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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA
1797
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO
E DEL CITTADINO
Il popolo Cispadano in faccia a Dio
proclama la seguente dichiarazione dei diritti, e
doveri dell’uomo e del cittadino.
I – I diritti dell’uomo, che vive in
società, sono la libertà, l’uguaglianza, la sicurezza,
la proprietà.
II – La libertà consiste in potere
fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno
può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.
Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.
Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare
anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché ne’ casi
determinati dalla legge, e non può se non in questi
essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.
III – L’uguaglianza consiste in questo,
che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge,
e quando punisce.
Essa non ammette veruna distinzione di nascita, né
alcun potere ereditario.
IV – La sicurezza risulta dal concorso
di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.
V – La proprietà è il diritto di godere,
e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite,
del frutto del proprio lavoro e della propria industria.
Ognuno può impegnare il tempo, e l’opera sua; ma niuno
può vendersi né essere venduto. La persona è una proprietà
inalienabile.
VI – La sovranità risiede essenzialmente
nella universalità dei cittadini.
Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini
può attribuirsi la sovranità.
Senza delegazione legittima non si può esercitare
alcuna funzione pubblica.
Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere
immediatamente o, mediatamente alla formazione della
legge, alla nomina de’ suoi rappresentanti, e de’
pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono
passare in proprietà di quelli, che le esercitano.
Niuno può portar segni distintivi, che ricordino funzioni
antecedentemente esercitate, o servigi prestati.
I funzionari pubblici non hanno altra superiorità
che quella che è relativa all’esercizio delle loro
funzioni.
VII – La legge è la volontà generale
espressa dal maggior numero o de’ cittadini, o de’
loro rappresentanti.
Nessuna legge può essere giusta, quando sia in opposizione
ai diritti dell’uomo vivente in società.ù
Nessuna legge civile, o criminale può avere un effetto
retroattivo.
La legge non deve imporre se non pene strettamente
necessarie, e proporzionate, quanto più si possa,
al delitto.
VIII – Niuno può essere chiamato in
giudizio, accusato, arrestato, detenuto, fuorché ne’
casi determinati dalla legge, e secondo le forme dalla
legge prescritte.
Qualunque trattamento, che aggravi la pena determinata
dalla legge, è un delitto.
Qualunque rigore non necessario per assicurarsi di
un delinquente, o indiziato deve essere severamente
represso dalla legge.
Quelli, che sollecitano, spediscono, firmano, fanno
eseguire atti arbitrari, o arbitrariamente li eseguiscono,
sono colpevoli, e debbono essere puniti.
IX – Niuno può essere giudicato se
non a norma della legge dopo essere stato ascoltato,
o legittimamente citato.
X – Ogni contribuzione è stabilita,
a norma de’ pubblici bisogni ed interessi. Ogni contribuzione
diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione
delle loro facoltà.
XI – La garanzia sociale non può esistere
se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i
limiti de’ medesimi non sono circoscritti, e se non
è assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.
XII – La conservazione delle società
richiede, che tutti gl’individui della medesima conoscano
siccome i propri diritti, così pure i propri doveri,
e li adempiano.
XIII – Tutti i doveri dell’uomo, e
del cittadino derivano da questi due principi – "Non
fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi.–
Fate costantemente agli altri quel bene, che vorreste
ricevere".
XIV – Ognuno ha l’obbligo colla società
di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi
e di rispettare coloro, che ne sono gli organi.
COSTITUZIONE
TITOLO PRIMO
REPUBBLICA CISPADANA
1 – La repubblica cispadana è una,
e indivisibile.
2 – L’universalità de’ cittadini cispadani
è il sovrano.
3 – Libertà e uguaglianza sono le basi
della repubblica. Nella virtù, e nella unione de’
cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta
nel formare la loro felicità colla saviezza del suo
governo.
4 – La repubblica cispadana conserva
la religione della Chiesa cattolica, apostolica, romana.
Non permette verun altro esercizio di pubblico culto.
Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero,
e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo
territorio. Non vuole però, che alcun cittadino, o
abitante nel suo territorio, quando viva ubbidiente
alla legge, sia inquietato per opinione religiosa.
5 – Accorda una speciale protezione
a’ manifattori, negozianti, letterati, e artisti d’ogni
nazione che venissero a stabilirsi nel suo seno.
6 – Garantisce tutte le proprietà,
o la giusta indennizzazione di quelle, delle quali
una pubblica necessità legittimamente provata esigesse
il sacrificio.
7 – Conserva, e tramanda a’ posteri
un sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica
francese, cui deve la ricuperata sua libertà.
Cerca di esserne protetta, e la propone a sé medesima
per esempio.
TITOLO SECONDO
DISTRIBUZIONE DEL TERRITORIO
8 – Il territorio della repubblica
cispadana è distribuito in dipartimenti. Essi sono:
Dipartimento di Luni. Capo-luogo Massa.
Del Serchio. Capo-luogo Castelnuovo.
Di Frinate. Capo-luogo Pavullo.
Delle Terme. Capo-luogo Vergato.
Del Crostolo. Capo-luogo Reggio.
Del Panaro. Capo-luogo Modena.
Dell’alta Padusa. Capo-luogo Cento.
Del Reno. Capo-luogo Bologna.
Del Po. Capo-luogo Ferrara.
Del Santerno. Capo-luogo Imola.
9 – Ciascun dipartimento è ripartito
in cantoni.
10 – Ogni cantone è diviso in sezioni.
11 – I rispettivi confini si fissano
dal corpo legislativo, che in seguito può quando il
bisogno lo chiegga, rettificarli, e cangiarli.
TITOLO TERZO
STATO POLITICO DE’ CITTADINI
12 – Ogni uomo nato e dimorante nel
territorio della repubblica, il quale abbia compiuta
l’età d’anni venti e siasi fatto descrivere nel registro
civico della sua sezione, purché non sia mendicante
o vagabondo, è cittadino attivo della repubblica cispadana.
13 – Il figlio di cittadino nato accidentalmente
fuori del territorio della repubblica si considera
come nato nel territorio.
14 – È cittadino ogni straniero legalmente
ammesso prima della costituzione alla cittadinanza
di alcuno dei paesi appartenenti alla repubblica,
purché continui a dimorare in essa; sia maggiore d’anni
venti, e siasi fatto iscrivere nel registro civico.
15 – Il figlio di forestiero nato casualmente
nel territorio della repubblica si considera forestiero,
sinché non abbia adempiuto alle condizioni dell’articolo
seguente.
16 – Acquista la cittadinanza ogni
forestiere, che maggiore d’anni venti ha dimorato
consecutivamente per sette anni compiti nel territorio
della repubblica con espressa dichiarazione di rimanervi,
e possiede in esso beni stabili corrispondenti alla
rendita del valore locale di 400 giornate di lavoro.
17 – Il forestiero maggiore d’anni
venti, che dimora da cinque anni compiti nel territorio
della repubblica, e possiede uno stabilimento d’industria,
o di commercio il quale occupi annualmente quattro
persone almeno, diviene cittadino attivo col solo
domicilio quinquennale, benché non abbia il requisito
della possidenza territoriale.
18 – Quando lo stabilimento occupi
sei persone, basta il domicilio di tre anni se ne
occupa otto, o più, basta quello di due.
19 – A qualunque forestiero, che venga
ad esercitare nella repubblica l’agricoltura, bastano
cinque anni compiti per esserne cittadino.
20 – Parimenti divien cittadino attivo
indipendentemente da requisiti di precedente domicilio,
e possidenza chiunque dal corpo legislativo è dichiarato
benemerito della repubblica.
21 – I soli cittadini descritti nel
registro civico possono dar voto nei comizi primari,
ed esercitare le altre funzioni prescritte dalla costituzione.
22 – La legge non ammette fra i cittadini
altra distinzione fuori di quella, che nasce dalla
diversità de’ requisiti costituzionali, richiesti
per la capacità delle diverse funzioni pubbliche.
23 – L’esercizio dei diritti del cittadino
rimane sospeso.
Primo – Da interdetto giudiziale per furore,
demenza, o imbecillità.
Secondo – Dallo stato di debitore dichiarato
fallito.
Terzo – Dallo stato di accusa per delitto,
che importi pena afflittiva, o infamante.
Quarto – Da condanna in contumacia a pena afflittiva,
o infamante sino alla revoca.
Quinto – Dallo stato di domestico addetto all’altrui
servigio propriamente personale con stipendio annuo,
o mensile.
Sesto – L’esercizio dei diritti di cittadino
resta sospeso da consanguinità con qualche sovrano
fino al sesto grado civile inclusivamente, ed anche
da affinità.
24 – Lo stesso esercizio si perde.
Primo – Colla naturalizzazione in paese estero.
Secondo – Coll’assumere, o ritenere l’affigliazione
in qualsiasi corpo straniero, che supponga, e richiegga
distinzioni di nascita, o giuramento.
Terzo – Colla professione di voti in un corpo
regolare religioso.
Quarto – Coll’accettare, o ritenere funzioni,
o pensioni di governo estero.
Quinto – Colla condanna a pena afflittiva,
o infamante sino alla riabilitazione.
Sesto – Coll’assenza settennale dallo stato
della repubblica senza missione, o autorizzazione
del governo; nel qual caso non si riacquista che nel
modo stabilito per forestieri e secondo l’articolo
16.
25 – L’esercizio dei diritti di cittadino
non può rimaner sospeso né perdersi che ne’ casi espressi
ne’ due articoli precedenti.
26 – In ogni sezione vi è un registro
dei cittadini in essa abitanti. In ogni cantone vi
è quello de’ cittadini abitanti nello stesso. In ogni
dipartimento vi è il suo registro civico generale.
27 – Il registro civico della sezione
è custodito da un ispettore. Un notaio con due censori
forma, e conserva quello del cantone; e quello del
dipartimento si forma, e conserva da un pubblico cancelliere
sotto la dipendenza dell’amministrazione centrale.
28 – Il corpo legislativo stabilisce
i necessari regolamenti per la formazione del registro
civico tanto nelle sezioni, e cantoni, quanto nei
dipartimenti.
29 – Dopo l’anno duodecimo della repubblica
nessuno può essere descritto nel registro civico,
se non giustifica di saper leggere, e scrivere, ed
insieme di aver appresa qualche scienza, od arte liberale,
oppure di saper esercitare qualche arte meccanica.
L’agricoltura è la più nobile, e la più utile delle
professioni meccaniche.
TITOLO QUARTO
COMIZI PRIMARI
30 – L’universalità dei cittadini esercita
la sua sovranità immediatamente, ne’ comizi primari,
mediatamente coll’organo dei suoi rappresentanti,
e delle autorità costituzionali.
31 – I comizi primari si formano da
cittadini domiciliati in una stessa sezione, e descritti
nel registro civico della medesima.
32 – Chi fra l’anno abita in più luoghi,
unicamente può votare dove ha domicilio stabile.
33 – Niuno può dar voto per procuratore,
né in più d’un comizio primario.
34 – Vi ha un comizio primario per
ogni elezione. Si tiene nel luogo, che viene indicato
dall’ispettore di quella.
35 – I comizi primari si costituiscono
provvisoriamente sotto la presidenza del seniore del
comizio. Questi elegge fra i radunati un secretario
a suo piacimento.
36 – Passano indi a costituirsi definitivamente
colla nomina per scrutinio segreto di un presidente,
di uno o due segretari, e di tre scrutatori.
37 – Insorgendo quistioni sui requisiti
de’ votanti, il comizio provvisoriamente decreta,
salvo il ricorso al tribunale civile del dipartimento.
38 – In ogni altro caso il solo corpo
legislativo decide sulla validità delle operazioni
de’ comizi primari.
39 – Niuno può intervenirvi armato.
40 – I comizi primari esercitano l’interna
loro polizia.
41 – Essi si radunano per accettare,
o rigettare i cangiamenti dell’atto costituzionale,
proposti dall’assemblea di revisione.
42 – Si uniscono di proprio diritto
nell’ultima domenica di maggio di ciascun anno per
fare le elezioni, che loro appartengono in virtù dell’atto
costituzionale: cioè
Primo – Di tanti decurioni quante sono le decine
de’ cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto
di votare nei rispettivi comizi primari. Se divisi
per dieci li cittadini d’una sezione resti un avanzo
maggiore del cinque, vi è luogo all’elezione di un
altro decurione.
Secondo – Di un ispettore della sezione, e
suo sostituto incaricato a formare, e tenere il registro
civico della sezione, ed a corrispondere colla municipalità
del rispettivo cantone. Gli uni e gli altri devono
essere eletti fra i cittadini notati nel rispettivo
registro della sezione.
43 – Tutte le elezioni nei comizi primari
fanno a scrutinio segreto per scheda scritta alla
tavola del presidente, o per nomina all’orecchio dell’uno,
o dei due segretari, e degli scrutatori. Le elezioni
risultano nel modo, che viene prescritto per la prima
volta dal congresso cispadano, e in appresso dal corpo
legislativo.
44 – Ogni cittadino legalmente convinto
d’aver comprato, o venduto un voto resta escluso con
pubblico editto per anni venti da comizi primari,
ed in caso di recidiva per sempre.
45 – Ciò che si fa ne’ comizi primari
al di là dell’oggetto della loro convocazione, e contro
le forme costituzionali, è nullo.
46 – Chiunque frappone ostacoli a questi
comizi si rende colpevole di alto tradimento.
47 – I comizi primari non possono essere
in corrispondenza fra loro.
TITOLO QUINTO
COMIZI DECURIONALI
48 – I decurioni eletti in tutti i
comizi primari d’ogni sezione si radunano la prima
domenica di giugno nel capoluogo del rispettivo loro
cantone. Si costituiscono ivi provvisoriamente, e
poi definitivamente nel modo espresso dagli articoli
35, 36.
49 – Eleggono entro o fuori del loro
seno, purché sia nel proprio cantone, un elettore
per ogni decina di decurioni. Se diviso per dieci
il numero dei decurioni resta un avanzo maggiore del
cinque, vi è luogo alla scelta di un altro elettore.
La elezione si fa a tenore dell’articolo 43.
50 – Gli elettori sono nominati ogni
anno. Possono essere rieletti per un altr’anno. In
seguito non possono essere eletti di nuovo che dopo
l’intervallo di un anno.
51 – Non può essere elettore chi non
ha venticinque anni compiti, e chi oltre alle qualità
necessarie all’esercizio dei diritti del cittadino
cispadano non unisce ancora una delle seguenti condizioni.
Primo – Nelle città, terre, e castella di una
popolazione che superi il numero di seimila abitanti,
quella di essere proprietario, o usufruttuario di
un fondo valutato dall’annua rendita eguale al valore
locale di duecento giornate di lavoro, oppure conduttore
o di un fondo rurale valutato della stessa rendita,
o di una casa valutata dell’annua rendita uguale a
centocinquanta giornate di lavoro.
Secondo – Nelle città, terre, castella di una
popolazione minore di seimila abitanti quella di essere
proprietario o usufruttuario di un fondo valutato
dell’annua rendita eguale al valore locale di centocinquanta
giornate di lavoro, oppure conduttore di un fondo
rurale o di una casa valutata dell’annua rendita eguale
a cento giornate di lavoro.
Terzo – Nelle campagne, ed altri luoghi basta
la proprietà, o l’usufrutto di un fondo valutato dell’annua
rendita eguale al valore locale di centocinquanta
giornate di lavoro oppure l’essere affittuario, o
colono di beni valutati dall’annua rendita eguale
al valore di duecento giornate di lavoro.
Quarto – Rapporto a quelli, che sono nel tempo
stesso proprietari, o usufruttuari, da una parte,
e affittuari o coloni dall’altra, le facoltà loro
per questi diversi titoli sono cumulate per fissare
la rendita di sopra prescritta per requisito necessario
alla eligibilità.
52 – La legge determina il metodo di
fissare il valore rispettivo delle giornate di lavoro.
53 – È dispensato dal requisito di
detta rendita chiunque dal corpo legislativo è stato
dichiarato benemerito della repubblica.
54 – I comizi decurionali eleggono
parimenti:
Primo – I membri della loro municipalità. In
que’ contorni, nei quali attualmente si trovano più
municipalità, e finché queste si conservano, i membri
ne vengono eletti dai decurioni dell’attuale circondario
spettante a tale municipalità.
Secondo – I giudici di pace, e gli assessori.
55 – Nel termine di tre giorni i comizi
decurionali compiono le elezioni, che loro si attribuiscono
dalla costituzione.
56 – Terminate le sessioni cessa nell’istante
ogni funzione de’ decurioni, né si possono ritenerne
il titolo, né riunirsi in tale qualità agli altri
che sono stati con loro membri del comizio.
57 – A comizi decurionali sono comuni
gli articoli 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47.
TITOLO SESTO
COMIZI ELETTORALI
58 – Il Corpo legislativo si occuperà
sollecitamente di organizzare i comizi primari colla
norma,
Primo – Che ogni sezione abbia un comizio primario.
Secondo – Che ogni comizio primario sia composto
almeno di trecento, o al più di novecento cittadini
presenti, o assenti capaci di votare. Compiutasi questa
operazione, non hanno più luogo i comizi decurionali,
e il corpo legislativo prescrive il modo, perché ne’
comizi primari seguano tutte quelle elezioni che venivano
dalla costituzione attribuite a’ decurionali.
59 – Gli elettori si radunano in ogni
anno la seconda domenica di giugno nel capoluogo del
loro rispettivo dipartimento, e si costituiscono in
comizio elettorale nel modo prescritto pe’ comizi
primari negli articoli 35, 36.
60 – I comizi elettorali si eleggono
nel loro seno, o fuori fra’ cittadini del proprio
dipartimento.
Primo – I membri del consiglio dei trenta;
indi quelli del consiglio dei sessanta in quel numero,
che la prima volta è assegnato a ciascun dipartimento
dal congresso cispadano, e appresso dal corpo legislativo
a norma delle tabelle di rispettiva popolazione.
Secondo – Eleggono pure per separato scrutinio
i sostituti prima per i membri del consiglio dei trenta,
poi per quelli del consiglio dei sessanta nel numero,
che per la prima volta assegna il congresso cispadano,
ed in appresso determina il corpo legislativo.
Questi sostituti non hanno luogo che nel caso, in
cui alcuno dei membri eletti non possa, o non voglia
accettare. Entrati i sostituti non possono più essere
rimossi dagli eletti a rispettivi consigli. È preferito
nella costituzione chi ha la maggiorità di voti. In
caso di parità decide la sorte.
Terzo – Gli altri giurati.
Quarto – Gli amministratori de’ dipartimenti.
Quinto – L’accusator pubblico, ed il cancelliere
del tribunale criminale.
Sesto – I giudici de’ tribunali civili.
61 – I commissari sono tenuti sotto
pena di dimissione ad informare il direttorio esecutivo
dell’aprimento, e discioglimento de’ comizi elettorali.
62 – Non possono per altro arrestarne
né sospenderne le operazioni e nemmeno entrare nel
luogo ove essi tengono le loro sedute. Hanno diritto
di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna
seduta in termine di 24 ore successive. Inoltre sono
in dovere di denunciare al direttorio esecutivo quelle
infrazioni, che si facessero alla costituzione.
63 – I comizi elettorali terminano
le loro operazioni in una sola sessione, che non dura
più di tre giorni.
64 – Il solo corpo legislativo decide
sulla validità delle operazioni de’ comizi elettorali
65 – Ad essi sono comuni gli articoli
37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 56.
TITOLO SETTIMO
POTERE LEGISLATIVO
Disposizioni generali
66 – Il corpo legislativo è composto
di due consigli, l’uno di sessanta membri, l’altro
di trenta.
67 – Esso non può giammai delegare
ad alcuno de’ suoi membri, né a qualsiasi altra persona
veruna delle funzioni a lui appartenenti in vigore
della costituzione.
68 – Nemmeno può esercitare per sé
stesso o per mezzo di delegati il potere esecutivo
né il giudiziario.
69 – È incompatibile la qualità di
membro del corpo legislativo coll’esercizio di altra
pubblica funzione, salvo quella di archivista della
repubblica.
70 – Dalla legge si stabilisce un modo
di surrogare o interinalmente, o sino a nuova elezione
altri pubblici funzionari a quelli, che fossero eletti
membri del corpo legislativo.
71 – Ciascun dipartimento concorre
alla nomina dei membri dell’uno, e dell’altro consiglio
in ragione soltanto di sua popolazione.
72 – In ogni decennio il corpo legislativo
a norma delle tabelle di popolazione determina il
numero de’ membri, che ciascun dipartimento deve eleggere,
ed inviare all’uno e all’altro consiglio.
73 – Niun cangiamento può farsi a tale
ripartizione durante il decennio.
74 – I membri del corpo legislativo
non sono rappresentanti del dipartimento, che gli
ha nominati, ma dell’intera repubblica, né possono
ricevere alcun mandato.
75 – Entrambi i consigli si rinnovano
ciascun anno per un terzo.
76 – Ne’ primi due anni la sorte decide
di quegl’individui, che per tale rinnovazione debbono
uscire. In seguito si dà luogo al turno.
77 – Ogni qualvolta abbia luogo la
sorte, la rinnovazione del corpo legislativo si fa
pel terzo dei membri di ciascun dipartimento, e qualora
il numero sia dispari, alternativamente sorte la frazione
minore, e successivamente la maggiore.
78 – Dopo il primo anno della repubblica
i nuovi eletti entrano in carica nel giorno primo
di luglio.
79 – I membri, che escono non possono
essere rieletti che dopo l’intervallo di due anni.
80 – Se per circostanze straordinarie
uno de’ due consigli si riduce a meno di tre quarti
de’ suoi membri ne avvisa prontamente il direttorio
esecutivo. Questo è in dovere di fare immediatamente,
ne’ modi costituzionali sostituire per elezione altri
membri de’ rispettivi dipartimenti, da’ quali i mancanti
erano stati nominati.
81 – Gli eletti in tal caso devono
recarsi senza dilazione al luogo, dove il corpo legislativo
tiene le sue sedute. Questo deve subito ammetterli
nel suo seno.
82 – I due consigli risiedono nello
stesso cantone. Non può assentarsi alcuno de’ suoi
membri senza licenza del rispettivo consiglio.
83 – Il corpo legislativo è permanente.
Può sospendere per altro le sue sessioni per ripigliarle
all’epoche da lui fissate.
84 – Non possono in verun caso due
consigli unirsi in una sala medesima.
85 – Le funzioni di presidente, e di
segretario non durano più d’un mese in entrambi i
consigli.
86 – I due consigli danno rispettivamente
il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni,
e nel recinto esteriore da essi determinato.
87 – Hanno pure il diritto di polizia
su gl’individui del loro corpo; ma non possono condannare
a pena maggiore della interdizione al consiglio per
tre sedute, dell’arresto per otto giorni, e della
carcere per tre.
88 – Le sessioni di ambedue i consigli
sono pubbliche. Gli astanti non possono oltrepassare
il numero degl’individui fissato dalla costituzione
all’intero consiglio, cui intervengono.
89 – Ogni deliberazione si fa per mezzo
di alzata, e seduta. In caso di dubbio, come pure
a richiesta della quinta parte de’ membri presenti
si viene all’appello nominale, ed allora i voti sono
segreti.
90 – Ciascun consiglio a richiesta
della quinta parte de’ membri presenti può formarsi
in comitato generale, e segreto, ma soltanto per discutere,
non mai per deliberare.
91 – Niuno de’ due consigli può creare
nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno
di essi, quando la materia gli sembri meritare un
esame preparatorio, ha la facoltà di nominare fra
i suoi membri una speciale commissione, che ristringe
le sue operazioni unicamente all’oggetto, per cui
è formata.
92 – Tale commissione è sciolta nel
momento in cui il consiglio ha deciso sull’affare
del quale era indicata.
93 – Ciascun membro del corpo legislativo
riceve un’annua indennizzazione. Nel primo ventennio
questa è fissata in mille pezze colonnate. Dopo il
primo ventennio essa è regolata sopra una stabile
quantità di frumento, che il corpo legislativo determina
corrispondentemente al valore di mille pezze sull’adeguato
del ventennio antecedente.
94 – Il direttorio esecutivo non può
far passare, né soggiornare alcun corpo di truppa
nella distanza di quindici miglia dal luogo, in cui
si trova il corpo legislativo, se da questo non ne
è ricercato, o autorizzato.
95 – Presso al corpo legislativo sta
una guardia di truppa assoldata, di trecento granatieri.
Sono essi dipendenti dal corpo legislativo per la
pulizia interna, ed esterna dei rispettivi consigli.
Al potere esecutivo spetta organizzare, e pagare questa
truppa.
96 – Il corpo legislativo non assiste
a veruna cerimonia pubblica, né vi spedisce alcuna
deputazione.
97 – Il corpo legislativo si raduna
la prima volta in Bologna, e ivi continua le sue sessioni,
finché non crede conveniente di traslocare altrove
la propria residenza.
CONSIGLIO DE’ SESSANTA
98 – Niuno può essere eletto membro
del consiglio de’ sessanta se non è fornito dei requisiti
necessari per esercitare i diritti di cittadino, se
è obbligato al celibato se non ha trent’anni compiti,
e se non sia stato domiciliato per sette anni compiti
immediatamente precedenti alla sua elezione nel territorio
della repubblica. Sino all’anno decimo della repubblica
è sufficiente l’età d’anni venticinque compiti. Sino
all’anno settimo della repubblica non è necessario
il requisito del precedente domicilio settennale.
99 – Il corpo legislativo, quando lo
creda conveniente, può a richiesta del direttorio
esecutivo abilitare per le future elezioni qualcuno
che manchi de’ suddetti requisiti, purché sia cittadino
attivo.
Il consiglio de’ sessanta non può deliberare senza
l’intervento del terzo almeno de’ suoi membri.
100 – Ad esso appartiene esclusivamente
la proposizione di qualunque legge.
101 – Non delibera, o risolve sopra
alcuna proposizione, quando non osservi il seguente
metodo:
Fannosi due letture di qualunque proposta coll’intervallo
di otto giorni. Dopo la prima lettura si discute la
proposta indi si stampa, e se ne distribuisce copia
a’ membri del consiglio tre giorni innanzi la seconda
lettura. Dopo di questa si delibera, o si proroga
il tempo a deliberare.
102 – Non può il consiglio riproporre
a sé stesso una proposta non addottata che dopo un
anno. Può però fare una proposta, che contenga articoli
di un’altra non addottata.
103 – Le proposizioni adottate dal
consiglio de’ sessanta chiamansi risoluzioni.
104 – Ad ogni risoluzione si premette:
Primo – La data della sessione, in cui ne fu
fatta la proposta.
Secondo – La data della sessione, in cui si
prorogò il termine a deliberare, se pure tal proposta
seguì.
Terzo – La data della sessione, in cui la proposta
è adottata.
105 – Sono eccettuate dalla forma prescritta
nell’art. 101 le proposte riconosciute di urgenza
per una precedente dichiarazione, nella quale debbono
essere accennati i motivi di urgenza. Questi pure
si devono premettere alla soluzione.
106 – Qualunque caso di urgenza dev’essere
proposto dal direttorio esecutivo al consiglio dei
sessanta, salvo il caso, in cui si tratti del direttorio
stesso; mentre allora basta, che l’urgenza sia riconosciuta
dal consiglio dei sessanta, ed approvata da quello
de’ trenta.
CONSIGLIO DE’ TRENTA
107 – Niuno può essere eletto membro
del consiglio de’ trenta se non ha quarant’anni compiti,
oltre gli altri requisiti necessari per essere nel
consiglio de’ sessanta, e se non è ammogliato o vedovo.
Sino all’anno decimo della repubblica è sufficiente
l’età d’anni trentacinque compiti.
Sino all’anno settimo della repubblica non è necessario
il requisito della precedente dimora settennale.
108 – Il consiglio de’ trenta non può
deliberare senza l’intervento della metà almeno de’
suoi membri più uno.
109 – Spetta esclusivamente a questo
consiglio il diritto di approvare, o rigettare le
risoluzioni del consiglio dei sessanta.
110 – Il consiglio de’ trenta è in
obbligo di radunarsi in termine di due giorni ad ogni
istanza del consiglio de’ sessanta, ed anche straordinariamente
ad ogni invito del presidente.
111 – Quando una risoluzione de’ sessanta
è portata al consiglio de’ trenta il presidente di
questo ne legge le premesse.
112 – Il consiglio de’ trenta ricusa
di approvare la risoluzione, se non è stata presa
nelle forme stabilite dalla costituzione.
113 – Se la risoluzione non è preceduta
da un atto d’urgenza, esso non può deliberare in quella
stessa sessione, in cui si presenta, e si elegge la
risoluzione, ma unicamente due giorni dopo.
Intanto stampasi la risoluzione, e ne dà copia ai
membri dello stesso consiglio.
114 – Le risoluzioni del consiglio
de’ sessanta approvate da quello de’ trenta sono leggi.
115 – Alle leggi premettonsi le date
delle sessioni del consiglio de’ trenta, nelle quali
sonosi fatte le due letture.
116 – Il decreto, con cui esso approva
l’atto d’urgenza d’una risoluzione, si premette parimenti
alla legge.
117 – Qualunque risoluzione del consiglio
de’ sessanta benché comprensiva di più articoli si
considera una, ed individua. Quello de’ trenta deve
approvarla, o rigettarla nella sua totalità.
118 – L’approvazione di esso su qualunque
risoluzione si esprime con la seguente formula sottoscritta
dal presidente, e dai segretari: Il consiglio de’
trenta approva.
119 – L’atto, con cui ricusa di addottare
alcuna risoluzione, perché presa senza o contro le
forme costituzionali, è espresso con la seguente formula
sottoscritta dal presidente e dai segretari: La
costituzione annulla.
120 – L’atto, col quale disapprova
una risoluzione nel merito, si esprime con la seguente
formula sottoscritta pure dal presidente e dai segretari:
Il consiglio de’ trenta non può approvare.
121 – Nel caso dell’articolo precedente
la risoluzione rigettata non può nuovamente presentarsi
dal consiglio de’ sessanta che dopo un anno.
122 – Il consiglio de’ sessanta può
nonostante presentare in qualunque tempo una risoluzione,
che contenga articoli di altra antecedentemente rigettata.
123 – Il consiglio de’ trenta nel giorno
istesso, in cui addotta una risoluzione del consiglio
de’ sessanta, ne dà parte così a questo, come al direttorio
esecutivo.
124 – Il consiglio de’ trenta ha facoltà
di traslocare la residenza del corpo legislativo.
A tal effetto indica il luogo e il tempo in cui i
due consigli sono tenuti a trasferirvisi. È irrevocabile
il decreto del consiglio de’ trenta su questo oggetto.
125 – Dal punto di questo decreto né
l’uno né l’altro consiglio può più promettere deliberazioni
nel cantone, ove risiedeva.
126 – I membri che ardiscono continuare
ivi le loro funzioni, sono rei di attentato contro
la sicurezza della repubblica.
127 – Rei dello stesso delitto sono
membri del direttorio esecutivo, che ritardassero
di sigillare, promulgare, e spedire il decreto di
traslocazione del corpo legislativo.
128 – Se dentro il quinto giorno dopo
il giorno fissato dal consiglio de’ trenta la maggiorità
di ciascuno dei due consigli non ha reso noto con
proclama alla repubblica il suo arrivo al luogo indicato,
o almeno la sua riunione in altro luogo qualunque
le amministrazioni centrali, o in loro mancanza i
tribunali civili de’ dipartimenti convocano i comizi
primari per far seguire la elezione di un nuovo corpo
legislativo secondo le forme della costituzione.
129 – Le amministrazioni centrali,
o i tribunali civili, che nel caso dell’articolo precedente
differiscono la convocazione de’ comizi primari, rendonsi
colpevoli di alto tradimento, e di attentato contro
la sicurezza della repubblica.
130 – Sono colpevoli dello stesso delitto
i cittadini tutti, che frappongono ostacoli ai comizi
per la formazione del nuovo corpo legislativo.
131 – Gli eletti al nuovo corpo legislativo
radunansi immediatamente nel luogo, in cui il consiglio
de’ trenta aveva trasferite le sue sessioni. Se mai
non possono unirsi in questo luogo, ovunque si trovino
in maggiorità, colà è il corpo legislativo.
132 – Eccettuato il caso dell’articolo
124, niuna proposizione di legge può avere origine
dal consiglio de’ trenta.
GARANZIA DE’ MEMBRI DEL CORPO LEGISLATIVO
133 – I cittadini, che sono o sono
stati membri del corpo legislativo, non possono essere
accusati in alcun tempo per quanto hanno detto, o
scritto nell’esercizio di loro funzioni.
134 – I membri del corpo legislativo
dal momento di loro elezione fino al trentesimo giorno
dopo spirate le loro funzioni non possono essere sottoposti
a giudizio se non nelle forme prescritte negli articoli
seguenti.
135 – Per delitti possono essere arrestati
– in flagranti –; ma tosto se ne deve dar parte
al corpo legislativo, e il processo non può essere
compilato se non dopo che il consiglio de’ sessanta
abbia proposto, che proceda giudicialmente, e che
il consiglio de’ trenta l’abbia decretato.
136 – Fuori del caso d’essere colti
nell’atto del delitto i membri del corpo legislativo
non possono essere tradotti avanti gli uffiziali di
polizia, né posti in stato d’arresto, prima che il
consiglio de’ sessanta abbia proposto di procedere
giudicialmente, e che il consiglio de’ trenta l’abbia
decretato.
137 – Nel caso dei due articoli precedenti,
i membri del corpo legislativo non possono essere
condotti ad alcun altro tribunale fuori di quello
dell’alta corte di giustizia.
138 – Vengono tradotti innanzi alla
stessa corte per fatto di tradimento, di dilapidazione,
di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato
contro la sicurezza interna della repubblica.
139 – Nessuna denuzia contro un membro
del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se
non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al consiglio
de’ sessanta.
140 – Se dopo la deliberazione a seconda
della forma prescritta nell’articolo 101, il consiglio
de’ sessanta ammette la rinunzia, ne fa la dichiarazione
nei seguenti termini: la denuncia contro… pel fatto
di... in data di... sottoscritta da... è ammessa.
141 – L’incolpato, allora è chiamato.
Egli ha la dilazione di tre giorni senza che frattanto
possa essere molestato. Allorché comparisce viene
ascoltato nell’interno del luogo delle sessioni del
consiglio de’ sessanta.
142 – L’incolpato siasi, o no presentato,
il consiglio de’ sessanta dichiara dopo questa dilazione,
se vi ha luogo all’esame di sua condotta.
143 – Se dal consiglio de’ sessanta
si dichiara esservi luogo ad esame, l’incolpato è
chiamato dal consiglio de’ trenta. Per comparire ha
una dilazione di due giorni, senza che possa frattanto
essere molestato. Se comparisce, si ascolta nell’interno
del luogo delle sessioni del consiglio de’ trenta.
144 – L’incolpato siasi, o no presentato,
il consiglio de’ trenta dopo simile dilazione, e dopo
avere deliberato giusta la forma prescritta nell’art.
1, 3, pronunzia l’accusa, se vi ha luogo; ed invia
l’accusato dinanzi all’alta corte di giustizia, la
quale è tenuta d’instituire il processo senza frapporre
indugio.
145 – Qualunque discussione nell’uno,
e nell’altro consiglio relativa all’incolpazione,
ed all’accusa contro un membro del corpo legislativo
si fa nel consiglio composto di tre quarti almeno.
Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta
coll’appello nominale, ed a scrutinio segreto.
146 – L’accusa pronunciata contro un
membro del corpo legislativo porta seco la sospensione.
Se egli è assoluto dal giudizio dell’alta corte, ripiglia
le sue funzioni.
RELAZIONI DE’ DUE CONSIGLI FRA ESSI
147 – Allorché i due consigli sono
definitivamente costituiti, se ne danno reciprocamente
avviso col mezzo di un messaggiere di stato.
148 – Ciascun consiglio nomina due
messaggieri di stato per proprio servizio.
149 – Eglino portano a ciascuno de’
due consigli, ed al direttorio esecutivo le leggi,
e gli atti del corpo legislativo. A quest’oggetto
entrano nel luogo del direttorio esecutivo. Vanno
scortati da due guardie.
150 – Uno de’ consigli non può sospendere
le sue sedute al di là di cinque giorni, senza che
l’altro vi consenta.
PROMULGAZIONI DELLE LEGGI
151 – Il direttorio esecutivo fa suggellare,
e pubblicare le leggi, e gli altri atti del corpo
legislativo entro due giorni dopo averli ricevuti.
152 – Esso fa suggellare, e promulgare
dentro il giorno le leggi, che sono precedute da un
decreto di urgenza.
153. – La promulgazione delle leggi,
e degli atti del corpo legislativo si ordina nella
forma seguente: In nome della Repubblica Cispadana
una e indivisibile legge ovvero atto del corpo legislativo...
Il direttorio esecutivo ordina che la legge o l’atto
legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo
della repubblica, pubblicato ed eseguito.
154 – Le leggi, che nelle premesse
non presentano la osservanza del forme prescritte
negli articoli 101, 113, non possono essere promulgate
dal direttorio esecutivo, e la responsabilità di lui
a questo oggetto dura sei anni. Sono eccettuate le
leggi, delle quali l’atto d’urgenza sia stato approvato
dal consiglio de’ trenta.
TITOLO OTTAVO
POTERE ESECUTIVO
155 – Il potere esecutivo è delegato
a un direttorio di tre membri nominati dal corpo legislativo,
che in questo caso fa le funzioni di comizio elettorale
in nome della repubblica.
156 – La elezione del direttorio esecutivo
si compie col metodo seguente:
Primo – Ogni membro del consiglio de’ sessanta
presenta una scheda di otto soggetti forniti de’ necessari
requisiti per essere direttori.
Secondo – Si fa lo spoglio di queste schede
e si ritengono i nomi di quelli, che hanno ottenuto
la pluralità assoluta delle voci.
Terzo – Se per tal mezzo non risultano nominati
otto oggetti, per quelli, che rimangono, si fa uno
scrutinio segreto sopra tutti i nomi delle schede,
procedendo coll’ordine della maggiorità comparativa
delle voci, che hanno ottenute.
Quarto – Se nel primo scrutinio il numero degli
otto non è compito, se ne fa un secondo. Se il secondo
non basta, si propone una copia de’ candidati che
hanno avuto più voci, e s’invita il consiglio a scegliere
tra quelli per iscruttinio segreto. Quest’operazione
si ripete tante volte quanti sono i candidati, che
rimangono da scegliersi per compiere il numero degli
otto.
Quinto – Il consiglio de’ sessanta distribuisce
gli otto soggetti sopra tre liste. Nella prima registra
quattro; nelle altre, due candidati per ciascheduna.
Questa distribuzione si regola coll’ordine nel quale
sono seguite le nomine.
Sesto – Il consiglio de’ sessanta spedisce
la prima lista de’ quattro candidati a quello de’
trenta. Questo ne pone i nomi in un’urna, e ne estrae
due. Fa uno scrutinio segreto sopra gli estratti,
e resta eletto chi ottiene pluralità assoluta di voti.
Settimo – Il consiglio de’ sessanta avvisato
per messaggio da quello de’ trenta della seguìta elezione,
gli spedisce la prima delle note di due candidati.
Il consiglio de’ trenta aggiunge i nomi di essi a
due altri, che rimangono nell’urna, indi procede all’elezione
di un altro direttore come al N. 6.
Ottavo – Finalmente il consiglio de’ sessanta,
ricevuto messaggio della seconda elezione, manda l’ultima
nota al consiglio de’ trenta che col metodo del N.
7 compie la elezione del direttorio esecutivo.
Nono – Nel caso dei numeri 2, 3, 4, 6, ove
si desse parità di voci o di voti il seniore è sempre
preferito.
Decimo – Qualora non s’abbia a scegliere un
solo direttore, il consiglio de’ sessanta forma col
metodo dei numeri 1, 2, 3, 4 una lista di quattro
candidati soltanto, e sopra questi ha luogo la elezione
come al N. 6.
Decimoprimo – Se in qualche caso due fossero
i direttori da scegliersi, il consiglio de’ sessanta
forma come sopra due note soltanto, l’una di quattro,
l’altra di due candidati; e le elezioni hanno luogo
ne’ modi dei numeri 6 e 7.
Decimosecondo – Sia che si debba eleggere un
solo direttore, ovvero due, od anche tutti e tre,
le elezioni devonsi sempre compiere in una sola seduta.
157 – I membri del direttorio debbono
essere in età di anni quaranta compiti, e debbono
avere gli stessi requisiti voluti per essere eletti
al consiglio de’ sessanta.
158 – Non possono scegliersi che fra
cittadini, che sono stati membri del corpo legislativo
o ministri.
La disposizione del presente articolo non sarà osservata
che al cominciare dell’anno decimo della repubblica.
159 – Dopo il quinto anno della repubblica
i membri del corpo legislativo non possono essere
membri del direttorio, né prima che sia cessato l’esercizio
delle loro funzioni legislative, né dentro l’anno
susseguente al termine di dette funzioni.
160 – Il direttorio si rinnova per
un terzo ogni anno. La sorte decide ne’ primi due
dell’uscita successiva di quelli, che sono stati nominati
la prima volta.
161 – Niuno de’ membri scaduti può
di nuovo essere eletto che dopo l’intervallo di tre
anni.
162 – L’ascendente, e il discendente,
i fratelli, lo zio, e il nipote, i cugini in primo
grado, e i congiunti per affinità corrispondente a
questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente
membri del direttorio, né succedervi che dopo l’intervallo
di tre anni.
163 – Nel caso di vacanza per morte,
per dimissione, o altrimenti di uno de’ membri del
direttorio il successore si elegge dal corpo legislativo
dentro dieci giorni, al più secondo il metodo dell’art.
156. Il nuovo membro non è eletto che pel solo tempo
di esercizio, che rimaneva a quello cui viene surrogato.
Se non di meno questo tempo non eccede sei mesi, il
nuovo eletto rimane in funzione fino al termine del
terzo anno seguente.
164 – Ciascun membro del direttorio
è presidente per turno tre mesi soltanto. Il presidente
ha la firma e la custodia del sigillo.
Le leggi e gli atti del corpo legislativo sono indirizzati
al direttorio nella persona del presidente.
165 – Il direttorio esecutivo non può
deliberare senza l’intervento di due membri almeno.
166 – Esso si sceglie fuori del suo
seno un segretario che controfirma le spedizioni,
e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale
ciascun membro ha il diritto di far inserire il proprio
sentimento coi motivi. Il direttorio può, quando lo
reputi opportuno, deliberare senza l’intervento del
suo segretario. In questo caso le deliberazioni sono
stese sopra un registro particolare da uno de’ membri
del direttorio.
167 – Il direttorio provvede secondo
le leggi alla sicurezza della repubblica sì per l’interno
che per l’esterno. Può fare dei proclami conformi
alle leggi, e per la esecuzione delle medesime.
Dispone della forza armata, senza che in verun caso
possa comandarla né collettivamente, né per mezzo
di alcuno de’ suoi membri tanto in tempo delle funzioni,
quanto pel corso di due anni compiti immediatamente
consecutivi al termine di queste stesse funzioni.
168 – Se il direttorio è informato,
che si cospiri contro alla sicurezza della repubblica,
può rilasciare ordini che gli siano tradotti innanzi,
e che siano arrestati coloro, che sono presunti autori,
o complici di questi attentati. Esso può interrogarli;
ma è obbligato sotto le pene stabilite contro al delitto
di detenzione arbitraria di rimetterli nel termine
di quattro giorni avanti l’uffiziale di polizia, perché
si proceda contro di loro secondo le leggi. Può peraltro
il direttorio in questo caso fare istanza al consiglio
de’ sessanta, perché inviti il consiglio de’ trenta
a formare una commissione di sette membri tratti dal
suo seno, la quale da lui informata dichiari, che
la repubblica è in caso straordinario.
Se la commissione rilascia al direttorio questa formola
da lei direttamente sottoscritta: la repubblica
è in caso straordinario, può allora il direttorio
stesso ritenere i presunti rei in arresto per tutto
il tempo, che creda conveniente, purché non ecceda
sei mesi; dopo i quali esso debba rilasciarli, ovvero
farli consegnare ai rispettivi giudici, perché siano
processati, e giudicati secondo la legge.
In questo caso solo il direttorio può fare eseguire
visite domiciliari anche in tempo di notte.
La commissione de’ sette dopo ventiquattr’ore deve
far rapporto al consiglio de’ trenta, che essa si
è commertata col direttorio. Indi rimane affatto sciolta.
169 – Il direttorio in tempo di guerra
nomina il comandante, o comandanti in capo della truppa
assoldata. Non può sceglierli fra i suoi congiunti,
o affini ne’ gradi espressi nell’articolo 162. Nomina
pure il comandante della guardia nazionale sedentaria
nel caso dell’articolo 305.
170 – Invigila, perché le leggi sieno
eseguite nelle amministrazioni e ne’ tribunali col
mezzo di commissari di governo, che esso nomina, e
che può sospendere, o dimettere, quando lo reputi
opportuno.
171 – Esso nomina fuori del suo seno
i ministri, e li revoca, quando lo giudica conveniente.
Non li può eleggere di età minore di trent’anni, né
tra parenti, o affini de’ suoi membri ne’ gradi accennati
nell’articolo 162.
172 – I ministri corrispondono immediatamente
colle autorità loro subordinate.
173 – Il corpo legislativo determina
il numero de’ ministri, e le loro incombenze. Questo
numero è di tre almeno; o di cinque al più.
174 – I ministri non formano un consiglio.
I ministri sono rispettivamente responsabili della
esecuzione sì delle leggi, che degli ordini del direttorio.
176 [sic] – Il direttorio non
può eleggere per ministri, o per commissari persone,
che siano obbligate al celibato.
177 – Il direttorio nomina l’esattore
delle contribuzioni dirette in ogni dipartimento,
come pure ogni altro soprintendente alle aziende ed
all’amministrazione de’ beni nazionali.
178 – Niun membro del direttorio può
uscire dal territorio della repubblica se non due
anni compiti dopo il termine delle sue funzioni.
179 – È obbligato, durante questo intervallo,
di giustificare al corpo legislativo il luogo di sua
residenza.
180 – L’articolo 135, ed i seguenti
sino all’articolo 146 inclusivamente relativi alla
garanzia del corpo legislativo sono comuni ai membri
del direttorio.
181 – Nel caso, che anche un solo membro
del direttorio fosse sottoposto a giudizio, il corpo
legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogarne
altro provvisionalmente nel tempo del giudizio.
182 – Fuori del caso degli articoli
142 e 143, né il direttorio, né alcuno de’ suoi membri
può essere citato dal consiglio de’ sessanta, né da
quello de’ trenta.
183 – I conti, e gli schiarimenti domandati
dall’uno o dall’altro consiglio, al direttorio sono
presentati in iscritto.
184 – Il direttorio è obbligato ciascun
anno di dare in iscritto all’uno o all’altro consiglio
lo specchio delle spese, la situazione delle finanze,
lo stato delle pensioni esistenti, non meno che il
progetto di quelle, che stima opportuno di stabilire.
185 – Esso debbe indicare gli abusi,
che sono a sua cognizione.
186 – Alcun membro del direttorio non
può assentarsi più di cinque giorni, né allontanarsi
al di là di dieci miglia dal luogo della residenza
del direttorio senza permesso in iscritto del corpo
legislativo.
187 – Il direttorio può in ogni tempo
invitare per iscritto il consiglio de’ sessanta a
prendere qualche oggetto in esame, e può anche proporgli
qualche provvidenza, ma non progetti in forma di legge.
188 – I membri del direttorio nell’esercizio
di loro funzioni non possono comparire né in casa,
né fuori di casa che vestiti dell’abito, che loro
è prescritto.
189 – Il direttorio a spese della repubblica
ha una guardia fissa di cento uomini a piedi, e di
cinquanta a cavallo.
190 – Il direttorio è accompagnato
dalla sua guardia nelle pubbliche comparse, nelle
quali ha sempre il primo posto.
191 – Ogni membro del direttorio si
fa accompagnare al di fuori da due delle dette guardie.
192 – Ogni posto di forza armata deve
al direttorio, e ai membri del medesimo i primi onori
militari.
193 – Il direttorio ha due messaggeri
di stato, che esso nomina e può dimettere.
194 – Questi messaggeri portano ai
due consigli del corpo legislativo le lettere, e le
memorie del direttorio. Perciò hanno ingresso ne’
luoghi delle sessioni de’ consigli; e vanno scortati
da due guardie.
195 – Il direttorio soggiorna nel cantone
istesso, ove risiede il corpo legislativo.
196 – I membri del direttorio sono
alloggiati a spese della repubblica in uno istesso
edifizio.
197 – L’indennizzazione di ciascheduno
di essi è fissata in diecimila pezze colonnate.
Dopo il primo ventennio essa è regolata sopra una
stabile quantità di frumento, che il corpo legislativo
determina corrispondentemente al valore di diecimila
pezze nell’adeguato del ventennio antecedente.
TITOLO NONO
CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI
198 – Vi è in ogni dipartimento un’amministrazione
centrale.
199 – Vi sono municipalità ne’ luoghi,
ove esistevano prima della costituzione. Il corpo
legislativo determina il circondario, che loro appartiene.
Lo stesso corpo legislativo stabilisce in que’ luoghi,
che egli crede convenienti, una o più municipalità,
e ne determina i circondari. Può anche unire diversi
circondari, ne’ quali vi siano più municipalità, sotto
l’amministrazione d’una municipalità sola, quando
lo trovi opportuno. Per la città di Bologna vi sono
quattro amministrazioni municipali.
200 – Vi è in ciascuna sezione un ispettore,
ed un sostituto, che corrisponde colla sua municipalità
nel modo, e per gli oggetti, e prescrive la legge.
201 – Ogni membro di amministrazione
centrale o municipale deve aver compiti i venticinque
anni.
Non può essere eletto membro di alcuna amministrazione
centrale, o municipale chi è obbligato a celibato.
202 – L’ascendente, e il discendente,
i fratelli, lo zio ed il nipote, e li congiunti di
affinità corrispondente a questi diversi gradi non
possono contemporaneamente essere membri della medesima
amministrazione.
203 – Gli amministratori centrali,
e municipali possono senza intervallo essere rieletti
una volta alle medesime funzioni, che hanno esercitate:
ma dopo essere stati una volta rieletti non possono
più venir nominati alle medesime amministrazioni che
dopo due anni.
204 – Nel caso che una amministrazione
centrale, o municipale perdesse uno, o più de’ suoi
membri per morte, o per dimissione, gli amministratori
rimanenti possono sostituire soggetti di loro scelta,
che coprono i posti vacanti fino alle elezioni seguenti.
205 – Ogni amministrazione centrale
è composta di cinque membri. La rinnovazione di tutti
si compie in tre anni. Per due anni se ne rinnovano
due per ciascun anno, e nel terzo anno se ne rinnova
uno solo.
206 – La legge determina il numero
de’ membri di ciascuna amministrazione municipale,
avendo riguardo alle diverse circostanze.
207 – Ogni amministrazione municipale
si rinnova tutti gli anni per metà o per la parte
più prossima alla metà, ed alternativamente per la
frazione più grande, e per la più piccola.
208 – Le amministrazioni municipali
devono essenzialmente nel loro circondario:
Primo – Essere incaricate del riparto delle
contribuzioni dirette secondo la legge.
Secondo – Invigilare alla conservazione de’
fondi pubblici, ed alla riscossione delle entrate
di quelli che la legge prescrive.
Terzo – Presiedere agli affari d’acque, e strade,
annona, vittovaglie, ornato, spettacoli, sanità, pie
istituzioni, e pubblica istruzione a norma della legge.
Quarto – Vegliare perché siano osservati i
regolamenti, che la legge prescrive uniformemente
per la guardia nazionale sedentaria della repubblica.
Quinto – Mantenere il buon ordine, e la calma
interna a norma di quanto prescrive la legge.
Sesto – Invigilare alla sicurezza, e alla salubrità
delle carceri. A questo fine scelgono dal loro seno
due ispettori, che visitino, quando occorre i luoghi
d’arresto e di carcere, e provvedano inoltre, perché
non sia aggravata oltre al rigor delle leggi la sorte
de’ detenuti.
Settimo – Finalmente ogni amministrazione municipale
è tenuta al fine di ciascun’anno di dare il conto
della sua azienda all’amministrazione centrale, ed
anche ogni qual volta questa lo richiegga. Per le
città ove son più municipalità, il corpo legislativo
si riparte fra loro le rispettive incombenze.
209 – Gli amministratori centrali,
o municipali non possono modificare gli atti del corpo
legislativo, né del direttorio esecutivo. Non possono
sospendere la esecuzione, né ingerirsi di cosa alcuna,
che appartenga al potere giudiziario.
210 – Non possono fra loro tenere corrispondenza
sugli interessi generali della repubblica, ma soltanto
su quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla legge.
211 – Le amministrazioni centrali sono
essenzialmente obbligate:
Primo – A vegliare su le amministrazioni municipali
de’ loro dipartimenti per impedirne, e correggerne
le mancanze.
Secondo – A presiedere alla esecuzione de’
lavori pubblici, ed a tutti quegli stabilimenti, che
riguardano tutto il dipartimento, o almeno più d’un
cantone.
Terzo – A trasmettere ciascun anno al direttorio
esecutivo il ristretto de’ conti delle singole municipalità
de’ dipartimenti dopo averli verificati, e corredati,
ove sia d’uopo, di osservazioni.
Quarto – A trasmettere a ciascun anno al direttorio
esecutivo il conto ancora della loro azienda centrale.
Il corpo legislativo determina le regole e i modi
precisi di queste, e delle altre funzioni, che può
affidare alle amministrazioni tanto centrali che municipali.
212 – Il direttorio esecutivo nomina
presso ciascun dipartimento un commissario di governo,
che esso può dimettere quando lo reputi opportuno.
213 – Questi veglia sui tribunali e
su le amministrazioni del dipartimento, ed esige che
le leggi vengano eseguite. Non può venir scelto, che
tra i cittadini domiciliati da più d’un anno nel dipartimento,
ove deve risiedere, e debbe avere non meno di trent’anni
compiti.
214 – Le amministrazioni municipali
sono subordinate alle centrali. Queste ai ministri.
215 – Conseguentemente i ministri possono
per ciò, che è di loro uffizio, annullare gli atti
dell’amministrazione centrale, e questa gli atti delle
municipali, quando sieno contrari alle leggi, o agli
ordini delle autorità superiori.
I ministri possono anche sospendere gli amministratori
centrali, che hanno contravvenuto alle leggi o agli
ordini delle autorità superiori; e nello stesso modo
le amministrazioni centrali hanno un egual diritto
sopra le municipalità. Nessuna sospensione d’amministratori,
nessuna annullazione di atti diviene definitiva se
non è formalmente confermata dal direttorio esecutivo.
216 – Il direttorio esecutivo ha la
facoltà di annullare anche immediatamente gli atti
delle amministrazioni municipali, e centrali.
Può eziandio sospendere, e dimettere immediatamente
gli amministratori centrali, e municipali, può tradurli,
se v’ha luogo, innanzi al tribunale del dipartimento.
217 – Ogni decreto però di annullazione
di atti, di sospensione, o destituzione di amministratori
deve contenerne i motivi.
218 – Quando vengono dimessi i cinque
membri d’una amministrazione centrale il direttorio
esecutivo nomina loro de’ sostituti sino alla elezione
seguente.
Debbono però scegliersi tutti fra i passati amministratori
dello stesso dipartimento.
219 – Ogni amministrazione deve ogni
anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi
dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati
220 – Qualunque amministrazione rende
pubblici i propri atti, consegnando i protocolli,
in cui sono scritti gli atti, agli archivi.
Chiunque è stato soggetto ad essa, è in diritto di
vederli.
221 – Questi protocolli sono consegnati
ogni semestre il giorno dopo che sono stati chiusi.
TITOLO DECIMO
POTERE GIUDIZIARIO
Disposizioni generali
222 – Le funzioni giudiziarie non possono
essere esercitate né dal corpo legislativo, né dal
potere esecutivo.
223 – I giudici non possono immischiarsi
nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun
regolamento. Non possono arrestare, o sospendere l’esecuzione
di alcuna legge, né citare innanzi sé stessi i pubblici
amministratori per motivo delle loro funzioni.
224 – Nessuno può essere deviato dai
giudici, che la legge gli assegna, né per alcuna commissione,
né per altri titoli fuori di quelli, che sono determinati
da una legge anteriore.
225 – La giustizia si amministra gratuitamente.
226 – I giudici non possono essere
dimessi se non per prevaricazione legalmente giudicata,
né sospesi se non per accusa admessa.
227 – L’ascendente, il discendente,
i fratelli, lo zio, e il nipote, i cugini in primo
grado, ed i congiunti per affinità corrispondente
a questi diversi gradi non possono essere simultaneamente
membri del medesimo tribunale.
228 – Le sessioni dei tribunali sono
pubbliche. I giudici deliberano in segreto. Le sentenze
si pronunciano ad alta voce, sono accompagnate da
motivi, e vi si enunziano i termini della legge applicata.
229 – Nessun cittadino, se non ha trent’anni
compiti, può essere eletto giudice di un tribunale
di dipartimento, né giudice di pace né assessore del
giudice di pace né giudice di un tribunale di commercio,
né membro del tribunale di cassazione, né giurato,
né commissario del direttorio esecutivo presso i tribunali.
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
230 – Non si può impedire ad alcuno
di far decidere sulle sue differenze per mezzo d’arbitri
scelti dalle parti.
231 – La decisione di questi arbitri
non ammette appello, né ricorso in via di cassazione,
quando le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.
232 – In ciascuno circondario di uno,
o più cantoni, che il corpo legislativo determina,
vi sono uno o più giudici di pace con i suoi assessori.
Tutti si eleggono per due anni, da’ cittadini del
rispettivo circondario nel modo determinato dalla
legge, e possono essere immediatamente, e indefinitamente
rieletti.
233 – La legge determina gli oggetti,
su de’ quali i giudici di pace, e loro assessori giudicano
inappellabilmente. La medesima determina gli altri
ne’ quali essi giudicano, salva l’appellazione.
234 – Vi sono de’ tribunali particolari
per il commercio di terra e di mare. La legge determina
i luoghi, dove è utile lo stabilirsi, ed il valore,
dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.
235 – Gli affari, su de’ quali i giudici
di pace, ed i tribunali di commercio non possono giudicare
né inappellabilmente, né appellabilmente, sono portati
immediatamente innanzi ai giudici di pace, e ai loro
assessori per essere conciliati. Se il giudice di
pace non può conciliarli li rimette al tribunale civile.
236 – In ciascuno dipartimento vi è
un tribunale civile. Questo ne’ dipartimenti del Reno,
del Po, del Panaro, e del Crostolo è composto di sei
giudici almeno, e ne’ dipartimenti di Luni, detto
Serchio, delle Terme, di Friniati, dell’alta Padusa,
e del Santerno di tre almeno, ed inoltre di un commissario
del direttorio esecutivo e di un cancelliere. Nel
dipartimento di Luni detto tribunale risiede in Carrara.
Ogni sei anni nei primi quattro dipartimenti ed ogni
tre anni negli ultimi si procede all’elezione di tutti
i membri del tribunale.
237 – I giudici possono sempre essere
rieletti.
In occasione dell’elezione de’ giudici si nominano
due sostituti tra i cittadini residenti nel cantone,
ove il tribunale è stabilito.
238 – Ne’ casi determinati dalla legge
il tribunale civile giudica inappellabilmente nelle
appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace, degli
arbitri, e dei tribunali di commercio.
239 – L’appellazione delle sentenze
pronunziate dal tribunale civile si porta al tribunale
civile di uno de’ dipartimenti più vicini, come è
determinato dalla legge; e ivi giudicano cinque membri,
e non meno, di detto tribunale.
240 – Il tribunale civile, ove sia
composto di sei membri almeno, si divide in sezioni
per turno annuale, e la sorte decide dell’alternativa
ne’ due primi anni. Una sezione non può giudicare,
se non è composta almeno di tre giudici.
241 – Ogni sezione del tribunale, ed
ogni tribunale, ove questo è composto di membri meno
di sei, si forma un presidente mensuale in turno.
DELLA GIUSTIZIA CORRETTIVA E CRIMINALE
242 – Nessuno può essere arrestato
se non per essere condotto innanzi all’uffiziale di
polizia, e nessuno può essere messo in arresto, o
detenuto se non in virtù di un mandato di arresto
degli uffiziali di polizia, o del direttorio esecutivo
nei casi dell’articolo 168, o di un ordine d’imprigionamento
tanto di un tribunale, quanto del direttore del corpo
dei giurati di accusa, o di un decreto di accusa del
corpo legislativo ne’ casi, in cui gli appartiene
di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia,
o a detenzione correttiva.
243 – Affinché l’ordine di arresto
possa essere eseguito, conviene: 1) che esprima formalmente
il motivo dell’arresto, e la legge, in conformità
della quale viene ordinato; 2) che sia stato notificato
alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata
rilasciata copia.
244 – Qualunque persona arrestata,
e condotta innanzi all’uffiziale di polizia sarà immediatamente
esaminata o al più tardi in termine di ventiquattr’ore.
245 – Se risulta dall’esame non esservi
motivo di incolpazione contro di lei sarà subito rimessa
in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa
di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio
di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre
giorni.
246 – Nessuna persona arrestata può
essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti
quei casi, in cui la legge permette di restar libero
sotto cauzione.
247 – Nessuna persona nel caso, in
cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge,
può essere condotta, o detenuta se non ne’ luoghi
legalmente, e pubblicamente designati per casa di
arresto, di giustizia, o di detenzione.
248 – Nessun custode, o carceriere |