ATTO COSTITUZIONALE DI GAETA PER LA SICILIA
(1849)
FERDINANDO II ECC. ECC.
Siciliani,
Se gli errori di pochi han potuto per un momento far traviare
qualcuno fra voi dallo avito vostro attaccamento alla dinastia,
che con tanto affetto presiede ai vostri destini da più
di un secolo, noi che avemmo culla fra voi, e non abbiam
mai cessato di amarvi con tenerezza di padre, vogliamo non
indugiar più oltre a dirvi che soddisfiamo ad un disegno
del nostro cuore, adempiamo al più caro dei doveri che impone
a noi l’augusta, la santa nostra religione, assicurandovi
che dimentichiamo, riguardiamo come non avvenuti e non mai
commessi i falli ed i reati politici che tanto male vi hanno
recato dallo incominciar dello scorso anno 1848 in poi.
Ritornate quindi alle vostre private bisogne; coltivate
in pace i vostri ubertosi campi; restituite alle terre di
Cerere mercé il vostro assiduo lavoro, l’antica loro fertilità,
il che sempre la Divina Provvidenza concede all’uomo come
ricompensa di prescritto travaglio; ridonate alla vostra
industria, al vostro traffico, ai vostri commerci, alla
vostra navigazione mercantile la primitiva attività; chiudete
le orecchie alle seduzioni di coloro che cercano di illudervi
per menarvi alla sedizione, alla ribellione e di là all’anarchia,
che di quelle è la inevitabile conseguenza.
Dopo mature riflessioni ed accurata analisi de’ vostri bisogni
e de’ voti che possono con equità utilmente e praticamente
soddisfarsi, ritenendo come non avvenuti e nulli di diritto
e di fatto tutti gli atti i quali hanno avuto luogo in Sicilia
dal 12 gennaio 1848 in poi, concediamo alla stessa uno Statuto
di cui è base la Costituzione del 1812 salvo le modificazioni
richieste dalle mutate condizioni e dalla vigente legislazione.
Cotesto Statuto, che ci riserbiamo di formulare ampiamente
prima della fine di giugno del corrente anno, conterrà nella
parte sostanziale le seguenti disposizioni:
Art. 1 – La religione sarà unicamente, e
ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica Apostolica
Romana.
Art. 2 – La libertà individuale è guarentita,
nessuno potendo essere arrestato o processato che ne’ casi
preveduti dalle leggi e nelle forme da esse prescritte.
Art. 3 – Nessuno può essere costretto a cedere
la sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e previa
indennità. Una legge speciale sarà fatta dal Parlamento
di accordo col re per determinare la competenza e la forma
delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica.
Art. 4 – I Siciliani hanno il diritto di
pubblicare e fare stampare le loro opinioni, conformandosi
alle disposizioni che debbono reprimere gli abusi di questa
libertà. Il re riserba a sé nella pienezza dei suoi poteri
di emanare siffatte disposizioni con una legge speciale.
Art. 5 – La Sicilia, continuando a far parte
integrale dell’unità del regno delle Due Sicilie, sarà retta
a monarchia costituzionale, con la divisione de’ Poteri
nel modo che siegue:
DEL POTERE ESECUTIVO
Art. 6 – Il Potere esecutivo appartiene esclusivamente
al re. La sua persona è sacra ed inviolabile.
Art. 7 – Il re rappresenta la nazione presso
le Potenze estere. Egli ha il diritto di far la guerra o
la pace, e di proporre o conchiudere qualsivoglia trattato
di pace, di alleanza e di commercio colle Potenze estere.
Art. 8 – Esercita collettivamente col Parlamento
la potestà legislativa, sanziona e promulga le leggi, e
fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per la esecuzione
delle leggi e per la sicurezza dello Stato.
Art. 9 – Convoca, proroga e scioglie il Parlamento.
Art. 10 – Comanda e dispone di tutte le forze
di mare e di terra.
Art. 11 – Sovrintende al commercio interno
ed esterno della Sicilia, ed a tutte le spese ed istruzioni
pubbliche.
Art. 12 – Nomina ed elegge i funzionarii
pubblici e gli impiegati dell’amministrazione dello Stato.
Art. 13 – Conferisce i titoli di nobiltà
e le decorazioni, ed esercita il pieno diritto di grazia.
Art. 14 – Conferisce tutti i beneficii ecclesiastici
di Regio patronato, e fa le solite altre provviste e nomine
ecclesiastiche.
Art. 15 – Esercita secondo i Concordati la
Legazia Apostolica ereditaria.
Art. 16 – L’atto solenne per l’ordine di
successione alla Corona dell’augusto re Carlo III del dì
6 ottobre 1758, confermato dall’augusto re Ferdinando I
nell’articolo V della legge degli 8 dicembre 1816, gli Atti
sovrani del 7 di aprile 1822, del 12 marzo 1836 e tutti
gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno
vigore.
Art. 17 – Allorché il re non vorrà risiedere
in Sicilia, sarà rappresentato ivi da un viceré, con quelle
attribuzioni e con que’ poteri che verranno da lui determinati.
Art. 18 – Vi saranno in Sicilia dei ministri
nel numero sufficiente, fra’ quali saranno divisi i ripartimenti:
di Grazia e Giustizia, dell’Interno, delle Finanze, de’
Lavori pubblici, dell’Agricoltura e Commercio, degli Affari
ecclesiastici, dell’Istruzione pubblica e della Polizia.
La Costituzione serbando al re la disposizione delle forze
di terra e di mare e la direzione suprema delle relazioni
estere, non saranvi per tutta la monarchia che un sol ministro
di Guerra e Marina e un sol ministro di Affari esteri, entrambi
residenti presso del re. Le questioni militari o internazionali
che potessero presentarsi, sarebbero trattate, per delegazione
del re, sia dal re, sia da uno dei ministri.
Art. 19 – Risiederà inoltre presso il re
un ministro per gli affari di Sicilia.
Art. 20 – I ministri comporranno il consiglio
privato, al quale è in arbitrio del re di aggiungere uno
o più consiglieri di Stato.
Art. 21 – I predetti ministri contrassegneranno,
o collettivamente, o ciascuno per gli affari del proprio
ministero, tutti gli atti del Potere esecutivo.
Art. 22 – I ministri sono responsabili.
Art. 23 – Il re non potrà far grazia ai ministri
condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle
due Camere legislative.
Art. 24 – L’amministrazione della giustizia
e tutte le altre amministrazioni pubbliche saranno regolate
con le leggi organiche in vigore, salvo al Parlamento di
accordo col re di portarvi quelle modificazioni che saran
credute necessarie per coordinarle al presente Statuto,
o per migliorarle.
Art . 25 – Sino a che queste modificazioni
non saranno fatte, le leggi, i decreti e gli atti sovrani
di presente in vigore saranno pienamente osservati tanto
intorno alle circoscrizioni territoriali e competenze giurisdizionali,
dipendenze gerarchiche e guarentie, quanto in tutte e singole
parti delle loro disposizioni.
Art. 26. – L’Ordine giudiziario sarà indipendente.
I magistrati collegiati saranno inamovibili dopo tre anni
di lodevole esercizio, a contare dalla data della loro elezione
definitiva.
Art. 27 – Gli agenti del Pubblico Ministero
presso la Corte ed i Tribunali sono essenzialmente amovibili.
Art. 28 – I giudici anche eletti a vita potranno
essere traslocati. Il tutto in conformità della legge organica
del 7 giugno 1819.
Art. 29 – Cessata ogni promiscuità d’impiego
tra Napoli e Sicilia, i ministri, i funzionari pubblici
e tutti gli impiegati delle amministrazioni saranno siciliani;
come anche tutti i beneficii e dignità ecclesiastiche, le
quali si avranno da ora innanzi a provvedere, saranno conferiti
nei soli Siciliani.
Art. 30 – Lo stato discusso sarà interamente
separato, e le spese comuni alle Due Sicilie rimangono ripartite
fra le due parti del reame nella proporzione numerica de’
loro abitanti, oppure verranno fissati a 3.000.000 annui
di ducati.
Art. 31 – Inoltre gli esiti straordinari
a carico della Tesoreria di Napoli, cui hanno dato luogo
gli avvenimenti degli anni 1848 e 1849, portandosi molto
al disotto del loro importo, fissansi a cinquecento mila
once. Unendosi tale somma a quella di cui va creditrice
la Tesoreria stessa di Napoli, formeranno queste somme un
debito della Sicilia, il quale venendo consolidato, mercé
la emissione di una rendita iscritta con la corrispondente
dote di ammortizzazione, darebbe il capitale necessario
per saldare siffatti avanzi del tesoro napoletano. Parimenti
i debiti della Sicilia anteriormente al dì 12 gennaio 1848
contratti e quelli posteriori restano a carico del Tesoro
della Sicilia stessa.
Art. 32 – I Siciliani concorreranno nella
proporzione medesima della popolazione agli impieghi diplomatici.
Gli altri impieghi pagati sulle spese comuni saranno indistintamente
conferiti ai Siciliani ed ai Napoletani.
DEL PARLAMENTO
Art. 33 – Il Parlamento di Sicilia sarà composto
di due Camere, una detta dei Pari e l’altra dei Comuni.
Art. 34 – La sua durata sarà di quattro anni
dal giorno della sua convocazione. Al compir dei quattro
anni cesserà di dritto.
Art. 35 – Nel caso di scioglimento e di proroga
il Parlamento sarà convocato entro un anno.
Art. 36 – Le due Camere saranno convocate
nel giorno medesimo, e cominceranno e finiranno nel tempo
stesso le loro sessioni.
Art. 37 – Il Parlamento eserciterà collettivamente
col re la potestà legislativa. Esso avrà il diritto di imporre
nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle stabilite.
Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle Camere
legislative. Le imposizioni indirette possono avere la durata
di più anni.
Art. 38 – Qualsiasi proposta del Parlamento,
comprese quelle delle tasse e dei sussidi, non avrà forza
di legge se non dopo la sanzione del re.
Art. 39 – La formula del placet esprimerà
la sanzione; quella del veto esprimerà il rigetto.
Art. 40 – Le proposte non saranno sottomesse
alla sanzione del re, se non dopo di essere consentite dalle
due Camere.
Art. 41 – Una proposta rigettata in una delle
due Camere non potrà essere riproposta che nella sessione
dell’anno seguente.
Art. 42 – Ciascuna delle due Camere giudicherà
inappellabilmente delle condizioni di eligibilità dei suoi
membri.
Art. 43 – Le discussioni delle Camere saranno
pubbliche, tranne che si costituissero in comitato segreto.
Art. 44 – Nessun membro delle due Camere
potrà essere molestato, processato, o punito per qualunque
cosa sia stata detta, fatta, discussa e deliberata nella
rispettiva Camera, analogamente alla Costituzione e senza
violazione dello Statuto salvo alla Camera medesima di prender
conoscenza degli eccessi che i membri potessero in essa
commettere, e di punirne gli autori con voto di censura,
e nei casi più gravi col divieto d’intervenirvi.
DELLA CAMERA DEI PARI
Art. 45 – I Pari saranno nominati dal re.
Il loro numero sarà illimitato.
Art. 46 – Nessuno potrà essere eletto Pari
se non avrà compito gli anni quaranta.
Art. 47 – La Camera de’ Pari in seguito di
un’Ordinanza Reale si costituirà in Alta Corte di giustizia
per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato
alla sicurezza dello Stato di cui possono essere imputati
i componenti di ambedue le Camere legislative. Il re destinerà
il magistrato che dovrà funzionare da pubblico ministero.
Art. 48 – Un assembramento qualunque della
Camera de’ Pari fuori il tempo della sessione della Camera
de’ Comuni è illecito e nullo di pieno dritto, tranne il
caso contemplato nell’articolo precedente.
DELLA CAMERA DEI COMUNI
Art. 49 – La Camera de’ Comuni si comporrà
de’ deputati dei ventiquattro distretti, de’ deputati delle
tre Università di Sicilia: Palermo, Messina e Catania, e
de’ deputati de’ Comuni secondo il numero stabilito nella
Costituzione del 1812.
Art. 50 – I Comuni, i quali per la cresciuta
popolazione avessero acquistato il dritto di eleggere un
rappresentante, o pur di eleggerne più d’uno, e quelle popolazioni
che dopo il 1812, essendo state erette in Comune, hanno
il numero di abitanti stabilito dalla predetta Costituzione,
potranno indirizzare la loro dimanda alla Camera de’ Comuni,
la quale riconoscerà ne’ modi legali la verità dell’esposto.
Art. 51 – Concorrendo le due Camere nel voto
favorevole, ed ottenuta la sanzione Reale, il ministro dell’Interno
darà gli ordini per le operazioni di risulta.
Art. 52 – Il modo di effettuarsi le elezioni
dei rappresentanti sarà quello stesso che fu stabilito dalla
Costituzione del 1812, se non che, essendo già aboliti e
soppressi gli uffici pubblici, per organo dei quali si procedeva
alle elezioni, il re si riserba di designare i funzionari
pubblici che ne fanno le veci.
DEGLI ELETTORI
Art. 53 – I rappresentanti di un distretto
nella Camera dei Comuni saranno eletti da tutti coloro che
possederanno nello stesso distretto una rendita vitalizia
almeno di once diciotto all’anno, sia che la stessa provenga
da diretto ed utile dominio, o per qualunque censo, rendita
iscritta immobilizzata, tande e simili sorta di proprietà.
I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da
tutti coloro i quali possederanno nella stessa città e suo
territorio una rendita vitalizia almeno di once cinquanta
all’anno, sia che provenga da diretto od utile dominio,
o per qualunque censo, o per rendita iscritta immobilizzata,
e simili sorta di proprietà. I rappresentanti di ogni altra
città o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro
che possederanno nella stessa città o terra e suo territorio
una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto annuali
sia che provenga da diretto e utile dominio, o per qualunque
censo o rendita iscritta immobilizzata, tande e simili sorta
di proprietà.
Art. 54 – Dal possesso dell’anzidetta rendita
e dall’obbligo di giustificarla sono dispensati solamente
i professori delle tre Università di Palermo, Messina e
Catania per la elezione dei rappresentanti delle stesse.
DEGLI ELIGIBILI
Art. 55 – Potranno rappresentare un distretto
quelli soltanto i quali avranno in Sicilia una rendita netta
e vitalizia che provenga da diretto od utile dominio, da
censo, da rendita iscritta immobilizzata, da tande e simili
sorta di proprietà di once trecento all’anno. Potranno rappresentare
la città di Palermo quelli soli i quali avranno in Sicilia
una rendita, come sopra, di once cinquecento all’anno. Potranno
rappresentare una città ed una terra parlamentaria quelli
soltanto i quali avranno in Sicilia una rendita, come sopra,
di once centocinquanta all’anno. Se per rappresentare una
delle Università venissero eletti dei cattedratici, costoro
solamente saranno esenti dall’obbligo di giustificare la
rendita per tutti gli altri prescritta.
Art. 56 – I funzionari pubblici non potranno
essere eletti rappresentanti ne’ distretti e ne’ comuni
compresi nell’ambito della loro giurisdizione.
Tali concessioni si intendono come non mai avvenute, né
promesse, né fatte qualora la Sicilia non rientri immediatamente
sotto l’autorità del legittimo sovrano, perché, se dovesse
il Real esercito militarmente agire per rioccupar quella
parte dei Reali dominii, la stessa si esporrebbe a tutti
i danni della guerra e a perdere i vantaggi che le assicurano
le segnate concessioni.FerdinandoGaeta, 28 febbraio
1849.
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