Costituzione Francese del 4 Ottobre 1958
Testo che risulta, in ultima analisi, dalle
leggi costituzionali del primo marzo 2005
in modifica del titolo
XV della Costituzione e relative alla Carta dell’Ambiente
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PREAMBOLO
TITOLO
I - Della sovranità (art. 2 a 4)
TITOLO
II - Il Presidente della Repubblica (art. 5 a 19)
TITOLO
III - Il Governo (art. 20 a 23)
TITOLO
IV - Il Parlamento (art. 24 a 33)
TITOLO
V - Rapporti tra il Parlamento e il Governo (art. 34 a
51)
TITOLO
VI - Dei trattati ed accordi internazionali (art. 52 a
55)
TITOLO
VII - Il Consiglio costituzionale (art. 56 a 63)
TITOLO
VIII - Dell'autorità giudiziaria (art. 64 a 66-1)
TITOLO
IX - L'Alta Corte di giustizia (art. 67 e 68)
TITOLO
X - Della responsabilità penale dei membri del Governo (art. 68-1 a
68-3)
TITOLO
XI - Il Consiglio economico e sociale (art. 69 a
71)
TITOLO
XII - Delle collettività territoriali (art. 72 a
75)
TITOLO
XIII - Disposizioni relative alla Nuova Caledonia (art. 76 a
78)
TITOLO
XIV - Degli accordi di associazione (art. 88)
TITOLO
XV - Delle Comunità europee e dell'Unione europea (art. 88-1 a
88-7)
TITOLO
XV - Dell'Unione europea (art. 88-1 a 88-5)
TITOLO
XVI - Della Revisione (art. 89)
TITOLO
XVII - Abrogato
CARTA
DELL’AMBIENTE
PREAMBOLO
Il Popolo francese proclama
solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai principi della
sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed
integrata dal preambolo della Costituzione del 1946 e ai diritti e doveri
definiti nella Carta dell’ambiente del 2004.
Sulla base di questi principi e di
quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai
territori d'oltremare che manifestano la volontà di aderirvi nuove
istituzioni fondate sull'ideale comune di libertà, di eguaglianza e di
fraternità e concepite ai fini della loro evoluzione
democratica.
Articolo 1
La Francia è una repubblica
indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza
dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di
razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni. La sua
organizzazione è decentrata.
TITOLO I : Della sovranità
Articolo 2
Lingua ufficiale della Repubblica
è il francese.
L'emblema nazionale è la bandiera
tricolore, blu, bianca e rossa.
L'inno nazionale è la
"Marseillaise".
Il motto della Repubblica è
"Libertà, Eguaglianza, Fraternità".
Il suo principio è: governo del
popolo, dal popolo e per il popolo.
Articolo 3
La sovranità nazionale appartiene
al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante
referendum.
Nessuna frazione del popolo né
alcun individuo può attribuirsene l'esercizio.
Il suffragio può essere diretto o
indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. Esso è sempre universale,
uguale e segreto.
Sono elettori, nelle condizioni
stabilite dalla legge, tutti i cittadini francesi maggiorenni di ambo i
sessi che godono dei diritti civili e politici.
La legge promuove l'uguaglianza di
accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni
elettive senza distinzione di sesso.
Articolo 4
I partiti e i gruppi politici
concorrono alla espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la
loro attività liberamente. Devono rispettare i principi della sovranità
nazionale e della democrazia.
Essi contribuiscono all'attuazione
del principio enunciato all'ultimo comma dell'articolo 3, alle condizioni
stabilite dalla legge.
TITOLO II : Il Presidente della Repubblica
Articolo 5
Il Presidente della Repubblica
garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato,
assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità
dello Stato.
È garante della indipendenza
nazionale, della integrità del territorio e del rispetto dei
trattati.
Articolo 6
Il Presidente della Repubblica è
eletto per cinque anni a suffragio universale
diretto.
Le modalità di applicazione del
presente articolo sono stabilite con legge
organica.
Articolo 7
Il Presidente della Repubblica è
eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non
viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione il
quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due
candidati che, qualora si siano ritirati i candidati più favoriti, abbiano
raccolto il maggior numero di voti al primo
scrutinio.
Lo scrutinio è convocato dal
Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha
luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima
della scadenza dei poteri del Presidente in
carica.
Nel caso di vacanza della
Presidenza della Repubblica, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento
constatato dal Consiglio costituzionale su incarico del Governo e
deliberante a maggioranza assoluta dei suoi membri, le funzioni del
Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle previste dai
successivi articoli 11 e 12, sono provvisoriamente esercitate dal
Presidente del Senato e, laddove quest'ultimo sia a sua volta impedito
dall'esercitare tali funzioni, dal Governo.
Nel caso di vacanza o quando
l'impedimento è dichiarato definitivo dal Consiglio costituzionale, lo
scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne in caso di
forza maggiore riconosciuto dal Consiglio costituzionale, non meno di
venti giorni e non più di trentacinque giorni dall'inizio della vacanza o
della dichiarazione del carattere definitivo
dell'impedimento.
Se, nei sette giorni che precedono
il limite ultimo del deposito delle presentazioni delle candidature, una
delle persone che, meno di trenta giorni prima di quella data, ha
annunciato pubblicamente la sua decisione di essere candidata decede o si
trova impedita, il Consiglio costituzionale può decidere di rinviare
l'elezione.
Se, prima del primo scrutinio, uno
dei candidati decede o ha qualche impedimento, il Consiglio costituzionale
decide il rinvio dell'elezione.
In caso di decesso o di
impedimento di uno dei due candidati più favoriti al primo scrutinio prima
di eventuali ritiri, il Consiglio costituzionale dichiara la necessità di
dover procedere nuovamente al complesso delle operazioni elettorali; lo
stesso avviene in caso di decesso o d'impedimento di uno dei due candidati
rimasti in lizza per il secondo scrutinio.
In ogni caso, il Consiglio
costituzionale è chiamato in causa alle condizioni previste al secondo
comma dell'articolo 61 cui di seguito o a quelle stabilite per la
presentazione di un candidato dalla legge organica prevista all'articolo 6
di cui sopra.
Il Consiglio costituzionale può
prorogare i termini massimi previsti dai commi terzo e quinto senza che lo
scrutinio possa aver luogo più di trentacinque giorni dopo la data della
decisione del Consiglio costituzionale. Se l'applicazione delle
disposizioni del presente comma ha come effetto quello di rinviare
l'elezione ad una data posteriore alla scadenza dei poteri del Presidente
in carica, questi continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla
proclamazione del suo successore.
Gli articoli 49 e 50 e l'articolo
89 della Costituzione non sono applicabili durante la vacanza della
Presidenza della Repubblica né durante il periodo che decorre fra la
dichiarazione del carattere definitivo dell'impedimento del Presidente
della Repubblica e l'elezione del suo
successore.
Articolo 8
Il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro. Egli pone fine alle sue funzioni all'atto della
presentazione delle dimissioni del Governo.
Su proposta del Primo ministro,
nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro
funzioni.
Articolo 9
Il Presidente della Repubblica
presiede il Consiglio dei ministri.
Articolo 10
Il Presidente della Repubblica
promulga le leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo
della legge definitivamente approvata.
Prima della scadenza del termine,
può chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni
suoi articoli. La nuova deliberazione non può essere
respinta.
Articolo 11
Il Presidente della Repubblica, su
proposta del Governo durante le sessioni o su proposta congiunta delle due
assemblee, pubblicate sul Journal officiel, può sottoporre a referendum
ogni disegno di legge concernente l'ordinamento dei pubblici poteri, le
riforme relative alla politica economica o sociale della Nazione ed ai
servizi pubblici che vi concorrono, o tendente ad autorizzare la ratifica
di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, potrebbe
comunque incidere sul funzionamento delle
istituzioni.
Quando il referendum è indetto su
proposta del Governo, questi fa, dinanzi a ciascuna assemblea, una
dichiarazione che è seguita da un dibattito.
Quando il referendum porta
all'adozione del disegno di legge, il Presidente della Repubblica promulga
la legge entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati della
consultazione.
Articolo 12
Il Presidente della Repubblica,
sentito il Primo ministro e i presidenti delle assemblee, può sciogliere
l'Assemblea nazionale.
Le elezioni politiche hanno luogo
almeno venti giorni e al massimo quaranta giorni dopo l'avvenuto
scioglimento.
L'Assemblea nazionale è convocata
di pieno diritto il secondo giovedì successivo alle elezioni. Se la
convocazione cade in periodo diverso da quello previsto per la sessione
ordinaria, una sessione della durata di quindici giorni ha luogo di
diritto.
Non si può procedere ad un nuovo
scioglimento durante l'anno che segue dette
elezioni.
Articolo 13
Il Presidente della Repubblica
firma le ordinanze e i decreti deliberati dal Consiglio dei
ministri.
Attribuisce le cariche civili e
militari dello Stato.
I consiglieri di Stato, il gran
cancelliere della Légion d'honneur, gli ambasciatori ed inviati
straordinari, i consiglieri della Corte dei conti, i prefetti, i
rappresentanti dello Stato nelle collettività d’oltremare disciplinate
dall’articolo 74 ed in Nuova Caledonia, gli ufficiali generali, i rettori
delle accademie, i direttori delle amministrazioni centrali sono nominati
con delibera del Consiglio dei ministri.
Una legge organica determina le
altre cariche alle quali si provvede con delibera del Consiglio dei
ministri e le condizioni alle quali il potere di nomina del Presidente
della Repubblica può essere dallo stesso delegato ed esercitato in suo
nome.
Articolo 14
Il Presidente della Repubblica
accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati
esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono
accreditati presso di lui.
Articolo 15
Il Presidente della Repubblica è
il capo delle Forze armate. Presiede i consigli e i comitati superiori
della Difesa nazionale.
Articolo 16
Quando le istituzioni della
Repubblica, l'indipendenza della nazione, l'integrità del territorio o
l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave
ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici
costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le
misure richieste dalle circostanze dopo aver ufficialmente consultato il
Primo ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del
Consiglio costituzionale.
Egli ne informa la nazione con un
messaggio.
Tali misure devono essere ispirate
dalla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor
tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. Il
Consiglio costituzionale è consultato al riguardo.
Il Parlamento si riunisce di pieno
diritto.
L'Assemblea nazionale non può
essere sciolta durante l'esercizio dei poteri
eccezionali.
Articolo 17
Il Presidente della Repubblica ha
il potere di concedere la grazia.
Articolo 18
Il Presidente della Repubblica
comunica con le due assemblee del Parlamento mediante messaggi di cui è
data lettura e che non danno luogo a dibattito.
Fuori sessione, il Parlamento è
riunito espressamente a tale effetto.
Articolo 19
Gli atti del Presidente della
Repubblica diversi da quelli previsti dagli articoli 8 (primo comma), 11,
12, 16, 18, 54, 56 e 61 sono controfirmati dal Primo ministro e, se del
caso, dai ministri responsabili.
TITOLO III : Il Governo
Articolo 20
Il Governo determina e dirige la
politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e
delle forze armate.
È responsabile davanti al
Parlamento alle condizioni e secondo le procedure previste agli articoli
49 e 50.
Articolo 21
Il Primo ministro dirige l'azione
del Governo. È responsabile della Difesa nazionale. Assicura l'esecuzione
delle leggi. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, esercita
il potere regolamentare e attribuisce le cariche civili e
militari.
Può delegare alcuni poteri ai
ministri.
Sostituisce, se del caso, il
Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati
previsti all'articolo 15.
Può, a titolo eccezionale,
sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri in virtù di una
delega espressa e per un ordine del giorno
determinato.
Articolo 22
Gli atti del Primo ministro sono
controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro
esecuzione.
Articolo 23
Le funzioni di membro del Governo
sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare, delle
funzioni di rappresentanza professionale a carattere nazionale, di
qualsiasi impiego pubblico o attività
professionale.
Una legge organica stabilisce le
condizioni per la sostituzione dei titolari di tali mandati, funzioni o
impieghi.
La sostituzione dei membri del
Parlamento ha luogo in conformità alle disposizioni dell'articolo
25.
TITOLO IV : Il Parlamento
Articolo 24
Il Parlamento si compone
dell'Assemblea nazionale e del Senato.
I deputati dell'Assemblea
nazionale sono eletti a suffragio diretto.
Il Senato è eletto a suffragio
indiretto. Esso assicura la rappresentanza delle collettività territoriali
della Repubblica. I Francesi stabiliti fuori della Francia sono
rappresentati al Senato.
Articolo 25
Una legge organica stabilisce la
durata dei poteri di ciascun'assemblea, il numero dei suoi membri, le loro
indennità, le condizioni di eleggibilità, e il regime delle ineleggibilità
e delle incompatibilità.
Essa stabilisce altresì le norme
per la elezione delle persone chiamate ad assicurare, in caso di vacanza
del seggio, la sostituzione dei deputati e dei senatori fino al rinnovo
generale o parziale dell'assemblea di
appartenenza.
Articolo 26
Nessun membro del Parlamento può
essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni
o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.
Nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra
misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione
del Ufficio di presidenza dell'assemblea alla quale appartiene. Detta
autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna
definitiva.
La detenzione, le misure di
privazione o di restrizione della libertà o l'azione penale nei confronti
di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione
qualora l'assemblea alla quale appartiene lo
richieda.
L'assemblea interessata si
riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del
caso, l'applicazione del suddetto comma.
Articolo 27
Il mandato imperativo è
nullo.
Il diritto di voto dei membri del
Parlamento è personale.
La legge organica può autorizzare
eccezionalmente la delega del voto. In tal caso nessuno può ricevere
in delega più di un mandato .
Articolo 28
Il Parlamento si riunisce di pieno
diritto in una sessione ordinaria che ha inizio il primo giorno lavorativo
di ottobre e si conclude l'ultimo giorno lavorativo di
giugno.
La sessione ordinaria in ciascuna
assemblea non può superare i centoventi giorni di seduta. Le settimane di
seduta sono stabilite da ciascun'assemblea.
Il Primo ministro, consultato il
Presidente dell'assemblea interessata, o la maggioranza dei membri di
ciascuna assemblea, può decidere la convocazione di giorni supplementari
di seduta.
I giorni e gli orari delle sedute
sono determinati dal regolamento di ciascuna
assemblea.
Articolo 29
Il Parlamento si riunisce in
sessione straordinaria su richiesta del Primo Ministro o della maggioranza
dei membri componenti l'Assemblea nazionale, su un ordine del giorno
determinato.
Quando la sessione straordinaria è
tenuta su richiesta dei membri dell'Assemblea nazionale, il decreto di
chiusura interviene solo dopo che il Parlamento abbia esaurito l'ordine
del giorno per il quale è stato convocato e al più tardi dopo dodici
giorni a partire da quello della prima seduta.
Solo il Primo ministro può
chiedere una nuova sessione prima della fine del mese successivo al
decreto di chiusura.
Articolo 30
Ad eccezione dei casi in cui il
Parlamento si riunisce di pieno diritto, le sessioni straordinarie sono
aperte e chiuse con decreto del Presidente della
Repubblica.
Articolo 31
I membri del Governo hanno accesso
alle due assemblee. Sono ascoltati quando lo richiedono.
Essi possono farsi assistere da
commissari del Governo.
Articolo 32
Il Presidente dell'Assemblea
nazionale è eletto per la durata della legislatura. Il presidente del
Senato è eletto dopo ogni rinnovo parziale.
Articolo 33
Le sedute delle due assemblee sono
pubbliche. Il resoconto integrale dei dibattiti è pubblicato nel Journal
officiel.
Ciascuna assemblea può riunirsi in
comitato segreto su richiesta del Primo ministro o di un decimo dei suoi
membri.
TITOLO V : Rapporti tra il Parlamento e il
Governo
Articolo 34
La legge è votata dal
Parlamento.
La legge stabilisce le norme
concernenti :
-
i diritti civili e
le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle
pubbliche libertà; gli obblighi imposti dalla Difesa nazionale ai
cittadini relativamente alla loro persone ed ai loro beni ;
-
la cittadinanza, lo
stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le
successioni ed elargizioni ;
-
la qualificazione
dei delitti nonché delle pene applicabili; la procedura penale;
l'amnistia; la creazione di nuovi ordini giurisdizionali e lo stato
giuridico dei magistrati ;
-
l'imponibile, il
tasso e le modalità di riscossione delle imposte di qualsiasi tipo; il
regime di emissione della moneta.
La legge stabilisce
altresì le norme concernenti :
-
il sistema
elettorale delle assemblee parlamentari e delle assemblee
locali ;
-
la creazione di
categorie di enti pubblici ;
-
le garanzie
fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello
Stato ;
-
le nazionalizzazioni
di imprese e i trasferimenti di proprietà di imprese del settore
pubblico al settore privato.
La legge determina i
principi fondamentali :
-
dell'organizzazione
generale della Difesa nazionale ;
-
della autonomia
amministrativa delle collettività territoriali, delle loro competenze e
risorse ;
-
dell'insegnamento ;
-
del regime della
proprietà, dei diritti reali e degli obblighi civili e
commerciali ;
-
del diritto del
lavoro, del diritto sindacale e della previdenza
sociale ;
-
della tutela
dell’ambiente.
Le leggi finanziarie determinano
le entrate e le spese dello Stato alle condizioni e con le riserve
previste con legge organica.
Le leggi sul finanziamento della
previdenza sociale determinano le condizioni generali del suo equilibrio
finanziario e, tenuto conto delle previsioni di entrata, ne stabiliscono
gli obiettivi di spesa, alle condizioni e con le riserve previste con
legge organica.
Leggi programmatiche determinano
gli obiettivi della azione economica e sociale dello
Stato.
Le disposizioni del presente
articolo potranno essere precisate ed integrate con legge
organica.
Articolo 35
La dichiarazione di guerra è
autorizzata dal Parlamento.
Articolo 36
Lo stato d'assedio è decretato dal
Consiglio dei ministri.
Non può essere prorogato oltre
dodici giorni senza autorizzazione del
Parlamento.
Articolo 37
Le materie non riservate alla
legge hanno carattere regolamentare.
I testi in forma legislativa
esistenti in tali materie possono essere modificati mediante decreto,
sentito il parere del Consiglio di Stato. Qualora tali testi fossero
approvati dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione potranno
essere modificati con decreto solo dopo che il Consiglio costituzionale
abbia dichiarato che essi sono di natura regolamentare, in virtù del comma
precedente.
Articolo
37-1
La legge ed i regolamenti possono
comportare, per un oggetto ed una durata limitati, disposizioni a
carattere sperimentale.
Articolo 38
Il Governo può, per l'esecuzione
del suo programma, richiedere al Parlamento l'autorizzazione ad emanare
con ordinanze, entro un termine stabilito, provvedimenti su misure che
sono normalmente riservate alla legge.
Dette ordinanze sono deliberate
dal Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Esse entrano in
vigore con la loro pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di
ratifica non è presentato al Parlamento entro la data stabilita dalla
legge di autorizzazione.
Alla scadenza del termine di cui
al primo comma del presente articolo le ordinanze possono essere
modificate, nelle materie che sono di competenza legislativa, solo con
legge.
Articolo 39
L'iniziativa delle leggi
appartiene congiuntamente al Primo ministro e ai membri del
Parlamento.
I disegni di legge sono deliberati
dal Consiglio dei ministri sentito il Consiglio di Stato e presentati alla
presidenza di una delle due assemblee. I disegni di legge finanziaria e di
finanziamento della previdenza sociale sono presentati in primo luogo
all'Assemblea nazionale. Fatto salvo il primo capoverso dell’articolo 44,
i progetti di legge il cui oggetto principale riguardi l’organizzazione
delle collettività territoriali ed i progetti di legge relativi alle
istanze rappresentative dei francesi stabiliti fuori della Francia sono
presentati prima al Senato.
Articolo 40
Le proposte e gli emendamenti
formulati dai membri del Parlamento non sono accettabili allorquando la
loro adozione ha per conseguenza una diminuzione delle entrate pubbliche,
ovvero la creazione o l'aggravio di un onere pubblico.
Articolo 41
Se nel corso dell'iter legislativo
risulta che una proposta o un emendamento riguardino una materia non
riservata alla legge, o siano in contrasto con una delega accordata in
virtù dell'articolo 38, il Governo può opporre
l'irricevibilità.
In caso di disaccordo tra il
Governo ed il Presidente dell'assemblea interessata, il Consiglio
costituzionale, su richiesta dell'uno o dell'altro, decide nel termine di
otto giorni.
Articolo 42
La discussione dei disegni di
legge, davanti alla prima assemblea che ne è investita, verte sul testo
presentato dal Governo.
L'assemblea che è investita di un
testo votato dall'altra assemblea delibera sul testo che le è
trasmesso.
Articolo 43
Se il Governo o l'assemblea che ne
è investita ne fanno richiesta, i disegni e le proposte di legge sono
inviati per l'esame a commissioni espressamente istituite a tal
fine.
I disegni e le proposte per le
quali tale richiesta non è stata fatta sono inviati ad una delle
commissioni permanenti il cui numero è limitato a sei per ciascuna
assemblea.
Articolo 44
I membri del Parlamento e il
Governo hanno diritto di presentare emendamenti.
Dopo l'apertura del dibattito, il
Governo può opporsi all'esame degli emendamenti che non siano stati
precedentemente sottoposti alla commissione.
Se il Governo lo richiede,
l'assemblea si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in
discussione, con i soli emendamenti proposti o accettati dal
Governo.
Articolo 45
Ogni disegno o proposta di legge è
esaminato successivamente nelle due assemblee del Parlamento in vista
dell'adozione di un identico testo.
Quando, per disaccordo tra le due
assemblee, un disegno o una proposta di legge non risulta adottato dopo
due letture da parte di ciascuna assemblea, o, se il Governo ha dichiarato
l'urgenza, dopo una sola lettura da parte di ciascuna di esse, il Primo
ministro ha facoltà di convocare una commissione mista paritetica
incaricata di proporre un testo sulle disposizioni rimaste in
sospeso.
Il testo elaborato dalla
commissione mista può essere sottoposto dal Governo all'approvazione delle
due assemblee. Non sono ammessi emendamenti, se non con assenso del
Governo.
Se la commissione mista non
raggiunge l'accordo su un testo comune o se il testo non è adottato alle
condizioni previste dal comma precedente, il Governo può, dopo una nuova
lettura da parte della Assemblea nazionale e del Senato, richiedere
all'Assemblea nazionale di decidere in via definitiva. In tal caso,
l'Assemblea nazionale può riprendere il testo elaborato dalla commissione
mista, ovvero l'ultimo testo da essa votato, eventualmente come modificato
da uno o più emendamenti adottati dal Senato.
Articolo 46
Le leggi alle quali la
Costituzione attribuisce il carattere di leggi organiche sono votate e
modificate alle condizione seguenti.
Il disegno o la proposta sono
sottoposti alla deliberazione e al voto della prima assemblea che ne è
investita non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua
presentazione.
E' applicabile la procedura di cui
all'articolo 45. Tuttavia, in mancanza di accordo fra le due assemblee, il
testo deve essere adottato dalla Assemblea nazionale in ultima lettura a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le leggi organiche relative al
Senato debbono essere votate nello stesso testo dalle due
assemblee.
Le leggi organiche sono promulgate
solo dopo dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte del
Consiglio costituzionale.
Articolo 47
Il Parlamento vota i disegni di
legge finanziaria secondo le modalità previste con legge
organica.
Se l'Assemblea nazionale non si
pronuncia in prima lettura nel termine di quaranta giorni dalla
presentazione di un disegno di legge, il Governo ne investe il Senato che
deve deliberare nel termine di quindici giorni. Si procede quindi secondo
le modalità previste all'articolo 45.
Se il Parlamento non si pronuncia
entro settanta giorni, le disposizioni del disegno di legge possono essere
emanate mediante ordinanza.
Se la legge finanziaria che
stabilisce le entrate e le spese di un esercizio non è presentata in tempo
utile per essere promulgata prima dell'inizio dell'esercizio stesso, il
Governo richiede di urgenza al Parlamento l'autorizzazione a riscuotere le
imposte e stanzia con decreto i fondi relativi agli impegni di spesa già
approvati.
I termini previsti dal presente
articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in
sessione.
La Corte dei conti assiste il
Parlamento e il Governo nel controllo della esecuzione delle leggi
finanziarie.
Articolo
47-1
Il Parlamento vota i disegni di
legge sul finanziamento della previdenza sociale alle condizioni previste
con legge organica.
Se l'Assemblea nazionale non si è
pronunciata in prima lettura entro un termine di venti giorni dalla
presentazione di un disegno, il Governo incarica il Senato il quale deve
deliberare entro il termine di quindici giorni. Si procede successivamente
alle condizioni previste all'articolo 45.
Se il Parlamento non si è
pronunciato entro un termine di cinquanta giorni, le disposizioni del
disegno possono diventare esecutive con ordinanza.
I termini previsti al presente
articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione e, per
ciascun'assemblea, nel corso delle settimane durante le quali le stesse
hanno deciso di non tenere seduta, in conformità al secondo comma
dell'articolo 28.
La Corte dei conti assiste il
Parlamento ed il Governo nel controllo dell'applicazione delle leggi sul
finanziamento della previdenza sociale.
Articolo 48
Fatta salva l'applicazione degli
ultimi tre commi dell'articolo 28, l'ordine del giorno delle assemblee
porta, in via prioritaria e nell'ordine stabilito dal Governo, la
discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte
di legge da esso accettate.
Almeno una seduta alla settimana è
riservata in via prioritaria alle interrogazioni dei membri del Parlamento
e alle risposte del Governo.
Una seduta al mese è riservata in
via prioritaria all'ordine del giorno stabilito da ciascuna
assemblea.
Articolo 49
Il Primo ministro, dietro
deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all'Assemblea
nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente
su una dichiarazione di politica generale.
L'Assemblea nazionale chiama in
causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione
di sfiducia. Tale mozione è ammissibile se sottoscritta da almeno un
decimo dei membri dell'Assemblea nazionale. La votazione può aver luogo
trascorse quarantotto ore dalla presentazione della mozione. Sono
computati solo i voti favorevoli alla mozione di sfiducia che è approvata
a maggioranza dei membri componenti l'Assemblea nazionale. Salvo il caso
previsto al comma sottostante, un deputato non può essere firmatario di
più di tre mozioni di sfiducia nel corso di una stessa sessione ordinaria
e di non più di una nel corso di una stessa sessione
straordinaria.
Il Primo ministro può, dietro
deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del
Governo dinanzi all'Assemblea nazionale sul voto di un testo. In tal caso,
detto testo è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di
sfiducia, presentata nel termine di ventiquattro ore, venga votata alle
condizioni previste dal comma precedente.
Il Primo ministro ha facoltà di
chiedere al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica
generale.
Articolo 50
Se l'Assemblea nazionale adotta
una mozione di sfiducia, respinge il programma o una dichiarazione di
politica generale del Governo, il Primo ministro deve presentare al
Presidente della Repubblica le dimissioni del
Governo.
Articolo 51
La chiusura della sessione
ordinaria o delle sessioni straordinarie è ritardata di diritto per
consentire, ove necessario, l'applicazione dell'articolo 49. A tal fine,
possono essere tenute di diritto sedute supplementari.
TITOLO VI : Dei trattati ed accordi
internazionali
Articolo 52
Il Presidente della Repubblica
negozia e ratifica i trattati.
È informato di ogni negoziato
tendente alla conclusione di un accordo internazionale per il quale non è
richiesta ratifica.
Articolo 53
I trattati di pace, i trattati di
commercio, i trattati o accordi relativi all'organizzazione
internazionale, quelli che impegnano le finanze dello Stato, quelli che
modificano disposizioni di natura legislativa, quelli relativi allo status
delle persone e quelli che comportano cessione, scambio o aggregazione di
territori, possono essere ratificati o approvati solo in virtù di una
legge.
Essi entrano in vigore solo dopo
la ratifica o l'approvazione.
Nessuna cessione, scambio e
aggregazione di territorio sono valide senza il consenso delle popolazioni
interessate.
Articolo
53-1
La Repubblica può stipulare, con
gli Stati europei legati da identici impegni in materia d'asilo e di
tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, accordi che
fissino le rispettive competenze riguardo all'esame delle richieste
d'asilo presentate.
Tuttavia, anche se la richiesta
non dovesse rientrare nelle loro competenze in virtù dei suddetti accordi,
le autorità della Repubblica hanno sempre il diritto di dare asilo agli
stranieri perseguitati a causa delle loro azioni a favore della libertà o
che chiedano la protezione della Francia per altri
motivi.
Articolo
53-2
La Repubblica può riconoscere la
giurisdizione della Corte Penale Internazionale alle condizioni di cui al
trattato firmato in data 18 luglio 1998.
Articolo 54
Qualora il Consiglio
costituzionale, incaricato dal Presidente della Repubblica, dal Primo
ministro, dal Presidente di una delle due assemblee, da sessanta deputati
o sessanta senatori, dichiari che un impegno internazionale contiene
clausole contrarie alla Costituzione, l'autorizzazione a ratificare o ad
approvare l'impegno internazionale in questione può intervenire solo dopo
revisione della Costituzione.
Articolo 55
I trattati o accordi regolarmente
ratificati o approvati hanno, una volta pubblicati, efficacia superiore a
quella delle leggi, con riserva, per ciascuno accordo o trattato, della
sua applicazione dall'altra parte.
TITOLO VII : Il Consiglio costituzionale
Articolo
56
Il Consiglio costituzionale
comprende nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile.
Il Consiglio costituzionale si rinnova per un terzo ogni tre anni. Dei
suoi membri, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal
presidente dell'Assemblea nazionale, tre dal presidente del
Senato.
Oltre i nove membri di cui
al precedente comma, fa parte del Consiglio Costituzionale di diritto e a
vita chi sia stato Presidente della Repubblica.
Il presidente del Consiglio
costituzionale è nominato dal Presidente della Repubblica. In caso di
parità, il suo voto prevale.
Articolo
57
Le funzioni di membro del
Consiglio costituzionale sono incompatibili con quelle di ministro o di
membro del Parlamento. Le altre incompatibilità sono stabilite con legge
organica.
Articolo 58
Il Consiglio costituzionale
sovrintende alla regolarità della elezione del Presidente della
Repubblica.
Esamina i ricorsi e proclama i
risultati dello scrutinio.
Articolo 59
Il Consiglio costituzionale
decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei
deputati e dei senatori.
Articolo
60
Il Consiglio costituzionale
verifica la regolarità delle operazioni referendarie previste agli
articoli 11 e 89 e al titolo XV. Ne proclama i
risultati.
Articolo 61
Le leggi organiche, prima della
loro promulgazione, e i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima
della loro entrata in vigore, devono essere sottoposti al Consiglio
costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla
Costituzione.
Agli stessi effetti, le leggi
possono essere deferite al Consiglio costituzionale, prima della loro
promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal
Presidente dell'Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da
sessanta deputati o da sessanta senatori.
Nei casi previsti dai due commi
precedenti, il Consiglio costituzionale deve deliberare entro il termine
di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il
termine è ridotto a otto giorni.
Nei casi menzionati, il
deferimento al Consiglio costituzionale sospende il termine della
promulgazione.
Articolo 62
Una disposizione dichiarata
incostituzionale non può essere promulgata né
applicata.
Contro le decisioni del Consiglio
costituzionale non è ammesso alcun ricorso. Esse sono obbligatorie per i
pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e
giurisdizionali.
Articolo 63
Una legge organica determina le
norme d'organizzazione ed di funzionamento del Consiglio costituzionale,
la procedura per adirlo e, in particolare, i termini per investirlo delle
contestazioni elettorali.
TITOLO VIII : Dell'autorità giudiziaria
Articolo 64
Il Presidente della Repubblica è
garante dell'indipendenza dell'autorità
giudiziaria.
Egli è assistito dal Consiglio
superiore della magistratura.
Una legge organica stabilisce lo
stato giuridico dei magistrati.
I magistrati giudicanti sono
inamovibili.
Articolo 65
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il ministro
della giustizia ne è di diritto vicepresidente. Egli può sostituire il
Presidente della Repubblica.
Il Consiglio superiore della
magistratura comprende due sezioni, una competente per i magistrati
giudicanti, l'altra per i magistrati della
procura.
La sezione competente per i
magistrati giudicanti comprende, oltre al Presidente della Repubblica ed
al guardasigilli, cinque magistrati giudicanti ed un magistrato della
procura, un consigliere di Stato, designato dal Consiglio di Stato e tre
personalità non appartenenti né al Parlamento né all'ordine giudiziario,
designate rispettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Presidente
dell'Assemblea nazionale e dal Presidente del
Senato.
La sezione competente per i
magistrati della procura comprende, oltre al Presidente della Repubblica
ed al guardasigilli, cinque magistrati della procura ed un magistrato
giudicante, il consigliere di Stato e le tre personalità citate al comma
precedente.
La sezione del Consiglio superiore
della magistratura competente per i magistrati giudicanti formula delle
proposte per le nomine dei magistrati giudicanti nella Corte di
cassazione, di primo presidente di corte d'appello e di presidente di
tribunale. Gli altri magistrati giudicanti sono nominati su suo parere
conforme.
Essa delibera come consiglio di
disciplina dei magistrati giudicanti. E' presieduta, in tal caso, dal
primo presidente della Corte di cassazione.
La sezione del Consiglio superiore
della magistratura competente per i magistrati della procura dà il proprio
parere sulle nomine relative ai magistrati della procura, ad eccezione
degli incarichi assegnati in sede di Consiglio dei
ministri.
Essa dà il proprio parere sulle
sanzioni disciplinari riguardanti i magistrati della procura.
E' presieduta, in tal caso, dal procuratore generale presso la Corte
di cassazione.
Le modalità d'applicazione del
presente articolo sono stabilite con legge organica.
Articolo 66
Nessuno può essere detenuto
arbitrariamente.
L'autorità giudiziaria, garante
della libertà individuale, assicura il rispetto di questo principio alle
condizioni previste dalla legge.
Articolo 66
-1
Nessuno è passibile della pena di
morte.
TITOLO IX : L'Alta Corte di giustizia
Articolo 67
Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti in quanto tale, su riserva dei
provvedimenti esplicitati negli articoli 53-2 e 68.
Non puo’ essergli richiesto,
durante il suo mandato e di fronte a nessuna giurisdizione o autorità
amministrativa francese di testimoniare. Egli non puo’ essere
oggetto di un’azione in giustizia, di un’indagine, di un atto di
istruzione giudiziaria o di citazione. Sono sospesi nei suoi riguardi
tutti i termini di prescrizione o di decadenza.
Le istanze e procedure a cui viene
fatto ostacolo possono essere riprese o avviate contro di lui al
termine del mese che segue la cessazione del suo
incarico.
Articolo 68
Il Presidente della Repubblica
puo’ essere destituito solo in caso di mancanza ai propri doveri
incompatibile con l’esercizio del proprio mandato. La destituzione viene
pronunciata dal Parlamento riunito in Alta Corte di
Giustizia.
La proposta di riunire l’Alta
Corte approvata da una delle assemblee del Parlamento viene immediatamente
trasmessa all’altra che si pronuncia entro quindici
giorni.
L’Alta Corte è presieduta dal
Presidente dell’Assemblea nazionale. Essa delibera entro un mese, con voto
a scheda segreta, sulla eventuale destituzione. La sua decisione ha
effetto immediato.
Le decisioni prese in applicazione
del presente articolo richiedono una maggioranza dei due terzi dei
rappresentanti che compongono l’assemblea interessata o l’Alta Corte
di Giustizia. E’ vietato delegare il proprio voto. Vengono scrutinati unicamente i
voti favorevoli alla proposta di riunione dell’Alta Corte di giustizia o
alla destituzione.
Una legge organica stabilisce le
condizioni di modifica del presente articolo.
TITOLO X : Della responsabilità penale dei membri del
Governo
Articolo
68-1
I membri del Governo sono
penalmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie
funzioni e qualificati come delitto nel momento in cui sono
commessi.
Essi sono giudicati dalla Corte di
giustizia della Repubblica.
La Corte di giustizia della
Repubblica è vincolata dalla qualificazione dei delitti nonché dalla
determinazione delle pene previste dalla legge.
Articolo
68-2
La Corte di giustizia della
Repubblica comprende quindici giudici: dodici parlamentari, eletti nel
proprio seno e in numero uguale, dall'Assemblea nazionale e dal Senato
dopo ogni rinnovo generale o parziale delle assemblee stesse e tre
magistrati giudicanti della Corte di cassazione, di cui uno presiede la
Corte di giustizia della Repubblica.
Chiunque si ritenga leso da un
delitto commesso da un membro del Governo nell'esercizio delle proprie
funzioni può sporgere denuncia presso un'apposita commissione delle
istanze.
Detta commissione ordina
l'archiviazione della procedura, oppure la trasmissione della stessa al
procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini del ricorso
alla Corte di giustizia della Repubblica.
Il procuratore generale presso la
Corte di cassazione può altresi presentare ricorso d'ufficio alla Corte di
giustizia della Repubblica su parere favorevole della commissione delle
istanze.
Le condizioni di applicazione del
presente articolo sono stabilite con legge organica.
Articolo
68-3
Le disposizioni del presente
titolo sono applicabili ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore
dello stesso.
TITOLO XI : Il Consiglio economico e sociale
Articolo
69
Il Consiglio economico e sociale,
su richiesta del Governo, dà il proprio parere sui disegni di legge,
ordinanze e decreti, nonché sulle proposte di legge che gli sono
sottoposte.
Un membro del Consiglio economico
e sociale può essere designato dallo stesso ad esporre dinanzi alle
assemblee parlamentari il parere del Consiglio sui progetti o le proposte
che gli sono sottoposti.
Articolo 70
Il Consiglio economico e sociale
può altresi essere consultato dal Governo su qualsiasi problema di
carattere economico o sociale. Qualsiasi piano o disegno di legge
programmatica a carattere economico o sociale è ad esso sottoposto per il
parere.
Articolo 71
La composizione del Consiglio
economico e sociale e le norme del suo funzionamento sono stabilite con
legge organica.
TITOLO XII : Delle collettività
territoriali
Articolo 72
Le collettività territoriali della
Repubblica sono i comuni, i dipartimenti, le regioni, le collettività a
statuto particolare e le collettività d’oltremare disciplinate
dall’articolo 74. Qualsiasi collettività territoriale è creata per legge,
se del caso in luogo di una o più delle collettività di cui al presente
capoverso.
Le collettività territoriali sono
preposte ad adottare le decisioni relative all’insieme delle competenze
che possono meglio essere attuate al loro livello.
Alle condizioni previste dalla
legge, tali collettività si amministrano liberamente tramite
consigli eletti e dispongono di un potere regolamentare per l’esercizio