del merito,
si esprime nella forma seguente sottoscritta dal presidente
e due secretarii almeno – Il consiglio dei seniori
non può adottare. –
Art. 115 – Nel caso di quest’ultimo
articolo la deliberazione rigettata non può essere
riproposta, se non dopo l’intervallo di un anno.
Art. 116 – Può nonostante il consiglio
dei sessanta presentare in qualunque tempo un progetto
di legge, ossia deliberazione, che contenga degli
articoli i quali facevano parte di un’altra deliberazione
già stata rigettata.
Art. 117 – Il consiglio dei seniori
dopo che avrà adottato una deliberazione, dovrà nel
termine di 24 ore farla pervenire tanto al consiglio
dei sessanta, quanto al direttorio esecutivo.
Art. 118 – Il consiglio dei seniori
può cambiare la residenza del corpo legislativo: in
questo caso indica un nuovo luogo, e l’epoca, in cui
i due consigli sono tenuti di recarvisi: il decreto
dei seniori su questo punto è irrevocabile.
Art. 119 – Per le determinazioni contenute
nel precedente articolo si richiedono i due terzi
dei voti del consiglio de’ seniori.
Art. 120 – Nel giorno medesimo, in
cui è presa una tale determinazione, il corpo legislativo
non può ulteriormente deliberare nel comune, in cui
resideva. I membri che vi continuassero le loro funzioni,
si renderebbero rei di attentato contro la sicurezza
pubblica.
Art. 121 – I membri del potere esecutivo,
che ritardassero, o ricusassero di apporre i sigilli,
promulgare, e spedire il decreto di translazione del
consiglio de’ seniori, sono rei del medesimo delitto.
Art. 122 – Se nel termine di otto giorni,
dopo che li seniori hanno deliberato di trasferire
altrove la residenza del corpo legislativo, non si
farà palese alla repubblica dalla maggiorità dei membri
di ciaschedun consiglio il loro arrivo alla nuova
residenza, oppure la loro riunione in qualunque siasi
altro luogo, li tribunali delle giurisdizioni convocheranno
i comizii primarii per nominare gli elettori, i quali
procederanno tosto alla formazione di un nuovo corpo
legislativo nella sua totalità.
Art. 123 – Li tribunali, a’ quali appartiene
nel caso dell’articolo precedente di convocare i comizii
primari, se mancano a questo dovere, sono dichiarati
rei di attentato contro la sicurezza pubblica.
Art. 124 – Sono dichiarati rei dello
stesso delitto tutti quegl’individui, che si fanno
lecito d’impedire la riunione de’ comizii primari,
o elettorali nel caso predetto.
Art. 125 – I membri del nuovo corpo
legislativo eletto, come sopra, si riuniscono nel
luogo, che era stato indicato dal consiglio de’ seniori.
Art. 126 – Nel caso, che non possano
riunirsi in detto luogo, hanno la facoltà di farlo
in qualunque altro: e ovunque si trova raccolta la
maggiorità de’ membri de’ due consigli, s’intende
che vi esista legalmente il corpo legislativo.
Garanzia dei membri del corpo legislativo
Art. 127 – I cittadini, che sono, o
sono stati membri del corpo legislativo, non possono
essere citati, accusati, né giudicati in nessun tempo
su quanto hanno detto, o scritto nello esercizio delle
loro funzioni legislative.
Art. 128 – I membri del corpo legislativo
dal momento della loro elezione fino al trentesimo
giorno dopo finite le loro funzioni non possono essere
chiamati in giudizio, se non nelle forme prescritte
nei seguenti articoli.
Art. 129 – Possono per azioni criminose
essere arrestati nell’atto del delitto, ma se ne dà
immediato avviso al corpo legislativo, ed il processo
non può essere continuato, se non dopo che il consiglio
dei sessanta ha proposto che si debba procedere giudizialmente,
e che il consiglio de’ seniori lo ha decretato.
Art. 130 – I membri del corpo legislativo
fuori del caso di essere colti in flagrante delitto
non possono essere tradotti innanzi a chi è incaricato
della polizia; né messi in arresto prima che il consiglio
de’ sessanta riunito in comitato segreto abbia proposto
di procedere giudizialmente, e che quello de’ seniori
l’abbia nello stesso modo decretato.
Art. 131 – Nel caso de’ due precedenti
articoli i membri del corpo legislativo non possono
essere giudicati, né tradotti innanzi ad alcun altro
tribunale, fuorché a quello dell’alta corte di giustizia.
Art. 132 – Saranno tradotti innanzi
al detto tribunale per fatto di tradimento, di dilapidazione,
di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato
contro la sicurezza della repubblica.
Art. 133 – Nessuna denunzia contro
un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere,
se non è estesa in iscritto, sottoscritta, e diretta
al consiglio de’ sessanta.
Art. 134 – Se dopo avere deliberato
nella maniera prescritta dall’articolo 95, il consiglio
de’ sessanta ammette la denunzia, lo dichiara ne’
seguenti termini – La denunzia contro... pel fatto
di... in data de... sottoscritta da... è ammessa.
–
Art. 135 – L’incolpato allora è chiamato;
egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri,
ed allorché comparisce, è ascoltato nel luogo della
sessione del consiglio de’ sessanta.
Art. 136 – Siasi l’imputato presentato,
o no, il consiglio de’ sessanta dichiara dopo questa
dilazione se vi sia luogo, o no, all’esame della sua
condotta.
Art. 137 – Se il consiglio de’ sessanta
dichiara che vi è luogo ad esame, l’imputato è chiamato
dal consiglio de’ seniori; egli ha per comparire la
dilazione di tre giorni intieri, e se comparisce,
è ascoltato nell’interno del luogo delle sessioni
di detto consiglio.
Art. 138 – Siasi, o no presentato l’incolpato,
il consiglio dei seniori, dopo questa dilazione, e
dopo di avere deliberato nelle forme prescritte nell’articolo
106, pronuncia l’accusa, se vi ha luogo, e rimette
l’accusato all’alta corte di giustizia, la quale è
obbligata d’instruire il processo senza alcun indugio.
Art. 139 – L’accusa pronunciata contro
un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione;
se egli è assoluto dall’alta corte di giustizia, riassume
le sue funzioni.
Promulgazione delle leggi
Art. 140 – Il direttorio esecutivo
fa apporre i sigilli, e pubblicare le leggi, ed ogni
altro atto del corpo legislativo nel termine di due
giorni dopo che gli ha ricevuti.
Art. 141 – Deve apporre i sigilli,
e promulgare dentro le 24 ore le leggi, e gli atti
del corpo legislativo, che sono preceduti da un decreto
di urgenza.
Art. 142 – La pubblicazione delle leggi,
e degli atti del corpo legislativo, si eseguisce colle
seguenti formole – In nome della repubblica Ligure
(legge) o (atto) del corpo legislativo... Il direttorio
esecutivo ordina, che la legge o l’atto legislativo
qui sopra espresso sia pubblicato, eseguito, e munito
del sigillo della repubblica. –
Art. 143 – Le leggi, il preambolo delle
quali non fa menzione, che siano state osservate le
forme prescritte in questo capitolo ne’ titoli de’
consigli de’ sessanta, e de’ seniori, non devono essere
promulgate dal direttorio: la sua responsabilità per
questo oggetto dura anni quattro.
CAPO VII
POTERE ESECUTIVO
Art. 144 – Il potere esecutivo è delegato
a un direttorio di cinque membri eletti a scrutinio
segreto dal corpo legislativo, che in tal caso fa
le funzioni di comizio elettorale in nome della nazione.
Il governo provvisorio stabilisce per la prima volta
il modo dell’elezione dei membri, che compongono il
direttorio.
Il corpo legislativo determina definitivamente il
modo di detta elezione.
Art. 145 – I membri del direttorio
devono avere compito l’età di anni quaranta, devono
essere non astretti al celibato, ed essere domiciliati
nel territorio della repubblica per 10 anni addietro,
eccettuati gli assenti per missione pubblica.
Art. 146 – Li cittadini, che sono stati
membri dei consigli dell’antico governo, non possono
essere eletti membri del direttorio. Questa disposizione
si estende anche alle cariche del ministero.
Art. 147 – Il direttorio è rinnovato
per quinto ogni anno. Sono estratti a sorte successivamente
i membri, che devono uscire per li primi quattro anni.
Art. 148 – I membri, che sortono, non
possono essere rieletti se non dopo l’intervallo di
cinque anni di vacanza.
Art. 149 – L’ascendente, il discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, i cugini
in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi,
non possono essere nel medesimo tempo membri del direttorio,
né succedersi l’un l’altro, se non dopo due anni.
Art. 150 – In caso di vacanza per morte,
dimissione o altro di uno dei membri del direttorio,
il di lui successore è eletto dal corpo legislativo
nel termine di dieci giorni.
Art. 151 – Il consiglio de’ sessanta
è obbligato a proporre i candidati nei cinque primi
giorni, ed il consiglio dei seniori deve terminare
l’elezione negli altri cinque giorni.
Art. 152 – Il nuovo membro resta eletto
per il solo tempo, che rimaneva a quello, che ha rimpiazzato;
se però questo tempo non oltrepassa sei mesi, l’eletto
resta in funzione sino alla fine del terzo anno.
Art. 153 – Il direttorio nomina il
suo presidente: deve questo rinnovarsi ogni due mesi.
Art. 154 – Il presidente ha la firma,
e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti del
corpo legislativo s’indirizzano al direttorio nella
persona del suo presidente.
Art. 155 – Il direttorio non può deliberare
se non vi sono presenti almeno tre membri.
Art. 156 – Il direttorio sceglie fuori
del suo seno un secretario, che sottoscrive insieme
col presidente le spedizioni, e stende le deliberazioni
sopra un registro, nel quale ciascun membro ha il
diritto di far inserire il suo parere ragionato: il
direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare
senza l’assistenza del suo secretario; e in questo
caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare
da uno de’ membri del direttorio.
Art. 157 – Il direttorio provvede secondo
le leggi alla sicurezza interna ed esterna della repubblica.
Art. 158 – Può farne de’ proclami conformi
alle leggi, e per la loro esecuzione.
Art. 159 – Dispone della forza armata:
ma in niun caso può comandarla, né collettivamente,
né per mezzo di alcuno de’ suoi membri, tanto durante
il tempo delle sue funzioni, quanto pel corso di due
anni immediatamente successivi al termine di dette
funzioni.
Art. 160 – Se il direttorio è informato,
che si trami qualche cospirazione interna, o esterna
contro la sicurezza dello stato, può decretare mandati
di arresto, e d’imprigionamento contro i presunti
autori, o complici, acciocché gli siano tradotti innanzi,
e possa interrogarli. Deve però rimetterli, in caso
che non fossero rilasciati, ai tribunali competenti,
e ciò dentro il termine di due giorni al più, sotto
le pene, che sono stabilite contro i rei di detenzione
arbirari.
Art. 161 – Il direttorio nomina i generali
in capo delle forze militari sia di terra, che di
mare; ma non può sceglierli tra i parenti, o congiunti
di alcuno de’ suoi membri ne’ gradi espressi nell’articolo
149.
Art. 162 – Il direttorio invigila sull’esecuzione
delle leggi, e se ne assicura nelle municipalità,
e ne’ tribunali per mezzo di commissarii da lui nominati.
Art. 163 – Elegge fuori del suo seno
i ministri, e li revoca quando lo stima conveniente.
Non può sceglierli al di sotto dell’età di anni 30
né fra cittadini astretti a celibato, né fra parenti,
o congiunti de’ suoi membri nei gradi enunciati nell’art.
149. Avranno questi una indennità di lire quindici
mila dell’attuale corso all’anno.
Art. 164 – I ministri corrispondono
immediatamente colle autorità ad essi subordinate.
Art. 165 – Il corpo legislativo determina
le incombenze, ed il numero de’ ministri, che non
possono essere più di cinque.
Art. 166 – I ministri non formano un
consiglio: sono rispettivamente responsabili della
esecuzione delle leggi, e degli ordini del direttorio.
Art. 167 – Niun membro del direttorio
può sortire dal territorio della repubblica senza
permissione del corpo legislativo, se non dopo due
anni, che è uscito di carica.
Art. 168 – Egli è obbligato durante
questo intervallo di giustificare al corpo legislativo
la sua residenza.
Art. 169 – Gli articoli dal numero
127 al 139 inclusivamente, relativi alla garanzia
del corpo legislativo, sono comuni ai membri del direttorio.
Art. 170 – Nel caso, in cui più di
due membri del direttorio fossero chiamati in giudizio,
il corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie
al rimpiazzamento provvisionale durante il giudizio.
Avrà luogo lo stesso provvedimento nel caso, che più
di due membri fossero impossibilitati ad esercitare
le loro funzioni per malattia o altra cagione.
Art. 171 – Fuori dei casi espressi
nella costituzione, né il direttorio né alcuno de’
suoi membri può essere citato a comparire, né dall’uno,
né dall’altro consiglio.
Art. 172 – I conti ed i schiarimenti,
che saranno dimandati al direttorio dall’uno o dall’altro
consiglio, devono darsi in iscritto.
Art. 173 – Il direttorio è obbligato
in ciascun anno a presentare in iscritto ad ambidue
i consigli i conti delle spese, lo stato delle finanze,
la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto
di quelle, ch’egli crede conveniente di accordare,
o di riformare: deve altresì indicare gli abusi, che
sono pervenuti a sua cognizione.
Art. 174 – I membri del direttorio
nell’esercizio delle loro funzioni non compariranno,
che col distintivo nazionale, che è loro proprio:
questo è determinato dal corpo legislativo.
Art. 175 – Il direttorio ha la sua
guardia abituale; è pagata a spese della repubblica,
ed è composta di cento uomini.
Art. 176 – Il direttorio è accompagnato
dalla sua guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche,
ove ha sempre il primo posto.
Art. 177 – Ogni posto di forza armata
deve al direttorio, ed a ciascuno de’ suoi membri
quando hanno il loro distintivo, gli onori militari.
Art. 178 – Il direttorio risiede nello
stesso comune, in cui risiede il corpo legislativo.
Art. 179 – I membri del direttorio
avranno una indennità di lire ventimila, e saranno
alloggiati nello stesso palazzo. I loro appartamenti
saranno mobiliati senza lusso a spese pubbliche.
Art. 180 – Il direttorio può in ogni
tempo invitare il consiglio dei sessanta a prendere
in considerazione un oggetto: può proporgli delle
misure, ma non dei progetti, che abbiano forma di
legge.
CAPO VIII
MUNICIPALITÀ, ASSEMBLEE DI CANTONE, E COMMISSARII
DEL GOVERNO
Art. 181 – Vi è in ogni comune una
municipalità.
Art. 182 – Vi è in Genova una municipalità
composta di trenta membri i quali non si radunano,
che per nominare nel loro seno i membri dei comitati
municipali, nei quali vien divisa. Si radunano altresì
nei casi, nei quali si riuniscono le assemblee di
cantone.
Art. 183 – Se i membri della municipalità
suddetta si radunassero si renderebbero colpevoli
di delitto di lesa nazione.
Art. 184 – I comitati municipali, nei
quali è divisa l’amministrazione di Genova, sono sei,
e sono composti ognuno di cinque membri. Questi sei
comitati sono i seguenti: cioè, delle contribuzioni,
di pubblica beneficenza, degli edili, dei pubblici
stabilimenti, di polizia, e militare.
Art. 185 – La legge determina a quale
comitato debbano attribuirsi gli oggetti, che non
fossero indicati nel presente articolo: può ancora
rettificare, quando il bisogno lo chiegga, le rispettive
incumbenze de’ comitati.
Art. 186 – Li diversi comitati non
possono comunicare fra di loro, che per mezzo de’
ministri per gli oggetti, che potessero avere in comune,
e rendono conto direttamente al governo della loro
amministrazione. In caso di trasgressione di questo
articolo si rendono colpevoli di lesa nazione.
Art. 187 – I detti comitati sono soggetti
nel rimanente alle regole stabilite nel presente capitolo
per le municipalità.
Art. 188 – Ogni membro di amministrazione
municipale deve avere compiti venticinque anni.
Art. 189 – L’ascendente e il discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio, ed il nipote,
e gli affini negli stessi gradi non possono simultaneamente
essere membri dell’istessa amministrazione, né succedersi
se non dopo l’intervallo di un anno.
Art. 190 – Non vi può essere nell’istessa
amministrazione più di un cittadino astretto a celibato.
Art. 191 – Sono esclusi dalle municipalità
quelli, che sono debitori, o in lite col comune rispettivo.
Art. 192 – I membri delle amministrazioni
municipali non possono essere rieletti alle medesime
amministrazioni, se non dopo l’intervallo di un anno.
Art. 193 – Nel caso che venissero a
mancare uno, o più membri nelle amministrazioni municipali
per morte, o dimissione, o lite introdotta, come nell’articolo
191, o per assenza oltre un mese, o altra sia cosa,
gli amministratori rimanenti possono rimpiazzarli
con cittadini di loro scelta sino alle elezioni seguenti.
Art. 194 – Gli amministratori municipali
restano in carica per tre anni; ogni anno si rinnova
un terzo, e per i primi due anni si estraggono a sorte
quelli che devono sortire.
Art. 195 – La legge determina il numero
de’ membri di ciascheduna amministrazione municipale,
che non potrà mai essere minore di tre.
Art. 196 – Le amministrazioni municipali
sono incaricate: 1) della conservazione de’ fondi
pubblici, e della riscossione dei redditi di quelli,
secondo che la legge prescrive; 2) di tutto ciò che
riguarda le acque, le strade, l’annona, vettovaglie,
ornato, spettatori, sanità, porti, rade, confini,
e pie istituzioni a norma della legge; 3) di far osservare
i regolamenti che la legge prescrive per la guardia
nazionale; 4) di mantenere il buon ordine, e la tranquillità
interna; 5) di vegliare alla sicurezza e alla salubrità
delle carceri; a questo oggetto scelgono dal loro
seno due ispettori, che visitino le carceri, e i luoghi
d’arresto, e provvedino perché non sia, oltre il rigore
della legge, aggravata la condizione dei detenuti.
Art. 197 – Le municipalità possono
corrispondere direttamente con i ministri, con obbligo
però di trasmettere ai commissarii del governo presso
il tribunale della giurisdizione un duplicato di tutto
ciò che spediranno ai ministri.
Art. 198 – Ogni municipalità è tenuta
a rendere conto in ogni anno al commissario del governo.
Art. 199 – Vi è in ciascun cantone
un’assemblea di cantone.
Art. 200 – Le assemblee di cantone
sono composte di un membro di ciascuna municipalità
di cantone eletto dalle medesime.
Art. 201 – Nel capo-luogo di ciascun
cantone risiederà un giudice di pace, il quale presiederà
all’assemblea del cantone quando questo è diviso in
più comuni.
Art. 202 – Le assemblee di un cantone
composto di un solo comune non saranno altra cosa,
che l’assemblea municipale.
Art. 203 – Le assemblee di cantone
sono incaricate della ripartizione delle contribuzioni,
e di altri oggetti loro attribuiti dalla legge. In
alcun caso però non possono mai riunirsi senza la
precedente convocazione del commissario del governo
per ordine del direttorio esecutivo.
Art. 204 – Queste assemblee trasmettono
copia dei loro atti, e deliberazioni al governo, e
al suo commissario presso il tribunale della giurisdizione.
Art. 205 – Ogni amministrazione municipale
custodisce con esattezza il registro civico, il registro
militare, ed il registro delle nascite, matrimonii
e morti di tutti gli individui del suo comune.
Art. 206 – Le amministrazioni municipali,
e le assemblee di cantone non possono modificare gli
atti del corpo legislativo, né quelli del direttorio
esecutivo, né sospenderne l’esecuzione, né ingerirsi
in alcuna maniera in ciò che appartiene al potere
giudiziario.
Art. 207 – Le municipalità, e le assemblee
di cantone non possono tenere fra di esse alcuna corrispondenza
sugli interessi generali della repubblica. La loro
corrispondenza è ristretta unicamente a quegli oggetti,
che sono loro assegnati dalla legge.
Art. 208 – I commissarii del governo
sono incaricati: 1) a vegliare sopra i tribunali,
le municipalità, e le assemblee di cantone, ed a richiedere
l’osservanza delle leggi, senza alcun diritto di censura;
2) a corrispondere coi ministri per denunziare agli
stessi le trasgressioni delle autorità costituite
dalla giurisdizione, e per trasmettere a queste gli
ordini del direttorio, e dei ministri; 3) a mandare
ogni anno al direttorio il ristretto de’ conti delle
municipalità, ed assemblee di cantone delle rispettive
giurisdizioni, dopo averli verificati, e corredati,
ove fia d’uopo, d’osservazioni.
Art. 209 – Il corpo legislativo determina
le regole e i modi precisi di queste, e delle altre
funzioni affidate alle municipalità, alle assemblee
di cantone, ed ai commissarii del governo.
Art. 210 – Il commissario del governo
dopo tre anni dalla accettazione della costituzione
dovrà essere scelto dal direttorio esecutivo fra i
cittadini domiciliati da più di un anno nella giurisdizione,
ove deve risiedere; la sua età non può essere minore
di anni trenta.
Art. 211 – Il corpo legislativo fisserà
lo stipendio di questo commissario del governo.
Art. 212 – Le amministrazioni municipali,
e le assemblee di cantone sono subordinate ai ministri.
Art. 213 – Ogni commissario deve pubblicare
ogni anno in istampa i conti della giurisdizione.
Art. 214 – I predetti corpi consegnano
in ciascun semestre i protocolli dell’archivio della
rispettiva giurisdizione, nel quale ciaschedun cittadino
potrà prenderne comunicazione.
CAPO IV
POTERE GIUDIZIARIO
Disposizioni generali
Art. 215 – Le funzioni giudiziarie
non possono essere esercitate né dal corpo legislativo,
né dal potere esecutivo.
Art. 216 – I giudici non possono ingerirsi
nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun
regolamento.
Art. 217 – Non possono arrestare, e
sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né citare
innanzi loro gli amministratori pubblici a cagione
delle loro funzioni.
Art. 218 – Nessuno può essere sottratto
alla giurisdizione del giudice, che la legge gli assegna,
né in forza di alcuna commissione, né per altri titoli
di quelli, che sono determinati da una legge anteriore.
Art. 219 – L’amministrazione della
giustizia per tutto il territorio della repubblica
ligure è gratuita.
Art. 220 – I giudici non possono essere
destituiti, che per prevaricazione legittimamente
provata, né sospesi, se non per accusa ammessa legalmente.
In questi casi il giudizio appartiene al tribunale
di revisione.
Art. 221 – L’ascendente, il discendente,
il fratello, lo zio, il nipote, i cugini, e gli affini
in questi rispettivi gradi, non possono essere simultaneamente
membri dello stesso tribunale.
Art. 222 – Le sessioni de’ tribunali
sono pubbliche. I giudici deliberano in segreto. Le
sentenze si pronunziano ad alta voce, e sono motivate
sul fatto, e sulla legge, e non mai sull’autorità,
né su gli esempi.
Art. 223 – Il codice delle leggi civili,
e criminali è uniforme per tutta la repubblica. Il
corpo legislativo è incaricato di formare, e mandare
ad esecuzione questi due codici nel termine di un
anno dal giorno della sua installazione.
La repubblica non conosce altro potere giudiziario,
che quello stabilito dalla costituzione.
Giustizia civile
Art. 224 – Non si può impedire ad alcuno
di far decidere sulle sue differenze per mezzo d’arbitri
scelti dalle parti.
Art. 225 – Le decisioni di questi arbitri
non ammettono appello, né lasciano luogo a ricorso
di nullità, o di revisione, a meno che le parti non
abbiano fatte espressamente queste riserve.
Art. 226 – Vi è in ogni cantone un
giudice di pace almeno, che risiederà nel capo-luogo
del cantone. Durerà in carica un anno; e potrà essere
rieletto indefinitamente.
Art. 227 – Il corpo legislativo può
accrescere il numero de’ giudici di pace secondo il
bisogno, e in questo caso determina la loro rispettiva
residenza.
Art. 228 – La legge determina gli oggetti,
sui quali i giudici di pace decidono senza rimedio
l’appellazione. Determina quelli ancora, nei quali
essi decidono appellabilmente.
Art. 229 – Vi sono dei tribunali particolari
per il commercio di terra, e di mare. La legge determina
i luoghi, dove è utile lo stabilirli, ed il valore,
dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.
Art. 230 – Non v’è alcuna camera, o
corporazione di commercio, o che rappresenti in qualunque
maniera gli interessi del commercio.
Art. 231 – Gli affari su dei quali
i giudici di pace, e i tribunali di commercio non
possono giudicare né senza appello, né con appello,
sono portati immediatamente innanzi ai giudici di
pace, per essere conciliati. Se il giudice di pace
non può conciliarli, li rimette al tribunale civile.
Art. 232 – Vi è in ciascuna giurisdizione
un tribunale civile, e criminale composto di tre membri.
Il numero di detti membri può dal corpo legislativo
essere aumentato nelle giurisdizioni, la popolazione
delle quali eccede il numero di 50.000 anime. In questo
caso però il tribunale è sempre diviso in sezioni
composte di tre membri.
Art. 233 – Il corpo legislativo determinerà
il resto circa l’organizzazione del potere giudiziario
dentro il termine di due mesi dalla sua installazione.
L’attuale organizzazione è provvisoriamente conservata.
Art. 234 – Vi saranno due corpi di
giurati in materia criminale: uno di accusa, e l’altro
di giudizio. La legge determina le loro funzioni,
ed organizzazione.
Giustizia correttiva, e criminale
Art. 235 – Nessuno può essere arrestato,
se non per essere condotto innanzi a chi è incaricato
della polizia; e nessuno può essere messo in arresto,
o detenuto se non è colto in flagrante, o in virtù
di un mandato d’arresto degli uffiziali di polizia,
o del direttorio esecutivo nei casi dell’articolo
160, o di un ordine d’imprigionamento di un tribunale,
e di un decreto di accusa del corpo legislativo nei
casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di
una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione
correttiva.
Art. 236 – Affinché l’ordine di arresto
possa essere eseguito conviene: 1) che esprima formalmente
il motivo dell’arresto, e la legge, in conformità
della quale viene ordinato; 2) che sia stato notificato
alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata
rilasciata copia.
Art. 237 – Qualunque persona arrestata
e condotta innanzi a chi è incaricato della polizia,
sarà esaminata al più tardi in termine di 24 ore.
Art. 238 – Se risulta dall’esame non
esservi motivo di incolpazione, contro di lei, sarà
subito rimessa in libertà: se vi è di mandarla alla
casa di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio
di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre
giorni.
Art. 239 – Nessuna persona arrestata
può essere ritenuta, quando dia abbastanza cauzione
di tutti quei casi, nei quali la legge permette di
restare libero sotto cauzione.
Art. 240 – Nessuna persona, nel caso
in cui la sua detenzione, sia autorizzata dalla legge,
può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi
legalmente, e pubblicamente designati per casa d’arresto,
di giustizia, o di detenzione.
Art. 241 – Nessun custode, o carceriere
può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in
virtù di un mandato d’arresto, giusta le forme prescritte
dagli articoli 235 e 236, di un ordine d’imprigionamento,
di un decreto di accusa o condanna a prigionia, o
a detenzione correzionale, e senza che l’abbia trascritto
nel suo registro.
Art. 242 – Il custode, o carceriere
dovrà presentare la persona del detenuto all’ufficiale
civile della casa di detenzione, tutte le volte che
ne sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.
Art. 243 – La presentazione della persona
detenuta non potrà ricusarsi a’ suoi parenti, ed amici,
che esibiranno un ordine dell’ufficiale civile, il
quale sarà sempre tenuto d’accordarlo, a meno che
il custode, o carceriere non produca un ordine del
giudice, trascritto sopra il suo registro di tenere
la persona arrestata in segreto.
Art. 244 – Ogni uomo qualunque sia
la sua carica, o il suo impiego fuori di quelli, a’
quali la legge dà il diritto di arresto, che darà,
segnerà, eseguirà, o farà eseguire l’ordine di arrestare
un individuo, o chiunque anche in caso d’arresto autorizzato
dalla legge, condurrà o riceverà, o riterrà un individuo
in luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente
designato, e tutti i custodi, e carcerieri, che contravverranno,
alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno
colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.
Art. 245 – Ogni rigore impiegato nell’arresto,
detenzione, o esecuzione, oltre a quello prescritto
dalla legge, è un delitto.
Art. 246 – Le prigioni per gli accusati
sono luoghi di custodia, e non di pena; devono tenersi
separati dagli altri i prigionieri prevenuti di furto,
di assassinio, o di altri delitti infamanti.
Art. 247 – Le prigioni devono avere
tutti i comodi, che esige l’umanità, e si devono avere
per i prigionieri tutti quei riguardi, che si possono
combinare colla sicurezza della persona detenuta.
Art. 248 – I tribunali, che presiedono
alle prigioni, i carcerieri, e gl’inservienti devono
prestarsi, sotto pena di delitto di sevizie, a tutte
le dimande ragionevoli dei detenuti.
CAPO X
TRIBUNALE DI CASSAZIONE
Art. 249 – Vi è per tutta la repubblica
un tribunale di cassazione; è composto di nove membri,
i quali si eleggono dal corpo legislativo a scrutinio
segreto nel modo, che sarà prescritto dalla legge,
e per la prima volta dal governo provvisorio. Questo
tribunale pronunzia: 1) sulla dimande di nullità contro
i giudizii inappellabili proferiti dai tribunali;
2) sulle dimande di rimandare un giudizio da un tribunale
all’altro a motivo di sospetto legittimo e di sicurezza
pubblica; 3) sulle quistioni d’incompetenza e di nullità
negli affari comunali, e sugli atti di accusa contro
un tribunale intiero.
Art. 250 – Il tribunale di cassazione
non può in alcun caso giudicare del merito delle cause,
ma esso annulla i giudicati, quando nei processi sono
state violate le forme, o quando i giudicati contengono
espressa contravvenzione alla legge, e rimette il
merito della causa al tribunale, che deve prenderne
cognizione.
Art. 251 – Allorché, dopo una annullazione,
il secondo giudizio sopra il merito è attaccato coi
medesimi mezzi del primo, la quistione non può più
essere stata sottomessa al corpo legislativo, che
fa una legge, a cui il tribunale di cassazione è obbligato
di conformarsi. Ogni anno questo tribunale invia ai
due consigli una deputazione, che presenta loro lo
stato dei giudizii pronunziati colla nota in margine,
e il testo della legge, che ha determinato il giudizio.
Art. 252 – Vi è presso il tribunale
di cassazione un commissario del governo, per mezzo
di questo il direttorio denunzia al detto tribunale,
senza pregiudizio del diritto delle parti interessate,
gli atti, per mezzo de’ quali i giudici hanno oltrepassato
i loro poteri. Il tribunale annulla questi atti, e
se da essi risultano argomenti di prevaricazione,
il fatto è denunziato al corpo legislativo, il quale
fa il decreto di accusa dopo di avere intesi, o citati
gl’incolpati.
Art. 253 – Il corpo legislativo non
può annullare li giudizii del tribunale di cassazione,
può però procedere personalmente contro i giudici,
che avessero prevaricato.
Art. 254 – Questo tribunale si rinnova
ogni anno per terzo.
CAPO XI
ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
Art. 255 – Vi è un’alta corte di giustizia,
per giudicare le accuse ammesse dal corpo legislativo,
sia contro i suoi proprii membri, sia contro quelli
del direttorio esecutivo. L’alta corte di giustizia
è composta di cinque giudici, di due accusatori nazionali,
e di alti giurati nominati dai comizii elettorali
delle giurisdizioni.
Art. 256 – L’alta corte di giustizia
non si forma che in virtù di un proclama del corpo
legislativo pubblicato dal consiglio de’ sessanta.
Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo designato
dal proclama. Questo luogo non può essere più vicino
di dieci miglia a quello, ove risiede il corpo legislativo.
Art. 257 – Quando il corpo legislativo
ha proclamato la formazione dell’alta corte di giustizia,
il tribunale di cassazione nomina quindici cittadini
in una sessione pubblica, e fra questi ne elegge cinque
a scrutinio segreto, che sono i cinque giudici dell’alta
corte di giustizia. Essi scelgono fra di loro un presidente.
Art. 258 – Il tribunale di cassazione
nomina nella medesima sessione per via di scrutinio
segreto, alla maggiorità assoluta de’ voti, due dei
suoi membri per fare presso l’alta corte di giustizia
le funzioni di accusatori nazionali.
Art. 259 – Gli atti di accusa sono
stesi dal consiglio de’ sessanta.
Art. 260 – Le assemblee elettorali
di ogni giurisdizione nominano tutti gli anni due
giurati per l’alta corte di giustizia.
Art. 261 – Il direttorio fa stampare
e pubblicare dopo un mese dall’epoca delle elezioni
la lista dei giurati nominati per l’alta corte di
giustizia.
CAPO XII
DELLA FORZA ARMATA
Art. 262 – La forza armata è istituita
per difendere lo stato contro i nemici esterni, e
per assicurare nell’interno il mantenimento dell’ordine,
e l’esecuzione della legge.
Art. 263 – La forza armata è essenzialmente
ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.
Art. 264 – Essa si distingue in guardia
nazionale, ed in truppa assoldata.
Art. 265 – Il territorio della repubblica
è diviso in sette fino a dieci divisioni militari
comandate ciascuna da un ufficiale di truppa di linea.
Il corpo legislativo determinerà il numero, l’estensione
e la forza di ciascuna divisione.
Della guardia nazionale
Art. 266 – La guardia nazionale è composta
di tutti i cittadini e figli dei cittadini in istato
di portare le armi.
Art. 267 – La sua organizzazione, e
disciplina è eguale per tutta la repubblica. Essa
è determinata dal corpo legislativo. I liguri, che
sono atti a portare le armi, non possono esercitare
i diritti di cittadino, se non sono scritti al ruolo
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