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COSTITUZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
(1820)
FERDINANDO PRIMO
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, RE DI GERUSALEMME, ECC.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC.
ECC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ECC. ECC. ECC.
SAPPIATE
Che il parlamento del regno delle Due Sicilie
ha decretato le modificazioni alla costituzione politica
delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie.
Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo,
autore e supremo legislatore della società.
In conseguenza degli atti de’ 7 e de’ 22 luglio 1820, co’
quali fu adottata la costituzione politica della monarchia
spagnuola con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza
nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre
per adattarla alle circostanze particolari del regno delle
Due Sicilie, il parlamento nazionale essendosi di ciò occupato
col più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tuttociò
che fa d’uopo a soddisfare il grande oggetto di promuovere
la gloria, la prosperità ed il bene di tutta la nazione;
decreta modificata, come segue, la costituzione politica
per lo buon governo e per la retta amministrazione dello
Stato.
TITOLO I
DELLA NAZIONE E DE’ NAZIONALI DELLE DUE SICILIE
CAPITOLO I
Della nazione delle Due Sicilie
Art. 1 – La nazione del regno delle Due Sicilie
è la unione di tutte le popolazioni che la compongono.
Art. 2 – La nazione delle Due Sicilie è libera
ed indipendente. Essa non è né può essere il patrimonio
di alcuna famiglia o di alcuna persona.
Art. 3 – La sovranità risiede essenzialmente
nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo
di stabilir le sue leggi fondamentali.
Art. 4 – La nazione è nell’obbligo di conservare
e proteggere con le leggi savie e giuste la libertà civile,
la proprietà, gli altri legittimi dritti di tutti gli individui
che la compongono.
CAPITOLO II
De’ nazionali del regno delle Due Sicilie
Art. 5 – Sono nazionali del regno delle Due
Sicilie:
I. Tutti gli uomini nati e domiciliati nel regno medesimo
e figli di essi
II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il
decreto di nazionalità;
III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni
di domicilio, a termini della legge, in qualsivoglia luogo
appartenente alla monarchia.
Art. 6 – L’amor della patria è uno de’ principali
doveri di tutti i nazionali del regno delle Due Sicilie,
e parimenti l’esser giusti e benefici.
Art. 7 – Ogni nazionale delle Due Sicilie
è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire
alle leggi, e di rispettare le autorità costituite.
Art. 8 – Ogni nazionale delle Due Sicilie
senza alcuna distinzione è parimente obbligato a contribuire
in proporzion de’ suoi averi alle spese dello Stato.
Art. 9 – Ogni nazionale delle Due Sicilie
è anche nel dovere di difendere la patria con le armi, quando
vi sia chiamato dalla legge.
TITOLO II
DEL TERRITORIO DELLE DUE SICILIE, DELLA SUA RELIGIONE, DEL
SUO GOVERNO E DE’ SUOI CITTADINI
CAPITOLO I
Del territorio delle Due Sicilie
Art. 10 – Il territorio del regno delle Due
Sicilie comprende nella Penisola le seguenti provincie:
I. Provincia di Napoli;
II. Campania con le isole Ponzie (Terra di Lavoro);
III. Marsia (seconda di Abruzzo ultra);
IV. Pretunziana (prima di Abruzzo ultra);
V. Frentania (Abruzzo citra);
VI. Sannio (Molise);
VII. Daunia con le isole di Tremiti (capitanata);
VIII. Peucezia (terra di Bari);
IX. Salento (terra di Otranto);
X. Lucania orientale (Basilicata);
XI. Irpino (principato ultra);
XII. Lucania occidentale (principato citra);
XIII. Calabria Cosentina (Calabria citra);
XIV. Calabria Brezia (seconda di Calabria ultra);
XV. Calabria Reggina (prima di Calabria ultra);
Nell’isola poi di Sicilia
XVI. Provincia di Messina;
XVII. Provincia di Catania;
XVIII. Provincia di Siracusa;
XIX. Provincia di Caltanissetta;
XX. Provincia di Girgenti;
XXI. Provincia di Trapani;
XXII. Provincia di Palermo.
Art. 11 – Con altra legge costituzionale
potrà fissarsi una divisione più convenevole del territorio
delle Due Sicilie, subito che le circostanze politiche della
nazione il permettano.
CAPITOLO II
Della religione
Art. 12 – La religione della nazione del
regno delle Due Sicilie è, e sarà perpetuamente la cattolica,
apostolica e romana, unica vera, senza permettersene alcun’altra
nel regno.
CAPITOLO III
Del governo
Art. 13 – L’oggetto del governo è la felicità
della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica
società, che il ben essere di tutti gli individui che la
compongono.
Art. 14 – Il governo della nazione del regno
delle Due Sicilie è una moderata monarchia ereditaria.
Art. 15 – La potestà di far le leggi risiede
nel parlamento col re.
Art. 16 – La potestà di far eseguire le leggi
risiede nel re.
Art. 17 – La potestà di applicare le leggi
alle cause civili e criminali risiede ne’ tribunali fissati
dalla legge.
CAPITOLO IV
De’ cittadini delle Due Sicilie
Art. 18 – Son cittadini quelli che per parte
di padre traggono origine dai dominii del regno delle Due
Sicilie, e che sono domiciliati in qual si voglia luogo
degli stessi dominii.
Art. 19 – È parimenti cittadino lo straniero,
che godendo dei dritti di nazionalità, ottenga dal parlamento
il decreto speciale di cittadino.
Art. 20 – Perché uno straniero possa conseguire
dal parlamento il decreto di cittadinanza, dovrà avere per
moglie una nazionale premorta; o esser benemerito di aver
portata, o stabilita nel regno delle Due Sicilie qualche
industria, o invenzione importante; o possedervi beni stabili,
per cui paghi una contribuzione diretta, ed esservi insieme,
domiciliato; o esercitare il commercio con un capitale di
sua proprietà e di considerazione, a giudizio del parlamento;
o aver reso dei servigi segnalati per lo bene e per la difesa
della nazione.
Art. 21 – Sono parimenti cittadini i figli
legittimi degli stranieri domiciliati nel regno delle Due
Sicilie, i quali oltre di esser nati nei dominii del regno
medesimo non ne sieno usciti senza permesso del governo,
contino di età 21 anni compiti, sieno domiciliati in alcun
luogo degli stessi dominii, ed ivi esercitino qualche professione,
uffizio o industria utile.
Art. 22 – Quelli soltanto che sieno cittadini
del regno delle Due Sicilie potranno eleggere, o essere
eletti per gli impieghi municipali ne’ casi preveduti dalla
legge.
Art. 23 – La qualità di cittadino del regno
delle Due Sicilie si perde:
I. Per nazionalità acquistata in paese straniero;
II. Per accettazione d’impieghi di altro governo;
III. Per effetto di decisione irrevocabile, colla quale
si imponga pena afflittiva per misfatto, tranne il caso
di esser nuovamente abilitato;
IV. Per avere riseduto cinque anni consecutivi fuori del
territorio del regno delle Due Sicilie senza commissione
o permesso del governo.
Art. 24 – L’esercizio dei medesimi diritti
si sospende:
I. Per interdizione giudiziaria in conseguenza d’incapacità
fisica o morale;
II. Per la circostanza di essere debitore fallito; come
pure per causa di debito in uffizio verso il pubblico tesoro;
III. Per la condizione di servo domestico;
IV. Per mancanza d’impiego, uffizio, o di mezzi conosciuti
di sussistenza;
V. Per essere sotto processo criminale o correzionale con
la spedizione di mandato d’arresto;
VI. Dopo l’anno 1830, coloro che vorranno per la prima volta
entrare nell’esercizio de’ dritti di cittadino, dovranno
saper leggere e scrivere.
Art. 25 – I diritti di cittadinanza possonsi
perdere o sospendere, per le sole ragioni additate nei due
articoli precedenti, e non per altre.
TITOLO III
DEL PARLAMENTO
CAPITOLO I
Della formazione del parlamento
Art. 26 – Il parlamento è il complesso di
tutti i deputati, che rappresentano la nazione, e che sono
nominati da’ suoi cittadini nel modo che sarà detto in appresso.
Art. 27 – La base della rappresentanza nazionale
è la popolazione composta da’ nazionali del regno delle
Due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originari
de’ dominii della monarchia, da coloro che abiano ottenuto
diploma di nazionalità dal parlamento e dagli altri compresi
nell’art. 21.
Art. 28 – Per lo computo della popolazione
de’ dominii delle Due Sicilie si adoprerà l’ultimo censimento
che precede la elezione.
Art. 29 – Per ogni cinquantamila anime di
popolazione composta a’ termini dell’articolo 27, vi sarà
un deputato al parlamento.
Art. 30 – Numerata la popolazione delle differenti
province, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di
là di venticinquemila anime, si eleggerà un altro deputato,
come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando
l’additato eccesso non superi i venticinquemila, non se
ne terrà conto alcuno.
CAPITOLO II
Della nomina del deputati al parlamento
Art. 31 – Per la nomina de’ deputati si convocheranno
le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale,
e di provincia. I circondari elettorali saranno determinati
con una particolar legge.
Art. 32 – In tutte queste assemblee nessun
Cittadino potrà presentarsi armato.
CAPITOLO III
Delle assemblee elettive di parrocchia
Art. 33 – Le assemblee elettive di parrocchia
si comporranno da tutti i cittadini domiciliati e residenti
nel territorio rispettivo, compresi gli ecclesiastici secolari.
Art. 34 – Queste assemblee si convocheranno
sempre nella prima domenica del mese di settembre dell’anno
precedente a quello della convocazione del parlamento.
Art. 35 – Quindici giorni prima della convocazione
delle assemblee parrocchiali saranno pubblicate ed affisse
in ordine alfabetico le liste di tutti i cittadini votanti:
tali liste saranno formate dal parroco e dal sindaco.
Art. 36 – Nelle assemblee di parrocchia si
nominerà un elettore parrocchiale per ogni duecento cittadini
ivi domiciliati.
Art. 37 – Quando il numero dei cittadini
della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non
giunga a quattrocento, si nomineranno due elettori. Quando
ecceda il numero di cinquecento, sebbene non giunga a seicento,
ne saranno nominati tre, e così progressivamente.
Art. 38 – Nelle parrocchie ove il numero
de’ cittadini non ascende a dugento ma a cento cinquanta
almeno, si nominerà un elettore. Nelle parrocchie, ove non
si abbia questo numero, i cittadini votanti si riuniranno
a quelli dell’altra immediata, e tutti riuniti nomineranno
l’elettore o gli elettori in proporzione del numero che
risulta dalla loro unione.
Art. 39 – L’assemblea parrocchiale eleggerà
a pluralità di voti undici compromessari; ed essi nomineranno
un elettore parrocchiale. In caso di parità, dovrà decider
la sorte.
Art. 40 – Quando nell’assemblea parrocchiale
dovranno farsi due elettori parrocchiali, si nomineranno
preventivamente ventuno compromessari.
Quando il numero degli elettori fosse di
tre, quello dei compromessari sarà di trentuno.
Art. 41 – Quando il numero degli elettori
dovesse essere al di là di tre, l’assemblea parrocchiale
sarà divisa in sezioni; ognuna di seicento cittadini.
In quanto al numero che potrebbe restare, se questo giunga
a centocinquanta, formerà una sezione separata: in altro
caso i cittadini saranno divisi per le altre sezioni: e
perciò una parrocchia che non avesse settecento cinquanta
cittadini, non sarebbe divisa in sezioni. La divisione sarà
fatta dal sindaco e dal parroco, secondo l’ordine alfabetico
de’ cognomi: e quando vi fossero molti cognomi simili, la
divisione avrà luogo anche coll’ordine alfabetico de’ nomi
apposti a canto a’ cognomi simili.
Art. 42 – Per le piccole parrocchie, i di
cui cittadini ascendono a venti, sarà nominato un compromessario.
Se la parrocchia ne è da trenta a quaranta, si nomineranno
due compromessari, e così progressivamente. La parrocchia
che ne avesse meno di venti, si riunirà alla più vicina
per la elezione de’ compromessari.
Art. 43 – I compromessari delle parrocchie
delle piccole popolazioni eletti nel modo espresso si riuniranno
nel luogo più opportuno: e quando il numero montasse ad
undici o almeno a nove, nomineranno un elettore parrocchiale.
Se il numero dei compromessari montasse a 21 o almeno a
diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali. Quando
il numero de’ compromessari montasse a 31, e se ne riunissero
almeno venticinque, nomineranno tre elettori.
Art. 44 – Per esser nominato elettore parrocchiale
si richiede la qualità di cittadino, la età di 25 anni compiti,
e l’esser domiciliato e residente nella parrocchia.
Art. 45 – Le assemblee parrocchiali saranno
presedute dal sindaco del comune, ove si congreghino, e
dovrà assistervi anche il parroco per maggior solennità
dell’atto. Se in un istesso luogo per ragion del numero
delle sue parrocchie dovessero congregarsi due o più assemblee,
una di queste sarà preseduta dal sindaco, e le altre dal
giudice o giudici municipali, dagli eletti e decurioni scelti
a sorte: tal sistema sarà osservato, quando una stessa parrocchia
sarà divisa in più sezioni, e vi assisterà un sacerdote
destinato dal parroco, se pur questo ultimo non ha un sostituto
di dritto.
Art. 46 – Giunta l’ora della riunione, che
seguirà nelle case comunali o ne’ luoghi a ciò destinati,
i cittadini votanti insieme riuniti passeranno col di loro
presidente, o coi presidenti delle sezioni, alla parrocchia.
Ivi sarà celebrata la solenne messa dello Spirito Santo
dal parroco: questi pronunzierà un discorso analogo alla
circostanza.
Art. 47 – Terminata la messa, ritorneranno
al luogo, donde partirono: e le sezioni, quando ve ne fossero,
si divideranno per i luoghi loro destinati. Si aprirà l’assemblea
col nominare fra i cittadini presenti due scrutinatori ed
un segretario. La elezione si farà a pluralità relativa
di voti.
In questa operazione preparatoria faranno da scrutinatori
i due più anziani, e da segretario uno dei più giovani dell’assemblea,
a giudizio del presidente. Il tutto si farà a porte aperte.
Art. 48 – Dopo di ciò domanderà il presidente,
se alcuno dei cittadini avesse da esporre doglianza alcuna
di subornazione o corruzione eseguita, perché la elezione
ricadesse su qualche determinata persona: e quando ciò fosse,
dovrà farsene pubblico processo verbale. Risultando certa
l’accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e
passiva: e risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori
la stessa pena. Di tal giudizio non si ammetterà gravame.
Art. 49 – Se sorgessero dubbi sopra alcun
de’ presenti in quanto al concorrere in lui le qualità richieste
per votare, la stessa assemblea pronunzierà all’istante
ciò che ne pensa. Le sue decisioni si eseguiranno senza
gravame per questa sola volta e per questo solo effetto.
Art. 50 – Si procederà quindi alla nomina
dei compromessari. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà
alla tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori
ed il segretario, e nominerà un numero di persone eguale
a quello de’ compromessari da eleggersi. Il segretario formerà
un elenco de’ nomi delle persone nominate, e ciò in presenza
del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti
di elezione niuno potrà dare il voto a sé stesso, sotto
pena di perdere il dritto di votare.
Art. 51 – Terminato questo atto d’inscrizione,
il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno
le liste formate. Quindi verranno ad alta voce pubblicati
dal segretario i nomi de’ cittadini eletti compromessari,
per aver riunito un numero maggiore di voti.
Art. 52 – Prima di sciogliersi l’assemblea,
i compromessari nominati dalla intera parrocchia si riuniranno
col segretario e scrutinatori in luogo separato, facendo
da presidente il più vecchio tra essi, e procederanno alla
nomina dell’elettore o degli elettori della parrocchia.
Per esser eletto bisogna aver unito più della metà de’ voti.
Si raccoglieranno essi giusta il metodo prescritto nell’art.
69. Ciò fatto si pubblicherà tal nomina nell’assemblea.
Art. 53 – Il segretario dell’assemblea, o
quello della prima sezione distenderà un atto soscritto
da esso, dal presidente, e da’ compromessari: e ne darà
copia firmata dalle stesse persone all’eletto, o agli eletti,
onde possano far constare la loro nomina.
Art. 54 – Niun cittadino potrà ricusarsi
a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.
Art. 55 – Seguita che sarà la nomina degli
elettori, l’assemblea verrà immantinente sciolta: e sarà
nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.
Art. 56 – I cittadini che hanno composta
l’assemblea, si trasferiranno nuovamente alla parrocchia,
ove si canterà un solenne Te Deum, conducendo l’elettore
o gli elettori tra il presidente, gli scrutinatori ed il
segretario.
CAPITOLO IV
Delle assemblee di circondario elettorale
Art. 57 – Le assemblee elettive di circondario
saranno composte di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi
nel capo-luogo di ogni circondario elettorale per nominare
gli elettori, i quali debbonsi poscia trasferire nella capitale
della provincia, onde eleggere i deputati al parlamento.
Art. 58 – Queste assemblee si celebreranno
nella prima domenica del mese di ottobre dell’anno antecedente
a quello, in cui devesi unire il parlamento.
Art. 59 – Il numero degli elettori di circondario
elettorale sarà almeno triplo di quello de’ deputati che
debbonsi eleggere.
Art. 60 – Se il numero de’ circondarii elettorali
della provincia fosse maggiore di quello degli elettori
che si richieggono in conformità dell’articolo precedente
per la nomina de’ deputati che gli corrispondono, si nominerà
ciò non ostante un elettore per ogni circondario elettorale.
Se il numero de’ circondarii elettorali fosse minore di
quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun circondario
elettorale ne sceglierà uno o più sino al completo del numero
che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato
dal circondario elettorale che abbia una maggiore popolazione.
Se ne mancasse un altro, sarà nominato dal circondario elettorale
immediato che più abbondi di popolazione; e così successivamente.
Art. 61 – Per quanto si è stabilito ne’ due
precedenti ultimi articoli del pari che nel 29 e nel 30,
il censimento determina quanti deputati corrispondano ad
ogni provincia, e quanti elettori ad ogni circondario elettorale.
Art. 62 – Le assemblee elettive di circondario
verran presedute dal capo politico o sia sindaco del capo-luogo
del circondario elettorale medesimo. Si presenteranno ad
esso gli elettori parrocchiali muniti del documento, che
assicuri la loro elezione, onde i loro nomi vengano registrati
nel libro in cui debbonsi distendere gli atti dell’assemblea.
Art. 63 – Nel giorno stabilito si uniranno
gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale municipali
a porta aperta, e daranno principio alle loro funzioni con
la nomina di un segretario e di due scrutinatori, cui dovranno
scegliere fra gli elettori medesimi, a’ termini dell’art.
36.
Art. 64 – Gli elettori presenteranno i certificati
della loro nomina, onde essere esaminati dal segretario
e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno dar
conto, se i certificati esibiti sieno o no in regola. I
certificati del segretario e degli scrutinatori saranno
esaminati da una commissione composta di tre individui dell’assemblea
per ciò nominati: essi dovranno del pari dar conto nel seguente
giorno della validità di tali documenti.
Art. 65 – Fatto in questo giorno l’appello
degli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che
risulteranno dai certificati esibiti: e se vi sia cosa da
opporre agli accennati documenti od agli elettori per mancanza
di alcuna delle circostanze richieste, l’assemblea deciderà
definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò
che ne stimi: e tali giudizii verranno eseguiti senza gravame.
Art. 66 – Dopo di ciò, radunati gli elettori
parrocchiali col loro presidente, si trasferiranno alla
chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello Spirito
Santo dall’ecclesiastico di maggior dignità: questi pronunzierà
pure un discorso analogo alla circostanza.
Art. 67 – Ciò fatto, si restituiranno tutti
alle case municipali. Gli elettori sederanno senza preferenza
alcuna: ed il segretario leggerà alla loro presenza questo
capitolo della Costituzione. Il presidente quindi farà la
stessa domanda enunciata nell’articolo 48; ed a questo riguardo
si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo.
Art. 68 – Immediatamente dopo si procederà
alla nomina dell’elettore o elettori di circondario elettorale,
scegliendoli uno per uno o per iscrutinio segreto, col mezzo
di cedole, nelle quali sia scritto il nome della persona
che ciascuno vuol indicare.
Art. 69 – Tosto che siansi presi tutti i
voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario
e gli scrutinatori li ordineranno: e rimarrà eletto quegli
che abbia riunito almeno un voto più della metà. Ciò fatto,
il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse
riunita la pluralità assoluta di voti, per gli due che abbiano
ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio,
e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero
di voti. Nel caso di parità dovrà decider la sorte.
Art. 70 – Per esser elettore di circondario
si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi
diritti, la età di venticinque anni compiti e la circostanza
di esser domiciliato e residente nel circondario, benché
non presente all’assemblea, sia secolare o ecclesiastico-secolare.
Art. 71 – Il segretario distenderà un atto
soscritto da esso, dal presidente e dagli scrutinatori,
e ne darà copia firmata dalle stesse persone all’eletto
o agli eletti; onde possano far constare la loro nomina.
Il presidente dell’assemblea rimetterà altra copia conforme
soscritta da esso e dal segretario al presidente dell’assemblea
di provincia, dove l’elezione avvenuta sarà inserita ne’
pubblici fogli.
Art. 72 – Nelle assemblee elettive di circondario
elettorale si osserverà quanto si ordina per le assemblee
elettive di parrocchia negli articoli 51, 55, 56.
CAPITOLO V
Delle assemblee attive di provincia
Art. 73 – Le assemblee elettive di provincia
si comporranno degli elettori di tutti i circondari elettorali
delle medesime: eglino si riuniranno nel capoluogo ad oggetto
di nominare i corrispondenti deputati che debbono formare
il parlamento in qualità di rappresentanti della nazione.
Art. 74 – Queste assemblee si convocheranno
sempre nella prima domenica del mese di novembre dell’anno
precedente a quello della formazione del parlamento.
Art. 75 – Le assemblee elettive di provincia
saranno presedute dal sindaco del capo-luogo della provincia
medesima: a lui si presenteranno gli elettori di circondario
muniti del documento della loro elezione, onde i loro nomi
vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli
atti dell’Assemblea.
Art. 76 – Nel giorno designato si uniranno
gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case
comunali, o in altro edifizio che si giudichi più convenevole
per adempire un atto così solenne. Daranno quindi principio
alle loro funzioni con la nomina a pluralità di voti di
un segretario e di due scrutinatori cui sceglieranno fra
gli elettori medesimi.
Art. 77 – Si leggeranno i quattro capitoli
della presente costituzione politica i quali trattano della
elezione, ed indi i certificati degli atti dell’elezioni
eseguite ne’ capo-luoghi dei circondarii elettorali; certificati
rimessi da’ rispettivi presidenti. Dovranno parimente gli
elettori presentare i certificati della loro nomina per
farli esaminare dal segretario e scrutinatori; e questi
nel giorno seguente dovranno riferire, se que’ documenti
sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli
scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta
di tre individui dell’Assemblea, perciò nominati: ed essi
ancora dovranno, nello stesso giorno seguente, dare il loro
parere su’ documenti medesimi.
Art. 78 – Riuniti che saranno in questo giorno
gli elettori di circondario elettorale, si leggeranno gl’informi
rispettivi sopra i documenti presentati: e quando sorgessero
de’ dubbi contro tali documenti o contro gli elettori per
deficienza di alcune delle qualità richieste, l’assemblea
risolverà definitivamente e senza interrompere le sue funzioni
ciò che le sembrerà più opportuno. Queste risoluzioni saranno
eseguite senza gravame.
Art. 79 – Ciò fatto, gli elettori di circondario
col loro presidente si dirigeranno alla cattedrale, ove
si canterà la messa solenne dello Spirito Santo: ed il vescovo,
o in sua mancanza l’ecclesiastico di maggiore dignità, pronunzierà
un discorso analogo alle circostanze.
Art. 80 – Terminato questo atto religioso,
torneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porta aperta
dopo che gli elettori siensi seduti senza preferenza alcuna,
farà il presidente la stessa domanda esposta nell’articolo
48; e si osserverà pienamente a questo riguardo quanto si
prescrive nell’articolo medesimo.
Art. 81 – Si procederà quindi dagli elettori
che sono presenti, alla elezione de’ deputati ad uno ad
uno. Gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla
tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori
ed il segretario; o quest’ultimo nella presenza de’ nominatori
scriverà ne’ registri il nome della persona che ciascuno
elegge. Il segretario e scrutinatori saranno i primi a dare
il voto.
Art. 82 – Subito che siensi presi tutti i
voti, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario li
ordineranno; e rimarrà eletto quegli che abbia riportato
almeno un voto più della metà. Se niuno avesse raccolta
la pluralità assoluta de’ voti, per i due che ne avessero
ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio
e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Nel caso
di parità dovrà decidere la sorte. Terminata la elezione,
sarà immantinente pubblicata dal presidente.
Art. 83 – Dopo la elezione de’ deputati si
procederà a quella dei supplenti con lo stesso metodo e
forma; ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza
parte de’ deputati che le corrispondono. Se ad alcuna provincia
spetta l’elezione di due deputati, verrà ciò non ostante
eletto un supplente. Questi supplenti interverranno al parlamento
sempre che si verifichi la morte del proprietario, ovvero
a giudizio dello stesso parlamento la sua impossibilità
di rappresentare: e ciò in qualunque tempo che avvenga o
l’uno o l’altro accidente dopo la elezione.
Art. 84 – Per esser deputato si richiede
la qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi diritti,
la età di venticinque anni compiti e l’esser nato nella
stessa provincia, o l’essere in essa domiciliato con sette
anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare
quanto dell’ecclesiastico-secolare. La elezione potrà ricadere
non meno su’ cittadini i quali compongono l’assemblea, che
sugli assenti da questa.
Art. 85 – Per essere deputato al parlamento
si richiede altresì il possesso di una proporzionata rendita
annua procedente da beni proprii.
Art. 86 – La disposizione dell’articolo precedente
rimane sospesa, fino a che il parlamento futuro dichiari
esserne giunto il momento; e disegni così la quota della
rendita, come la qualità de’ beni, da cui debba dedursi.
Ciò che il parlamento deciderà in quell’epoca, si terrà
per costituzionale, e come se fosse qui espresso.
Art. 87 – Se avvenga che la stessa persona
sia eletta dalla provincia di sua nascita o da quella in
cui sia domiciliata, sussisterà la elezione per causa di
domicilio; e per la provincia di sua nascita agirà nel parlamento
il rispettivo supplente.
Art. 88 – I segretarii di Stato, i consiglieri
di Stato e tutti coloro che occupano impieghi della casa
reale, non potranno esser eletti deputati al parlamento.
Art. 89 – Neppure potrà essere eletto deputato
qualunque straniero, sebbene abbia ottenuto dal parlamento
il decreto di cittadinanza.
Art. 90 – Niun impiegato pubblico nominato
dal governo potrà esser eletto deputato al parlamento per
la provincia in cui esercita le sue funzioni.
Art. 91 – Il segretario distenderà l’atto
della elezione, e lo soscriverà insieme col presidente e
con tutti gli elettori.
Art. 92 – In seguito tutti gli elettori daranno,
senza che alcuno possa scusarsene, a tutti ed a ciascuno
de’ deputati eletti gli ampli poteri nella forma che in
appresso è prescritta, onde presentarli al parlamento. Ciascun
deputato dovrà ricevere separatamente una copia conforme
di tali poteri.
Art. 93 – I poteri saran concepiti ne’ seguenti
termini:
nel comune di... nel giorno... del mese di...
nella sala di... essendosi congregati i signori (seguiranno
i nomi del presidente e degli elettori di circondario elettorale
che compongono l’assemblea di provincia) hanno dichiarato
innanzi a me pubblico notaio ed a’ testimoni chiamati a
quest’oggetto, che essendosi proceduto in conformità della
Costituzione politica della monarchia delle Due Sicilie
alla nomina degli elettori parrocchiali e di circondario,
con tutte le solennità prescritte dalla stessa costituzione,
siccome consta da certificati originali a ciò relativi;
ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti de’
circondarii della provincia di... nel giorno... del mese
di... del presente anno, hanno nominato i deputati che in
nome di questa provincia debbono concorrere a rappresentarla
nel parlamento, e sono stati eletti per tali deputati della
stessa provincia i signori N.N. siccome consta dall’atto
disteso e firmato da N.N. Per conseguenza i nominati elettori
concedono ampli poteri a’ medesimi deputati insieme riuniti
ed a ciascun di essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare
le auguste funzioni de’ di loro incarichi, e perché riuniti
con gli altri deputati nel parlamento, come rappresentanti
della nazione delle Due Sicilie, possano concedere e risolvere
quanto giudichino convenevole al bene generale della stessa,
dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione,
e mantenersi ne’ limiti prescritti da questa, senza poter
derogare, alterare o variare in alcun modo e sotto alcun
pretesto niuno de’ suoi articoli. Gli stessi elettori quindi
in virtù di tutte le podestà ad essi concedute per l’adempimento
del presente atto si obbligano tanto in nome proprio, quanto
in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia
a tener tuttociò che i nominati deputati del parlamento
facessero, per valido, ed ubbidire ed adempiere tuttociò
che da questo si risolvesse in conformità della costituzione
politica del regno delle Due Sicilie. Tanto hanno dichiarato
e promesso in presenza di testimoni N.N. che insieme con
essi elettori si sono soscritti. Di tutto ciò fo fede, ecc.
Art. 94 – Il presidente, gli scrutinatori
ed il segretario rimetteranno immantinente una copia da
essi firmata dell’atto seguito dell’elezione alla deputazione
permanente del parlamento: e procureranno che tali elezioni
si pubblichino per mezzo della stampa, e che di queste si
spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia.
Art. 95 – I deputati godranno di una indennità
a carico delle provincie, la quantità della quale verrà
fissata dal parlamento nel secondo anno di ogni deputazione
generale.
Art. 96 – Si osserverà nelle assemblee elettive
di provincia tutto ciò che si ordina negli articoli 52,
54, 55 e 56 ad eccezione di quello che si stabilisce nell’art.
314.
CAPITOLO VI
Della convocazione del parlamento
Art. 97 – Il parlamento si riunirà in ogni
anno nella capitale del regno, ed in un edifizio destinato
a questo solo oggetto.
Art. 98 – Quando il parlamento giudicasse
conveniente di trasferirsi in altro luogo diverso dalla
capitale, potrà farlo, purché la traslazione venga approvata
da due terzi almeno dei deputati presenti.
Art. 99 – Le sessioni del parlamento dureranno
in ogni anno per tre mesi consecutivi. Vi darà principio
nel primo giorno del mese di marzo.
Art. 100 – Il parlamento potrà prorogare
le sue sessioni per un solo mese, e ne’ seguenti due casi:
I. Se il re lo richiegga;
II. Se il parlamento lo giudichi necessario, e lo risolva
espressamente con due terzi dei deputati.
Art. 101 – I deputati si rinnoveranno totalmente
in ogni biennio.
Art. 102 – Se la guerra o l’occupazione fatta
dal nemico di alcuna parte del territorio della monarchia
impedissero a tutti o ad una parte de’ deputati di una o
più provincie di presentarsi in tempo opportuno al parlamento,
verranno suppliti i mancanti dagli anteriori deputati delle
rispettive provincie. Quegli che li suppliscono saranno
estratti a sorte fra essi fino a che sia completo il numero
che si richiede.
Art. 103 – I deputati una volta eletti non
potranno esserlo di nuovo, se non dopo che sia trascorsa
un’altra deputazione.
Art. 104 – O deputati nel giungere alla capitale
si presenteranno alla deputazione permanente del parlamento.
Questa farà iscrivere nella segreteria del parlamento medesimo
i nomi di tali deputati ed il nome della provincia che li
ha eletti.
Art. 105 – Nell’anno in cui dee seguire la
rinnovazione de’ deputati, si convocherà la prima assemblea
preparatoria a porte aperte nel giorno 15 di febbraio. Farà
in essa le funzioni di presidente colui che l’esercita presso
la deputazione permanente; ed alle funzioni di segretari
e di scrutinatori la stessa deputazione nominerà coloro
che giudicherà fra gl’individui rimanenti.
Art. 106 – A questa prima assemblea tutti
i deputati presenteranno i di loro poteri: e dalla stessa
si nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una
di cinque individui, onde esamini i poteri di tutti i deputati;
l’altra di tre, onde esamini i poteri de’ cinque individui
che compongono la commissione suddetta.
Art. 107 – Nel giorno venti dello stesso
mese di febbraio si convocherà parimenti a porte aperte
una seconda assemblea preparatoria, cui le due commissioni
nominate faranno rapporto della legittimità de’ poteri esibiti,
tenendo presenti le copie degli atti della elezione provinciale.
Art. 108 – In questa assemblea e nelle altre
che saranno necessarie sino al giorno venticinque del mese
accennato, si risolveranno definitivamente ed a pluralità
di voti i dubbi che sorgessero su la legittimità de’ poteri
e su le qualità de’ deputati.
Art. 109 – Nell’anno che succede a quello
della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea
preparatoria nel giorno venti di febbraio. Ne’ giorni rimanenti
sino al venticinque si terranno tutte le altre che si crederanno
necessarie per deliberare nel modo e nella forma indicati
ne’ tre articoli precedenti sulla legittimità de’ poteri
de’ deputati che di nuovo si presentino.
Art. 110 – Nel giorno venticinque di febbraio
di ciascun anno si convocherà l’ultima assemblea preparatoria.
In essa tutti i deputati, apposta la mano a’ santi evangeli,
daranno il giuramento nella seguente forma:
D. Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana
senza ammettere alcun’altra, nel regno?
R. Sì lo giuro.
D. Giurate di osservare e di fare osservare religiosamente
la costituzione politica adottata nel 1820 per la monarchia
delle Due Sicilie con le modificazioni proposte dalla rappresentanza
nazionale?
R. Sì lo giuro.
D. Giurate di adempiere pienamente e fedelmente l’incarico
che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in ogni riscontro
il bene e la prosperità della nazione?
R. Sì lo giuro.
– Se così farete, Iddio vi premii: e nel caso contrario
ve lo imputi.
Art. 111 – Ciò fatto, si procederà ad eleggere
fra gli stessi deputati, per iscrutinio segreto ed a pluralità
assoluta di voti, un presidente, un vice-presidente e quattro
segretari. Dopo di ciò si avrà per costituito e formato
il parlamento: e la deputazione permanente cesserà da tutte
le sue funzioni.
Art. 112 – Nello stesso giorno si nominerà
una deputazione di ventidue deputati e di due segretari,
perché si porti da S.M. a parteciparle la seguita istallazione
del parlamento, la quale avrà luogo nel giorno primo di
marzo.
Art. 113 – Se il re si trovasse fuori della
capitale, gli si farà tal partecipazione e richiesta in
iscritto: ed il re risponderà nello stesso modo.
Art. 114 – Il re assisterà in persona all’apertura
del parlamento. Quando fosse impedito eseguirà quest’atto
il presidente nel giorno designato, senza che per motivo
alcuno si possa differirlo ad altro giorno.
Le stesse formalità si osserveranno per l’atto della chiusura
del parlamento.
Art. 115 – Nella sala del parlamento il re
entrerà senza guardie, accompagnato soltanto dalle persone
che si additano nel regolamento del governo interiore del
parlamento per la cerimonia dell’ingresso e della partenza
del re.
Art. 116 – Il re pronunzierà un discorso
in cui proporrà al parlamento quanto crederà convenevole.
Il presidente risponderà in termini generali. Quando il
re non assiste, rimetterà il suo discorso al presidente,
perché questi lo legga al parlamento.
Art. 117 – Il parlamento non può deliberare
alla presenza del re.
Art. 118 – Nel caso che i ministri segretari
avanzino proposizioni al parlamento in nome del re, assisteranno
alle discussioni che avranno luogo su l’oggetto nel giorno
e nel modo che si fisserà dal parlamento. Avranno la parola
nel parlamento medesimo su le proposizioni indicate: ma
non potranno essere presenti quando esso emette il suo voto.
Art. 119 – Le sessioni del parlamento saranno
pubbliche, meno che nei casi i quali esigano riserbo e ne’
quali potranno essere segrete.
Art. 120 – In tuttociò che riguarda le discussioni
del parlamento ed il suo ordine e governo interiore si osserveranno
i regolamenti adottati dal parlamento attuale. Ciò non sarà
di ostacolo alle riforme che il parlamento successivo giudicasse
opportune.
Art. 121 – I deputati saranno inviolabili
per le di loro opinioni; e non potranno per queste esser
molestati in alcun tempo, in alcun caso e da autorità alcuna.
Nelle cause criminali che s’intentassero contro di essi,
non potranno esser giudicati se non dal tribunale del parlamento
nel modo e nella forma prescritta ne’ regolamenti per lo
governo interiore dello stesso. Mentre durano le sessioni
del parlamento, e per lo spazio di un mese successivo, non
potranno i deputati esser citati civilmente, né essere molestati
in alcun modo per causa di debito.
Art. 122 – Nel tempo della di loro deputazione,
cominciando dal giorno in cui la di loro nomina fu verificata
presso la deputazione permanente, non potranno i deputati
accettare per sé o sollecitare per altri impiego alcuno
che sia a provvista del re, né domandare alcun avanzamento
che non sia nella scala della propria carriera.
Art. 123 – I deputati non potranno parimenti
nel corso della loro deputazione, ed anche per un anno successivo
all’ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sé stessi,
né sollecitare per altri delle pensioni o decorazioni di
sorta alcuna che sieno a provvista del re.
CAPITOLO VII
Delle facoltà del parlamento
Art. 124 – Le facoltà del parlamento sono:
I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogarle
in caso che ciò sia necessario;
II. Ricevere il giuramento del re, del duca di Calabria
e della reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno
a suo luogo;
III. Risolvere qualunque dubbio di fatto e di dritto che
sorga nell’ordine della successione alla corona;
IV. Eleggere la reggenza o il reggente del regno ne’ casi
dalla costituzione indicati, e fissare i limiti, ne’ quali
la reggenza ed il reggente debbano esercitare l’autorità
regia;
V. Rendere pubblica la ricognizione del duca di Calabria;
VI. Nominare il tutore del re minore ne’ casi indicati dalla
costituzione;
VII. Approvare prima della ratifica i trattati di alleanza
offensiva, de’ sussidii ed i particolari trattati di commercio;
VIII. Concedere o negare, che si ammettano truppe straniere
nel regno;
IX. Decretare la creazione o la soppressione degl’impieghi
ne’ tribunali che stabilisca la costituzione; e la creazione
o soppressione di altri impieghi pubblici;
X. Fissare in ogni anno, a proposta del re, le forze di
terra e di mare, determinando quelle che debbansi tenere
in piedi in tempo di pace, ed il di loro aumento in tempo
di guerra;
XI. Fissare le ordinanze delle armate di terra, di quelle
di mare e della milizia nazionale in tutti i rami che le
riguardano;
XII. Fissare le spese della pubblica amministrazione;
XIII. Stabilire annualmente le contribuzioni e le imposte;
XIV. Prendere de’ capitali in prestito sul credito della
nazione nei casi di bisogno;
XV. Approvare la ripartizione delle contribuzioni;
XVI. Esaminare ed approvare i conti dell’impiego dei pubblici
capitali;
XVII. Stabilire le dogane, le tariffe de’ dritti;
XVIII. Disporre ciò che sia convenevole per l’amministrazione,
conservazione ed alienazione de’ beni nazionali;
XIX. Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo ed
il nome della moneta;
XX. Adottare il sistema che si stimi più giusto e più idoneo
per i pesi e misure;
XXI. Promuovere ed incoraggiare ogni sorta d’industria e
toglier gli ostacoli che ne impediscano i progressi;
XXII. Stabilire il piano generale della pubblica istruzione
in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà
per la educazione del duca di Calabria;
XXIII. Approvare i regolamenti del regno in ciò che riguarda
la polizia e la salute pubblica;
XXIV. Proteggere la libertà della stampa;
XXV. Recare ad effetto la risponsabilità de’ ministri-segretari
di stato e degli altri pubblici funzionari;
XXVI. Appartiene finalmente al parlamento il dare o negare
il suo assenso in tutti i casi, ne’ quali ciò si prescriva
dalla costituzione.
CAPITOLO VIII
Della formazione delle leggi e della sanzione
reale
Art. 125 – Ogni deputato ha la facoltà di
proporre al parlamento de’ progetti di legge; ma dee farlo
in iscritto, assegnandone le ragioni.
Art. 126 – Due giorni almeno dopo che siasi
presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per
la seconda volta, ed il parlamento delibererà se si debba
o no discuterlo.
Art. 127 – Ammesso a discussione il progetto,
quando il parlamento ne conosca la importanza, ne sarà inviato
l’esame preventivo ad una commissione.
Art. 128 – Quattro giorni almeno dopo che
siasi ammesso a discussione il progetto, si leggerà per
la terza volta, e potrà designarsi il giorno della discussione.
Art. 129 – Giunto il giorno designato per
la discussione, questa sarà fatta su la totalità del progetto
e su di ciascuno de’ suoi articoli.
Art. 130 – Il parlamento deciderà, se il
progetto siasi sufficientemente discusso. Quando lo sia,
risolverà se vi è luogo o no a deliberare.
Art. 131 – Posto che vi sia luogo a deliberare,
il parlamento procederà a questo atto, ed o ammetterà o
ributterà in tutto od in parte il progetto, lo varierà o
lo modificherà, giusta le osservazioni che si sien fatte
nella discussione.
Art. 132 – La deliberazione sarà quella che
avrà riunita la pluralità assoluta de’ voti. Perché ciò
si verifichi, sarà necessaria la presenza della metà, più
uno, della totalità de’ deputati che debbon comporre il
parlamento.
Art. 133 – Se il parlamento rigettasse un
progetto di legge in qualunque stato del suo esame, o risolvesse
che non debba procedersi a deliberare, non potrà questo
progetto riproporsi nello stesso anno.
Art. 134 – Se venisse adottato, si distenderà
per duplicato in forma di legge, e si leggerà nel parlamento.
Ciò fatto e soscritti amendue gli originali dal presidente
e da due segretari verranno subito presentati al re da una
deputazione.
Art. 135 – Al re appartiene la sanzione delle
leggi.
Art. 136 – Il re dà la sua sanzione con la
seguente formola soscritta di suo pugno, – si pubblichi
per legge.
Art. 137 – Il re nega la sanzione con la
seguente formola soscritta parimenti di suo pugno: ritorni
al parlamento: e vi unirà per esteso i motivi che ha avuti
per negare la sanzione.
Art. 138 – Il re avrà trenta giorni di tempo
per usare di tale prerogativa. Se in questo intervallo non
avrà data o negata la sua sanzione, per la stessa ragione
s’intenderà data, e sarà data di fatto.
Art. 139 – Data o negata la sanzione del
re, verrà restituito al parlamento per la sua intelligenza
uno degli originali con la corrispondente formola apposta.
Questo originale si conserverà nell’archivio del parlamento,
ed il suo duplicato rimarrà presso del re.
Art. 140 – Se il re negasse la sua sanzione,
non si riprodurrà il medesimo soggetto nel parlamento dello
stesso anno: ma potrà ciò farsi nel parlamento dell’anno
seguente.
Art. 141 – Se nel parlamento dell’anno seguente
venisse di nuovo proposto, ammesso ed approvato lo stesso
progetto potrà il re, cui il progetto sarà presentato, dar
la sua sanzione, o negarla per la seconda volta ne’ termini
prescritti dagli articoli 136 e 137.
Nel caso che la sanzione venga ancora negata, non si tratterà
più quel soggetto nell’istesso anno.
Art. 142 – Se il progetto fosse per la terza
volta proposto, ammesso ed approvato nel parlamento dell’anno
seguente, la sanzione del re si terrà per data: ed essendogli
presentato il progetto, darà di fatto la sanzione, usando
la formola espressa nell’art. 136.
Art. 143 – Se prima che spiri il termine
di trenta giorni, nei quali debbe il re dare o negare la
sua sanzione, giungesse il giorno in cui debbono terminare
le unioni del parlamento, il re darà o negherà il suo assenso
ne’ primi otto giorni del nuovo parlamento. Quando spirasse
detto termine senza di aver data la sanzione, s’intenderà
data, e la darà egli di fatto, usando la formola prescritta.
Se però il re negasse la sua sanzione, potrà questo parlamento
trattare il medesimo progetto.
Art. 144 – Quando, dopo di avere il re negata
la sanzione ad un progetto di legge, passi uno o più anni
senza che il progetto indicato si riproduca, si farà una
distinzione. Se si riproduca nel tempo della stessa deputazione
che lo adottò per la prima volta, o nelle due deputazioni
che immediatamente la seguono, si avrà sempre per lo stesso
progetto, in quanto riguarda gli effetti della sanzione
reale, di cui trattano i tre articoli antecedenti. Che se
non venisse a proporsi nel tempo delle tre espresse deputazioni,
in tal caso riproducendosi nei termini stessi, si terrà
tuttavia per un progetto novello in quanto agli effetti
indicati.
Art. 145 – Se riprodotto un progetto per
la seconda e terza volta tra i limiti prescritti nell’articolo
precedente, il parlamento lo rigettasse, si terrà sempre
per progetto nuovo in qualunque tempo venga proposto.
Art. 146 – Le leggi si derogano con le stesse
formalità e nel medesimo modo, con cui si stabiliscono.
CAPITOLO IX
Della promulgazione delle leggi
Art. 147 – Pubblicata la legge nel parlamento,
se ne darà avviso al re, onde senza ritardo alcuno si promulghi
solennemente.
Art. 148 – Il re nella promulgazione delle
leggi userà la formola seguente: "N. (il nome del re) per
la grazia di Dio ecc. e per la costituzione della monarchia,
re del regno delle Due Sicilie, re di Gerusalemme ecc. infante
di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. gran
principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc. a tutti coloro
ai quali perverranno e che conosceranno questi atti: sappiate
che il parlamento ha decretato, e noi abbiam sanzionato
quanto segue (qui il testo letterale della legge). Pertanto
comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi
e governatori ed autorità tanto civili, quanto militari
ed ecclesiastiche di qualunque classe, e dignità, che osservino
e facciano osservare, adempiere ed eseguire la presente
legge in tutte le sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento,
e disponete che s’imprima, si pubblichi, e si renda nota
a tutti". (La legge va diretta al corrispondente ministero).
Art. 149 – Tutte le leggi si comunicheranno
per ordine del re da’ rispettivi ministri e segretari di
Stato a tutti ed a ciascuno de’ tribunali supremi, a quelli
delle provincie ed a’ capi ed autorità superiori da cui
saranno comunicate a tutte le rispettive autorità subalterne.
CAPITOLO X
Della deputazione permanente del parlamento
Art. 150 – Il parlamento prima di sciogliersi
nominerà una deputazione che verrà detta deputazione permanente
del parlamento: e sarà composta di sette membri di esso,
due de’ quali dovranno essere della Sicilia oltre al Faro.
Art. 151 – Il parlamento nel tempo istesso
nominerà due supplenti per questa deputazione, de’ quali
uno delle provincie di qua del Faro, e l’altro di quelle
al di là del Faro medesimo.
Art. 152 – La deputazione permanente durerà
per tutto il tempo che intercede fra un parlamento ordinario
e l’altro.
Art. 153 – Le facoltà di questa deputazione
sono: I. invigilare su la osservanza della costituzione
e delle leggi, onde dar conto al prossimo parlamento delle
infrazioni che avessero osservate. II. Convocare il parlamento
straordinario nei casi prescritti dalla costituzione. III.
Disimpegnare gl’incarichi ordinati negli articoli 104, 105.
IV. Dare avviso ai deputati supplenti, onde accorrano invece
de’ proprietari, e quando avvenisse la morte o la impossibilità
assoluta de’ membri proprietari e supplenti di provincia,
comunicare gli ordini opportuni alla stessa, perché proceda
a nuova elezione.
CAPITOLO XI
Del parlamento straordinario
Art. 154 – Il parlamento straordinario si
comporrà degli stessi deputati che per due anni formano
il parlamento ordinario.
Art. 155 – La deputazione permanente convocherà
il parlamento straordinario, indicando il giorno della sua
unione ne’ tre casi seguenti:
1) Quando vacasse la corona;
2) Quando il re fosse impossibilitato per qualunque ragione
al governo, o volesse abdicare la corona al successore.
Nel primo di questi casi rimane la deputazione autorizzata
a prender tutte le misure che stimi convenevoli, onde assicurarsi
della inabilità del re;
3) Quando per critiche circostanze o per ardui affari giudichi
il re opportuno che si convochi, e ciò partecipi alla deputazione
permanente del parlamento.
Art. 156 – Il parlamento straordinario non
si occuperà, se non dell’oggetto per cui è stato convocato.
Art. 157 – Le sessioni del parlamento straordinario
principieranno e termineranno con le stesse formalità del
parlamento ordinario.
Art. 158 – La convocazione del parlamento
straordinario non sarà d’impedimento alle ordinarie elezioni
di nuovi deputati nel tempo prescritto.
Art. 159 – Se il parlamento straordinario
non avesse terminato le sue sessioni nel giorno designato
per la riunione del parlamento ordinario, cesserà il primo
dalle sue funzioni, ed il secondo continuerà la discussione
del soggetto, per cui il primo fu convocato.
Art. 160 – Nel caso del precedente articolo
la deputazione permanente del parlamento continuerà nelle
funzioni che le sono assegnate dagli articoli 104 e 105.
TITOLO IV
DEL RE
CAPITOLO I
Della inviolabilità del re e della sua autorità
Art. 161 – La persona del re è sacra ed inviolabile,
e non soggetta a responsabilità.
Art. 162 – Il re avrà il trattamento di sacra
real maestà.
Art. 163 – Nel re risiede esclusivamente
la podestà di far eseguire le leggi: e la sua autorità si
estende per tutto ciò che conduce alla conservazione dell’ordine
pubblico per l’interno, ed alla sicurezza dello Stato per
l’esterno a norma della costituzione e delle leggi.
Art. 164 – Oltre la prerogativa che compete
al re di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono
ancora, come facoltà principali, le attribuzioni seguenti:
I. Spedire i decreti, i regolamenti e le istruzioni che
gli sembreranno convenevoli per la esecuzione delle leggi;
II. Procurare che in tutto il regno si amministri la pronta
ed esatta giustizia;
III. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone
in seguito ragguaglio documentato al parlamento;
IV. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e
criminali, dietro la proposta del consiglio di Stato;
V. Provvedere tutti gl’impieghi civili e militari;
VI. Dietro la proposta del consiglio di Stato presentare
e nominare tutti i vescovi e tutte le dignità e beneficii
ecclesiastici di regio padronato;
VII. Concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformità
delle leggi;
VIII. Comandare le armate e nominare i generali;
IX. Disporre della forza armata, distribuendola nel modo
il più convenevole;
X. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con
le altre potenze; nominar gli ambasciatori, i ministri ed
i consoli;
XI. Aver cura della fabbrica della moneta, che dovrà portare
la effigie del re e del suo nome;
XII. Decretar l’uso de’ fondi assegnati a ciascuno dei rami
dell’amministrazione pubblica;
XIII. Far grazia ai delinquenti in conformità delle leggi;
XIV. Proporre al parlamento le leggi e le riforme che giudicherà
convenevoli al bene della nazione, onde il parlamento possa
risolvere su l’oggetto nella forma prescritta;
XV. Concedere l’exequatur o trattenere il corso de’ decreti
conciliari e delle bolle pontificie, previo il consenso
del parlamento, quando contengano disposizioni generali,
o ascoltando il consiglio di Stato, quando cadono su di
affari particolari o di governo, o rimettendone la cognizione
e la decisione al tribunale di giustizia, quando siano oggetti
contenziosi, affinché quel tribunale possa deliberare in
conformità delle leggi;
XVI. Nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari
di Stato.
Art. 165 – Le restrizioni dell’autorità del
re sono le seguenti:
I. Non può impedire il re sotto pretesto alcuno la convocazione
del parlamento nelle epoche e ne’ casi prescritti dalla
costituzione, né sospenderlo, né scioglierlo, né in modo
alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro
che lo consigliassero o lo aiutassero in qualunque tentativo
di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati
come tali;
II. Non può il re uscire dal regno senza il consenso del
parlamento; e quando ciò faccia, s’intende che abbia abdicata
la corona;
III. Non può alienare, cedere, rinunciare o in qualunque
altro modo trasferire ad altra persona l’autorità reale,
né alcuna delle sue prerogative;
Se per qualsivoglia ragione volesse abdicare il trono a
favore della persona del suo immediato successore, non potrà
farlo senza l’assenso del parlamento;
IV. Non può il re alienare, cedere o permutare provincia,
città, villaggio, paese, o parte alcuna, per piccola che
sia, del territorio della monarchia;
V. Non può fare il re alleanza offensiva, né trattato speciale
di commercio con alcuna potenza straniera senza il consenso
del parlamento;
VI. Non può neanche obbligarsi con trattato alcuno a dar
sussidii ad una potenza straniera senza il consenso del
parlamento;
VII. Non può il re cedere o alienare beni nazionali senza
il consenso del parlamento;
VIII. Non può il re da per se stesso imporre contribuzione
alcuna diretta od indiretta, né chieder somma sotto pretesto
alcuno per qualunque siasi oggetto: ma ciò dee sempre decretarsi
dal parlamento;
IX. Non può il re concedere privilegio esclusivo a persona
o a corporazione alcuna;
X. Non può il re prendere la proprietà di alcun particolare,
o di alcuna corporazione, né disturbarlo dal possesso, dall’uso
e dal profitto della proprietà medesima: e quando in alcun
caso si conoscesse necessario di prendere la proprietà di
un particolare per oggetto di pubblica utilità, non potrà
farlo senza che nell’atto istesso il proprietario ne sia
reso indenne con proporzionata equivalenza a giudizio di
uomini esperti ed onesti;
XI. Non può il re privare alcuno della sua libertà, né imporgli
da per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di
Stato che segnasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse,
ne saranno responsabili alla nazione, e verranno castigati
come rei di attentato contro la libertà individuale. Soltanto
nel caso che il bene e la sicurezza dello Stato esigessero
l’arresto, di alcuna persona, potrà il re spedire i suoi
ordini a questo riguardo; sotto condizione però che fra
lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a
disposizione del tribunale o del giudice competente;
XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al
parlamento, per ottenere l’assenso; e se lo contraesse senza
di ciò s’intenderà di aver abdicata la corona.
Art. 166 – Il re nel suo avvenimento al trono,
e nell’assumere dopo la minore età il governo del regno,
presterà giuramento innanzi al parlamento nella seguente
forma: N. (qui il nome del re) per la grazia di Dio, e per
la costituzione della monarchia, re del regno delle Due
Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i santi Evangeli,
che difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica,
romana, senza permetterne alcun’altra nel regno; che osserverò
e farò osservare la costituzione politica e le leggi della
monarchia del regno delle Due Sicilie; ed in quanto sarò
per fare, non avrò in mira se non il bene ed il vantaggio
della monarchia; che non alienerò, né cederò, né smembrerò
parte alcuna del regno; non esigerò giammai quantità alcuna
di frutti, né somma alcuna di danaro, né altra cosa qualunque,
senza che abbia ciò decretato il parlamento; che non prenderò
giammai la proprietà di alcuno; che rispetterò sopratutto
la libertà di ogni individuo. E quando in quello che ho
giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi
il contrario, non dovrò essere ubbidito: anzi tutto ciò
che si opponesse, dovrà essere considerato come nullo e
di niun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti, e sia in mia
difesa; ed in caso contrario me lo imputi.
CAPITOLO II
Della successione alla corona
Art. 167 – Il regno delle Due Sicilie è indivisibile,
ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla
promulgazione della costituzione, nell’ordine qui appresso
stabilito.
Art. 168 – La successione alla corona è regolata
a forma di primogenitura, col dritto di rappresentanza nella
discendenza mascolina di maschio in maschio.
Art. 169 – A quel maschio della linea retta
che manca senza figli maschi, succederà il primogenito maschio
di maschio della linea prossima all’ultimo regnante, di
cui sia zio paterno o fratello o in maggior distanza; purché
sia primogenito nella linea, come si è detto, e sia nel
ramo che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla
linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successivamente
da quella dell’ultimo regnante.
Art. 170 – Estinti tutti i maschi di maschio
della discendenza del re Ferdinando, succederà quella femmina
del sangue e dell’agnazione (o sia questa figliuola propria,
o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza),
che sia la più prossima all’ultimo maschio re, ed all’ultimo
maschio dell’agnazione che manchi, o di altro principe che
sia mancato. Sempre è ripetuto che nella linea retta sia
osservato il dritto di rappresentanza, col quale la prossimità
e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell’agnazione.
Riguardo a questa ed a’ discendenti maschi di maschio di
essa, che dovranno succedere, si osserverà l’ordine stabilito.
Art. 171 – L’ordine di successione prescritto,
come sopra, non mai potrà portare la unione della monarchia
di Spagna col regno delle Due Sicilie, in modo che i maschi
o le femmine delle discendenze chiamate siano ammessi al
dominio italiano, sempre che non sieno re di Spagna, o principi
delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro
maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII
del re Carlo III dell’anno 1759, secondo i termini della
quale dovrà regolarsi la successione alla corona della monarchia
delle Due Sicilie.
Art. 172 – Non possono essere re delle Due
Sicilie se non i figli legittimi procreati in costanza di
legittimo matrimonio.
Il parlamento dovrà escludere quella o quelle persone che
sieno incapaci di governare o che abbiano commessi atti
per i quali meritino di perdere la corona.
Art. 173 – Quando la corona debba per immediazione
ricadere o sia di già ricaduta in una donna, non potrà questa
eleggere marito senza l’assenso del parlamento, e quando
ciò non facesse s’intende che abbia abdicata la corona.
Art. 174 – Nel caso che giunga a regnare
una donna, il di lei marito non avrà alcuna autorità relativamente
al regno, né parte alcuna al governo.
Nel caso che si estinguano tutte le linee già nominate,
il parlamento farà una nuova chiamata, attendendo al maggior
vantaggio della nazione, e seguiterà sempre ad osservarsi
la regola e l’ordine di succedere nella maniera di sopra
stabilita.
CAPITOLO III
Della minore età del re, e della reggenza
Art. 175 – Il re è minore sino all’età di
diciotto anni compiti.
Art. 176 – Mentre dura la minore età del
re, il regno verrà governato da una reggenza.
Art. 177 – Il regno sarà parimenti governato
dalla reggenza nel caso che il re sia impossibilitato ad
esercitare la sua autorità da qualunque causa fisica o morale.
Art. 178 – Se l’impedimento del re oltrepassasse
i due anni ed il successore immediato avesse compito gli
anni diciotto, il parlamento potrà nominarlo reggente del
regno in luogo della reggenza.
Art. 179 – Nel caso che vacasse la corona,
ed il Duca di Calabria fosse tuttavia minore, sino a che
si riunisca il parlamento straordinario (quando l’ordinario
non si trovasse unito) la reggenza provvisoria si comporrà
della regina madre, se vi fosse, di due individui della
deputazione permanente del parlamento, i più antichi per
ordine di elezione, e de’ due più antichi consiglieri di
Stato, cioè il decano e quegli che lo segue. Se mancasse
la regina madre, entrerà nella reggenza il terzo consigliere
di Stato per ordine di antichità.
Art. 180 – La reggenza provvisoria sarà presieduta
dalla regina madre nel caso che vi sia, ed in sua mancanza
dall’individuo della deputazione permanente del parlamento,
che sia presso di questa il primo nominato.
Art. 181 – La reggenza provvisoria non risolverà
se non che gli affari che non ammettano dilazione, e non
rimoverà né nominerà impiegati, se non interinalmente.
Art. 182 – Dopo che il parlamento straordinario
sarà riunito, nominerà una reggenza composta di tre o di
cinque individui.
Art. 183 – Per essere individuo della reggenza
si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi
dritti: ne sono esclusi gli stranieri, benché fossero muniti
di decreto di cittadinanza.
Art. 184 – La reggenza sarà presieduta da
uno de’ suoi individui designato dal parlamento: ed a questo
spetterà stabilire, nel caso di bisogno, se debba o no esservi
alternativa nella presidenza, ed in quali termini.
Art. 185 – La reggenza eserciterà l’autorità
del re nel modo che verrà stabilito dal parlamento.
Art. 186 – L’una e l’altra reggenza presteranno
il giuramento in conformità della formola prescritta nell’art.
166, soggiungendo la clausola di essere fedele al re. La
reggenza permanente aggiungerà di più che nell’esercizio
dell’autorità sua osserverà le condizioni impostele dal
parlamento, e che quando il re giunga ad essere maggiore,
o cessi la incapacità sua, metterà nelle sue mani il governo
del regno, sotto pena che ciò non facendo all’istante, sieno
i membri di essa reggenza considerati e castigati come traditori.
Art. 187 – Tutti gli atti della reggenza
si pubblicheranno in nome del re.
Art. 188 – Sarà tutore del re minore la persona
che il re defunto abbia nominata nel suo testamento. In
caso che non l’abbia nominata, sarà tutrice la regina madre,
durante lo stato vedovile: in sua mancanza sarà il tutore
nominato dal parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovrà
il tutore essere nativo del regno delle Due Sicilie.
Art. 189 – La reggenza procurerà che la educazione
del re minore sia la più convenevole al grande oggetto della
sua alta dignità in conformità del piano approvato dal parlamento.
Art. 190 – Il parlamento fisserà il soldo,
di cui debbon godere gl’individui della reggenza.
CAPITOLO IV
Della famiglia reale e del riconoscimento del
duca di Calabria
Art. 191 – Il figlio primogenito del re porterà
il titolo di duca di Calabria.
Art. 192 – Gli altri figli, e figlie del
re saranno e verranno chiamati principi reali delle Due
Sicilie.
Art. 193 – Saranno e verranno parimenti chiamati
principi reali delle Due Sicilie i figli, e le figlie del
duca di Calabria.
Art. 194 – Soltanto alle cennate persone
sarà limitata la qualità di principi reali delle Due Sicilie,
né potrà estendersi ad altre.
Art. 195 – I principi reali delle Due Sicilie
godranno i titoli, le distinzioni e gli onori che hanno
goduto finora: e potranno essere designati per ogni sorta
d’impieghi, meno che di giudicatura e di deputazione al
parlamento.
Art. 196 – Il duca di Calabria non potrà
uscire dal regno senza l’assenso del parlamento: e se uscisse,
rimarrà di fatto escluso dalla successione alla corona.
Art. 197 – Lo stesso dovrà intendersi per
lo caso in cui dimori fuori del regno più del tempo fissato
nel suo permesso, e qualora richiamato non si restituisca
nel termine stabilito dal parlamento.
Art. 198 – Il duca di Calabria, i principi,
e le principesse, e i di loro figli e discendenti sudditi
del re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui
assenso e quello del parlamento, sotto pena di esser esclusi
dalla successione alla corona.
Art. 199 – Degli atti di nascita, matrimonio
e morte di tutte le persone della famiglia reale si rimetterà
copia autentica al parlamento, ed in di lui assenza alla
deputazione permanente, per esser conservata nell’archivio
del parlamento.
Art. 200 – Il duca di Calabria sarà riconosciuto
dal parlamento con le formalità prescritte ne’ regolamenti
per lo governo interiore del medesimo.
Art. 201 – Questo riconoscimento si farà
nel primo parlamento che si convocherà dopo la di lui nascita.
Art. 202 – Il duca di Calabria, subito che
sarà giunto a compire i quattordici anni, presterà giuramento
innanzi al parlamento medesimo con la formola seguente.
N. (qui il nome) duca di Calabria giuro in nome di Dio e
sopra i santi evangeli che difenderò e conserverò la religione
cattolica apostolica romana senza permetterne alcun’altra
nel regno; che osserverò la costituzione politica della
monarchia delle Due Sicilie, e che sarò ubbidiente e fedele
al re. Così facendo Iddio mi aiuti.
CAPITOLO V
Dell’assegnamento della famiglia reale
Art. 203. Il parlamento fisserà al re l’assegnamento
annuo della sua casa in quantità corrispondente all’alta
dignità di sua persona.
Art. 204 – Apparteneranno al re ed a’ suoi
successori tutti gli edifizii reali, di cui egli ha goduto
finora; ed il parlamento designerà i siti e la estensione
delle terre per lo real diporto.
Art. 205 – Al duca di Calabria dal giorno
della nascita, ed ai principi e principesse reali da quello
in cui compiono sette anni di età, si assegnerà per loro
alimenti dal parlamento nazionale una somma annua proporzionata
alla di loro dignità rispettiva.
Art. 206 – Alle principesse reali nel caso
di matrimonio assegnerà il parlamento per dote la somma
che giudicherà opportuna: e dopo che questa siasi data,
cesseranno i rispettivi alimenti annui.
Art. 207 – A’ principi reali ammogliati si
continueranno gli alimenti assegnati a’ medesimi, mentre
risiedono nel regno delle Due Sicilie: ma se si ammogliassero
e risiedessero al di fuori, cesseranno i loro alimenti,
e si darà loro per una volta sola la somma che verrà fissata
dal parlamento.
Art. 208 – Il parlamento stabilirà gli alimenti
annui che debbonsi somministrare alla regina vedova.
Art. 209 – I soldi degl’individui della reggenza
si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del re.
Art. 210 – La dotazione della casa del re
e gli alimenti della real famiglia, de’ quali si parla negli
articoli precedenti, si fisseranno dal parlamento nel principio
di ciascun regno: e mentre questa dura, non potranno alterarsi.
Art. 211 – Tutti questi assegnamenti debbono
uscire dalla tesoreria nazionale, da cui saranno consegnati
all’amministrazione che il re nominerà all’uopo: e con lo
stesso dovranno trattarsi tutte le azioni attive e passive
che per ragione d’interesse potranno sorgere.
CAPITOLO VI
Delle segreterie di Stato
Art. 212 – I segretari di Stato saranno cinque.
I. Il segretario di grazia e giustizia;
II. Il segretario degli affari esteri;
III. Il segretario delle finanze;
IV. Il segretario dell’interno e degli affari ecclesiastici;
V. Il segretario di guerra e marina.
Il parlamento potrà fare in questo ordine di segreterie
le modificazioni cui detteranno la esperienza e le circostanze.
Art. 213 – Per essere ministro segretario
di Stato si richiede le qualità di cittadino nell’esercizio
de’ suoi dritti, rimanendo esclusi gli stranieri, benché
avessero decreto di cittadinanza.
Art. 214 – Un regolamento particolare approvato
dal parlamento stabilirà gli affari che debbon trattarsi
in ciascuna delle segreterie.
Art. 215 – Tutti gli ordini del re dovranno
esser soscritti da quel segretario di Stato, a cui l’affare
appartiene.
Niun tribunale né persona pubblica potrà dar esecuzione
agli ordini accennati, quando manchi il detto requisito.
Art. 216 – I ministri segretari di Stato
saranno risponsabili al parlamento degli ordini autorizzati
da loro contro la costituzione o contro le leggi: né potrà
loro servir di scusa l’aver ciò fatto per ordine del re.
Art. 217 – I ministri segretari di Stato
faranno presente al parlamento in ogni anno lo stato delle
spese che crederanno necessarie per l’amministrazione del
ramo ad essi affidato: e renderanno conto delle spese istesse
nel modo che verrà prescritto.
Art. 218 – Onde ridurre ad effetto la risponsabilità
de’ segretarii di Stato ministri, il parlamento decreterà
prima di ogni altra cosa che vi è luogo alla formazione
del processo.
Art. 219 – Pronunciato questo decreto rimarrà
sospeso dalle sue funzioni il convenuto ministro segretario
di Stato; ed il parlamento rimetterà alla corte suprema
di giustizia tutti i documenti che riguarderanno la causa
da trattarsi dallo stesso |