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COSTITUZIONE PER LA REPUBBLICA CISALPINA
APPROVATA ALLA CONSULTA LI 15 VENDEMMIALE, ANNO X
(7 OTTOBRE 1801)
TITOLO I
DIVISIONE DEL TERRITORIO – SOVRANITÀ
Art. 1 – Il Territorio della Repubblica Cisalpina
è distribuito in dipartimenti, i quali si dividono in circondari
comunali. Il numero degli uni e degli altri viene determinato
dalla legge.
Art. 2 – La sovranità risiede nella universalità
dei cittadini.
Art. 3 – Un Corpo elettorale, un Corpo legislativo,
un Potere esecutivo, dei Tribunali rappresentano questa
sovranità, ciascuno nelle rispettive sue attribuzioni.
TITOLO II
DIRITTO DI CITTADINANZA
Art. 4 – È cittadino cisalpino ogni uomo
nato e dimorante nel Territorio Cisalpino, che all’età di
21 anno compito siasi fatto iscrivere sul Registro civico
del suo circondario comunale.
Art. 5 – Deve considerarsi come nato nella
Repubblica Cisalpina il figlio di un cittadino nato fuori
del suo Territorio di padre e madre assente per causa legittima.
Art. 6 – Ogni straniero pervenuto all’età
di anni 21, che abbia dimorato per lo spazio di sett’anni
consecutivi nel Territorio della Repubblica dopo aver manifestate
e fatte accogliere dal Governo le sue intenzioni di soggiornarvi,
gode dei diritti di cittadino Cisalpino. Se inoltre giustificherà
di possedere in questo Territorio una proprietà fondiaria,
o altri stabilimenti sia industriali, sia commerciali; o
se prova di avere sposato una Cisalpina, la quale possegga
o proprietà o stabilimenti della stessa natura: la legge
determina il valore di tale proprietà.
Art. 7 – Uno straniero diviene egualmente
cittadino senza sodisfare allo obbligo di 7 anni di residenza
mediante l’atto di naturalizzazione, che abbia individualmente
accordato il Corpo elettorale sopra una proposta del Governo;
ma questa proposta non può farsi che per quello straniero,
che possede nel Territorio Cisalpino una proprietà fondiaria,
od uno stabilimento, o che sia reso celebre in qualche scienza
od arte, o che abbia prestato alla Repubblica dei servigi
importanti.
Art. 8 – Ogni straniero che non abbia fatto
nella Repubblica Cisalpina la dimora di 7 anni, o la di
cui naturalizzazione non si trovi fondata sopra uno dei
motivi indicati, è tenuto ad adempiere le condizioni degli
articoli 6 e 7 per esercitare il diritto di cittadinanza.
Art. 9 – La qualità di cittadino si perde:
1) mediante la naturalizzazione in Paesi esteri; 2) col
farsi aggregare a qualche corporazione estera che supponga
distinzioni di nascita; 3) con accettare servizio nei Paesi
stranieri non repubblicani; 4) in caso di condanna a pene
infamanti; 5) per fallimento legalmente conosciuto doloso.
Art. 10 – L’esercizio dei diritti di cittadinanza
viene sospeso nei casi d’interdizione giudiziale, d’accusa
o di condanne in contumacia.
Art. 11 – Per esercitare i diritti di cittadinanza
nel circondario comunale è necessario l’esservi stato domiciliato
per lo spazio di un anno. Perdesi il domicilio egualmente
per assenza di un anno, a meno che questa assenza non abbia
per motivo il servizio pubblico.
Art. 12 – I cittadini d’ogni circondario
comunale concorrono alla formazione di una lista nazionale
nominando fra di essi nella proporzione di uno per 100 quelli
che stimano più capaci di reggere gli affari pubblici.
Art. 13 – La legge determina la maniera con
cui viene formata questa lista.
Art. 14 – I cittadini che hanno diritto di
cooperare alla formazione della lista, lo hanno altresì
a riempire ogni cinque anni i vuoti accaduti per causa di
morte od altro.
Art. 15 – Nessun cittadino può essere cancellato
da questa lista se non in forza dei suffragi della maggiorità
assoluta dei cittadini aventi il diritto di cooperare alla
sua formazione.
TITOLO III
DEL CORPO ELETTORALE
Art. 16 – Il Corpo elettorale è composto
di 3 Collegi: quello dei Possidenti, quello dei Dotti, quello
dei Mercanti. Il primo Collegio contiene 300 cittadini;
cadauno degli altri due ne contiene 200.
Art. 17 – I dodici proprietari dei fondi
territoriali, i quali, in quel Dipartimento dove sono domiciliati,
sono i maggiori contribuenti di imposte fondiarie, sono
di diritto membri del Collegio dei Possidenti; gli altri
membri di quel Collegio vengono scelti indistintamente fra
i Proprietari della Repubblica. La legge determina l’ammontare
della proprietà necessaria per l’ammissione in questo medesimo
Collegio.
Art. 18 – Il Collegio de’ Dotti è composto
de’ cittadini che si occupano di qualche scienza, arte liberale
o professione meccanica, il di cui esercizio supponga un
merito distinto nelle Scienze, Lettere od Arti.
Art. 19 – I membri del Collegio de’ mercanti
sono scelti tra i Negozianti principali.
Art. 20 – Debbono essere compresi in ciascuno
degli altri due Collegi almeno otto cittadini di ogni dipartimento.
Art. 21 – Prima dell’età di 30 anni niuno
può essere eletto membro di uno dei 3 Collegi.
Art. 22 – I posti vacanti in ciascuno dei
3 Collegi o per morte o per altra causa saranno rimpiazzati
ogni quinquennio. La legge fissa il modo con cui ogni Collegio
deve completare in allora il numero dei suoi membri.
Art. 23 – Ogni membro del Collegio dei Possidenti
cessa dal diritto di esserlo allorché non è de’ maggiori
contribuenti. Un Negoziante che manchi ai suoi impegni perde
il posto nel Collegio de’ Mercanti.
Art. 24 – Ciascuno dei Collegi interessati
fa egli stesso ogni cinque anni questo espurgo e pronunzia
nelle questioni di rifiuto a di rimpiazzamento, che gli
sono relative.
Art. 25 – Chiunque sta lontano per lo spazio
di 3 anni consecutivi, e senza legittima causa, dalle adunanze
dei Collegio di cui è membro, cessa di farne parte.
Art. 26 – I membri dei Corpo legislativo
o del Governo, scelti in uno dei Collegi, non possono, durante
le loro funzioni esercitare quelle di elettori.
Art. 27 – Quei cittadini, i quali essendo
Proprietari o dediti alle scienze od al commercio credessero
avere per essere admessi in alcuno dei 3 Collegi maggior
diritto di alcuno di coloro che ne fanno parte, dirigono
i loro reclami al Collegio a cui aspirano, ch’è incaricato
di pronunciare.
Art. 28 – Ciascuno dei 3 Collegi concorre
alla nomina de’ membri del Corpo Legislativo, del Presidente
del Governo, de’ Senatori, de’ Consiglieri, de’ Giudici
di appello, dei Giudici di revisione, di quelli di Cassazione,
e de’ Commissari di Contabilità. Ogni cittadino iscritto
nella carta nazionale è eleggibile a queste funzioni.
Art. 29 – I Collegi si adunano una volta
l’anno per far le nomine che loro spettano, non meno che
per formare una commissione di Censori, la quale diviene
il punto di riunione fra i 3 Collegi ed il Centro di operazione
tanto per le nomine da farsi, quanto per le altre funzioni
di cui sono incaricati.
Art. 30 – La Commissione dei Censori è composta
di 21 membri, 9 dei quali sono nominati dai Possidenti,
6 dai Dotti, 6 dai Mercanti. Ogni anno questa Commissione
nomina dal suo seno e rimpiazza il suo Presidente.
Art. 31 – Per provvedere alle nomine, il
Collegio dei Possidenti indica 3 candidati per ogni posto
vacante, due il Collegio dei Dotti, altri due il Collegio
dei Mercanti. Le scelte seguite in ogni Collegio alla maggiorità
assoluta dei suffragi vengono inoltrate alla Commissione
Censoria.
Art. 32 – Se questa Commissione riconosce
che un solo ed identico candidato viene presentato dai 3
Collegi per il posto da rimpiazzare, in tal caso il candidato
vien proclamato; se vi è divisione di suffragi fra i 3 Collegi,
la Commissione scieglie uno di quelli che sono stati nominati.
Art. 33 – Gli atti incostituzionali sono
defferibili alla Commissione de’ Censori dal Governo, dalla
Camera degli oratori, dal Corpo legislativo e dal Tribunale
di Cassazione.
Art. 34 – Se la Commissione prima pronuncia
essere luogo all’esame dell’atto denunziato, o all’accusa
contro il Funzionario prevenuto di averlo commesso, il Presidente
della Commissione Censoria straordinaria convoca i 3 Collegi
allor quando il caso è dichiarato urgente; se non à luogo
tale dichiarazione, il Presidente aspetta per farne la relazione
l’epoca delle sedute indicate dalla Costituzione.
Art. 35 – Ogni Collegio vota a scrutinio
segreto sulla qualità dell’atto denunziato e sulla questione
se debba aver luogo l’accusa.
Art. 36 – Ogni seduta annua o straordinaria
dei 3 Collegi non può eccedere la durata di giorni 15; quelle
della Commissione de’ Censori non possono durare che per
giorni 10.
Art. 37 – Le sedute ordinarie di questa Commissione
non incomincieranno che dopo terminate quelle dei Collegi.
Le di lei sedute straordinarie ànno luogo allorché vengono
convocate dal suo Presidente; sono sciolte di diritto dal
momento che i Collegi sono adunati, ed i suoi membri riprendono
il loro posto nel Collegio di cui fanno parte.
Art. 38 – Il Collegio de’ Proprietari risiede
a Milano; quello de’ Dotti a Bologna; quello de’ Mercanti
in Brescia; e la Camera dei Censori in Cremona.
TITOLO IV
DEL CORPO LEGISLATIVO
Art. 39 – Il Corpo legislativo è composto
di 60 membri dell’età di 30 anni almeno. Ogni triennio si
rinnova per un terzo. La legge determina il numero dei membri
da estrarsi da ciascun dipartimento in ragione della sua
popolazione.
Art. 40 – Il primo terzo di esso si rinnova
nel corso dell’anno 1803. I nomi dei membri che debbono
sortire in ciascuna delle due prime rinnovazioni vengono
estratti a sorte.
Art. 41 – All’apertura di ciascuna sessione
il Corpo legislativo nomina 15 de’ suoi membri per formare
una camera particolare che porta il nome di Camera degli
Oratori.
Art. 42 – Ogni progetto di legge presentato
al Corpo legislativo dal Potere esecutivo viene comunicato
immediatamente alla Camera degli Oratori, che, dopo d’averlo
esaminato, ne vota la admissione od il rifiuto, ed invia
due dei suoi membri a recare il suo voto al Corpo legislativo.
Art. 43 – Ogni progetto di legge è discusso
in pubblico avanti il Corpo legislativo da due Consiglieri
del Governo o dalli Oratori della camera.
Art. 44 – Il Corpo legislativo può in seguito
e nella medesima seduta formarsi in Comitato secreto per
deliberare sull’oggetto proposto.
Art. 45 – Il Corpo legislativo vota sui progetti
di legge alla presenza dei Consiglieri del Governo e degli
Oratori della Camera.
Art. 46 – Ogni anno il primo d’aprile il
Corpo legislativo si aduna di pieno diritto. Le sue sedute
durano due mesi.
Art. 47 – In qualunque tempo può essere convocato
straordinariamente dal Governo.
Art. 48 – Egli non può deliberare senza la
presenza della maggiorità de’ suoi membri.
Art. 49 – Le leggi non sono promulgate che
tre giorni dopo d’essere state adottate dal Corpo legislativo.
In questo intervallo soltanto la Camera degli Oratori può
denunziarli per ragioni di incostituzionalità al Presidente
della Commissione de’ Censori.
Art. 50 – La denunzia seguita ne’ tre giorni
dopo l’adozione di una legge ne sospende la promulgazione
e l’effetto fino a tanto che la Commissione dei Censori
o i Collegi elettorali, ciascuno nei casi di sua ispezione,
abbiano preso una decisione.
Art. 51 – Il trattamento de’ membri del Corpo
legislativo è di f. 6 mila di Milano; quello degli Oratori
di f. 9 mila.
TITOLO V
DEL GOVERNO
Art. 52 – Il Governo è affidato ad un Presidente,
a sei Senatori ed otto Consiglieri.
Art. 53 – Il Governo si riunisce in Gran
Consiglio od in Consiglio privato, secondo la natura degli
affari di cui deve occuparsi. Il Gran Consiglio vien composto
dal Presidente, dai Senatori, dai Consiglieri; il Consiglio
privato è composto dal Presidente e dai Senatori.
Art. 54 – Nell’uno e nell’altro Consiglio,
allorché vi è pari divisione di suffragi, il sentimento
del Presidente è la preponderanza.
Art. 55 – Il Presidente è nominato per anni
20; i Senatori per 12; i Consiglieri per 8. Tutti sono indefinitamente
rieleggibili.
Art. 56 – Ogni biennio due Senatori vengono
rimpiazzati dal Corpo elettorale, ed ogni anno si rimpiazza
un Consigliere. La sorte decide chi deve sortire le prime
volte, in seguito l’anzianità di elezione serve di regola
per i membri che devono essere rimpiazzati.
Art. 57 – Il Governo sopra una lista tripla
presentata dal Presidente nomina in Consiglio privato ed
alla maggiorità assoluta dei suffragi il Segretario di Stato,
Guardasigilli della Repubblica, il quale non può essere
rimpiazzato che sulla proposta del Presidente, ed appoggiata
in Consiglio privato alla pluralità de’ Senatori.
Art. 58 – In caso di malattia o di assenza
del Presidente i Senatori nominano nel loro seno un Vice-Presidente,
che ne riempia le funzioni.
Art. 59 – Egli le riempie ancora allorché
il Corpo elettorale è convocato per la elezione di un nuovo
Presidente e non termina di esercitarla se non quando questo
viene istallato.
Art. 60 – Il Governo può portare al Corpo
legislativo de’ progetti di legge.
Art. 61 – Questi progetti possono essere
proposti al Governo da ciascuno de’ suoi membri. Si discutono
in Gran Consiglio ove si ammettono o si rigettano alla pluralità
assoluta de’ suffragi.
Art. 62 – I progetti di legge approvati dal
Gran Consiglio sono presentati al Corpo legislativo da due
Consiglieri incaricati di esporre i motivi della loro proposizione.
Il Governo indica il giorno in cui la discussione deve incominciare.
Art. 63 – Spirato il termine prefisso per
la denunzia d’incostituzionalità, il Governo non può per
qualunque ragione differire la promulgazione di una legge.
Art. 64 – Le leggi devono essere pubblicate
nella seguente forma: "In nome della Repubblica Cisalpina
il Governo ordina che la legge, ecc., ecc., sia munita del
sigillo dello Stato, pubblicata ed eseguita".
Art. 65 – Le dichiarazioni di guerra, i trattati
di pace, di alleanza, di commercio, sono proposti, discussi,
decretati e promulgati come le leggi. Le discussioni e deliberazioni
relative a questi oggetti non debbono aver luogo nel Corpo
legislativo che in Comitato secreto.
Art. 66 – Il Governo soltanto à il diritto
di stabilire i regolamenti generali relativi alla esecuzione
delle leggi e di pronunziare sulle difficoltà, che si presentano
riguardo all’amministrazione pubblica.
Art. 67 – Il Presidente à esclusivamente
il diritto di proporre i regolamenti di amministrazione
pubblica. I progetti non vengono discussi che in Consiglio
privato ed ivi sono admessi o rigettati alla pluralità assoluta
de’ suffragi.
Art. 68 – Tutto ciò che concerne la sicurezza
interna e la difesa esterna dello Stato, la distribuzione
e direzione della forza armata, le relazioni politiche,
le stipulazioni dei preliminari di pace, di alleanza, di
neutralità, di commercio viene discusso in Consiglio privato
e decretato alla maggiorità assoluti dei voti.
Art. 69 – I Ministri, i Corpi amministrativi,
i Commissari del Governo sono nominati in Consiglio privato
alla maggiorità assoluta dei suffragi, dietro la proposta
necessaria del Presidente. Essi non possono essere dimessi
se non se nella medesima forma.
Art. 70 – Il solo Presidente nomina gli Agenti
diplomatici ed i Capi delli ufficiali delle armate.
Art. 71 – Il numero, le attribuzioni, il
trattamento dei Ministri vengono determinati dalla legge.
Art. 72 – Uno dei Ministri è specialmente
incaricato dell’amministrazione del Tesoro pubblico. Egli
assicura le riscossioni, ordina i movimenti dei conti ed
i pagamenti autorizzati dalla legge. Egli non può far pagare
se non in vigore: 1) di una legge, e fino alla concorrenza
dei fondi, che ella à determinato tanto per le spese sopradette
che per le straordinarie; 2) di un decreto del Governo;
3) di un mandato firmato dal Ministro. Egli è incaricato
sotto la propria responsabilità d’invigliare che il conto
generale del Tesoro pubblico di ogni anno venghi rimesso
ai Commissari della Contabilità e entro il primo semestre
dell’anno seguente.
Art. 73 – Ogni anno i conti dettagliati della
spesa di ciascun Ministro, firmati e certificati di sua
mano, vengono pubblicati.
Art. 74 – Alcun atto del Governo non può
aver effetto se non è sottoscritto da un Ministro.
Art. 75 – Se il Governo viene informato che
tramasi qualche cospirazione contro lo Stato, può decretare
mandati di comparire e mandati di cattura contro le persone
che sono supposte autori e complici: ma se nello spazio
di dieci giorni dopo l’arresto esse non sono poste in libertà,
o rimesse alla Giustizia regolare, àvvi per parte del Ministro
che firma il mandato, delitto di detenzione arbitraria.
Art. 76 – Il Governo non può eleggere né
conservare nelle funzioni pubbliche se non se quei Uffiziali,
i di cui nomi si trovano descritti nella lista nazionale
o che fanno parte della prima nomina delle autorità costituzionali.
Art. 77 – Il trattamento del Presidente è
di f. 600 mila di Milano. Quello di ciascun Senatore e del
Segretario di Stato di f. 50 mila, di f. 25 mila quello
dei Consiglieri.
TITOLO VI
DEI TRIBUNALI
Art. 78 – Le differenze tra i particolari
possono terminarsi per via di arbitri senza appellare neppure
il Tribunale di Cassazione.
Art. 79 – Vi sono in materie civili dei Conciliatori
e dei Giudici di prima istanza. Gli uni e gli altri sono
scelti nella carta nazionale dai cittadini dei rispettivi
loro circondari. La loro nomina dev’essere approvata dal
Tribunale di appello del circondario medesimo.
Art. 80 – Vi sono diversi Tribunali d’Appello,
un Tribunale di Revisione, un Tribunale di Cassazione. I
membri di questi Tribunali sono nominati dal Corpo elettorale.
Art. 81 – Non è permesso l’appellarsi da
due sentenze conformi l’una all’altra. Si può ricorrere
il Tribunale di Revisione nel caso in cui le due sentenze
non concordino.
Art. 82 – Il Tribunale di Cassazione annulla
i giudizii resi senza appello, nei quali le forme sono state
violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa
dalla legge, e rimette l’esame del merito della causa al
Tribunale che deve prenderne cognizione: secondariamente
egli pronunzia nelle dimande di Revisione da un Tribunale
all’altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza
pubblica: in terzo luogo egli pronunzia sulle questioni
di competenza negli affari criminali e sugli atti di accusa
proposti contro un Tribunale: in quarto luogo egli denunzia
alla Commissione de’ Censori come incostituzionali gli atti
dei Corpo legislativo o del Governo, che contengono usurpazione
del Potere giudiziario o che frappongono impedimento al
suo libero esercizio.
Art. 83 – In materia di delitti vi sono dei
Tribunali Criminali. Per i delitti soggetti a pena afflittiva
o infamante, un primo juri ammette o rigetta l’accusa; se
questa viene ammessa, un secondo juri riconosce e verifica
il fatto, ed i Giudici applicano in seguito la legge. Il
loro giudizio è inappellabile.
Art. 84 – Le Camere di Commercio pronunziano
sommariamente negli affari di negoziazione.
Art. 85 – La legge stabilisce l’organizzazione,
la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni
de’ Tribunali ed il trattamento de’ Giudici.
Art. 86 – La legge fissa l’organizzazione
dei juri, e l’epoca in cui eglino devono essere posti in
attività.
Art. 87 – I delitti militari sono giudicati
da Consigli di guerra a norma del codice militare.
Art. 88 – Il Governo nomina degli Accusatori
Pubblici e dei Commissari presso i Tribunali, ov’egli crederà
necessario. Questi sono rivocabili a suo piacere.
Art. 89 – I Conciliatori, i Giudici, gli
Accusatori Pubblici, i Commissari presso i Tribunali sono
scelti dalla lista nazionale.
Art. 90 – Le funzioni dei Giudici non cessano
che nel caso in cui venghino cancellati dalla lista nazionale.
TITOLO VII
DELLA RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI PUBBLICI
Art. 91 – Le funzioni dei membri sia dei
Collegi elettorali, sia della Commissione dei Censori, sia
della Camera degli Oratori, sia del Presidente del Governo,
dei Senatori e dei Consiglieri non danno luogo ad alcuna
responsabilità.
Art. 92 – Per i delitti personali di questi
funzionari, che traggono seco pena afflittiva od infamante,
il processo si forma dai Tribunali ordinari dopo che una
deliberazione del Corpo, a cui l’incolpato appartiene ne
à autorizzato la procedura.
Art. 93 – I Ministri sono responsabili: 1)
d’ogni atto del Governo firmato da essi e dichiarato incostituzionale
dal Corpo elettorale; 2) della esecuzione delle leggi e
dei regolamenti di pubblica amministrazione; 3) degli ordini
particolari dati da loro, se questi ordini sono contrari
alla Costituzione, alle leggi, ed ai regolamenti.
Art. 94 – In tutti questi casi e dietro la
decisione del Corpo elettorale, il Ministro posto in giudizio
viene giudicato da un’Alta Corte senza appello e senza ricorso
in Cassazione.
L’alta Corte è composta di Giudici e Giurati. I Giudici
sono scelti nei Tribunali Cassazione e di Revisione, i Giurati
nella lista nazionale: il tutto secondo le forme determinate
dalla legge.
Art. 95 – I Giudici civili e Criminali per
i delitti relativi alle loro funzioni sono processati da
quei Tribunali, a cui quello di Cassazione li rimette dopo
aver annullati i loro atti.
Art. 96 – Tutti gli agenti del Governo, fuori
dei Ministri, non possono essere processati per fatti relativi
alle loro funzioni, se non se in vista di una decisione
del Governo, ed in questo caso il processo si fa dai Tribunali
ordinari.
TITOLO VIII ED ULTIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 97 – La Costituzione non riconosce negli
individui altra superiorità civile che quella derivante
dall’esercizio delle funzioni pubbliche.
Art. 98 – Ogni cittadino può esercitare liberamente
il suo culto; ma il culto cattolico è il solo che può esercitarsi
pubblicamente.
Art. 99 – Niun cittadino può essere arrestato
in casa propria per altro motivo che per delitti soggetti
a pene afflittive od infamanti.
Art. 100 – L’arresto senza mandato preventivo
d’una autorità che abbia diritto di ordinario, è nullo,
a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante
delitto. Ma questo arresto può essere convalidato dal
decreto posteriore d’una Autorità competente motivato su
de’ sufficienti indizi.
Art. 101 – Ogni cittadino è in libertà
di esercitare qualunque specie di industria. La Repubblica
sola può riservarsi qualche privilegio per vantaggio delle
sue finanze.
Art. 102 – Ogni specie di commercio interno
ed esterno è permesso. La legge può sospendere, ma per un
anno solamente, qualche ramo di commercio con l’estero.
Art. 103 – Evvi in tutta l’estensione della
Repubblica uniformità di pesi e di misure; di leggi criminali
e civili; uniformità nella formazione di un catasto generale,
e nei mezzi gratuiti di Istruzione pubblica.
Art. 104 – Un Istituto Nazionale è incaricato
di raccogliere le scoperte e di perfezionare le scienze
e le arti.
Art. 105 – Una Contabilità nazionale regola
e verifica i conti delle riscossioni e delle spese della
Repubblica. Questa magistratura è composta di 3 membri scelti
nella lista nazionale dal Collegio elettorale. L’uno di
essi è rimpiazzato ad un triennio e può essere rieletto
indefinitamente.
Art. 106 – La truppa assoldata è subordinata
ai regolamenti di amministrazione pubblica. La guardia nazionale
non lo è che alla legge.
Art. 107 – La forza pubblica armata è essenzialmente
ubbidiente. Niun corpo armato può deliberare.
Art. 108 – Tutti i crediti e debiti delle
antiche Provincie in oggi Cisalpine appartengono alla Repubblica.
La legge determina le disposizioni relative a quelli delle
Comuni.
Art. 109 – L’acquirente de’ beni nazionali
che ne gode dietro una vendita legalmente comprovata, non
può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso
dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi
sia luogo, il diritto di essere indennizzato dal Tesoro
pubblico.
Sott. Petiet
Presidente
Macchi
Secr.
Lione, lì 13 Nevoso anno X per copia conforme.
Ferdinando Marescalchi Deputato presso il Primo Console
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