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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA
APPROVATA DALLA CONSULTA IL DÌ 9 FRUTTIDORO
ANNO VIII
(27 AGOSTO 1800)
TITOLO I
DELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA
Art. 1 – La Repubblica Cisalpina è una ed
indivisibile. Il suo territorio è distribuito in dipartimenti
e circondari comunali.
Art. 2 – Ogni uomo nato e residente nel territorio
Cisalpino, il quale, compiti i ventun’anni, si è fatto inscrivere
nel registro civico del suo circondario comunale, e che
ha dimorato per lo spazio di un anno sul territorio della
Repubblica, è cittadino Cisalpino.
Art. 3 – Uno straniero diviene cittadino
Cisalpino allorché, dopo essere pervenuto all’età di ventun’anni
compiti ed avere dichiarato l’intenzione di stabilirsi sul
territorio della Repubblica, vi è risieduto per sette anni
consecutivi.
Art. 4 – Perdesi la qualità di cittadino
Cisalpino col farsi naturalizzare in paese estero; coll’accettare
funzioni o pensioni offerte da un governo estero non repubblicano,
col farsi aggregare a qualche corporazione estera, che supponesse
distinzione di nascita; perdesi inoltre in caso di condanna
a pene afflittive ed infamanti.
Art. 5 – È sospeso l’esercizio dei dritti
di cittadino Cisalpino in caso ch’egli sia debitore dolosamente
fallito, in caso d’interdizione giudiciale, di accusa o
di contumacia.
Art. 6 – Per esercitare i dritti di cittadinanza
in un circondario comunale, bisogna avervi avuto domicilio
colla residenza di un anno e non averlo perduto coll’assenza
di un anno.
Art. 7 – I cittadini d’ogni circondario comunale
nominino coi loro suffragi fra di essi quei che stimano
più capaci di reggere gli affari pubblici. Ne risulta una
lista di fiducia contenente un numero di nomi uguali al
decimo del numero dei cittadini che hanno diritto di cooperarvi.
Da questa prima lista comunale debbono esser presi i funzionari
pubblici del circondario.
Art. 8 – I cittadini compresi nelle liste
comunali di un dipartimento nominano parimenti un quinto
fra di essi. Ne risulta una seconda lista detta dipartimentale,
dalla quale debbono esser presi i funzionari pubblici del
dipartimento.
Art. 9 – I cittadini che sono nella lista
dipartimentale nominano parimenti un terzo del loro numero.
Ne risulta una terza lista, che comprende i cittadini di
quel dipartimento eligibili alle funzioni pubbliche nazionali.
Art. 10 – I cittadini che hanno diritto di
cooperare alla formazione di una delle liste mentovate ne’
tre precedenti articoli sono chiamati ogni tre anni per
provvedere al rimpiazzamento degli inscritti, o morti o
decaduti dai diritti di cittadino.
Art. 11 – Essi possono al tempo stesso levare
dalla lista quegl’iscritti che non giudicano a proposito
di mantenervi e rimpiazzarli così di altri cittadini, nei
quali hanno maggior fiducia.
Art. 12 – Nessuno è cancellato dalla lista
se non per mezzo dei voti della maggioranza assoluta dei
cittadini che hanno diritto di cooperare alla sua formazione.
Art. 13 – Nessuno può esser cancellato da
una lista di eligibili per il sol motivo che non è mantenuto
in un’altra lista di un grado inferiore o superiore.
Art. 14 – L’iscrizione di una lista d’eligibili
è soltanto necessaria riguardo a quelle funzioni pubbliche,
per le quali questa condizione è espressamente richiesta
dalla Costituzione o da altra legge. Le liste d’eligibili
saranno formate per la prima volta nel decorso dell’anno
XI. I processi verbali di tutte le liste sono rimessi alla
Camera elettorale ed al Governo.
TITOLO II
DELLA CAMERA ELETTORALE
Art. 15 – La Camera elettorale è composta
di membri in numero di… inamovibili ed a vita.
Art. 16 – Un Elettore è per sempre inelegibile
a qualunque altra funzione. La loro età deve essere almeno
di anni quaranta.
Art. 17 – La nomina ad un posto di Elettore
si fa dalla Camera elettorale sopra una lista di tre candidati
presentati uno dal Corpo legislativo, il secondo dal Governo,
il terzo dai Censori.
Art. 18 – La Camera elettorale nomina sulle
liste nazionali i Legislatori, li Censori, il presidente
del Governo, li Senatori, li Giudici d’Appello e di Revisione,
li Commissari della Contabilità.
Art. 19 – La Camera elettorale decide della
costituzionalità degli atti che le vengono denunziati dalli
Censori o dal Governo, annullando quelli che trova incostituzionali:
le liste degli elegibili sono comprese in questi atti.
Art. 20 – Per l’annuale trattamento degli
Elettori e per le spese della Camera è destinata una somma
di beni nazionali.
TITOLO III
DEI CENSORI
Art. 21 – Vi sono cinque Censori. Eglino
assistono a tutte le sessioni del Corpo legislativo, dove
hanno un luogo destinato, ma non possono esserne membri.
Essi denunciano alla Camera Elettorale gli atti incostituzionali
del Governo e del Corpo legislativo.
Art. 22 – Le leggi non si pubblicano se non
tre giorni dopo che sono state adottate dal Corpo legislativo,
affinché i Censori abbiano tempo di denunciarle alla Camera
Elettorale se offendono la costituzione.
Art. 23 – I Censori sono nominati per cinque
anni e ne sorte uno ogni anno. I primi quattro censori vengono
estratti a sorte, finché abbia luogo il turno.
TITOLO IV
CORPO LEGISLATIVO
Art. 24 – Il Corpo legislativo è composto
di quaranta membri dell’età di trent’anni almeno. Ogni anno
ne viene rinnovata la quinta parte. Deve sempre trovarsi
nel Corpo legislativo un cittadino di ciaschedun dipartimento.
Art. 25 – Un membro del corpo legislativo
non può rientrarvi se non dopo l’intervallo di un anno,
ma può essere immediatamente nominato a qualunque altra
pubblica funzione.
Art. 26 – Il Corpo legislativo tiene le sue
sessioni per tre mesi ogni anno, ma può essere convocato
straordinariamente dal governo.
Art. 27 – La prima rinnovazione del Corpo
legislativo non avrà luogo che nel corso di…
Art. 28 – Il Corpo legislativo discute i
progetti di legge che gli vengono proposti dal Governo e
delibera a scrutinio segreto.
Art. 29 – Le sedute del Corpo legislativo
sono pubbliche.
TITOLO V
DEL GOVERNO
Art. 30 – Il Governo è affidato ad un Presidente
e ad otto Senatori.
Art. 31 – Il Senato si rinnova per un ottava
parte ogni anno.
Art. 32 – Ogni membro è rieligibile indefinitivamente
dalla Camera elettorale.
Art. 33 – Il Presidente esce di carica dopo
cinque anni. Può essere rieletto per altri cinque anni.
Spirato il suo termine, oppur anche per ispontanea dimissione,
entra di pieno diritto o necessariamente alla Camera elettorale,
qualunque sia la sua età.
Art. 34 – Il Governo nel suo seno nomina
un Vice-Presidente per supplire alla mancanza del Presidente
nei casi di assenza o malattia.
Art. 35 – Il Senato col Presidente è incaricato
di stendere i regolamenti di pubblica amministrazione, e
di sciogliere le difficoltà che si presentassero nell’esecuzione
di ciò che riguarda la materia amministrativa.
Art. 36 – Il Senato esamina e discute i progetti
di legge che il Presidente propone. Questi progetti non
si possono trasmettere al Corpo legislativo se non insieme
col voto formale e scritto del Senato per l’accettazione
od il rifiuto.
Art. 37 – Il Presidente solo promulga le
leggi, nomina e rimove a suo arbitrio i Ministri, gli Ambasciatori
ed altri agenti esteri e gli ufficiali dell’armata; a norma
delle leggi, le Amministrazioni locali e i Commissari.
Art. 38 – Il Governo nomina i Giudici civili
e criminali di prima istanza.
Art. 39 – Il Presidente provvede all’interna
sicurezza ed all’esterna difesa dello Stato, distribuisce
la forza armata e ne regola la direzione.
Art. 40 – Il Presidente mantiene le relazioni
politiche al di fuori, stabilisce li preliminari di pace,
d’alleanza, di neutralità e di commercio ed altre convenzioni.
Art. 41 – Le dichiarazioni di guerra ed i
trattati di pace, d’alleanza e di commercio sono proposti,
discussi, decretati e promulgati come legge.
Art. 42 – Se il Presidente viene informato
che tramisi qualche cospirazione contro lo Stato, egli può
decretare mandati di comparire e mandati di cattura contro
le persone che ne sono presupposte gli autori od i complici;
ma se nello spazio di dieci giorni dopo la loro arrestazione
esse non sono poste in libertà o in giustizia regolata,
àvvi, per parte del Ministro che firma il mandato, delitto
di detenzione arbitraria.
Art. 43 – La truppa assoldata è sottomessa
ai regolamenti di amministrazione pubblica, la guardia nazionale
sedentaria non è sottomessa che alle leggi.
Art. 44 – Niun atto di governo può aver effetto
se non è sottoscritto da un Ministro.
Art. 45 – Vi sono dei Ministri, il cui numero
ed attributi vengono determinati dalla legge.
Art. 46 – Uno dei Ministri è specialmente
incaricato dell’amministrazione del Tesoro pubblico. Egli
assicura le riscossioni, ordina i movimenti de’ fondi ed
i pagamenti autorizzati dalla legge. Egli non può far pagare
se non in virtù: 1) di una legge e sino alla concorrenza
de’ fondi ch’essa ha determinati per un genere di spesa;
2) di un ordine del Governo; 3) di un mandato firmato da
un Ministro. È incaricato sulla sua responsabilità di vegliare
che il conto generale del Tesoro pubblico in ogni anno venga
rimesso alla Commissione di Contabilità nel primo semestre
dell’anno successivo.
Art. 47 – I conti dettagliati della spesa
di ciascun Ministro, sottoscritti e certificaci di sua mano,
sono resi pubblici ogni anno.
Art. 48 – Vi ha inoltre un Segretario generale
nominato dal Governo, incaricato del sigillo dello Stato,
della controssegnatura delle Leggi promulgate dal Presidente
del Governo, e della custodia degli Archivi nazionali.
Art. 49 – Il Governo non può eleggere e ritenere
alle pubbliche funzioni se non cittadini, i cui nomi siano
iscritti sulle liste degli eligibili.
I Ministri ed il Segretario generale debbono esser tolti
dalla Lista nazionale.
TITOLO VI
DEI TRIBUNALI
Art. 50 – In materia civile vi sono de’ Conciliatori.
Vi sono pure dei Giudici di prima istanza, dei Tribunali
di Appello e di Revisione. La legge ne determina l’organizzazione,
la competenza ed il territorio, cui si estende la rispettiva
loro giurisdizione.
Art. 51 – In materia di delitti vi sono de’
Tribunali Criminali. Per li delitti che portano pena afflittiva
od infamante, un primo Giury ammette o rigetta l’accusa.
Se viene ammessa, un secondo Giury riconosce il fatto ed
i Giudici, che formano il Tribunale Criminale, applicano
la pena. Il loro giudizio è senza appellazione.
Art. 52 – Vi è in ciascun dipartimento un
Accusatore pubblico ed un Commissario di Governo presso
i Tribunali.
Art. 53 – Il Tribunale di Revisione giudica
definitivamente sulle sentenze difformi da due primi giudicati;
esercita inoltre le funzioni di cassazione.
Art. 54 – Esso pronuncia pertanto: 1) sulle
domande di cassazione contro i giudizi definitivi ed inappellabili
proferiti dai Tribunali; 2) Sulle domande di rimandare un
giudizio da un tribunale all’altro a motivo di sospetto
legittimo o di sicurezza pubblica; 3) sulle quistioni di
competenza negli affari criminali, e sugli atti di accusa
contro un Tribunale intero.
Art. 55 – Il Tribunale di Revisione
riforma i giudicati inappellabili, quando contengano espressa
contravvenzione alla legge, e li annulla, quando nei processi
sono state violate le forme, rimettendo in questo caso il
merito della causa al Tribunale, che deve prenderne cognizione.
Art. 56 – I Giudici che compongono i Tribunali
di prima istanza e i Commissari del Governo stabiliti presso
questi tribunali, sono presi nella Lista comunale o pure
nella Lista dipartimentale. I Giudici che compongono il
Tribunale di Cassazione e i Commissari dei Governo stabiliti
presso questo Tribunale sono presi nella Lista nazionale.
Art. 57 – I Giudici conservano le loro funzioni
per tutta la loro vita, a meno che non siano condannati
per prevaricazione, o pure che non siano conservati sulla
lista degli eligibili.
TITOLO VII
DELLA RESPONSABILITÀ DE’ FUNZIONARI PUBBLICI
Art. 58 – Le funzioni dei membri sia dei
Senato, sia del Corpo legislativo, sia del Presidente del
Governo, sia de’ Censori, sia della Camera elettorale non
obbligano a nessuna responsabilità.
Art. 59 – I delitti personali, che portano
pena afflittiva od infamante, commessi dai membri sovra
enunciati, sono giudicati avanti i Tribunali dopo che una
deliberazione del Corpo, cui appartiene il prevenuto, ha
autorizzata questa misura giudiziaria.
Art. 60 – I Ministri sono responsabili: 1)
di qualunque atto del Governo da essi sottoscritto e dichiarato
incostituzionale dalla Camera elettorale; 2) della inesecuzione
delle leggi e de’ regolamenti di pubblica amministrazione;
3) degli ordini particolari ch’essi hanno dati, se questi
sono contrari alla Costituzione, alle leggi ed ai regolamenti.
Art. 61 – Nei casi sovraesposti li Censori
denunciano il Ministro con un atto, sul quale il Corpo legislativo
delibera per mezzo dello scrutinio, dopo aver chiamato ed
inteso il denunciato. Il Ministro, sottoposto a giudizio
per decreto dei Corpo legislativo, viene giudicato da un’alta
Corte senza appello e senza ricorso per cassazione. L’alta
Corte è composta di Giudici e di Giurati. Li Giudici sono
scelti dal Tribunale di Revisione e nel suo seno, li Giurati
vengono presi dalla Lista nazionale; tutto ciò nelle forme
che la legge determina.
Art. 62 – I Giudici civili e criminali sono,
per i delitti relativi alle loro funzioni, processati da
quei Tribunali, davanti ai quali sono mandati da quello
di Revisione dopo aver annullati i loro atti.
Art. 63 – Ogni altro agente del Governo,
fuorché i Ministri, non può esser chiamato in giudizio per
fatti relativi alle suo funzioni, se non in forza di una
decisione dei Governo. In tale caso la denuncia ha luogo
davanti ai Tribunali ordinari.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 64 – La casa d’ogni individuo, che abita
il territorio della Repubblica, è un asilo inviolabile.
Nel corso della notte niuno ha dritto di entrarvi fuorché
in caso d’incendio, d’innondazione o di chiamata fatta dall’intorno
della casa; nel corso della giornata si può entrarvi per
un oggetto speciale determinato o da una legge o da un ordine
emanato da una pubblica autorità.
Art. 65 – Perché l’atto, che ordina l’arresto
di un individuo, possa essere eseguito, bisogna: 1) ch’esso
esprima formalmente il motivo dell’arresto e la legge in
esecuzione della quale esso è ordinato; 2) che sia emanato
da un funzionario, cui la legge abbia dato formalmente quest’autorità;
3) che sia notificato alla persona arrestata e che le ne
sia data copia.
Art. 66 – Un guardiano o carceriere non può
ricevere né tener prigione verun individuo, se non dopo
aver trascritto nel registro l’atto che ne ordina l’arresto:
quest’atto dev’esser un mandato reso nelle forme prescritte
nell’articolo precedente o un ordine di prigionia o un decreto
di accusa o una sentenza giudiziaria.
Art. 67 – Ogni guardiano o carceriere è obbligato,
senza che verun ordine lo possa dispensare, a presentare
la persona detenuta all’Ufficiale civile che presiede alla
polizia della Casa d’arresto, tutte le volte che ne sarà
richiesto dal detto Uffiziale.
Art. 68 – La presentazione della persona
detenuta non potrà negarsi ai suoi parenti ed amici che
ne hanno l’ordine dell’Ufficiale civile, il quale sarà sempre
tenuto di accordarlo, quando il guardiano o il carceriere
non presenti un ordine del Giudice in contrario.
Art. 69 – Tutti quelli, che non avendo ricevuto
dalla legge la facoltà di far arrestare, daranno, sottoscriveranno,
effettueranno l’arresto d’un individuo qualunque, tutti
quelli che anche in caso di arresto autorizzato dalla legge
riceveranno o terranno la persona arrestata in un luogo
di detenzione, che non sia pubblicamente e legalmente assegnato
come tale, e tutti i guardiani e carcerieri che contravverranno
alle disposizioni degli articoli precedenti saranno colpevoli
di delitto di detenzione arbitraria.
Art. 70 – Tutti i rigori adoperati negli
arresti, nelle detenzioni o esecuzioni, fuorché quelli autorizzati
dalle leggi, sono delitti.
Art. 71 – Ogni persona ha diritto d’indirizzare
dette petizioni individuali a qualunque autorità costituita,
e specialmente ai Censori.
Art. 72 – La forza pubblica è essenzialmente
obbediente. Nessun corpo armato può deliberare.
Art. 73 – I delitti militari sono sottoposti
a Tribunali particolari ed a particolari forme di giudizio.
Art. 74 – Saranno decretate delle ricompense
nazionali a quei cittadini, che avranno resi degli importanti
servigi alla Repubblica.
Art. 75 – Vi sarà nella Repubblica un Istituto
nazionale incaricato de’ progressi delle arti e delle scienze.
Art. 76 – Un Magistrato di Contabilità nazionale
regola e verifica i conti delle riscossioni e delle spese
della Repubblica. Questo Magistrato è composto di cinque
membri scelti dalla Camera elettorale, e si chiama Magistrato
de’ Revisori generali.
Art. 77 – Il Governo estenderà in tutta la
Repubblica nel termine il più breve il sistema censuario
vigente nell’inaddietro Lombardia.
Art. 78 – La Nazione dichiara che dopo la
vendita da lei legalmente consumata di Beni nazionali, qualunque
ne sia l’origine, il compratore legittimo non può esserne
spogliato, salvo il diritto de’ terzi reclamanti di essere,
se vi ha luogo, indennizzati dal pubblico tesoro.
Art. 79 – La presente Costituzione sarà offerta
in seguito all’accettazione del popolo Cisalpino.
Petiet
Presidente
Macchi
Membro e Segr. della Consulta
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