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STATUTO FONDAMENTALE DEL GOVERNO TEMPORALE
DEGLI STATI DELLA CHIESA
Pio PP. IX
Nelle istituzioni di cui finora dotammo
i Nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune
istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio
della sapienza degli Augusti nostri Predecessori, e poi
col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni
per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state
da principio.
Per questa via procedendo eravamo venuti
a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie,
la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi
e nella amministrazione dello Stato, e aspettavamo che la
bontà dei risultamenti avesse lodato l’esperimento che primi
Noi facevamo in Italia. Ma poiché i nostri vicini hanno
giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di
una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa,
Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, né
fidar meno nella loro gratitudine non già verso la nostra
umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la
Chiesa e questa Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi
gl’inviolabili e supremi diritti e la cui presenza fu e
sarà sempre a loro di tanti beni cagione.
Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio
di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi
sotto la sanzione sovrana.
Ora non consentono certamente le condizioni
della nuova civiltà, che si rinnovi sotto le medesime forme
un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle
consuetudini separava sovente l’un comune dal consorzio
dell’altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa
a due consigli di probi e prudenti cittadini nell’uno da
Noi nominati, nell’altro deputati da ogni parte dello Stato,
mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita:
i quali rappresentino gli interessi particolari di ciascun
luogo dei nostri dominii, e saviamente gli contemprino con
quell’altro interesse grandissimo d’ogni Comune e di ogni
Provincia ch’è interesse generale dello Stato.
Siccome poi nel nostro sacro Principato
non può essere disgiunto dall’interesse temporale dell’interna
prosperità l’altro più grave della politica indipendenza
dello Stato della Chiesa, pel quale stette altresì l’indipendenza
di questa parte d’Italia, così non solamente riserviamo
a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione
di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinati,
e il pieno esercizio dell’Autorità sovrana nelle parti di
cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì
di mantenere intera l’Autorità Nostra nelle cose che sono
naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica.
E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che
nello Stato della Chiesa, in questa nuova forma costituito,
nessuna diminuzione patiscano la libertà ed i diritti della
Chiesa medesima e della S. Sede, né veruno esempio sia mai
per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo
obbligo e missione di predicare a tutto l’universo come
unico simbolo d’alleanza di Dio cogli uomini, come unico
pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati
e fioriscono le nazioni.
Implorato pertanto il divino aiuto e udito
l’unanime parere dei nostri venerabili Fratelli Cardinali
di S.R.C. espressamente adunati a tal uopo in concistoro,
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Disposizioni generali.
Art. 1 – Il sacro collegio dei Cardinali
elettori del Sommo Pontefice è Senato inseparabile del medesimo.
Art. 2 – Sono istituiti due Consigli deliberanti
per la formazione delle leggi, cioè l’Alto consiglio ed
il consiglio dei Deputati.
Art. 3 – Sebbene ogni giustizia emani dal
Sovrano e sia in suo nome amministrata, l’ordine giudiziario
è nondimeno indipendente nelle applicazioni delle leggi
ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto
di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili
quando vi avranno esercitato le loro funzioni per 3 anni
dalla promulgazione del presente Statuto. Possono però essere
traslocati ad altro tribunale uguale o superiore.
Art. 4 – Non saranno istituiti tribunali
o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile
quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente
determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali.
Art. 5 – La Guardia civica si ha come istituzione
dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge
del 5 luglio 1847, e del Regolamento del 30 dello stesso
mese.
Art. 6 – Niun impedimento alla libertà personale
può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte
dalle leggi. E perciò Niuno può essere arrestato se non
in forza di un atto emanato dall’Autorità competente. È
eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante,
nel quale l’arrestate dentro 24 ore è consegnato all’Autorità
competente.
Le misure di polizia preventiva sono pure
regolate da una legge.
Art. 7 – Il debito pubblico è garantito,
come pure le obbligazioni assunte dallo Stato.
Art. 8 – Tutte le proprietà sia dei privati,
sia dei corpi morali, sia delle altre pie e pubbliche istituzioni,
contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravi
dello Stato, chiunque ne sia il possessore. Quando il Sommo
Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l’accompagna
con una speciale apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.
Art. 9 – Il diritto di proprietà in egual
modo in tutti è inviolabile.
Sono eccettuate soltanto le espropriazioni
per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l’equivalente
compenso a norma delle leggi.
Art. 10 – La proprietà letteraria è riconosciuta.
Art. 11 – L’attuale preventiva censura governativa
o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite
misure repressive da determinarsi con apposita legge.
Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica
stabilita dalle canoniche disposizioni fino che il Sommo
Pontefice nella sua Apostolica Autorità, non provenga con
altri regolamenti.
Il permesso della censura ecclesiastica in
niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica
e civile di coloro i quali a forma delle leggi sono garanti
delle pubblicazioni per mezzo della stampa.
Art. 12 – I pubblici spettacoli sono regolati
con misure preventive stabilite dalle leggi; le composizioni
teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette
alla censura.
Art. 13 – L’Amministrazione comunale e provvisoria
sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi
verrà regolata in modo da assicurare alle Comuni e Provincie
le più convenienti libertà, compatibili colla conservazione
dei loro patrimonii e coll’interesse dei contribuenti.
Dell’alto consiglio e del consiglio dei deputati.
Art. 14 – Il Sommo Pontefice convoca, proroga
e chiude le Sessioni d’ambedue i Consigli. Scioglie quello
dei deputati convocandolo nuovamente nel termine di tre
mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della
sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.
Art. 15 – Nessuno dei Consigli può adunarsi
mentre l’altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto
all’art. 46.
Art. 16 – I due Consigli ogni anno sono convocati
e chiusi in pari tempo. L’atto dell’apertura è fatto da
un Cardinale specialmente delegato dal Pontefice, ed a questo
unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli.
Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono
validamente quando sia presente la metà, dell’individui
dei quali ciascheduno è composto.
Art. 17 – Le sessioni dell’uno e dell’altro
Consiglio sono pubbliche. Ciascuno Consiglio però si forma
in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri.
Gli atti dei due Consigli sono pubblicati
a cura di essi.
Art. 18 – Ambedue i Consigli, quando saranno
costituiti, redigeranno il rispettivo regolamento sul modo
da tenersi nel trattare gli affari.
Art. 19 – I membri dell’alto Consiglio sono
nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non
è limitato. È necessaria in essi l’età d’anni 30 ed il pieno
esercizio dei diritti civici e politici.
Art. 20 – Sono desunti dalle seguenti categorie:
1. I Prelati ed altri ecclesiastici costituiti
in dignità.
2. I ministri, il presidente del Consiglio
dei Deputati, il senatore di Roma e di Bologna.
3. Le persone che hanno occupato od occupano
un distinto grado nell’ordine governativo, amministrativo
e militare.
4. I Presidenti dei tribunali di appello,
i Consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali, tutti
dopo l’esercizio di sei anni.
5. I possidenti con una rendita di scudi
4000 all’anno sopra capitali imponibili e posseduta da sei
anni innanzi.
6. E finalmente le persone benemerite dello
Stato per distinti servigi o per averlo illustrato con opere
insigni nelle scienze e nelle arti.
Art. 21 – Al principio d’ogni sessione il
Sommo Pontefice fra i Membri dell’Alto Consiglio nomina
tanto il Presidente, quanto i due Vice-Presidenti, qualora
non gli piaccia di nominare un Cardinale alla presidenza.
Art. 22 – L’altro Consiglio si compone dei
deputati scelti dagli elettori sulla base approssimativa
di un deputato per ogni 50.000 anime.
Art. 23 – Sono elettori:
1. I Confalonieri, priori ed anziani della
città, e comuni; i Sindaci degli appodiati;
2. quelli che nel censo sono iscritti possessori
di un capitale di scudi 300;
3. quelli che per altro titolo pagano al
governo una tassa diretta di scudi 12 annui.
4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed
i professori titolari delle Università, dello Stato.
5. I membri dei consigli di disciplina, degli
avvocati, e procuratori presso i tribunali collegiali.
6. I laureati ad honorem nelle Università
dello Stato.
7. I membri delle Camere di Commercio.
8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.
9. I capi o i rappresentanti di società,
corpi morali, istituzioni pie o publiche, le quali sono
intestate nel censo come al n. 2, ovvero pagano la tassa
di cui al n. 3.
Art. 24 – Sono eleggibili:
1. Quei che nel censo sono iscritti possessori
di un capitale di scudi tremila.
2. Quelli che per altri titoli pagano al
Governo una tassa fissa di scudi cento annui.
3. I membri dei collegi, delle facoltà, ed
i professori titolari delle Università di Roma e Bologna;
i membri dei Collegi di disciplina degli avvocati e procuratori
presso i tribunali di appello.
4. Gli articoli enunciati nei numeri 1, 4,
5, 6, 7, e 8 dell’articolo precedente quando siano iscritti
per la metà della tassa di cui al n. 2 del presente articolo.
Art. 25 – Negli elettori si richiede l’età
d’anni venticinque, negli eleggibili quella di anni trenta:
negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili
e politici, e perciò la professione della Religione cattolica,
la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti
politici nello Stato.
Art. 26 – Niuno, qualunque abbia più domicilii
e per più titoli sia compreso fra gli elettori, potrà però
dare il voto doppio: potrà, però la medesima persona essere
eletta in due o più distretti, nel qual caso l’eletto avrà
l’ozione.
Art. 27 – I Collegi elettorali radunati per
convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla elezione
dei deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla
legge elettorale.
Art. 28 – Al principio d’oggi sessione il
Consiglio dei deputati elegge ha i suoi membri il Presidente
e Vice-Presidente.
Art. 29 – I membri d’ambedue i Consigli esercitano
le di loro funzioni gratuitamente.
Art. 30 – I membri d’ambedue i Consigli sono
inviolabili per le opinioni e voti che profferiscono nell’esercizio
delle loro attribuzioni.
Non possano essere arrestati per debiti durante
il periodo delle sessioni ed un mese innanzi ed altro dopo.
Non possono pure essere arrestati per giudizii
criminali durante la sessione, se non previo l’assenso del
Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto
flagrante o quasi flagrante.
Art. 31 – Oltre il caso in cui venga sciolto
il Consiglio dei deputati, cessa l’ufficio di deputato.
1. Colla morte naturale e civile e colla
sospensione dei diritti civili.
2. Colla rinuncia.
3. Con il lasso di quattro anni.
4. Con la nomina all’alto consiglio.
5. Con avere accettato un impiego con stipendio
dal Governo o con una promozione in quello che aveva.
Ogni volta che si verifica un caso di vacanza
sarà immediatamente convocato il Collegio elettorale, dal
quale quel deputato era stato eletto. Il caso del n. 3 e
5 non 6 d’impedimento alle rielezioni.
Art. 32 – Se durante l’officio il deputato
perde una delle qualifiche di eleggibilità, che di loro
natura non sieno temporanee, il Consiglio, verificato il
fatto, dichiara vacante l’officio. Si procederà alla nuova
elezione a forma dell’articolo precedente.
L’alto Consiglio nello stesso caso de’ suoi
membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice cui è riservato
di prendere la conveniente determinazione.
Attribuzioni dei due Consigli.
Art. 33 – Tutte le leggi in materie civili,
amministrative, governative, sono proposte, discusse e votate
dai due Consigli: comprese le imposizioni di tributi, e
le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.
Art. 34 – Non hanno forza le leggi concernenti
le materie di cui all’articolo precedente, se non dopo di
essere state liberatamente discusse ed accettate da ambedue
i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.
Non possono quindi essere riscossi i tributi,
se non sono approvati da una legge.
Art. 35 – La proposta delle leggi è fatta
dai Ministri; può essere fatta da uno dei due Consigli dietro
richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte
dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse e
votate.
Art. 36 – I Consigli non possono mai proporre
alcuna legge.
1. Che riguardi affari ecclesiastici o misti;
2. Che sia contraria ai canoni o disciplina
della Chiesa;
3. Che tenda a variare o modificare il presente
statuto.
Art. 37 – Negli affari misti possono in via
consultiva essere interpellati i Consigli.
Art. 38 – È vietata nei due Consigli ogni
discussione che riguardi le relazioni diplomatiche-religiose
della S. Sede all’estero.
Art. 39 – I trattati di commercio, e quelle
soltanto fra le clausole di altri trattati che riguardassero
le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono
portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma
dell’art. 38.
Art. 40 – Le proposte di legge possono dal
Ministero essere trasmesse indistintamente all’uno o all’altro
Consiglio.
Art. 41 – Saranno sempre presentati prima
alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti
di legge riguardanti:
1. il preventivo e consultivo di ogni anno;
2. quelli tendenti a creare, liquidare, ed accettare debiti
dello Stato; 3. quelli sulle imposte, appalti ed altre concessioni
o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello
Stato.
Art. 42 – L’imposta diretta è consentita
per un anno: le imposte indirette possono essere stabilite
per più anni.
Art. 43 – Ogni proposta di legge, dopo di
essere stata esaminata nelle sessioni, sarà discussa e votata
dal Consiglio al quale fu trasmessa. Quando sia approvata
è trasmessa all’altro Consiglio che in egual modo la esamina,
la discute e la vota.
Art. 44 – Se le proposte di legge saranno
rigettate da uno dei Consigli, o se il Sommo Pontefice non
dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi
la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella
sessione.
Art. 45 – La verifica dei poteri e la questione
sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio
dei Deputati, spetta al medesimo.
Art. 46 – Il Consiglio dei Deputati soltanto
ha il diritto di porre in istato di accusa i Ministri; spetterà
all’alto Consiglio il giudicarli, e per questo unico oggetto
potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso
di cui all’art. 15, eccettuato sempre il caso di cui all’art.
56. Se essi sono ecclesiastici, l’accusa è deferita al sacro
Collegio, che procederà, nelle forme canoniche.
Art. 47 – Ogni cittadino maggiore di età
ha diritto di far petizioni dirette al Consiglio dei Deputati
negli affari di cui all’art. 33 o per i fatti degli agenti
del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati. La
petizione dovrà essere in iscritto e depositata all’ufficio
o in persona o per mezzo di legittimo procuratore. Il Consiglio,
sul rapporto d’una sezione, delibererà se e come averne
ragione.
Coloro che fecero le petizioni possono essere
tradotti innanzi il tribunale competente dalla parte che
si crederà lesa dai fatti esposti.
Art. 48 – I Consigli non ricevono deputazioni,
non ascoltano fuori dei propri membri oltre i commissari
del Governo ed i Ministri, corrispondono in iscritto unicamente
fra loro e col Ministro, inviano deputazioni al Sommo Pontefice
nei casi e forme prevedute dal regolamento.
Art. 49 – Le somme occorrenti del trattamento
del Sommo Pontefice, del sacro Collegio dei Cardinali, per
le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno
a quella de propaganda fide, pel Ministero degli affari
esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all’estero,
pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per
le sacre funzioni, per l’ordinaria manutenzione e custodia
dei palazzi apostolici, e di loro dipendenze, degli annessi
musei e biblioteche, per gli assegnamenti, giubilazioni
e pensioni degli addetti alla Corte pontificia, sono determinate
in annui scudi 600.000 sulle basi dello stato attuale, compreso
un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma
sarà riportata in ogni annuo preventivo.
Di pieno diritto si ha sempre per approvata
e sanzionata tale partita, e sarà pagata al maggiordomo
del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata.
Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione
di tal pagamento.
Art. 50 – Rimangono inoltre a piena disposizione
del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi ascendenti
ad un’annua somma di scudi 13.000 circa, non che i diritti
dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi
nella vigilia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Art. 51 – Le spese straordinarie di grandi
riparazioni nei palazzi apostolici, dipendenze, musei ed
annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando
abbiano luogo) saranno portate e discusse nei preventivi
annuali e nei consecutivi.
Del sacro concistoro.
Art. 52 – Quando ambedue i Consigli hanno
ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al
Sommo Pontefice e proposta nel concistoro segreto. Il Pontefice,
udito il voto dei Cardinali, dà o niega la sanzione.
Dei ministri.
Art. 53 – L’Autorità governativa provvede
con ordinanze e regolamenti all’esecuzione delle leggi.
Art. 54 – Le leggi e tutti gli atti governativi
riguardanti gli oggetti di cui all’art. 33, sono firmati
dai rispettivi ministri, che ne sono risponsabili. Un’apposita
legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene,
le forme dell’accusa e del giudizio.
Art. 55 – I Ministri hanno diritto d’intervenire
ed essere uditi in ambedue i Consigli: vi hanno voto e ne
sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per
dare gli opportuni schiarimenti.
Della sede vacante
Art. 56 – Per la morte del Sommo Pontefice
immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni
d’ambedue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante
la Sede vacante né in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi
nella elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue
i Consigli un mese dopo l’elezione del Sommo Pontefice.
Se però il Consiglio dei Deputati fosse sciolto, e non compiute
le elezioni, sono di diritto convocati i Collegi elettorali
un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati
i Consigli.
Art. 57 – I Consigli non potranno mai, anche
prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni
dirette al sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede
vacante.
Art. 58 – Il sacro Collegio, secondo le regole
stabilite nelle Costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri
e ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale
atto, i Ministri proseguono nel loro uffizio. Il Ministero
per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario
del sacro Collegio, salvo allo stesso sacro Collegio il
diritto di affidarlo ad altro soggetto.
Art. 59 – Le spese del funere del Sommo Pontefice,
quelle del conclave, quelle per la creazione, coronazione,
e possesso del nuovo Pontefice, sono a carico dello Stato.
I Ministri, sotto la dipendenza del cardinale Camerlengo,
provvedono la somma occorrente quantunque non contemplata
nel preventivo di quell’anno, fermo l’obbligo di renderne
conto, dimostrando d’averla impiegata per i titoli di sopra
enunciati.
Art. 60 – Se allorché muore il Sommo Pontefice
il bilancio preventivo dell’anno non fosse ancora stato
votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto
sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle
spese sulle basi dell’ultimo preventivo votato dai Consigli
e sanzionato dal Pontefice. Se però il preventivo allorché
muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli,
in questo caso il sacro Collegio userà del diritto di dare
o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.
Art. 61 – I diritti di sovranità temporale
esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante,
risiedono nel sacro Collegio, il quale ne userà a forma
delle Costituzioni Apostoliche e del presente Statuto.
Art. 62 – Vi sarà un Consiglio di Stato composto
di dieci Consiglieri, e di un corpo di Uditori non eccedente
il numero di ventiquattro, tutti di nomina sovrana.
Art. 63 – Il Consiglio di Stato è incaricato
sotto la direzione del Governo, di redigere i progetti di
legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e di dar
parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita
legge può essere al medesimo conferito il contenzioso amministrativo.
Disposizioni transitorie
Art. 64 – Saranno quanto prima promulgate:
1. La legge elettorale, che farà parte integrante
del presente Statuto.
2. La legge repressiva della stampa, di cui
nella prima parte dell’art. 11.
Art. 65 – Sarà proposto nella prima deliberazione
dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure proposte
le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra
prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali
e provinciali; il Codice di Polizia; la riforma della legislazione
civile, criminale e di procedura, la legge sulla responsabilità
dei ministri, e sopra i publici funzionari.
Art. 66 – In questo anno i Consigli si raduneranno
al più tardi il primo lunedì di giugno.
Art. 67 – L’attuale Consulta di Stato cesserà,
venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.
Intanto essa proseguirà nell’esame del preventivo,
ed altre materie amministrative, che le sono state o le
saranno rimesse.
Art. 68 – Il presente Statuto sarà messo
in vigore all’apertura dei due Consigli. Ma per quel che
riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata
la legge elettorale.
Art. 69 – Rimangono in vigore tutte le disposizioni
legislative, che non sono contrarie al presente Statuto.
E similmente vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine
preesistente o diritto quesito, o diritto dei terzi, o vizio
di orrezione o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni
del presente Statuto, il quale intendiamo che debba essere
quanto prima inserito in una Bolla concistoriale, secondo
l’antica forma a perpetua memoria.
Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XIV
martii, MDCCCXLVIII, Pontificatus Nostri anno secundo.
Pius Papa IX
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