Costituzioni nel mondo
 
 

Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania

23 maggio 1949

Preambolo

 

Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace nel mondo in qualità di membro di eguale diritti di un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa Legge fondamentale.

I tedeschi nei Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein e Thüringen hanno conseguito l'unità e la libertà della Germania con una libera autodeterminazione.

La presente Legge fondamentale è perciò valida per l'intero popolo tedesco.

 
 

I. I diritti fondamentali

 

Articolo 1 [Protezione della dignità umana]

(1) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

(2) Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.

(3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili.

 

Articolo 2 [Diritti di libertà]

(1) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale.

(2) Ognuno ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Solo la legge può limitare questi diritti.

 

Articolo 3 [Uguaglianza davanti alla legge]

(1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.

(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.

(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

 

Articolo 4 [Libertà di fede e di coscienza]

(1) La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili.

(2) È garantito il libero esercizio del culto.

(3) Nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio militare armato. I particolari sono stabiliti con legge federale.

 

Articolo 5 [Libertà di espressione]

(1) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite le libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinema. Non si può stabilire alcuna censura.

(2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al rispetto dell’onore della persona.

(3) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà d'insegnamento non dispensa dalla fedeltà alla Costituzione.

 

Articolo 6 [Matrimonio e famiglia]

(1) Il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell'ordinamento statale.

(2) La cura e l'educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un loro precipuo dovere. La comunità statale vigila sul modo con i quale essi svolgono la loro funzione.

(3) I figli possono essere separati dalla loro famiglia contro il volere delle persone che ne hanno la patria potestà solo in forza di una legge, nel caso che gli aventi il diritto dell'educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano il rischio di venir trascurati.

(4) Ogni madre ha diritto alla protezione e all'assistenza della comunità.

(5) La legge assicura ai figli naturali le stesse condizioni di sviluppo, fisico e morale, nonché la stesso status sociale, sanciti per i figli legittimi.

 

Articolo 7 [Istruzione scolastica]

(1) L'intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato.

(2) Le persone che hanno la patria potestà hanno il diritto di decidere in ordine alla partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.

(3) L'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole pubbliche, ad eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di sorveglianza dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità ai princìpi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà ad impartire l'insegnamento religioso.

(4) È garantito il diritto di istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l'autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.

(5) Una scuola primaria privata può essere autorizzata solo se l’amministrazione scolastica gli riconosce un particolare interesse pedagogico, oppure se coloro che hanno la patria potestà chiedono di istituire una scuola interconfessionale, confessionale o filosofica, sempre che nel comune non esista già una scuola primaria pubblica.

(6) Le scuole propedeutiche sono abolite.

Articolo 8 [Libertà di riunione]

(1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi, liberamente e senza armi, senza preavviso o autorizzazione.

(2) Per le riunioni all'aperto questo diritto può essere limitato con legge o in base ad una legge.

 

Articolo 9 [Libertà di associazione]

(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire associazioni e società.

(2) Sono proibite le associazioni i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali o siano dirette contro l'ordinamento costituzionale, o contro il principio della comprensione fra i popoli.

(3) Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto sono nulli e sono illegali le misure adottate a tale scopo. I provvedimenti adottati in forza degli articoli 12a, 35, secondo e terzo comma, 87a, quarto comma e 91, non possono essere diretti contro i conflitti di lavoro condotti dalle associazioni di cui al primo periodo del presente comma al fine di salvaguardare e migliorare le condizioni economiche e del lavoro.

 

Articolo 10 [Segreto postale]

(1) Il segreto della corrispondenza e così pure il segreto postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili.

(2) Limitazioni possono essere poste solo dalla legge. Se la limitazione serve alla difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico o dell'esistenza o della sicurezza della Federazione o di un Land, la legge può stabilire che la misura restrittiva non venga comunicata all'interessato e che il ricorso giurisdizionale sia sostituito dal controllo di organi anche ausiliari, istituiti dal Parlamento.

 

Articolo 11 [Libertà di circolazione]

(1) Tutti i tedeschi possono liberamente circolare nell'intero territorio federale.

(2) Tale diritto può essere limitato soltanto con legge o in base ad una legge e solo nei casi nei quali la mancanza di sufficienti mezzi di sostentamento comporterebbe particolari oneri per la collettività, o nei casi nei quali ciò sia necessario per allontanare un incombente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento costituzionale liberale e democratico della Federazione o di un Land o per combattere contro i pericoli derivanti da epidemie, da catastrofi naturali o da disastri particolarmente gravi, o per proteggere la gioventù dalla mancanza di assistenza o al fine di prevenire azioni penalmente perseguibili.

 

Articolo 12 [Libertà della professione]

(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo e le sedi dilavoro e la formazione. L'esercizio della professione può essere regolato per legge ed in base ad una legge.

(2) Nessuno può essere costretto ad un determinato lavoro, eccetto che nell'ambito di un obbligo pubblico di prestazione di servizi, tradizionale, generale e uguale per tutti.

(3) Il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di pena detentiva pronunciata da un tribunale.

 

Articolo 12a [Servizio militare e civile obbligatorio]

(1) Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella polizia confinaria federale o in un’organizzazione di protezione civile.

(2) Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un servizio sostitutivo. La durata del servizio sostitutivo non può superare la durata del servizio militare. Le modalità sono stabilite con legge che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di un servizio sostitutivo che abbia alcun rapporto con le unità delle forze armate e della polizia confinaria federale.

(3) In caso di proclamazione dello stato di difesa, coloro che sono obbligati alle armi e che non sono stati chiamati ad un servizio di cui ai commi I o II possono essere obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro, dalla legge o in base ad una legge, a prestazioni di servizi civili a scopo di difesa, compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni di servizi pubblici sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al primo periodo possono aver luogo presso le forze armate, nel settore dell’intendenza, o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro nell'ambito dell'approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.

(4) Se, nel caso di proclamazione dello stato di difesa, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o sulla base d'una legge. Esse non debbono in alcun caso prestare servizi armati.

(5) Nel periodo di tempo precedente lo stato di difesa gli obblighi previsti al terzo comma possono essere imposti soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 80a, primo comma. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel terzo comma, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni d'istruzione, con legge o sulla base d'una legge. In tal caso non si applica la disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

(6) Qualora, durante lo stato di difesa, il fabbisogno di forze di lavoro per i settori di cui al secondo periodo del terzo comma non sia interamente ricoperto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di non esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o sulla base di una legge, al fine di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. Il primo periodo del quinto comma è applicabile per analogia prima della sopravvenienza dello stato di difesa.

 

Articolo 13 [ Inviolabilità del domicilio]

(1) Il domicilio è inviolabile.

(2) Le perquisizioni possono essere ordinate soltanto dal giudice e, qualora in caso di ritardo sorga un pericolo, anche dagli altri organi previsti dalla legge e sono eseguite solo nelle forme prescritte dalla legge.

(3) Qualora determinati elementi di fatto costituiscano fondamento per l’ipotesi di delitti particolarmente gravi perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza dell’autorità giudiziaria e nel caso in cui l’investigazione perseguita con altri mezzi risulti incomparabilmente più difficile o destinata all’insuccesso, mezzi tecnici di sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la persona indagata. Tale misura deve essere limitata nel tempo. L’ordinanza è emessa da un collegio di tre giudici. In caso di pericolo nella dimora può essere emessa da un solo giudice.

(4) Al fine di evitare pericoli imminenti per la sicurezza pubblica ed in particolare a pericoli collettivi o ad un rischio mortale, mezzi tecnici di sorveglianza di un domicilio possono essere utilizzati in forza di una ordinanza dell’autorità giudiziaria. In caso di pericolo nella dimora, la misura può essere ordinata anche da altra autorità determinata dalla legge; in ogni caso una decisione dell’autorità giudiziaria deve essere adottata al riguardo senza ritardo alcuno.

(5) Qualora i mezzi tecnici siano previsti esclusivamente per la protezione delle persone presenti in domicili, la misura può essere ordinata da una autorità determinata dalla legge. L’utilizzo per un altro fine delle conoscenze acquisite in tal caso è permesso unicamente al fine di procedimenti penali o di prevenzione di pericoli e a condizione che la regolarità della misura adottata sia stata preventivamente constatata dal giudice; qualora vi sia pericolo nella dimora la decisione dell’autorità giudiziaria deve essere adottata senza ritardo alcuno.

(6) Ogni anno il governo federale informa il Bundestag circa l’utilizzazione dei mezzi tecnici di cui al terzo comma e, per gli affari riguardanti la Federazione, di cui al quarto e al quinto comma, quando il giudice debba esercitare un controllo giurisdizionale. Un organismo collegiale eletto dal Bundestag esercita il controllo parlamentare sulla base del predetto rapporto. I Länder assicurano un equivalente controllo parlamentare.

(7) All’inviolabilità del domicilio non possono essere recate altre limitazioni o restrizioni se non per evitare un pericolo collettivo, un rischio mortale che minacci delle persone o anche, in forza di una legge, per prevenire la sicurezza e l’ordine pubblico da pericoli imminenti, in particolare per rimediare alla penuria di alloggi, per contrastare i rischi di epidemie o per proteggere la gioventù in pericolo.

 

Articolo 14 [Proprietà, diritto di successione ed espropriazione]

(1) La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalla legge.

(2) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene comune.

(3) L'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo è ammesso ricorso di fronte ai tribunali ordinari.

 

Articolo 15 [Socializzazione]

(1) Il suolo, le risorse naturali e i mezzi di produzione possono essere assoggettati, ai fini della socializzazione, ad un regime di proprietà collettiva o ad altre forme di gestione collettiva mediante una legge che determini il modo e la misura dell'indennizzo. Per l'indennizzo si applica per analogia quanto disposto all’articolo 14, terzo comma, terzo e quarto periodo.

 

Articolo 16 [Privazione della cittadinanza]

(1) La cittadinanza tedesca non può essere revocata. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge e, nel caso che l'interessato si opponga, solo se questi non divenga in conseguenza di ciò apolide.

(8) Nessun Tedesco può essere estradato all’estero.

 

Articolo 16a [Diritto di asilo]

(1) I perseguitati politici godono del diritto di asilo.

(2) Non può appellarsi al primo comma chi entra da uno Stato membro delle Comunità europee o da un altro Stato terzo nel quale è garantita l'applicazione dell'Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Gli Stati al di fuori delle Comunità europee rispetto ai quali si verificano le condizioni di cui al primo periodo sono individuati con una legge, che necessita dell'approvazione del Bundesrat. Nei casi di cui al primo periodo, le misure che pongono fine al soggiorno possono essere eseguite indipendentemente dai ricorsi proposti avverso le medesime.

(3) Mediante una legge che necessita dell'approvazione del Bundesrat possono essere individuati Stati nei quali per effetto della snormativa vigente, dell'applicazione del diritto e dei generali rapporti politici, appare garantito che non si verificano né persecuzioni politiche, né pene o trattamenti umilianti o contrari al senso d'umanità. Si presume che uno straniero non venga perseguitato da uno di questi Stati, finché non adduca situazioni di fatto tali da dare fondamento al dubbio che egli, contrariamente a questa presunzione, è perseguitato politicamente.

(4) L'esecuzione dei provvedimenti che pongono fine al soggiorno nei casi di cui al terzo comma e in altri casi che sono manifestamente infondati o che valgono come manifestamente infondati, viene sospesa dal giudice solo se sussistono gravi dubbi sulla legittimità del provvedimento; l'ampiezza del sindacato può essere limitata e le allegazioni successive possono non essere prese in considerazione. I particolari sono stabiliti dalla legge.

(5) I precedenti commi dal primo al quarto non sono in contrasto con i trattati internazionali tra gli Stati membri delle Comunità europee o tra questi e Stati terzi, che, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, disciplinano la determinazione delle competenze in ordine all'esame delle domande di asilo, ivi compreso il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia.

 

Articolo 17 [Diritto di petizione]

(1) Ognuno ha il diritto di rivolgere per iscritto, individualmente o insieme ad altri, petizioni o reclami alle autorità competenti e alle assemblee rappresentative.

 

Articolo 17a [Limitazioni di alcuni diritti fondamentali recate da leggi relative alla difesa ed al servizio sostitutivo]

(1) Le leggi relative al servizio militare e al servizio sostitutivo possono prevedere per gli appartenenti alle forze armate e per coloro che prestano servizio sostitutivo, per la durata del loro servizio, limitazioni al diritto fondamentale di esprimere e di diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti e immagini (art. 5, primo comma, prima parte del primo periodo), al diritto fondamentale della libertà di riunione (articolo 8) e al diritto di petizione (articolo 17), nella misura in cui conferisce il diritto di presentare richieste o reclami congiuntamente ad altre persone.

(2) Le leggi che regolano la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, possono stabilire limitazioni ai diritti fondamentali della libertà di circolazione (articolo 11) e dell'inviolabilità del domicilio (articolo 13).

 

Articolo 18 [Perdita dei diritti fondamentali]

(1) Chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (articolo 5, primo comma), della libertà di insegnamento (articolo 5, terzo comma), della libertà di riunione (articolo 8), della libertà di associazione (articolo 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 14) o del diritto di asilo (articolo 16a) perde tali diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal Tribunale costituzionale federale.

 

Articolo 19 [Restrizioni di diritti fondamentali]

(1) Nella misura in cui, in base alla presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale possa essere limitato con una legge o in base ad una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve individuare il diritto fondamentale indicando l'articolo interessato.

(2) In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale.

(3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.

(4) Chiunque è leso nei suoi diritti dal potere pubblico può adire l'autorità giudiziaria. Qualora non sia stata stabilita una diversa competenza, il ricorso è proposto innanzi alla giurisdizione ordinaria. È fatto salvo il disposto dall'articolo 10, secondo comma, secondo periodo.

 
 

II. La Federazione e gli Stati (Länder)

 

Articolo 20 [Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di resistenza]

(1) La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale.

(2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

(3) La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.

(4) Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile.

 

Articolo 20a [Protezione dei fondamenti naturali della vita]

Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.

 

Articolo 21 [Partiti politici]

(1) I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni.

(2) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale di Germania sono incostituzionali. Sulla questione di incostituzionalità decide il Tribunale costituzionale federale.

(3) I particolari sono stabiliti dalla legislazione federale.

 

Articolo 22 [Bandiera federale]

(1) La bandiera federale è nera - rossa - oro.

 

Articolo 23 [L’Unione europea]

(1) Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma.

(2) Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione Europea. Il Governo federale deve informare il Bundestag e il Bundesrat in modo esauriente e tempestivo.

(3) Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Nelle trattative il Governo federale tiene conto della posizione del Bundestag. I particolari sono stabiliti dalla legge.

(4) Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesta sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno.

(5) Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale tiene conto della posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione di loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o a diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario l'assenso del Governo federale.

(6) Se sono interessate principalmente competenze legislative esclusive dei Länder, la tutela dei diritti che spettano alla Repubblica federale di Germania quale Stato membro dell'Unione Europea deve di norma essere trasferita dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato.

(7) I particolari di cui ai commi quarto e sesto sono stabiliti da una legge che richiede l’approvazione del Bundesrat.

Articolo 24 [Istituzioni internazionali]

(1) La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative.

(1a) Qualora ai Länder spetti l'esercizio di competenze statali e l'adempimento di compiti statali, essi possono, con l'assenso del Governo federale, trasferire diritti di sovranità a organizzazioni interregionali transfrontaliere.

(2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.

(3) Al fine di assicurare la regolazione delle controversie tra gli Stati, la Federazione aderirà a convenzioni costituenti una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, universale e obbligatoria.

 

Articolo 25 [Diritto internazionale e diritto federale]

Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.

 

Articolo 26 [Divieto di preparare una guerra di aggressione]

(1) Le azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra offensiva, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.

(2) Le armi da guerra possono essere prodotte, trasportate e messe in commercio soltanto con l'autorizzazione del Governo federale. I particolari sono stabiliti da una legge federale.

 

Articolo 27 [Flotta mercantile]

(1) Tutte le navi mercantili tedesche formano un'unica flotta mercantile.

 

Articolo 28 [Garanzia federale delle costituzioni dei Länder]

(1) L'ordinamento costituzionale dei Länder deve essere conforme ai princìpi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale ai sensi della presente Legge fondamentale. Nei Länder, nei Distretti (Kreisen) e nei Comuni il popolo deve avere una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Nei Comuni, l'assemblea dei cittadini del Comune può sostituire l’organo elettivo. Per le elezioni nei Distretti e nei Comuni hanno diritto di voto e sono eleggibili, secondo il diritto delle Comunità europee, anche persone in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità europea.

(2) Ai Comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell'ambito delle leggi. Anche i consorzi di Comuni godono di autonomia amministrativa, nei limiti delle competenze loro attribuite dalle leggi. La garanzia di autonomia amministrativa comprende anche i fondamenti della propria responsabilità finanziaria; questi fondamenti comprendono una risorsa fiscale basata sul potenziale economico, di cui i comuni beneficiari fissano l’aliquota impositiva.

(3) La Federazione garantisce la conformità dell’ordinamento costituzionale dei Länder ai diritti fondamentali e alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

 

Articolo 29 [Ristrutturazione del territorio federale]

(1) Il territorio della Federazione può essere ridefinito al fine di consentire ai Länder di svolgere con efficacia i compiti ad essi assegnati in funzione della loro dimensione e capacità. Sono salvaguardate le peculiarità regionali, i legami storici e culturali, l’opportunità economica, nonché le esigenze di gestione del territorio e dello sviluppo regionale.

(2) Le misure per una nuova delimitazione del territorio federale sono adottate con legge federale che deve essere ratificata mediante referendum. Devono essere consultati i Länder interessati.

(3) Il referendum ha luogo nei Länder dai cui territori, o da parti dei cui territori, deve essere tratto un nuovo Land, ovvero un Land avente nuovi confini (Länder interessati). Il voto concerne il quesito se i Länder interessati debbano rimanere quali sono, se debba essere istituito un nuovo Land o se si debbano modificare i confini di un Land. La decisione di formare un nuovo Land o di modificare i confini di un Land si intende definitivamente adottata se, nel futuro territorio e nell’insieme dei territori o porzioni di territori del Land interessato, chiamati a cambiare di appartenenza, la maggioranza dei votanti nel referendum si esprime favorevolmente. Tale decisione non è adottata se nel territorio di uno dei Länder interessati la maggioranza dei votanti nel referendum rigetta la modificazione; non si tiene conto di tale rigetto se in una porzione di territorio, di cui si tratta di modificare l’appartenenza al Land interessato, una maggioranza dei due terzi approva la modificazione, salvo che nell’insieme del territorio del Land interessato una maggioranza dei due terzi la rigetti.

(4) Se in un’area economica urbana, precisamente e unitariamente delimitata, ricadente in più Länder e che conti almeno un milione di abitanti, un decimo dei cittadini aventi diritto di voto al Bundestag chiede mediante petizione popolare l’accorpamento di tal area ad un unico Land, una legge federale stabilirà entro due anni se l’appartenenza al Land debba essere modificata secondo quanto previsto al secondo comma ovvero se si debba procedere a referendum nei Länder interessati.

(5) Il referendum è predisposto per accertare se una modificazione dell'appartenenza all'uno o all'altro Land, quale viene suggerita dalla legge, è approvata. La legge può sottoporre alla decisione popolare differenti soluzioni, purché non superiori a due. Se una maggioranza si dichiara a favore di una proposta di modificare l'appartenenza ad un Land, una legge federale stabilisce, nel termine di due anni, se l'appartenenza al Land debba essere modificata conformemente al secondo comma. Se una proposta sottoposta a referendum è approvata nei termini di cui al comma terzo, periodi terzo e quarto, trascorsi due anni dall'effettuazione della consultazione popolare, deve essere emanata una legge federale che istituisca il Land proposto, senza che vi sia ancora necessità della conferma mediante referendum.

(6) La maggioranza nel referendum e nella consultazione popolare è la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto per il Bundestag. Per il resto, saranno stabilite con legge federale le modalità del referendum, dell'iniziativa popolare e della consultazione popolare; la predetta legge potrà anche prevedere che un'iniziativa popolare non possa essere ripetuta prima di cinque anni.

(7) Ulteriori modificazioni dell'assetto territoriale dei Länder possono essere apportate a seguito di trattati conclusi tra i Länder interessati, o mediante una legge federale approvata dal Bundesrat, purché il territorio, la cui appartenenza ad un Land deve essere modificata, non abbia più di 50.000 abitanti. Le modalità saranno definite da una legge federale approvata dal Bundesrat e della maggioranza dei componenti del Bundestag; tale legge deve provvedere che sia acquisito il parere dei comuni e dei distretti interessati.

(8) In deroga a quanto disposto ai commi 2 e 7, i Länder possono regolare una nuova ripartizione dei rispettivi territori o di parti di essi per mezzo di trattati. I comuni ed i distretti debbono essere sentiti. Il trattato deve essere ratificato mediante referendum in ogni Land interessato. Se il trattato riguarda porzioni di territorio dei Länder, la ratifica mediante referendum può essere limitata a dette porzioni di territorio; la seconda parte del quinto periodo, non trova applicazione. In caso di referendum la decisione è approvata con la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto alle elezioni del Bundestag; i particolari sono stabiliti con legge federale. Il trattato deve essere approvato dal Bundestag.

 

Articolo 30 [Funzioni dei Länder]

(1) L'esercizio delle competenze statali e l'adempimento dei compiti statali spettano ai Länder, salvo che la presente Legge fondamentale non disponga altrimenti o non consenta una diversa regolazione.

 

Articolo 31 [Prevalenza del diritto federale]

(1) Il diritto federale prevale sul diritto del Land.

 

Articolo 32 [Relazioni estere]

(1) La gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete alla Federazione.

(2) Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari di un Land, è fatto obbligo alla Federazione di consultare tempestivamente il Land interessato.

(3) Nei limiti della propria competenza legislativa, i Länder possono, con il consenso del Governo federale, stipulare trattati con Stati esteri.

 

Articolo 33 [Uguaglianza dei diritti politici dei Tedeschi]

(1) Ogni tedesco ha, in qualsiasi Land, gli stessi diritti e doveri civici.

(2) Ogni tedesco ha, secondo le proprie attitudini, qualificazioni e specializzazione professionali, parità di accesso agli uffici pubblici.

(3) Il godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione ai pubblici uffici, così come i diritti acquisiti nella funzione pubblica sono indipendenti dalla confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato a causa dalla sua appartenenza o non appartenenza ad una confessione o ad una ideologia.

(4) L'esercizio delle competenze statali deve essere normalmente affidato, come compito permanente, agli appartenenti al pubblico impiego, che si trovano in un rapporto di servizio e di fedeltà di diritto pubblico.

(5) Le norme relative al pubblico impiego devono essere formulate tenendo conto dei princìpi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.

 

Articolo 34 [Responsabilità in caso di violazione dei doveri della funzione]

(1) Se taluno, nell'esercizio di un ufficio pubblico affidatogli, viene meno al suo dovere d'ufficio nei riguardi di un terzo, la responsabilità, per principio, ricade sullo Stato o sull'ente in cui egli presta servizio. In caso di dolo o di colpa grave può essere fatto valere il diritto di rivalsa. Per quanto concerne il diritto al risarcimento dei danni e il diritto di rivalsa non può mai essere esclusa l'azione di fronte alla giurisdizione ordinaria.

 

Articolo 35 [Assistenza giuridica e amministrativa tra Federazione e Länder]

(1) Tutte le autorità della Federazione e dei Länder si prestano vicendevolmente assistenza giuridica e amministrativa.

(2) Al fine di mantenere o ristabilire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, un Land può, in casi di particolare gravità, chiedere l'intervento di uomini e mezzi della polizia federale di confine in aiuto alla propria polizia, se, in mancanza del medesimo, questa non sia in grado di assolvere ai suoi compiti o sia in grado di farlo solo con grande difficoltà. In caso di catastrofe naturale o di disastro particolarmente gravi, un Land può chiedere l’aiuto delle forze di polizia di un altro Land, di uomini e mezzi di altre amministrazioni, nonché della polizia confinaria federale o delle forze armate.

(3) Se la catastrofe naturale o il disastro minacciano il territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui ciò è richiesto per un efficace intervento, impartire istruzioni ai governi dei Länder affinché mettano a disposizione di altri Länder le rispettive forze di polizia, così come può disporre l’intervento di unità delle forze di polizia confinaria federale e delle forze armate per assistere le forze di polizia. I provvedimenti del Governo federale, di cui al primo periodo, devono essere revocati immediatamente su richiesta della Bundesrat e, nei restanti casi, senza ritardo dopo la rimozione del pericolo.

 

Articolo 36 [Personale delle autorità federali]

(1) I funzionari delle più alte autorità federali devono essere scelti in giusta proporzione da tutti i Länder. Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dal Land in cui esplicano la loro attività.

(2) Le leggi sulla difesa devono tener conto anche dell'articolazione della Federazione in Länder e delle peculiarità regionali di questi ultimi.

 

Articolo 37 [Coazione federale]

(1) Se un Land non adempie agli obblighi federali che gli incombono in base alla presente Legge fondamentale o ad un'altra legge federale, il Governo federale, con l'assenso del Bundesrat, può prendere le misure necessarie per obbligare coattivamente il Land all'adempimento dei suoi doveri.

(2) Per far valere la coazione il Governo federale o il suo incaricato ha il diritto d'inviare direttive a tutti i Länder ed alle loro autorità.

 
 

III. Il Bundestag

 

Articolo 38 [Elezioni]

(1) I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati né da direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.

(2) Ha diritto al voto chi ha compiuto il diciottesimo anno di età; è eleggibile chi ha raggiunto la maggiore età.

(3) I particolari sono stabiliti da una legge federale.

 

Articolo 39 [Convocazione e legislatura]

(1) Il Bundestag è eletto per quattro anni. La legislatura termina con la convocazione del nuovo Bundestag. Le nuove elezioni hanno luogo al più presto quarantacinque mesi e al più tardi quarantasette mesi dall'inizio della legislatura. In caso di scioglimento del Bundestag, le nuove elezioni hanno luogo entro sessanta giorni.

(2) Il Bundestag si riunisce al più tardi entro il trentesimo giorno dalla sua elezione.

(3) Il Bundestag decide la chiusura e la ripresa delle sue sessioni. Il Presidente del Bundestag lo può convocare anticipatamente. Vi è obbligato, se lo richiedono un terzo dei membri, il Presidente federale o il Cancelliere federale.

 

Articolo 40 [Presidente del Bundestag]

(1) Il Bundestag elegge il suo Presidente, i Vicepresidenti e i Segretari. Esso si dota di un regolamento interno.

(2) Il Presidente esercita nell'edificio della Bundestag i poteri di amministrazione e di polizia. Senza la sua autorizzazione non possono effettuarsi nei locali del Bundestag perquisizioni o sequestri.

 

Articolo 41 [Verifica delle elezioni]

(1) La verifica delle elezioni spetta al Bundestag. Gli spetta parimenti constatare la perdita della qualità di deputato da parte di uno dei suoi membri.

(2) Contro la decisione del Bundestag è ammesso il ricorso al Tribunale costituzionale federale.

(3) I particolari sono stabiliti da una legge federale.

 

Articolo 42 [Pubblicità dei dibattiti]

(1) I dibattiti del Bundestag sono pubblici. Su richiesta di un decimo dei suoi membri o su richiesta del Governo federale, e con la approvazione della maggioranza dei due terzi, i dibattiti possono essere condotti a porte chiuse. La deliberazione in merito a tale proposta viene adottata in seduta segreta.

(2) Il Bundestag decide con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la presente Legge fondamentale disponga altrimenti. Il regolamento interno può prevedere eccezioni per le elezioni alle quali deve provvedere il Bundestag

(3) I resoconti integrali delle sedute pubbliche del Bundestag e delle sue commissioni non determinano alcuna responsabilità.

 

Articolo 43 [Presenza dei membri del Governo e del Bundesrat]

(1) Il Bundestag e le sue commissioni possono richiedere la presenza di qualsiasi membro del Governo federale.

(2) I membri del Bundesrat e del Governo federale, così come i loro delegati, possono accedere a tutte le sedute del Bundestag e delle sue commissioni. Essi devono essere ascoltati in qualunque momento.

 

Articolo 44 [Commissioni d’inchiesta]

(1) Il Bundestag ha il diritto e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, l'obbligo di costituire una Commissione d'inchiesta che raccolga le prove necessarie in seduta pubblica. Il dibattito può avvenire a porte chiuse.

(2) Per la raccolta delle prove si applicano, per quanto è possibile, le norme di procedura penale. Sono fatti salvi il segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni.

(3) I tribunali e le autorità amministrative sono obbligati a prestare assistenza legale e amministrativa.

(4) Le decisioni delle Commissioni d'inchiesta sono sottratte all’esame davanti ai tribunali. I tribunali sono del tutto liberi in ordine all'apprezzamento e al giudizio dei fatti sui quali si è svolta l'inchiesta.

 

Articolo 45 [Commissione per gli affari dell’Unione europea]

Il Bundestag nomina una commissione per gli affari dell'Unione europea. Può autorizzarla ad esercitare nei confronti del Governo federale i diritti conferiti al Bundestag dall'articolo 23.

 

Articolo 45a [Commissione degli affari esteri e della difesa]

(1) Il Bundestag istituisce una commissione per gli affari esteri una commissione per la difesa.

(2) La commissione per la difesa dispone anche dei poteri di una commissione d'inchiesta. Su richiesta di un quarto dei suoi componenti, la commissione ha il dovere di avviare un’inchiesta sopra una determinata questione.

(3) In materia di difesa non trova applicazione l'articolo 44, primo comma.

 

Articolo 45b [Commissario parlamentare alla difesa]

Per la difesa dei diritti fondamentali e in qualità di organo ausiliario del Bundestag per l'esercizio del controllo parlamentare, è nominato dal Bundestag un commissario parlamentare alla difesa. I particolari sono stabiliti da una legge federale.

 

Articolo 45c [Commissione per le petizioni]

(1) Il Bundestag istituisce una commissione per le petizioni cui spetta la trattazione delle petizioni e dei ricorsi rivolti al Bundestag a norma dell'articolo 17.

(2) La legge federale disciplina le competenze della commissione per l'esame dei ricorsi.

 

Articolo 46 [Immunità dei deputati]

(1) Un deputato non può essere perseguito, in sede giudiziaria o disciplinare, né essere in genere chiamato a render conto fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati al Bundestag o in una delle sue commissioni. Questa disposizione non si applica nei casi di diffamazione e ingiurie.

(2) A causa di un'azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato, solo dopo l'autorizzazione del Bundestag, può essere chiamato a risponderne o essere arrestato, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o entro il giorno successivo.

(3) L'autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra limitazione della libertà personale di un deputato o per iniziare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo 18.

(4) Ogni procedimento penale e ogni procedimento ai sensi dell'articolo 18, intentato contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.

 

Articolo 47 [Diritto dei deputati di rifiutarsi di testimoniare]

I deputati hanno diritto di rifiutarsi di testimoniare in riferimento a persone che abbiano confidato loro dei fatti nella loro qualità di deputati, oppure a cui essi stessi abbiano confidato dei fatti in tale loro qualità, così come possono rifiutarsi di testimoniare sui fatti medesimi. Entro i limiti di tale diritto di rifiuto di testimonianza, non è ammesso il sequestro di documenti.

 

Articolo 48 [Diritti dei deputati]

(1) I candidati al Bundestag hanno diritto ad un periodo di congedo necessario per la preparazione della elezione.

(2) A nessuno può essere impedito di assumere e di esercitare la carica di deputato. Ogni denuncia di contratto e ogni licenziamento per tale motivo sono inammissibili.

(3) I deputati hanno diritto ad un'adeguata indennità che assicuri la loro indipendenza. Essi hanno il diritto di usufruire gratuitamente di tutti i mezzi di trasporto statali. I particolari sono stabiliti da una legge federale.

 

Articolo 49 [abrogato]

 
 

IV. Il Bundesrat

 

Articolo 50 [Finalità]

Attraverso il Bundesrat i Länder collaborano alla legislazione e all'amministrazione della Federazione e agli affari dell'Unione europea.

 

Articolo 51 [Composizione]

(1) Il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi.

(2) Ogni Land ha almeno tre voti, i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro, i Länder con più di sei milioni di abitanti cinque, i Länder con più di sette milioni di abitanti sei voti.

(3) Ogni Land può delegare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land possono essere espressi soltanto in blocco e soltanto dai membri presenti o dai loro supplenti.

Articolo 52 [Presidente, regolamento interno]

(1) Il Bundesrat elegge il suo Presidente per un anno.

(2) Il Presidente convoca il Bundesrat. E’ tenuto a convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Länder o il Governo federale.

(3) Il Bundesrat delibera a maggioranza dei suoi voti. Esso si dota di un proprio regolamento interno. I suoi dibattiti sono pubblici. Può essere deliberata la seduta segreta.

(3a) Per gli affari dell'Unione europea il Bundesrat può formare una Camera d’Europa le cui decisioni valgono come decisioni del Bundesrat; si applica per analogia l’articolo 51, secondo comma e terzo comma. secondo periodo.

(4) Delle commissioni del Bundesrat possono far parte altri membri o delegati dei governi dei Länder.

 

Art 53 [Presenza dei membri del Governo federale]

I membri del Governo federale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle discussioni del Bundesrat e delle sue commissioni. In qualunque momento essi devono essere ascoltati. Il Bundesrat deve essere tenuto al corrente dal Governo federale della condotta degli affari in corso.

 
 

IVa. La commissione comune

 

Articolo 53a [Composizione della Commissione comune]

(1) La commissione comune è formata per due terzi da deputati del Bundestag e per un terzo da membri del Bundesrat. I deputati vengono eletti dal Bundestag proporzionalmente alla consistenza dei gruppi parlamentari; essi non possono far parte del Governo federale. Ogni Land è rappresentato da un membro del Bundesrat da esso designato; tali membri non sono vincolati da direttive. La composizione ed il funzionamento della commissione comune sono disciplinate da un regolamento interno che deve essere adittato dal Bundestag e approvato dal Bundesrat.

(2) Il Governo federale è tenuto a informare la commissione comune delle misure previste per lo stato di difesa. Restano salvi i diritti del Bundestag e delle sue commissioni definiti dall'articolo 43, primo comma.

 
 

V. Il Presidente federale

 

Articolo 54 [Elezione]

(1) Il Presidente federale viene eletto dall'Assemblea federale senza dibattito. È eleggibile ogni tedesco che possieda il diritto di voto per l'elezione del Bundestag e abbia compiuto quarant'anni di età.

(2) Il Presidente federale rimane in carica cinque anni. E’ ammessa una sola rielezione consecutiva.

(3) L'Assemblea federale è composta dai membri del Bundestag e da un pari numero di membri eletti con criterio proporzionale dalle assemblee elettive dei Länder.

(4) L'Assemblea federale si riunisce al più tardi trenta giorni prima della scadenza del periodo di carica del Presidente federale o, in caso di cessazione anticipata, non oltre trenta giorni da essa. L’Assemblea federale è convocata dal Presidente del Bundestag.

(5) Alla fine della legislatura il termine di cui al quarto comma, primo periodo, decorre dal giorno della prima riunione del Bundestag.

(6) È eletto chi riceve i voti della maggioranza dei membri della Assemblea federale. Se tale maggioranza non viene raggiunta dopo due votazioni da nessun candidato, viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti in una successiva votazione.

(7) I particolari sono stabiliti da una legge federale.

 

Articolo 55 [Incompatibilità]

(1) Il Presidente federale non può far parte del Governo, né di una assemblea legislativa della Federazione o di un Land.

(2) Il Presidente federale non può esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessuna professione o mestiere, così come non può far parte della direzione né del consiglio di amministrazione di un'impresa con scopo di lucro.

 

Articolo 56 [Giuramento]

Il Presidente federale al momento di entrare in carica presta il seguente giuramento davanti ai membri riuniti del Bundestag e del Bundesrat: "Giuro che dedicherò le mie forze al bene del popolo tedesco, accrescerò la sua prosperità, lo preserverò da danni, garantirò e difenderò la Legge fondamentale e le leggi federali, adempirò ai miei doveri coscienziosamente e renderò giustizia a tutti. Che Dio mi aiuti".

Il giuramento può essere prestato anche senza la formula religiosa.

 

Articolo 57 [Supplenza]

Le attribuzioni del Presidente federale, in caso di suo impedimento o di vacanza anticipata della carica, sono esercitate dal Presidente del Bundesrat.

 

Articolo 58 [Controfirma]

Le ordinanze e le disposizioni del Presidente federale esigono, per essere valide, la controfirma del Cancelliere federale o dei ministri federali competenti. Ciò non è richiesto per la nomina e per la revoca del Cancelliere federale, per lo scioglimento del Bundestag ai sensi dell'articolo 63 e per la richiesta prevista all'articolo 69, terzo comma.

 

Articolo 59 [Rappresentanza della Federazione]

(1) Il Presidente federale rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali. Stipula in nome della Federazione i trattati con gli Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

(2) I trattati che regolano i rapporti politici della Federazione o che si riferiscono a materie della legislazione federale necessitano dell'assenso o della partecipazione federale, nella forma di una legge federale. Per le convenzioni di carattere amministrativo valgono le corrispondenti norme sull'amministrazione federale.

 

Articolo 59a [abrogato]

 

Articolo 60 [Nomina dei funzionari federali]

(1) Il Presidente federale nomina e congeda i giudici federali e i funzionari federali, gli ufficiali e i sottufficiali, qualora la legge non disponga diversamente.

(2) Esercita per la Federazione il diritto di grazia nei casi individuali.

(3) Può trasferire questi poteri ad altre autorità.

(4) I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 46 si applicano per analogia al Presidente federale.

 

Articolo 61 [Messa in stato d’accusa davanti al Tribunale costituzionale federale]

(1) Il Bundestag o il Bundesrat possono accusare davanti al Tribunale costituzionale federale il Presidente federale per violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un'altra legge federale. Per sollevare l'accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri del Bundestag o un quarto dei voti del Bundesrat. L'accusa viene decisa dai due terzi dei membri del Bundestag o dai due terzi dei voti del Bundesrat. L'accusa viene sostenuta da un delegato dell'assemblea che ha proposto l'incriminazione.

(2) Se il Tribunale Costituzionale Federale accerta che il Presidente federale è colpevole di una violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un'altra legge federale, lo può dichiarare decaduto dalla carica. Mediante ordinanza provvisoria il Tribunale può decidere, dopo che è stata sollevata l'accusa, che il Presidente federale è impedito di esercitare il suo ufficio.

 
 

VI. Il Governo federale.

 

Articolo 62 [Composizione]

Il Governo federale è composto dal Cancelliere federale e dai ministri federali.

 

Articolo 63 [Composizione]

(1) Il Cancelliere federale viene eletto, senza dibattito, dal Bundestag su proposta del Presidente federale.

(2) È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto è nominato dal Presidente federale.

(3) Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni successivi alla votazione.

(4) In assenza di elezione entro il predetto termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag.

 

Articolo 64 [Nomina dei ministri]

(1) I ministri federali vengono nominati e revocati dal Presidente federale su proposta del Cancelliere federale.

(2) Il Cancelliere federale e i ministri federali prestano il giuramento previsto dall'articolo 56 di fronte al Bundestag, al momento di entrare in carica.

 

Articolo 65 [Poteri nell’ambito del Governo federale]

Il Cancelliere federale fissa le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità. Nei limiti di tali direttive ogni ministro federale dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. Sulle divergenze di opinione fra i ministri federali decide il Governo federale. Il Cancelliere federale ne guida l'attività secondo un regolamento interno adottato dal Governo federale e approvato dal Presidente federale.

 

Articolo 65a [Comando delle forze armate]

Il Ministro federale per la difesa esercita l’autorità ed il comando sulle delle forze armate.

 

Articolo 66 [Incompatibilità]

Il Cancelliere federale e i ministri federali non possono esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessuna professione o mestiere, così come non possono far parte né della direzione, né, senza l'approvazione del Bundestag, del consiglio di amministrazione di una impresa con scopo di lucro.

 

Articolo 67 [Mozione di sfiducia costruttiva]

(1) Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto.

(2) Tra la mozione e l'elezione debbono trascorrere quarantotto ore.

 

Articolo 68 [Mozione di fiducia, scioglimento del Bundestag]

(1) Se una mozione di fiducia presentata dal Cancelliere federale non raccoglie l'approvazione della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale può, su proposta del Cancelliere federale, entro ventuno giorni, sciogliere il Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale.

(2) Tra la presentazione della mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore.

 

Articolo 69 [Sostituto del Cancelliere]

(1) Il Cancelliere federale designa un ministro federale come suo sostituto.

(2) La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag; la carica di ministro federale termina inoltre tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio.

(3) Su richiesta del Presidente federale, il Cancelliere federale è obbligato a continuare a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del suo successore; ugualmente vi è obbligato un ministro federale, su richiesta del Cancelliere federale o del Presidente federale.

 
 

VII. La legislazione federale.

 

Articolo 70 [Ripartizione delle competenze legislative tra la Federazione e i Länder]

(1) I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi alla Federazione le competenze legislative.

(2) La delimitazione delle competenze tra la Federazione e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.

 

Articolo 71 [Competenza legislativa esclusiva della Federazione]

Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Federazione, i Länder hanno il potere di legiferare solo quando e nella misura in cui una legge federale li autorizzi espressamente.

 

Articolo 72 [Competenza legislativa concorrente della Federazione]

(1) Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non eserciti la propria competenza legislativa.

(2) La Federazione ha in questo ambito il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.

(3) Può essere stabilito con legge federale che una disciplina legislativa federale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 2, venga sostituita dalla legislazione dei Länder.

 

Articolo 73 [Competenze legislative esclusive della federazione, elenco delle materie]

La Federazione ha competenza legislativa esclusiva nelle materie concernenti:

1. gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;

2. la cittadinanza federale;

3. la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;

4. il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;

5. l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la polizia delle dogane e dei confini;

6. il trasporto aereo;

6a. i trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà della Federazione (ferrovie della Federazione), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie federali, come pure le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione;

7. le poste e le telecomunicazioni;

8. lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dalla Federazione;

9. la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;

10. la collaborazione della Federazione e dei Länder nelle questioni relative:

a) alla polizia criminale,

b) alla difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico, e della stabilità e della sicurezza della Federazione o di un Land (tutela della Costituzione) e

c) alla difesa contro iniziative nel territorio della Federazione, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino interessi internazionali della Repubblica federale di Germania,

come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale;

11. la statistica per scopi federali.

 

Articolo 74 [Competenza legislativa concorrente della federazione, lista delle materie]

(1) La competenza legislativa concorrente riguarda le seguenti materie:

1. il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;