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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA
1797


DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

Il popolo Cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti, e doveri dell’uomo e del cittadino.

I – I diritti dell’uomo, che vive in società, sono la libertà, l’uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

II – La libertà consiste in potere fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.
Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.
Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché ne’ casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.

III – L’uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.
Essa non ammette veruna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.

IV – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

V – La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.
Ognuno può impegnare il tempo, e l’opera sua; ma niuno può vendersi né essere venduto. La persona è una proprietà inalienabile.

VI – La sovranità risiede essenzialmente nella universalità dei cittadini.
Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.
Senza delegazione legittima non si può esercitare alcuna funzione pubblica.
Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere immediatamente o, mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de’ suoi rappresentanti, e de’ pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono passare in proprietà di quelli, che le esercitano.
Niuno può portar segni distintivi, che ricordino funzioni antecedentemente esercitate, o servigi prestati.
I funzionari pubblici non hanno altra superiorità che quella che è relativa all’esercizio delle loro funzioni.

VII – La legge è la volontà generale espressa dal maggior numero o de’ cittadini, o de’ loro rappresentanti.
Nessuna legge può essere giusta, quando sia in opposizione ai diritti dell’uomo vivente in società.ù
Nessuna legge civile, o criminale può avere un effetto retroattivo.
La legge non deve imporre se non pene strettamente necessarie, e proporzionate, quanto più si possa, al delitto.

VIII – Niuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, fuorché ne’ casi determinati dalla legge, e secondo le forme dalla legge prescritte.
Qualunque trattamento, che aggravi la pena determinata dalla legge, è un delitto.
Qualunque rigore non necessario per assicurarsi di un delinquente, o indiziato deve essere severamente represso dalla legge.
Quelli, che sollecitano, spediscono, firmano, fanno eseguire atti arbitrari, o arbitrariamente li eseguiscono, sono colpevoli, e debbono essere puniti.

IX – Niuno può essere giudicato se non a norma della legge dopo essere stato ascoltato, o legittimamente citato.

X – Ogni contribuzione è stabilita, a norma de’ pubblici bisogni ed interessi. Ogni contribuzione diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

XI – La garanzia sociale non può esistere se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de’ medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.

XII – La conservazione delle società richiede, che tutti gl’individui della medesima conoscano siccome i propri diritti, così pure i propri doveri, e li adempiano.

XIII – Tutti i doveri dell’uomo, e del cittadino derivano da questi due principi – "Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi.– Fate costantemente agli altri quel bene, che vorreste ricevere".

XIV – Ognuno ha l’obbligo colla società di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi e di rispettare coloro, che ne sono gli organi.



COSTITUZIONE


TITOLO PRIMO
REPUBBLICA CISPADANA

1 – La repubblica cispadana è una, e indivisibile.

2 – L’universalità de’ cittadini cispadani è il sovrano.

3 – Libertà e uguaglianza sono le basi della repubblica. Nella virtù, e nella unione de’ cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo.

4 – La repubblica cispadana conserva la religione della Chiesa cattolica, apostolica, romana.
Non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio. Non vuole però, che alcun cittadino, o abitante nel suo territorio, quando viva ubbidiente alla legge, sia inquietato per opinione religiosa.

5 – Accorda una speciale protezione a’ manifattori, negozianti, letterati, e artisti d’ogni nazione che venissero a stabilirsi nel suo seno.

6 – Garantisce tutte le proprietà, o la giusta indennizzazione di quelle, delle quali una pubblica necessità legittimamente provata esigesse il sacrificio.

7 – Conserva, e tramanda a’ posteri un sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui deve la ricuperata sua libertà.
Cerca di esserne protetta, e la propone a sé medesima per esempio.



TITOLO SECONDO
DISTRIBUZIONE DEL TERRITORIO

8 – Il territorio della repubblica cispadana è distribuito in dipartimenti. Essi sono:
Dipartimento di Luni. Capo-luogo Massa.
Del Serchio. Capo-luogo Castelnuovo.
Di Frinate. Capo-luogo Pavullo.
Delle Terme. Capo-luogo Vergato.
Del Crostolo. Capo-luogo Reggio.
Del Panaro. Capo-luogo Modena.
Dell’alta Padusa. Capo-luogo Cento.
Del Reno. Capo-luogo Bologna.
Del Po. Capo-luogo Ferrara.
Del Santerno. Capo-luogo Imola.

9 – Ciascun dipartimento è ripartito in cantoni.

10 – Ogni cantone è diviso in sezioni.

11 – I rispettivi confini si fissano dal corpo legislativo, che in seguito può quando il bisogno lo chiegga, rettificarli, e cangiarli.



TITOLO TERZO
STATO POLITICO DE’ CITTADINI

12 – Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica, il quale abbia compiuta l’età d’anni venti e siasi fatto descrivere nel registro civico della sua sezione, purché non sia mendicante o vagabondo, è cittadino attivo della repubblica cispadana.

13 – Il figlio di cittadino nato accidentalmente fuori del territorio della repubblica si considera come nato nel territorio.

14 – È cittadino ogni straniero legalmente ammesso prima della costituzione alla cittadinanza di alcuno dei paesi appartenenti alla repubblica, purché continui a dimorare in essa; sia maggiore d’anni venti, e siasi fatto iscrivere nel registro civico.

15 – Il figlio di forestiero nato casualmente nel territorio della repubblica si considera forestiero, sinché non abbia adempiuto alle condizioni dell’articolo seguente.

16 – Acquista la cittadinanza ogni forestiere, che maggiore d’anni venti ha dimorato consecutivamente per sette anni compiti nel territorio della repubblica con espressa dichiarazione di rimanervi, e possiede in esso beni stabili corrispondenti alla rendita del valore locale di 400 giornate di lavoro.

17 – Il forestiero maggiore d’anni venti, che dimora da cinque anni compiti nel territorio della repubblica, e possiede uno stabilimento d’industria, o di commercio il quale occupi annualmente quattro persone almeno, diviene cittadino attivo col solo domicilio quinquennale, benché non abbia il requisito della possidenza territoriale.

18 – Quando lo stabilimento occupi sei persone, basta il domicilio di tre anni se ne occupa otto, o più, basta quello di due.

19 – A qualunque forestiero, che venga ad esercitare nella repubblica l’agricoltura, bastano cinque anni compiti per esserne cittadino.

20 – Parimenti divien cittadino attivo indipendentemente da requisiti di precedente domicilio, e possidenza chiunque dal corpo legislativo è dichiarato benemerito della repubblica.

21 – I soli cittadini descritti nel registro civico possono dar voto nei comizi primari, ed esercitare le altre funzioni prescritte dalla costituzione.

22 – La legge non ammette fra i cittadini altra distinzione fuori di quella, che nasce dalla diversità de’ requisiti costituzionali, richiesti per la capacità delle diverse funzioni pubbliche.

23 – L’esercizio dei diritti del cittadino rimane sospeso.
Primo – Da interdetto giudiziale per furore, demenza, o imbecillità.
Secondo – Dallo stato di debitore dichiarato fallito.
Terzo – Dallo stato di accusa per delitto, che importi pena afflittiva, o infamante.
Quarto – Da condanna in contumacia a pena afflittiva, o infamante sino alla revoca.
Quinto – Dallo stato di domestico addetto all’altrui servigio propriamente personale con stipendio annuo, o mensile.
Sesto – L’esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso da consanguinità con qualche sovrano fino al sesto grado civile inclusivamente, ed anche da affinità.

24 – Lo stesso esercizio si perde.
Primo – Colla naturalizzazione in paese estero.
Secondo – Coll’assumere, o ritenere l’affigliazione in qualsiasi corpo straniero, che supponga, e richiegga distinzioni di nascita, o giuramento.
Terzo – Colla professione di voti in un corpo regolare religioso.
Quarto – Coll’accettare, o ritenere funzioni, o pensioni di governo estero.
Quinto – Colla condanna a pena afflittiva, o infamante sino alla riabilitazione.
Sesto – Coll’assenza settennale dallo stato della repubblica senza missione, o autorizzazione del governo; nel qual caso non si riacquista che nel modo stabilito per forestieri e secondo l’articolo 16.

25 – L’esercizio dei diritti di cittadino non può rimaner sospeso né perdersi che ne’ casi espressi ne’ due articoli precedenti.

26 – In ogni sezione vi è un registro dei cittadini in essa abitanti. In ogni cantone vi è quello de’ cittadini abitanti nello stesso. In ogni dipartimento vi è il suo registro civico generale.

27 – Il registro civico della sezione è custodito da un ispettore. Un notaio con due censori forma, e conserva quello del cantone; e quello del dipartimento si forma, e conserva da un pubblico cancelliere sotto la dipendenza dell’amministrazione centrale.

28 – Il corpo legislativo stabilisce i necessari regolamenti per la formazione del registro civico tanto nelle sezioni, e cantoni, quanto nei dipartimenti.

29 – Dopo l’anno duodecimo della repubblica nessuno può essere descritto nel registro civico, se non giustifica di saper leggere, e scrivere, ed insieme di aver appresa qualche scienza, od arte liberale, oppure di saper esercitare qualche arte meccanica.
L’agricoltura è la più nobile, e la più utile delle professioni meccaniche.



TITOLO QUARTO
COMIZI PRIMARI

30 – L’universalità dei cittadini esercita la sua sovranità immediatamente, ne’ comizi primari, mediatamente coll’organo dei suoi rappresentanti, e delle autorità costituzionali.

31 – I comizi primari si formano da cittadini domiciliati in una stessa sezione, e descritti nel registro civico della medesima.

32 – Chi fra l’anno abita in più luoghi, unicamente può votare dove ha domicilio stabile.

33 – Niuno può dar voto per procuratore, né in più d’un comizio primario.

34 – Vi ha un comizio primario per ogni elezione. Si tiene nel luogo, che viene indicato dall’ispettore di quella.

35 – I comizi primari si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del seniore del comizio. Questi elegge fra i radunati un secretario a suo piacimento.

36 – Passano indi a costituirsi definitivamente colla nomina per scrutinio segreto di un presidente, di uno o due segretari, e di tre scrutatori.

37 – Insorgendo quistioni sui requisiti de’ votanti, il comizio provvisoriamente decreta, salvo il ricorso al tribunale civile del dipartimento.

38 – In ogni altro caso il solo corpo legislativo decide sulla validità delle operazioni de’ comizi primari.

39 – Niuno può intervenirvi armato.

40 – I comizi primari esercitano l’interna loro polizia.

41 – Essi si radunano per accettare, o rigettare i cangiamenti dell’atto costituzionale, proposti dall’assemblea di revisione.

42 – Si uniscono di proprio diritto nell’ultima domenica di maggio di ciascun anno per fare le elezioni, che loro appartengono in virtù dell’atto costituzionale: cioè
Primo – Di tanti decurioni quante sono le decine de’ cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di votare nei rispettivi comizi primari. Se divisi per dieci li cittadini d’una sezione resti un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo all’elezione di un altro decurione.
Secondo – Di un ispettore della sezione, e suo sostituto incaricato a formare, e tenere il registro civico della sezione, ed a corrispondere colla municipalità del rispettivo cantone. Gli uni e gli altri devono essere eletti fra i cittadini notati nel rispettivo registro della sezione.

43 – Tutte le elezioni nei comizi primari fanno a scrutinio segreto per scheda scritta alla tavola del presidente, o per nomina all’orecchio dell’uno, o dei due segretari, e degli scrutatori. Le elezioni risultano nel modo, che viene prescritto per la prima volta dal congresso cispadano, e in appresso dal corpo legislativo.

44 – Ogni cittadino legalmente convinto d’aver comprato, o venduto un voto resta escluso con pubblico editto per anni venti da comizi primari, ed in caso di recidiva per sempre.

45 – Ciò che si fa ne’ comizi primari al di là dell’oggetto della loro convocazione, e contro le forme costituzionali, è nullo.

46 – Chiunque frappone ostacoli a questi comizi si rende colpevole di alto tradimento.

47 – I comizi primari non possono essere in corrispondenza fra loro.



TITOLO QUINTO
COMIZI DECURIONALI

48 – I decurioni eletti in tutti i comizi primari d’ogni sezione si radunano la prima domenica di giugno nel capoluogo del rispettivo loro cantone. Si costituiscono ivi provvisoriamente, e poi definitivamente nel modo espresso dagli articoli 35, 36.

49 – Eleggono entro o fuori del loro seno, purché sia nel proprio cantone, un elettore per ogni decina di decurioni. Se diviso per dieci il numero dei decurioni resta un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo alla scelta di un altro elettore. La elezione si fa a tenore dell’articolo 43.

50 – Gli elettori sono nominati ogni anno. Possono essere rieletti per un altr’anno. In seguito non possono essere eletti di nuovo che dopo l’intervallo di un anno.

51 – Non può essere elettore chi non ha venticinque anni compiti, e chi oltre alle qualità necessarie all’esercizio dei diritti del cittadino cispadano non unisce ancora una delle seguenti condizioni.
Primo – Nelle città, terre, e castella di una popolazione che superi il numero di seimila abitanti, quella di essere proprietario, o usufruttuario di un fondo valutato dall’annua rendita eguale al valore locale di duecento giornate di lavoro, oppure conduttore o di un fondo rurale valutato della stessa rendita, o di una casa valutata dell’annua rendita uguale a centocinquanta giornate di lavoro.
Secondo – Nelle città, terre, castella di una popolazione minore di seimila abitanti quella di essere proprietario o usufruttuario di un fondo valutato dell’annua rendita eguale al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, oppure conduttore di un fondo rurale o di una casa valutata dell’annua rendita eguale a cento giornate di lavoro.
Terzo – Nelle campagne, ed altri luoghi basta la proprietà, o l’usufrutto di un fondo valutato dell’annua rendita eguale al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro oppure l’essere affittuario, o colono di beni valutati dall’annua rendita eguale al valore di duecento giornate di lavoro.
Quarto – Rapporto a quelli, che sono nel tempo stesso proprietari, o usufruttuari, da una parte, e affittuari o coloni dall’altra, le facoltà loro per questi diversi titoli sono cumulate per fissare la rendita di sopra prescritta per requisito necessario alla eligibilità.

52 – La legge determina il metodo di fissare il valore rispettivo delle giornate di lavoro.

53 – È dispensato dal requisito di detta rendita chiunque dal corpo legislativo è stato dichiarato benemerito della repubblica.

54 – I comizi decurionali eleggono parimenti:
Primo – I membri della loro municipalità. In que’ contorni, nei quali attualmente si trovano più municipalità, e finché queste si conservano, i membri ne vengono eletti dai decurioni dell’attuale circondario spettante a tale municipalità.
Secondo – I giudici di pace, e gli assessori.

55 – Nel termine di tre giorni i comizi decurionali compiono le elezioni, che loro si attribuiscono dalla costituzione.

56 – Terminate le sessioni cessa nell’istante ogni funzione de’ decurioni, né si possono ritenerne il titolo, né riunirsi in tale qualità agli altri che sono stati con loro membri del comizio.

57 – A comizi decurionali sono comuni gli articoli 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47.



TITOLO SESTO
COMIZI ELETTORALI

58 – Il Corpo legislativo si occuperà sollecitamente di organizzare i comizi primari colla norma,
Primo – Che ogni sezione abbia un comizio primario.
Secondo – Che ogni comizio primario sia composto almeno di trecento, o al più di novecento cittadini presenti, o assenti capaci di votare. Compiutasi questa operazione, non hanno più luogo i comizi decurionali, e il corpo legislativo prescrive il modo, perché ne’ comizi primari seguano tutte quelle elezioni che venivano dalla costituzione attribuite a’ decurionali.

59 – Gli elettori si radunano in ogni anno la seconda domenica di giugno nel capoluogo del loro rispettivo dipartimento, e si costituiscono in comizio elettorale nel modo prescritto pe’ comizi primari negli articoli 35, 36.

60 – I comizi elettorali si eleggono nel loro seno, o fuori fra’ cittadini del proprio dipartimento.
Primo – I membri del consiglio dei trenta; indi quelli del consiglio dei sessanta in quel numero, che la prima volta è assegnato a ciascun dipartimento dal congresso cispadano, e appresso dal corpo legislativo a norma delle tabelle di rispettiva popolazione.
Secondo – Eleggono pure per separato scrutinio i sostituti prima per i membri del consiglio dei trenta, poi per quelli del consiglio dei sessanta nel numero, che per la prima volta assegna il congresso cispadano, ed in appresso determina il corpo legislativo.
Questi sostituti non hanno luogo che nel caso, in cui alcuno dei membri eletti non possa, o non voglia accettare. Entrati i sostituti non possono più essere rimossi dagli eletti a rispettivi consigli. È preferito nella costituzione chi ha la maggiorità di voti. In caso di parità decide la sorte.
Terzo – Gli altri giurati.
Quarto – Gli amministratori de’ dipartimenti.
Quinto – L’accusator pubblico, ed il cancelliere del tribunale criminale.
Sesto – I giudici de’ tribunali civili.

61 – I commissari sono tenuti sotto pena di dimissione ad informare il direttorio esecutivo dell’aprimento, e discioglimento de’ comizi elettorali.

62 – Non possono per altro arrestarne né sospenderne le operazioni e nemmeno entrare nel luogo ove essi tengono le loro sedute. Hanno diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta in termine di 24 ore successive. Inoltre sono in dovere di denunciare al direttorio esecutivo quelle infrazioni, che si facessero alla costituzione.

63 – I comizi elettorali terminano le loro operazioni in una sola sessione, che non dura più di tre giorni.

64 – Il solo corpo legislativo decide sulla validità delle operazioni de’ comizi elettorali

65 – Ad essi sono comuni gli articoli 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 56.



TITOLO SETTIMO
POTERE LEGISLATIVO


Disposizioni generali

66 – Il corpo legislativo è composto di due consigli, l’uno di sessanta membri, l’altro di trenta.

67 – Esso non può giammai delegare ad alcuno de’ suoi membri, né a qualsiasi altra persona veruna delle funzioni a lui appartenenti in vigore della costituzione.

68 – Nemmeno può esercitare per sé stesso o per mezzo di delegati il potere esecutivo né il giudiziario.

69 – È incompatibile la qualità di membro del corpo legislativo coll’esercizio di altra pubblica funzione, salvo quella di archivista della repubblica.

70 – Dalla legge si stabilisce un modo di surrogare o interinalmente, o sino a nuova elezione altri pubblici funzionari a quelli, che fossero eletti membri del corpo legislativo.

71 – Ciascun dipartimento concorre alla nomina dei membri dell’uno, e dell’altro consiglio in ragione soltanto di sua popolazione.

72 – In ogni decennio il corpo legislativo a norma delle tabelle di popolazione determina il numero de’ membri, che ciascun dipartimento deve eleggere, ed inviare all’uno e all’altro consiglio.

73 – Niun cangiamento può farsi a tale ripartizione durante il decennio.

74 – I membri del corpo legislativo non sono rappresentanti del dipartimento, che gli ha nominati, ma dell’intera repubblica, né possono ricevere alcun mandato.

75 – Entrambi i consigli si rinnovano ciascun anno per un terzo.

76 – Ne’ primi due anni la sorte decide di quegl’individui, che per tale rinnovazione debbono uscire. In seguito si dà luogo al turno.

77 – Ogni qualvolta abbia luogo la sorte, la rinnovazione del corpo legislativo si fa pel terzo dei membri di ciascun dipartimento, e qualora il numero sia dispari, alternativamente sorte la frazione minore, e successivamente la maggiore.

78 – Dopo il primo anno della repubblica i nuovi eletti entrano in carica nel giorno primo di luglio.

79 – I membri, che escono non possono essere rieletti che dopo l’intervallo di due anni.

80 – Se per circostanze straordinarie uno de’ due consigli si riduce a meno di tre quarti de’ suoi membri ne avvisa prontamente il direttorio esecutivo. Questo è in dovere di fare immediatamente, ne’ modi costituzionali sostituire per elezione altri membri de’ rispettivi dipartimenti, da’ quali i mancanti erano stati nominati.

81 – Gli eletti in tal caso devono recarsi senza dilazione al luogo, dove il corpo legislativo tiene le sue sedute. Questo deve subito ammetterli nel suo seno.

82 – I due consigli risiedono nello stesso cantone. Non può assentarsi alcuno de’ suoi membri senza licenza del rispettivo consiglio.

83 – Il corpo legislativo è permanente. Può sospendere per altro le sue sessioni per ripigliarle all’epoche da lui fissate.

84 – Non possono in verun caso due consigli unirsi in una sala medesima.

85 – Le funzioni di presidente, e di segretario non durano più d’un mese in entrambi i consigli.

86 – I due consigli danno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore da essi determinato.

87 – Hanno pure il diritto di polizia su gl’individui del loro corpo; ma non possono condannare a pena maggiore della interdizione al consiglio per tre sedute, dell’arresto per otto giorni, e della carcere per tre.

88 – Le sessioni di ambedue i consigli sono pubbliche. Gli astanti non possono oltrepassare il numero degl’individui fissato dalla costituzione all’intero consiglio, cui intervengono.

89 – Ogni deliberazione si fa per mezzo di alzata, e seduta. In caso di dubbio, come pure a richiesta della quinta parte de’ membri presenti si viene all’appello nominale, ed allora i voti sono segreti.

90 – Ciascun consiglio a richiesta della quinta parte de’ membri presenti può formarsi in comitato generale, e segreto, ma soltanto per discutere, non mai per deliberare.

91 – Niuno de’ due consigli può creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri meritare un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare fra i suoi membri una speciale commissione, che ristringe le sue operazioni unicamente all’oggetto, per cui è formata.

92 – Tale commissione è sciolta nel momento in cui il consiglio ha deciso sull’affare del quale era indicata.

93 – Ciascun membro del corpo legislativo riceve un’annua indennizzazione. Nel primo ventennio questa è fissata in mille pezze colonnate. Dopo il primo ventennio essa è regolata sopra una stabile quantità di frumento, che il corpo legislativo determina corrispondentemente al valore di mille pezze sull’adeguato del ventennio antecedente.

94 – Il direttorio esecutivo non può far passare, né soggiornare alcun corpo di truppa nella distanza di quindici miglia dal luogo, in cui si trova il corpo legislativo, se da questo non ne è ricercato, o autorizzato.

95 – Presso al corpo legislativo sta una guardia di truppa assoldata, di trecento granatieri. Sono essi dipendenti dal corpo legislativo per la pulizia interna, ed esterna dei rispettivi consigli. Al potere esecutivo spetta organizzare, e pagare questa truppa.

96 – Il corpo legislativo non assiste a veruna cerimonia pubblica, né vi spedisce alcuna deputazione.

97 – Il corpo legislativo si raduna la prima volta in Bologna, e ivi continua le sue sessioni, finché non crede conveniente di traslocare altrove la propria residenza.



CONSIGLIO DE’ SESSANTA

98 – Niuno può essere eletto membro del consiglio de’ sessanta se non è fornito dei requisiti necessari per esercitare i diritti di cittadino, se è obbligato al celibato se non ha trent’anni compiti, e se non sia stato domiciliato per sette anni compiti immediatamente precedenti alla sua elezione nel territorio della repubblica. Sino all’anno decimo della repubblica è sufficiente l’età d’anni venticinque compiti. Sino all’anno settimo della repubblica non è necessario il requisito del precedente domicilio settennale.

99 – Il corpo legislativo, quando lo creda conveniente, può a richiesta del direttorio esecutivo abilitare per le future elezioni qualcuno che manchi de’ suddetti requisiti, purché sia cittadino attivo.
Il consiglio de’ sessanta non può deliberare senza l’intervento del terzo almeno de’ suoi membri.

100 – Ad esso appartiene esclusivamente la proposizione di qualunque legge.

101 – Non delibera, o risolve sopra alcuna proposizione, quando non osservi il seguente metodo:
Fannosi due letture di qualunque proposta coll’intervallo di otto giorni. Dopo la prima lettura si discute la proposta indi si stampa, e se ne distribuisce copia a’ membri del consiglio tre giorni innanzi la seconda lettura. Dopo di questa si delibera, o si proroga il tempo a deliberare.

102 – Non può il consiglio riproporre a sé stesso una proposta non addottata che dopo un anno. Può però fare una proposta, che contenga articoli di un’altra non addottata.

103 – Le proposizioni adottate dal consiglio de’ sessanta chiamansi risoluzioni.

104 – Ad ogni risoluzione si premette:
Primo – La data della sessione, in cui ne fu fatta la proposta.
Secondo – La data della sessione, in cui si prorogò il termine a deliberare, se pure tal proposta seguì.
Terzo – La data della sessione, in cui la proposta è adottata.

105 – Sono eccettuate dalla forma prescritta nell’art. 101 le proposte riconosciute di urgenza per una precedente dichiarazione, nella quale debbono essere accennati i motivi di urgenza. Questi pure si devono premettere alla soluzione.

106 – Qualunque caso di urgenza dev’essere proposto dal direttorio esecutivo al consiglio dei sessanta, salvo il caso, in cui si tratti del direttorio stesso; mentre allora basta, che l’urgenza sia riconosciuta dal consiglio dei sessanta, ed approvata da quello de’ trenta.



CONSIGLIO DE’ TRENTA

107 – Niuno può essere eletto membro del consiglio de’ trenta se non ha quarant’anni compiti, oltre gli altri requisiti necessari per essere nel consiglio de’ sessanta, e se non è ammogliato o vedovo.
Sino all’anno decimo della repubblica è sufficiente l’età d’anni trentacinque compiti.
Sino all’anno settimo della repubblica non è necessario il requisito della precedente dimora settennale.

108 – Il consiglio de’ trenta non può deliberare senza l’intervento della metà almeno de’ suoi membri più uno.

109 – Spetta esclusivamente a questo consiglio il diritto di approvare, o rigettare le risoluzioni del consiglio dei sessanta.

110 – Il consiglio de’ trenta è in obbligo di radunarsi in termine di due giorni ad ogni istanza del consiglio de’ sessanta, ed anche straordinariamente ad ogni invito del presidente.

111 – Quando una risoluzione de’ sessanta è portata al consiglio de’ trenta il presidente di questo ne legge le premesse.

112 – Il consiglio de’ trenta ricusa di approvare la risoluzione, se non è stata presa nelle forme stabilite dalla costituzione.

113 – Se la risoluzione non è preceduta da un atto d’urgenza, esso non può deliberare in quella stessa sessione, in cui si presenta, e si elegge la risoluzione, ma unicamente due giorni dopo.
Intanto stampasi la risoluzione, e ne dà copia ai membri dello stesso consiglio.

114 – Le risoluzioni del consiglio de’ sessanta approvate da quello de’ trenta sono leggi.

115 – Alle leggi premettonsi le date delle sessioni del consiglio de’ trenta, nelle quali sonosi fatte le due letture.

116 – Il decreto, con cui esso approva l’atto d’urgenza d’una risoluzione, si premette parimenti alla legge.

117 – Qualunque risoluzione del consiglio de’ sessanta benché comprensiva di più articoli si considera una, ed individua. Quello de’ trenta deve approvarla, o rigettarla nella sua totalità.

118 – L’approvazione di esso su qualunque risoluzione si esprime con la seguente formula sottoscritta dal presidente, e dai segretari: Il consiglio de’ trenta approva.

119 – L’atto, con cui ricusa di addottare alcuna risoluzione, perché presa senza o contro le forme costituzionali, è espresso con la seguente formula sottoscritta dal presidente e dai segretari: La costituzione annulla.

120 – L’atto, col quale disapprova una risoluzione nel merito, si esprime con la seguente formula sottoscritta pure dal presidente e dai segretari: Il consiglio de’ trenta non può approvare.

121 – Nel caso dell’articolo precedente la risoluzione rigettata non può nuovamente presentarsi dal consiglio de’ sessanta che dopo un anno.

122 – Il consiglio de’ sessanta può nonostante presentare in qualunque tempo una risoluzione, che contenga articoli di altra antecedentemente rigettata.

123 – Il consiglio de’ trenta nel giorno istesso, in cui addotta una risoluzione del consiglio de’ sessanta, ne dà parte così a questo, come al direttorio esecutivo.

124 – Il consiglio de’ trenta ha facoltà di traslocare la residenza del corpo legislativo. A tal effetto indica il luogo e il tempo in cui i due consigli sono tenuti a trasferirvisi. È irrevocabile il decreto del consiglio de’ trenta su questo oggetto.

125 – Dal punto di questo decreto né l’uno né l’altro consiglio può più promettere deliberazioni nel cantone, ove risiedeva.

126 – I membri che ardiscono continuare ivi le loro funzioni, sono rei di attentato contro la sicurezza della repubblica.

127 – Rei dello stesso delitto sono membri del direttorio esecutivo, che ritardassero di sigillare, promulgare, e spedire il decreto di traslocazione del corpo legislativo.

128 – Se dentro il quinto giorno dopo il giorno fissato dal consiglio de’ trenta la maggiorità di ciascuno dei due consigli non ha reso noto con proclama alla repubblica il suo arrivo al luogo indicato, o almeno la sua riunione in altro luogo qualunque le amministrazioni centrali, o in loro mancanza i tribunali civili de’ dipartimenti convocano i comizi primari per far seguire la elezione di un nuovo corpo legislativo secondo le forme della costituzione.

129 – Le amministrazioni centrali, o i tribunali civili, che nel caso dell’articolo precedente differiscono la convocazione de’ comizi primari, rendonsi colpevoli di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

130 – Sono colpevoli dello stesso delitto i cittadini tutti, che frappongono ostacoli ai comizi per la formazione del nuovo corpo legislativo.

131 – Gli eletti al nuovo corpo legislativo radunansi immediatamente nel luogo, in cui il consiglio de’ trenta aveva trasferite le sue sessioni. Se mai non possono unirsi in questo luogo, ovunque si trovino in maggiorità, colà è il corpo legislativo.

132 – Eccettuato il caso dell’articolo 124, niuna proposizione di legge può avere origine dal consiglio de’ trenta.



GARANZIA DE’ MEMBRI DEL CORPO LEGISLATIVO

133 – I cittadini, che sono o sono stati membri del corpo legislativo, non possono essere accusati in alcun tempo per quanto hanno detto, o scritto nell’esercizio di loro funzioni.

134 – I membri del corpo legislativo dal momento di loro elezione fino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni non possono essere sottoposti a giudizio se non nelle forme prescritte negli articoli seguenti.

135 – Per delitti possono essere arrestati – in flagranti –; ma tosto se ne deve dar parte al corpo legislativo, e il processo non può essere compilato se non dopo che il consiglio de’ sessanta abbia proposto, che proceda giudicialmente, e che il consiglio de’ trenta l’abbia decretato.

136 – Fuori del caso d’essere colti nell’atto del delitto i membri del corpo legislativo non possono essere tradotti avanti gli uffiziali di polizia, né posti in stato d’arresto, prima che il consiglio de’ sessanta abbia proposto di procedere giudicialmente, e che il consiglio de’ trenta l’abbia decretato.

137 – Nel caso dei due articoli precedenti, i membri del corpo legislativo non possono essere condotti ad alcun altro tribunale fuori di quello dell’alta corte di giustizia.

138 – Vengono tradotti innanzi alla stessa corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza interna della repubblica.

139 – Nessuna denuzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al consiglio de’ sessanta.

140 – Se dopo la deliberazione a seconda della forma prescritta nell’articolo 101, il consiglio de’ sessanta ammette la rinunzia, ne fa la dichiarazione nei seguenti termini: la denuncia contro… pel fatto di... in data di... sottoscritta da... è ammessa.

141 – L’incolpato, allora è chiamato. Egli ha la dilazione di tre giorni senza che frattanto possa essere molestato. Allorché comparisce viene ascoltato nell’interno del luogo delle sessioni del consiglio de’ sessanta.

142 – L’incolpato siasi, o no presentato, il consiglio de’ sessanta dichiara dopo questa dilazione, se vi ha luogo all’esame di sua condotta.

143 – Se dal consiglio de’ sessanta si dichiara esservi luogo ad esame, l’incolpato è chiamato dal consiglio de’ trenta. Per comparire ha una dilazione di due giorni, senza che possa frattanto essere molestato. Se comparisce, si ascolta nell’interno del luogo delle sessioni del consiglio de’ trenta.

144 – L’incolpato siasi, o no presentato, il consiglio de’ trenta dopo simile dilazione, e dopo avere deliberato giusta la forma prescritta nell’art. 1, 3, pronunzia l’accusa, se vi ha luogo; ed invia l’accusato dinanzi all’alta corte di giustizia, la quale è tenuta d’instituire il processo senza frapporre indugio.

145 – Qualunque discussione nell’uno, e nell’altro consiglio relativa all’incolpazione, ed all’accusa contro un membro del corpo legislativo si fa nel consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll’appello nominale, ed a scrutinio segreto.

146 – L’accusa pronunciata contro un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione. Se egli è assoluto dal giudizio dell’alta corte, ripiglia le sue funzioni.



RELAZIONI DE’ DUE CONSIGLI FRA ESSI

147 – Allorché i due consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno reciprocamente avviso col mezzo di un messaggiere di stato.

148 – Ciascun consiglio nomina due messaggieri di stato per proprio servizio.

149 – Eglino portano a ciascuno de’ due consigli, ed al direttorio esecutivo le leggi, e gli atti del corpo legislativo. A quest’oggetto entrano nel luogo del direttorio esecutivo. Vanno scortati da due guardie.

150 – Uno de’ consigli non può sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni, senza che l’altro vi consenta.



PROMULGAZIONI DELLE LEGGI

151 – Il direttorio esecutivo fa suggellare, e pubblicare le leggi, e gli altri atti del corpo legislativo entro due giorni dopo averli ricevuti.

152 – Esso fa suggellare, e promulgare dentro il giorno le leggi, che sono precedute da un decreto di urgenza.

153. – La promulgazione delle leggi, e degli atti del corpo legislativo si ordina nella forma seguente: In nome della Repubblica Cispadana una e indivisibile legge ovvero atto del corpo legislativo... Il direttorio esecutivo ordina che la legge o l’atto legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo della repubblica, pubblicato ed eseguito.

154 – Le leggi, che nelle premesse non presentano la osservanza del forme prescritte negli articoli 101, 113, non possono essere promulgate dal direttorio esecutivo, e la responsabilità di lui a questo oggetto dura sei anni. Sono eccettuate le leggi, delle quali l’atto d’urgenza sia stato approvato dal consiglio de’ trenta.



TITOLO OTTAVO
POTERE ESECUTIVO

155 – Il potere esecutivo è delegato a un direttorio di tre membri nominati dal corpo legislativo, che in questo caso fa le funzioni di comizio elettorale in nome della repubblica.

156 – La elezione del direttorio esecutivo si compie col metodo seguente:
Primo – Ogni membro del consiglio de’ sessanta presenta una scheda di otto soggetti forniti de’ necessari requisiti per essere direttori.
Secondo – Si fa lo spoglio di queste schede e si ritengono i nomi di quelli, che hanno ottenuto la pluralità assoluta delle voci.
Terzo – Se per tal mezzo non risultano nominati otto oggetti, per quelli, che rimangono, si fa uno scrutinio segreto sopra tutti i nomi delle schede, procedendo coll’ordine della maggiorità comparativa delle voci, che hanno ottenute.
Quarto – Se nel primo scrutinio il numero degli otto non è compito, se ne fa un secondo. Se il secondo non basta, si propone una copia de’ candidati che hanno avuto più voci, e s’invita il consiglio a scegliere tra quelli per iscruttinio segreto. Quest’operazione si ripete tante volte quanti sono i candidati, che rimangono da scegliersi per compiere il numero degli otto.
Quinto – Il consiglio de’ sessanta distribuisce gli otto soggetti sopra tre liste. Nella prima registra quattro; nelle altre, due candidati per ciascheduna. Questa distribuzione si regola coll’ordine nel quale sono seguite le nomine.
Sesto – Il consiglio de’ sessanta spedisce la prima lista de’ quattro candidati a quello de’ trenta. Questo ne pone i nomi in un’urna, e ne estrae due. Fa uno scrutinio segreto sopra gli estratti, e resta eletto chi ottiene pluralità assoluta di voti.
Settimo – Il consiglio de’ sessanta avvisato per messaggio da quello de’ trenta della seguìta elezione, gli spedisce la prima delle note di due candidati. Il consiglio de’ trenta aggiunge i nomi di essi a due altri, che rimangono nell’urna, indi procede all’elezione di un altro direttore come al N. 6.
Ottavo – Finalmente il consiglio de’ sessanta, ricevuto messaggio della seconda elezione, manda l’ultima nota al consiglio de’ trenta che col metodo del N. 7 compie la elezione del direttorio esecutivo.
Nono – Nel caso dei numeri 2, 3, 4, 6, ove si desse parità di voci o di voti il seniore è sempre preferito.
Decimo – Qualora non s’abbia a scegliere un solo direttore, il consiglio de’ sessanta forma col metodo dei numeri 1, 2, 3, 4 una lista di quattro candidati soltanto, e sopra questi ha luogo la elezione come al N. 6.
Decimoprimo – Se in qualche caso due fossero i direttori da scegliersi, il consiglio de’ sessanta forma come sopra due note soltanto, l’una di quattro, l’altra di due candidati; e le elezioni hanno luogo ne’ modi dei numeri 6 e 7.
Decimosecondo – Sia che si debba eleggere un solo direttore, ovvero due, od anche tutti e tre, le elezioni devonsi sempre compiere in una sola seduta.

157 – I membri del direttorio debbono essere in età di anni quaranta compiti, e debbono avere gli stessi requisiti voluti per essere eletti al consiglio de’ sessanta.

158 – Non possono scegliersi che fra cittadini, che sono stati membri del corpo legislativo o ministri.
La disposizione del presente articolo non sarà osservata che al cominciare dell’anno decimo della repubblica.

159 – Dopo il quinto anno della repubblica i membri del corpo legislativo non possono essere membri del direttorio, né prima che sia cessato l’esercizio delle loro funzioni legislative, né dentro l’anno susseguente al termine di dette funzioni.

160 – Il direttorio si rinnova per un terzo ogni anno. La sorte decide ne’ primi due dell’uscita successiva di quelli, che sono stati nominati la prima volta.

161 – Niuno de’ membri scaduti può di nuovo essere eletto che dopo l’intervallo di tre anni.

162 – L’ascendente, e il discendente, i fratelli, lo zio, e il nipote, i cugini in primo grado, e i congiunti per affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente membri del direttorio, né succedervi che dopo l’intervallo di tre anni.

163 – Nel caso di vacanza per morte, per dimissione, o altrimenti di uno de’ membri del direttorio il successore si elegge dal corpo legislativo dentro dieci giorni, al più secondo il metodo dell’art. 156. Il nuovo membro non è eletto che pel solo tempo di esercizio, che rimaneva a quello cui viene surrogato. Se non di meno questo tempo non eccede sei mesi, il nuovo eletto rimane in funzione fino al termine del terzo anno seguente.

164 – Ciascun membro del direttorio è presidente per turno tre mesi soltanto. Il presidente ha la firma e la custodia del sigillo.
Le leggi e gli atti del corpo legislativo sono indirizzati al direttorio nella persona del presidente.

165 – Il direttorio esecutivo non può deliberare senza l’intervento di due membri almeno.

166 – Esso si sceglie fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di far inserire il proprio sentimento coi motivi. Il direttorio può, quando lo reputi opportuno, deliberare senza l’intervento del suo segretario. In questo caso le deliberazioni sono stese sopra un registro particolare da uno de’ membri del direttorio.

167 – Il direttorio provvede secondo le leggi alla sicurezza della repubblica sì per l’interno che per l’esterno. Può fare dei proclami conformi alle leggi, e per la esecuzione delle medesime.
Dispone della forza armata, senza che in verun caso possa comandarla né collettivamente, né per mezzo di alcuno de’ suoi membri tanto in tempo delle funzioni, quanto pel corso di due anni compiti immediatamente consecutivi al termine di queste stesse funzioni.

168 – Se il direttorio è informato, che si cospiri contro alla sicurezza della repubblica, può rilasciare ordini che gli siano tradotti innanzi, e che siano arrestati coloro, che sono presunti autori, o complici di questi attentati. Esso può interrogarli; ma è obbligato sotto le pene stabilite contro al delitto di detenzione arbitraria di rimetterli nel termine di quattro giorni avanti l’uffiziale di polizia, perché si proceda contro di loro secondo le leggi. Può peraltro il direttorio in questo caso fare istanza al consiglio de’ sessanta, perché inviti il consiglio de’ trenta a formare una commissione di sette membri tratti dal suo seno, la quale da lui informata dichiari, che la repubblica è in caso straordinario.
Se la commissione rilascia al direttorio questa formola da lei direttamente sottoscritta: la repubblica è in caso straordinario, può allora il direttorio stesso ritenere i presunti rei in arresto per tutto il tempo, che creda conveniente, purché non ecceda sei mesi; dopo i quali esso debba rilasciarli, ovvero farli consegnare ai rispettivi giudici, perché siano processati, e giudicati secondo la legge.
In questo caso solo il direttorio può fare eseguire visite domiciliari anche in tempo di notte.
La commissione de’ sette dopo ventiquattr’ore deve far rapporto al consiglio de’ trenta, che essa si è commertata col direttorio. Indi rimane affatto sciolta.

169 – Il direttorio in tempo di guerra nomina il comandante, o comandanti in capo della truppa assoldata. Non può sceglierli fra i suoi congiunti, o affini ne’ gradi espressi nell’articolo 162. Nomina pure il comandante della guardia nazionale sedentaria nel caso dell’articolo 305.

170 – Invigila, perché le leggi sieno eseguite nelle amministrazioni e ne’ tribunali col mezzo di commissari di governo, che esso nomina, e che può sospendere, o dimettere, quando lo reputi opportuno.

171 – Esso nomina fuori del suo seno i ministri, e li revoca, quando lo giudica conveniente.
Non li può eleggere di età minore di trent’anni, né tra parenti, o affini de’ suoi membri ne’ gradi accennati nell’articolo 162.

172 – I ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate.

173 – Il corpo legislativo determina il numero de’ ministri, e le loro incombenze. Questo numero è di tre almeno; o di cinque al più.

174 – I ministri non formano un consiglio.
I ministri sono rispettivamente responsabili della esecuzione sì delle leggi, che degli ordini del direttorio.

176 [sic] – Il direttorio non può eleggere per ministri, o per commissari persone, che siano obbligate al celibato.

177 – Il direttorio nomina l’esattore delle contribuzioni dirette in ogni dipartimento, come pure ogni altro soprintendente alle aziende ed all’amministrazione de’ beni nazionali.

178 – Niun membro del direttorio può uscire dal territorio della repubblica se non due anni compiti dopo il termine delle sue funzioni.

179 – È obbligato, durante questo intervallo, di giustificare al corpo legislativo il luogo di sua residenza.

180 – L’articolo 135, ed i seguenti sino all’articolo 146 inclusivamente relativi alla garanzia del corpo legislativo sono comuni ai membri del direttorio.

181 – Nel caso, che anche un solo membro del direttorio fosse sottoposto a giudizio, il corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogarne altro provvisionalmente nel tempo del giudizio.

182 – Fuori del caso degli articoli 142 e 143, né il direttorio, né alcuno de’ suoi membri può essere citato dal consiglio de’ sessanta, né da quello de’ trenta.

183 – I conti, e gli schiarimenti domandati dall’uno o dall’altro consiglio, al direttorio sono presentati in iscritto.

184 – Il direttorio è obbligato ciascun anno di dare in iscritto all’uno o all’altro consiglio lo specchio delle spese, la situazione delle finanze, lo stato delle pensioni esistenti, non meno che il progetto di quelle, che stima opportuno di stabilire.

185 – Esso debbe indicare gli abusi, che sono a sua cognizione.

186 – Alcun membro del direttorio non può assentarsi più di cinque giorni, né allontanarsi al di là di dieci miglia dal luogo della residenza del direttorio senza permesso in iscritto del corpo legislativo.

187 – Il direttorio può in ogni tempo invitare per iscritto il consiglio de’ sessanta a prendere qualche oggetto in esame, e può anche proporgli qualche provvidenza, ma non progetti in forma di legge.

188 – I membri del direttorio nell’esercizio di loro funzioni non possono comparire né in casa, né fuori di casa che vestiti dell’abito, che loro è prescritto.

189 – Il direttorio a spese della repubblica ha una guardia fissa di cento uomini a piedi, e di cinquanta a cavallo.

190 – Il direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle pubbliche comparse, nelle quali ha sempre il primo posto.

191 – Ogni membro del direttorio si fa accompagnare al di fuori da due delle dette guardie.

192 – Ogni posto di forza armata deve al direttorio, e ai membri del medesimo i primi onori militari.

193 – Il direttorio ha due messaggeri di stato, che esso nomina e può dimettere.

194 – Questi messaggeri portano ai due consigli del corpo legislativo le lettere, e le memorie del direttorio. Perciò hanno ingresso ne’ luoghi delle sessioni de’ consigli; e vanno scortati da due guardie.

195 – Il direttorio soggiorna nel cantone istesso, ove risiede il corpo legislativo.

196 – I membri del direttorio sono alloggiati a spese della repubblica in uno istesso edifizio.

197 – L’indennizzazione di ciascheduno di essi è fissata in diecimila pezze colonnate.
Dopo il primo ventennio essa è regolata sopra una stabile quantità di frumento, che il corpo legislativo determina corrispondentemente al valore di diecimila pezze nell’adeguato del ventennio antecedente.



TITOLO NONO
CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI

198 – Vi è in ogni dipartimento un’amministrazione centrale.

199 – Vi sono municipalità ne’ luoghi, ove esistevano prima della costituzione. Il corpo legislativo determina il circondario, che loro appartiene.
Lo stesso corpo legislativo stabilisce in que’ luoghi, che egli crede convenienti, una o più municipalità, e ne determina i circondari. Può anche unire diversi circondari, ne’ quali vi siano più municipalità, sotto l’amministrazione d’una municipalità sola, quando lo trovi opportuno. Per la città di Bologna vi sono quattro amministrazioni municipali.

200 – Vi è in ciascuna sezione un ispettore, ed un sostituto, che corrisponde colla sua municipalità nel modo, e per gli oggetti, e prescrive la legge.

201 – Ogni membro di amministrazione centrale o municipale deve aver compiti i venticinque anni.
Non può essere eletto membro di alcuna amministrazione centrale, o municipale chi è obbligato a celibato.

202 – L’ascendente, e il discendente, i fratelli, lo zio ed il nipote, e li congiunti di affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono contemporaneamente essere membri della medesima amministrazione.

203 – Gli amministratori centrali, e municipali possono senza intervallo essere rieletti una volta alle medesime funzioni, che hanno esercitate: ma dopo essere stati una volta rieletti non possono più venir nominati alle medesime amministrazioni che dopo due anni.

204 – Nel caso che una amministrazione centrale, o municipale perdesse uno, o più de’ suoi membri per morte, o per dimissione, gli amministratori rimanenti possono sostituire soggetti di loro scelta, che coprono i posti vacanti fino alle elezioni seguenti.

205 – Ogni amministrazione centrale è composta di cinque membri. La rinnovazione di tutti si compie in tre anni. Per due anni se ne rinnovano due per ciascun anno, e nel terzo anno se ne rinnova uno solo.

206 – La legge determina il numero de’ membri di ciascuna amministrazione municipale, avendo riguardo alle diverse circostanze.

207 – Ogni amministrazione municipale si rinnova tutti gli anni per metà o per la parte più prossima alla metà, ed alternativamente per la frazione più grande, e per la più piccola.

208 – Le amministrazioni municipali devono essenzialmente nel loro circondario:
Primo – Essere incaricate del riparto delle contribuzioni dirette secondo la legge.
Secondo – Invigilare alla conservazione de’ fondi pubblici, ed alla riscossione delle entrate di quelli che la legge prescrive.
Terzo – Presiedere agli affari d’acque, e strade, annona, vittovaglie, ornato, spettacoli, sanità, pie istituzioni, e pubblica istruzione a norma della legge.
Quarto – Vegliare perché siano osservati i regolamenti, che la legge prescrive uniformemente per la guardia nazionale sedentaria della repubblica.
Quinto – Mantenere il buon ordine, e la calma interna a norma di quanto prescrive la legge.
Sesto – Invigilare alla sicurezza, e alla salubrità delle carceri. A questo fine scelgono dal loro seno due ispettori, che visitino, quando occorre i luoghi d’arresto e di carcere, e provvedano inoltre, perché non sia aggravata oltre al rigor delle leggi la sorte de’ detenuti.
Settimo – Finalmente ogni amministrazione municipale è tenuta al fine di ciascun’anno di dare il conto della sua azienda all’amministrazione centrale, ed anche ogni qual volta questa lo richiegga. Per le città ove son più municipalità, il corpo legislativo si riparte fra loro le rispettive incombenze.

209 – Gli amministratori centrali, o municipali non possono modificare gli atti del corpo legislativo, né del direttorio esecutivo. Non possono sospendere la esecuzione, né ingerirsi di cosa alcuna, che appartenga al potere giudiziario.

210 – Non possono fra loro tenere corrispondenza sugli interessi generali della repubblica, ma soltanto su quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla legge.

211 – Le amministrazioni centrali sono essenzialmente obbligate:
Primo – A vegliare su le amministrazioni municipali de’ loro dipartimenti per impedirne, e correggerne le mancanze.
Secondo – A presiedere alla esecuzione de’ lavori pubblici, ed a tutti quegli stabilimenti, che riguardano tutto il dipartimento, o almeno più d’un cantone.
Terzo – A trasmettere ciascun anno al direttorio esecutivo il ristretto de’ conti delle singole municipalità de’ dipartimenti dopo averli verificati, e corredati, ove sia d’uopo, di osservazioni.
Quarto – A trasmettere a ciascun anno al direttorio esecutivo il conto ancora della loro azienda centrale.
Il corpo legislativo determina le regole e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni, che può affidare alle amministrazioni tanto centrali che municipali.

212 – Il direttorio esecutivo nomina presso ciascun dipartimento un commissario di governo, che esso può dimettere quando lo reputi opportuno.

213 – Questi veglia sui tribunali e su le amministrazioni del dipartimento, ed esige che le leggi vengano eseguite. Non può venir scelto, che tra i cittadini domiciliati da più d’un anno nel dipartimento, ove deve risiedere, e debbe avere non meno di trent’anni compiti.

214 – Le amministrazioni municipali sono subordinate alle centrali. Queste ai ministri.

215 – Conseguentemente i ministri possono per ciò, che è di loro uffizio, annullare gli atti dell’amministrazione centrale, e questa gli atti delle municipali, quando sieno contrari alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori.
I ministri possono anche sospendere gli amministratori centrali, che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e nello stesso modo le amministrazioni centrali hanno un egual diritto sopra le municipalità. Nessuna sospensione d’amministratori, nessuna annullazione di atti diviene definitiva se non è formalmente confermata dal direttorio esecutivo.

216 – Il direttorio esecutivo ha la facoltà di annullare anche immediatamente gli atti delle amministrazioni municipali, e centrali.
Può eziandio sospendere, e dimettere immediatamente gli amministratori centrali, e municipali, può tradurli, se v’ha luogo, innanzi al tribunale del dipartimento.

217 – Ogni decreto però di annullazione di atti, di sospensione, o destituzione di amministratori deve contenerne i motivi.

218 – Quando vengono dimessi i cinque membri d’una amministrazione centrale il direttorio esecutivo nomina loro de’ sostituti sino alla elezione seguente.
Debbono però scegliersi tutti fra i passati amministratori dello stesso dipartimento.

219 – Ogni amministrazione deve ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati

220 – Qualunque amministrazione rende pubblici i propri atti, consegnando i protocolli, in cui sono scritti gli atti, agli archivi.
Chiunque è stato soggetto ad essa, è in diritto di vederli.

221 – Questi protocolli sono consegnati ogni semestre il giorno dopo che sono stati chiusi.



TITOLO DECIMO
POTERE GIUDIZIARIO


Disposizioni generali

222 – Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate né dal corpo legislativo, né dal potere esecutivo.

223 – I giudici non possono immischiarsi nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento. Non possono arrestare, o sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né citare innanzi sé stessi i pubblici amministratori per motivo delle loro funzioni.

224 – Nessuno può essere deviato dai giudici, che la legge gli assegna, né per alcuna commissione, né per altri titoli fuori di quelli, che sono determinati da una legge anteriore.

225 – La giustizia si amministra gratuitamente.

226 – I giudici non possono essere dimessi se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi se non per accusa admessa.

227 – L’ascendente, il discendente, i fratelli, lo zio, e il nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti per affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono essere simultaneamente membri del medesimo tribunale.

228 – Le sessioni dei tribunali sono pubbliche. I giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunciano ad alta voce, sono accompagnate da motivi, e vi si enunziano i termini della legge applicata.

229 – Nessun cittadino, se non ha trent’anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale di dipartimento, né giudice di pace né assessore del giudice di pace né giudice di un tribunale di commercio, né membro del tribunale di cassazione, né giurato, né commissario del direttorio esecutivo presso i tribunali.



DELLA GIUSTIZIA CIVILE

230 – Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo d’arbitri scelti dalle parti.

231 – La decisione di questi arbitri non ammette appello, né ricorso in via di cassazione, quando le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

232 – In ciascuno circondario di uno, o più cantoni, che il corpo legislativo determina, vi sono uno o più giudici di pace con i suoi assessori. Tutti si eleggono per due anni, da’ cittadini del rispettivo circondario nel modo determinato dalla legge, e possono essere immediatamente, e indefinitamente rieletti.

233 – La legge determina gli oggetti, su de’ quali i giudici di pace, e loro assessori giudicano inappellabilmente. La medesima determina gli altri ne’ quali essi giudicano, salva l’appellazione.

234 – Vi sono de’ tribunali particolari per il commercio di terra e di mare. La legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirsi, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

235 – Gli affari, su de’ quali i giudici di pace, ed i tribunali di commercio non possono giudicare né inappellabilmente, né appellabilmente, sono portati immediatamente innanzi ai giudici di pace, e ai loro assessori per essere conciliati. Se il giudice di pace non può conciliarli li rimette al tribunale civile.

236 – In ciascuno dipartimento vi è un tribunale civile. Questo ne’ dipartimenti del Reno, del Po, del Panaro, e del Crostolo è composto di sei giudici almeno, e ne’ dipartimenti di Luni, detto Serchio, delle Terme, di Friniati, dell’alta Padusa, e del Santerno di tre almeno, ed inoltre di un commissario del direttorio esecutivo e di un cancelliere. Nel dipartimento di Luni detto tribunale risiede in Carrara. Ogni sei anni nei primi quattro dipartimenti ed ogni tre anni negli ultimi si procede all’elezione di tutti i membri del tribunale.

237 – I giudici possono sempre essere rieletti.
In occasione dell’elezione de’ giudici si nominano due sostituti tra i cittadini residenti nel cantone, ove il tribunale è stabilito.

238 – Ne’ casi determinati dalla legge il tribunale civile giudica inappellabilmente nelle appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace, degli arbitri, e dei tribunali di commercio.

239 – L’appellazione delle sentenze pronunziate dal tribunale civile si porta al tribunale civile di uno de’ dipartimenti più vicini, come è determinato dalla legge; e ivi giudicano cinque membri, e non meno, di detto tribunale.

240 – Il tribunale civile, ove sia composto di sei membri almeno, si divide in sezioni per turno annuale, e la sorte decide dell’alternativa ne’ due primi anni. Una sezione non può giudicare, se non è composta almeno di tre giudici.

241 – Ogni sezione del tribunale, ed ogni tribunale, ove questo è composto di membri meno di sei, si forma un presidente mensuale in turno.



DELLA GIUSTIZIA CORRETTIVA E CRIMINALE

242 – Nessuno può essere arrestato se non per essere condotto innanzi all’uffiziale di polizia, e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto se non in virtù di un mandato di arresto degli uffiziali di polizia, o del direttorio esecutivo nei casi dell’articolo 168, o di un ordine d’imprigionamento tanto di un tribunale, quanto del direttore del corpo dei giurati di accusa, o di un decreto di accusa del corpo legislativo ne’ casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

243 – Affinché l’ordine di arresto possa essere eseguito, conviene: 1) che esprima formalmente il motivo dell’arresto, e la legge, in conformità della quale viene ordinato; 2) che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

244 – Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi all’uffiziale di polizia sarà immediatamente esaminata o al più tardi in termine di ventiquattr’ore.

245 – Se risulta dall’esame non esservi motivo di incolpazione contro di lei sarà subito rimessa in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

246 – Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti quei casi, in cui la legge permette di restar libero sotto cauzione.

247 – Nessuna persona nel caso, in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta se non ne’ luoghi legalmente, e pubblicamente designati per casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.

248 – Nessun custode, o carceriere