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COSTITUZIONE DI BOLOGNA
(1796)
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UOMO
E DEL CITTADINO
DIRITTI
I. I diritti dell’uomo vivente
in Società sono la libertà, l’uguaglianza, la
sicurezza, la proprietà.
II. La libertà civile consiste
nel poter fare tutto ciò che non è vietato dalla
legge.
III. L’uguaglianza consiste in
questo, che la legge è uguale per tutti o punisca
o protegga. L’uguaglianza non riconosce alcuna
distinzione di nascita, e non ammette alcuna
autorità ereditaria.
IV. La sicurezza risulta dal
concorso di tutti per assicurare i diritti di
ciascuno.
V. La proprietà è il diritto
di godere, e di disporre dei propri beni, e
rendite, e del frutto del proprio lavoro e industria.
VI. La legge civile è la volontà
generale espressa dal maggior numero dei Cittadini,
o dei loro Rappresentanti.
VII. Ciò che la legge non vieta,
non può essere ad alcuno impedito. Niuno può
essere costretto a fare ciò che non comanda
la legge.
VIII. Niuno può essere citato,
accusato, arrestato, o detenuto, fuorché nei
casi, e giusta la forma prescritta dalla legge.
IX. È delitto il procurare, spedire,
sottoscrivere, eseguire o fare eseguire atti
arbitrari.
X. Ogni rigore men che necessario
per assicurarsi della Persona dell’imputato
deve essere severamente vietato dalla legge,
XI. Niuno può essere condannato
senza essere prima ascoltato, o legalmente citato.
XII. La legge non deve determinar
pene che non siano rigorosamente necessarie
e proporzionate al delitto.
XIII. Qualunque rigore diretto
ad aggravare la pena decretata dalla legge è
un delitto.
XIV. Non può veruna legge o criminale
o civile avere effetto retroattivo.
XV. Ognuno può impegnare all’altrui
servigio il tempo, e la fatica propria; ma non
può vendere se stesso, né essere venduto. La
propria persona è una proprietà inalienabile.
XVI. L’oggetto di qualunque imposizione
è il pubblico bene. Il riparto fra i contribuenti
dee regolarsi in proporzione delle loro facoltà.
XVII. La Sovranità risiede essenzialmente
nella Universalità dei Cittadini.
XVIII. Niun individuo, e niuna
Società parziale di Cittadini può arrogarsi
la Sovranità.
XIX. Senza una delegazione legale,
niuno può esercitare alcuna autorità, né alcun
pubblico impiego.
XX. Ogni Cittadino ha un uguale
diritto di concorrere o immediatamente, o mediatamente
alla formazione delle leggi, ed alla nomina
dei Rappresentanti del Popolo e dei funzionari
pubblici.
XXI. Le cariche pubbliche non
possono divenire proprietà di chi le investe.
XXII. La garanzia sociale non
può aver luogo, se non è determinata la divisione
delle autorità, prescritta l’estensione di ciascuna,
ed assicurata la responsabilità dei funzionari
pubblici.
DOVERI
I. La dichiarazione dei diritti
include gli obblighi dei Legislatori; ma la
conservazione della Società esige ancora, che
quelli che la compongono, conoscano ed adempiano
non meno i loro doveri.
II. Tutti i doveri dell’uomo,
e del cittadino derivano da questi due principi
impressi dall’Autore della natura nel cuore
dell’uomo. – Non fate ad altri quel che non
vorreste fatto a Voi. – Fate in ogni occasione
agli altri quel bene, che vorreste per voi.
III. I doveri di ciascun individuo
verso la Società sono: difenderla, servirla,
vivere soggetto alle leggi, e rispettare coloro
che ne sono gli organi.
IV. Non è buon Cittadino chi
non è buon figlio, buon padre, buon fratello,
buon amico, buon sposo.
V. Non è persona dabbene chi
non è francamente, e religiosamente osservatore
delle leggi.
VI. Chi contravviene apertamente
alle leggi si dichiara in stato di guerra con
la Società.
VII. Chi senza contravvenire
apertamente alle leggi, le elude con astuzia,
offende il pubblico bene, e si rende indegno
della comune stima e benevolenza.
VIII. La conservazione della
proprietà è la base su cui poggia l’agricoltura,
il commercio, ogni maniera d’industria e tutto
l’ordine sociale.
IX. Ogni Cittadino deve il proprio
servizio alla Patria, e alla conservazione dei
sacri diritti di libertà, uguaglianza, sicurezza,
e proprietà, qualunque volta la legge lo invita
a difenderli.
COSTITUZIONE
CAPO I
DIVISIONE DELLA CITTÀ, E DEL TERRITORIO
Art. 1 – I Cittadini esercitano
la sovranità per mezzo dei loro Rappresentanti.
A farne con buon ordine la scelta, fa d’uopo,
che si distribuiscano in distinte radunanze.
Questa distribuzione rende necessaria la divisione
della Città, e del territorio.
Art. 2 – La Città è divisa in
53 Parrocchie, ed il territorio in 367. Tutte
le Parrocchie della Città sono distribuite in
16 Regioni. Quelle del Territorio in 65 Cantoni.
Le Regioni sono le seguenti, cioè:
I) S. Maria della Carità - S. Isaia.
II) S. Nicolò di S. Felice - S. Cristina di
Pietralata.
III) S. Caterina di Saragozza - S. Maria delle
Muratelle.
IV) S. Giovanni in Monte – S. Damiano - S. Mammante
- S. Agata - S. Maria della Ceriola.
V) S. Procolo - S. Giacomo dei Carbonesi.
VI) S. Biagio.
VII) S. Cristina della Fondazza - S. Giuliano
- S. Maria del Tempio - S. Catterina di Strada
Maggiore - S. Leonardo.
VIII) S. Maria Maddalena - S. Sigismondo.
IX) S. Cecilia - S. Maria della Mascarella.
X) S. Martino Maggiore - S. Tommaso del Mercato.
XI) S. Gregorio - S. Giorgio - S. Benedetto.
XII) S. Barbaziano - S. Martino - S. Lorenzo.
XIII) S. Maria Maggiore - S. Pietro - S. Giacomo
de’ Piatesi.
XIV) S. Salvatore - S. Gervasio - S. Sebastiano
- S. Margherita - S. Michele del Ponticello
-Ss. Silvestro e Martino - Celestini - S. Maria
de’ Baroncelli.
XV) S. Stefano - Carobbio - S. Maria de’ Foscherari
- S. Andrea - S. Matteo - S. Matteo del Mercato
di Mezzo - S. Nicolò degli Albari.
XVI) S. Michele de’ Leprosetti - S. Tommaso
di Strada Maggiore - S. Vitale - S. Donato.
Li 65 Cantoni sono li seguenti, cioè:
1°) S. AGATA - S. Agata
- Amola.
2°) S. AGOSTINO - S. Agostino
- Dosso Bolognese.
3°) ALLEMANI - Allemani - Fossolo - Caselle - S. Antonio di Savena
- Croce del Biacco - Villanova.
4°) ANZOLA - Anzola - Sacerno.
5°) ARGILE - Argile – Asia
- Mascherino - Gherghenzano.
6°) BAGNAROLA - Ronchi di
Bagnarola - Pieve di Budrio.
7°) BARBAROLO - Barbarolo - Querceto Bisano - Zena - Castel Nuovo
- Campeggio - Cassano - Gorgognano - Gragnano.
8°) BARGIO - Bargio - Camugnano
- Guzzano - Badi - S. Damiano - Mogne Carpineta
- Suviana.
9°) BARICELLA - Baricella.
10°) BAZZANO - Bazzano - Crespellano - Pragatto.
11°) BELVEDERE - Rocca Corneta
- Grecchia - Lizzano - M. Acuto dell’Alpi -
Viticciatico.
12°) BORGO PANIGALE - Borgo
Panigale.
13°) BUDRIO - Budrio - Cento
di Budrio - Fiesso.
14°) CAPRARA - Caprara - Vado - Veggio - Pian di Setta - Casaglia
di Caprara - Ignano - Carviano - Tavernola -
Spericaro - Salvaro - Grizzana.
15°) CASALECCHIO - Casalecchio - Ceretolo - Olmetola - Gesso -
S. Maria.
16°) CASAL FIUMINESE - Casal
Fiuminese - Crovara d’Imola - Carseggio - Pedriolo
- Casalino - Fiagnano - Pezzolo - Sassonero
- Sassatello - Sassoleone - Macerato - Gesso
- S. Andrea - Filetto.
Quegli abitanti di questo Cantone che sono domiciliati
nella Parrocchia della Maddalena di dominio
estero si considerano addetti alla vicina parrocchia
di Macerato.
17°) CASIO - Casio - Verzone - Savignano - M. Acuto Ragazza - Casio
Castello - Vigo - Prada - Trasella - Casola
di Casio - Vimignano - Burzanella.
18°) CASTAGNOLO - Castagnolo - Bondanello - Funo - Castagnolo Minore
- Sabbiuno - Stiatico.
19°) CASTEL BOLOGNESE - S. Petronio - Serra - Casalecchio - Borello
- Biancanigo - Campiano - La Pace.
Quegli abitanti di questo Cantone che sono domiciliati
nelle Parrocchie di Casarola, Castel Nuovo e
S. Pietro in Laguna di Dominio estero, si considerano
addetti a quelle Parrocchie che sono ad essi
le più vicine.
20°) CASTEL FRANCO - Castelfranco
in S. Maria - Castelfranco in S. Giacomo Manzolino
- Fort’Urbano.
21°) CASTEL GUELFO - Castel
Guelfo - S. Martino del Madesano - Buda - Portonuovo.
22°) CASTEL S. PIETRO -
Castel S. Pietro - Poggio di Castel S. Pietro
- Liano di Sotto.
Liano di Sotto non è Parrocchia distinta da
Liano di Sopra, ma è distinto Comune, e per
servire all’uguale riparto della popolazione
si pone sotto un Cantone diverso.
23°) CASTENASO - Castenaso
- Colunga - Quaderna - Russo - Prunaro.
24°) CORTICELLA - Corticella - Arcoveggio - Beverara - Bertalia.
25°) CREVALCORE - Crevalcore.
26°) S. EGIDIO - S. Egidio
- Villola - Quarto Superiore - S. Donino - Calamosco
- Quarto Inferiore.
27°) GAIBOLA - Gaibola -
Ravone - Roncrio - Ancognano - Casaglia - Paderno
- Sesto - Sabbiuno di Montagna - S. Giuseppe.
28°) GALLIERA - Galliera
- Massumatico - S. Vincenzo - S. Venanzo - Poggetto.
29°) S. GIORGIO - S. Giorgio
- Argelato - Cinquanta.
30°) S. GIOV. IN PERSICETO
- S. Giovanni in Persiceto - Castagnolo di S.
Giovanni - Zenerigolo -Tivoli.
31°) S. GIOV. IN TRIARIO - S. Giovanni in Triario - Cazzano - S.
Martino in Soverzano - Ca’ de’ Fabri.
32°) GRANAGLIONE - Granaglione
- Boschi di Granaglione - Orsegna - Capanne.
33°) LABANTE - Labante -
Musiolo - Villiana - Rocca - Rocca Pittigliana
- Casiglio - Pietro Colora -Affrico.
34°) LOIANO - Loiano - Bibolano
- Monzone - Roncastaldo - Anconella - Glugliara
- Scanello - Scascoli - Trassasso.
35°) LONGARA - Longara -
Bonconvento - Casadio - S. Vitale - Trebbo.
36°) MALARBERGO - Malarbergo - Poggio Renatico - Pegola - Altedo
- Gallo.
37°) MARANO - Marano - Vigorso - Viadagola - Veduro - Granarolo
- Cadriano.
38°) S. MARINO - S. Marino
- Lovoleto - S. Maria in Duno - Saletto.
39°) MARTIGNONE - Martignone
Budrie - S. Maria in Strada.
40°) S. MATTEO DELLA DECIMA -
S. Matteo della Decima - Iorenzatico.
41°) MEDICINA - Medicina - Ganzanico - Villafontana - Villafontana
S. Donino.
42°) MEZZOLARA - Mezzolara - S. Martino in Argine.
43°) MINERBIO - Minerbio.
44°) MOLINELLA - Molinella - Durazzo - Dido - Capo di Fiume.
45°) MONTE CALDERARO - M.
Calderaro - Sassuno - Vedriano - Liano di Sopra
- M. Cerere - Pizzano - Vignale - Frassineta
- Rignano - Monte Renzo.
46°) MONTEVEGLIO - Monteveglio
- Oliveto - Fagnano - Serravalle - S. Apollinare
- M. Budello - Zappolino - Gavigano -
Serravalle S. Pietro.
47°) OZZANO S. PIETRO -
Ozzano S. Pietro - S. Biagio - Stifonti - Ozzano
S. Andrea - M. Armato - Castel de’ Britti -
S. Cristoforo Ciagnano - Pizzocalvo - Casola
Canina.
48°) PALATA - Palata - Bevilacqua
- Sammartini - Caselle - Galeazza.
49°) PANZANO - Panzano -
Gaggio di Piano - Riolo - Rastellino - Recovato.
50°) PIANORO - Pianoro -
Musiano - Badalo - M. Rumici - Guzzano di Pianoro
- Pino - Vizzano - Riosto - Battidizzo - Brento.
51°) S. PIETRO IN CASALE -
S. Pietro in Casale - Maccaretolo - Cenacchio
- S. Alberto - Gavasetto - Rubizzano.
52°) PIUMAZZO - Piumazzo
- Calcara.
53°) PONTECCHIO - Tignano - Mongardino - Amola di Montagna - Tizzano
- Moglio - Nugareto - Montechiaro - Castel del
Vescovo S. Lorenzo - Castel del Vescovo S. Pietro.
54°) PORRETTA - Porretta
- Castelluccio - Bombiana - Capugnano - Gaggio.
55°) SALA - Sala - Padulle
- Bagno.
56°) SAMBRO - Sambro - Creda
- Zaccanesca - Gabbiano - Val di Sambro - S.
Andrea - Cedrecchia -Ripoli - Lagaro - Valle
- Val di Sambro S. Benedetto - Monte Fredente
- Monte Acuto Valese - Qualto.
57°) SAMOGGIA - Samoggia
- Mongiorgio - Savigno S. Biagio - Savigno S.
Prospero - Maiola - M. S. Pietro - Tiola - M.
S. Giovanni - Savigno S. Croce - Merlano - Ponzano.
58°) SASSO - Sasso Predoso
- Maddalena - Scopeto - Sirano - Lagune - M.
Severo - S. Chierlo - Stanzano - Iano - Ronca
- Panico - Luminasio - Rasiglio - Canovella.
59°) SCARICALASINO - Monghidore - Lognola Val di Savena - Valgattara
- Castel dell’Alpi - Vergiano - Fradusto - Stiolo.
60°) SELVA - Selva - Fiorentina
- Vedrana - S. Antonio della Quaterna.
61°) S. ROFILLO - S. Rofillo
- Misericordia - M. Calvo - Rastignano - S.
Siverio sussidiale - Crovara - Farneto - Iola.
62°) TOLETO - Toleto - Sassomolare
- Castel d’Aiano - Susano - Roffano - Villa
d’Aiano - Cereglio.
63°) VARIGLIANA - Varigliana
S. Lorenzo - Varignana S. Giorgio - Varignana
S. Maria - S. Maria della Cappella - Casalecchio
dei Conti.
64°) VERGATO - Vergato -
Vedeghetto - Malfolle - Prunarolo - Montasico
- M. Pastore - Rodiano - M. Cavaloro - Venola
- Calvenzano - Liserna.
65°) ZOLA - Zola - Casola
- Pradalbino - M. Maggiore - S. Lorenzo in Collina.
Art. 3 – Ogni Regione e Cantone
si raduna nel suo Capo luogo. Capo luogo è la
prima Parrocchia nominata in ciascuna Regione
e Cantone.
Art. 4 – Il Corpo Legislativo
può rettificare la divisione della Città e del
Territorio e mutare il luogo delle Radunanze,
ritenendo però lo stesso numero delle Regioni
e dei Cantoni.
CAPO II
STATO POLITICO DEI CITTADINI
Art. 5 – Ogni uomo nato, e dimorante
nello Stato della Repubblica che sia maggiore
degli anni 21, è Cittadino Bolognese.
Il figlio di Cittadino nato accidentalmente
fuori di Patria si considera nato in Patria.
Art. 6 – È pure Cittadino Bolognese
ogni straniero ammesso legalmente prima della
Costituzione alla Cittadinanza di Bologna, purché
dimori nello Stato della Repubblica e sia maggiore
di anni 21.
Art. 7 – Diviene Cittadino Bolognese
ogni straniero, che oltre l’essere maggiore
di anni 21, ha dimorato per 10 anni consecutivi,
e possiede beni stabili nello Stato della Repubblica.
Art. 8 – Ogni Rettore, o altro
Capo laicale di ciascuna Parrocchia tiene un
registro dei Cittadini abitanti nella sua Parrocchia.
Art. 9 - Quei Cittadini che vogliono
esercitarne i diritti vi si fanno descrivere.
Niun Cittadino, che non vi sia descritto, può
esercitarli.
Art. 10 – Ogni Cittadino che
abbia un’annua rendita non minore di L. 200,
o in beni stabili, o in crediti fruttiferi,
o in stipendi pubblici, ne dà la denuncia, perché
sia notata nel Registro civico.
Art. 11 – Convinto di aver denunciato
il falso è escluso per 10 anni dai Comizi e
da ogni ufficio stabilito dalla Costituzione.
Art. 12 – L’esercizio dei diritti
di Cittadino non compete, e si perde per morte
civile, per uffizi, o titoli di un Governo Straniero,
per parentela sino al terzo grado con qualche
Sovrano, e per condanna a pene afflittive, o
infamanti.
Art. 13 – L’esercizio dei diritti
di Cittadino è sospeso da un interdetto giudiziale
per cagione di furore, o demenza, o imbecillità.
Art. 14 – Qualunque Cittadino
che abbia dimorato per dieci anni consecutivi
fuori dello Stato della Repubblica senza spedizione
o autorizzazione del Governo, è giudicato straniero.
Non riacquista i diritti di Cittadino, se non
dopo aver soddisfatto le condizioni previste
nell’articolo 7.
Art. 15 – Dopo l’anno decimo
della Repubblica non potrà alcuno essere notato
nel registro civico se non prova di saper leggere
e scrivere.
CAPO III
COMIZI GENERALI
Art. 16 – I Comizi generali si
formano dai Cittadini domiciliati nella stessa
Parrocchia.
Art. 17 – Vi presiede il Rettore,
o altro Capo laicale della parrocchia, il quale
elegge un Segretario, e tre assistenti ai scrutini,
che sappiano leggere e scrivere.
Art. 18 – Ove non si trovino
tante persone che sappiano leggere e scrivere,
la disposizione di questo articolo deve almeno
valere pel Segretario.
Art. 19 – Si hanno ordinariamente
in Città e nel Territorio delle rispettive Parrocchie
li... per eleggere Deputati alli Comizi Decurionali
in ragione di uno per ogni dieci Cittadini della
Parrocchia. Gli eletti si chiamano Decurioni.
Art. 20 – Se, divisi in dieci
li Cittadini di ogni Parrocchia, resti un avanzo
maggiore del cinque, vi è luogo alla elezione
di un altro Decurione.
Art. 21 – La elezione si fa per
scrutinio segreto, cioè ogni Cittadino nomina
un soggetto o per scheda, o all’orecchio del
Presidente, del Segretario, degli Assistenti
a’ scrutini. Quelli, che hanno più nomine sono
eletti. In parità di nomine decide la sorte.
Art. 22 – Niuno può dar voto
per Procuratore, né in più di un Comizio generale.
Art. 23 – Se taluno avesse due
domicilii, l’uno stabile, e l’altro accidentale,
deve dar voto dove ha domicilio stabile.
Art. 24 – Tutto ciò, che si facesse
nei Comizi generali, tanto fuori del loro oggetto,
quanto contro le forme prescritte dalla Costituzione,
è nullo.
Art. 25 – Niuno può intervenire
con armi ne’ Comizi generali.
Art. 26 – Qualunque Cittadino
legalmente convinto di aver comprato, o venduto
un voto, o esserselo procurato con maneggi dolosi,
è escluso dai Comizi, e da ogni uffizio stabilito
dalla Costituzione per anni 20, e in caso di
recidiva per sempre.
CAPO IV
COMIZI DECURIONALI
Art. 27 – I Comizi decurionali
si formano dalli Decurioni domiciliati nella
stessa Regione, o Cantone.
Art. 28 – Vi presiede provvisionalmente
il più vecchio d’età, e il più giovane, che
sappia leggere e scrivere, fa l’ufficio di Segretario,
finché, mediante scrutinio segreto, siasi fatta
l’elezione di un Presidente, di un Segretario,
e di tre Assistenti a scrutini.
Art. 29 – Si hanno ordinariamente
in Città, e nel Territorio nel capoluogo di
ciascuna Regione, e Cantone li… di ciascun anno,
per nominare Elettori alli Comizi elettorali,
e un Giudice e Vice Giudice di pace per ogni
Regione, e Cantone.
Art. 30 – La scelta degli Elettori
si fa col seguente ordine:
– I Decurioni di ciascuna Regione scelgono 22
Elettori fra’ Cittadini domiciliati nella loro
Regione;
– I Decurioni di que’ Cantoni, ne’ quali resta
compresa una delle seguenti Terre, e Castelli,
cioè: S. Agata, Budrio, Castel Bolognese, Castel
Franco, Castel Guelfo, Castel S. Pietro, Crevalcore,
S. Giovanni in Persiceto, Medicina, e Porretta
scelgono due Elettori fra’ Cittadini de’ loro
Cantoni domiciliati fuori della Terra, o Castello,
o loro sobborghi, e scelgono pure fra’ Cittadini
domiciliati dentro, un Elettore per ogni cento
di questi stessi Cittadini.
Se, divisi per cento li Cittadini domiciliati
dentro la Terra, o Castello, e loro sobborghi,
resti un avanzo eccedente la metà di cento,
vi è luogo alla scelta di un altro Elettore;
– I Decurioni poi di ciascun altro Cantone scelgono
due Elettori fra’ Cittadini domiciliati nel
loro Cantone.
Art. 31 – L’elezione si fa per
scrutinio segreto, cioè mediante la nomina di
tre soggetti per ciascun Decurione, o per schede,
o all’orecchio del Presidente, del Segretario,
e degli Assistenti a’ scrutini. Quelli che hanno
più nomine sono eletti. In parità di nomine
decide la sorte.
Art. 32 – Gli articoli 22, 23,
24, 25, 26, sono comuni ai Comizi Decurionali.
CAPO V
COMIZI ELETTORALI
Art. 33 – I Comizi elettorali
si formano dagli Elettori di tutte le Regioni,
e Cantoni.
Art. 34 – L’articolo 28 è comune
ai comizi elettorali.
Art. 35 – Si hanno in
Bologna nella Chiesa di S. Petronio li... di
ciascun anno per eleggere prima li membri del
Consiglio Minore, o sia delli 60, indi del Consiglio
Maggiore delli 300, dai quali due Consigli si
forma il Corpo Legislativo.
Art. 36 – L’elezione dei
membri del Consiglio Minore si far per scrutinio
segreto, mediante nomina di tre Soggetti, e
quella del Consiglio Maggiore mediante nomina
di cinque Soggetti per ciascun Elettore. Quelli,
che hanno più nomine, sono gli eletti.
In parità di nomine decide la sorte.
Art. 37 – I Comizi elettorali
non durano più di tre giorni.
Art. 38 – Niuno può essere
scelto elettore se non è maggiore di anni 25,
e se alle qualità necessarie per esercitare
i diritti di Cittadino non unisca anche quella
di un’annua rendita di Lire 200 o in beni stabili,
o in crediti fruttiferi, o in stipendi pubblici.
La possidenza del padre serve di requisito al
figlio di famiglia per quest’ultima qualità.
Art. 39 – Gli elettori
non possono occuparsi di alcuno oggetto estraneo
alle elezioni, di cui sono incaricati, e non
possono dar voto per procuratore.
Art. 40 – Gli articoli
24, 25, 26 sono comuni ai comizi elettorali.
CAPO VI
CORPO LEGISLATIVO
Art. 41 – Il Corpo Legislativo
è composto di 360 membri eletti nei Comizi elettorali.
Si divide in Consiglio Maggiore ed in Consiglio
Minore. Quello è composto di 300, questo di
60 membri.
Art. 42 – Il Corpo Legislativo
prescrive un metodo pel buon ordine, tranquillità
e mutuo rispetto nelle sessioni. Al Presidente
dei rispettivi Consigli ne spetta l’esecuzione,
il quale ha perciò giurisdizione di ammonire,
di espellere dall’attuale sessione e anche di
far arrestare, occorrendo, i contravventori.
Art. 43 – In niun caso
il Corpo Legislativo può esercitare l’autorità
esecutiva, né l’autorità giudiziaria.
Art. 44 – Si rinnova ogni
anno di un terzo. Nel primo e secondo anno della
Repubblica, finché abbia luogo il turno, si
estrae a sorte quella terza parte dei membri
eletti da principio che dovrà uscire.
Art. 45 – Niuno può essere
eletto di nuovo membro del Corpo Legislativo,
se non dopo l’intervallo di un anno.
Art. 46 – Se per qualche
caso o l’uno, o l’altro Consiglio restasse fra
l’anno diminuito di un terzo de’ suoi membri,
il Magistrato de’ Consoli raduna senza dilazione
i Comizi, onde si proceda nelle forme prescritte
dalla Costituzione alla scelta de’ membri da
surrogarsi.
La disposizione di questo articolo non ha mai
luogo, se la diminuzione non arriva ad un terzo.
Art. 47 – Ambidue i Consigli
risiedono in Bologna, ma non possono riunirsi
nella medesima sala.
Art. 48 – Nominano per scrutinio
segreto fra gli rispettivi loro membri un presidente
ed un Segretario. L’uffizio di questi non può
durare oltre i quattro mesi.
Art. 49 – Il Presidente ed il
Segretario di ciascun Consiglio hanno un premio
di Lire 500 per ciascuno.
Art. 50 – Non può essere eletto
né in Presidente né in Segretario se non chi
sia stato membro del rispettivo Consiglio per
un anno intero ed abbia il requisito di essere
intervenuto a tre quarti almeno delle antecedenti
sessioni.
Questa disposizione non ha luogo nel primo anno
della Repubblica.
Art. 51 – Nominano altresì ambidue
i Consigli fuori del loro Corpo, e rimuovono
a loro arbitrio que’ Consultori, Cancellieri
ed altri Ministri che crederanno necessari.
Art. 52 – Risolvono per scrutinio
segreto a pluralità di voti.
Art. 53 – Hanno facoltà di formare
fra rispettivi loro membri alcune Deputazioni
speciali sopra quelle parole che richiedessero
esame preparatorio.
Art. 54 – Niuna deputazione
speciale può avere coll’altre comunicazioni
senza permesso del rispettivo Consiglio.
Art. 55 – Ogni deputazione si
restringe unicamente a proporre ciò che crede
conveniente sopra l’oggetto per cui è stata
formata e resta sciolta tosto che il Consiglio
abbia risolto.
Art. 56 – Il Corpo Legislativo
non assiste ad alcuna cerimonia pubblica.
Art. 57 – I Cittadini che sono
stati membri del Corpo Legislativo non possono
essere in nessun tempo citati, accusati, né
sentenziati, per tutto ciò che avessero
detto e scritto relativamente all’esercizio
della loro carica.
Art. 58 – Dal punto della nomina
fino al trentesimo giorno che sono usciti d’uffizio,
non possono essere arrestati né detenuti, se
l’ordine non è sottoscritto dal Presidente del
loro Consiglio. Per fatti criminali possono
esserlo senza questa sottoscrizione, purché
colti sul fatto. Ma in qualunque caso dovranno
essere detenuti e custoditi in luogo decente
e fuori delle prigioni ordinarie.
Art. 59 – Ciascun membro del
Corpo Legislativo è responsabile di ciò che
ha operato nel tempo della sua carica per un
anno intero dal giorno in cui uscì d’uffizio.
Non può in tale anno partirsi dallo Stato della
Repubblica senza permesso del Corpo Legislativo.
Consiglio Maggiore dei 300
Art. 60 – Non può essere eletto
a questo Consiglio se non chi abbia le qualità
richieste dall’articolo 38, sia maggiore di
anni 30, sia capace di ogni uffizio laicale,
ed abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica
dieci anni immediatamente precedenti l’elezione.
Art. 61 – Il Consiglio dei 300
non può risolvere se la sessione non è composta
di almeno 120 membri: salvo se il Presidente
non avesse avvisato con polizze ciascun membro
del Consiglio che l’oggetto della convocazione
è urgente e che si risolverà col numero degli
intervenuti.
Art. 62 – Deve tenere una sessione
almeno ogni quindici giorni. Il Presidente però
ha facoltà di convocarlo straordinariamente,
secondo che crederà opportuno.
Art. 63 – Questo Consiglio ha
esclusivamente il diritto di proporre leggi.
Art. 64 – Non può nella stessa
sessione proporre e risolvere; ma prende ogni
risoluzione col seguente metodo: si fanno due
letture della proposta coll’intervallo fra l’una
e l’altra di otto giorni, nel qualtempo resta
in iscritto presso del Segretario a comodo di
ciascun membro dello stesso Consiglio. Dopo
la prima lettura discute la proposta, dopo la
seconda delibera, o proroga il tempo a deliberare.
Art. 65 – Non può riprodurre
una proposta non adottata se non dopo un anno.
Art. 66 – Le proposte adottate
da questo Consiglio si chiamano risoluzioni.
Art. 67 – Ogni risoluzione ha
il suo preambolo. Enuncia questo la data della
sessione in cui fu fatta la proposta e della
sessione in cui fu adottata.
Art. 68 – Sono eccettuate dalla
forma prescritta nell’articolo 64 le proposte
riconosciute urgenti per una precedente dichiarazione,
nella quale devono essere enunciati i motivi
d’urgenza. Questi pure si enunciano nel preambolo
della risoluzione.
Consiglio Minore dei 60
Art. 69 – Non può essere eletto
a questo Consiglio se non chi abbia le qualità
richieste nell’articolo 38, sia maggiore di
anni 35, sia capace di ogni uffizio laicale
ed abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica
dodici anni immediatamente precedenti l’elezione.
Art. 70 – Il Consiglio Minore
non può deliberare se la sessione non è composta
almeno di 25 membri.
Art. 71 – Deve radunarsi ad ogni
istanza del Consiglio Maggiore entro il termine
di giorni tre. Anche senza quest’istanza il
Presidente ha facoltà di convocarlo.
Art. 72 – Appartiene esclusivamente
al Consiglio Minore di approvare o rigettare
le risoluzioni del Consiglio dei 300.
Art. 73 – Se la risoluzione non
è preceduta da un atto di urgenza, il Consiglio
Minore non può deliberare in quella sessione
stessa in cui è presentata e letta la risoluzione;
ma soltanto due giorni dopo. Intanto la risoluzione
resta in iscritto presso il Segretario a comodo
di ciascun membro dello stesso consiglio.
Art. 74 – Le risoluzioni, il
preambolo delle quali non attesti l’osservanza
delle forme prescritte negli articoli 64, 67
e 68, non possono essere approvate dal Consiglio
Minore.
Art. 75 – Le risoluzioni del
Consiglio dei 300, approvate dal Consiglio Minore,
si chiamano leggi.
Art. 76 – Ogni legge ha il suo
preambolo, cioè la data della sessione in cui
fu letta la risoluzione e della sessione in
cui fu approvata.
Art. 77 – Il decreto, col quale
il Consiglio Minore riconosce l’urgenza di una
legge, è mentovato nel preambolo della legge.
Art. 78 – Ogni proposta di legge,
benché comprenda più articoli, si considera
come una.
Il Consiglio Minore deve o rigettarla, o approvarla
tutta.
Art. 79 – Il Consiglio Maggiore
non può presentare al Consiglio Minore una proposizione
rigettata se non dopo un anno. Può peraltro
presentargli in qualunque tempo una risoluzione
che contenga un qualche articolo di altra antecedentemente
rigettata.
Art. 80 – Il Consiglio Minore
partecipa nello stesso giorno le leggi tanto
al Consiglio dei 300, che al Magistrato dei
Consoli.
CAPO VII
MAGISTRATO DEI CONSOLI
Art. 81 – Il Magistrato dei Consoli
è composto di nove membri eletti nel Corpo Legislativo
con l’ordine seguente.
Il Consiglio Maggiore forma, mediante scrutinio
segreto, una lista doppia del numero dei Consoli
da eleggersi e la presenta al Consiglio Minore
che ne fa la scelta per scrutinio segreto.
Art. 82 – Non può essere eletto
a questo Magistrato se non chi abbia le qualità
richieste nell’articolo 38, sia maggiore di
anni 40, sia capace di ogni uffizio laicale,
abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica
15 anni immediatamente precedenti l’elezione,
e sia stato membro del Corpo Legislativo o del
Corpo Municipale.
Quest’ultima qualità non si richiede per i primi
tre anni della Repubblica.
Art. 83 – Non può altresì essere
eletto Consolo chi, essendo stato membro del
Corpo Legislativo, non abbia il requisito di
essere intervenuto a tre quarti almeno delle
sedute di detto Corpo.
Art. 84 – Ciascun Consolo è per
quattro mesi Presidente del Magistrato. Nel
primo anno si estrae a sorte fra i nove Consoli.
Nel secondo fra li sei eletti da principio;
e negli altri consecutivi fra i tre più anziani
nel Magistrato.
Art. 85 – Quel Magistrato si
rinnova ogni anno di un terzo, ed esce quella
terza parte dei Consoli che ha avuta la Presidenza.
Art. 86 – Niun Cittadino può
essere di nuovo eletto al Magistrato dei Consoli,
se non dopo l’intervallo di tre anni.
Art. 87 – Gli ascendenti e i
discendenti, i fratelli, gli zii, i nipoti,
tanto agnati quanto cognati non possono ad un
tempo essere di questo Magistrato.
Art. 88 – Restando vacante una
carica di Consolo per morte, dimissione o altra
causa, il Magistrato ne dà avviso al Corpo Legislativo,
il quale entro il termine di giorni sei fa la
scelta del successore con l’ordine prescritto
nell’articolo 81.
Art. 89 – Il nuovo Consolo si
elegge per quel tempo in cui sarebbe durato
in uffizio il suo antecessore. Tuttavia, se
questo tempo non oltrepassa i mesi sei, l’eletto
resta in uffizio fino alla fine del terzo anno
seguente.
Art. 90 – Il Presidente sottoscrive
in nome della Repubblica in conformità delle
deliberazioni del Magistrato ed ha la custodia
del sigillo.
Art. 91 – Le leggi e gli atti
del Corpo Legislativo e le suppliche e memorie
di chi vuol ricorrere al Governo sono indirizzate
al Magistrato nella Persona del Presidente.
Art. 92 – Il Magistrato de’ Consoli
non può deliberare se la sessione non è composta
almeno da cinque membri. Delibera a pluralità
di voti.
Art. 93 – Sceglie fuori del suo
Corpo e rimuove a suo arbitrio un Segretario,
un Consultore, e quei Cancellieri e Ministri
che crederà necessari, ma non può sceglierli
fra quei parenti de’ suoi membri che sono enunciati
nell’articolo 87.
Art. 94 – Provvede secondo le
leggi, al Governo, alla polizia ed alla sicurezza
esterna ed interna della Repubblica. Tiene in
Castel Bolognese un Vicario intitolato del Governo
di quel Castello e suo distretto, con facoltà
anche giudiziaria. Promulga editti e notificazioni
conformi alle leggi e per la loro esecuzione
dispone egli solo di ogni forza armata, ma in
niun caso la può comandare. Ne sceglie e rimuove
i Comandanti in capo, ma non può sceglierli
fra quei parenti dei suoi membri, che sono indicati
nell’articolo 87. Questa disposizione non esclude
la rielezione né la continuazione in ufficio,
in chi fosse già stato eletto.
Art. 95 – Qualunque Corpo o individuo
cui dalla Costituzione o dalla legge è concesso
disporre di qualche parte della forza armata,
ne dispone come delegato del Magistrato de’
Consoli.
Art. 96 – Se il Magistrato è
informato che si trami qualche cospirazione
contro la sicurezza dello Stato, può decretare
ordine di arresto contro coloro che se ne presumono
autori o complici. Può altresì interrogarli,
ma è in obbligo sotto la pena prescritta dalla
legge al delitto di detenzione arbitraria di
rimetterli entro due giorni ai Giudici criminali.
Art. 97 – Il Magistrato fa pubblicare
le leggi ed atti del Corpo Legislativo entro
il termine di due giorni dopo la loro esibizione,
e dentro lo stesso giorno se si tratti di leggi
e di atti preceduti da un Decreto d’urgenza.
Art. 98 – La pubblicazione delle
leggi ed atti del Corpo Legislativo si fa nella
seguente forma.
"In nome della Repubblica Bolognese, Legge,
o Atto del Corpo Legislativo... Il Magistrato
de’ Consoli ordina, che la predetta legge, o
atto sia pubblicato ed eseguito e munito del
sigillo della Repubblica".
Art. 99 – Le leggi, il preambolo
delle quali non attesti l’osservanza delle forme
prescritte negli articoli 73, 74, 76 e 77, non
possono essere promulgate dal Magistrato de’
Consoli.
Art. 100 – Gli articoli 57, 58
e 59 sono comuni a ciascun Consolo.
Art. 101 – Il Magistrato de’
Consoli può invitare in qualunque tempo in iscritto
il Consiglio Maggiore a prendere un qualche
oggetto in considerazione.
Art. 102 – Sì l’uno come l’altro
Consiglio può chiedere al Magistrato de’ Consoli
conti e chiarimenti. Il Magistrato deve rispondere
in iscritto.
Art. 103 – Il trattare e regolare
qualunque affare e negoziazione che riguardi
relazioni esterne, spetta privatamente al Magistrato
de’ Consoli; ma niuna conclusione di trattato
e negoziazione è valida, se non dopo essere
stata approvata dal Corpo Legislativo.
Art. 104 – In casi urgenti però
il Magistrato può risolvere e provvedere al
bisogno, ma è obbligato ad informarne senza
ritardo il Corpo Legislativo.
Art. 105 – Appartiene a questo
Magistrato la direzione e sopraintendenza dei
lavori generali d’acque.
Art. 106 – Li Consoli non possono
comparire nell’esercizio del loro uffizio se
non rivestiti dell’abito del Magistrato. La
legge ne determina la forma; e determina pur
anche la forma dell’abito o segno che deve aver
ciascun Consolo quand’esce in privato.
Art. 107 – Il Magistrato ha la
sua guardia a piedi e a cavallo stipendiata
a spese della Repubblica. Il Corpo Legislativo
determina il numero dei soldati che la compongono.
Art. 108 – Quand’esce in corpo
è accompagnato dalla sua Guardia ed ha ovunque
i primi onori.
Art. 109 – Il Presidente, qualora
sorte in privato, è accompagnato da due guardie
a cavallo.
Art. 110 – Ogni posto di forza
armata deve al Presidente li maggiori onori
militari, li minori ad ogni Consolo.
Art. 111 – Il Presidente
non può pernottare fuori Città durante la sua
Presidenza.
Art. 112 – Non possono nel tempo
stesso stare assenti dalla Città più di tre
Consoli, né alcun di loro senza intelligenza
del Presidente.
Art. 113 – Senza licenza del
Corpo Legislativo niun Consolo può uscire dal
territorio della Repubblica né stare assente
dalla Città più di cinque giorni.
Art. 114 – I Consoli sono alloggiati
nel pubblico Palazzo e vi risiedono per tutto
il tempo del loro uffizio. Sono trattati e serviti
di tutto l’occorrente a spese della Repubblica
con quella decenza che richiede la loro rappresentanza.
CAPO VIII
CORPI MUNICIPALI
Art. 115. Vi è in Città un Corpo
Municipale composto di trenta soggetti, scelti
dal Corpo Legislativo nella forma prescritta
nell’articolo 81.
Art. 116 – Gli articoli 59 e
87 sono comuni al Corpo Municipale.
Art. 117 – Appartiene a questo
Corpo dipendentemente dal Magistrato dei
Consoli l’esecuzione delle leggi e provvidenze
relative a piazza, vettovaglie, strade, scoli,
ponti, fabbriche pubbliche, annona ed altre
aziende economiche della Repubblica. Ha pure
l’ispezione sulle predette materie dipendentemente
dal detto Magistrato; e senza alcuna dipendenza
ha la giudicatura delle cause appartenenti alle
stesse materie nel modo espresso nell’articolo
147
Art. 118 – Si rinnova ogni anno
di un terzo. Nei primi due anni della Repubblica,
finché abbia luogo il turno, si estrae a sorte
quella parte dei membri eletti da principio,
che dovrà uscire.
Art. 119 – Ha la facoltà di sceglier
quegli Assessori e Ministri che crederà conveniente.
Art. 120 – Niuno può essere eletto
membro di questo Corpo se non è nato e non ha
avuto domicilio nella Città di Bologna dieci
anni immediatamente precedenti l’elezione e
se non ha le qualità richieste nell’articolo
60.
Art. 121 – Niun Cittadino può
essere eletto al Corpo Municipale se non dopo
l’intervallo di un anno.
Art. 122 – La distribuzione delle
incombenze fra i membri della Municipalità e
la sua più precisa organizzazione spetta al
Magistrato de’ Consoli.
Art. 123 – Si serbano ne’ Castelli,
Terre e Comuni della Repubblica gli attuali
Magistrati, Consigli e Massariati ed altre Rappresentanze
Pubbliche; ma dipendentemente dal Magistrato
de’ Consoli.
Art. 124 – Il Corpo Legislativo
può organizzarli e riformarli secondo che crede
conveniente; e provvede a quelle Terre, Castelli
o Comuni che fossero privi d’ogni pubblica rappresentanza.
CAPO IX
ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
Art. 125 – I Giudizi non possono
esercitarsi né dal Corpo Legislativo né dal
Magistrato de’ Consoli.
Art. 126 – I Giudici non possono
far leggi, né impedirne o sospendere l’esecuzione.
Art. 127 – Niuno può essere sottratto
dal Giudice, che gli accenna la legge.
Art. 128 – Gli Ascendenti e discendenti,
i fratelli, li zii e nipoti tanto agnati quanto
cognati.
Art. 129 – Le sessioni de’ Tribunali
collegiati sono pubbliche; i Giudici deliberano
in segreto; le sentenze sono ragionate e si
pronunciano ad alta voce.
Art. 130 – Niun Cittadino può
essere Giudice, o Assessore, o Presidente, o
Censore, o Processante o Pubblico Difensore,
se non è maggiore di anni 30.
Art. 131 – Ciascuno di loro è
soggetto in fine d’uffizio a sindacato. Il Corpo
Legislativo ne prescrive la forma.
Art. 132 – Niuno è costretto
a fare compromesso ma chiunque può farlo. Dal
lodo pronunciato non si dà appellazione né ricorso.
Art. 133 – Vi sono due Giudici
ordinari delle cause di prima istanza che giudicano
separatamente ed hanno eguale giurisdizione.
Art. 134 – Il reo convenuto cui
non piace di questi Giudici lo ricusa senza
addurre il motivo.
Art. 135 – Vi sono anche sei
Uditori della Rota. Questa dividesi in due Sezioni
composte di tre uditori ciascuna.
Si formano da principio le dette due Sezioni
per estrazione a sorte e distinguonsi fra di
loro col nome di Sezione prima e Sezione seconda.
Art. 136 – I tre Uditori di una
delle mentovate Sezioni giudicano collegialmente
in grado d’appellazione nelle cause rotali che
sono quelle il cui valore oltrepassa Lire 2500.
Art. 137 – Se la sentenza della
Sezione che ha giudicato in seconda istanza
non è conforme a quella del Giudice ordinario
si può appellare all’altra sezione.
Art. 138 – Una perpetua alternativa
fra la prima e la seconda Sezione determina
a quale di esse spetti ciascuna causa rotale,
che s’introduce per la prima volta in Rota.
Art. 139 – Le cause che non eccedono
il sopra indicato valore di Lire 2500, sono
giudicate in grado d’appellazione da uno dei
predetti Uditori estratti a sorte.
Art. 140 – Tanto i due Giudici
Ordinari quanto gli Uditori di Rota si eleggono
dal Corpo Legislativo nel modo prescritto nell’articolo
81. Risiedono nel pubblico Palazzo, durano in
carica sei anni e possono essere di nuovo eletti.
Art. 141 – Qualunque Uditore
di Rota nuovamente eletto diviene membro di
quella Sezione alla quale apparteneva il suo
predecessore.
Art. 142 – I Notari del Foro
Civile scrivono indifferentemente nelle cause
prime e di ulteriore istanza.
Art. 143 – Il Corpo Legislativo
ne stabilisce il numero e ne fa la scelta.
Art. 144 – Per le cause appartenenti
alla Mercatura vi ha un Tribunale separato da
chiamarsi il "Foro de’ Mercanti".
Art. 145 – Un Giudice giurisperito
con cinque Consoli spedisce le cause di prima
istanza, ed altro Giudice giurisperito con quattro
Sopra Consoli quelle in grado d’appellazione.
Art. 146 – La legge stabilisce
a chi appartenga l’elezione dei detti Giudici,
Consoli e sopra Consoli, quali requisiti debbano
avere, e tutt’altro riguarda il detto Tribunale
e le persone che vi hanno relazione.
Art. 147 – Il Corpo Municipale
di Bologna giudica sommariamente nelle cause
appartenenti ad atti, annona, strade, ponti
e altre materie commesse alla di lui cura nell’articolo
117. Giudica eziandio delle frodi che riguardano
pubbliche contribuzioni e commercio.
Art. 148 – Dalle sentenze del
Corpo Municipale non si dà appellazione ma soltanto
ricorso alla Segnatura.
Art. 149 – Il Corpo Legislativo
ha facoltà di creare quei Giudici o Vice Giudici
di Pace che crederà convenienti per la spedizione
delle cause civili. Il valore delle quali non
oltrepassi Lire 100. Ma prima di profferire
la sentenza è uffizio loro illuminare le parti
sulle pretese ragioni e curarne di comporle
amichevolmente. Dalle loro sentenze non si dà
appellazione ma soltanto ricorso alla Segnatura.
Giudizi criminali
Art. 150 – Vi è un Presidente,
un pubblico Censore, dodici Giudici del fatto,
tre del diritto, tre Processanti, tre Assessori,
un Pubblico Difensore, un Procuratore e un Sollecitatore
eletti dal Corpo Legislativo nella forma prescritta
nell’articolo 81.
Art. 151 – I tre Giudici del
diritto sono i Triumviri della Segnatura, de’
quali nel seguente articolo 181.
Art. 152 – Il Presidente riceve
tutte le accuse tanto del pubblico Censore quanto
delle parti offese e de’ privati Cittadini,
ed attende alla sollecita spedizione delle cause,
al buon ordine de’ giudizi e alla pulizia delle
carceri.
Art. 153 – Il Presidente esibisce
in ogni causa agli accusati nove Giudici del
fatto, a ciò ne scelgano sei.
Art. 154 – L’atto dell’accusa
deve essere pubblico e all’accusato deve essere
noto il tenore dell’accusa e le deposizioni
dei contrari testimoni. Può egli produrre altri
in suo favore.
Art. 155 – Ogni accusatore convinto
di calunnia è notato d’infamia ed è condannato
alla rifazione dei danni e alla pena del taglione.
Art. 156 – Li danni, che avesse
recato il pubblico Censore involontariamente
e senza dolo, sono riparati dal pubblico Erario,
a comodo del quale cedono le condanne pecuniarie.
Art. 157 – I Giudici del fatto
formano tre distinti giudizi: uno sulla verità
o falsità o incertezza dell’accusa; uno altro
sulla natura e qualità del delitto; il terzo
sul grado delle pene.
I loro giudizi non sono validi senza il concorso
almeno di due terzi dei voti.
Art. 158 – Tengono ordinariamente
le loro sessioni una volta al mese. Spediscono
in ciascuna tutte le cause intentate precedentemente,
a riserva delle principali che richiedessero
un più lungo tempo. Finché non hanno spedite
tutte le cause proposte nella sessione, non
abbandonano il luogo del giudizio.
Art. 159 – Si radunano anche
più spesso, ad ogni istanza del Presidente.
Art. 160 – I giudici del fatto,
il Presidente e il Censore durano in carica
un anno ma possono essere di nuovo eletti.
Art. 161 – Se il Presidente riconoscesse
erroneo il giudizio dei Giudici del fatto, ne
commette agli altri sei la revisione, adducendone
nell’atto della commissione il motivo.
Art. 162 – I Giudici del Diritto
pronunciano la sentenza applicando semplicemente
la legge al fatto.
Art. 163 – La loro sentenza risulta
dalla pluralità dei voti ed è di assoluzione
o di condanna o di dichiarazione che l’accusato
non si è provato colpevole. La condanna è a
pena ordinaria o straordinaria, secondo i gradi
delle prove determinate dalla legge.
Art. 164 – Ogni sentenza di morte,
o altra non pecuniaria deve eseguirsi pubblicamente,
dopo che è sottoscritta dal Presidente del Magistrato
de’ Consoli, il quale non può ritardarne l’esecuzione.
Art. 165 – In ogni causa un Giudice
del diritto nominato dal Presidente avverte
i sei Giudici del fatto delle leggi, e dei principi
legali che riguardano la causa e le prove, e
riduce la questione ai suoi giusti termini.
Art. 166 – I processanti interrogano
gli accusati ed i testimoni e dettano ai Notari
gl’interrogatori e le rispettive risposte e
fanno quanto altro ingiunge loro la legge.
Art. 167 – Gli Assessori vegliano
che il processo sia fatto secondo la legge e
siano fedelmente scritti gl’interrogatori e
le risposte sì del reo che dei testimoni.
Art. 168 – Il Presidente assegna
ad ogni reo un Processante e un Assessore.
Art. 169 – Ogni atto del Processante
senza intervento dell’Assessore è nullo.
Art. 170 – Il pubblico Difensore
difende per dovere d’uffizio qualunque accusato
e lo assiste quand’anche s’avesse scelto altri
difensori. Fanno pure lo stesso, secondo il
loro uffizio, il Procuratore e il Sollecitatore.
Art. 171 – I Processanti, gli
Assessori, il pubblico Difensore, il Procuratore
e Sollecitatore, durano in carica tre anni e
possono essere di nuovo eletti.
Art. 172 – La tortura, ed altre
barbare forme per trarre di bocca ai rei la
confessione, sono abolite.
Art. 173 – La spedizione delle
cavalcate nel Territorio tanto dannosa nei passati
tempi a quegli abitanti, non ha più luogo. Si
trasmette ove occorre un processante con un
Assessore e un Notaio. Il giudice di pace e
gli uomini di quel Cantone a cui si fa la Spedizione
li assistono e prestano loro il braccio opportuno.
Art. 174 – I Giudici di pace
o in loro vece, se impediti o assenti, i Vice
Giudici, mantengono la pace e il buon ordine
nella loro Regione o Cantone; giudicano sommariamente
quei leggeri delitti che la legge non punisce
e con pochi giorni di carcere o con leggera
pena pecuniaria, ma prima di profferire il giudizio
procurano la riconciliazione delle parti; danno
qualunque disposizione economica per evitare
e prevenire i disordini e partecipano in genere
al Presidente i gravi delitti commessi nella
loro Regione o Cantone senza però obbligo di
indicarne gli autori.
Art. 175 – A prevenire la disobbidienza
ai loro replicati ordini hanno facoltà d’arrestare
e carcerare qualunque persona.
Art. 176 – Ognuno deve prestarsi
per l’arresto di qualunque persona, quando lo
comandi il Giudice o Vice Giudice di pace.
Art. 177 – Dalla decisione de’
Giudici, o Vice Giudici di pace è lecito alle
parti appellare al solo Presidente.
Art. 178 – Durano in carica un
anno, ma possono essere di nuovo eletti.
Tribunale della Segnatura
Art. 179 – A questo Tribunale
appartiene decidere le controversie sopra la
competenza del Foro; commettere le cause in
grado d’appellazione o ricorso; concedere la
restituzione in intero, definire se una causa
debba piuttosto vedersi civilmente che criminalmente.
E far tutt’altro che gli attribuisce la legge.
Art. 180 – V’ha un Giudice che
esercita da sé solo la giurisdizione di questo
Tribunale eletto dal Corpo Legislativo nel modo
prescritto Dell’articolo 181, il quale chiamasi
Giudice Commissario della Segnatura e risiede
nel pubblico Palazzo.
Art. 181 – Vi sono inoltre i
Triumviri della Segnatura, cioè tre Giudici
che compongono un Tribunale collegiato, chiamato
la Serratura Triumvirale. Tanto questi quanto
il Giudice Commissario durano in carica sei
anni e possono essere di nuovo eletti.
Art. 182 – Ognuno dei Triumviri
è Presidente per turno. La Presidenza dura sei
mesi. Il turno è determinato dalla sorte.
Art. 183 – Se ad alcuna delle
parti non piace il rescritto o decreto del Giudice
Commissario, ricorre alla Segnatura Triumvirale.
Art. 184 – I Triumviri non risiedono
nel pubblico Palazzo, ma vi si radunano una
volta alla settimana.
Art. 185 – Al Triumvirato della
Segnatura è anche commessa l’inspezione sopra
i Nunzi ed altri Esecutori.
CAPO X
DELLA FORZA ARMATA
Art. 186 – La forza armata è
costituita per la conservazione del buon ordine
e per la difesa da nemici della Repubblica.
Art. 187 – La forza armata è
essenzialmente ubbidiente. Niun Corpo armato
può deliberare.
Art. 188 – Si divide in Presidio
Nazionale e Guardia attiva.
Art. 189 – Il Presidio Nazionale
è composto di tutti i Cittadini e figli di Cittadini
in stato di portar l’armi. In ogni Regione e
Cantone vi è un registro degl’individui componenti
questo Presidio.
Art. 190 – Non è posto in azione
che per comando straordinario del Magistrato
dei Consoli in qualche bisogno urgente della
Repubblica.
Art. 191 – Lo stabilire la sua
organizzazione e disciplina spetta al Corpo
Legislativo.
Art. 192 – La Guardia attiva
altra è permanente con stipendio, altra è sussidiaria
senza stipendio.
Art. 193 – La Guardia permanente
presta in Città gli attuali servigi al Magistrato
dei Consoli, al palazzo Pubblico, Chiese e Teatri
ecc. Il Corpo Legislativo fissa il numero degli
individui che la compongono, ne prescrive gli
stipendi, nomina gli ufficiali e determina il
metodo dell’arruolamento.
Art. 194 – La Guardia sussidiaria
altra serve in Città, altra nel Territorio.
Ufficio della prima si è di guardare le porte
della Città e marciare in pattuglia. Ufficio
della seconda è di prestarsi alle occorrenze
ordinarie e straordinarie del Territorio e talvolta
anche della Città per comando del Magistrato
dei Consoli.
Art. 195 – Il modo dell’arruolamento
della Guardia sussidiaria, la sua organizzazione
e disciplina e il numero degli individui che
la compongono è determinato dal Corpo Legislativo,
al quale pure spetta la scelta degli Ufficiali.
Art. 196 – Le distinzioni di
grado non esistono che in ordine al servizio
e per la sua durata.
Art. 197 – Il Comandante in capo
della forza armata dura in carica un anno, ma
può essere di nuovo eletto.
CAPO XI
FINANZE, CONTRIBUZIONI E RENDITE PUBBLICHE
Art. 198 – Vi ha una Deputazione
speciale di cinque Soggetti eletti dal Corpo
Legislativo col metodo prescritto nell’articolo
81, che chiamansi "Commissari di Finanze".
Art. 199 – Ufficio di questa
deputazione è di prestare opera e consiglio
al Magistrato de’ Consoli nella formazione della
tabella passiva della Repubblica, nel proporzionare
la quantità e qualità delle contribuzioni occorrenti
per bilanciare le annue spese, e nel suggerire
i mezzi che potessero essere atti all’ammortizzazione
del passivo della Repubblica.
Art. 200 – La suddetta tabella
e le pubbliche gravezze devono essere sanzionate
dal Corpo Legislativo nelle solite forme.
Art. 201 – Fissata la qualità
e quantità delle pubbliche gravezze, veglia
la Deputazione dipendente dal Magistrato de’
Consoli o sopra li Fermieri che le avranno in
appalto o sopra gli Amministratori e Governatori
che a pubblico pro le maneggieranno.
Art. 202 – Il risolvere se debbano
o no affittarsi li Dazi ed altre gravezze e
fissare il modo dell’appalto appartiene al Corpo
Legislativo.
Art. 203 – Il solo Corpo Legislativo
può imporre nuove gravezze in caso di nuovi
bisogni dello Stato, o diminuire le già imposte
in seguito d’istanza ragionata dal Magistrato
dei Consoli e Deputazione di Finanze; o pur
anche di moto proprio, consultato però prima
il detto Magistrato e la detta Deputazione.
Art. 204 – Dalla Deputazione
di Finanza esce ogni anno uno dei suoi membri,
che però può essere di nuovo eletto. Nei primi
quattro anni della Repubblica, finché abbia
luogo il turno, si estrae a sorte quello dei
cinque membri da principio eletti, che dovrà
uscire.
Art. 205 – Al Corpo Legislativo
appartiene il diritto di regolare la fabbrica
ed emissione di ogni specie di moneta, fissarne
il valore ed il prezzo e determinarne il conio.
Art. 206 – Il Magistrato dei
Consoli sopraintende alla fabbrica delle monete
ed ai Ministri della pubblica Zecca.
Tesoreria Nazionale
Art. 207 – Vi sono cinque Commissari
eletti dal Corpo Legislativo col metodo prescritto
nell’articolo 81.
Art. 208 – Debbon’essere Possessori
di beni stabili liberi di un valore da determinarsi
dal Corpo Legislativo, o dar cauzione per altrettanto
valore.
Art. 209 – Durano in carica cinque
anni. Escono nel modo espresso nell’articolo
204.
Art. 210 – Questi Commissari
vegliano affinché vengano colati nel Pubblico
Erario tutti i prodotti delle contribuzioni
ed altre rendite pubbliche.
Art. 211 – Fanno estradare li
mandati di pagamento a norma della tabella passiva
della Repubblica. I mandati sono firmati almeno
da due Commissari e dal Consolo Presidente.
Art. 212 – I mandati di spese
straordinarie e fuori di tabella sono decretati
dal Corpo Legislativo. Si enuncia nel mandato
la data di un tal Decreto. Il Mandato è munito
della firma dei due Consoli, oltre quella del
Consolo Presidente, e Commissari.
Art. 213 – Il Magistrato dei
Consoli, il Corpo Municipale e chiunque abbia
ricevuto denaro dalla cassa di Tesoreria rende
conto a’ Tesorieri della versione del danaro
ricevuto.
Revisione de’ conti
Art. 214 – Vi son altresì cinque
Commissari di Revisione eletti dal Corpo Legislativo
nella forma prescritta nell’articolo 81.
Art. 215 – Durano in carica cinque
anni ed escono d’ufficio nel modo espresso nell’articolo
204.
Art. 216 – Li Commissari di Tesoreria
presentano ogni anno ai Commissari di Revisione
il bilancio generale sulle entrate, e spese
della Repubblica, acciocché questi lo verifichino
e lo approvino.
Art. 217 – I Commissari di Revisione,
dopo averlo verificato, lo presentano ogni anno
tanto al Corpo Legislativo quanto al Magistrato
de’ Consoli, ed in tale occasione fanno conoscere
gli abusi e disordini che avessero rilevato
nel corso della revisione, e propongono que’
provvedimenti che credono opportuni.
Art. 218 – Tanto li Commissari
di Finanze che quelli di Tesoreria di Revisione
non possono essere sospesi o dimessi se non
dal Corpo Legislativo.
Art. 219 – Gli articoli 59 e
60 sono comuni a’ Deputati di Finanze, di Tesoreria
e di Revisione.
Istruzione pubblica
Art. 220 – La pubblica istruzione
è stata finora schiava di antichi pregiudizi,
e sarebbe, quando si retenesse contraria al
nuovo ordine di cose. Quindi v’hanno Deputati
ad esaminarla, e dirigerla eletti dal Corpo
Legislativo nel modo prescritto nell’articolo
81.
Art. 221 – L’articolo 38 è comune
a questi Deputati.
Art. 222 – Questi saranno otto.
La carica loro dura otto anni. Nei primi sette
anni della Repubblica la sorte esclude ogni
anno uno dei primi eletti, finché abbia luogo
il turno. Il Consiglio Maggiore nomina due soggetti,
perché uno di loro dal Minor Consiglio si sostituisca
all’escluso. Può questi per altro e nominarsi
di nuovo e di nuovo eleg |