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COSTITUZIONE DELLE ISOLE JONIE
(scritta a Corfù il 28 dicem. 1817: promulgata il 1°
genn. 1818)
Giorgio III, per la grazia di Dio re del
regno unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda, difensore
della fede, re di Annover ecc., a tutti e a ciascuno di
coloro cui le presenti perverranno, salute.
Siccome nel secondo, terzo e quarto articolo del trattato
sottoscritto a Parigi, il quinto giorno di novembre dell’anno
di nostro Signore 1815, fra sua Maestà e le loro Maestà
imperiale e reale l’imperatore d’Austria, re di Ungheria
e di Boemia, l’imperator di tutte le Russie e il re di Prussia,
il quale ha per titolo: Trattato che stabilisce il destino
delle sette isole Jonie, è dichiarato che gli Stati Uniti
delle isole Jonie debbano essere poste sotto l’immediata
protezione di Sua Maestà britannica, suoi eredi e successori,
che gli Stati Uniti suddetti debbano, coll’approvazione
della potenza protettrice, regolare il loro interno ordinamento,
e che per dare a ciascuna parte di questo ordinamento la
solidità e l’attività necessaria, Sua Maestà britannica
debba commettere ad un lord alto commissario, di risiedervi,
investito di tutti poteri e di tutte le autorità opportune,
e basare la riorganizzazione politica degli Stati Uniti
jonii sull’ordinamento allora in vigore: il detto lord commissario
e la detta potenza protettrice dovranno pure stabilire la
forma di convocazione di un’assemblea legislativa per preparare
una nuova costituzione degli stati, che Sua Maestà il re
dei Regni Uniti della Gran Bretagna e dell’Irlanda sarà
pregato di ratificare. E siccome il nostro fedele ed amico
consigliere sir Thomas Maitland, cavaliere gran croce dell’ordine
onorevole militare del Bagno, luogotenente generale dei
nostri eserciti e comandante in capo delle nostre forze
marittime, fu designato da noi a lord alto commissario,
in virtù del suddetto trattato, onde regolare la forma di
convocazione di un’assemblea legislativa: e siccome la detta
assemblea legislativa, convocata conformemente a ciò che
è preveduto nel trattato, preparò una nuova carta costituzionale
per questi stati e ce l’ha presentata per l’organo di un
nobile di ciascuna delle tre isole principali degli stati
jonii: la suddetta costituzione stabilita dietro il modo
suespresso, debitamente firmata dai varii membri dell’assemblea,
reggerà d’or innanzi i destini delle isole Jonie.
CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE
Art. 1 – Gli Stati Uniti delle isole Jonie
sono composti di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca,
Cerigo, Paxo e delle altre piccole isole situate lungo le
coste dell’Albania e della Morea, le quali appartenevano
altra volta alla repubblica di Venezia.
Art. 2 – Il luogo della residenza del governo
generale degli Stati Uniti delle isole Jonie è costantemente
stabilito nella città capitale dell’isola di Corfù.
Art. 3 – La religione dominante di questi
stati è la religione greca ortodossa. Qualunque altra forma
di religione cristiana, come si vedrà in appresso, vi è
protetta.
Art. 4 – La lingua di questi stati è la greca:
per conseguenza, si dichiara essere della più grande importanza
che la lingua nazionale divenga, il più presto possibile,
quella in cui si dovranno scrivere tutti gli atti del governo
e tutti i processi giudiziarii, quella che sarà riconosciuta
come la sola lingua di cui si potrà far uso in qualunque
scritto officiale.
Art. 5 – Siccome non è possibile mettere
in esecuzione immediatamente questa massima, perocché
quasi tutti gli affari del paese furono sino al presente
trattati in lingua italiana, è stabilito che tutti gli affari
pubblici, durante il primo parlamento, saranno trattati
in lingua italiana, salvi ed eccettuati gli affari delle
corti inferiori, in cui il governo potrà credere a proposito
d’introdurre la lingua del paese, nello scopo d’incoraggiarla
e propagarla.
Art. 6 – Nello stesso scopo d’incoraggiare
la propagazione, sia della lingua della potenza protettrice,
sia di quella degli stati protetti, S.A. il presidente e
il senato saranno tenuti, sei giorni dopo la prima seduta
di ciascun parlamento, ad inviare un progetto di legge all’assemblea
legislativa riguardante l’estensione che dar si potrebbe
all’uso della lingua del paese negli altri dipartimenti
del governo e nella totalità degli stati. D’altronde, rimane
stabilito sino all’istante in cui sarà emanata una legge
per dichiarare la lingua greca sola lingua officiale, che
la sola di cui si potrà far uso per far copie o per altri
oggetti, sarà quella della potenza protettrice, vale a dire
la lingua inglese.
Art. 7 – Il governo civile di questi stati
sarà composto di un’assemblea legislativa, di un senato
e di un potere giudiziario.
Art. 8 – Il comando militare di questi stati
essendo stato devoluto dal trattato di Parigi al comandante
in capo degli eserciti di S.M. il re protettore, resta in
mano dello stesso comandante.
Art. 9 – L’assemblea legislativa sarà eletta
dal corpo dei nobili elettori, nel modo e nelle forme qui
appresso.
Art. 10 – I senatori saranno eletti nel seno
dell’assemblea legislativa, nel modo e nelle forme che si
vedranno stabilite in appresso.
Art. 11 – Il potere giudiziario sarà eletto
dal senato nel modo e nelle forme che verranno indicate.
Art. 12 – Queste elezioni, come quelle di
qualunque altro impiego civile, non saranno valide che per
cinque anni, salva la disposizione che si potrà prendere
in appresso a questo proposito.
Art. 13 – In capo ai cinque anni, qualunque
impiego cessa intieramente di dritto, e la nuova elezione
della nuova assemblea legislativa dovrà aver luogo il giorno
stesso in cui spira il termine dei cinque anni: tuttavolta,
S.A. il presidente del senato, i prestantissimi senatori,
i prestantissimi reggenti dei governi locali, come pare
i sudditi e gl’impiegati ministeriali dei varii dipartimenti,
continueranno nell’esercizio dei loro impieghi fino a che
non saranno nominati i loro successori: d’altronde, essi
possono venir rieletti.
Art. 14 – Ogniqualvolta l’assemblea legislativa
si riunisce nella sede del governo, questa assemblea chiamasi
il parlamento degli Stati Uniti delle isole Jonie. Questa
riunione, essendo la prima, chiamasi la prima riunione del
primo parlamento.
Art. 15 – Il secondo parlamento e le riunioni
susseguenti saranno denominate secondo le stesse regole
e nel modo medesimo per ordine numerale.
Art. 16 – Tutti gli atti dell’assemblea legislativa,
del senato e in generale di tutti i dipartimenti del governo,
saranno registrati secondo l’epoca del parlamento e della
riunione in cui saranno stati presi, ovvero secondo il modo
con cui saranno messi in esecuzione.
Art. 17 – Durante il primo parlamento avrà
luogo ogni anno una riunione legale, nel primo giorno di
marzo, e continuerà ad essere in azione per tre mesi. Ma
questa stessa riunione, in caso d’urgenza, potrà venir prolungata
al di là di questo termine e per quel tempo che sarà dichiarato
dal senato colla approvazione di S.E. il lord alto commissario
di S.M. il re protettore.
Art. 18 – Nei parlamenti susseguenti, una
riunione avrà luogo ogni due anni il primo giorno di marzo,
e rimarrassi in attività per uno spazio di tempo eguale
a quello che venne stabilito nell’articolo precedente.
Art. 19 – Il potere di convocare o di prorogare
il parlamento in caso di urgenza risiede nell’E.S. il
lord alto commissario del re protettore: ma in questo caso
il parlamento non potrà essere prorogato oltre a sei mesi.
Art. 20 – Il potere di sciogliere il parlamento
in caso d’urgenza è riserbato a S.M. il re protettore col
mezzo di un ordine emanato dal suo consiglio.
Art. 21 – Ogniqualvolta il parlamento è prorogato,
la riunione dell’assemblea legislativa cessa immediatamente,
e in tutto il tempo della prorogazione, tutti gli atti,
di qualunque natura siano, che non avranno ricevuto il loro
intiero compimento prima della prorogazione, saranno nulli
e di nessun valore.
Art. 22 – Quando il parlamento è disciolto,
tutti i bill degli atti, di qualunque natura siano, che
non avranno ricevuto il loro pieno compimento, saranno nulli,
e lo saranno pure quando il parlamento cessa naturalmente.
Art. 23 – L’instruzione politica essendo
uno degli oggetti più essenziali e più inseparabili dalla
prosperità e dal ben essere di tutti gli stati, e la morale
come pure la religione del paese richiedendo che sovrattutto
gli ecclesiastici ricevano una liberale e conveniente instruzione,
è dichiarato che uno dei primi doveri, subito dopo la riunione
del parlamento, che terrà dietro alla ratificazione della
presente carta costituzionale, per parte di S.M. il re protettore,
sarà quello di prendere le misure opportune, anzitutto per
l’instruzione di scuole elementari, quindi per lo stabilimento
di un collegio pei diversi rami delle scienze, delle lettere
e delle arti.
Segnato: B. Theotoki, presidente.
- Cav. Calichiopulo. - Alessandro Marietti. - Niccolò Anino
Anas°. - Vettor Caridi. - D. Foscardi. - D. Bulzo. - Felice
Zambelly. - Basilio Zaro. - Valerio Stai. - Giovanni Morichi.
- Stefano Palazzuol Scordilli. - Anastasio Battali. - Anastasio
Cassimati. - Giacomo Calichiopulo Manzaro. - Spiridione
Giallina Ym Anastasio. - An.° Tom.° Lefcochilo. - Cav. Niccolò
Agorosto. - Marino Veia. - Niccolò D. Dallaporta. - Spiridione
Metaxa Liseo. - Pietro Caidan. - Sebastiano D Schiadan.
- Daniele Coidan. - Paolo Gentilini. - Spiridione Focca
Gio. - Demetrio Arvanitachi. - Dionisio Genimata. - Giulio
Domeneghini. - Francesco Mazzan. - Angelo Mercati. - Giovanni
Melissimo. - Marino Stefano. - Angelo Condari. - Niccolò
Cavada. - Pietro Petrizzopulo. - Gio. Psoma. - Niccolò Vretto.
- Giorgio Massello. - Stefano Fanarioli. - Riccardo Plasket,
segretario. - Dom. Valsamachi, segretario.
CAPO II
DEL SENATO
Sezione prima – Del senato in generale
Art. 1 – Tutto il potere esecutivo degli
Stati Uniti delle isole Jonie è affidato ad un senato composto
di sei persone, cioè: di un presidente e di cinque membri.
Art. 2 – Il presidente del senato degli Stati
Uniti delle isole Jonie avrà il titolo di Altezza: ciascuno
dei membri del senato, quelle di prestantissimo.
Art. 3 – S.A. il presidente degli Stati Uniti
delle isole Jonie avrà la presidenza su tutte le altre persone
dello stato. I prestantissimi senatori l’avranno immediatamente
dopo il presidente, salvo ed eccettuando ciò che sarà in
appresso stabilito su questo proposito.
Art. 4 – S.A. il presidente del senato degli
Stati Uniti delle isole Jonie godrà intieramente e in qualunque
circostanza degli stessi onori militari che sono dovuti
a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.
I senatori godranno degli onori militari dovuti ad un maggior
generale.
Sezione seconda – Modo di elezione
Art. 1 – La nomina di S.A. il presidente
del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie è riservata
a S.M. il re protettore, e sarà fatta col mezzo di S.E.
il lord alto commissario. Il presidente del senato debb’essere
nativo delle isole Jonie e nobile.
Art. 2 – I prestantissimi senatori saranno
eletti dai nobilissimi membri del corpo legislativo e nel
suo seno, nel modo e nelle proporzioni che seguono: Corfù,
uno; Cefalonia, uno; Zante, uno; Santa Maura, uno; Itaca,
Cerigo e Paxo, uno; totale, cinque.
Art. 3 – Il prestantissimo presidente dell’assemblea
legislativa avrà il diritto di presentare ai suffragi di
questo corpo nomi presi nel suo seno per essere eletti alla
carica di senatori. Questo diritto sarà esercitato nel modo
seguente:
1) Perché il presidente possa presentare uno di questi nomi
ai voti dell’assemblea legislativa, importa che ne abbia
ricevuta la domanda per iscritto e segnata almeno da quattro
membri della stessa assemblea per ciascun nome domandato.
Ciascuna di queste domande sarà quindi registrata dallo
stesso presidente.
2) Quando uno di questi nomi è domandato per iscritto da
otto membri dell’assemblea legislativa, il prestantissimo
presidente non potrà rifiutarsi di presentarlo ai suffragi
dell’assemblea, e in questo caso la segnatura del presidente
non è necessaria. Ciascun nome presentato nell’uno o nell’altro
modo, sarà votato dall’assemblea a viva voce, e la pluralità
dei suffragi che i segretarii registreranno nei processi
verbali deciderà dell’elezione. A eguaglianza di voti, quello
del presidente, o in sua assenza, della persona che ne fa
le veci, avrà il valore di due.
Art. 4 – I senatori saranno eletti nel termine
di tre giorni, a cominciare da quello della prima seduta
dell’assemblea legislativa, e l’elezione sarà fatta nell’ordine
seguente: 1) Corfù; 2) Cefalonia: 3) Zante, Santa Maura,
Itaca, Cerigo e Paxo.
Art. 5 – Nel termine di ventiquattro ore,
a partire dall’istante di ciascuna elezione, il prestantissimo
presidente dell’assemblea legislativa sarà tenuto a trasmettere
il nome dei senatori eletti a S.E. il lord alto commissario
di S.M. il re protettore, e nelle ventiquattro ore a partire
dal momento in cui egli avrà ricevuto questo avviso, il
lord alto commissario trasmetterà il suo atto di adesione
o di non approvazione sull’elezione in discorso all’assemblea
legislativa, col mezzo del suo presidente.
Art. 6 – Se S.E. il lord alto commissario
del re protettore dà il suo assenso alla elezione, il membro
eletto sarà senatore per l’isola o per le isole per cui
venne eletto: ma se all’incontro S.E. ricusa la sua adesione,
l’elezione sarà riguardata come nulla, e l’assemblea legislativa
procederà nel modo stesso e nel termine sovrindicato ad
una nuova elezione.
Art. 7 – Questa nuova elezione essendo fatta,
verrà trasmessa di nuovo a S.E. il lord alto commissario
del re protettore. Se egli ricusa un’altra volta la sua
adesione, l’elezione sarà pure riguardata come nulla: ma
in questo caso il lord alto commissario trasmetterà nello
spazio di ventiquattro ore all’assemblea legislativa i nomi
di due de’ suoi membri appartenenti all’isola o alle isola
per cui l’elezione debbe aver luogo. L’assemblea legislativa
ne sceglierà uno e questa elezione sarà definitiva.
Art. 8 – I prestantissimi membri del senato
rimarranno in funzione solamente per lo spazio di cinque
anni: S.A. il presidente non vi rimarrà che la metà di questo
tempo. I due anni e mezzo passati, S.E. il lord alto commissario
del re protettore potrà nominare un’altra persona per succedere
ad esso, ovvero potrà autorizzare il medesimo presidente
a continuare nelle sue funzioni, salvo ed eccettuato ciò
che potrebbe venire stabilito a questo riguardo.
Del modo di procedere del senato e de’ suoi poteri
Art. 1 – Le sei persone designate che compongono
il senato, decideranno di tutte le quistioni a pluralità
di voti, e a voti eguali quello di S.A. il presidente avrà
doppio valore.
Art. 2 – Nel senato, l’iniziativa appartiene
esclusivamente a S.A. il presidente. Tuttavolta, qualunque
senatore avrà il diritto di far conoscere verbalmente, e
per una sola volta durante la stessa riunione del parlamento,
il progetto ch’egli crederà utile al Paese, e ciò nello
scopo di persuadere a S.A. il presidente di presentarne
proposizione al senato.
Art. 3 – Nel caso che S.A. il presidente
non porga attenzione a questo progetto e trascuri di presentarlo
al Senato, il senatore che l’avrà primo fatto conoscere,
potrà porlo in iscritto, segnarlo e farlo segnare almeno
da un altro senatore. Allora la proposizione sarà trasmessa
da S.A. il presidente a S.E. il lord alto commissario di
S.M. il re protettore. Se questa proposizione ottiene l’approvazione
di S.E., essa verrà presentata senza alcun cambiamento da
S.A. il presidente al senato per esservi discussa nel modo
ordinario: se non viene approvata da S.E., la proposizione
è nulla.
Art. 4 – Nel caso d’indisposizione fisica
o di assenza necessaria di S.A. il presidente degli Stati
Uniti, S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore,
nominerà uno dei prestantissimi senatori attuali, onde eserciti
le funzioni di presidente fino al ritorno o al ristabilimento
di S.A. Il senatore nominato avrà il titolo di vice-presidente.
Art. 5 – Nel caso d’indisposizione o di assenza
di uno dei senatori, il senato avrà il potere di nominare
provvisoriamente uno dei membri dell’assemblea legislativa
che si troveranno allora presenti a Corfù, onde esercitare
le funzioni del senatore assente od infermo fino al suo
ritorno o al suo ristabilimento. Tuttavolta questa nomina
sarà soggetta all’affermativa o alla negativa di S.E. il
lord alto commissario di S.M. il re protettore, colle regole
e nelle forme osservate nell’elezione primitiva di un senatore.
Questa medesima nomina provvisoria di un senatore avrà luogo
ogniqualvolta uno dei senatori sarà nominato al posto di
vice-presidente, come è detto nel precedente articolo.
Art. 6 – Nel caso di morte di S.A. il presidente
del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie, S.E. il
lord alto commissario di S.M. il re protettore sarà tenuto
di nominare un nuovo presidente nello spazio di tre giorni.
Art. 7 – In caso di morte di un senatore,
se il parlamento si trova riunito e in attività, procederà
nello spazio di tre giorni alla elezione di un nuovo senatore
nella maniera e nelle forme stabilite. Se il parlamento
non trovasi riunito e in attività, il senato nominerà tosto
un senatore provvisorio per esercitare le funzioni del defunto
fino alla prima riunione attiva del Parlamento, e questa
nomina avrà luogo secondo le forme e le regole espresse
all’articolo 5. L’elezione formale del nuovo prestantissimo
senatore si farà alla prima riunione attiva del parlamento.
Art. 8 – Il senato avrà il diritto di nominare
suoi uffiziali ministeriali, salve le eccezioni che saranno
dichiarate in appresso. Questo corpo si distinguerà in tre
dipartimenti: dipartimento generale, dipartimento politico
e dipartimento delle finanze.
Art. 9 – S.A. il presidente e uno dei membri
del senato avranno dipartimento generale: gli altri due
dipartimenti saranno affidati ciascuno a due senatori indistintamente.
Un segretario sarà addetto a ciascuno di questi tre dipartimenti.
L’elezione del segretario del dipartimento generale è riservata
a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore:
e questo segretario potrà essere nativo, sia della Gran
Bretagna, sia delle isole Jonie. I segretarii degli altri
due dipartimenti dovranno essere nativi delle isole Jonie.
Art. 10 – Le attribuzioni di questi tre dipartimenti
saranno le seguenti: il dipartimento generale regolerà tutti
i piccoli affari relativi all’amministrazione generale del
governo, che non fossero abbastanza importanti per richiedere
l’attenzione immediata del senato nella sua piena autorità
o che richiedessero una pronta esecuzione.
Il dipartimento politico e quello delle finanze avranno
nel medesimo senso e nei casi medesimi la stessa
facoltà. Tuttavolta, nessun atto di qualunque dipartimento
sarà considerato come valido finché non abbia ricevuta l’approvazione
di tutto il senato. Tutti gli atti debbono essere presentati
al senato raccolto nella prima seduta che succede alle deliberazioni
prese dai varii dipartimenti: e perché l’atto di adesione
del senato sia valido, è d’uopo che sia firmato dal segretario
del dipartimento da cui l’atto emana e dal segretario del
dipartimento generale.
Art. 11 – Gli atti giornalieri di tutto il
senato raccolto, come pure tutti i rapporti che gli si presentano,
saranno trasmessi col mezzo del segretario del dipartimento
generale a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore,
per sua norma.
Art. 12 – Dicemmo che il senato ha il potere
di nominare i suoi ufficiali ministeriali, alla eccezione
del segretario del dipartimento generale, come venne esposto
all’articolo 6: la lista compiuta di questi uffiziali ministeriali
sarà presentata dal senato nei tre giorni dopo il suo installamento
all’assemblea legislativa colla nota degli stipendii che
si propongono in loro favore, affinché l’assemblea possa
prendere in considerazione, sia il numero degli impiegati,
che le somme da doversi loro accordare. Tuttavolta, la decisione
dell’assemblea legislativa su questo proposito dovrà soggiacere
all’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M.
il re protettore. Appena questa lista sarà approvata definitivamente
verrà inserita nella lista civile generale, e il senato
non potrà più né accrescerla, né alterarla, salvi i casi
che verranno indicati più sotto.
Art. 13 – Il senato avrà il potere di nominare
a tutte le cariche del governo generale, i reggenti dei
varii governi locali, i giudici in tutte le isole e in generale
a tutti gli impieghi, eccettuati quelli che sono puramente
municipali: questo potere sarà esercitato a termini delle
instruzioni e delle riserve che saranno più sotto indicate.
Art. 14 – Il senato avrà il potere
di presentare alla discussione dell’assemblea legislativa
progetti di legge. Ciascun progetto di legge trasmesso in
questo modo dal senato, dovrà essere preso in considerazione
nello spazio di tempo che si troverà più sotto indicato
e se ottiene la pluralità dei suffragi, sarà considerato
come legge dello stato, purché abbia ottenuto l’approvazione
di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore,
come verrà detto, e purché non sia abrogato da alcun ordine
di S.M. il re protettore nel suo consiglio.
Art. 15 – Quando un progetto di legge sarà
passato all’assemblea legislativa e sarà approvato da essa,
il senato avrà ancora il potere di pronunziare un atto diretto
negativo, esponendo i motivi che ve lo determinano, e trasmetterà
quest’atto all’assemblea legislativa nello spazio di tre
giorni. In questo caso il progetto di legge diviene nullo,
e non si potrà proporlo di nuovo durante la riunione dello
stesso parlamento.
Art. 16 – Mentre il parlamento si trova in
vacanza o non è in attività, il senato avrà il potere di
stabilire regole, le quali avranno per interim forza
di legge, purché abbiano ottenuta l’approvazione di S.E.
il lord alto commissario di S.M. il re protettore. Tutte
queste regole provvisorie dovranno essere presentate all’assemblea
legislativa nel primo giorno della sua riunione, affinché
essa le prenda in considerazione. Se le approva, queste
regole saranno riguardate come leggi in vigore, a partire
dal momento della loro promulgazione. Se queste regole non
ottengono l’approvazione dell’assemblea nel modo che verrà
a suo luogo indicato, diverranno nulle: si dichiara nullameno,
che tutti gli atti i quali saranno emanati in conseguenza
di queste regole, durante il tempo che sarà trascorso fra
la loro promulgazione e la riunione dell’assemblea legislativa,
saranno validi.
Art. 17 – Il senato avrà il potere di far
regole ed emanare ordinanze relativamente all’andamento
delle sue funzioni. Tuttavolta queste regole e queste ordinanze
dovranno ottenere l’assenso di S.E. il lord alto commissario
di S.M. il re protettore, e non potranno essere opposte
alle disposizioni della carta costituzionale né alle leggi
stabilite.
CAPO III
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Sezione prima – Dell’assemblea legislativa
in generale
Art. 1 – L’assemblea legislativa degli Stati
Uniti delle isole Jonie sarà composta di quaranta membri,
compreso il presidente.
Art. 2 – Il prestantissimo presidente dell’assemblea
legislativa godrà degli onori che sono dovuti ad un senatore,
e i membri dell’assemblea avranno il titolo di nobilissimi.
Sezione seconda – Modo di elezione
Art. 1 – All’istante della convocazione di
un nuovo parlamento, il presidente del consiglio primario
sarà presidente dell’assemblea legislativa fino all’elezione
del nuovo senato, come pure del presidente formale della
stessa assemblea.
Art. 2 – L’elezione del prestantissimo presidente
dell’assemblea legislativa sarà fatta il giorno dopo che
l’elezione dei senatori sarà terminata, e si condurrà a
termine in tutti i casi secondo le regole e le ordinanze
espresse al capitolo 2, sezione 2, riguardante l’elezione
dei senatori.
Art. 3 – I quaranta nobilissimi membri dell’assemblea
legislativa saranno composti di undici membri integranti
e di ventinove eleggibili.
Art. 4 – Gli undici membri integranti, nei
casi in cui il parlamento cessa naturalmente, vale a dire
dopo aver terminato il suo intiero corso di cinque anni,
saranno: il presidente e i membri dell’ultimo senato, i
quattro reggenti delle grandi isole durante l’ultimo parlamento,
e uno dei reggenti delle tre isole minori prese a volta
a volta, come segue: Itaca, Cerigo, Paxo.
Art. 5 – Nel caso in cui il parlamento sia
sciolto, il consiglio primario sarà composto di S.E. il
presidente dei prestantissimi membri dell’ultimo senato
e di cinque membri dell’ultima assemblea legislativa che
saranno nominati da S.E. il lord alto commissario di S.M.
il re protettore, nel termine di tre giorni dopo la dissoluzione
del parlamento.
Art. 6 – I ventinove membri eleggibili dell’assemblea
legislativa saranno eletti dalle diverse isole nelle proporzioni
seguenti: Corfù, sette; Cefalonia, sette; Zante, sette;
Santa Maura, quattro; Itaca, uno; Cerigo, uno; Paxo, uno;
totale 28. Ciascuno di queste tre ultime, eccetto quella
di cui il reggente diviene membro integrante dell’assemblea
legislativa, darà un secondo membro secondo la volta qui
sopra indicata.
Art. 7 – I nobilissimi membri dell’assemblea
legislativa eleggibili nelle varie isole saranno scelti
nel corpo dei nobili elettori dell’isola, a cui l’elezione
appartiene.
Art. 8 – I nobili elettori faranno le loro
elezioni sur una lista doppia che verrà preparata e sarà
loro trasmessa nel modo seguente:
Questa lista doppia sarà fatta dai membri del nuovo consiglio
primario, e ad oggetto di evitare per quanto sia possibile
gli indugi, nel caso in cui il parlamento cessi naturalmente,
imperocché i cinque prestantissimi reggenti membri del consiglio
si troverebbero lontani dalla capitale, il lavoro del consiglio
su questo proposito incomincierà sei mesi prima della fine
del parlamento, per dare ai reggenti il tempo necessario
per la corrispondenza, e i nomi di questa doppia lista saranno
scelti alla pluralità dei suffragi dal nuovo consiglio primario.
Art. 9 – Appena questa doppia lista sarà
preparata, il prestantissimo presidente del consiglio ne
trasmetterà una copia segnata da lui ai reggenti dell’isole,
in modo che essa arrivi in ciascuna isola quattordici giorni
prima della fine del parlamento, e i reggenti agiranno in
conseguenza di essa.
Art. 10 – All’articolo 13 del primo capitolo
si diede una disposizione relativamente all’epoca delle
nuove elezioni, quando il parlamento cessa naturalmente:
ma nessuna disposizione fu ancora data per l’epoca di queste
elezioni nel caso in cui il parlamento fosse disciolto.
Ora, in questo caso le elezioni avranno luogo nel quarantesimo
giorno dopo la promulgazione che sarà pubblicata a questo
fine, e il nuovo consiglio primario invierà nel termine
di sei giorni, dacché il parlamento sarà stato disciolto,
la doppia lista di cui abbiamo parlato, ai prestantissimi
reggenti delle varie isole, onde ne traggano norma al loro
operare.
Art. 11 – Quantunque il giorno delle nuove
elezioni sia fissato, sia quando il parlamento cessa naturalmente,
sia nel caso in cui venisse disciolto, nullameno, siccome
sarebbe impossibile, a motivo della divisone di questi stati,
prevedere gli accidenti che potrebbero ritardare al di là
del tempo stabilito dagli articoli precedenti l’arrivo del
mandato del presidente del consiglio e della doppia lista,
di cui parlammo, è determinato che in questo caso le elezioni
si faranno nel termine di cinque giorni, a partire dal momento
in cui arriverà il mandato del presidente del consiglio:
e ciascuna elezione di questa natura sarà legale e valida,
come se avesse avuto luogo il giorno prescritto negli articoli
che precedono.
Art. 12 – In tutti i casi, sia che il parlamento
cessi naturalmente, sia che si trovi disciolto, l’assemblea
legislativa dovrà riunirsi nella capitale degli Stati Uniti
al più tardi in venti giorni a partire da quello della sua
elezione, o più presto se le circostanze lo permettano.
Ciò avrà luogo in seguito ad un mandato di S.M. il presidente
del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie, che sarà
comunicato in tempo conveniente. Sua Altezza, nella sua
qualità di presidente del nobilissimo consiglio primario,
trasmetterà la doppia lista alle isole.
Art. 13 – Secondo l’articolo 2 della seconda
sezione del capitolo 2, i senatori debbono essere presi
nel seno dell’assemblea legislativa. Rimarranno in conseguenza
altrettanti posti vacanti nell’assemblea medesima. Similmente
ne rimarranno quando i legislatori verranno nominati reggenti
dei governi locali: ne possono anche rimanere a cagione
di morte, di omissione o di altri avvenimenti. In tutti
questi casi, o in ciascuno in particolare, il prestantissimo
presidente del consiglio primario invierà nello spazio di
sei giorni e nei termini precedentemente stabiliti un mandato,
colla doppia lista, al prestantissimo reggente dell’isola,
su cui cadrà la vacanza, con ordine di convocare straordinariamente
il corpo degli elettori per supplire alla vacanza medesima
nell’assemblea legislativa: e questa convocazione avrà luogo
nel termine di sei giorni, a cominciare dal ricevimento
del mandato.
Art. 14 – Siccome nell’articolo precedente
si indicarono in un modo generale le funzioni e le altre
cause che potrebbero dar luogo a vacanze nell’assemblea
legislativa, e siccome queste cause medesime potrebbero
produrne nel nobilissimo consiglio primario, è stabilito
che in tutti i casi di questa natura S.E., il lord alto
commissario di S.M. il re protettore, nominerà in tre giorni
un altro membro dell’assemblea legislativa per entrare nel
consiglio primario.
Art. 15 – All’istante della convocazione
dell’assemblea legislativa non esiste alcuna distinzione
di poteri tra i membri integranti di questa assemblea e
quelli che sono eletti dalle varie isole. Tuttavolta i mandati,
di qualunque natura siano, che si dovranno inviare ai governi
locali nel caso di un posto vacante in seno al corpo legislativo,
come pure la formazione delle doppie liste per l’elezione,
saranno sempre ed esclusivamente devoluti agli undici membri
integranti siccome formanti il consiglio primario, e per
l’organo del loro prestantissimo presidente.
Art. 16 – In tutte le occasioni d’importanza
o d’urgenza, in cui l’assemblea legislativa avrà cura di
conferire personalmente sia col senato, sia con S.E. il
lord alto commissario di S.M. il re protettore o viceversa,
la commissione dell’assemblea per tali conferenze sarà composta
costantemente dal nobilissimo consiglio primario.
Art. 17 – Se avviene, come è possibile, che
il presidente o uno dei membri del consiglio primario sia
sollevato alla dignità di presidente del senato degli Stati
Uniti delle isole Jonie, S.E. il lord alto commissario di
S.M. il re protettore sarà tenuto a nominare in tre giorni
un nuovo presidente del consiglio fra i membri di questo
consiglio medesimo, e un nuovo membro del consiglio fra
i membri del corpo legislativo.
Art. 18 – Per ciò che riguarda l’organizzazione
del corpo dei nobili elettori di questi stati, sono mantenute
e confermate le disposizioni della costituzione del 1803,
salvi ed eccettuati i cambiamenti e i miglioramenti che
potranno aver luogo in appresso, in virtù d’una legge o
di ciò che potrebbe essere diversamente stabilito su questo
proposito.
Art. 19 – Il prestantissimo reggente di ciascuna
isola sarà in ogni occasione il presidente del corpo dei
nobili elettori e ne dirigerà le operazioni, assistito dal
segretario del governo locale e dall’avvocato fiscale, in
qualità di suoi assessori.
Art. 20 – I reggenti e gli assessori sovrindicati,
ogni anno e dopo una notificazione pubblica, riformeranno
la lista dei nobili elettori di ciascuna isola, eliminando
da questa lista i nomi di quelli che avranno perdute le
prerogative necessarie e sostituendovene altri che proveranno
con buone ragioni di possedere le qualità richieste. Questa
lista appena riformata, sarà costantemente trasmessa al
senato avanti il primo giorno di ottobre di ciascun anno
per ottenere la conferma.
Art. 21 – Queste liste così riformate e confermate
saranno rinviate dal senato ai prestantissimi reggenti delle
varie isole, e si passerà a norma di esse a tutte le elezioni
per l’anno seguente. Nessuno, qualunque siano i suoi titoli,
avrà il diritto di votare, se il suo nome non trovasi inscritto
nelle liste succennate.
Art. 22 – In tutte le elezioni, sia generali
per la formazione di un nuovo parlamento, sia particolari,
per la durata di un parlamento, la verificazione sarà fatta
dal prestantissimo reggente e da’ suoi assessori nell’isola
in cui avranno avuto luogo: e un certificato giurato e firmato
da loro, constatante che la persona o le persone
elette ebbero la pluralità legale dei suffragi, decide della
validità delle elezioni. Questo certificato sarà trasmesso
senza indugi al prestantissimo presidente dell’assemblea
legislativa.
Art. 23 – Il numero delle persone componenti
il corpo dei nobili elettori necessarii per formare un’assemblea
legislativa, debb’essere la metà del numero totale degli
elettori dell’isola, in cui si tiene quest’assemblea: e
qualunque operazione relativa alle elezioni si deciderà
a maggioranza di suffragi dati a viva voce.
Art. 24 – Se accadesse, dopo una prima notificazione,
che la riunione del corpo elettorale non avesse il numero
richiesto dall’articolo precedente, il prestantissimo reggente
l’aggiornerà sul campo e farà conoscere di nuovo che una
seconda riunione del corpo elettorale avrà luogo fra tre
giorni. Se questa seconda riunione non ha anch’essa il numero
legale, il prestantissimo reggente la chiuderà nell’istante
medesimo, e trasmetterà senza il menomo indugio a S.A. il
presidente del senato la doppia lista originale che gli
era stata trasmessa dal prestantissimo presidente del nobilissimo
consiglio primario. Il senato, nei due giorni dopo il ricevimento
di queste doppie liste, sceglie in queste liste medesime
il membro o i membri che appartiene all’isola in discorso
di mandare all’assemblea legislativa.
Art. 25 – Le elezioni che saranno fatte dal
senato, nei casi espressi dall’articolo precedente, saranno
tenute sotto tutti i rapporti come legali e valide. Se il
corpo degli elettori dell’isola non si riunisce in numero
sufficiente nei giorni dell’elezione, in questo caso la
verificazione dell’elezione sarà provata da un certificato
di S.A. il presidente del senato, deliberato a quest’uopo.
Sezione terza – Modo di procedere e poteri dell’assemblea
legislativa
Art. 1 – In caso di morte, d’assenza o d’indisposizione
del prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa,
durante la riunione del parlamento, l’assemblea nominerà
nella sua prima seduta dietro alle norme precedentemente
stabilite pel caso di morte, un altro presidente: e nei
due altri casi, un presidente provvisorio che prenderà il
titolo di vice-presidente dell’assemblea legislativa.
Art. 2 – La presenza del presidente o vice
presidente e almeno di dieci membri sarà indispensabile
perché una seduta dell’assemblea legislativa sia legale.
Art. 3 – In caso che il numero prescritto
non si trovi presente un’ora dopo il momento stabilito per
la seduta, il prestantissimo presidente dell’assemblea,
e in sua assenza il vice-presidente, aggiornerà la seduta
al giorno stabilito per la seduta prossima.
Art. 4 – Tre giorni per settimana saranno
stabiliti per le sedute dell’assemblea legislativa, cioè:
il martedì, il giovedì e il sabato. L’ora stabilita dal
senato sarà le dieci del mattino.
Art. 5 – Indipendentemente dalle sedute regolari
che si terranno nei giorni suindicati, vi avranno sedute
straordinarie se le circostanze lo richieggano, e in conseguenza
sia degli ordini del presidente, sia di una risoluzione
che l’assemblea avrà presa a quest’uopo a pluralità di suffragi
e dietro una mozione preventiva.
Art. 6 – Qualunque quistione, qual sia la
sua natura, verrà decisa dai nobilissimi membri presenti
a maggioranza di voti, salvo ciò che potesse venire stabilito
in appresso su questo proposito: a voti eguali, quello del
presidente avrà doppio valore nell’assemblea legislativa,
come quello di S.A. il presidente del senato nel senato
a termini dell’articolo 1 della sezione terza del capo 2.
Art. 7 – I suffragi su tutte le quistioni
saranno dati a viva voce e i segretari ne terranno registro.
Art. 8 – L’assemblea legislativa ha il potere
di nominare gli uffiziali del suo ministero, salve le eccezioni
che si troveranno indicate qui sotto.
Art. 9 – L’assemblea legislativa avrà due
segretarii: l’uno sarà chiamato il segretario dell’assemblea
legislativa: l’altro avrà il titolo di segretario del consiglio
primario. Tutti e due saranno eguali in grado.
Art. 10 – La nomina del segretario del consiglio
primario è riserbata a S.E. il lord alto commissario di
S.M. il re protettore. Questo segretario può essere o nativo
delle isole Jonie o suddito della Gran Bretagna.
Art. 11 – Una copia del processo verbale
dell’assemblea legislativa sarà trasmessa ogni giorno dal
segretario del nobilissimo consiglio primario a S.E. il
lord alto commissario di S.M. il re protettore. Nessun processo
verbale sarà considerato come legale, se non è segnato,
sia dal segretario dell’assemblea legislativa, sia dal segretario
del consiglio primario.
Art. 12 – L’assemblea legislativa avrà il
potere esclusivo di nominare i prestantissimi senatori di
questi stati nel modo e nelle forme prescritte al capo secondo,
sezione seconda, articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 13 – L’assemblea legislativa avrà il
potere esclusivo di far leggi in questi stati per le parti
che li riguardano.
Art. 14 – Si recheranno in tre modi le leggi
alla considerazione dell’assemblea legislativa:
1) S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore
avrà il potere di trasmettere all’assemblea legislativa
progetti di legge col mezzo del senato degli Stati Uniti
delle isole Jonie.
2) Il prestantissimo senato avrà il potere di trasmettere
all’assemblea legislativa i progetti di quelle leggi ch’egli
crederà convenienti ed opportune.
3) Ciascun membro dell’assemblea legislativa è in diritto
di sottomettere un progetto di legge qualunque alla considerazione
dell’assemblea. In ciascuno di questi due primi casi, l’assemblea
legislativa sarà tenuta di prendere in considerazione il
progetto di legge in quistione, a termini delle disposizioni
che saranno esposte più sotto sui progetti di legge che
gli individui potranno presentare e sommettere alla considerazione
dell’assemblea.
Art. 15 – Ogniqualvolta uno dei nobilissimi
membri dell’assemblea legislativa desideri portare una misura
alla considerazione dell’assemblea, debbe ottenere anzitutto
il permesso di presentare il suo progetto all’assemblea
legislativa. Quindi egli debbe esporre a viva voce i motivi
per cui crede ciò conveniente ed opportuno. L’assemblea
deciderà allora se sia giusto concedergli questa permissione.
Il membro è pure tenuto, due giorni prima di chiedere questa
permissione, a far conoscere la sua intenzione su questo
proposito al prestantissimo senato per sua norma, come anche
a S.E. il lord alto Commissario.
Art. 16 – Quando l’assemblea legislativa
accorda questo permesso, il nobilissimo membro, indicato
nell’articolo precedente, debbe portare il suo progetto
per iscritto all’assemblea legislativa fra una settimana
al più tardi, a partire dal momento in cui la permissione
gli fu accordata.
Art. 17 – Questo progetto rimarrà sul tavolo
dell’assemblea legislativa quale venne presentato, affinché
tutti i membri possano prenderne cognizione, fino alla seconda
delle sedute che seguiranno quella della presentazione del
progetto. In questa seduta sarà di diritto preso in considerazione
e deciso dall’assemblea, se il tempo della discussione lo
permetta, approvato o rifiutato a maggioranza di voti dei
membri presenti.
Art. 18 – Se la prima discussione lo richiedesse,
la decisione potrebbe essere aggiornata alla seconda seduta
ed anche alla terza susseguente: ma la discussione di nessun
bill potrà estendersi al di là della terza seduta dopo quella
in cui fu aperta la discussione, e nel tempo suindicato
la questione dovrà essere terminata definitivamente, sia
coll’affermativa, sia colla negativa.
Art. 19 – Quando l’assemblea legislativa
darà una legge, qualunque sia la sua origine, questa legge,
nelle ventiquattro ore dopo la sanzione, sarà trasmessa
dal prestantissimo presidente dell’assemblea legislativa,
colla sua segnatura e con quella dei due segretari, al senato
che l’approverà o la rigetterà.
Art. 20 – Quando la legge avrà ottenuta l’approvazione
del senato, dovrà essere sottoscritta da S.A. il presidente,
e contrassegnata dal segretario del dipartimento generale.
Art. 21 – Nel caso che questa legge sia disapprovata
dal prestantissimo senato, sarà firmata da S.A. il presidente,
contrassegnata dal segretario del dipartimento generale,
e rimandata così al presidente dell’assemblea legislativa,
significandogli la negativa del senato.
Art. 22 – Quando un bill è approvato dal
senato, S.A. il presidente lo trasmette fra ventiquattro
ore a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore,
il quale l’approverà o lo rifiuterà immediatamente, segnandolo
e facendolo contrassegnare dal suo segretario.
Art. 23 – S.E. il lord alto commissario di
S.M. il re protettore trasmetterà sul campo lo stesso bill
colla sua approvazione o col suo rifiuto a S.A. il presidente
del senato: il presidente lo rimanderà nel modo medesimo
al presidente dell’assemblea legislativa. Quando la legge
sarà emanata, la si deporrà nelle mani dell’archivista del
governo degli Stati Uniti delle isole Jonie per essere registrato
come legge del paese: quando sarà stata rifiutata, sia dal
prestantissimo senato, sia da Sua Eccellenza, sarà nulla
e di nessun valore.
Art. 24 – Per l’ordinario, la sanzione di
S.E. è sufficiente per istabilire le leggi del paese: e
quando un bill ha ottenuto l’approvazione delle autorità
precedentemente indicate, non è necessario chiedere la sanzione
finale di S.M. il re protettore. Tuttavolta, siccome potrebbe
accadere che S.E. desse la sua sanzione ad una legge che
S.M. potrebbe giudicare imprevidente e mal ponderata, riserbasi
a S.M. il potere di abrogarla, nello spazio d’un anno a
partire dalla formazione della legge medesima, col mezzo
di un ordine emanato dal suo consiglio. Questa legge in
tal caso sarà tosto cancellata dai registri del governo.
Art. 25 – Quando un bill portato all’assemblea
legislativa da uno dei suoi membri e approvato da essa è
poscia rifiutato dal senato, ovvero quando approvato dal
senato e dall’assemblea legislativa, trovasi rifiutato da
S.E., non è permesso di riprodurre questo bill o qualunque
altro sulla stessa materia, se non una seconda volta durante
il corso del parlamento a cui venne presentato.
Art. 26 – Ma nel caso in cui un bill qualunque
fosse portato all’assemblea legislativa, sia da parte del
senato, sia da parte di S.E., e si trovasse reietto da un’autorità
legale, sarà ancora permesso di presentarlo nuovamente per
esservi nuovamente discusso in tutto il tempo che si credesse
opportuno, durante il caso del parlamento nel quale sarà
stato dapprincipio presentato.
Art. 27 – L’assemblea legislativa avrà il
potere di fare ammendamenti a qualunque articolo di un bill
che si trovi in discussione: ma in questo caso, la parte
che ha presentato il bill, se il senato o il lord alto commissario
del re protettore, sarà prevenuta di questi stessi ammendamenti,
e la discussione definitiva della legge sarà aggiornata
ad una delle prossime sedute che verrà stabilita a questo
oggetto.
Art. 28 – Se la parte che ha presentato il
bill dà il suo consenso agli ammendamenti proposti, ella
dovrà farlo conoscere alla seduta stabilita a quest’uopo,
e in conseguenza si continuerà la discussione.
Art. 29 – Se la parte succitata disapprova
l’ammendamento o gli ammendamenti proposti producendo le
sue ragioni, ciò che debbe aver luogo nel tempo stabilito
dall’articolo precedente, allora l’ammendamento sarà discusso
di nuovo e messo ai voti dall’assemblea legislativa, e la
discussione continuerà nel modo precedentemente indicato.
Art. 30 – Nella stessa guisa, quando un bill
qualunque è portato all’assemblea legislativa da uno de’
suoi membri, è in potere, sia del senato, sia di S.E. il
lord alto commissario di S.M. il re protettore, di proporre
ammendamenti: questi ammendamenti saranno trasmessi immediatamente
all’assemblea legislativa per esservi discussi nella seduta
seguente, e la decisione dell’assemblea sarà comunicata
all’istante medesimo alla parte che aveva proposto l’ammendamento,
onde ottenere, nel modo precedentemente indicato, il suo
assenso o il suo rifiuto.
Art. 31 – L’assemblea legislativa avrà il
potere di modificare e di rivocare le leggi precedenti.
La parte relativa alla modificazione o rivocazione di queste
leggi, sarà portata alla discussione dell’assemblea legislativa
dalle autorità competenti, come nel caso di iniziativa,
e sarà soggetta, sotto tutti i rapporti, alle norme e alle
formalità che si richieggono in questo caso.
Art. 32 – L’assemblea legislativa avrà il
potere di stabilire le spese ordinarie di questi stati,
e sul principio della riunione di ciascun parlamento farà
a tale uopo tutti i cambiamenti e le modificazioni che crederà
convenienti ed opportune.
Art. 33 – Il giorno dopo l’apertura della
sessione dell’assemblea legislativa, il prestantissimo senato,
per l’organo del segretaro del dipartimento generale, deporrà
sul tavolo della camera dell’assemblea la lista civile di
tutti questi stati in ogni ramo di amministrazione. Questa
lista sarà confermata o modificata dall’assemblea, secondo
che crederà a proposito.
Art. 34 – Il cambiamento o la modificazione
di questa lista potrà essere proposto dalle autorità competenti,
dietro le norme e le forme precedentemente indicate, come
nel caso dell’iniziativa delle leggi: e il modo di procedere
su questo proposito sarà sempre uniforme, colla sola differenza,
che il cambiamento o la modificazione della lista civile
dovrà essere l’effetto di una semplice risoluzione, in vece
di deporre e di lasciare per qualche tempo la legge sul
tavolo dell’assemblea, come viene prescritto nel caso di
una nuova legge.
Art. 35 – L’assemblea legislativa avrà il
potere di fare regolamenti e ordinanze, relativi all’andamento
delle sue funzioni interne. Tuttavolta, questi regolamenti
e queste ordinanze dovranno ottenere il consenso di S.E.
il lord alto commissario, e non potranno mai trovarsi in
opposizione colle disposizioni della carta costituzionale
né colle leggi del paese.
CAPO IV
DEI GOVERNI LOCALI
Sezione prima – Dei governi locali in generale
Art. 1 – Oltre al governo generale degli
Stati Uniti delle isole Jonie, vi avrà in ciascuna isola
un governo locale che agirà in virtù di poteri e sotto gli
ordini del governo generale.
Art. 2 – Alla testa del governo locale residente
in ciascuna isola vi avrà un reggente. Gli uffiziali ministeriali
sotto gli ordini del reggente saranno: un segretario, un
avvocato fiscale, un archivista, e un tesoriere.
Art. 3 – Il prestantissimo reggente di ciascuna
isola godrà, in tutta l’estensione dell’isola, in cui governerà,
gli onori che si debbono ad un senatore degli Stati Uniti
delle isole Jonie.
Art. 4 – S.E. il lord alto commissario di
S.M. il re protettore, nello scopo di dare un pieno ed intiero
effetto al diritto inerente di alta protezione sotto cui
questi stati si trovano posti, nominerà per risiedere in
ciascuna isola un delegato, rappresentante la sua persona,
che avrà il titolo di residente di S.E. e godrà assolutamente
in questa qualità degli onori che sono dovuti a S.E. il
lord alto commissario di S.M. il re protettore.
Art. 5 – Il residente di S.E. il lord alto
commissario in ciascuna isola, sarà nativo della Gran Bretagna
o delle isole Jonie.
Art. 6 – Oltre al residente, al reggente
e alle autorità sovrindicate, vi avrà in ciascuna isola
un’amministrazione municipale.
Sezione seconda – Modo di nomina
Art. 1 – Il prestantissimo reggente di ciascuna
isola sarà nominato dal senato: ma S.E. il lord alto commissario
avrà, per ciò che riguarda queste elezioni, lo stesso potere
ch’egli ha nelle elezioni dei senatori fatte dall’assemblea
legislativa, a termini degli articoli 5, 6 e 7 della sezione
seconda del capo secondo.
Art. 2 – Il prestantissimo reggente di ciascuna
isola sarà d’ordinario nativo dell’isola, in cui è chiamato
ad esercitare le sue funzioni: nulladimanco, il senato,
in caso di bisogno straordinario, avrà il potere di nominare
una persona nativa d’un’altra isola qualunque, mediante
l’approvazione di S.E. il lord alto commissario di S.M.
il re protettore.
Art. 3 – L’avvocato fiscale di ciascuna isola
sarà nominato direttamente dal prestantissimo senato. Nullameno,
questa elezione sarà soggetta alla stessa negativa di S.E.
il lord alto commissario, a cui soggiacciono le elezioni
dei reggenti.
Art. 4 – Il segretario e l’archivista saranno
nominati dai reggenti, e queste elezioni soggiaceranno alla
negativa del senato, come le elezioni dei reggenti lo sono
per riguardo a S.E. il lord alto commissario di S.M. il
re protettore.
Art. 5 – Il tesoriere locale sarà nominato
dal tesoriere del governo generale degli Stati Uniti delle
isole Jonie: ma questa elezione dovrà ottenere la sanzione
del prestantissimo senato e quello di S.E. il lord alto
commissario di S.M. il re protettore. Il senato d’altronde
richiederà le condizioni che crederà convenienti.
Art. 6 – L’amministrazione municipale sarà
composta di cinque membri senza contare il presidente; ella
sarà nominata dal corpo dei nobili elettori di ciascuna
isola e nel loro seno.
Art. 7 – Il prestantissimo reggente di ciascuna
isola sarà d’uffizio presidente dell’assemblea municipale.
I membri di questa amministrazione continueranno nelle loro
funzioni due anni e mezzo. Spirato questo termine, il reggente
riunirà d’uffizio il corpo dei nobili elettori per nominare
una nuova amministrazione municipale, e sempre nel loro
seno.
Art. 8 – In tutte le quistioni che l’amministrazione
municipale debbe decidere per suffragi, il prestantissimo
reggente dell’isola, nella sua qualità di presidente di
questo corpo, avrà precisamente gli stessi diritti e lo
stesso suffragio che sono accordati nel senato a S.A. il
presidente.
Art. 9 – Il prestantissimo reggente e i suoi
assessori prepareranno la nomina e la destinazione dei cinque
ufficiali municipali nel modo seguente: 1) Otto giorni prima
del giorno designato per l’elezione del corpo municipale,
il reggente dell’isola farà conoscere con un avviso pubblico
che questa elezione debbe aver luogo; 2) I nobili elettori,
sia individualmente, sia di qualunque altro modo, sono in
diritto di proporre per iscritto quelli del loro corpo che
giudicheranno i più atti ad entrare in queste funzioni;
3) Questa proposizione si chiamerà lista e sarà trasmessa
al reggente: il reggente non riceverà alcuna lista che gli
giungesse dopo il mattino del giorno che precedea quello
dell’elezione; 4) Questa lista sarà esaminata e regolata
dal reggente e da’ suoi assessori la vigilia del giorno
dell’elezione. Se nel giorno dell’elezione trovasi che venti
liste furono rimesse, il reggente metterà ai voti i venti
nomi che ottennero nella lista un maggior numero di segnature;
5) In caso che le venti liste non siano state presentate,
egli porrà ai voti tutte le persone in favor delle quali
avrà ricevute le liste; 6) Nel caso in cui nessuna lista
gli sia stata consegnata, il reggente formerà egli medesimo
una doppia lista che pure dovrà ottenere l’approvazione
del residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il
re protettore. In difetto totale o parziale delle liste
necessarie, il corpo dei nobili elettori voterà sulla doppia
lista del reggente, approvata da S.E. il lord alto commissario.
Art. 10 – Il corpo degli elettori voterà
sulla lista suindicata a viva voce, e il reggente co’ suoi
assessori dichiarerà all’istante medesimo i nomi delle dieci
persone di questo corpo che ottennero in loro favore la
pluralità dei voti delle persone presenti. Cinque di queste
dieci persone saranno scelte dal reggente stesso coll’approvazione
del residente di S.E. il lord alto commissario di S.M. il
re protettore, nello spazio di ventiquattr’ore, e queste
cinque persone saranno considerate come legalmente elette.
Art. 11 – In caso di discrepanza d’opinioni
fra il residente e il reggente sulle elezioni, si sottometterà
la quistione al senato, per la sua decisione definitiva,
non che per quella di S.E. il lord alto commissario.
Sezione terza – Modo di procedere e potere dei governi
locali
Art. 1 – Il reggente di ciascuna isola avrà
il potere esecutivo della sua isola, in virtù degli ordini
del senato degli Stati Uniti delle isole Jonie.
Art. 2 – Il reggente di ciascuna isola farà
osservare i regolamenti municipali che si trovano in vigore
o che saranno decretati in appresso.
Art. 3 – Il reggente di ciascuna isola, col
mezzo del suo segretario, terrà un processo verbale esatto
delle sue operazioni giornaliere.
Art. 4 – Nessun atto dei reggenti di ciascuna
isola sarà valido, se non sia registrato nel processo verbale
del giorno in cui ebbe luogo, segnato dal segretario e munito
del visto del residente di S.E. il lord alto commissario
di S.M. il re protettore.
Art. 5 – Il reggente di ciascuna isola avrà
il potere di sospendere dalle sue funzioni qualunque funzionario
pubblico: ma questa sospensione dovrà essere anzi tutto
sancita dal residente di S.E. il lord alto commissario e
non avrà forza quindi se non fino al momento in cui il prestantissimo
senato avrà manifestata la sua volontà a questo riguardo.
Art. 6 – Nei casi d’importanza riguardanti
il potere esecutivo, il prestantissimo reggente di ciascuna
isola avrà la facoltà di appellare presso di sé in qualità
di consiglieri il segretario e l’avvocato fiscale: ma la
risponsabilità di qualunque misura non peserà che sul reggente
il quale solo ha voce deliberativa.
Art. 7 – Il consiglio municipale terrà quattro
sedute ogni mese: i giorni in cui esse dovranno aver luogo,
saranno stabiliti dal reggente di ciascuna isola.
Art. 8 – Indipendentemente da queste quattro
sedute mensili, il reggente di ciascuna isola convocherà
straordinariamente il consiglio municipale quando lo crederà
necessario.
Art. 9 – Le funzioni dell’amministrazione
municipale di ciascuna isola sono classificate come segue:
1) agricoltura, istruzione pubblica e tutti gli oggetti
d’industria nazionale; 2) commercio e navigazione; 3) annona
(viveri); 4) polizia civile e stabilimenti di beneficenza;
5) religione, morale ed economia pubblica.
Art. 10 – Il prestantissimo reggente di ciascuna
isola nella sua qualità di presidente della magistratura
municipale, confiderà ciascuna di queste cinque funzioni
a ciascuno dei cinque membri del corpo municipale.
Art. 11 – Ciascuno di questi membri avrà
il potere di regolare gli affari del dipartimento amministrativo
confidato alle sue cure particolari, secondo le leggi e
i regolamenti municipali che sono in vigore: ma è deciso
che nessun magistrato municipale ha il diritto di fare alcuna
spesa riguardante il suo dipartimento.
Art. 12 – Nel caso che qualche spesa sia
creduta necessaria da uno dei membri del corpo municipale,
egli dovrà sommetterla a tutto il consiglio, e se il consiglio
l’approva, sarà trasmessa al prestantissimo senato per avere
la sua approvazione.
Art. 13 – A meno che vi sia urgenza, nessuna
spesa straordinaria sarà fatta, né dal prestantissimo senato,
né dal consiglio municipale di alcuna isola, senza la preventiva
sanzione del residente di S.E. il lord alto commissario
di S.M. il re protettore. Tutte le spese straordinarie di
ciascuna isola saranno presentate al senato e decise da
esso coll’approvazione di S.E. alto commissario.
Art. 14 – Il prestantissimo reggente di ciascuna
isola avrà il potere di fare provvisoriamente i regolamenti
municipali ch’egli crederà necessarii: ma tutti questi regolamenti
dovranno essere tosto trasmessi al prestantissimo senato,
come pure a S.E. il lord alto commissario di S.M. il re
protettore, per averne l’approvazione.
Art. 15 – Il segretario, come pure l’archivista
di ciascuna isola, dovranno ognora essere nativi dell’isola
stessa in cui si trovano impiegati. Essi saranno gli uffiziali
particolari del governo, addetti al prestantissimo reggente,
ed eserciteranno le loro funzioni nel modo prescritto dai
regolamenti in vigore.
Art. 16 – L’avvocato fiscale di ciascuna
isola dovrà essere indigeno delle isole Jonie, ed eserciterà
le sue funzioni nel modo prescritto dai regolamenti in vigore.
Art. 17 – Il tesoriere locale di ciascuna
isola dovrà essere nativo dell’isola, in cui eserciterà
le sue funzioni: egli agirà secondo le instruzioni del tesoriere
del governo locale, come verrà prescritto in appresso.
Art. 18 – Il residente di S.E. il lord alto
commissario di S.M. il re protettore, in ciascuna isola,
avrà il potere di sospendere una operazione ordinata da
qualunque autorità dell’isola, anche prima che questa operazione
sia sottoposta all’esame del governo generale: ma nel tempo
medesimo egli dovrà esporre in iscritto i motivi che lo
indussero a ordinare questa sospensione.
Art. 19 – Le disposizioni di questo capitolo
saranno generalmente applicabili ai governi locali
di tutte le isole, quantunque esse non siano state adattate
principalmente che ai governi delle grandi isole. Rimane
tuttavolta dichiarato, che il prestantissimo senato, coll’approvazione
di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore,
potrà restringere nei limiti convenienti, per rapporto alle
isole inferiori e secondo che il richiederanno la natura
e le circostanze delle medesime isole, gli impieghi indicati
per ciò che riguarda il segretario, l’archivista, il tesoriere,
l’avvocato fiscale e la magistratura municipale.
CAPO V
DELLO STABILIMENTO ECCLESIASTICO
Sezione prima – Dello stabilimento ecclesiastico in generale
Art. 1 – Lo stabilimento religioso degli
Stati Uniti delle isole Jonie consisterà negli arcivescovi
e vescovi, nei vicarii (grandi economici), nei curati di
tutte le parrocchie, nei conventi e nelle instituzioni religiose
della religione ortodossa dominante di questi stati, vale
a dire la greca.
Art. 2 – La religione ortodossa dominante
dell’alta potenza protettrice, sotto la quale gli Stati
Uniti dell’isole Jonie sono posti esclusivamente, sarà esercitata
in questi medesimi stati dalle persone che la preferiscono,
nelle forme più estese e colla libertà più grande.
Art. 3 – La religione cattolica romana sarà
specialmente protetta: qualunque altra forma di religione
sarà tollerata.
Art. 4 – Nessuna forma esterna di adorazione
sarà permessa in questi stati, fuori delle religioni ortodosse
cristiane che noi accennammo.
Sezione seconda – Dichiarazione
Art. 1 – Atteso che il mantenere in modo
convenevole uno stabilimento religioso si è un contribuire
essenzialmente al buon ordine, alla morale, alla felicità
dei popoli: atteso che nulla contribuisce più efficacemente
a far rispettare e prosperare questi stabilimenti che il
mantenimento di un numero opportuno di pastori distinti:
atteso che la divisione fisica di questi stati richiede
necessariamente che si abbia la più grande attenzione a
questo oggetto: atteso che vi abbia luogo a credere che
alcune delle isole che compongono questi stati, godevano
anticamente del vantaggio di avere vescovi addetti ai loro
stabilimenti religiosi i quali in processo di tempo vennero
aboliti: rimane dichiarato che, oltre ai vescovi o arcivescovi
già riconosciuti dell’isola di Corfù, dell’isola di Cefalonia,
dell’isola di Santa Maura e dell’isola di Cerigo, è conveniente
accordare in egual modo un arcivescovo o vescovo all’isola
d’Itaca e un vescovo all’isola di Paxo. Resta pure dichiarato
che i tempi e i mezzi di indirizzarsi a quest’uopo al santissimo
capo della religione ortodossa greca a Costantinopoli saranno
riservati a S.M. il re protettore: ben inteso tuttavolta,
che la nomina di questi dignitari della chiesa non debbe
trarre seco alcuna spesa addizionale alle rendite di questi
stati.
Art. 2 – Dietro a quanto venne esposto all’articolo
precedente sulla necessità di uno stabilimento convenevole
per la religione ortodossa dominante di questi stati, è
qui dichiarato, essere inconveniente ed anche impossibile
per questi stati, atteso il mantenimento indispensabile
che richieder potrebbero tutti i pastori delle varie forme
di religione cristiana, di sopportare le spese o di sostenere
il principio, che si debbano mantenere o stipendiare, in
qualunque modo e con quali siansi fondi, prelati o dignitarii
di qualunque altra religione, fuor quelli della religione
dominante di questi stati. Nullameno, i prelati o dignitarii
delle altre forme di religione che risiedono attualmente
e sono in funzione in questi stati, sono eccettuati da questa
misura e ciò solamente durante la loro vita.
Art. 3 – Atteso che sia della più grande
importanza che v’abbia in questi stati un metropolita della
religione dominante, la chiesa ortodossa greca, il quale
sia rivestito, col consenso del santo padre della chiesa
greca il patriarca di Costantinopoli, di tutto il potere
spirituale, ed abbia la supremazia al di sopra di tutti
i pastori della chiesa dominante di questi stati, si dichiara
quanto segue: è conveniente, quando questa misura non sia
opposta ai canoni, precetti e regolamenti della chiesa greca,
è conveniente che le funzioni di metropolita vengano affidate
ad un arcivescovo o vescovo delle quattro grandi isole,
debitamente nominato e consacrato nelle forme volute dal
santo patriarca di Costantinopoli, vale a dire che il detto
arcivescovo o vescovo debitamente nominato e regolarmente
consacrato, eserciti, e ciascuno di loro alla sua volta
e in virtù di questa carta costituzionale, le funzioni di
metropolitano per la durata di un parlamento. Ma nel caso
che questa disposizione possa sembrare contraria ai canoni
della chiesa dominante, è inoltre dichiarato, che l’arcivescovo
o vescovo, sia di Corfù, sia di Cefalonia, sia di Zante,
sia di Santa Maura, sarà alternativamente e per ordine metropolita
della chiesa dominante greca, e sarà tenuto, quando non
sia l’arcivescovo o vescovo di Corfù, se ciò non è opposto
ai canoni della chiesa dominante, a trovarsi presente al
luogo della residenza del governo durante il corso di tutta
una sessione del parlamento; ben inteso tuttavolta che sarebbe
stabilito un arcivescovo o vescovo per l’isola di Zante.
Art. 4 – Atteso che la disposizione definitiva,
la quale dovrà aver luogo in conseguenza della prima clausola
declaratoria di questa sezione, o tutti gli altri mutamenti
che potrebbero conseguirne, non possono essere stabiliti
finché il re protettore e il santo padre della chiesa dominante
non abbiano manifestata la loro volontà a questo riguardo,
è dichiarato ciò che segue: il parlamento di questi stati
si riserva la facoltà, col consenso di S.E. il lord alto
commissario, di fare le modificazioni, cambiamenti o disposizioni
convenienti, sia relativamente all’elezione dei dignitarii
della chiesa dominante, sia su qualunque altra, riguardante
la religione dominante, e che non trovisi in opposizione
né col potere spirituale del capo di questa religione, il
santo patriarca di Costantinopoli, né colle leggi regolari
stabilite dai santi sinodi della chiesa greca.
CAPO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Sezione prima – Del potere giudiziario in generale
Art. 1 – Il potere giudiziario degli Stati
Uniti delle isole Jonie consisterà in ciascuna isola in
tre tribunali, vale a dire: un tribunale civile, un tribunale
criminale e un tribunale di commercio. Vi avrà inoltre un
tribunale d’appello che sarà composto come vedremo più sotto.
Art. 2 – Ciascuno di questi tribunali sarà
composto di uno e più giudici, secondo che sarà stabilito
dal prestantissimo senato, sulla considerazione del consiglio
supremo di giustizia e dietro l’approvazione di S.E. il
lord alto commissario di S.M. il re protettore.
Art. 3 – Il giudice o i giudici dei tribunali
sovrindicati hanno posto immediatamente dopo il reggente
dell’isola a cui appartengono.
Art. 4 – Indipendentemente dai suddetti tribunali,
vi avranno in ciascuna isola corti per le offese leggere
e per le liti civili di poco conto. Le persone destinate
a presiedere le dette corti saranno chiamate giudici di
pace.
Art. 5 – I giudici di pace delle corti inferiori
in ciascuna isola hanno posto immediatamente dopo i giudici
delle corti superiori.
Art. 6 – Oltre le corti indicate delle varie
isole, vi avrà una corte suprema di giustizia o alta corte
d’appello nella capitale del governo, che sarà chiamata
consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole
Jonie.
Art. 7 – I membri della corte suprema di
giustizia avranno lo stesso grado che i senatori degli Stati
Uniti delle isole Jonie e nella presidenza verranno immediatamente
dopo di loro.
Sezione seconda – Elezione del potere giudiziario
Art. 1 – I giudici dei tre tribunali delle
varie isole saranno nominati dal senato e dovranno essere
approvati da S.E. il lord alto commissario di S.M. il re
protettore.
Art. 2 – I giudici di pace di ciascuna isola
saranno nominati dal reggente della medesima isola e dovranno
essere approvati dal prestantissimo senato.
Art. 3 – Il modo di procedere in ciascuno
di questi due casi sarà lo stesso che nei casi in cui le
nomine saranno soggette alla negativa, sia di S.E. il lord
alto commissario di S.M. il re protettore, sia del senato.
Art. 4 – I membri ordinarii del consiglio
supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole Jonie,
sono in numero di quattro e saranno nominati nel modo seguente:
due di questi membri dovranno essere sudditi Jonii, e saranno
nominati dal prestantissimo senato, coll’approvazione di
S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.
Gli altri due, potendo essere egualmente Inglesi o Jonii,
saranno nominali da S.M. il re protettore di questi stati
per l’organo di S.E. il lord alto commissario.
Art. 5 – Indipendentemente dai membri ordinarii
del consiglio supremo di giustizia, vi avranno due membri
straordinarii: cioè, S.A. il presidente del senato degli
Stati Uniti delle isole Jonie e S.E. il lord alto commissario
di S.M. il re protettore.
Sezione terza – Modo di procedere e poteri
Art. 1 – Il potere di far grazia e di modificare
le pene in alcuni casi criminali, eccettuate le disposizioni
che saranno prese in appresso, appartiene al prestantissimo
senato, ciò che sarà stabilito da una legge. Per concedere
il perdono, per raddolcire la pena, saranno necessarii i
due terzi dei suffragi del prestantissimo senato, vale a
dire i suffragi di quattro membri.
Art. 2 – Le corti civili, criminali e di
commercio nelle varie isole saranno pel momento, in tutti
i casi e in tutte le circostanze, i termini delle leggi
dei regolamenti e degli usi ora in vigore, salvo ed eccettuato
ciò che potrà essere in tal proposito ordinato in appresso.
Art. 3 – I giudici di pace delle corti inferiori
in ciascuna isola agiranno pure nel modo medesimo, salvo
ed eccettuato ciò che verrà all’uopo ordinato in appresso.
Art. 4 – Il consiglio supremo di giustizia,
in tutti i casi d’eguaglianza di voti sur una quistione
qualunque, rimetterà la cosa, esponendo brevemente e in
segreto i motivi di questa discrepanza di opinioni, a S.E.
il lord alto commissario di S.M. il re protettore e a S.A.
il presidente del senato: la loro decisione, ch’essi scriveranno
in margine alla nota la quale sarà loro presentata, si considererà
come definitiva.
Art. 5 – In caso di discrepanza d’opinioni
sur una delle quistioni succitate fra S.A. il presidente
del senato e S.E. il lord alto commissario, il voto di quest’ultimo
sarà preponderante, e la sua decisione verrà riguardata
come definitiva. Però, in questo caso, scrivendo la sentenza
in margine alla nota consegnatagli dalla corte, egli sarà
tenuto a dichiarare che questa sentenza ebbe luogo per mezzo
del voto preponderante.
Art. 6 – In tutti i casi dove non vi avrà
eguaglianza di voti nelle decisioni del consiglio supremo
di giustizia, le sue decisioni verranno riguardate come
definitive.
Art. 7 – Atteso che nella pratica di tutti
i governi non esiste vera politica più generalmente riconosciuta
e più evidentemente dimostrata, che quella la quale fa dipendere
dalla imparziale, e pronta distribuzione della giustizia
verso tutti, il buon ordine, la prosperità e la felicità
d’una intiera nazione: atteso che i numerosi disordini giudiziarii
che ebbero luogo e continuano ancora ad aver luogo in questi
stati risultano principalmente dalla imperfezione del codici
civile e criminale fino ad oggi in vigore, come anche dalla
procedura relativa a questi codici, o difettosa per se medesima,
o poco applicabile agli usi e ai costumi della popolazione
delle isole Jonie: atteso che la formazione d’un nuovo codice
civile e criminale e d’una nuova procedura richiede le più
grandi considerazioni e dovrà occupare un lungo spazio di
tempo: atteso che non si può fare alcuno stabilimento salutare
e permanente per le corti giudiziarie finché leggi convenienti
e un modo regolare di procedere non saranno preparati e
stabiliti: atteso che infine l’uso ha prevalso in questi
stati di rivolgersi, in caso di controversia giudiziaria,
al capo dei governi locali, e comunemente a S.E. il lord
alto commissario di S.M. il re protettore medesimo, onde
trovare un rimedio alle decisioni delle varie corti di giustizia:
quindi, ad oggetto di ovviare provvisoriamente e per qualche
tempo ai disordini giudiziarii succitati, e sovrattutto
nello scopo di mettere un termine alle decisioni arbitrarie
che ebbero luogo in un gran numero di circostanze, si dichiara
ciò che segue: Fino a che non sia formato e stabilito un
codice compiuto di leggi civili e criminali, come anche
una procedura relativa allo stesso codice, purché questo
codice e questa procedura siano finiti e messi in esecuzione
nel termine di tre anni, il consiglio supremo di giustizia
degli Stati Uniti delle isole Jonie, costituito dietro l’articolo
6 della prima sezione di questo capitolo, sarà rivestito
dei poteri seguenti:
1) Il consiglio supremo di giustizia avrà collettivamente
il potere di preparare i codici civile e criminale succitati,
e la procedura ad essi relativa.
2) Provederà al modo con cui le corti inferiori e le corti
di appello di ciascuna isola saranno costituite.
3) Avrà il potere di giurisdizione in tutti gli stati delle
isole Jonie di loro dipendenza.
4) Risiederà nella capitale del governo e avrà il potere
di delegare la sua autorità ad alcuni de’ suoi membri, onde
visitare le varie isole, se tuttavolta questa delegazione,
riguardata anzitutto come necessaria dalla corte suprema,
era quindi autorizzata dal prestantissimo senato, coll’approvazione
di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore.
5) In tutti casi, le delegazioni di questa natura consisteranno
in un membro jonio e in un membro britannico della corte,
e il prestantissimo senato avrà il potere, coll’approvazione
di S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore,
di surrogare uno dei giudici o altra persona di questi stati,
conoscitrice della giurisprudenza, per agire in questa visita
come membro del consiglio supremo di giustizia.
6) Il senato avrà egualmente il potere di surrogare nel
modo stesso un secondo giudice o altra persona conoscitrice
della giurisprudenza per coprire, nel consiglio supremo
di giustizia presso la sede del governo, il posto vacante
del membro jonio che sarà andato a visitare le varie isole.
7) In questo caso, S.E. il lord alto commissario avrà egualmente
il potere di nominare un suddito jonio o inglese per agire
in questa visita come membro del consiglio supremo di giustizia.
8) S.E. il lord alto commissario di S.M. il re protettore
nominerà un suddito inglese o jonio per riempiere, nel consiglio
supremo di giustizia presso la sede del governo, il posto
vacante di membro britannico che sarà alla visita delle
varie isole.
9) Nel caso in cui si credesse necessario che il consiglio
supremo di giustizia mandasse a visitare le varie isole
e fosse impossibile o poco conveniente che due de’ suoi
membri vi si recassero in persona, si ammetterà nelle forme
succitate la surrogazione di tre giudici o di tre altre
persone intendenti di giurisprudenza, in luogo di due, osservando
tuttavolta che la corte in visita debbe essere composta
di quattro persone, di cui due jonie e due jonie o inglesi,
e che i posti al consiglio supremo di giustizia residente
nella capitale, debbono essere occupati nel modo medesimo
e da un numero eguale.
10) Tutte le decisioni del consiglio supremo di giustizia
in visita, saranno valide e registrate come decisioni del
consiglio supremo di giustizia degli Stati Uniti delle isole
Jon |