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STATUTO DEL REGNO DI SARDEGNA
CARLO ALBERTO
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
Ecc. Ecc. Ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi
veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri
amatissimi sudditi col Nostro proclama dell’8 dell’ultimo
scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo
agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come
la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle
circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli
impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di
conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl’interessi
ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni
rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale
come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile
affetto che stringono all’itala Nostra Corona un Popolo,
che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore,
abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia
che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione
libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica
fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di
Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del
Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza
di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile
della Monarchia, quanto segue:
Art. 1 – La Religione Cattolica, Apostolica
e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti
ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2 – Lo Stato è retto da un Governo Monarchico
Rappresentativo. Il Trono èereditario secondo la legge salica.
Art. 3 – Il potere legislativo sarà collettivamente
esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei
Deputati.
Art. 4 – La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5 – Al Re solo appartiene il
potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda
tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa
i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone
notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza
dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni
opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze,
o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto
se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.
Art. 6 – Il Re nomina a tutte le cariche
dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per
l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza,
o dispensarne.
Art. 7 – Il Re solo sanziona le leggi e le
promulga.
Art. 8 – Il Re può far grazia e commutare
le pene.
Art. 9 – Il Re convoca in ogni anno le due
Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella
dei Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra
nel termine di quattro mesi.
Art. 10 – La proposizione delle leggi apparterrà
al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione
di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello
Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11 – Il Re èmaggiore all’età di diciotto
anni compiti.
Art. 12 – Durante la minorità del Re, il
Principe suo più prossimo parente nell’ordine della successione
al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni
vent’uno.
Art. 13 – Se, per la minorità del Principe
chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente
più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio,
conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14 – In mancanza di parenti maschi,
la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15 – Se manca anche la Madre, le Camere,
convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il
Reggente.
Art. 16 – Le disposizioni precedenti relative
alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore
si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se
l’Erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni,
egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.
Art. 17 – La Regina Madre ètutrice del Re
finché egli abbia compiuta l’età di sette anni: da questo
punto la tutela passa al Reggente.
Art. 18 – I diritti spettanti alla podestà
civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione
delle Provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero,
saranno esercitati dal Re.
Art. 19 – La dotazione della Corona è conservata
durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli
ultimi dieci anni.
Il Re continuerà ad avere l’uso dei Reali
palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti
indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di
cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.
Per l’avvenire la dotazione predetta verrà
stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura,
dopo l’avvenimento del Re al Trono.
Art. 20 – Oltre i beni, che il Re attualmente
possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio
ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo
oneroso o gratuito, durante il suo Regno.
Il Re può disporre del suo patrimonio privato
sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere
tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità
disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto
alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21 – Sarà provveduto per legge ad un
assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità,
od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio
dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni
predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle
Regine.
Art. 22 – Il Re, salendo al trono,
presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di
osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23 – Il Reggente prima d’entrare
in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re,
e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.
Dei diritti e dei doveri dei cittadini
Art. 24 – Tutti i regnicoli, qualunque
sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili
e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari,
salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25 – Essi contribuiscono indistintamente,
nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26 – La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in
giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle
forme ch’essa prescrive.
Art. 27 – Il domicilio èinviolabile. Niuna
visita domiciliare può aver luogo se non in forza della
legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 28 – La Stampa sarà libera, ma una legge
ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri
liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza
il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29 – Tutte le proprietà, senza alcuna
eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente
accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto
od in parte, mediante una giusta indennità conformemente
alle leggi.
Art. 30 – Nessun tributo può essere imposto
o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato
dal Re.
Art. 31 – Il debito pubblico è guarentito.
Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori
è inviolabile.
Art. 32 – È riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che
possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa
pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle
adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali
rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
Del Senato
Art. 33 – Il Senato ècomposto di membri nominati
a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni
compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o sei
anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli Ambasciatori;
7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni
di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato
di Cassazione e della Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato
di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni
di funzioni;
11° I Presidenti di Classe dei Magistrati
di appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione
e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali
presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni;
14° Gli Uffiziali Generali di terra e di
mare;
Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli
dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni
di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo
tre elezioni alla loro presidenza;
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni
di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia delle
Scienze, dopo sette anni di nomina;
19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore
d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizii o meriti eminenti
avranno illustrata la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano tre
mila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni,
o della loro industria.
Art. 34 – I Principi della Famiglia Reale
fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente
dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed
hanno voto a venticinque.
Art. 35 – Il Presidente e i Vice Presidenti
del Senato sono nominati dal Re.
Il Senato nomina nel proprio seno i suoi
Segretarii.
Art. 36 – Il Senato ècostituito in Alta Corte
di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini
di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello
Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera
dei Deputati.
In questi casi il Senato non è Corpo politico.
Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii,
per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 37 – Fuori del caso di flagrante delitto,
niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un
ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare
dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38 – Gli atti, coi quali si accertano
legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri
della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne
ordina il deposito ne’ suoi archivi.
Della Camera dei Deputati
Art. 39 – La Camera elettiva ècomposta di
Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla
legge.
Art. 40 – Nessun Deputato può essere ammesso
alla Camera, se non èsuddito del Re, non ha compiuta l’età
di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non
riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41 – I Deputati rappresentano la Nazione
in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può loro darsi
dagli Elettori.
Art. 42 – I Deputati sono eletti per cinque
anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione
di questo termine.
Art. 43 – Il Presidente, i Vice Presidenti
e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa
nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per
tutta la sua durata.
Art. 44 – Se un Deputato cessa, per qualunque
motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto
sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art. 45 – Nessun Deputato può essere arrestato,
fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione,
né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo
consenso della Camera.
Art. 46 – Non può eseguirsi alcun mandato
di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione
della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti
e susseguenti alla medesima.
Art. 47 – La Camera dei Deputati ha il diritto
di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta
Corte di Giustizia.
Disposizioni comuni alle due Camere
Art. 48 – Le sessioni del Senato e della
Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso
tempo.
Ogni riunione di una Camera fuori del tempo
della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono
intieramente nulli.
Art. 49 – I Senatori ed i Deputati prima
di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano
il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente
lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro
funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della
Patria.
Art. 50 – Le funzioni di Senatore e di Deputato
non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
Art. 51 – I Senatori ed i Deputati non sono
sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e
dei voti dati nelle Camere.
Art. 52 – Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto
la domanda, esse possono deliberare in segreto.
Art. 53 – Le sedute e le deliberazioni
delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità
assoluta dei loro membri non èpresente.
Art. 54 – Le deliberazioni non possono essere
prese se non alla maggiorità de’ voti.
Art. 55 – Ogni proposta di legge debb’essere
dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna
Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata
da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per
la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione
del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56 – Se un progetto di legge èstato
rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere
più riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57 – Ognuno che sia maggiore di età
ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali
debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione
della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione,
ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente,
o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.
Art. 58 – Nissuna petizione può essere presentata
personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite hanno sole il diritto
di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59 – Le Camere non possono ricevere
alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii
membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art. 60 – Ognuna delle Camere èsola competente
per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei
proprii membri.
Art. 61 – Così il Senato, come la Camera
dei Deputati, determina, per mezzo d’un suo Regolamento
interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le
proprie attribuzioni.
Art. 62 – La lingua italiana èla lingua officiale
delle Camere.
È però facoltativo di servirsi della francese
ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa èin
uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63 – Le votazioni si fanno per alzata
e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest’ultimo
mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso
di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64 – Nessuno può essere ad un tempo
Senatore e Deputato.
Dei Ministri
Art. 65 – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66 – I Ministri non hanno voto deliberativo
nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono membri.
Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono
essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67 – I Ministri sono risponsabili.
Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno
vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.
Dell’ordine giudiziario
Art. 68 – La Giustizia emana dal Re, ed èamministrata
in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.
Art. 69 – I Giudici nominati dal Re, ad eccezione
di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni
di esercizio.
Art. 70 – I Magistrati, Tribunali, e Giudici
attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare
all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71 – Niuno può essere distolto dai suoi
Giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati Tribunali
o Commissioni straordinarie.
Art. 72 – Le udienze dei Tribunali in materia
civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici
conformemente alle leggi.
Art. 73 – L’interpretazione delle leggi,
in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al
potere legislativo.
Disposizioni generali
Art. 74 – Le istituzioni comunali e provinciali,
e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati
dalla legge.
Art. 75 – La Leva militare è regolata
dalla legge.
Art. 76 – È istituita una Milizia Comunale
sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77 – Lo Stato conserva la sua bandiera:
e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art. 78 – Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti
sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono
essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso
dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne
gli statuti.
Art. 79 – I titoli di nobiltà sono mantenuti
a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei
nuovi.
Art. 80 – Niuno può ricevere decorazioni,
titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione
del Re.
Art. 81 – Ogni legge contraria al presente
Statuto èabrogata.
Disposizioni transitorie
Art. 82 – Il presente Statuto avrà il pieno
suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere,
la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a
quel punto sarà provveduto al pubblico servizio di urgenza
con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin
qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni
dei Magistrati, che sono fin d’ora abolite.
Art. 83 – Per l’esecuzione del presente Statuto
il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni,
sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio
di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla
Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella
relativi.
Art. 84 – I Ministri sono incaricati e responsabili
della esecuzione e della piena osservanza delle presenti
disposizioni transitorie.
Dato in Torino addì quattro del mese di marzo
l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno
Nostro il decimo ottavo.
Carlo Alberto
Il Ministro e Primo Segretario di Stato
per gli affari dell’Interno,
Borelli
Il primo Segretario di Stato per gli affari
Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia,
Dirigente la Grande Cancelleria,
Avet
Il Primo Segretario di Stato per gli affari
di Finanze,
Di Revel
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori
pubblici, dell’Agricoltura, e del Commercio,
Des Ambrois
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari
Esteri,
E. di San Marzano
Il Primo Segretario di Stato per gli affari
di Guerra e Marina,
Broglia
Il Primo Segretario di Stato per la pubblica
Istruzione,
C. Alfieri
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