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REPUBBLICA CISALPINA
II COSTITUZIONE DELL’ANNO 1798
Considerando che la repubblica francese,
la quale per mezzo del Generale in capo Bonaparte aveva
dato alla repubblica cisalpina una costituzione, ha creduto
per la conservazione, e per la felicità della repubblica
cisalpina medesima di doverla in alcune parti modificare:
Considerando che la costituzione medesima modificata è stata
ricevuta in forma autentica dai consigli legislativi, affine
di promulgarla in tutta la repubblica: – risolve.
I. La costituzione rimessa in forma autentica
dall’ambasciatore della repubblica francese ai due consigli
legislativi sarà pubblicata in tutta la repubblica.
II. La costituzione suddetta è d’ora in avanti
la sola legge fondamentale della repubblica.
III. Si pubblicano contemporaneamente i nomi
degl’individui componenti i due consigli definitivamente
nominati dalla repubblica francese per mezzo del suo ambasciatore.
IV. È approvata la nomina per membri del
direttorio esecutivo fatta dalla repubblica francese negl’individui
seguenti:
Adelasio, Alessandri, Lamberti ex–direttori, Luosi ministro
della giustizia, e Sopransi Fedele.
Quindi non si riconoscono per membri del direttorio esecutivo
che li sunnominati cittadini, che immediatamente assumono
le loro funzioni.
V. Si pubblicano contemporaneamente alla
costituzione suddetta sei leggi, colle quali la repubblica
francese l’ha accompagnata, riguardanti:
1) La divisione della repubblica in dipartimenti;
2) L’organizzazione e la formazione dei corpi amministrativi;
3) L’organizzazione dei tribunali;
4) La polizia dei consigli legislativi;
5) I clubs, o circoli, ed i fogli periodici;
6) L’indennizzazione degli individui sortiti dai due consigli
per effetto della riduzione.
VI. Tutte le autorità costituite della repubblica
continuano le loro incombenze fino ad ulteriori disposizioni
dei consigli legislativi, che verranno pubblicate in seguito
alle accennate leggi.
VII. L’atto, col quale viene ordinata dai
due consigli la pubblicazione della costituzione e delle
leggi che l’accompagnano, viene partecipato all’ambasciatore
della repubblica francese, ed al generale in capo dell’armata
d’Italia col mezzo di una deputazione nei due consigli.
VIII. Si pubblicherà immediatamente dai consigli
legislativi una proclamazione al popolo cisalpino relativa
alle cose suddette.
La presente risoluzione sarà stampata.
Scarabelli, presidente
Carbonesi – Bovara, segretarii.
Milano 15 di detto mese ed anno.
Il consiglio degli anziani approva.
Strigelli, presidente
Ongaroni – Maestri, segretarii.
Milano 17 fruttidoro anno VI.
Segnato
Adelasio presidente
Pel direttorio esecutivo
Lamberti, direttore.
DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
Il popolo cisalpino proclama alla presenza
di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri
dell’uomo e del cittadino.
DIRITTI
Art. 1 – I diritti dell’uomo in società sono
la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
Art. 2 – La libertà consiste nel poter fare
ciò che non nuoce ai diritti altrui.
Art. 3 – L’eguaglianza nell’essere la legge
stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.
L’eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita,
alcun potere ereditario.
Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso
di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.
Art. 5 – La proprietà è il diritto di godere,
e di disporre dei suoi beni, delle sue entrate, del frutto
del suo lavoro, e della sua industria.
Art. 6 – La legge è la volontà generale espressa
dalla maggiorità de’ cittadini, e de’ loro rappresentanti.
Art. 7 – Ciò che non è proibito dalla legge
non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a
fare ciò ch’essa non ordina.
Art. 8 – Nessuno può essere chiamato in giudizio,
accusato, arrestato, detenuto, se non nei casi determinati
dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.
Art. 9 – Quelli che procurano, spediscono,
sottoscrivono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli,
e devono essere puniti.
Art. 10 – Ogni rigore non necessario per
assicurarsi della persona di un accusato dev’essere severamente
represso dalla legge.
Art. 11 – Nessuno può essere giudicato, se
non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.
Art. 12 – La legge non dee prescrivere che
pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.
Art. 13 – Ogni trattamento che aggrava la
pena determinata dalla legge è un delitto.
Art. 14 – Nessuna legge criminale o civile
può avere alcun effetto retroattivo.
Art. 15 – Ognuno può obbligare il suo tempo
e i suoi servigi, ma non può vendersi, né essere venduto:
la persona non è una proprietà alienabile.
Art. 16 – Tutte le contribuzioni sono stabilite
per l’utilità generale: esse devono essere ripartite tra
i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.
Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente
nella universalità de’ cittadini.
Art. 18 – Nessun individuo, nessuna unione
parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.
Art. 19 – Nessuno può senza una delegazione
formale esercitare alcuna autorità, né eseguire alcuna funzione
pubblica.
Art. 20 – Ogni cittadino ha un diritto eguale
a concorrere immediatamente alla formazione della legge,
alla nomina dei rappresentanti del popolo, e de’ funzionarii
pubblici.
Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono
divenire in proprietà di quelli che le esercitano.
Art. 22 – La garanzia sociale non può esistere,
se la divisione de’ poteri non è stabilita, se non sono
fissati i loro limiti, se non è assicurata la responsabilità
de’ funzionarii pubblici.
DOVERI
Art. 1 – Il mantenimento della società domanda,
che quelli che la compongono conoscano ed adempiano egualmente
i loro doveri.
Art. 2 – Tutti i doveri dell’uomo e del cittadino
derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in
tutti i cuori.
"Non fate agli altri ciò che non vorreste che si facesse
a voi.
Fate agli altri il bene che vorreste riceverne".
Art. 3 – Gli obblighi di ciascheduno verso
la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel
vivere sottomesso alle leggi, e rispettar quelli, che ne
sono gli organi.
Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non
è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon
marito.
Art. 5 – Nessuno è uomo da bene, se non realmente,
e religiosamente osservante delle leggi.
Art. 6 – Chi trasgredisce apertamente le
leggi si dichiara in istato di guerra con la società.
Art. 7 – Chi senza trasgredire apertamente
le leggi, le elude coll’astuzia, co’ raggiri, offende gli
interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza,
e della loro stima.
Art. 8 – Il mantenimento delle proprietà
è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte
le produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l’ordine
sociale.
Art. 9 – Ogni cittadino deve i suoi servigi
alla patria ed al mantenimento della libertà, dell’eguaglianza,
e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a
difenderle.
COSTITUZIONE
Art. 1 – La repubblica cisalpina è una ed
indivisibile.
Art. 2 – L’universalità de’ cittadini cisalpini
è il sovrano.
Art. 3 – La rappresentanza nazionale si compone
dalla universalità de’ funzionarii pubblici stabiliti dalla
costituzione.
TITOLO I
DIVISIONE DEL TERRITORIO
Art. 4 – La repubblica cisalpina è divisa
in dipartimenti; essi sono li seguenti:
1) Olona; 2) Alto Pò; 3) Serio; 4) Adda ed Olio; 5) Mella;
6) Milano; 7) Panaro; 8) Crostolo; 9) Reno; 10) Basso Pò;
11) Rubicone.
Art. 5 – I limiti de’ dipartimenti possono
esser determinati, e rettificati dai consigli legislativi.
Art. 6 – Ogni dipartimento è distribuito
in distretti, ogni distretto è distribuito in comuni.
TITOLO II
STATO POLITICO DEI CITTADINI
Art. 7 – Ogni uomo nato e dimorante nella
repubblica cisalpina il quale compiti i 21 anni si è fatto
segnare nel registro civico del suo distretto, ha quindi
dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga
una contribuzione diretta, diviene cittadino cisalpino.
Art. 8 – Perché uno straniero divenga cittadino
cisalpino, conviene che dopo essere pervenuto all’età di
21 anni compiti, ed aver dichiarata la sua intenzione di
fissarsi nella repubblica, vi abbia risieduto durante quattordici
anni consecutivi, ch’egli vi paghi una contribuzione diretta,
o che vi possegga uno stabilimento d’agricoltura o di commercio,
o che abbia sposata una cisalpina.
Art. 9 – Gl’individui inscritti sulla lista
degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per
sempre dai diritti di cittadino cisalpino, e sono banditi
dal territorio della repubblica cisalpina.
Art. 10 – I cittadini cisalpini possono soli
dare il voto nelle assemblee primarie, ed essere nominati
alle funzioni stabilite dalla costituzione.
Art. 11 – L’esercizio dei diritti del cittadino
si perde: 1) Per la naturalizzazione in paese straniero;
2) Per l’aggregazione a qualunque corporazione estera che
supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di religione;
3) Per l’accettazione di funzioni o pensioni offerte da
un governo estero; 4) Per la condanna a pene afflittive
o infamanti sino alla riabilitazione.
Art. 12 – L’esercizio dei diritti di cittadino
resta sospeso:
I. Per interdetto giudiziario, o per cagione di furore,
di demenza o d’imbecillità.
II. Per lo stato di debitore fallito, o erede immediato
che ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione
di un fallito.
III. Per lo stato di domestico stipendiato addetto al servizio
della persona, o della casa.
IV. Per lo stato di accusa.
V. Per la condanna in contumacia per fatti criminali, sinché
la sentenza non sia annullata.
Art. 13 – Ogni cittadino, ch’essendo uscito
dalla repubblica in tempo di pace, senza missione o autorizzazione
data a nome della nazione avrà soggiornato in paese straniero,
sett’anni consecutivi, è considerato straniero. Se esce
in tempo di guerra, perde i suoi diritti di cittadino dopo
un anno d’assenza. Nell’uno e nell’altro caso egli non torna
ad essere cittadino cisalpino, se non dopo aver soddisfatto
alle condizioni prescritte dell’articolo 8.
Ogni cittadino, che soggiorna in un paese nemico della repubblica
più di sei mesi dopo la dichiarazione di guerra, perde per
sempre i suoi diritti politici.
Art. 14 – I giovani non possono esser inscritti
sul registro civico, se non provano che sanno leggere, scrivere,
ed esercitare l’agricoltura, od una professione meccanica.
Questo articolo non avrà effetto, che all’incominciare dell’anno
XV dell’èra repubblicana.
TITOLO III
ASSEMBLEE PRIMARIE
Art. 15 – Le assemblee primarie si compongono
dei cittadini domiciliati nello stesso distretto. Il domicilio
richiesto per dare il voto in queste assemblee si acquista
colla sola residenza di un anno, e si perde per l’assenza
di un anno.
Art. 16 – Nessuno può farsi rappresentare
da un altro nelle assemblee primarie, né dare il voto per
lo stesso oggetto in più di una di queste assemblee.
Art. 17 – Vi è almeno un’assemblea primaria
per distretto; essendovene di più, ogn’una sarà composta
di 450 cittadini almeno, o di 900 al più. S’intendono compresi
in questi numeri i cittadini presenti, e assenti che hanno
diritto di darvi il voto.
Art. 18 – Le assemblee primarie si costituiscono
provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio: il
più giovane fa provvisoriamente le funzioni di segretario.
Art. 19 – Le assemblee primarie sono definitivamente
costituite colla nomina per via di scrutinio di un presidente,
di un segretario, e di tre scrutatori.
Art. 20 – Insorgendo difficoltà sulle qualità
richieste per dare il voto, l’assemblea decide, salvo però
in caso di esclusiva il ricorso all’Amministrazione del
dipartimento, ed in caso di pari esclusiva di quell’amministrazione,
definitivamente al direttorio esecutivo. Le elezioni frattanto
seguite non sono alterate per le decisioni posteriori.
Art. 21 – In ogni altro caso i consigli legislativi
decidono soli sulla validità delle operazioni delle assemblee
primarie.
Art. 22 – Nessuno può comparire armato nelle
assemblee primarie.
Art. 23 – Appartiene alle assemblee la polizia,
che riguarda il loro interno.
Art. 24 – Le assemblee primarie si adunano:
I. Per accettare o rigettare i cangiamenti all’atto costituzionale
proposti dalle assemblee di revisione;
II. Per fare l’elezioni, che loro appartengono secondo l’atto
costituzionale.
Art. 25 – Esse si adunano di pieno diritto
ogni due anni il giorno primo di Germile, e procedono alla
nomina:
I. Dei membri dell’assemblea elettorale;
II. Del giudice di pace, e de’ suoi assessori;
III. Del presidente dell’amministrazione municipale del
distretto.
Art. 26 – Vi sono assemblee comunali, che
eleggono gli agenti di ogni comune, ed i loro aggiunti;
la legge determina l’epoca di queste adunanze.
Art. 27 – Ciò che si fa in una assemblea
primaria, o comunale, oltre l’oggetto della sua convocazione,
e contro le forme, determinate dalla costituzione, è nullo.
Art. 28 – Le assemblee o primarie, o comunali
non fanno alcuna altra elezione, se non quelle, che vengono
loro attribuite dall’atto costituzionale.
Art. 29 – Tutte l’elezioni si fanno a scrutinio
segreto.
Art. 30 – Ogni cittadino legalmente convinto
di aver venduto o comprato un voto, è escluso dalle assemblee
primarie e comunali, e da ogni funzione pubblica per venti
anni, e in caso di recidiva, per sempre.
TITOLO IV
ASSEMBLEE ELETTORALI
Art. 31 – Ogni assemblea primaria nomina
un elettore in ragione di 400 cittadini presenti od assenti,
che hanno diritto di dare il voto in questa assemblea. Sino
al numero di seicento cittadini inclusivamente non si nomina
che un elettore: se ne nominano due da 601 sino a 900.
Art. 32 – Gli elettori immediatamente dopo
la loro nomina si riducono alla metà, estraendo a sorte
quelli, che devono esser esclusi da queste funzioni.
Essi si riuniscono a tal effetto nel capo-luogo della municipalità:
e l’estrazione della sorte si fa avanti al presidente, agli
ufficiali municipali, ed al commissario del direttorio.
Art. 33 – I membri delle assemblee elettorali
sono nominati ogni due anni; e non possono essere rieletti,
se non dopo l’intervallo di quattro anni.
Art. 34 – Nessuno può essere nominato elettore
se non ha 25 anni compiti, e se non riunisce alle qualità
necessarie per esercitare i diritti di cittadino cisalpino
quella di essere proprietario, o usufruttuario, o locatario
di un bene, di cui la rendita annua sia eguale al valor
locale di 150 giornate di lavoro.
Art. 35 – L’assemblea elettorale di ogni
dipartimento si riunisce ogni due anni il giorno 20 germile,
e termina in una sola sessione di 10 giorni al più, e senza
proroga, tutte le elezioni a farsi; dopo di che essa è disciolta
di pieno diritto.
Le prime assemblee elettorali avranno luogo il giorno venti
germile dell’anno ottavo.
Art. 36 – Le assemblee elettorali non possono
trattare di alcun oggetto estraneo all’elezioni, delle quali
sono incaricate. Esse non possono spedire, né ricevere alcuna
memoria, petizione, o deputazione.
Art. 37 – Le assemblee elettorali non possono
corrispondere fra di loro.
Art. 38 – Niun cittadino stato membro di
un’assemblea elettorale può prendere il titolo di elettore,
né riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con
lui membri di questa stessa assemblea. La contravvenzione
a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.
Art. 39 – Gli articoli 16, 18, 19, 21, 22,
23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sulle assemblee
primarie sono comuni alle assemblee elettorali.
Art. 40 – Le assemblee elettorali eleggono
secondo le occorrenze:
I. I membri dei consigli legislativi, cioè i membri del
consiglio degli anziani, e quindi i membri del consiglio
dei juniori.
II. I membri del tribunale di cassazione, e i loro supplementarii.
III. Gli alti giurati.
IV. Gli amministratori di dipartimento.
V. Il presidente, l’accusator pubblico, ed il cancelliere
del tribunale criminale.
VI. I giudici del tribunale civile del dipartimento ed i
supplementarii.
VII. I presidenti dei tribunali di polizia correzionale
ed i direttori dei giurì d’accusa, menzionati in appresso
all’articolo 237.
Art. 41 – Quando un cittadino è eletto dalle
assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto,
dimissionato o destituito, si considera eletto per quel
solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.
Art. 42 – Il commissario del direttorio esecutivo
presso l’amministrazione di ogni dipartimento è tenuto,
sotto pena di destituzione, d’informare il direttorio del
cominciamento e della fine delle assemblee elettorali; egli
non può arrestarne, né sospenderne le operazioni, né entrare
nel luogo delle sedute, ma ha diritto di farsi comunicare
il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24
ore successive, ed è tenuto di denunziare al direttorio
le infrazioni che si fossero fatte all’atto costituzionale.
TITOLO V
POTERE LEGISLATIVO
Disposizioni generali
Art. 43 – Il potere legislativo è esercitato
da due consigli distinti ed indipendenti l’uno dall’altro,
e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono
l’uno de’ juniori, e l’altro degli anziani.
Art. 44 – I consigli legislativi, non possono
in alcun caso né divisamente né collettivamente delegare
ad uno o più dei loro membri alcuna delle funzioni che loro
sono attribuite dalla costituzione.
Art. 45 – Essi non possono esercitare né
da se stessi né per mezzo di delegati il potere esecutivo
né il potere giudiziario.
Art. 46 – Sono incompatibili la qualità di
membro dei consigli legislativi e l’esercizio di un’altra
funzione pubblica.
Art. 47 – La legge determina il modo di rimpiazzare
definitivamente o interinalmente quei funzionarii pubblici
che vengono eletti membri dei consigli legislativi.
Art. 48 – Ogni dipartimento concorre in ragione
della sua popolazione che loro sono mandati, determinano
il numero dei membri che ciascun dipartimento dee nominare
per l’uno e l’altro consiglio.
Nessun cangiamento può esser fatto in questa ripartizione
durante questo intervallo.
Art. 49 – I membri dei consigli legislativi
non sono rappresentanti del dipartimento che gli ha nominati,
ma lo sono della nazione intera, e non si può loro dare
alcun mandato.
Art. 50 – Ogni due anni i due consigli legislativi
si rinnovano di un terzo.
Art. 51 – I membri, che escono dai due consigli
legislativi dopo sei anni non possono essere rieletti che
dopo un intervallo di due anni.
Art. 52 – I membri nuovamente eletti per
l’uno o per l’altro consiglio si riuniscono il giorno primo
di pratile d’ogni anno nel comune che è stato indicato dai
consigli legislativi precedenti, o nel comune istesso dove
questi consigli hanno tenute le ultime loro sedute, se non
ne hanno indicato un altro.
Art. 53 – Se per circostanze straordinarie
uno dei due consigli si trova ridotto a meno dei due terzi
de’ suoi membri, egli ne dà avviso al direttorio esecutivo,
il quale è tenuto di convocare senza dilazione le assemblee
primarie dei dipartimenti che hanno membri dei consigli
legislativi a rimpiazzare a motivo delle date circostanze.
Queste assemblee primarie nominano immediatamente gli elettori
che procedono ai necessari rimpiazzamenti.
Art. 54 – I due consigli risiedono nell’istesso
comune.
Art. 55 – All’incominciare dell’anno nono
dell’èra repubblicana i consigli legislativi avranno ogni
anno almeno tre mesi di vacanze continue contemporanee.
L’epoca e la durata di queste vacanze sono determinate ogni
anno da una legge emanata nei primi giorni di pratile.
Durante le vacanze dei due consigli resta nella comune della
loro residenza una commissione composta di cinque membri
scelti a scrutinio segreto, un anno nel consiglio dei juniori,
e l’altro in quello degli anziani.
L’unica funzione di questa commissione è di convocare li
due consigli legislativi, se giudicasse che circostanze
suscettibili di mettere la repubblica in istato di pericolo
esigessero questa convocazione dei consigli durante il tempo
delle loro vacanze. In caso d’invasione del nemico, essa
sarà sempre obbligata a convocarli.
Durante la loro sessione i consigli legislativi non tengono
le loro sedute se non che in ogni due giorni. Nel caso che
le circostanze esigessero di adunarsi ogni giorno, lo dichiareranno
prima con un atto che sarà pubblicato.
Art. 56 – Le funzioni di presidente e di
segretario non possono eccedere la durata di un mese, né
nel consiglio dei juniori, né in quello degli anziani.
Art. 57 – I due consigli hanno rispettivamente
il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e nell’interiore
recinto ch’essi hanno determinato. Questo recinto non può
contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade,
piazze o vie pubbliche.
Art. 58 – I due consigli non possono in alcun
caso riunirsi in una stessa sala.
Art. 59 – Essi hanno rispettivamente il diritto
di polizia sopra i loro membri, ma non possono condannarli
a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni,
e prigione di tre.
Art. 60 – Le sedute dell’uno e dell’altro
consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non può
eccedere quello de’ membri rispettivi d’ogni consiglio.
I processi verbali delle sedute si stampano.
Art. 61 – Nel consiglio dei juniori ogni
deliberazione si prende sedendo ed alzandosi; dopo l’alzata
e seduta, sulla dimanda del terzo dei membri presenti, si
fa l’appello nominale; ma allora i voti sono segreti. Nel
consiglio degli anziani non può essere presa alcuna deliberazione
legislativa, se non con appello nominale ed a scrutinio
segreto.
Art. 62 – Sulla dimanda di un terzo dei membri
ogni consiglio può formarsi in comitato generale e segreto,
ma solamente per discutere, non per deliberare.
Art. 63 – Non può né l’uno né l’altro consiglio
creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno
di essi, quando la materia gli sembra suscettibile di un
esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi
membri una commissione speciale, che si restringe unicamente
nell’oggetto per cui sarà nominata. Questa commissione si
scioglie subito che il consiglio ha decretato sull’oggetto
di cui essa era incaricata.
Art. 64 – I membri dei consigli legislativi
ricevono all’anno una indennizzazione fissata nell’uno e
nell’altro consiglio al valore di duemila cinquecentocinquanta
miriagrammi di frumento (moggia di Milano 123. 70/100).
Art. 65 – Il direttorio esecutivo non può
far passare o soggiornare alcun corpo di truppa nella distanza
di due miriametri (12 miglia) dal comune in cui i consigli
legislativi tengono le loro sedute, se non a loro richiesta,
e colla autorizzazione.
Art. 66 – Ogni consiglio legislativo ha la
sua guardia propria e distinta, formata dai diversi corpi
dell’armata attiva presi per giro. La guardia dell’uno non
può essere più numerosa né più forte che quella dell’altro
né di quella del direttorio esecutivo.
Art. 67 – I consigli legislativi non assistono
ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spediscono alcuna deputazione.
Art. 68 – Il consiglio dei juniori riceve
tutte le petizioni e memorie dei cittadini. Il consiglio
degli anziani non ne riceve alcuna.
Consiglio dei juniori
Art. 69 – Il numero dei membri del consiglio
dei juniori, in ragione della popolazione attuale, è di
80.
Art. 70 – Per essere eletto membro del consiglio
dei juniori, bisogna avere 25 anni compiti, ed essere stato
domiciliato sul territorio della repubblica per tre anni
immediatamente precedenti l’elezione.
Art. 71 – Il consiglio dei juniori non può
deliberare se la seduta non è composta di 41 membri almeno.
Art. 72 – La proposizione delle leggi appartiene
esclusivamente a questo consiglio.
Art. 73 – Non può essere deliberata né risoluta
alcuna proposizione in questo consiglio, se non osservando
le forme seguenti:
Si fanno tre letture della proposizione: l’intervallo tra
due di queste letture non può essere minore di dieci giorni.
Dopo ogni lettura si apre la discussione: per altro, dopo
la prima o la seconda, il consiglio dei juniori può dichiarare
che vi è luogo alla proroga, e che non vi è luogo a deliberare.
Art. 74 – Se le modificazioni e le disposizioni
addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il
consiglio dei juniori può rigettarle subito, ma non può
adottarle se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni.
Art. 75 – Ogni proposizione, che sottomessa
alla discussione è stata definitivamente rigettata dopo
la terza lettura, non può essere riprodotta se non dopo
un anno.
Art. 76 – Le proposizioni adottate da questo
consiglio si chiamano risoluzioni.
Art. 77 – Il preambolo d’ogni risoluzione
annunzia: 1) La data delle sedute nelle quali saranno state
fatte le tre letture della proposizione; 2) l’atto col quale,
dopo la terza lettura si è dichiarato che non vi è luogo
all’aggiornamento.
Art. 78 – Sono esenti, dalle forme prescritte
nell’articolo 76 le risoluzioni le quali dietro una proposizione
del direttorio esecutivo saranno riconosciute per urgenti
con una previa dichiarazione del consiglio. Questa dichiarazione
annunzia la proposizione del direttorio, egualmente che
i motivi dell’urgenza, e se ne fa menzione nel preambolo
della risoluzione.
Consiglio degli anziani
Art. 79 – Il consiglio degli anziani, in
ragione della popolazione attuale, è composto di 40 membri
elettivi e di tutti gli ex-direttori non demissionati né
destituiti che non occupano altra funzione pubblica. Questi
nulladimeno non vi sederanno se non per quattro anni immediatamente
successivi alla loro uscita dal direttorio.
Art. 80 – Nessuno può essere eletto membro
del consiglio degli anziani se non ha 40 anni compiti, se
non è ammogliato o vedovo, e se non è stato domiciliato
nel territorio della repubblica per cinque anni immediatamente
precedenti l’elezione.
Art. 81 – La condizione del domicilio domandata
dall’articolo precedente, e quella che è prescritta dall’articolo
70 non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio
della repubblica con missione del governo.
Art. 82 – Il consiglio degli anziani non
può deliberare se la seduta non è composta della metà più
uno de’ suoi membri.
Art. 83 – Appartiene esclusivamente al consiglio
degli anziani l’approvare o rigettare le risoluzioni del
consiglio de’ juniori.
Art. 84 – Subito che una risoluzione del
consiglio dei juniori è pervenuta al consiglio degli anziani,
il presidente ne legge il preambolo.
Art. 85 – Il consiglio degli anziani ricusa
di approvare le risoluzioni del consiglio dei juniori che
non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.
Art. 86 – Se la proposizione è stata dichiarata
urgente dal consiglio de’ juniori, quello degli anziani
delibera per approvare o rigettare l’atto d’urgenza.
Art. 87 – Se il consiglio degli anziani rigetta
l’urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.
Art. 88 – Se la risoluzione non è preceduta
da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l’intervallo
fra due di queste letture non può essere minore di cinque
giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni
risoluzione si stampa e si distribuisce almeno due giorni
prima della seconda lettura.
Art. 89 – Le risoluzioni del consiglio de’
juniori adottate dal consiglio degli anziani si chiamano
leggi.
Art. 90 – Il preambolo delle leggi annunzia
le date delle sedute del consiglio degli anziani, delle
quali si sono fatte le tre letture.
Art. 90 – Il decreto col quale il consiglio
degli anziani riconosce l’urgenza d’una legge, sarà motivato
e menzionato nel preambolo della legge medesima.
Art. 92 – La proposizione della legge fatta
dal consiglio de’ juniori s’intende di tutti gli articoli
d’uno stesso progetto. Il consiglio degli anziani dee rigettarli
tutti, o approvarli nella loro totalità.
Art. 93 – L’approvazione di questo consiglio
si esprime sopra ogni proposizione di legge colla seguente
formola sottoscritta dal presidente e dai segretari – il
consiglio approva.
Art. 94 – Il rifiuto di adottare per motivo
d’ommissione delle forme indicate nell’articolo 73 o negli
articoli 77 e 78 si esprime nella seguente formola sottoscritta
dal presidente e dai segretari – la costituzione annulla.
Art. 95 – Il rifiuto di approvare il merito
della legge proposta è espresso dalla seguente formola sottoscritta
dal presidente e dai segretari – il consiglio non può adottare.
Art. 96 – Nel caso del precedente articolo
il progetto della legge rifiutato non può più presentarsi
dal consiglio de’ juniori, se non dopo un anno.
Art. 97 – Il consiglio de’ juniori può nulladimeno
presentare in qualsiasi epoca un progetto di legge che contenga
articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.
Art. 98 – Il consiglio degli anziani è tenuto
a decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l’indirizzo
fattogliene dal consiglio de’ juniori.
Art. 99 – Passato il mese senza che il consiglio
degli anziani abbia deliberato, il consiglio de’ juniori
può indirizzargli un messaggio con questi termini:
– Cittadini membri del consiglio degli anziani, il consiglio
de’ juniori vi ricorda, che il giorno... vi indirizzò una
risoluzione sull’oggetto… Esso v’invita a deliberare nel
tempo fissato dalla costituzione.
Questo tempo sarà di nuovo d’un altro mese.
Art. 100 – Passato quest’altro termine senza
che il consiglio degli anziani abbia deliberato, il consiglio
de’ juniori può dichiarare, che il consiglio degli anziani
col suo silenzio ha approvata la sua risoluzione. Esso può
in conseguenza mandarla al direttorio per farla eseguire
come una legge; ed è tenuto ad avvisarne il consiglio degli
anziani con suo messaggio.
Art. 101 – In tal caso il preambolo della
legge annunzia gli atti del consiglio de’ juniori menzionati
ne’ due articoli precedenti.
Art. 102 – L’abrogazione di una legge non
può essere votata per urgenza, né altrimenti che in due
casi: o dietro l’invito del direttorio, e coll’appello,
nominale o scrutinio segreto dell’uno e dell’altro consiglio
ovvero sopra una mozione fatta ed ammessa ne’ due consigli
nella forma prescritta nell’articolo 78, e questa forma
si osserva in tutte le deliberazioni relative all’abrogazione
proposta.
Art. 103 – Il consiglio degli anziani manda
nell’istesso giorno le leggi che adotta tanto al consiglio
de’ juniori, quanto al direttorio esecutivo.
Art. 104 – Il consiglio degli anziani può
cangiare la residenza de’ due consigli legislativi. In tal
caso egli indica un nuovo luogo, e l’epoca nella quale i
due consigli sono tenuti a recarvisi. Il decreto del consiglio
degli anziani su quest’oggetto è irrevocabile.
Art. 105 – Nel giorno stesso di questo decreto
non possono né l’uno né l’altro de’ consigli deliberare
nel comune nel quale hanno risieduto sino allora. I membri
che vi continuassero le loro funzioni si renderebbero colpevoli
di attentato contro la sicurezza della repubblica.
Art. 106 – I membri del direttorio esecutivo
che tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare, o
spedire il decreto di traslazione de’ consigli legislativi,
sarebbero colpevoli dell’istesso delitto.
Art. 107 – Se nel termine di quindici giorni
dopo quello dal consiglio degli anziani, la maggiorità di
ciascuno dei due consigli non avrà reso noto alla repubblica
il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione
in un altro luogo qualunque, gli amministratori dipartimentali,
o in loro mancanza, i tribunali civili de’ dipartimenti
convocheranno le assemblee primarie per nominare gli elettori,
che procedono subito alla formazione dei nuovi consigli
legislativi coll’elezione dei deputati, che il loro dipartimento
dee mandare a ciascheduno dei due consigli.
Art. 108 – Gli amministratori dipartimentali,
che nel caso dell’articolo precedente tardassero a convocare
le assemblee primarie, si renderebbero colpevoli di alto
tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.
Art. 109 – Sono dichiarati colpevoli dello
stesso delitto tutti i cittadini, che mettessero ostacolo
alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali
nel caso dell’articolo 107.
Art. 110 – I membri dei nuovi consigli legislativi
si radunano nel luogo, in cui il consiglio degli anziani
avrà decretata la traslocazione dei consigli; se essi non
possono radunarsi in tal luogo, si raduneranno i consigli
legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità.
Art. 111 – Eccettuato il caso dell’articolo
104, non può avere origine nel consiglio degli anziani alcuna
proposizione di legge.
Garanzia dei membri dei consigli legislativi
Art. 112 – I cittadini che sono, o sono stati
membri di uno dei due consigli legislativi non possono essere
citati, né accusati, né giudicati in alcun tempo per quello
che hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 113 – I membri dei consigli legislativi,
dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno
dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi
in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli
seguenti.
Art. 114 – Essi possono per azioni criminose
esser arrestati nell’atto del delitto: ma se ne dà immediatamente
l’avviso ai due consigli legislativi, e il processo non
può essere continuato, se non dopo che il consiglio de’
juniori abbia proposta la traduzione dell’arrestato avanti
l’alta corte di giustizia, e che il consiglio degli anziani
l’abbia decretata.
Art. 115 – In nessun caso i membri dei consigli
legislativi, possono esser tradotti avanti alcun altro tribunale
criminale, fuorché l’alta corte di giustizia.
Art. 116 – Sono tradotti avanti la detta
corte per fatti di tradimento di dilapidazione, di maneggi
per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la
sicurezza della repubblica.
Art. 117 – Nessuna denunzia contro un membro
d’un consiglio legislativo può dar luogo a procedere se
non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al consiglio
de’ juniori.
Art. 118 – Se dopo aver deliberato nella
maniera prescritta dall’articolo 73 il consiglio de’ juniori
ammette la denunzia, lo dichiara ne’ seguenti termini:
La denunzia contro... per il fatto di... in data del...
sottoscritta dal... è ammessa.
Art. 119 – L’incolpato allora è chiamato.
Egli ha per comparire il tempo di tre giorni intieri, ed
allorché comparisce viene ascoltato nell’interno del luogo
delle sedute del consiglio de’ juniori.
Art. 120 – O si presenti, o no l’incolpato,
il consiglio de’ juniori spirato il tempo accordatogli,
dichiara se vi ha luogo, o no all’esame della sua condotta.
Art. 121 – Se il consiglio de’ juniori dichiara,
che vi è luogo all’esame, l’incolpato è chiamato dal consiglio
degli anziani; egli ha per comparire due giorni intieri;
e se comparisce, viene ascoltato nell’interno del luogo
delle sedute del consiglio degli anziani.
Art. 122 – O si presenti, o no l’incolpato,
spirato il tempo accordatogli, il consiglio degli anziani,
dopo aver deliberato nelle forme prescritte all’articolo
88, pronuncia se vi è luogo ad inviare l’incolpato avanti
l’alta corte di giustizia, la quale è tenuta ad istruire
il processo senza alcun ritardo.
Art. 123 – Ogni discussione nell’uno e nell’altro
consiglio relativa alla imputazione ed all’accusa di un
membro del corpo legislativo si fa in comitato generale
e segreto.
Art. 124 – Ogni deliberazione su tale oggetto
si fa coll’appello nominale, ed a scrutinio segreto.
Art. 125 – L’accusa pronunziata dalla prima
sezione dell’alta corte di giustizia contro un membro di
un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione.
Se egli è assolto dal giudizio della seconda sezione dell’alta
corte di giustizia, riprende le sue funzioni.
Art. 126 – L’incolpazione non porta seco
né sospensione, né arresto.
Relazioni dei due consigli tra loro
Art. 127 – Allorché i due consigli sono definitivamente
costituiti, se ne danno scambievolmente avviso per il mezzo
di un messaggiero di Stato.
Art. 128 – Ciascun consiglio nomina per suo
servizio due messaggieri di Stato.
Art. 129 – Essi portano a ciascuno dei consigli,
ed al direttorio esecutivo le leggi e gli atti de’ consigli
legislativi; essi hanno a tal effetto l’entrata nel luogo
delle sedute del direttorio esecutivo, e sono preceduti
da due uscieri.
Art. 130 – Durante la sessione, l’uno dei
consigli non può non sospendere le sue sedute al di là di
cinque giorni senza il consentimento dell’altro.
Promulgazioni delle leggi
Art. 131 – Il direttorio esecutivo fa munire
del sigillo, e pubblicare le leggi e gli altri atti del
corpo legislativo nei due giorni dopo la ricevuta.
Art. 132 – Esso fa munire del sigillo, e
promulgare nello stesso giorno le leggi e gli atti de’ consigli
legislativi, che sono preceduti da un decreto d’urgenza.
Art. 133 – La pubblicazione delle leggi e
degli atti dei consigli legislativi è ordinata nella forma
seguente: in nome della repubblica cisalpina una ed indivisibile
(legge o atto dei consigli legislativi) il direttorio esecutivo
ordina che la legge o l’atto legislativo qui sopra espresso
sia munito del sigillo della repubblica, pubblicato, ed
eseguito.
Art. 134 – Le leggi, il preambolo delle quali
non attesta l’osservanza delle forme prescritte dagli articoli
73 e 88 non posson essere promulgate dal direttorio esecutivo,
e la sua responsabilità a questo riguardo dura due anni.
Sono eccettuate le leggi per le quali l’atto d’urgenza è
stato approvato dal consiglio degli anziani.
TITOLO VI
POTERE ESECUTIVO
Art. 135 – Il potere esecutivo è delegato
ad un direttorio di cinque membri nominati dai consigli
legislativi, che fanno allora le funzioni di assemblea elettorale
a nome della nazione.
Art. 136 – Allorché vi è luogo a nominare
più di un direttore, ciascuno viene eletto separatamente
e successivamente. L’ordine delle liste e delle nomine non
stabilisce alcuna distinzione, né alcun grado tra gli eletti.
Per l’elezione di un membro del direttorio il consiglio
de’ juniori forma una lista di sei candidati, e la presenta
al consiglio degli anziani, il quale comincia col farne
estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri per
via di scrutinio segreto. Gli scrutinii per queste operazioni
si fanno nei due consigli a maggiorità assoluta.
Gli ex-direttori membri del consiglio degli anziani non
danno il loro voto in questa elezione.
Art. 137 – I direttori devono avere l’età
di 36 anni compiti.
Art. 138 – Essi non possono esser presi che
fra i cittadini stati membri di un consiglio legislativo,
direttori, o ministri. La disposizione del presente articolo
comincerà al primo vendemmiale dell’anno 12 dell’èra repubblicana.
Art. 139 – Cominciando dal primo giorno dell’anno
VIII dell’èra repubblicana i membri elettivi dei consigli
legislativi non potranno essere nominati direttori, né ministri,
tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto
nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.
Art. 140 – Ogni anno esce di funzione un
direttore; la sorte deciderà della successiva uscita di
quelli, che sono stati nominati la prima volta. L’estrazione
si fa dal direttorio, in seduta pubblica.
Art. 141 – Nessuno dei membri, che escono,
può essere rieletto se non dopo un intervallo di sei anni.
Art. 142 – L’ascendente e discendente in
linea retta, i fratelli lo zio ed il nipote, i cugini in
primo grado, gli affini in questi diversi gradi non possono
essere nello stesso tempo membri del direttorio esecutivo,
né succedersi che dopo un intervallo di quattro anni.
Un cittadino che sarà stato generale in capo di armata non
potrà essere eletto membro del direttorio, che due anni
dopo aver cessato dal comando militare.
Art. 143 – In caso di vacanza per morte,
dimissione o altro motivo, di uno de’ membri del direttorio,
il suo successore è eletto dai consigli legislativi nel
termine di dieci giorni.
Il consiglio dei juniori è tenuto a proporre i candidati
ne’ primi cinque giorni, ed il consiglio degli anziani a
consumar le elezioni ne’ cinque giorni successivi.
Il nuovo membro non è eletto, se non per il tempo d’esercizio
che restava al rimpiazzato. Se però questo tempo non eccede
sei mesi, l’eletto resta in funzione sino al fine del tempo
che rimaneva al rimpiazzato, e di più i cinque anni seguenti.
Art. 144 – Ogni membro nel direttorio sarà
in giro presidente del direttorio per soli tre mesi; il
presidente ha la firma, e la custodia del sigillo, le leggi,
e gli atti dei consigli legislativi sono indirizzati al
direttorio nella persona del suo presidente.
Art. 145 – Il direttorio sceglie fuori del
suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e
scrive le deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni
membro ha il diritto di far inserir il suo parere motivato.
Il direttorio può, quando lo creda necessario, deliberare
senza l’assistenza del segretario; in tal caso le deliberazioni
si scrivono sopra un registro particolare da uno de’ direttori.
Art. 146 – Ogni deliberazione del direttorio
dev’essere sottoscritta nel registro da tre membri almeno.
Art. 147 – Il direttorio provvede secondo
la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica;
può fare reclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione;
dispone della forza armata, senza però poterla comandare
né collettivamente né per mezzo di alcuno de’ suoi membri,
tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di
due anni immediatamente successivi al termine delle dette
funzioni.
Art. 148 – Se il direttorio è informato,
che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore
od interiore dello Stato può decretare, mandati di presentazione,
o di arresto contro quelli che sono sospetti di essere autori,
o complici. Egli può farli interrogare col mezzo del ministro
di polizia; ma è obbligato sotto le pene prescritte contro
il delitto di detenzione arbitraria a rimetterli avanti
l’officiale di polizia nello spazio di 24 ore per procedere
secondo le leggi.
Art. 149 – Il direttorio nomina i generali
in capo: egli non può sceglierli tra i parenti, o affini
di uno dei suoi membri nei gradi espressi dall’articolo
142.
Art. 150 – Il direttorio nomina parimenti
tutti gli ufficiali al di sopra del grado di capitano. La
legge determina il modo delle nomine ai posti di capitano,
ed altri impieghi militari inferiori.
Art. 151 – Il direttorio può dimettere tutti
gli ufficiali militari di qualunque grado essi siano.
Art. 152 – Il direttorio invigila sull’esecuzione
delle leggi e la assicura nelle amministrazioni, e ne’ tribunali,
per mezzo di commissari da lui nominati.
Art. 153 – Il direttorio nomina fuori del
suo seno i ministri, e li dimette quando lo crede conveniente;
non può eleggerli di età minore ai 30 anni compiti, né tra
i parenti o affini di un direttore ne’ gradi espressi nell’articolo
142.
Art. 154 – I ministri corrispondono immediatamente
colle autorità che loro sono subornate.
Art. 155 – La legge determina gli attributi,
ed il numero dei ministri; questo numero è necessariamente
di almeno tre, o di sei al più.
Art. 156 – I ministri non formano consiglio.
Art. 157 – I ministri sono rispettivamente
responsabili dell’esecuzione tanto delle leggi, quanto degli
ordini del direttorio.
Art. 158 – Il direttorio nomina il ricevitore
delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento.
Art. 159 – Nomina pure i sopraintendenti
alla direzione delle contribuzioni indirette, ed alla amministrazione
de’ beni nazionali.
Art. 160 – L’articolo 112 ed i seguenti sino
all’articolo 126 inclusivamente relativi alla garanzia de’
membri dei consigli legislativi sono comuni ai direttori.
Art. 161 – I consigli legislativi provvedono,
nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisorio dei
membri del direttorio, i quali siano messi in giudizio.
Art. 162 – Fuori del caso degli articoli
120, e 121, i direttori non possono essere citati, né chiamati
tanto collettivamente quanto individualmente né dal consiglio
de’ juniori, né dal consiglio degli anziani.
Art. 163 – I conti e gli schiarimenti domandati
al direttorio dall’uno o dall’altro consiglio saranno dati
in iscritto.
Art. 164 – Il direttorio è tenuto ogni anno
a presentare in iscritto all’uno ed all’altro consiglio
il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la
lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quello
che crede conveniente a stabilire. Deve anche indicare gli
abusi che sono a sua notizia.
Art. 165 – Il direttorio può in ogni tempo
invitare in iscritto il consiglio de’ juniori e quello degli
anziani a prendere un oggetto di considerazione: può loro
proporre misure, ma non dei progetti stessi in forma di
leggi.
Art. 166 – Nessun membro del direttorio può
assentarsi per più di tre giorni senza l’autorizzazione
espressa de’ suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi
dal luogo della residenza del direttorio più di 4 miriametri
(24 miglia).
Art. 167 – I membri del direttorio non possono,
né fuori, né nell’interno delle loro case comparire nell’esercizio
delle loro funzioni, se non nell’abito che loro è destinato.
Art. 168 – Il direttorio ha la sua guardia
propria e distinta, composta nell’istesso modo e numero
che quella di ciascuno de’ consigli legislativi.
Art. 169 – Il direttorio è accompagnato dalla
sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha
sempre il primo luogo.
Art. 170 – Ogni posto di forza armata deve
ai direttori, tanto collettivamente, quanto individualmente,
gli onori militari superiori.
Art. 171 – Il direttorio ha due messaggieri
di Stato, ch’egli nomina e può dimettere. I messaggieri
di Stato portano ai due consigli legislativi le lettere
e memorie del direttorio; essi a tal effetto hanno l’accesso
nel luogo delle sedute dei consigli legislativi e sono preceduti
da due uscieri.
Art. 172 – Il direttorio risiede nello stesso
comune, in cui riseggono i consigli legislativi.
Art. 173 – I direttori sono alloggiati ed
ammobigliati a spese della repubblica, e nello stesso edificio.
Art. 174 – Il trattamento di ogn’uno di loro
è fissato ogni anno di diciottomille cinquecento miriagrammi
di formento al valore (168.094 moggia di Milano).
TITOLO VII
CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI
Art. 175 – Vi sarà in ogni dipartimento un’amministrazione
centrale: vi sarà pure in ogni distretto un’amministrazione
municipale almeno.
Art. 176 – Ogni membro di un’amministrazione
dipartimentale o municipale dev’avere 25 anni compiti.
Art. 177 – L’ascendente ed il discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini
negli stessi gradi, non possono simultaneamente esser membri
della stessa amministrazione, né succedersi se non dopo
un intervallo di due anni.
Art. 178 – Ogni amministrazione dipartimentale
è composta di tre membri; essa è rinovata ogni due anni
di un terzo.
Art. 179 – Ogni comune, la cui popolazione
ascende da 10.000 abitanti sino a 100 mille, ha per se solo
una municipalità.
Art. 180 – In ogni comune, la di cui popolazione
è inferiore a 10.000 abitanti, vi è un ufficiale municipale,
ed uno, o due o tre aggiunti.
Art. 181 – L’unione degli ufficiali municipali
di ogni comune espressi nell’articolo precedente forma la
municipalità del distretto.
Art. 182 – Vi è di più un presidente della
municipalità scelto in ogni distretto.
Art. 183 – Nei comuni, la popolazione de’
quali ascende da 10.000 sino ai 100.000 abitanti, vi sono
sette ufficiali municipali contandovi il loro presidente.
In caso di necessità la legge può aggiungere a un comune
di 10.000 o più abitanti qualche piccolo comune della vicinanza
per formare il distretto. In tal caso la municipalità del
distretto è composta dei sette ufficiali municipali del
grande comune e dell’ufficiale municipale di ciascuno dei
piccoli comuni.
Art. 184 – Nei comuni, la popolazione de’
quali eccede i 100.000 abitanti, vi sono almeno tre municipalità;
in questi comuni la divisione delle municipalità si fa in
modo, che la popolazione del circondario di ciascuna non
sia minore di 50.000.
La municipalità d’ogni circondario è composta di sette ufficiali
municipali, contandovi il presidente.
Art. 185 – Nei comuni divisi in più municipalità
vi è un dicastero centrale per gli oggetti giudicati indivisibili
dai consigli legislativi. Questo dicastero è composto di
tre membri nominati dall’amministrazione del dipartimento,
e confermati dal direttorio.
Art. 186 – I membri delle amministrazioni
municipali sono nominati per due anni, e rinnovati ogni
anno per metà, o per la parte la più approssimante alla
metà, ed alternativamente per la frazione più grande, e
per la frazione più piccola.
Art. 187 – Gli amministratori dipartimentali
e municipali posson essere rieletti una volta senza intervallo.
Art. 188 – Ogni cittadino, che due volte
di seguito è stato eletto amministratore dipartimentale
o municipale, e ne ha eseguite le funzioni, non può esser
eletto di nuovo se non dopo l’intervallo di due anni.
Art. 189 – Nel caso in cui un’amministrazione
dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri a
cagione di morte, dimissione, destituzione o altrimenti,
il direttorio nomina per compire il numero gli amministratori
temporanei, che agiscono in tal qualità sino all’elezioni
seguenti.
Art. 190 – Le amministrazioni dipartimentali
e municipali non possono modificare gli atti dei consigli
legislativi, né quelli del direttorio, né sospendere l’esecuzione.
Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall’ordine
giudiziario.
Art. 191 – Gli amministratori dipartimentali
sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle
contribuzioni dirette, e della sopraintendenza ai denari
provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio.
La legge determina le regole ed il modo delle loro funzioni,
tanto su questi oggetti, quanto sulle altre parti dell’amministrazione
interna.
Art. 192 – Il direttorio nomina presso ciascuna
amministrazione dipartimentale e municipale un commissario,
e lo dimette quando lo crede conveniente. Questo commissario
invigila e sollecita l’esecuzione delle leggi: egli deve
avere 25 anni compiti.
Art. 193 – Le municipalità sono subordinate
alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai ministri.
In conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella
sua parte, gli atti delle amministrazioni dipartimentali,
e queste gli atti delle municipalità allorché tali atti
sono contrari alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori,
e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto
riguardo ai membri delle municipalità.
Art. 194 – I Ministri possono anche sospendere
gli amministratori dipartimentali, che hanno contravvenuto
alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori, e le
amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo
ai membri delle municipalità.
Art. 195 – Nessuna sospensione o annullazione
diviene definitiva senza la formale conferma del direttorio.
Art. 196 – Il direttorio può altresì annullare
immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali
o municipali; egli può sospendere o destituire immediatamente,
allorché lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali,
e gli ufficiali municipali, e mandarli avanti i tribunali
del dipartimento, quando i casi lo esigono.
Art. 197 – Ogni decreto, che porti cassazione
di atti, sospensione, o destituzione di amministratori dipartimentali
o municipali, dev’essere motivato.
Art. 198 – Le amministrazioni dipartimentali,
e le municipalità non possono corrispondere fra loro, se
non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge,
e non sugl’interessi generali della repubblica.
Art. 199 – Ogni amministrazione deve ogni
anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle
amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono
essere approvati definitivamente, se non dal direttorio.
Art. 200 – Tutti gli atti dei corpi amministrativi
si rendono pubblici mediante il deposito del registro, nel
quale essi sono descritti, ed il quale è aperto a tutti
gl’individui dipendenti dall’amministrazione. Questo registro
si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno
in cui si compie. La legge può prorogare, secondo le circostanze,
il termine fissato per tale deposito.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Disposizioni generali
Art. 201 – Le funzioni giudiziarie non possono
esser esercitate né dai consigli legislativi, né dal potere
esecutivo.
Art. 202 – I giudici non possono ingerirsi
nell’esercizio del potere legislativo. Essi non possono
impedire, né sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né
citare avanti a sé gli amministratori dipartimentali o municipali
per motivo delle loro funzioni, quando non siano a ciò autorizzati
dal direttorio.
Art. 203 – Non vi possono essere altri tribunali,
che quelli stabiliti dalla costituzione, e nessuno può essere
deviato dai medesimi.
Art. 204 – La giustizia è amministrata gratuitamente.
Art. 205 – I giudici non possono essere destituiti,
se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi,
se non per una accusa ammessa.
Art. 206 – L’ascendente e il discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini
in questi diversi gradi, non possono essere simultaneamente
membri dello stesso tribunale.
Art. 207 – Le sedute de’ tribunali sono pubbliche,
i giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano
ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunciano i termini
della legge applicata.
Art. 208 – Nessun cittadino, se non ha 25
anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale
dipartimentale, né giudice di pace, né assessore di giudice
di pace, né membro del tribunale di cassazione, né giurato,
né commissario del direttorio presso i tribunali.
Giustizia civile
Art. 209 – Non può essere impedito il diritto
di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.
Art. 210 – La decisione di questi arbitri
è inappellabile, ed anche senza ricorso al tribunale di
cassazione, a meno che le parti non ne abbiano fatta espressa
riserva.
Art. 211 – Vi è in ogni circondario determinato
dalla legge un giudice di pace con i suoi assessori. Essi
sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente
ed indefinitivamente rieletti.
Art. 212 – La legge determina gli oggetti,
dei quali i giudici di pace, e i loro assessori giudicano
inappellabilmente; essa ne attribuisce loro altri, de’ quali
essi giudicano salvo il diritto di appellazione. Gli affari,
il giudizio de’ quali non appartiene ai giudici di pace,
né a tribunali di commercio, né in ultima istanza, né coll’appello,
sono portati immediatamente avanti il giudice di pace e
li suoi assessori per essere conciliati.
Se il giudice di pace non può conciliare le parti, le rimette
avanti il tribunale civile.
Art. 213 – Vi sono tribunali particolari
per il commercio; la legge determina i luoghi dove è utile
lo stabilirli, i casi, e le somme, per le quali possono
giudicare inappellabilmente.
Art. 214 – Vi è un tribunale civile in ogni
dipartimento; ogni tribunale civile è composto di 11 giudici
al più; presso ciascuno tribunale vi è inoltre un commissario,
il suo sostituto, ed un cancelliere, nominati e deponibili
dal direttorio. Ogni sei anni si procede all’elezione dei
giudici, che possono sempre essere rieletti.
Art. 215 – In occasione dell’elezione de’
giudici si nominano anche cinque supplementi al più, due
de’ quali si prendono tra i cittadini, che riseggono nel
comune, in cui si trova il tribunale.
Art. 216 – Il tribunale civile giudica in
ultima istanza: 1) Nei casi determinati dalla legge; 2)
Sulle appellazioni delle sentenze dei giudici di pace, degli
arbitri, e dei tribunali di commercio.
Art. 217 – L’appellazione dei giudici del
tribunale civile si porta al tribunale civile di uno dei
tre altri dipartimenti più vicini determinati dalla legge.
Art. 218 – Il tribunale civile può dividersi
in sezioni; una sezione è composta almeno di tre giudici.
Giustizia correzionale e criminale
Art. 219 – Nessuno può esser preso, se non
per esser condotto avanti all’ufficiale di polizia, e nessuno
può esser arrestato, o detenuto, se non nell’atto del delitto,
o in virtù di un mandato di arresto degli uffiziali di polizia,
o del direttorio nel caso dell’articolo 148, ovvero di un
ordine di cattura dato, o da un tribunale, o da un direttore
del giurì di accusa, o di un atto di accusa dell’alta corte
di giustizia nei casi nei quali le appartenga il pronunziarla,
o di un giudizio di condanna alla prigione, o detenzione
correzionale.
Art. 220 – Affinché l’atto che ordina l’arresto
possa essere eseguito, conviene:
1) Ch’esso esprima formalmente il motivo dell’arresto, e
la legge in conformità della quale è ordinato.
2) Che questo atto sia notificato a quello, che ne è l’oggetto,
e che gliene sia rilasciata una copia.
Art. 221 – Ogni persona presa, e condotta
avanti l’ufficiale di polizia si esamina immediatamente,
o in un giorno al più tardi.
Art. 222 – Se risulta dall’esame, che non
vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito
rimessa in libertà, o se vi è motivo di mandarla alla casa
di detenzione vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo,
il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.
Art. 223 – Nessuna persona arrestata può
essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà, nei casi
nei quali la legge permette di restar libera sotto la sicurtà.
Art. 224 – Nessuna persona, nel caso in cui
la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può esser
condotta o detenuta, se non nei luoghi legalmente e pubblicamente
destinati per servire di casa di detenzione.
Art. 225 – Nessun custode, o carceriere può
ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di
un mandato di arresto secondo le forme prescritte dagli
articoli 219 e 220, di un ordine d’imprigionamento, di un
decreto di accusa, o di condanna alla prigionia, o alla
detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione
nel suo registro.
Art. 226 – Ogni custode o carceriere, senza
che alcun ordine possa dispensarlo, è obbligato a presentare
la persona detenuta all’uffiziale civile, che ha la polizia
della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto
da questo ufficiale.
Art. 227 – La presentazione della persona
detenuta non potrà esser negata ai suoi parenti, ed amici
ch’esibiranno l’ordine dell’ufficiale civile, il quale è
sempre obbligato ad accordarlo, quando il custode o il carceriere
non produca un ordine del giudice di tener la persona arrestata
in segreto.
Art. 228 – Chiunque non autorizzato dalla
legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l’ordine
di far arrestare un individuo; o chiunque anche nel caso
di arresto autorizzato dalla legge condurrà, riceverà, o
riterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente
e legalmente a ciò destinato, e tutti i custodi, o carcerieri
che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti,
saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.
Art. 229 – Ogni rigore impiegato nell’arresto,
nella detenzione, o esecuzione, oltre quello che è prescritto
dalla legge, è un delitto.
Art. 230 – Vi sono in ogni dipartimento per
il giudizio dei delitti, la pena dei quali non è afflittiva,
né infamante, quattro tribunali correzionali al più. Questi
tribunali non possono pronunziare pena più grave della prigionia
di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena
non eccede il valore di tre giornate di lavoro, o la prigionia
di tre giorni, è delegato al tribunale di polizia, composto
del giudice di pace, e di due dei suoi assessori che giudicano
inappellabilmente.
Art. 231 – Ogni tribunale correzionale è
composto di un presidente eletto per sei anni dalle assemblee
elettorali, di due giudici di pace, o assessori de’ giudici
di pace del comune in cui è stabilito, d’un commissario
del direttorio, nominato e deponibile dal direttorio, e
di un cancelliere.
Art. 232 – Vi è l’appellazione dai giudizi
del tribunale correzionale avanti il tribunale criminale
del dipartimento.
Art. 233 – In materia dei delitti importanti
pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può esser
giudicata, se non sopra una accusa ammessa dai giurati,
o decretata dai consigli legislativi, nel caso che appartenga
a questi il decretare di accusa.
Art. 234 – Un primo giurì dichiara, se l’accusa
dev’essere ammessa o rigettata.
Il fatto è riconosciuto da un secondo giurì e la pena determinata
dalla legge viene applicata dai tribunali criminali.
Art. 235 – I giurati non votano se non per
scrutinio segreto.
Art. 236 – I giurati di giudizio non potranno
nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro,
se non all’unanimità. Essi saranno durante questo tempo
esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo
dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto
unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione
si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale l’opinione
favorevole per lo accusato.
Art. 237 – Vi sono in ogni dipartimento tanti
giurì d’accusa, quanti tribunali correzionali. I presidenti
dei tribunali correzionali sono, ciascuno nel suo circondario,
direttori dei giurì di accusa.
Nei comuni maggiori di 50 mila individui possono essere
stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale
correzionale tanti direttori dei giurì d’accusa, quanti
n’esige la spedizione degli affari.
Art. 238 – Le funzioni di commissario del
direttorio, e di cancelliere presso il direttore del giurì
d’accusa, sono eseguite dal commissario del direttorio,
e dal cancelliere del tribunale correzionale.
Art. 239 – Ogni direttore del giurì d’accusa
invigila immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia
nel suo circondario.
Art. 240 – Il direttore del giurì di accusa
procede immediatamente come uffiziale di polizia sulle denunzie
che gli fa il commissario del direttorio, sia per uffizio,
sia per ordine del direttorio:
I. Sugli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale
dei cittadini;
II. Su quelli che sono commessi contro il diritto delle
genti;
III. Sull’opposizione all’eseguimento dei giudizi e di tutti
gli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite;
IV. Sulle turbolenze cagionate, e sui fatti praticati per
impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione
delle sussistenze ed altri oggetti di commercio.
Art. 241 – Ci è un tribunale criminale in
ogni dipartimento.
Art. 242 – Il tribunale criminale è composto
di un presidente, di un accusatore pubblico, di due giudici
presi nel tribunale civile, del commissario del direttorio
presso il detto tribunale, o del suo sostituito, e di un
cancelliere.
Il presidente, l’accusator pubblico, e il cancelliere sono
eletti per due anni dalle assemblee elettorali: essi possono
sempre essere rieletti.
L’accusatore pubblico può essere destituito dal direttorio
esecutivo.
Art. 243 – Il presidente del tribunale civile
non può esercitare le funzioni di giudice al tribunale criminale.
Art. 244 – Gli altri giudici vi esercitano
le altre funzioni ciascuno per giro duranti sei mesi nell’ordine
della loro nomina, e non possono dentro questo tempo esercitare
nessuna funzione al tribunale civile.
Art. 245 – L’accusatore pubblico è incaricato:
I. Di promuovere la procedura contro i delitti sugli atti
di accusa ammessi dai primi giurati;
II. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie
che loro sono indirizzate direttamente;
III. D’invigilare su i direttori del giurì di accusa, e
gli uffiziali di polizia del dipartimento, e di agire contro
di loro secondo la legge in caso di negligenza o di fatti
più gravi.
Art. 246 – Il commissario del direttorio
è incaricato:
I. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità
delle forme, e prima del giudizio per l’applicazione della
legge;
II. Di sollecitare l’esecuzione dei giudizii pronunciati
dal tribunale criminale, e di denunziare gli abusi, gli
eccessi di potere e le prevaricazioni.
Art. 247 – I giudici non possono proporre
ai giurati alcuna questione, che abbia più oggetti.
Art. 248 – Il giurì di giudizio è composto
di 12 giurati almeno, e l’accusato può senza dire i motivi
ricusarne un numero che la legge determina.
Art. 249 – Il processo avanti il detto tribunale
criminale è pubblico, e non si può negare agli accusati
il soccorso d’un difensore ch’essi hanno la facoltà di scegliere,
o che loro è nominato per ufficio.
Art. 250 – Ogni persona assoluta da un giurì
di giudizio non può essere molestata, né arrestata per lo
stesso fatto.
Del tribunale di cassazione
Art. 251 – Vi è per tutta la repubblica un
tribunale di cassazione che giudica:
I. Sulle domande di cassazione contro i giudizii dati in
ultima istanza dai tribunali;
II. Sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale
ad un altro a motivo di sospetto legittimo, o di pubblica
sicurezza;
III. Sulle questioni d’incompetenza, e sulle azioni intentate
contro un tribunale intero.
Art. 252 – Il tribunale di cassazione non
può mai giudicare del merito degli affari, ma egli annulla
i giudizii pronunziati sulle processure, nelle quali le
forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione
espressa alla legge, e rimette il merito della causa al
tribunale che dee giudicarne.
Art. 253 – Quando dopo una cassazione il
secondo giudizio sul merito è attaccato cogli stessi motivi
del primo, la questione non può più essere agitata al tribunale
di cassazione senza essere sottomessa ai consigli legislativi,
i quali fanno una legge, a cui il tribunale di cassazione
è tenuto a conformarsi.
Art. 254 – Ogni anno il tribunale di cassazione
è obbligato ad inviare a ciascuno dei consigli legislativi
una deputazione, che gli presenti lo stato de’ giudizi pronunziati
colla indicazione in margine, ed il testo della legge, che
ha determinato il giudizio.
Art. 255 – Il numero dei giudici dei tribunali
di cassazione è uguale a quello dei dipartimenti.
Art. 256 – Questo tribunale è rinnovato di
un quarto ogni due anni. Se vi sono frazioni di numero saranno
rimandate alla rinnovazione dell’ultimo quarto. I giudici
di questo tribunale possono sempre essere rieletti.
Art. 257 – Ciascun giudice di questo tribunale
ha un supplementario.
Art. 258 – Vi è presso questo tribunale un
commissario nominato, e deponibile dal direttorio esecutivo.
Art. 259 – Il direttorio denunzia al tribunale
di cassazione per mezzo del suo commissario, e senza pregiudizio
del diritto delle parti interessate, gli atti, con i quali
i giudici hanno oltrepassati i loro poteri.
Art. 260 – Il tribunale annulla questi atti,
e se vi è prevaricazione, il fatto è denunciato ai consigli
legislativi, che pronunziano il decreto di accusa dopo aver
intesi o chiamati i prevenuti.
Art. 261 – I consigli legislativi non possono
annullare i giudizi del tribunale di cassazione: possono
per altro ordinare la procedura contro la persona de’ giudici,
che avessero prevaricato.
Alta corte di giustizia
Art. 262 – Vi è un’alta corte di giustizia
per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli legislativi
tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i direttori.
Art. 263 – L’alta corte di giustizia è composta
di tre giudici, e d’un commissario nazionale, estratti dal
tribunale di cassazione e di alti giurati nominati dalle
assemblee elettorali dei dipartimenti.
Art. 264 – L’alta corte di giustizia non
si forma, se non in virtù di un proclama del consiglio dei
juniori.
Art. 265 – Essa si forma e tiene le sue sedute
nel luogo indicato dal proclama del consiglio de’ juniori.
Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri
(24 miglia) al luogo in cui riseggono i consigli legislativi.
Art. 266 – Allorché il consiglio de’ juniori
ha proclamata la formazione dell’alta corte di giustizia,
il tribunale di cassazione cava a sorte sei de’ suoi membri
in una seduta pubblica, quindi nomina nella stessa seduta
per mezzo di scrutinio segreto tre di questi sei. I tre
giudici così nominati sono i giudici dell’alta corte di
giustizia: essi scelgono tra loro un presidente.
Art. 267 – Il tribunale di cassazione nomina
nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità assoluta
due suoi membri per fare all’alta corte di giustizia, uno,
le funzioni del direttore del giurì di accusa, l’altro le
funzioni del commissario nazionale.
Art. 268 – Ogni assemblea elettorale di ogni
dipartimento nomina, ogni due anni, otto giurati per l’alta
corte di giustizia.
Art. 269 – Il direttorio fa stampare e pubblicare
un mese dopo l’epoca dell’elezioni la lista dei giurati
nominati presso l’alta corte di giustizia.
Art. 270 – L’alta corte di giustizia si divide
in due sezioni.
La prima, detta sezione di accusa, è composta dal direttore
dei giurì d’accusa, dal commissario nazionale, e da otto
alti giurati cavati a sorte sulla lista generale. La seconda
detta sezione di giudizio, è composta da tre giud |