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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(26 gennaio 1802)
Titolo I
Della repubblica italiana
Art. 1 – La religione cattolica apostolica
romana è la religione dello Stato.
Art. 2 – La sovranità risiede nell’universalità
dei cittadini.
Art. 3 – Il territorio della repubblica si
divide in dipartimenti, distretti e comuni.
Titolo II
Del diritto di cittadinanza
Art. 4 – Ogni figlio di cittadino, purché
dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore,
acquista i diritti di cittadinanza.
Art. 5 – Lo stesso diritto si accorda a qualunque
forestiero, che possedendo nel territorio della repubblica
una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d’industria
o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi,
e dichiarato di volerne essere cittadino.
Art. 6 – Indipendentemente dal requisito
di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro
che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio
della repubblica, o un’abilità straordinaria nelle scienze
od arti, ancorché meccaniche, o finalmente servigi importanti
resi alla repubblica.
Art. 7 – Le naturalizzazioni accordate per
lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate
le suddette condizioni.
Art. 8 – La legge determina il limite dell’età
minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare
per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si
sospende, o si perde l’esercizio de’ diritti di cittadino.
Art. 9 – Regola pure la formazione del registro
civico: i soli cittadini descritti in questo registro sono
eleggibili alle funzioni costituzionali.
Titolo III
De’ collegi
Art. 10 – Tre collegi elettorali, cioè il
collegio de’ possidenti, quello de’ dotti,
e quello de’ commercianti, sono l’organo primitivo
della sovranità nazionale.
Art. 11 – Sull’invito del governo i collegi
si radunano almeno una volta ogni biennio per completare
i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di Stato,
del corpo legislativo, dei tribunali di revisione, e di
cassazione, ed i commissarii della contabilità. Le loro
sessioni non durano più di quindici giorni.
Art. 12 – Deliberano senza discussione e
a scrutinio segreto.
Art. 13 – La seduta d’ogni collegio non è
legittima senza l’intervento di più d’un terzo de’ suoi
membri.
Art. 14 – Ad ogni sessione ordinaria de’
collegi il governo presenta a ciascuno di essi la lista
de’ posti vacanti, e le notizie relative alle nomine da
farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi
di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di
essi.
Art. 15 – Approvano o rigettano le denunzie
che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111, 114.
Art. 16 – Pronunziano sulla riforma di qualunque
articolo costituzionale, che loro viene proposta dalla consulta
di Stato.
Art. 17 – Il membri di ciascun collegio debbono
avere non meno di 30 anni e sono eletti a vita.
Art. 18 – Si cessa d’esser membri de’ collegi
: 1. per fallimento doloso legalmente provato: 2. per un’assenza
prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio
senza legittima causa: 3. per servigio accettato presso
d’una potenza straniera senza permissione del proprio governo:
4. per mancanza dalla repubblica continuata sei mesi dopo
il legale richiamo: 5. finalmente per tutte le ragioni per
cui si perde il diritto di cittadinanza.
Art. 19 – Ciascun collegio prima di separarsi
trasmette alla prossima censura il processo verbale della
sua seduta.
Titolo IV
Del collegio de’ possidenti
Art. 20 – Il collegio de’ possidenti è composto
di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarii della repubblica,
che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di
seimila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in
Milano.
Art. 21 – Ogni dipartimento ha il diritto
di avere nel collegio de’ proprietarii per lo meno tanti
membri, quanti in ragione di uno per ogni trentamila abitanti
corrispondono al totale della sua popolazione.
Art. 22 – Se non si trovano in un dipartimento
tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall’art.
20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de’
maggiori possidenti dello stesso dipartimento.
Art. 23 – In ogni sessione il collegio completa
se medesimo sugli stati di possidenza fondiaria, che ha
diritto di chiedere al governo.
Art. 24 – Elegge nel suo seno nove membri
a formar parte della censura.
Art. 25 – Forma a maggiorità comparativa
dei voti una lista tripla per l’elezione de’ funzionari
pubblici indicati all’art. 11, e la presenta alla censura.
Titolo V
Del collegio de’ dotti
Art. 26 – Il collegio de’ dotti è composto
di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni
genere di scienze, o di arti liberali, e meccaniche, ed
anche fra più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche,
o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative.
La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.
Art. 27 – In ogni sessione il collegio trasmette
alla censura una lista tripla de’ cittadini forniti de’
suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti
in esso vacanti.
Art. 28 – Elegge nel suo seno sei membri
per far parte della censura.
Art. 29 – Forma a maggiorità comparativa
de’ voti una lista dupla per l’elezione de’ funzionarii
pubblici indicati all’articolo 11, e la presenta alla censura.
Titolo vi
Del collegio de’ commercianti
Art. 30 – Il collegio de’ commercianti ècomposto
di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati,
ed i fabbricanti più distinti per l’importanza del loro
commercio. La sua residenza nei primi dieci anni èin Brescia.
Art. 31 – In ogni sessione il collegio si
completa coll’appoggio de’ lumi che ha diritto di domandare
al governo.
Art. 32 – Sono comuni a questo collegio gli
articoli 28, 29.
Titolo VII
Della censura
Art. 33 – La censura e una commissione di
21 membri nominati da’ collegi nel modo e nella proporzione
indicata agli articoli 24, 28. La sua residenza pei
primi dieci anni è in Cremona.
Art. 34 – Si aduna necessariamente non più
tardi di cinque giorni dopo la sessione de’ tre collegi.
Art. 35 – Non istà raccolta più di dieci
giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l’intervento
almeno di 17 de’ suoi membri.
Art. 36 – Sulle liste de’ tre collegi elegge
agli impieghi costituzionali indicati all’art. 11 alla pluralità
assoluta de’ voti.
Art. 37 – Proclama eletti quelli che si trovano
nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.
Art. 38 – Elegge ai posti vacanti nel collegio
de’ dotti, come all’art. 27.
Art. 39 – Compie necessariamente tutte le
nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso
alle sue sessioni.
Art. 40 – Esercita le funzioni attribuitele
dalla costituzione agli articoli 109, 111, 114.
Art. 41 – La censura si rinnova ogni sessione
anco straordinaria de’ collegi elettorali.
Art. 42 – Gli atti della censura vengono
presentati ai collegi nella prossima loro sessione.
Titolo VIII
Del governo
Art. 43 – Il governo è affidato ad un presidente,
ad un vice presidente, ad una consulta di Stato, e de’ ministri,
e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni.
Art. 44 – Il presidente dura in carica 10
anni, ed è indefinitivamente rieleggibile.
Art. 45 – Il Presidente ha l’iniziativa di
tutte le leggi come all’art. 76.
Art. 46 – Ha pure l’iniziativa di tutte le
negoziazioni diplomatiche.
Art. 47 – È incaricato esclusivamente dal
potere esecutivo che esercita per mezzo dei ministri.
Art. 48 – Nomina i ministri, gli agenti civili,
ed i diplomatici, i capi dell’armata, ed i generali. La
legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.
Art. 49 – Nomina il vice-presidente, che
in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo,
e lo rappresenta in tutte le parti, che egli vuole affidargli.
Nominato una volta, non può essere rimosso durante la presidenza
di chi lo ha eletto.
Art. 50 – In qualunque caso di vacanza della
presidenza, passano in lui tutti gli attributi del presidente
sino alla elezione del successore.
Art. 51 – I sigilli dello Stato sono
presso al presidente. Un segretario di Stato da lui eletto,
che ha il grado di consigliere, è incaricato, sotto la sua
personale responsabilità, di presentargli entro il termine
di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo,
di apporgli il sigillo dello Stato, e di promulgarle.
Art. 52 – Lo stesso segretario di Stato contrassegna
la firma del presidente e tiene il registro particolare
de’ di lui atti.
Art. 53 – Il trattamento del presidente è
di lire 500,000 di Milano, quello del vice-presidenie èdi
lire 100,000.
Titolo IX
Della consulta di Stato
Art. 54 – La consulta di Stato ècomposta
di otto cittadini d’età non minore di 40 anni, eletti a
vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi
alla repubblica.
Art. 55 – Presiede alla consulta di Stato
il presidente della repubblica. Uno de’ suoi membri a scelta
del presidente èministro degli affari esteri. Questi presiede
la consulta in mancanza del presidente.
Art. 56 – La consulta di Stato èspecialmente
incaricata dell’esame de’ trattati diplomatici, e di tutto
ciò che ha rapporto agli affari esteri dello Stato.
Art. 57 – Le istruzioni relative alle negoziazioni
diplomatiche sono diverse nella consulta: ed i trattati
non sono definitivi, se non osservati dalla maggiorità assoluta
de’ suoi membri.
Art. 58 – Se il governo per motivi di sicurezza
della repubblica ha ordinato l’arresto di qualche persona
sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni
o rimetterlo ai tribunali competenti, o, in vista delle
particolari circostanze dello Stato, ottenere dalla consulta
un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto deve
essere sottoscritto dal presidente, e dalla maggiorità de’
membri della consulta.
Art. 59 – Un somigliante decreto èpur necessario
quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica
qualche cittadino che ne turbi la quiete.
Art. 60 – Tutte le misure particolari non
appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate
dalla sicurezza dello Stato, formano necessariamente l’oggetto
di un decreto speciale della consulta.
Art. 61 – Allorché la sicurezza dello Stato
esigesse di metter fuori della costituzione un dipartimento,
o quando l’insurrezione di qualche corpo armato, o la condotta
di qualche grande funzionario richiedesse alcuna misura
straordinaria per la salvezza della repubblica, questa deve
essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta
di Stato.
Art. 62 – Ogni decreto della consulta èsempre
ristretto al caso speciale che lo ha determinato.
Art. 63 – Il presidente ha esclusivamente
l’iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella
consulta di Stato, ed il voto preponderante in parità di
suffragi.
Art. 64 – La consulta di Stato, ne’ casi
di cessazione, rinunzia o morte del presidente, elegge a
pluralità assoluta di voti il successore nel termine di
48 ore, né può separarsi prima di avere compita la nomina.
A questa sessione, in mancanza del presidente, presiede
il vice-presidente.
Art. 65 – Il trattamento dei membri della
consulta di Stato e di lire 30,000.
Titolo x
De’ ministri
Art. 66 – I ministri sono eletti dal presidente,
e revocabili dal medesimo.
Art. 67 – Il presidente può
nominare un gran giudice nazionale: questi ènecessariamente
il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non
si perde che per rinunzia o condanna.
Art. 68 – Gli attributi particolari di gran
giudice sono: 1. lo stabilire i regolamenti d’ordine pei
tribunali: 2. la facoltà di sospendere per un semestre qualche
giudice negligente, o di una condotta che offenda la dignità
della sua carica: 3. il diritto di presiedere, quando il
governo lo ricerca, al tribunale di cassazione, con voce
preponderante.
Art. 69 – Allorché il governo crede opportuno
il nominare un segretario di Stato della giustizia, e confidargli
questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo
titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario
di Stato della giustizia esercita le funzioni del ministro
della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.
Art. 70 – Il ministro delle relazioni estere
è necessariamente tolto fra i membri della consulta di Stato
a scelta del presidente, il quale lo nomina e lo dimette
a suo piacere.
Art. 71 – Un ministro è specialmente incaricato
dell’amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle
riscossioni, ordina il giro de’ fondi ed i pagamenti autorizzati
dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non
in virtù: 1. di una legge, e fino alla concorrenza de’ fondi
specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa:
2. di un decreto del governo: 3. di un mandato firmato da
un ministro.
Art. 72 – Dee sotto la propria responsabilità
far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico
ai commissarii della contabilità entro l’ultimo semestre
dell’anno successivo.
Art. 73 – I conti dettagliati della spesa
di ciascun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono
ogni anno pubblicati.
Art. 74 – Nessun atto del governo può aver
effetto se non è firmato da un ministro.
Titolo XI
De’ Consigli legislativi
Art. 75 – Il consiglio legislativo ècomposto
per lo meno di 10 cittadini d’età non minore di 30 anni,
eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre
anni.
Art. 76 – I consiglieri danno il loro voto
deliberativo sui progetti di legge proposti dal presidente,
che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de’
suffragi.
Art. 77 – Hanno voto consultivo in tutti
gli altri affari ne’ quali il presidente lo ricerca.
Art. 78 – Sono specialmente incaricati della
redazione de’ progetti di legge; dell’esposizione de’ motivi
che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori
del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio
de’ medesimi; decidono sulle quistioni di cui all’art. 100.
Art. 79 – I ministri possono intervenire
al consiglio legislativo in conseguenza dell’invito del
presidente.
Art. 80 – Il trattamento di ogni consigliere
èdi lir. 2,000.
Titolo XII
Del corpo legislativo
Art. 81 – Il corpo legislativo ècomposto
di 75 membri d’età, non minore d’anni 30. La legge determina
il numero de’ membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento
in ragione di popolazione. Almeno la metà deve essere tolta
fuori dei collegi.
Art. 82 – Si rinnova per terzo ogni due anni.
La sortita del primo terzo, e del secondo viene determinata
dalla sorte. In progresso l’anzianità regola il turno.
Art. 83 – Il governo convoca il corpo legislativo,
e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno
di due mesi all’anno.
Art. 84 – Non può deliberare senza l’intervento
di più della metà de’ suoi membri, non compresi gli oratori.
Art. 85 – I membri dei collegi, quelli della
consulta di Stato, quelli del consiglio legislativo, ed
i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo
legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.
Art. 86 – Il corpo legislativo nomina nel
suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di
15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto
di legge trasmesso dal governo.
Art. 87 – La commissione lo esamina, conferisce
in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo
legislativo il suo voto d’approvazione o di rifiuto.
Art. 88 – Il progetto si discute alla presenza
del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri
del governo.
Art. 89 – Il corpo legislativo delibera senza
discussione a scrutinio segreto, ed a maggiorità assoluta
de’ suffragi. Gli oratori non hanno voto.
Art. 90 – La promulgazione della legge si
fa dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo legislativo.
Art. 91 – Durante quest’intervallo la legge
può essere denunziata come incostituzionale.
Art. 92 – La denunzia sospende la promulgazione
e l’effetto della legge.
Art. 93 – Il trattamento de’ membri del corpo
legislativo èdi lire 6,000 di Milano. Quello degli oratori
èdi lire 9,000.
Titolo XIII
De’ tribunali
Art. 94 – Le differenze fra privati possono
terminarsi per mezzo d’arbitri. Il loro giudizio è inappellabile
e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile
de’ conciliatori, e de’ giudici di prima istanza, dei tribunali
d’appello, due tribunali di revisione, ed uno di cassazione.
Art. 95 – Non si dà appello da due sentenze
conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze
discordanti.
Art. 96 – Il tribunale di cassazione: 1.
Annulla i giudicati inappellabili, ne’ quali sono state
violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione
alla legge: 2. Pronuncia sulla domanda di remissione da
un tribunale all’altro per causa di sospetto legittimo,
o di sicurezza pubblica: 3. Pronuncia pure sulle quistioni
d’incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d’accusa
promossi contro qualche tribunale: 4. Denunzia ai collegi
gli atti del corpo legislativo o del governo che importano
usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento
al libero di lui esercizio.
Art. 97 – In materia di delitti vi sono de’
tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva
o infamante un primo giurì ammette o rigetta l’accusa. Se
questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica
il fatto ed i giudici applicano in seguito la legge. Il
giudizio èinappellabile.
Art. 98 – La legge stabilisce l’organizzazione,
la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni
de’ tribunali ed il trattamento de’ giudici.
Art. 99 – La legge fissa l’organizzazione
dei giurì, e l’epoca in cui debbono essere attivati, non
però più lontana di dieci anni.
Art. 100 – Le questioni di pubblica amministrazione
sono di privata competenza del consiglio legislativo.
Art. 101 – Le camere di commercio pronunciano
sommariamente nelle cause mercantili.
Art. 102 – I delitti militari sono giudicati
dai consigli di guerra a norma del codice militare.
Art. 103 – I membri dei tribunali di cassazione,
e revisione, sono eletti dai collegi. Quelli de’ tribunali
d’appello, i giudici ordinari ed i conciliatori sono nominati
dalla consulta di Stato sopra le liste che vengono loro
presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d’appello.
La legge regola la formazione di quelle liste.
Art. 104 – I giudici sono eletti a vita.
Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro
ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto
di cittadinanza.
Titolo XIV
Della risponsabilità de’ funzionarii pubblici
Art. 105 – Le funzioni di membro de’ collegi,
e della censura, di presidenti e vice-presidenti del governo,
di membro della consulta di Stato del consiglio legislativo,
del corpo legislativo, della camera degli oratori, de’ tribunali
di revisione e di cassazione, non dànno veruna responsabilità.
Art. 106 – Per delitti personali e non derivanti
dall’esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono
rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.
Art. 107 – I ministri sono responsabili:
1. degli atti del governo da loro sottoscritti: 2. della
inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d’amministrazione
pubblica: 3. degli ordini particolari che avessero dato
contrarii alla costituzione ed ai regolamenti veglianti:
4. della malversazione della sostanza pubblica.
Art. 108 – Il governo, la camera degli oratori,
il tribunale di cassazione per gli oggetti di loro rispettiva
competenza denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali
ed i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi
dichiarano che la denuncia merita di essere presa in considerazione,
viene rimessa alla censura.
Art. 109 – La censura dietro il voto de’
due collegi esamina i fondamenti della denunzia, sente i
testimonii, cita gli accusati, e quando crede fondata l’accusa,
rimette l’accusato al tribunale di revisione che lo giudica
inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.
Art. 110 – Indipendentemente dall’esito del
giudizio, il decreto con cui la censura ammette l’accusa,
priva il funzionario della sua carica e lo inabilita per
quattro anni ad ogni pubblico impiego.
Art. 111 – Oltre i casi di denunzia degli
art. 108, 109, la censura può direttamente far conoscere
al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza
della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica.
Questa partecipazione è segreta.
Art. 112 – Il governo o destituisce il funzionario
denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le
ragioni per cui non ha potuto convenire nell’opinione della
censura.
Art. 113 – I collegi, se aderiscono al parere
del governo, passano all’ordine del giorno sulla denunzia:
se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo
all’esame della censura prossima.
Art. 114 – La seconda censura dopo il voto
dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia,
sente l’accusato ed i testimonii: e quando crede l’accusa
fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione.
Questa revisione produce gli effetti indicati all’art. 110
Art. 115 – I giudici civili e criminali sono
pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione
pe’ delitti relativi alle loro funzioni.
Titolo XV
Disposizioni generali
Art. 116 – La costituzione non riconosce
altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall’esercizio
delle pubbliche funzioni.
Art. 117 – È libero ad ogni abitante nel
territorio della repubblica l’esercizio privato del proprio
culto.
Art. 118 – L’arresto, senza mandato preventivo
d’un’autorità che abbia diritto d’ordinarlo, ènullo, a meno
che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto:
ma quest’arresto può essere convalidato dal decreto posteriore
d’un’autorità competente, motivato sopra sufficienti indizii.
Art. 119 – La repubblica non riconosce altri
privilegii né altri vincoli all’industria ed al commercio
interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.
Art. 120 – Evvi in tutta la repubblica uniformità
di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili,
di catasto prediale, e di sistema di pubblica istruzione
elementare.
Art. 121 – Un istituto nazionale è incaricato
di raccogliere le scoperte e di perfezionare le scienze
e le arti.
Art. 122 – Una contabilità nazionale regola
e verifica i conti dell’entrata e delle spese della repubblica.
Questa magistratura è composta di cinque membri scelti dai
collegi. Si rinuova mediante la sortita di uno de’ suoi
membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente
rieleggibili.
Art. 123 – La truppa assoldata
è subordinata ai regolamenti di amministrazione pubblica.
La guardia nazionale non lo è che alla legge.
Art. 124 – La forza pubblica èessenzialmente
ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.
Art. 125 – Tutti i debiti e crediti delle
diverse provincie, le quali in oggi forman parte della repubblica,
appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni
relative a quelli dei comuni.
Art. 126 – L’acquirente de’ beni nazionali
di qualunque provenienza, che ne gode dietro una vendita
legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato
nel pacifico possesso dei beni comperati salvo al terzo
reclamante, qualora vi sia luogo il diritto d’essere indennizzato
dal tesoro pubblico.
Art. 127 – La legge assegna sui beni nazionali
invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli
e seminari, ai parrochi, ed alla fabbrica delle cattedrali.
Questa rendita è intangibile.
Art. 128 – Quando dopo l’intervallo di tre
anni, la consulta di stato riconosce necessaria la riforma
di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi,
che ne giudicano.
Firmato
Bonaparte - Melzi - Marescalchi.
Per copia conforme
Il consigliere segretario di Stato
Guicciardi
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