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REPUBBLICA CISALPINA
PRIMA COSTITUZIONE DELL’ANNO 1797
La repubblica cisalpina era da parecchi
anni sotto il dominio della casa d’Austria.
La repubblica francese è succeduta
a questa per diritto di conquista. Essa vi rinunzia
da questo giorno, e la repubblica cisalpina è libera
ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia e dall’Imperatore,
essa lo sarà ben tosto ancora da tutta l’Europa.
Il direttorio esecutivo della repubblica
francese, non pago d’avere impiegata la sua influenza
e le vittorie delle armate repubblicane per assicurare
l’esistenza politica della repubblica cisalpina, spinge
più lungi le sue sollecitudini; ed essendo convinto,
che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione
si trascina dietro il più terribile di tutt’i flagelli,
dà al popolo cisalpino la propria costituzione, che
è il risultato delle cognizioni della nazione più
illuminata.
Dal regime militare il popolo cisalpino
deve dunque passare ad un regime costituzionale.
Perché questo passaggio possa farsi
senza scosse, senza anarchia, il direttorio esecutivo
ha giudicato dovere questa sola volta far nominare
i membri del governo, e del corpo legislativo: di
maniera che il popolo non nominerà che dopo un anno
alle piazze vacanti conformemente alla costituzione.
Ben da molti anni non esistevano più
repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi
era soffocato, e la più bella parte dell’Europa viveva
soggetta al giogo degli stranieri. Spetta alla repubblica
cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza
ed energia, e colla buona organizzazione delle sue
armate, che l’Italia moderna non ha degenerato, e
che essa è degna ancora della libertà.
Firmato, Bonaparte
DICHIARAZIONE
DE’ DIRITTI E DE’ DOVERI DELL’UOMO E
DEL CITTADINO.
Il popolo cisalpino proclama in presenza
di Dio la seguente dichiarazione de’ diritti e de’
doveri dell’uomo, e del cittadino.
Diritti
Art. 1 – I diritti dell’uomo in società
sono la libertà, l’eguaglianza, la sicurezza e la
proprietà.
Art. 2 – La libertà consiste in poter
fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.
Art. 3 – L’eguaglianza consiste nell’esser
la legge la stessa per tutti, così nel proteggere
come nel punire. L’eguaglianza non ammette alcuna
distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.
Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso
di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.
Art. 5 – La proprietà è il diritto
di godere e di disporre de’ proprii beni, delle proprie
entrate, e del frutto del proprio lavoro e dell’industria.
Art. 6 – La legge è la volontà generale
espressa della maggioranza de’ cittadini o de’ loro
rappresentanti.
Art. 7 – Ciò che non è proibito dalla
legge non può essere impedito. Niuno può essere costretto
a far ciò che la legge non ordina.
Art. 8 – Niuno può esser chiamato in
giudizio, accusato, arrestato, né detenuto, se non
ne’ casi determinati dalla legge, e secondo le formole
da essa prescritte.
Art. 9 – Quelli che procurano, spediscono,
sottoscrivono, eseguono, o fanno eseguire atti arbitrarii,
sono colpevoli, e debbono esser puniti.
Art. 10 – Ogni rigore non necessario
per assicurarsi della persona di un imputato, deve
essere severamente represso dalla legge.
Art. 11 – Niuno può esser giudicato,
se non dopo essere stato inteso o legalmente citato.
Art. 12 – La legge non deve prescrivere
che pene strettamente necessarie e proporzionate al
delitto.
Art. 13 – Ogni trattamento che aggrava
la pena determinata dalla legge, è un delitto.
Art. 14 – Nessuna legge, sia criminale
sia civile, può avere effetto retroattivo.
Art. 15 – Ognuno può obbligare il suo
tempo ed i suoi servigi; ma non può vendersi, né essere
venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.
Art. 16 – Tutte le contribuzioni sono
stabilite per l’utile generale, e debbono esser ripartite
tra i contribuenti in ragione delle loro facoltà.
Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente
nella universalità de’ cittadini.
Art. 18 – Nessun individuo, e niuna
parziale unione di cittadini può attribuirsi la sovranità.
Art. 19 – Niuno può, senza una delegazione
formale, esercitare alcuna autorità, né adempiere
alcuna funzione pubblica.
Art. 20 – Ciascun cittadino ha diritto
eguale di concorrere, immediatamente o mediatamente
alla formazione della legge, alla nomina de’ rappresentanti
del popolo e dei funzionarii pubblici.
Art. 21 – Le funzioni pubbliche non
possono divenire proprietà di quelli che l’esercitano.
Art. 22 – La guarentigia sociale non
può esistere, se la divisione de’ poteri non è stabilita,
se non sono stabiliti i loro limiti, ed assicurata
la responsabilità de’ funzionarii pubblici.
Doveri
Art. 1 – Il mantenimento della società
richiede, che quelli che la compongono conoscano ed
adempiano i loro doveri.
Art. 2 – Tutt’i doveri dell’uomo e
del cittadino derivano da questi due principii scolpiti
dalla natura in tutt’i cuori.
"Non fate agli altri ciò che non vorreste
fatto a voi".
"Fate costantemente agli altri il bene
che vorreste fatto a voi".
Art. 3 – Gli obblighi di ciascuno verso
la società consistono nel difenderla e servirla, nel
vivere sottoposto alle leggi, e rispettar quelli che
ne sono gli organi.
Art. 4 – Nessuno è buon cittadino,
se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon
amico, e buono sposo.
Art. 5 – Nessuno è uomo dabbene, se
non è lealmente e religiosamente osservatore delle
leggi.
Art. 6 – Chi trasgredisce apertamente
le leggi, si dichiara in istato di guerra colla società.
Art. 7 – Colui che senza violare apertamente
le leggi, le elude coll’astuzia e co’ raggiri, offende
gl’interessi di tutti, si rende indegno della loro
benevolenza e della loro stima.
Art. 8 – Sul mantenimento delle proprietà
riposa l’ordine sociale. Da esso viene assicurata
la coltura delle terre, ogni produzione ed ogni mezzo
di lavoro.
Art. 9 – Ciascun cittadino deve i suoi
servigi alla patria, al mantenimento della libertà,
dell’eguaglianza e della proprietà, quante volte la
legge lo chiama a difenderle.
COSTITUZIONE
Art. 1 – La repubblica cisalpina è
una ed indivisibile.
Art. 2 – L’universalità de’ cittadini
della repubblica cisalpina è il Sovrano.
Art. 3 – La repubblica cisalpina conserva,
e tramanda ai posteri il sentimento di eterna riconoscenza
verso la repubblica francese, cui è debitrice della
ricuperata libertà.
Titolo I
Divisione del territorio
Art. 4 – La repubblica cisalpina resta
per ora divisa in undici dipartimenti. Essi sono i
seguenti:
1. Dell’Adda. Capoluogo, Lodi alternativamente
con Crema ogni due anni.
2. Delle Alpi Apuane. Capoluogo, Massa.
3. Del Crostolo. Capoluogo, Reggio.
4. Del Lario. Capoluogo, Como.
5. Della Montagna. Capoluogo, Lecco.
6. Dell’Olona. Capoluogo, Milano.
7. Del Panaro. Capoluogo, Modena.
8. Del Po. Capoluogo, Cremona.
9. Del Serio. Capoluogo, Bergamo.
10. Del Ticino. Capoluogo, Pavia.
11. Del Verbano. Capoluogo, Varese.
Art. 5 – I confini de’ dipartimenti
possono essere mutati, o rettificati dal corpo legislativo.
Art. 6 – Ciascun dipartimento è diviso
in distretti, ciascun distretto in comunità. Le comunità
conservano la loro attuale circoscrizione. Il corpo
legislativo potrà nondimeno cambiarla.
Titolo II
Stato politico de’ cittadini
Art. 7 – Ogni uomo nato e dimorante
nel territorio della repubblica, il quale abbia compiuta
l’età di anni venti, e siasi fatto iscrivere nel registro
civico del suo comune, purché non sia mendicante o
vagabondo, è cittadino attivo della repubblica cisalpina.
Art. 8 – Il figlio di cittadino, nato
fuori del territorio della repubblica da parenti legittimamente
assenti, si considera come nato nel territorio.
Art. 9 – Acquista la cittadinanza ogni
forestiere, che maggiore di anni venti ha dimorato
per lo spazio di sette anni di seguito nel territorio
della repubblica, con espressa dichiarazione tuttoché
non obbligatoria anticipatamente fatta di rimanervi,
e possiede in esso fondi corrispondenti alla rendita
del valore locale di 200 giornate di lavoro; chi vi
ha esercitato per sette anni non come semplice giornaliero
un’arte utile; chi ha sette anni di servigio militare
nelle milizie della repubblica, e dopo questo periodo
di tempo, qualora abbia sposata una cisalpina, ed
ha nel detto territorio esercitata almeno per un anno
un’arte utile.
Art. 10 – I figli de’ forestieri nati
nel territorio della repubblica si considerano come
forestieri, finché non abbiano adempiute le condizioni
suddette.
Art. 11 – Il forestiere maggiore di
anni venti che dimora da cinque anni nel territorio
della repubblica, e vi possiede uno stabilimento d’industria
o di commercio, che occupi annualmente quattro persone
almeno, diviene cittadino attivo.
Quando lo stabilimento occupi sei persone,
basterà il domicilio di soli tre anni; se ne occupa
otto o più, basterà quello di due.
Art. 12 – Parimenti diviene cittadino
attivo, indipendentemente da’ requisiti di precedente
domicilio o possidenza esercizio di manifattura e
di commercio, chiunque è dal corpo legislativo dichiarato
benemerito della repubblica.
Art. 13 – I soli cittadini cisalpini
descritti nel registro civico a norma della legge,
possono dar voto nelle assemblee primarie, ed esser
chiamati alle funzioni stabilite dalla costituzione,
e perciò sono denominati attivi.
I cittadini stati assenti con autorizzazione
non potranno dar voto, se non abbiano dimorato per
un mese immediatamente prima dell’assemblea nel territorio
della repubblica.
Art. 14 – L’esercizio dei diritti di
cittadino si perde 1°. per la naturalizzazione acquistata
in paese estero; 2°. per l’aggregazione a qualsiasi
corporazione estera, che supponga distinzioni di nascita,
o voti religiosi; 3° per l’accettazione di funzioni
o di pensioni offerte da un governo estero; 4°. per
la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla
riabilitazione.
Art. 15 – L’esercizio dei diritti di
cittadino resta sospeso: 1° dall’interdetto giudiziario
per cagion di furore, di demenza o d’imbecillità;
2° per lo stato di debitore, fallito, o d’erede immediato
che ritiene a titolo gratuito tutta o parte della
successione di un fallito; 3° per lo stato di domestico
stipendiato, addetto al servizio della persona o della
casa; 4° per lo stato d’accusa; 5° per una condanna
in contumacia a pena afflittiva o infamante, fintantoché
non sia annullata.
Art. 16 – L’esercizio dei diritti di
cittadino non si perde né resta sospeso, se non ne’
casi espressi negli articoli precedenti.
Art. 17 – Ogni cittadino che ha soggiornato
sette anni fuori del territorio della repubblica,
senza missione o autorizzazione a nome della nazione,
vien considerato forestiere, e non può riacquistare
le prerogative di cittadino cisalpino, se non dopo
aver soddisfatto alle condizioni prescritte dagli
articoli 10, 11, 12.
Art. 18 – I giovani non possono essere
iscritti sul registro civico, se non provano di saper
leggere e scrivere, esercitare una professione meccanica,
e fare l’esercizio militare, possedendo perciò un
fucile d’ordinanza e la sua giberna. Le operazioni
manuali dell’agricoltura sono comprese nelle professioni
meccaniche. Questo articolo non avrà esecuzione, se
non dopo il duodecimo anno della repubblica per riguardo
al leggere e scrivere, e rispetto al fucile, all’anno
terzo.
Titolo III
Assemblee primarie
Art. 19 – Le assemblee primarie sono
composte dai cittadini domiciliati nello stesso distretto.
Il domicilio richiesto per poter dare voto nelle dette
assemblee, si acquista colla sola residenza per un
anno, e si perde per un anno di assenza.
Niuno può cedere le proprie veci nelle
assemblee primarie, né dar voto sullo stesso oggetto
in più assemblee.
Art. 20 – Vi sarà almeno un’assemblea
primaria per ogni distretto. Ove ne sieno più, ciascuna
di esse sarà composta di 450 cittadini o 900 al più.
Questi membri s’intendono cittadini, presenti o assenti,
che hanno diritto di dar voto.
Art. 21 – Le assemblee primarie si
costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza
del più anziano: i due più giovani faranno provvisoriamente
le funzioni di segretarii.
Le Assemblee primarie sono definitivamente
costituite colla nomina a scrutinio di un presidente,
di un segretario e di tre scrutatori.
Art. 22 – Insorgendo difficoltà sulle
qualità richieste per dare il voto, l’assemblea risolve
provvisoriamente, salvo il ricorso al tribunale civile
del dipartimento.
Art. 23 – In ogni altro caso, il solo
corpo legislativo giudica sulla validità delle operazioni
delle assemblee primarie.
Art. 24 – Nessuno può comparire armato
nelle assemblee primarie.
Art. 25 – Appartiene alle assemblee
il regolamento della loro polizia
Art. 26 – Le assemblee primarie si
uniscono: 1. per accettare o rigettare i mutamenti
all’atto costituzionale proposti dalle assemblee di
revisione; 2. per fare le elezioni che loro si appartengono,
giusta la costituzione.
Art. 27 – Esse si riuniscono di pieno
diritto il primo giorno del mese di germile di ciascun
anno, per procedere secondo il bisogno all’elezione:
1° dei membri dell’assemblea elettorale;
2° de’ giudici di pace, e de’ loro
assessori;
3° degli uffiziali municipali ne’ comuni
di più di 3000 abitanti.
Art. 28 – Dopo siffatte elezioni, si
terranno ne’ comuni al disotto di 3000 abitanti le
assemblee comunali, che eleggono gli agenti di ciascun
comune ed i loro aggiunti.
Art. 29 – Ciò che si fa in un’assemblea
primaria o comunale oltre all’oggetto della sua convocazione,
e contro le formole determinate dalla costituzione,
è nullo.
Art. 30 – Le assemblee, tanto comunali
che primarie, non fanno alcuna altra elezione, salvo
quelle attribuite loro dall’atto costituzionale.
Art. 31 – Tutte le elezioni si fanno
a scrutinio segreto.
Art. 32 – Qualunque cittadino legalmente
convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso
dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni funzione
pubblica per venti anni; ed in caso di recidiva sarà
escluso per sempre.
Titolo IV
Assemblee elettorali
Art. 33 – Ciascuna assemblea primaria
nomina un elettore in ragione di ogni 200 cittadini,
presenti o assenti, i quali abbiano diritto di dar
voto nella detta assemblea. Sino al numero di 300
cittadini inclusivamente non nomina che un elettore;
se ne nominano due dai 301 sino ai 500; tre da 501
sino ai 700; quattro dai 701 sino ai 900.
Art. 34 – I membri delle assemblee
elettorali sono nominati in ogni anno, e non possono
essere rieletti se non dopo l’intervallo di due anni.
Art. 35 – Niuno potrà essere nominato
elettore se non ha venticinque anni compiuti, e se
oltre alle qualità necessarie per esercitare i diritti
di cittadino cisalpino, non abbia una delle seguenti
condizioni, cioè, ne’ comuni di oltre a seimila abitanti,
quella di proprietario od usufruttuario di un fondo
valutato per una rendita eguale al valore locale di
150 giornate di lavoro, ovvero di locatario di un’abitazione
o di un fondo rurale valutati per una rendita eguale
al valore di 150 giornate di lavoro.
Nei comuni al disotto di seimila abitanti,
quella di proprietario od usufruttuario di un fondo
valutato per una rendita eguale al valore di 100 giornate
di lavoro, ovvero di locatario di un’abitazione o
di un fondo rurale valutati per una rendita eguale
al valore di 100 giornate di lavoro.
In ogni caso, dovrà possedere un fucile
d’ordinanza, la divisa nazionale, o almeno i paramani
ed il colletto d’uniforme. Ciò non avrà effetto che
dopo il terzo anno della repubblica.
Riguardo a quelli che saranno nel tempo
stesso proprietarii od usufruttuarii da una parte,
e locatarii affittuarii o massari dall’altra, le loro
facoltà per questi diversi titoli saranno cumulate
sino alla tassa necessaria per istabilire la loro
eleggibilità.
Art. 36 – L’assemblea elettorale di
ciascun dipartimento si riunisce ai 20 germile di
ciascun anno, e termina in una sola sessione di sette
giorni al più e senza proroga, tutte le elezioni da
farsi: dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.
Art. 37 – Le assemblee elettorali non
possono occuparsi di alcun oggetto estraneo alle elezioni,
delle quali sono incaricate: non possono spedire né
ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.
Art. 38 – Le assemblee elettorali non
possono corrispondere tra loro.
Art. 39 – Sciolta un’assemblea elettorale,
niun cittadino stato membro della medesima può prendere
il titolo di elettore, né riunirsi con tal qualità
a quelli che sono stati con lui membri della stessa
assemblea. La contravvenzione a questo articolo è
un attentato alla sicurezza generale.
Art. 40 – Gli articoli 19, 21, 22,
23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 del titolo precedente,
sulle assemblee primarie, sono comuni alle assemblee
elettorali.
Art. 41 – Le assemblee elettorali eleggono
secondo il bisogno: 1. i membri del corpo legislativo,
cioè i membri del consiglio de’ seniori, quindi i
membri del gran consiglio; 2. i membri del tribunale
di cassazione, ed i loro sostituti; 3. gli altri giurati;
4. gli amministratori de’ dipartimenti; 5. il presidente,
l’accusatore pubblico ed il cancelliere del tribunale
criminale; 6. i giudici de’ tribunali civili, ed i
loro sostituti.
Art. 42 – Allorché un cittadino è eletto
dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario
morto, dimesso o destituito, si considera eletto per
quel solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.
Art. 43 – Il commessario del direttorio
esecutivo presso l’amministrazione di ciascun dipartimento
è tenuto, sotto pena di destituzione, d’informare
il direttorio del tempo in cui si aprono e si chiudono
le assemblee elettorali. Il detto commessario non
può arrestarne o sospenderne le operazioni, né entrare
nel luogo delle sessioni; ma ha diritto di farsi comunicare
il processo verbale di ciascuna sessione nel termine
di ventiquattro ore, ed è tenuto di denunziare al
direttorio le infrazioni per avventura fatte all’atto
costituzionale. In tutti i casi, il solo corpo legislativo
giudica sulla validità delle operazioni delle assemblee
elettorali.
Titolo V
Potere legislativo
Disposizioni generali
Art. 44 – Il corpo legislativo è composto
attualmente di un consiglio de’ seniori in numero
di quaranta, o di sessanta al più, e di un gran consiglio
in numero di ottanta, e al più di centoventi.
Art. 45 – Il corpo legislativo non
può in verun caso delegare ad uno o più de’ suoi membri,
né a chicchessia, alcuna delle funzioni ad esso attribuite
dalla presente costituzione.
Art. 46 – Non può per se stesso, né
per mezzo di delegati esercitare il potere esecutivo
né il potere giudiziario.
Art. 47 – Sono incompatibili la qualità
di membro del corpo legislativo e l’esercizio di un’altra
funzione pubblica, eccetto quella d’archivista della
repubblica; come pure è incompatibile la qualità di
ministro di culto obbligato a residenza.
Art. 48 – La legge determina il modo
di rimpiazzare definitivamente o interinalmente que’
funzionarii pubblici, che sono eletti membri del corpo
legislativo.
Art. 49 – Ciascun dipartimento concorre
in ragione della sua popolazione alla nomina de’ membri
del consiglio de’ seniori, e del gran consiglio.
Art. 50 – Ogni dieci anni il corpo
legislativo, giusta le liste della popolazione che
gli saranno spedite, determina il numero de’ membri
dell’uno e dell’altro consiglio, che ciascun dipartimento
dovrà somministrare.
Art. 51 – Nessun cangiamento potrà
farsi in tale ripartizione durante questo intervallo.
Art. 52 – I membri del corpo legislativo
non sono rappresentanti del dipartimento che gli ha
nominati, ma della nazione tutta quanta, e non si
può dar loro alcun mandato.
Art. 53 – Ambedue i consigli si rinnovano
in ogni anno per terzo.
Art. 54 – I membri che escono dopo
tre anni possono essere immediatamente rieletti per
i tre anni seguenti; dopo di che sarà necessario un
intervallo di due anni per poter essere nuovamente
eletti.
Art. 55 – Niuno, ed in verun caso,
può esser membro del corpo legislativo per più di
sei anni consecutivi.
Art. 56 – Se per circostanze straordinarie
uno de’ due consigli si trovi ridotto a meno di sette
ottavi de’ suoi membri, se ne dà avviso al direttorio
esecutivo, il quale è tenuto di convocare immediatamente
le assemblee primarie de’ dipartimenti, che hanno
membri del corpo legislativo a rimpiazzare. Esse nominano
immediatamente gli elettori, e questi procedono ai
necessarii rimpiazzi.
Art. 57 – I membri nuovamente eletti
per l’uno e l’altro consiglio, si riuniscono il giorno
venti maggio nel comune destinato per le loro sessioni.
Art. 58 – I due consigli riseggono
sempre nello stesso comune.
Art. 59 – Il corpo legislativo è permanente:
può per altro sospendere le sue sessioni nei termini
che avrà stabiliti.
Art. 60 – In nessun caso i due consigli
possono riunirsi in una medesima sala.
Art. 61 – Le funzioni di presidente
e di segretarii non possono durare più di un mese,
così nel gran consiglio come in quello de’ seniori.
Art. 62 – I due consigli hanno rispettivamente
il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni,
e nel recinto esteriore che avranno determinato.
Art. 63 – Hanno rispettivamente il
diritto di polizia sugli individui del loro corpo;
ma non possono condannare a pena maggiore della censura,
dell’arresto per otto giorni, e della prigionia per
tre giorni.
Art. 64 – Le sessioni d’ambedue i consigli
sono pubbliche, ma il numero degli astanti non potrà
eccedere quello di 100 per ogni consiglio. I processi
verbali delle sessioni saranno stampati.
Art. 65 – Tutte le risoluzioni si fanno
per alzata e seduta: in caso di dubbio si fa l’appello
nominale, ma allora i voti sono segreti.
Art. 66 – Ciascun consiglio, sulla
domanda di più di un quarto de’ suoi membri, può formarsi
in comitato generale e segreto; ma ciò soltanto per
discutere, non per deliberare.
Art. 67 – Nessuno de’ due consigli
può creare nel suo seno alcun comitato permanente;
ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra
suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà
di nominare tra i suoi membri una commissione speciale,
la quale si occuperà semplicemente dell’oggetto per
cui è stata nominata. Questa commissione si scioglie
tosto che il consiglio ha decretato sopra tale oggetto.
Art. 68 – I membri del corpo legislativo
ricevono un’annua indennità di lire seimila di Milano.
Art. 69 – Vi sarà presso il corpo legislativo
una guardia di 300 granatieri.
Art. 70 – Il corpo legislativo determina
il modo di cosiffatto servigio e la sua durata.
Art. 71 – Il corpo legislativo non
assiste ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spedisce
alcuna deputazione. Niuno de’ suoi membri potrà conversare
co’ ministri o agenti esteri, né intervenire alle
loro feste, ed accettare i loro inviti.
Gran Consiglio
Art. 72 – Per essere eletto membro
del gran Consiglio conviene aver compiuti gli anni
trenta, ed essere stato domiciliato sul territorio
della repubblica per dieci anni immediatamente precedenti
all’elezione. La condizione dell’età di trenta anni
non sarà necessaria prima dell’anno settimo della
repubblica. Sino a quell’epoca basterà l’età di venticinque
anni compiuti.
Art. 73 – Il gran consiglio non può
deliberare se la sessione non è composta almeno di
cinquanta membri; ma la discussione potrà aprirsi
col solo numero di trenta. Se due ore dopo aperta
la discussione, il numero di cinquanta non è completo,
il presidente manderà a chiamare alle loro case gli
altri membri assenti; passate due altre ore, potranno
anche i soli trenta deliberare.
Art. 74 – La proposizione delle leggi
appartiene esclusivamente al gran consiglio.
Art. 75 – Nessuna proposizione può
essere posta in deliberazione, né risoluta nel gran
consiglio, se non colla osservanza delle seguenti
formole. Si fanno tre letture della proposizione;
l’intervallo tra due delle dette letture non può essere
minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre
la discussione; per altro dopo la prima o la seconda,
il gran consiglio può dichiarare che vi è luogo a
proroga, o che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione
sarà stampata e distribuita due giorni prima della
seconda lettura, e dopo la terza il consiglio deciderà
se vi è luogo oppur no a prorogare la decisione.
Art. 76 – Una proposizione definitivamente
rigettata dopo la terza lettura, non potrà essere
riprodotta se non dopo il periodo di un anno.
Art. 77 – Le proposizioni adottate
dal gran consiglio si chiamano risoluzioni.
Art. 78 – Nel preambolo di ogni risoluzione
si enuncerà: 1° la data delle sessioni nelle quali
si saranno fatte le tre letture della proposizione;
2° l’atto col quale dopo la terza lettura sarà stato
decretato non esservi luogo a proroga.
Art. 79 – Sono esenti dalle formole
prescritte nell’articolo 75 le proposizioni riconosciute
urgenti da una breve dichiarazione del gran consiglio,
la quale annunzierà i motivi dell’urgenza da spiegarsi
nel preambolo della risoluzione.
Consiglio de’ seniori
Art. 80 – Il consiglio de’ seniori
è composto di 40 membri.
Art. 81 – Niuno può essere eletto membro
del consiglio de’ seniori, se non avrà l’età di quaranta
anni compiuti, se non è ammogliato o vedovo, e se
non è stato domiciliato nella repubblica per quindici
anni immediatamente precedenti alla elezione.
Art. 82 – La condizione del domicilio
richiesto nel precedente articolo, e quella prescritta
nell’articolo 72, non riguardano punto i cittadini
che sono usciti dal territorio della repubblica con
missione del governo.
Art. 83 – Il consiglio de’ seniori
non può deliberare, se la sessione non è composta
almeno di venti membri.
Art. 84 – Appartiene esclusivamente
al consiglio de’ seniori, approvare o rigettare le
risoluzioni del gran consiglio.
Art. 85 – Tostoché una risoluzione
del gran consiglio è pervenuta al consiglio de’ seniori,
il presidente ne legge il preambolo.
Art. 86 – Il consiglio de’ seniori
ricusa di approvare le risoluzioni del gran consiglio,
che non sono state fatte secondo le formole prescritte
dalla costituzione.
Art. 87 – Se la proposizione è stata
dichiarata urgente dal gran consiglio, il consiglio
de’ seniori delibera per approvare o rigettare l’atto
d’urgenza.
Art. 88 – Se il consiglio de’ seniori
rigetta l’atto di urgenza, non può deliberare sul
merito della risoluzione.
Art. 89 – Se la risoluzione non è preceduta
da un atto di urgenza, se ne fanno le tre letture;
l’intervallo fra due delle dette letture non può esser
minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo
ciascuna lettura. Ogni risoluzione sarà stampata e
distribuita almeno due giorni prima della seconda
lettura.
Art. 90 – Le risoluzioni del gran consiglio
adottate dal consiglio de’ seniori, si chiamano leggi.
Art. 91 – Il preambolo delle leggi
annunzia le date delle sessioni del consiglio de’
seniori, nelle quali si sono fatte le letture.
Art. 92 – Il decreto col quale il consiglio
de’ seniori riconosce l’urgenza di una legge, sarà
motivato e menzionato nel preambolo della stessa legge.
Art. 93 – La proposizione della legge
fatta dal gran consiglio si intende di tutti gli articoli
di un medesimo progetto. Il consiglio de’ seniori
deve rigettarli tutti o approvarli nella loro totalità.
Art. 94 – L’approvazione del consiglio
de’ seniori viene espressa sopra ciascuna proposizione
della legge colla seguente formola, sottoscritta dal
presidente e dai segretarii: Il consiglio de’ seniori
approva.
Art. 95 – Il rifiuto di adottare per
motivo di omissione delle formole indicate nell’articolo
75 del presente titolo, viene espresso colla seguente
formola, sottoscritta dal presidente e da’ segretarii:
La costituzione annulla.
Art. 96 – Il rifiuto di approvare il
merito della legge proposta si esprime con questa
formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarii:
Il consiglio de’ seniori non può adottare.
Art. 97 – Nel caso del precedente articolo,
il progetto della legge rigettato non può essere più
presentato dal gran consiglio, se non dopo scorso
un anno.
Art. 98 – Il gran consiglio può per
altro presentare in qualsivoglia epoca un progetto
di legge, che contenga degli articoli formanti parte
d’un progetto stato rigettato.
Art. 99 – Il consiglio de’ seniori
spedirà le leggi nel giorno medesimo in cui le ha
adottate, tanto al gran consiglio quanto al direttorio
esecutivo.
Art. 100 – Il consiglio de’ seniori
può mutare la residenza del corpo legislativo; ed
in questo caso indica un nuovo luogo e l’epoca in
cui i due consigli sono tenuti di recarvisi. Il decreto
del consiglio de’ seniori su questo oggetto è irrevocabile.
Art. 101 – Nel giorno stesso del decreto,
né l’uno né l’altro dei consigli possono deliberare
nel comune dove hanno sino allora avuta la residenza.
I membri che vi continueranno le loro
funzioni saranno rei d’attentato contro la sicurezza
della repubblica.
Art. 102 – I membri del direttorio
esecutivo, che ritarderanno o ricuseranno di suggellare,
promulgare e spedire i decreti di traslazione del
corpo legislativo, saranno rei del medesimo delitto.
Art. 103 – Se nel termine di dieci
giorni dopo quello stabilito dal consiglio de’ seniori,
la maggioranza di ciascuno dei due consigli non avrà
fatta consapevole la repubblica del suo arrivo al
nuovo luogo indicato, o la sua riunione in qualsiasi
altro luogo, gli amministratori del dipartimento o
in loro mancanza i tribunali civili convocheranno
le assemblee primarie per nominare degli elettori,
i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo
corpo legislativo colla elezione di quaranta deputati
pel consiglio de’ seniori, o di ottanta per l’altro
consiglio.
Art. 104 – Gli amministratori del dipartimento
o i tribunali civili, i quali nel caso dell’articolo
precedente tardassero a convocare le assemblee primarie,
saranno rei di alto tradimento e di attentato contro
la sicurezza della repubblica.
Art. 105 – Sono dichiarati rei dello
stesso delitto tutti i cittadini che mettessero ostacolo
alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali
nel caso dell’articolo precedente.
Art. 106 – I membri del nuovo corpo
legislativo si uniranno nel luogo dove il consiglio
de seniori avrà trasferite le sessioni; e se non potranno
riunirsi in quel luogo, in qualsivoglia altro si trovi
la maggioranza, ivi sarà il corpo legislativo.
Art. 107 – Eccetto il caso dell’articolo
100, nessuna proposizione di legge può avere origine
nel consiglio de’ seniori.
Della guarentigia de’ membri del
corpo legislativo
Art. 108 – I cittadini che sono o sono
stati membri del corpo legislativo non possono essere
citati, accusati, né giudicati in alcun tempo per
ciò che hanno detto o scritto nell’esercizio delle
loro funzioni.
Art. 109 – I membri del corpo legislativo,
dal momento della loro elezione sino al trentesimo
giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono
essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte
da’ seguenti articoli.
Art. 110 – Possono per azioni criminose
essere arrestati nell’atto del delitto; ma se ne dà
immediato avviso al corpo legislativo, ed il processo
non potrà essere continuato, se non dopo che il gran
consiglio avrà proposto che si debba procedere giudiziariamente,
e che il consiglio de’ seniori l’avrà decretato.
Art. 111 – I membri del corpo legislativo,
salvo il caso di esser colti nell’atto del delitto,
non possono esser tradotti innanzi agli ufficiali
di polizia, né messi in istato d’arresto prima che
il gran consiglio riunito in comitato generale abbia
proposto di procedere giudiziariamente, e che quello
de’ seniori l’abbia decretato nello stesso modo.
Art. 112 – Nel caso dei due articoli
precedenti, un membro del corpo legislativo non può
esser tradotto innanzi ad alcun altro tribunale, salvo
quello dell’alta corte di giustizia.
Art. 113 – Saranno tradotti innanzi
alla detta corte, per fatto di tradimento, di dilapidazione,
di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato
contro la sicurezza della repubblica.
Art. 114 – Nessuna denunzia contro
un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere,
se non è distesa in iscritto, firmata, e diretta al
gran consiglio.
Art. 115 – Se dopo aver deliberato
nella maniera prescritta dall’articolo 75, il gran
consiglio ammette la denunzia, lo dichiara nei seguenti
termini: La denunzia contro... per fatto di...
in data del... sottoscritta da... è ammessa.
Art. 116 – L’incolpato allora è chiamato.
Egli ha per comparire la dilazione di tre giorni interi;
ed allorché comparisce, sarà inteso nel luogo delle
sessioni del gran consiglio.
Art. 117 – Siasi oppur no presentato
l’imputato, il gran consiglio dichiara dopo questa
dilazione se ha luogo o non ha luogo l’esame della
sua condotta.
Art. 118 – Se viene dichiarato dal
gran consiglio che vi è luogo ad esame, l’imputato
è chiamato dal consiglio de’ seniori: egli ha per
comparire una dilazione di tre giorni interi, e se
comparisce, viene inteso nell’interno del luogo delle
sessioni del consiglio de’ seniori.
Art. 119 – Siasi oppur no presentato
l’imputato, il consiglio dei seniori dopo questa dilazione,
e dopo aver deliberato nelle forme prescritte dall’articolo
89, pronunzia l’accusa, se ci ha luogo, ed invia l’accusato
innanzi all’alta corte di giustizia, la quale è obbligata
d’istruire il processo senza alcun indugio.
Art. 120 – Ogni discussione nell’uno
e nell’altro consiglio relativa alla imputazione od
all’accusa di un membro del corpo legislativo, si
fa in consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni
deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll’appello
nominale ed a scrutinio segreto.
Art. 121 – L’accusa pronunziata contro
un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione:
s’egli è assoluto dall’alta corte di giustizia, riassume
le sue funzioni.
Relazione de’ due consigli fra loro
Art. 122 – Allorché i due Consigli
sono definitivamente costituiti, se ne danno avviso
vicendevolmente per mezzo di un messaggio di stato.
Art. 123 – Ciascun Consiglio nomina
non più di due messaggeri di stato pel suo servigio.
Art. 124 – Essi portano a ciascuno
dei consigli, ed al Direttorio esecutivo le leggi
e gli atti del corpo legislativo. Essi hanno a questo
effetto l’entrata nel luogo delle sessioni del Direttorio
esecutivo, e camminano preceduti da due uscieri.
Art. 125 – Uno dei Consigli non può
sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni
senza il consentimento dell’altro.
Promulgazione delle leggi
Art. 126 – Il Direttorio esecutivo
fa munire del suggello, pubblicare le leggi e gli
altri atti del corpo legislativo ne’ due giorni dopo
la ricevuta.
Art. 127 – Esso fa munire del suggello
e promulgare nel corso del giorno le leggi e gli atti,
del corpo legislativo che sono preceduti da un decreto
di urgenza.
Art. 128 – La pubblicazione delle leggi
e degli atti del corpo legislativo è ordinata nella
forma seguente: A nome della repubblica Cisalpina
(legge o atto del corpo legislativo)... Il Direttorio
ordina che la legge, o l’atto legislativo qui sopra
espresso sia munito del suggello della repubblica,
pubblicato, ed eseguito.
Art. 129 – Le leggi, il preambolo delle
quali non attesta l’osservazione delle forme prescritte
dagli articoli 75 e 89, non possono essere promulgate
dal Direttorio esecutivo; e la sua responsabilità
a questo riguardo dura sei anni. Sono eccettuate le
leggi, per le quali l’atto di urgenza è stato approvato
dal consiglio de’ seniori.
Titolo VI
Potere esecutivo
Art. 130 – Il potere esecutivo resta
delegato ad un direttorio di cinque membri nominati
dal corpo legislativo, che fa allora le funzioni di
assemblea elettorale a nome della nazione.
Art. 131 – La elezione di ogni individuo
del Direttorio esecutivo si compie col metodo seguente:
1. Ogni membro del gran Consiglio proporrà una lista
di quattro soggetti forniti dei necessari requisiti
per essere direttori; 2. Si farà lo spoglio di queste
liste, e si riterranno i nomi di coloro che hanno
ottenuta la pluralità assoluta di voti sino al numero
di quattro. Nel caso che non si ottenesse da questo
scrutinio il numero suddetto de’ soggetti colla pluralità
assoluta, se ne farà un secondo per completarlo; 3.
Su questi quattro si farà uno scrutinio segreto per
escludere quello tra loro, che avrà il minor numero
de’ voti.
Art. 132 – Ciò fatto, si manderà per
mezzo di un messaggio dal gran Consiglio a quello
de’ seniori, la nota de’ tre, ricevuta la quale il
Consiglio de’ seniori tirerà a sorte il nome d’un
di loro, che resterà escluso.
I due nomi che restano saranno posti
a scrutinio segreto, e quegli che avrà la pluralità
s’intenderà eletto per membro del direttorio.
Art. 133 – Tutte queste operazioni
dovranno farsi nel medesimo giorno da entrambi i Consigli
in sessione permanente, e ripetersi tante volte quanti
eventualmente saranno i direttori da eleggersi.
Art. 134 – I membri del direttorio
esecutivo debbono avere l’età di trentacinque anni
almeno.
Art. 135 – Essi non possono esser trascelti
che fra i cittadini stati membri del corpo legislativo,
o ministri. La disposizione del presente articolo
non sarà osservata se non al cominciare dell’anno
nono della repubblica.
Art. 136 – Cominciando dal primo giorno
dell’anno V. della repubblica Cisalpina, i membri
del corpo legislativo non potranno essere eletti membri
del direttorio esecutivo né ministri, tanto durante
le loro funzioni legislative quanto nel corso del
primo anno dopo spirate le funzioni medesime.
Art. 137 – Il direttorio sarà pure
parzialmente rinnovato colla elezione di un nuovo
membro in ogni anno. La sorte deciderà ne’ primi quattro
anni della uscita di coloro che saranno stati nominati
la prima volta.
Art. 138 – Niuno de’ membri che escono
può essere rieletto se non dopo l’intervallo di cinque
anni.
Art. 139 – L’ascendente e discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, i
cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi
gradi non possono essere contemporaneamente membri
del direttorio, né succedersi l’un l’altro se non
dopo l’intervallo di cinque anni.
Art. 140 – In caso di vacanza per morte,
dimissione o altrimenti di uno de’ membri del direttorio,
il suo successore viene eletto dal corpo legislativo
nel termine di dieci giorni col metodo indicato negli
art. 151, 152 e 153.
Il nuovo membro resta eletto pel solo
tempo d’esercizio che rimaneva a quello che deve rimpiazzare.
Per altro, se questo tempo non oltrepassa i sei mesi,
l’eletto resta in funzione sino alla fine del quinto
anno seguente.
Art. 141 – Ciascun membro del direttorio
ne sarà alla sua volta il presidente per lo spazio
di soli tre mesi. Il presidente ha la firma e la custodia
del suggello. Le leggi e gli atti del corpo legislativo
sono indirizzati al direttorio nella persona del suo
presidente.
Art. 142.– Il direttorio esecutivo
non può deliberare se non sono presenti almeno tre
membri.
Art. 143 – Il direttorio sceglie fuori
del suo seno un segretario, che controfirma le spedizioni,
e stende le deliberazioni su di un registro, nel quale
ciascun membro ha il diritto di fare inserire il suo
parere ragionato. Il direttorio può, quando lo stima
necessario, deliberare senza l’assistenza del suo
segretario; ed in questo caso le deliberazioni sono
stese in un registro particolare da uno de’ suoi membri
medesimi.
Art. 144 – Il direttorio provvede secondo
la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica.
Può, far de’ proclami conformi alle leggi, e per la
loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza
però poterla comandare né collettivamente né per mezzo
di alcun de’ suoi membri, così durante il tempo delle
sue funzioni come pel corso di due anni immediatamente
posteriori al termine delle funzioni medesime.
Art. 145 – Se il direttorio è informato
che si fanno cospirazioni contro la sicurezza esterna
e interna dello stato, può decretare mandati d’arresto
o d’imprigionamento contro coloro che si sospettano
autori o complici. Il detenuto dev’essere interrogato
nello spazio delle ventiquattro ore dal ministro di
giustizia, e qualora sia ulteriormente trattenuto,
il direttorio deve entro otto giorni rimetterlo a’
suoi giudici competenti, e ciò sotto le pene prescritte
contro il delitto di detenzione arbitraria.
Art. 146 – Il direttorio nomina i generali
in capo, ma non può sceglierli tra i parenti o gli
affini de’ suoi membri ne’ gradi espressi nell’articolo
139.
Art. 147 – Il direttorio invigila sulla
esecuzione delle leggi, e l’assicura presso le amministrazioni
e ne’ tribunali per mezzo de’ commissarii da esso
nominati.
Art. 148 – Il direttorio nomina fuori
del suo seno i ministri, e li rivoca allorché lo giudica
conveniente. Non può eleggerli dall’età minore di
trent’anni, né tra i parenti o affini de’ suoi membri
né gradi enunciati nell’art. 139.
Art. 149 – I ministri corrispondono
immediatamente colle autorità ad essi subordinate.
Art. 150 – Il corpo legislativo determina
le attribuzioni de’ ministri, i quali saranno sei,
cioè uno di giustizia, uno di guerra, uno degli affari
esteri, uno degli affari interni, uno di polizia,
ed uno delle finanze.
Art. 151 – I ministri non formano un
consiglio.
Art. 152 – I ministri sono rispettivamente
responsabili dell’inesecuzione sì delle leggi che
degli ordini del direttorio.
Art. 153 – Il direttorio nomina il
ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento.
Art. 154 – Nomina ancora i capi dei
dicasteri, delle contribuzioni indirette, e dell’amministrazione
de’ beni nazionali.
Art. 155 – Niuno, che possegga fondi
stabiliti fuori del territorio della repubblica, può
esser membro del direttorio, o ministro.
Art. 156 – I membri del direttorio
non possono conversare in privato co’ ministri o agenti
esteri.
Art. 157 – Nessun membro del direttorio
può uscire dal territorio della repubblica, se non
sei mesi dopo cessate le sue funzioni.
Art. 158 – Ogni direttore, durante
l’intervallo di sei mesi, dovrà giustificare al corpo
legislativo la sua residenza. L’art. 110, ed i seguenti
fino all’articolo 121 inclusivamente, relativi alla
guarentigia del corpo legislativo, sono comuni ai
membri del direttorio.
Art. 159 – Nel caso in cui più di due
membri del direttorio fossero messi in giudizio, il
corpo legislativo provvederà nelle forme ordinarie
al loro rimpiazzo provvisionale durante il giudizio.
Art. 160 – Eccetto il caso degli articoli
117 e 118 né il direttore né alcuno de’ suoi membri
può essere chiamato né dal gran consiglio, né da quello
de’ seniori.
Art. 161 – I conti e gli schiarimenti
domandati dall’uno o dall’altro consiglio al direttorio,
saranno dati in iscritto.
Art. 162 – Il direttorio è tenuto in
ogni anno di presentare in iscritto ad ambidue i consigli
il conto delle spese, la posizione delle finanze,
la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto
di quelle che crederà conveniente di stabilire. Deve
altresì indicare gli abusi, che sono a sua cognizione.
Art. 163 – Il direttorio può in ogni
tempo invitare in iscritto il gran consiglio a prendere
qualche oggetto in considerazione, o può proporgli
delle misure, ma non dei progetti distesi in forma
di legge.
Art. 164 – Nessun membro del direttorio
può allontanarsi per più di cinque giorni, né più
di dodici miglia dal luogo della residenza del direttorio,
senza autorizzazione del corpo legislativo.
Art. 165 – I membri del direttorio,
durante il tempo della loro carica, non potranno vestire
altro abito che quello che è loro destinato.
Art. 166 – Il direttorio ha la sua
guardia abituale e pagata a spese della repubblica,
composta di 120 uomini a piedi e 60 a cavallo.
Art. 167 – Il direttorio sarà accompagnato
dalle sue guardie nelle cerimonie e comparse pubbliche,
dove occuperà sempre il primo luogo. Esso non interverrà
che alle feste civiche.
Art. 168 – Ciascun membro del direttorio
si farà accompagnare al di fuori da due guardie.
Art. 169 – Ciascun posto di forza armata
presta al direttorio ed a ciascuno de’ suoi membri
gli onori militari superiori.
Art. 170 – Il direttorio avrà due messaggi
di stato, che esso nomina e può dimettere. Questi
porteranno ai due consigli le lettere e le memorie
del direttorio; a tale effetto avranno accesso nel
luogo delle sessioni de’ consigli legislativi, e cammineranno
preceduti da un usciere.
Art. 171 – Il direttorio risiederà
nello stesso comune, in cui risiede il corpo legislativo.
Art. 172 – I membri del direttorio
saranno alloggiati a spese della repubblica, e nello
stesso edifizio.
Art. 173 – L’onorario di ciascuno di
essi è stabilito nella somma di cinquantamila lire
milanesi annue.
Ciascuno de’ ministri avrà l’onorario
di lire venticinquemila annue milanesi.
Titolo VII
Corpi amministrativi e municipali
Art. 174 – Vi sarà in ciascun dipartimento
un’amministrazione centrale, ed in ciascun distretto
almeno un’amministrazione municipale.
Art. 175 – Ogni membro d’un’amministrazione
dipartimentale o municipale dev’essere in età almeno
di 25 anni.
Art. 176 – L’ascendente e discendente
in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e
gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente
esser membri della stessa amministrazione, né succedersi
se non dopo l’intervallo di due anni. Sarà escluso
da ogni amministrazione centrale, e municipale quegli
che è ministro di culto con obbligo di residenza,
e sarà eziandio escluso dall’amministrazione municipale
chi ha interesse diretto col comune che deve amministrare.
Art. 177 – Ciascuna amministrazione
di dipartimento è composta di cinque membri, e sarà
rinnovata per quinto in tutti gli anni.
Art. 178 – Ciascun comune, la cui popolazione
sarà di tre mila abitanti sino a cento mila, avrà
per se solo un’amministrazione municipale.
Art. 179 – Vi sarà in ciascun comune,
la cui popolazione è inferiore a tre mila abitanti,
un agente municipale, ed un aggiunto.
Art. 180 – La riunione degli agenti
municipali di ciascun comune forma la municipalità
del distretto.
Art. 181 – Vi è inoltre un presidente
dell’amministrazione municipale, scelto in tutto il
distretto.
Art. 182 – Nei comuni, la popolazione
dei quali è di tre mila fino a seimila abitanti, vi
saranno cinque uffiziali municipali; dai sei mila
sino a nove mila, ve ne saranno sette; e al di là
ve ne saranno nove.
Art. 183 – Nei comuni, la cui popolazione
oltrepassa i cento mila abitanti, vi saranno almeno
tre amministrazioni municipali. In questi comuni la
divisione della municipalità si farà in maniera che
la popolazione del circondario di ciascuno non sorpassi
cinquanta mila individui, e non sia minore di trenta
mila. La municipalità di ciascun circondario è composta
di sette membri.
Art. 184 – Nei comuni divisi in molte
municipalità, vi sarà un dicastero generale per gli
oggetti che il corpo legislativo avrà giudicati indivisibili.
Questo dicastero è composto di tre membri nominati
dalla amministrazione del dipartimento, e confermati
dal potere esecutivo.
Art. 185 – I membri di qualunque amministrazione
municipale sono nominati per un anno.
Art. 186 – Gli amministratori del dipartimento
ed i membri delle amministrazioni municipali possono
essere rieletti una volta senza intervallo.
Art. 187 – Ogni cittadino che sarà
stato due volte di seguito eletto amministratore del
dipartimento, o membro di un’amministrazione municipale,
e che ha esercitato le funzioni in virtù delle due
elezioni, non può essere eletto di nuovo se non dopo
l’intervallo di due anni.
Art. 188 – Nel caso in cui un’amministrazione
dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri
per causa di morte, dimissione o altrimenti, verranno
sostituiti quelli che dopo di essi nelle ultime assemblee
primarie o elettorali hanno ottenuto la maggioranza
de’ voti: e nel caso che mancasse negli scrutinii
il numero necessario de’ restanti amministratori,
debbono aggiungersi altri amministratori temporanei.
In ambidue i casi i sostituiti non dureranno in ufficio
che sino alle successive elezioni.
Art. 189 – Le amministrazioni dipartimentali
e municipali non possono modificare gli atti del corpo
legislativo, né quelli del direttorio esecutivo, né
sospenderne l’esecuzione. Non possono similmente ingerirsi
negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario.
Art. 190 – Gli amministratori sono
essenzialmente incaricati della ripartizione delle
contribuzioni dirette, e della sopra-intendenza del
denaro proveniente dalle entrate pubbliche nel loro
territorio. Il corpo legislativo determina le regole
delle loro funzioni, così per questi oggetti come
per le altre parti dell’amministrazione interna.
Art. 191 – Il direttorio esecutivo
nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale
o municipale un commissario, e lo rivoca quando il
crede conveniente. Questo commessario invigila e sollecita
l’esecuzione delle leggi.
Art. 192 – Il commessario presso ciascuna
amministrazione locale deve essere trascelto tra i
cittadini domiciliati già da un anno nel dipartimento
dove è stabilita una tale amministrazione, e deve
almeno aver l’età di anni venticinque.
Art. 193 – Le amministrazioni municipali
sono subordinate alle amministrazioni de’ dipartimenti,
e queste a’ ministri. Per conseguenza i ministri possono
annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle
amministrazioni del dipartimento, e queste gli atti
delle amministrazioni municipali, allorché tali atti
sono contrarii alle leggi o agli ordini delle autorità
superiori.
Art. 194 – I ministri possono altresì
sospendere gli amministratori de’ dipartimenti che
hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle
autorità superiori, e le amministrazioni del dipartimento
hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle amministrazioni
municipali.
Art. 195 – Niuna sospensione o annullamento
diviene definitivo senza la formale conferma del direttorio
esecutivo.
Art. 196 – Il direttorio può altresì
annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni
dipartimentali o municipali. Può sospendere o destituire
immediatamente, allorché lo crede necessario gli amministratori
sia di dipartimento sia di distretto, e mandarli innanzi
a’ tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigeranno.
Art. 197 – In caso di una risoluzione
qualunque, che porti cassazione di atti, sospensione
o destituzione di amministratori, se ne debbono addurre
i motivi.
Art. 198 – Allorché i cinque membri
di un’amministrazione dipartimentale sono destituiti,
il direttorio esecutivo provvede al loro rimpiazzo
sino alla successiva elezione; ma non può scegliere
i loro sostituti provvisorii se non tra i passati
amministratori dello stesso dipartimento.
Art. 199 – Le amministrazioni così
del dipartimento che del distretto non possono tra
loro corrispondere che sopra gli affari loro indicati
dalla legge, e non sugl’interessi generali della repubblica.
Art. 200 – Ogni amministrazione deve
in ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I
conti resi dalle amministrazioni dipartimentali saranno
stampati.
Art. 201 – Tutti gli atti dei corpi
amministrativi saranno fatti pubblici mediante il
deposito del registro in cui sono descritti e che
resterà aperto a tutti gl’individui dipendenti da
ciascuna amministrazione. Il detto registro si compie
ogni sei mesi, e se ne fa il deposito due giorni dopo
che è stato compiuto; ma il corpo legislativo può
prorogare. secondo le circostanze la dilazione stabilita
per tale deposito.
Titolo VIII
Potere giudiziario
Disposizioni generali
Art. 202 – Le funzioni giudiziarie
non possono esercitarsi né dal corpo legislativo né
dal potere esecutivo.
Art. 203 – I giudici non possono ingerirsi
nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun
regolamento; non possono impedire o sospendere l’esecuzione
di alcuna legge, né citare innanzi a sé i pubblici
amministratori per oggetti relativi all’esercizio
delle loro funzioni.
Art. 204 – Niuno può essere allontanato
sotto qualunque titolo dai giudici a lui assegnati
dalla legge.
Art. 205 – La giustizia è amministrata
gratuitamente.
Art. 206 – I giudici non possono essere
sospesi se non per una accusa ammessa, né destituiti
se non per prevaricazione legalmente giudicata, o
per altro titolo, per cui giusta il disposto degli
articoli 11 e 15, debbano essere privati o sospesi
dall’esercizio dei diritti di cittadino.
Art. 207 – L’ascendente e discendente,
i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini in questi
rispettivi gradi non possono essere simultaneamente
membri dello stesso tribunale.
Art. 208 – Le sedute dei tribunali
sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto: le
sentenze sono pronunziate ad alta voce e si enunziano
i motivi del giudicato desunti tanto dal fatto che
dai termini della legge applicata.
Art. 209 – Nessun cittadino, se non
ha venticinque anni compiuti, può essere eletto giudice
di un tribunale di dipartimento, né giudice di pace,
né assessore del giudice di pace, né giudice di un
tribunale di commercio, né membro del tribunale di
cassazione, né giurato, né commessario del direttorio
esecutivo presso i tribunali.
Della giustizia civile
Art. 210 – Non può essere impedito
il diritto di far giudicare le differenze da arbitri
scelti dalle parti.
Art. 211 – La decisione degli arbitri
è inappellabile e senza ricorso per cassazione, purché
le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.
Art. 212 – Vi è in ciascun circondario
determinato dalla legge un giudice di pace con i suoi
assessori. Sono tutti eletti per due anni, e possono
essere immediatamente ed indefinitamente rieletti.
Vi sono ancora dei tribunali di famiglia
per gli oggetti determinati dalla legge, ai quali
presiedono i giudici di pace.
Art. 213 – La legge determina gli oggetti
spettanti inappellabilmente ai giudici di pace ed
ai loro assessori, e ne attribuisce loro degli altri
colla riserva dell’appello.
Art. 214 – Vi sono de’ tribunali particolari
pel commercio: la legge determina i luoghi dove è
utile stabilirli, come ancora la qualità delle cause
di loro competenza, ed il valore sino al quale giudicano
inappellabilmente.
Art. 215 – Le cause, il cui giudizio
non appartiene né ai giudici di pace né ai tribunali
di commercio, sia inappellabilmente sia appellabilmente,
sono portate immediatamente innanzi ai giudici di
pace per essere conciliate. Se il giudice di pace
non può conciliarle, le rimette al tribunale civile.
Art. 216 – Vi è un tribunale civile
per ogni dipartimento. La legge determina il luogo
della residenza, sia dell’intero tribunale, sia di
qualche sua sezione, ed il numero de’ giudici che
lo compongono. Vi sono inoltre presso ciascun tribunale
un commessario ed un sostituto nominati dal direttorio
esecutivo, il quale può anche dimetterli, ed un cancelliere.
Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti
i membri del tribunale. I giudici possono sempre essere
rieletti.
Art. 217 – In occasione della elezione
de’ giudici si nominano anche de’ supplenti nel numero
determinato dalla legge, tre de’ quali abitanti nel
comune dove trovasi il tribunale.
Art. 218 – Il tribunale civile giudica
inappellabilmente sulle appellazioni della sentenza
dei giudici di pace, degli arbitri e de’ tribunali
di commercio; come pure nei casi determinati dalla
legge.
Art. 219 – L’appellazione dei giudicati
del tribunale civile si porta al tribunale civile
di uno dei tre dipartimenti più vicini, com’è determinato
dalla legge.
Art. 220 – Il tribunale civile non
può giudicare con meno di tre giudici: dove il numero
il consente, si divide in sezioni; ed in caso di appello,
la sezione deve sempre essere formata coll’aggiunta
di due giudici di più di quelli che hanno giudicato
in prima istanza.
Art. 221 – Il presidente del tribunale
civile si prende per turno ogni sei mesi da’ giudici
dello stesso tribunale, secondo l’ordine della loro
nomina. Nelle sezioni il più antico di nomina fa le
parti di presidente.
Della giustizia correttiva e criminale
Art. 222 – Niuno può essere arrestato
se non dietro un decreto delle autorità a ciò abilitate
dalla legge, o quando sia colto nell’atto del delitto:
l’arrestato deve immediatamente esser condotto avanti
all’uffiziale di polizia.
Art. 223 – L’ordine dell’arresto deve
esprimere formalmente il motivo che lo determina,
la legge a cui viene appoggiato, e deve notificarsi
all’arrestato nell’atto della detenzione colla contemporanea
consegna al medesimo di una copia dell’ordine istesso.
Art. 224 – Qualunque persona arrestata
e condotta innanzi all’ufficiale di polizia è immediatamente
esaminata, o al più tardi tra le ventiquattro ore.
Art. 225 – Se risulta dall’esame non
esservi motivo d’incolpazione contro di lei, è subito
rimessa in libertà; e se vi è ragione di mandarla
alla casa d’arresto, vi è condotta nel più breve spazio
possibile, che non oltrepasserà mai i tre giorni.
Art. 226 – Niuna persona arrestata
può essere ritenuta se dà idonea sicurtà, in tutti
i casi in cui la legge permette di restar libero sotto
sicurtà.
Art. 227 – Niuna persona, nel caso
in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge,
può essere condotta o detenuta se non né luoghi legalmente
e pubblicamente destinati per casa di arresto di giustizia
e di detenzione.
Art. 228 – Niun custode o carceriere
può ricevere o ritenere alcuna persona, se non in
virtù d’un mandato di arresto, giusta le forme prescritte
dagli articoli 222 e 223, di un ordine d’imprigionamento,
di un decreto di accusa o di condanna alla prigionia
o detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta
annotazione nel suo registro.
Art. 229 – Il custode o carceriere
deve presentare la persona del detenuto all’uffiziale
civile della casa di detenzione tutte le volte che
n’è richiesto, senza che alcun ordine possa dispensarnelo.
Art. 230 – La presentazione della persona
detenuta non può denegarsi a’ suoi parenti ed amici
che esibiranno un ordine dell’uffiziale civile, il
quale è sempre tenuto di concederlo quando il custode
o carceriere non produca un ordine del giudice di
tenere la persona arrestata in segreto.
Art. 231 – Chiunque non autorizzato
dalla legge dà, sottoscrive, esegue o fa eseguire
l’ordine di arrestare un individuo, e chiunque nel
caso di legittimo arresto conduce o ritiene l’arresto
in un luogo non pubblicamente o legalmente a ciò destinato,
è reo di detenzione arbitraria.
Art. 232 – Ogni rigore usato nell’arresto,
nella detenzione o esecuzione oltre a quello prescritto
dalla legge, è un delitto.
Art. 233 – Vi sono in ciascun dipartimento,
pel giudizio dei delitti che non portano pena afflittiva
né infamante, dei tribunali correzionali, il numero
dei quali è determinato dalla legge. Questi tribunali
non possono condannare alla detenzione per più di
due anni. Il giudizio sopra i delitti la cui pena
non eccede la multa di sei lire di Milano, o la detenzione
di tre giorni, è delegato al giudice di pace, che
pronunzia inappellabilmente.
Art. 234 – Ciascun tribunale correzionale
è composto da un presidente, due giudici di pace,
o assessori del giudice di pace nel comune dov’è stabilito,
da un commissario del direttorio esecutivo, nominato
dallo stesso direttorio, che può anche dimetterlo,
e da un cancelliere.
Art. 235 – Il presidente di ciascun
tribunale correzionale si prende in ogni anno, e per
turno, dai membri delle sezioni del tribunale civile
del dipartimento, eccetto il presidente.
Art. 236 – Dalla sentenza del tribunale
correzionale vi è appello al tribunale criminale del
dipartimento.
Art. 237 – Riguardo ai delitti che
portano pena afflittiva od infamante, niuno può essere
giudicato, se non sopra un’accusa ammessa dai giurati,
o decretata dal corpo legislativo, nel caso che gli
appartenga di decretare l’accusa.
Art. 238 – Un primo corpo di giurati
dichiara se l’accusa deve essere ammessa o rigettata:
un secondo corpo di giurati riconosce il fatto: e
dipoi i tribunali criminali applicano la pena stabilita
dalla legge.
Art. 239 – I corpi de’ giurati danno
il voto per iscrutinio segreto.
Art. 240 – Vi sono in ciascun dipartimento
tanti corpi di giurati d’accusa quanti sono i tribunali
correzionali. I presidenti de’ tribunali correzionali
ne sono i direttori, ciascuno nel suo circondario.
Art. 241 – Le funzioni di commissario
del potere esecutivo, e di cancelliere presso il direttore
del corpo de’ giurati di accusa, sono esercitate dal
commissario e dal cancelliere del tribunale correzionale.
Art. 242 – Ogni direttore del corpo
de’ giurati di accusa veglia immediatamente sopra
tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.
Art. 243 – Il direttore del corpo de’
giurati procede immediatamente come uffiziale di polizia,
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