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Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria
La presente Costituzione è stata tratta dal sito web del Consiglio regionale Veneto - Versione basata sulle traduzioni italiane pubblicate in: "Codice" di diritto costituzionale austriaco, a cura di Francesco Palermo, Padova, Cedam, 1998;Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, a cura di E. Palici di Suni Prat, F. Cassella, M. Comba, Padova, Cedam, 1998;nonché sulle traduzioni inglese e francese pubblicate a cura della Cancelleria Federale. Coordinamento e revisione finale della traduzione a cura di Roberto Zanon, con la collaborazione di Luisa Furnari.
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Legge costituzionale federale
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Titolo I |
A. Disposizioni generali |
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Articolo 1
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L'Austria è una Repubblica democratica. Il suo diritto promana dal popolo. |
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Articolo 2
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(1) L'Austria è uno Stato federale. |
(2) Lo Stato federale è formato dai Länder autonomi: Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg, Vienna. |
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Articolo 3
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(1) Il territorio federale comprende il territorio dei Länder federati. |
(2) Ogni variazione del territorio federale, che sia al tempo stesso variazione del territorio di un Land, come pure la variazione di un confine del Land all'interno del territorio federale può aver luogo – salvoquanto disposto da trattati di pace – solo con leggi costituzionali del medesimo tenore della Federazione e del Land interessato alla variazione. |
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Articolo 4
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(1) Il territorio federale costituisce un’unità valutaria, ecnomiaca e doganale. |
(2) All'interno del territorio della Federazione non possono essere costituite né altre limitazioni dei traffici. |
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Articolo 5
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(1) Capitale federale e sede degli organi supremi della Federazione è Vienna. |
(2) In caso di situazioni straordinarie il Presidente federale, su richiesta del Governo federale, può spostare la sede degli organi supremi della Federazione in un'altra località del territorio federale. |
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Articolo 6
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(1) Per la Repubblica d’Austria esiste una cittadinanza unica. |
(2) I cittadini che hanno la residenza principale in un Land, sono cittadini di questo Land; le leggi del Land possono comunque attribuire la cittadinanza anche a quei cittadini della Repubblica che siano domiciliati in un Land ma non vi risiedano. |
(3) Si considera residenza principale di una persona il luogo dove la persona medesima abbia stabilito, in modo dimostrabile o deducibile dalle circostanze, il centro delle proprie relazioni di vita; qualora, considerando la globalità dei rapporti di vita professionali economici e sociali, tali presupposti oggettivi conducano a più residenze, si definisce residenza principale quella in cui la persona abbia il legame più stretto. |
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Articolo 7
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(1) Tutti i cittadini della Federazione sono uguali davanti alla legge. Sono esclusi privilegi di nascita, di sesso, di ceto, di classe e di confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato per la propria disabilità. La Repubblica (Federazione, Länder e Comuni) promuove e garantisce la parità di trattamento di tutti, disabili e non, in tutti i settori della vita quotidiana. |
(2)La Federazione, i Länder ed i Comuni riconoscono le pari opportunità tra uomo e donna. Sono ammissibili tutte quelle disposizioni che di fatto promuovono le pari opportunità tra gli uomini e le donne eliminando le diseguaglianze tuttora esistenti. |
(3) Per definire le cariche si utilizza la forma data dal sesso di colui o colei che le detiene. Lo stesso accade per i titoli. |
(4) Ai dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti all'esercito federale, è assicurato l'esercizio, senza restrizioni, dei loro diritti politici. |
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Articolo 8
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La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche. |
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Articolo 8a
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(1) I colori della Repubblica d’Austria sono rosso-bianco-rosso. La bandiera è composta di tre strisce orizzontali di uguale larghezza di cui la centrale è bianca, la superiore e l'inferiore sono rosse. |
(2) Lo stemma della Repubblica d’Austria (stemma federale) è formato da un'aquila nera ad una testa, dall'armatura d'oro e dalla lingua rossa che si libra in aria, il cui petto è coperto da uno scudo rosso attraversato da una banda argentata. L'aquila reca sul capo una corona dorata in guisa di muraglia, con tre bastioni visibili. Una catena di ferro spezzata cinge i due artigli. L'aquila tiene nell'artiglio destro un falcetto d'oro con la lama ricurva, nell'artiglio sinistro un martello d'oro. |
(3) Disposizioni particolari, con speciale riguardo alla tutela dei colori e dello stemma come pure del sigillo della Repubblica, sono disciplinate con legge federale. |
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Articolo 9
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(1) Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute costituiscono parte integrante del diritto federale. |
(2) Singoli diritti di sovranità della Federazione possono essere trasferiti, per legge o per accordo internazionale ratificato secondo quanto previsto dall'art. 50. comma 1, ad organizzazioni interstatali e ai loro organi, e l'attività di organi di Stati esteri all'interno, come anche l'attività di organi austriaci all'estero, possono venire disciplinati dal diritto internazionale. |
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Articolo 9a
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(1) L'Austria si riconosce nel principio della difesa nazionale globale. E’ compito della difesa nazionale globale proteggere l'indipendenza verso l'esterno, nonché l'inviolabilità e l'unità del territorio federale, specie al fine di preservare e difendere la neutralità perpetua. In questo modo anche le istituzioni costituzionali e la loro libertà di azione, nonché le libertà democratiche della popolazione vanno protette e difese da aggressioni violente dall'esterno. |
(2) Alla difesa nazionale globale appartengono la difesa militare, spirituale, civile ed economica. |
(3)Ogni cittadino austriaco ha l’obbligo del servizio militare. Colui che per motivi di coscienza rifiuta di adempiere gli obblighi militari e ne viene esonerato, deve prestare un servizio sostitutivo. I particolari sono disciplinati dalla legge. |
(4) Le cittadine austriache possono facoltativamente prestare servizio militare nell’esercito federale in qualità di soldatesse ed hanno il diritto di portare a termine tale servizio. |
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Articolo 10
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(1) Spettano alla Federazione l'esecuzione e la legislazione nelle seguenti materie: |
1. Costituzione federale, in particolare elezione del Consiglio nazionale, referendum in base alla Costituzione federale, giustizia costituzionale; |
2. affari esteri, compresa la rappresentanza politica ed economica nei confronti dell'estero, in particolare la conduzione di tutti i trattati internazionali, fatta salva la competenza dei Länder secondo l'art. 16, comma l; delimitazione delle frontiere; commercio di merci e bestiame con l'estero; dogane; |
3. disciplina e controllo dell'ingresso nel territorio federale e dell'uscita da esso; immigrazione ed emigrazione; passaporti; allontanamento dal territorio dello Stato, esilio, espulsione, estradizione e transito delle persone estradate; |
4. finanze federali, in particolare imposte che siano da riscuotere in tutto o in parte dalla Federazione; monopoli; |
5. moneta, credito, borse e banche; pesi e misure, determinazione del titolo e punzonatura dei metalli preziosi; |
6. diritto civile, comprese le associazioni economiche, fatta esclusione per le norme che sottopongono a limitazioni amministrative il commercio di immobili da parte degli stranieri ed anche il commercio di terreni edificati o destinati ad essere edificati, inclusa l'acquisizione per causa di morte da parte di persone che non rientrano nella cerchia degli eredi per legge; fondazioni private; diritto penale ad esclusione del diritto penale amministrativo e della procedura penale amministrativa in materie che rientrino nella sfera autonoma di attività dei Länder; amministrazione della giustizia; istituzioni per la difesa della società contro criminali, persone corrotte od altrimenti pericolose; giustizia amministrativa; diritto d'autore; stampa; espropriazione, in quanto non riguardi materie che rientrino nella sfera autonoma di attività dei Länder, attività dei notai, degli avvocati e professioni affini; |
7. mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico incluso il pronto intervento, fatta eccezione per la polizia di sicurezza locale; diritto di associazione e di riunione; stato civile, compresa l'anagrafe e la variazione dei nomi; polizia e registrazione degli stranieri; armi, munizioni ed esplosivi, tiro a segno; |
8. disciplina dell'industria e dell'artigianato; agenzie pubbliche e mediazioni private; repressione della concorrenza sleale; brevetti e tutela di modelli, marchi di fabbrica ed altri contrassegni di commercio; questioni legali per la tutela dei brevetti; ingegneri e geometri; camere di commercio, industria e artigianato; istituzione di rappresentanze professionali, in quanto estese all'intero territorio federale, ad eccezione dei settori agricolo e forestale; |
9. trasporto ferroviario, aereo e, in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, fluviale; motorizzazione; questioni relative al tratti stradali che, per la loro importanza ai fini del traffico, siano stati con legge federale dichiarati strade federali, ad eccezione della polizia stradale; polizia fluviale e della navigazione in quanto non rientrante nell'art. 11; poste e telecomunicazioni; valutazioni di impatto ambientale dei progetti connessi a tali settori, per i quali si debba tener conto di notevoli ripercussioni sull'ambiente e per i quali le disposizioni amministrative prevedano con regolamento la predisposizione di un tracciato; |
10. miniere; foreste, compresa la fluitazione del legname; diritto delle acque; disciplina e manutenzione dei corsi d'acqua per assicurare il deflusso senza danno delle piene, o al fine della navigazione e fluitazione; arginatura dei torrenti; costruzione e manutenzione di idrovie; normalizzazione e tipizzazione di impianti e dispositivi elettrici, nonché le relative misure di sicurezza; disciplina delle linee ad alta tensione, qualora gli elettrodotti si estendano su due o più Länder; caldaie a vapore e motori; agrimensura; |
11. diritto del lavoro, in quanto non rientrante nell'art. 12; assicurazioni sociali e private; camere del lavoro per operai ed impiegati, ad eccezione del settore agricolo e forestale; |
12. sanità, ad eccezione dei servizi mortuari e cimiteriali, nonché del servizio sanitario comunale e del servizio di pronto soccorso, nonché il solo controllo sanitario sulle case dì cura, le località di cura e le fonti termali curative; misure atte ad evitare inquinamenti pericolosi dell'ambiente, che derivano dal superamento dei valori limite per le immissioni; mantenimento della salubrità dell'aria, fatta salva la competenza dei Länder sugli impianti di riscaldamento; gestione dei rifiuti per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e per altri rifiuti qualora vi sia la necessità di emanare disposizioni di carattere unitario; veterinaria; alimentazione compreso il controllo sui generi alimentari; disciplina del traffico commerciale di sementi e piante, mangimi, concimi ed antiparassitari inclusa l'autorizzazione, e nel caso di sementi e piante l'approvazione; |
13. servizio scientifico e tecnico degli archivi e delle biblioteche; collezioni ed istituzioni artistiche e scientifiche della Federazione; tutte le questioni relative ai teatri federali escluse quelle relative agli aspetti edili; tutela dei monumenti; affari del culto; censimenti, nonché – fatto salvo il diritto dei Länder di svolgere nel proprio ambito qualsiasi statistica – altre statistiche, in quanto esse non riguardino un unico Land; fondi e fondazioni, in quanto si tratti di fondi e fondazioni che per le loro finalità vadano oltre il campo di interessi di un Land e non siano già fino ad ora amministrati in modo autonomo dai Länder; |
14. organizzazione e comando della polizia federale e della gendarmeria federale; disciplina dell'istituzione ed organizzazione di altri corpi di guardia, compreso il loro armamento ed il diritto all'uso delle armi; |
15. affari militari; danni di guerra, assistenza ai reduci e loro superstiti; provvedimenti per i cimiteri di guerra; provvedimenti che, a causa di o a seguito di una guerra, appaiano necessari per assicurare la direzione unitaria dell'economia, e particolarmente in relazione allo approvvigionamento della popolazione con generi di prima necessità; |
16. ordinamento delle autorità federali e degli altri uffici federali; stato giuridico ed amministrativo dei dipendenti della Federazione; |
17. politica demografica, in quanto abbia per oggetto la concessione di assegni familiari e la perequazione degli oneri nell'interesse della famiglia; |
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18. elezioni al Parlamento europeo.
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(2) Le leggi federali sul diritto di successione degli agricoltori, nonché le leggi federali emanate ai sensi del comma 1, numero 10, possono delegare alla legislazione dei Länder l’emanazione di provvedimenti di attuazione di singole norme che devono essere specificatamente indicate. A tali leggi dei Länder si applicano, in quanto compatibili, la disposizioni dell'art. 15, comma 6. L'esecuzione delle leggi di attuazione, emanate in tali casi, è di competenza della Federazione, ma i regolamenti di esecuzione, in quanto si riferiscano alle disposizioni di attuazione della legge dei Länder, richiedono la preventiva intesa con il Governo del Land interessato. |
(3) La Federazione, prima di concludere trattati internazionali che rendano necessari provvedimenti dì attuazione ai sensi dell'art. 16 o incidano in altro modo sulla competenza propria dei Länder, deve dare ai Länder medesimi la possibilità di esprimere il proprio parere. |
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(4) (Nota: abrogato come da G.U. n. 1013/1994)
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(5) (Nota: abrogato come da G.U. n. 1013/1994)
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(6) (Nota: abrogato come da G.U. n. 1013/1994)
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Articolo 11
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(1) Nelle seguenti materie la legislazione è di competenza della Federazione e l’esecuzione è di competenza dei Länder: |
1. cittadinanza; |
2. rappresentanze professionali, in quanto non rientrino nell'art. 10, fatta eccezione per le attività che rientrano nel settore agricolo e forestale, nonché in quello delle guide alpine, delle scuole di sci e delle discipline sportive rientranti nella competenza dei Länder; |
3 edilizia popolare ad eccezione dell'incentivazione per la costruzione di alloggi ed il risanamento di alloggi; |
4. polizia stradale; |
5. risanamento dei centri urbani; |
6. navigazione interna in relazione alle concessioni di navigazione, agli impianti di navigazione ed ai diritti di coercizione relativi a tali impianti, in quanto non si riferiscano al Danubio, al Lago dì Costanza, al Neusiedlersee ed a tratti di confine di altri specchi d'acqua; polizia fluviale e della navigazione su acque interne, ad eccezione del Danubio, del Lago di Costanza, del Neusiedlersee e dei tratti di confine di altri specchi d'acqua. |
7. valutazione di impatto ambientale dei progetti che prevedano rilevanti ripercussioni sull’ambiente; approvazione di tali progetti, qualora si ritenga necessaria l’emanazione di disposizioni unitarie. |
(2) In quanto si ritenga necessaria l'emanazione di disposizioni unitarie, il procedimento amministrativo, le disposizioni generali del diritto penale amministrativo, la procedura penale amministrativa e l'esecuzione amministrativa sono disciplinate con legge federale anche nelle materie in cui la legislazione è di competenza dei Länder, in particolare anche in materia tributaria; norme difformi in singoli settori dell’attività amministrativa possono essere adottate con legge federale o dei Länder, solo se sono necessarie alla disciplina della materia medesima. |
(3) I regolamenti dì esecuzione delle leggi federali, emanati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere emanati dalla Federazione, salvo che le suddette leggi non dispongano altrimenti. Le modalità della pubblicazione dei regolamenti di esecuzione, alla cui emanazione i Länder siano stati autorizzati con legge federale, nelle materie di cui al comma 1, numeri 4 e 6, possono essere disciplinate con legge federale. |
(4) L'attività amministrativa relativa alle leggi emanate ai sensi del comma 2 ed ai relativi regolamenti di esecuzione è di competenza delle Federazione o dei Länder, a seconda che la materia che forma oggetto del procedimento sia, quanto all'esecuzione, di competenza della Federazione o dei Länder. |
(5) Qualora si ritenga necessaria l'emanazione di disposizioni di carattere unitario, la legge federale può definire valori limite uniformi per le emissioni di sostanze dannose in l'atmosfera. Tali limiti non possono venire superati dalle disposizioni della Federazione o dei Länder che disciplinano i singoli settori amministrativi. |
(6) Qualora si ritenga necessaria l'emanazione di disposizioni di carattere unitario, la legge federale disciplina anche la procedura di partecipazione dei cittadini in materie di competenza federale, la conseguente partecipazione al procedimento amministrativo e la considerazione dei relativi risultati in sede di concessione delle autorizzazioni necessarie per i progetti in questione, nonché delle autorizzazioni nelle materie di cui all’articolo 10, comma 1, numero 9. Per l'esecuzione di queste disposizioni si applica il comma 4. |
(7) Per i progetti di cui al comma 1, numero 7, la decisione spetta, una volta esaurito l'iter dei ricorsi in via amministrativa nel Land interessato, alla Sezione indipendente per l'ambiente. Questa opera quale autorità suprema competente per materia, ai sensi delle disposizioni che disciplinano la procedura amministrativa. La Sezione indipendente per l'ambiente è costituita dal Presidente, da giudici e da altri membri esperti di diritto ed è istituita presso il competente Ministero federale. L'istituzione, i compiti e le procedure della Sezione sono disciplinati con legge federale. Le sue decisioni non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa; è consentito il ricorso alla Corte amministrativa. |
(8) Qualora un progetto di cui al comma 1, numero 7, riguardi più Länder, i Länder interessati sono tenuti a procedere d’intesa tra loro. Se l’intesa non viene raggiunta entro 18 mesi, la competenza passa, su istanza di un Land, alla Sezione indipendente per l'ambiente. |
(9) Nelle materie di cui al comma 1, numero 7, spettano al Governo federale ed ai singoli Ministri federali le seguenti attribuzioni nei confronti dei Governi dei Länder. |
1. diritto di prendere visione, tramite organi federali, degli atti delle autorità del Land; |
2. diritto di richiedere la trasmissione di relazioni sull’esecuzione delle leggi e dei regolamenti emanati dalla Federazione; |
3. diritto di richiedere tutte le informazioni sull’esecuzione delle leggi, necessarie per predisporre l’emanazione di leggi e regolamenti da parte della Federazione; |
4. diritto di richiedere, in determinati casi, informazioni e la presentazione di atti, in quanto ciò si renda necessario per l'esercizio di altre funzioni. |
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Articolo 12
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(1) Spettano alla Federazione la legislazione di principio e ai Länder l'emanazione di leggi di attuazione e l'esecuzione nelle seguenti materie: |
1. beneficienza; politica demografica, in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 10; sanatori popolari; assistenza alla maternità, all'infanzia ed alla gioventù; case di cura e di ricovero; requisiti dal punto di vista sanitario per luoghi, enti ed istituti di cura; fonti naturali curative; |
2. istituzioni pubbliche per la composizione stragiudiziale di controversie; |
3. riforma agraria ed in particolare operazioni agrarie e ricolonizzazione: |
4. difesa delle piante contro malattie e parassiti |
5. elettricità, in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 10; |
6. diritto del lavoro e tutela degli operai ed impiegati, in quanti si tratti di operai ed impiegati agricoli e forestali. |
(2) Per quanto riguarda la riforma agraria le decisioni in ultimo grado e nell'istanza a livello di Land spettano a Sezioni composte da giudici, funzionari amministrativi ed esperti del settore; la Sezione incaricata della decisione in ultimo grado viene insediata presso il Ministero federale competente. L'organizzazione, i compiti ed il procedimento delle Sezioni, nonché i principi per l'organizzazione delle altre autorità che si occupano della riforma agraria, sono disciplinate con legge federale. Tale legge deve stabilire che le decisioni delle Sezioni non siano soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa; non può essere escluso il ricorso all'istanza del Land da parte dall'autorità di primo grado. |
(3) Nelle decisioni relative alla elettricità, qualora le decisioni delle istanze a livello di Länder siano divergenti, oppure il Governo del Land sia stata l'unica istanza competente, la competenza, se una delle parti ne fa richiesta entro un termine da determinarsi con legge federale, passa al Ministero federale competente per materia. In seguito alla decisione di questo, le precedenti decisioni delle autorità del Land perdono ogni efficacia. |
(4) Le leggi di principio e le disposizioni di principio contenute nelle leggi della Federazione devono essere espressamente indicate come tali. |
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Articolo 13
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(1) Le competenze della Federazione e dei Länder in materia tributaria sono disciplinate da un'apposita legge costituzionale federale ("legge costituzionale finanziaria"). |
(2) La Federazione, i Länder ed i Comuni devono garantire un equilibrio economico globale nella gestione dei rispettivi bilanci. |
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Articolo 14
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(1) La legislazione e l'esecuzione in materia scolastica, nonché in ambito educativo in materia di convitti e case dello studente, sono di competenza federale, in quanto non sia diversamente disposto nei commi seguenti. Non rientrano nella materia scolastica ai sensi del presente articolo le questioni regolate dall’articolo 14a. |
(2) Spettano alla Federazione la legislazione ed ai Länder l'esecuzione in materia di stato giuridico e di rappresentanza degli insegnanti della scuola pubblica dell'obbligo, in quanto non sia diversamente disposto nel comma 4, lettera a). Tali leggi federali possono autorizzare la legislazione dei Länder ad emanare disposizioni di attuazione in relazione a singole disposizioni che devono essere espressamente indicate; le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6, si applicano in quanto compatibili. I regolamenti di esecuzione di tali leggi federali, in quanto non sia diversamente stabilito, sono emanati dalla Federazione. |
(3) Spettano alla Federazione la legislazione di principio ed ai Länder la legislazione di attuazione e l’esecuzione nelle seguenti materie: |
a) composizione ed articolazione degli organi collegiali che devono essere costituiti, a livello di Land e di Distretto politico nell'ambito delle autorità scolastiche federali, comprese la nomina dei membri di tali organi collegiali e le loro indennità; |
b) organizzazione esterna (istituzione, forme organizzative, mantenimento, chiusura, circoscrizioni, numero degli allievi per classe e orario scolastico) delle scuole pubbliche dell'obbligo; |
c) organizzazione esterna dei convitti pubblici, che sono destinati unicamente o prevalentemente a scolari delle scuole dell'obbligo; |
d) requisiti tecnici per l’assunzione da parte di Länder, Comuni o Consorzi di Comuni di maestre d’asilo e di educatori presso convitti e doposcuola, destinati esclusivamente o prevalentemente a scolari della scuola dell'obbligo. |
(4) Spettano ai Länder la legislazione e l'esecuzione nelle seguenti materie: |
a) individuazione delle competenze delle autorità per l'amministrazione del personale insegnante della scuola pubblica dell'obbligo in base alle leggi emanate ai sensi del comma 2; nelle leggi dei Länder deve essere stabilito che le autorità scolastiche federali nei Länder e nei Distretti politici devono partecipare alle nomine, alle altre coperture di posti e alle qualifiche, nonché ai procedimenti selettivi e disciplinari. La partecipazione, riguardo alle nomine, alle altre coperture di posti ed alle qualifiche, deve in ogni caso comprendere un diritto di proposta dell'autorità scolastica federale di primo grado; |
b) asili e attività ricreative. |
(5) In deroga alle disposizioni dei commi da 2 a 4, spettano alla Federazione la legislazione e l'esecuzione nelle seguenti materie: |
a) scuole pubbliche a indirizzo pratico, asili, doposcuola e convitti annessi ad una scuola pubblica per le esercitazioni pratiche previste dai rispettivi piani di studio; |
b) convitti pubblici, destinati esclusivamente o prevalentemente a scolari delle scuole a indirizzo pratico di cui alla lettera a); |
c) stato giuridico e rappresentanza degli insegnanti, degli educatori e delle maestre d’asilo per gli istituti pubblici di cui alle lettere a) e b). |
(6) Sono scuole pubbliche le scuole istituite e mantenute dall'ente a ciò designato dalla legge. Tale ente è la Federazione se sono di competenza federale la legislazione e l'esecuzione in materia di istituzione, mantenimento e soppressione di scuole pubbliche. E’ il Land o, ai sensi di leggi del Land, il Comune o un Consorzio di Comuni, se la legislazione o la legislazione di attuazione e l'esecuzione in tema di istituzione, mantenimento o soppressione di scuole pubbliche sono di competenza dei Länder. L’accesso alle scuole pubbliche è disciplinato dalla legge, senza discriminazione di nascita, di sesso, di razza, di ceto, di classe, di lingua e di religione. Le stesse norme, in quanto applicabili, vigono per gli asili, i doposcuola ed i convitti. |
(7) Le scuole che non sono pubbliche sono private; esse possono essere parificate alle scuole pubbliche secondo le disposizioni di legge. |
(8) La Federazione può accertare, nelle materie che ai sensi dei commi 2 e 3 rientrano nella competenza esecutiva dei Länder, il rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati in base a tali commi; a tal fine essa può anche inviare ispettori nelle scuole e convitti. Se vengono riscontrate carenze, il Governatore del Land può essere incaricato, con direttiva ai sensi dell’articolo 20, comma 1, di intervenire entro un termine adeguato. Il Governatore avrà cura di eliminare tali carenze in conformità alle leggi ed è obbligato, per l'attuazione di tali direttive, ad impiegare anche i mezzi posti a sua disposizione nella sua posizione di organo della sfera autonoma di attività del Land. |
(9) In materia di stato giuridico degli insegnanti, degli educatori e delle maestre d’asilo, si applicano, per la ripartizione delle competenze legislative ed amministrative relative ai rapporti di servizio con la Federazione, i Länder, i Comuni, i Consorzi di Comuni, in quanto nei commi precedenti non sia diversamente stabilito, le norme generali degli articoli 10 e 21. La stessa disciplina si applica per gli organismi rappresentativi degli insegnanti, degli educatori e delle maestre d’asilo. |
(10) In materia di autorità scolastiche federali nei Länder e nei Distretti politici, di obbligo scolastico, di organizzazione scolastica, di scuole private e di rapporti tra scuole e chiese (comunità religiose), induso l'insegnamento della religione nella scuola, ad eccezione degli istituti universitari e delle accademie d’arte, il Consiglio nazionale può approvare leggi federali solo in presenza di almeno la metà dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La stessa disciplina si applica per l'approvazione dei trattati internazionali di cui all’articolo. 50, conclusi in queste materie. |
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(11) (Nota: abrogato dall’art. I, riga 2, costituzione federale, G.U. n. 316/19759).
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Articolo 14a
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(1) In materia di scuole agrarie e forestali nonché di convitti in questo settore, e in materia di stato giuridico e organismi rappresentativi degli insegnanti ed educatori nelle scuole e convitti di cui al presente articolo, la legislazione e l'esecuzione sono dì competenza dei Länder, in quanto nei commi seguenti non sia diversamente stabilito. Questioni relative all'istruzione universitaria non appartengono alla materia scolastica agraria e forestale. |
(2) Spettano alla Federazione la legislazione e l'esecuzione nelle seguenti materie: |
a) istituti superiori agrari e forestali, nonché istituti per la formazione ed il perfezionamento degli insegnanti delle scuole agrarie e forestali; |
b) istituti per la formazione del personale forestale; |
c) scuole pubbliche agrarie e forestali, che sono organizzativamente collegate con una delle scuole pubbliche menzionate nelle lettere a) e b) o con un istituto agrario o forestale della Federazione, per lo svolgimento delle esercitazioni previste nei piani di studio; |
d) convitti destinati esclusivamente o prevalentemente agli allievi delle scuole menzionate nelle lettere da a) a c); |
e) stato giuridico e rappresentanza degli insegnanti ed educatori degli istituti menzionati nelle lettere da a) a d); |
f) sovvenzioni per gli stipendi del personale delle scuole agrarie e forestali confessionali; |
g) istituti sperimentali agrari e forestali della Federazione che siano organizzativamente collegati con una scuola agraria o forestale mantenuta dalla Federazione, per l'effettuazione delle esercitazioni previste dai piani di studio di quest'ultima. |
(3) In quanto non si ricada nelle materie di cui al comma 2, spettano alla Federazione la legislazione ed ai Länder l'esecuzione nelle seguenti materie: |
a) insegnamento della religione;
b) stato giuridico e rappresentanza degli insegnanti delle scuole pubbliche professionali e specializzate a carattere agrario e forestale, e degli educatori dei convitti pubblici destinati esclusivamente o prevalentemente ad allievi di tali scuole, eccezion fatta per la determinazione delle competenze relative all'amministrazione del personale predetto. Le leggi federali emanate in base alle disposizioni di cui alla lettera b), possono autorizzare la legislazione dei Länder ad emanare disposizioni di attuazione in materie espressamente stabilite; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 6. I regolamenti di attuazione di tali leggi federali sono adottati dalla Federazione in quanto non sia diversamente stabilito. |
(4) Spettano alla Federazione la legislazione di principio ed ai Länder la legislazione di attuazione e l’esecuzione: |
a) in tema di scuole professionali agrarie e forestali: per la determinazione delle finalità educative, nonché di materie di studio obbligatorie e di gratualità dell'istruzione, ed in materia di obbligo scolastico e di passaggio da scuole di un Land a scuole di un altro Land; |
b) in tema di scuole tecniche agrarie e forestali: pr la determinazione dei requisiti per l'accesso, delle finalità educative, delle forme organizzative, dell'oggetto dell'istruzione e delle materie obbligatorie, della gratuità dell'istruzione e del passaggio dalle scuole di un Land alle scuole di un altro Land; |
c) in tema di parificazione di scuole private professionali e specializzate a carattere agrario e forestale, ad eccezione delle scuole di cui al comma 2, lettera b); |
d) in relazione all'organizzazione ed alla sfera di competenza di organi collegiali consultivi che partecipano all'esecuzione da parte dei Länder delle materie di cui al comma 1. |
(5) L'istituzione delle scuole specializzate e degli istituti sperimentali di cui al comma 2, lettere c) e g), è ammessa solo con il consenso del Governo del Land in cui la scuola o istituto deve avere la sua sede. Questo consenso non è necessario se si tratta dell'istituzione di una scuola specializzata agraria o forestale che dev'essere organizzativamente collegata con un istituto per la formazione ed il perfezionamento degli insegnanti delle scuole agrarie e forestali al fine di effettuare le esercitazioni previste dai piani di studio. |
(6) Alla Federazione spetta il diritto di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate nelle materie che in base ai commi 3 e 4 rientrano nella competenza esecutiva dei Länder. |
(7) Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6, 7 e 9 valgono, in quanto applicabili, anche per le materie menzionate nel primo periodo del comma 1. |
(8) Nelle materie di cui al comma 4, le leggi federali possono essere approvate dal Consiglio nazionale solo in presenza di almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. |
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Articolo 15 |
(1) Se una materia non è espressamente attribuita dalla Costituzione federale alla competenza legislativa o esecutiva della Federazione, essa rimane nell’ambito della competenza propria dei Länder. |
(2) In materia di polizia di sicurezza locale, ossia della parte della polizia di sicurezza che si occupa esclusivamente o prevalentemente dell’interesse della comunità locale rappresentata dal Comune e che è tale da poter essere gestita dalla comunità all'interno dei suoi confini territoriali, come la tutela della pubblica decenza e la repressione dei rumori molesti, la Federazione può controllare la gestione di tali questioni da parte del Comune ed eliminare le carenze riscontrate mediante direttive al Governatore del Land (articolo 103). A tal fine possono essere anche inviati nei Comuni ispettori federali; di ogni singolo caso deve essere informato il Governatore |
(3) Le disposizioni legislative dei Länder in tema di teatro e cinematografo, nonché di pubblici spettacoli, rappresentazioni e divertimenti, nell'ambito della competenza territoriale di autorità federali di polizia, devono attribuire a tali autorità almeno la sorveglianza nelle manifestazioni, in quanto non si tratti di questioni tecniche, edilizie o del servizio antincendio, nonché la partecipazione in primo grado alla concessione di autorizzazioni che siano previste da tali leggi. |
(4) L'attribuzione ad autorità federali di polizia, nell'ambito della loro competenza territoriale, di poteri esecutivi in materia di polizia stradale, ad eccezione di quella locale (articolo 118, comma 3, numero 4), ed inmateria di polizia fluviale e della navigazione su acque interne, ad eccezione del Danubio, del Lago di Costanza, del Neusiedlersee e dei tratti di confine di altri specchi d'acqua, è disciplinata da leggi concordanti della Federazione e del Land interessato. |
(5) Gli atti amministrativi in materia edilizia, che riguardino edifici di proprietà della Federazione destinati a finalità pubbliche, come la sede di uffici amministrativi federali o di enti pubblici - compresi scuole e ospedali - o l'alloggio di membri dell'Esercito o di altro personale federale, rientrano nell'amministrazione federale indiretta; i ricorsi gerarchici possono giungere fino al Governatore del Land. La determinazione del profilo e dell'altezza degli edifici rientra peraltro, anche in questi casi, nella competenza esecutiva del Land. |
(6) Se alla Federazione è riservata la sola legislazione di principio, l'attuazione di dettaglio spetta alla legislazione dei Länder, nel quadro dei principi determinati dalle leggi federali. La legge federale può stabilire un termine per l'emanazione delle leggi di attuazione, che senza il consenso del Consiglio federale non può essere inferiore a sei mesi né superiore ad un anno. Se questo termine non viene rispettato da un Land, la competenza per l'emanazione della legge di attuazione, rispetto a tale Land, passa alla Federazione. Dal momento in cui il Land ha emanato la legge di attuazione, la legge di attuazione della Federazione perde ogni efficacia. Se il legislatore federale non stabilisce alcun principio, la legislazione del Land può disciplinare liberamente tali materie. Qualora la Federazione abbia stabilito dei principi, le disposizioni legislative dei Länder devono essere adeguate alla legge di principio entro un termine determinato dalla legge federale stessa. |
(7) Se un atto esecutivo di un Land, nelle materie di cui agli articoli 11, 12, 14, commi 2 e 3, e 14a, commi 3 e 4, deve avere efficacia per più Länder, i Länder interessati devono innanzitutto procedere d'intesa. Se un provvedimento d'intesa non viene adottato entro sei mesi dal momento in cui la questione è sollevata, la competenza per tale atto, su richiesta di un Land o di una delle parti interessate passa al Ministro federale competente. Le disposizioni di dettaglio possono essere disciplinate dalle leggi federali emanate ai sensi degli articoli 11, 12, 14, commi 2 e 3, e 14a, commi 3 e 4. |
(8) Nelle materie, che in base agli articoli 11 e 12 sono riservate alla legislazione federale, la Federazione ha il diritto di verificare l'adempimento delle disposizioni da essa emanate. |
(9) I Länder, nell'ambito della loro competenza legislativa, possono adottare le disposizìoni necessarie per la disciplina dell'oggetto anche nel campo del diritto penale e civile. |
(10) Le leggi dei Länder, che modifichino o disciplinino in modo nuovo l'organizzazione esistente delle autorità dell'amministrazione statale generale presenti nei Länder, possono venire pubblicate solo col consenso del Governo federale. |
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Articolo 15a |
(1) La Federazione ed i Länder possono concludere accordi in ordine alle materie della rispettiva sfera di attività. La conclusione di tali accordi in nome della Federazione compete, a seconda dell'oggetto, al Governo federale o ai singoli Ministri federali. Gli accordi destinati a vincolare anche organi legislativi federali possono essere conclusi solo dal Governo federale con il consenso del Consiglio nazionale,per il quale vale la disposizione dell’articolo,comma 3, in quanto compatibile; tali deliberazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale federale. |
(2) I Länder possono concludere accordi tra loro solo nelle materie di competenza propria. Gli accordi devono essere portati tempestivamente a conoscenza del Governo federale. |
(3) I principi del diritto internazionale pattizio si applicano agli accordi di cui al comma 1. La disposizione si applica anche per gli accordi di cui al comma 2, in quanto non sia diversamente disposto da leggi costituzionali concordanti dei Länder interessati. |
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Articolo 16 |
(1) Nelle materie di loro competenza propria, i Länder possono concludere trattati internazionali con gli Stati confinanti con l'Austria o con parti (enti territoriali) di essi. |
(2) Prima dell’inizio delle trattative, il Governatore del Land deve informare il Governo federale sul trattato in questione. Prima di concludere tale trattato, il Governatore deve richiedere l'approvazione del Governo federale. L'approvazione si considera accordata se il Governo federale non ha comunicato al Governatore, entro otto settimane dalla data in cui la richiesta di approvazione è giunta alla Cancelleria federale, che l'approvazione è respinta. L'autorizzazione ad intraprendere trattative ed alla stipulazione del trattato internazionale spettano al Presidente federale su proposta del Governo del Land con la controfirma del Governatore. |
(3) Su richiesta del Governo federale, il Land è tenuto a denunciare i trattati internazionali di cui al comma 1. Se un Land non ottempera quest'obbligo tempestivamente, la competenza in materia passa alla Federazione. |
(4) I Länder sono tenuti ad adottare i provvedimenti che, nella loro sfera autonoma di attività, si rendano necessari per l'esecuzione di trattati internazionali; se un Land non rispetta tempestivamente quest'obbligo, la competenza per tali provvedimenti, particolarmente per l'emanazione delle leggi necessarie, passa alla Federazione. Un provvedimento adottato dalla Federazione in base a questa disposizione, e in particolare una legge o un regolamento emanato in tal modo, perde efficacia non appena il Land ha adottato il provvedimento necessario. |
(5) Ugualmente la Federazione ha il diritto di controllare l'esecuzione di trattati internazionali anche nelle materie che appartengono alla sfera autonoma di attività dei Länder. In tale caso, la Federazione ha, nei confronti dei Länder, gli stessi diritti che le competono in materia di amministrazione federale indiretta (articolo 102). |
(6)(Nota: abrogato con G.U. n. 1013/1994) |
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Articolo 17 |
Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 sulle competenze legislative ed esecutive non incidono in alcun modo sulla posizione della Federazione e dei Länder in quanto titolari di diritti di natura privata. |
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Articolo 18 |
(1) L'intera attività amministrativa statale può essere svolta solo in base alle leggi. |
(2) Ogni autorità amministrativa, in base alle leggi, può emanare provvedimenti amministrativi nell'ambito della propria competenza. |
(3) Se l'immediata emanazione di provvedimenti, che in base alla Costituzione richiedano una deliberazione del Consiglio nazionale, si rende necessaria per evitare alla collettività un danno evidente e non altrimenti evitabile, in un periodo in cui il Consiglio nazionale non è riunito, non può riunirsi tempestivamente o è impedito nella sua attività per cause di forza maggiore, il Presidente federale, su proposta del Governo federale, può adottare tali provvedimenti sotto forma di decreti provvisori aventi forza di legge, la cui responsabilità fa capo ad entrambi. II Governo federale deve formulare la sua proposta d'intesa con la sottocommissione permanente istituita dalla Commissione principale del Consiglio nazionale (articolo 55, comma 2). Tale decreto deve essere controfirmato dal Governo federale. |
(4) Ogni decreto emanato in base al comma 3, dev'essere presentato tempestivamente dal Governo federale al Consiglio nazionale, che deve essere convocato dal Presidente federale se non si trova in sessione di lavoro, o dal suo Presidente se si trova in sessione, entro gli otto giorni successivi alla presentazione del decreto. Entro quattro settimane dalla presentazione, il Consiglio nazionale può adottare una legge federale che sostituisca il decreto, o richiedere con propria deliberazione che il decreto sia immediatamente ritirato dal Governo federale. In quest'ultimo caso, il Governo federale deve immediatamente provvedere conformemente alla richiesta. Affinché la deliberazione del Consiglio nazionale possa essere adottata tempestivamente, il Presidente deve porre in votazione la proposta non oltre il penultimo giorno nel termine di quattro settimane; le disposizioni di dettaglio sono disciplinate dal regolamento del Consiglio nazionale. Se il decreto viene ritirato dal Governo federale, ai sensi delle disposizioni precedenti, nel giorno dell'entrata in vigore del ritiro riacquistano efficacia le disposizioni di legge che erano state sospese dal decreto. |
(5) I decreti di cui al comma 3 non possono comportare la modifica di leggi costituzionali federali, né oneri finanziari permanente per la Federazione o oneri finanziari per i Länder, i Distretti o i Comuni, né obblighi finanziari per i cittadini, né l'alienazione di beni demaniali, né provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 10, numero 11, né infine possono riguardare il diritto di associazione sindacale o la tutela degli inquilini. |
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Articolo 19 |
(1) Gli organi supremi del potere esecutivo sono il Presidente federale, i Ministri federali ed i Segretari di Stato, nonché i membri dei Governi dei Länder |
(2) La legge federale può porre limiti all’attività economica privata degli organi di cui al comma 1 e di altri pubblici funzionari. |
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Articolo 20 |
(1) L'attività amministrativa è svolta, in conformità delle disposizioni di legge, sotto la direzione degli organi supremi della Federazione e dei Länder, da organi eletti a tempo determinato o da organismi professionali all’uopo nominati. In quanto non sia diversamente disposto da leggi costituzionali, essi sono vincolati dalle direttive degli organi superiori, e responsabili di fronte ad essi per la loro attività d'ufficio. L'organo subordinato può rifiutarsi di osservare una direttiva, se la direttiva è stata emessa da un organo incompetente, o se l'osservanza comporterebbe la violazione di disposizioni penali. |
(2) Se per la decisione in ultimo grado la legge federale e dei Länder, ha previsto un organo collegiale cui appartenga almeno un magistrato ed i cui provvedimenti, in base alla legge, non sono passibili di revoca o modifica in via amministrativa, anche gli altri membri di questo organo collegiale, nell'attività del loro ufficio, non sono vincolati da direttive. |
(3) Tutti gli organi incaricati di funzioni amministrative federali, dei Länder e comunali, come pure gli organi di altri enti di diritto pubblico, in quanto la legge non disponga diversamente, sono tenuti al segreto su tutti i fatti di cui hanno conoscenza unicamente per la loro attività d'ufficio e la cui riservatezza sia richiesta nell'interesse del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, della difesa del Land nel suo complesso, delle relazioni esterne, nell'interesse economico di un ente di diritto pubblico, per gli atti preparatori di una decisione o nell'interesse prevalente delle parti (segreto d'ufficio). Il segreto d'ufficio non esiste per i funzionari designati da un'assemblea rappresentativa generale nei confronti di tale assemblea, qualora questa richieda espressamente informazioni. |
(4) Tutti gli organi incaricati di funzioni amministrative federali, dei Länder e comunali, come pure gli organi di altri enti di diritto pubblico, sono tenuti a fornire informazioni sulle materie inerenti alla loro sfera di attività, se a ciò non si oppone per legge un obbligo di segretezza; le rappresentanze di categoria sono tenute all'obbligo di fornire informazioni solo nei confronti dei rispettivi appartenenti e solo in quanto ciò non impedisca il regolare adempimento dei loro compiti di legge. E’ di competenza legislativa ed esecutiva della Federazione la disciplina di dettaglio per quanto riguarda gli organi federali e l'autoamministrazione da disciplinare con legge federale; è invece di competenza della Federazione la legislazione di principio e di competenza dei Länder la legislazione di attuazione e l’esecuzione relative agli organi dei Länder e comunali ed alla autoamministrazione dei Länder, da disciplinare con legge dei Länder. |
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Articolo 21 |
(1) Ai Länder spettano la legislazione e l'esecuzione in materia di stato giuridico e rappresentanza del personale dei Länder, dei comuni e dei consorzi di comuni, in quanto non sia diversamente stabilito dal comma 2, e dall'art. 14, comma 2 e comma 3, lettera d). Sul contenzioso contrattuale decidono i tribunali. |
(2) Ai Länder spettano la legislazione e l'esecuzione in tema di tutela dei lavoratori (comma 1) e di rappresentanza del personale, nella misura in cui tale personale non sia assunto in imprese. In quanto da questo comma non risulti la competenza dei Länder, la materia sopra menzionata rientra nella competenza federale. |
(3) I poteri amministrativi e disciplinari nei confronti dei dipendenti della Federazione vengono esercitati dagli organi supremi della stessa, nei confronti dei dipendenti dei Länder dagli organi supremi dei Länder medesimi. I poteri amministrativi e disciplinari nei confronti dei dipendenti della Corte dei Conti sono esercitati dal Presidente della Corte dei Conti. |
(4) E’ sempre garantita la possibilità ai pubblici dipendenti di trasferimento tra Federazione, Länder, Comuni e Consorzi di comuni. Non sono ammesse disposizioni giuridiche che prevedano orari di servizio differenti tra Federazione, Land o Comune. La Federazione ed i Länder devono informarsi a vicenda sui progetti da adottare in queste materie al fine di garantire pari opportunità dello stato giuridico e del diritto di rappresentanza del personale e della tutela sul lavoro prestato presso la Federazione, Länder e Comuni. |
(5) La legge può stabilire che: |
1. siano nominati a tempo determinato pubblici impiegati per eseguire singole mansioni, nei casi in cui ciò si renda necessario per la natura del servizio; |
2. alla scadenza del termine o in seguito a modifiche nell’organizzazione amministrativa o nelle mansioni, non sia necessaria alcuna nomina per via legislativa; |
3. non sia necessaria alcuna nomina nei casi di uno spostamento o di una modifica dell'impiego in quanto venga trasferita la competenza sulla nomina come previsto dall'articolo 66, comma 1. |
(6) Nei casi di cui al comma 6 non sorge alcuna pretesa ad un impiego del medesimo livello. |
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Articolo 22 |
Tutti gli organi della Federazione, dei Länder e dei Comuni, nell'ambito della loro rispettive competenze, sono tenuti ad aiutarsi reciprocamente |
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Articolo 23 |
(1) La Federazione, i Länder, i Distretti, i Comuni e gli altri enti ed istituti di diritto pubblico rispondono per i danni a chiunque arrecati con un comportamento illecito, anche se colposo, dalle persone che agiscono come loro organi in esecuzione di leggi. |
(2) Le persone, che agiscono come organi di uno dei soggetti giuridici di cui al comma 1, in quanto abbiano agito con dolo e colpa grave, sono tenuti a risarcire tali soggetti di quanto questi ultimi abbiano pagato al danneggiato a titolo di indennizzo. |
(3) Le persone, che agiscono come organi di uno dei soggetti indicati al comma 1, sono responsabili dei danni che essi abbiano direttamente cagionato ai soggetti stessi nell'esecuzione delle leggi, con un comportamento illecito. |
(4) I dettagli delle norme di cui ai commi 1 e 3 sono disciplinati con legge federale. |
(5) La legge federale può inoltre stabilire in quale misura, nel settore delle poste e telecomunicazioni, abbiano vigore disposizioni particolari, in deroga a quanto stabilito dai commi da 1 a 3. |
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B. Unione Europea |
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Articolo 23a |
(1) I deputati che la Repubblica d’Austria invia al Parlamento europeo sono eletti secondo il principio del sistema proporzionale, con voto diretto, segreto e personale di uomini e donne che abbiano compiuto il 18 anno di età prima del 10 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni e che alla data delle elezioni possiedano la cittadinanza austriaca e non siano esclusi dal diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea, oppure possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea ed abbiano diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea medesima. Le disposizioni di dettaglio sulla procedura elettorale sono adottate con legge federale. |
(2) Il territorio della Federazione costituisce, ai fini dell'elezione per il Parlamento europeo, un unico collegio elettorale. |
(3) Sono eleggibili tutti gli uomini e le donne che abbiano compiuto il 19° anno di età prima del 1° gennaio dell'anno delle elezioni e che alla data delle elezioni possiedano la cittadinanza austriaca e non siano esclusi dal diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea, oppure possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea ed abbiano diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea medesima. |
(4) L'esclusione dall'elettorato attivo e passivo può avvenire solo in conseguenza di una condanna giudiziaria. |
(5) Lo svolgimento e la direzione delle operazioni di voto per il Parlamento europeo spettano alle autorità elettorali competenti per le elezioni del Consiglio nazionale. Il voto espresso all'estero non deve aver luogo al cospetto di una Commissione elettorale. Le disposizioni di dettaglio sull'espressione del voto all'estero possono essere approvate dal Consiglio nazionale solo alla presenza di almeno la metà dei componenti e con una maggioranza di due terzi dei voti espressi. |
(6) Le liste elettorali sono tenute dai Comuni nell’ambito della loro competenza delegata. |
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Articolo 23b |
(1) Ai dipendenti pubblici candidati al Parlamento europeo dev'essere garantita il tempo libero necessario per la campagna elettorale. I dipendenti pubblici che sono eletti al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa per la durata del mandato con sospensione dello stipendio. I dettagli sono regolati dalla legge. |
(2) I docenti universitari possono continuare a svolgere attività didattica, di ricerca e di esame anche durante il mandato di parlamentare europeo. Le retribuzioni per queste attività vanno commisurati ai servizi effettivamente prestati, ma non possono superare il 25 per cento dello stipendio di docente universitario. |
(3) Per quanto la presente Costituzione preveda l'incompatibilità di determinate funzioni con l'appartenenza presente o passata al Consiglio nazionale, tali funzioni sono incompatibili anche con l'appartenenza presente o passata al Parlamento europeo. |
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Articolo 23c |
(1) Nel quadro della Unione Europea spetta al Governo federale la nomina dei membri austriaci della Commissione, della Corte di Giustizia, del Tribunale di primo grado, della Corte dei Conti, del Consiglio di amministrazione della Banca europea degli investimenti, del Comitato economico-sociale e del Comitato delle Regioni. |
(2) Per la nomina dei membri della Commissione, della Corte di Giustizia, del Tribunale di primo grado, della Corte dei Conti e del Consiglio di amministrazione della Banca europea degli investimenti, il Governo federale deve ottenere il consenso della Commissione principale del Consiglio nazionale. Il Governo federale deve informare contestualmente la Commissione principale del Consiglio nazionale ed il Presidente federale delle decisioni che intende adottare. |
(3) Per la nomina dei membri del Comitato economico-sociale il Governo federale deve raccogliere le proposte delle rappresentanze professionali previste dalla legge e degli altri gruppi economici e sociali. |
(4) La nomina dei membri austriaci del Comitato delle Regioni e dei loro sostituti deve avvenire sulla base di proposte dei Länder, nonché dell'Associazione austriaca delle Città e dell’Associazione austriaca dei Comuni. I Länder devono proporre un rappresentante ciascuno, mentre l'Associazione austriaca delle Città e dell’Associazione austriaca dei Comuni devono proporre congiuntamente tre rappresentanti. |
(5) Il Governo federale informa il Consiglio nazionale delle nomine di cui ai commi 3 e 4. Delle nomine di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo federale informare il Consiglio federale. |
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Articolo 23d |
(1) La Federazione deve informare tempestivamente i Länder sui progetti che, nel quadro dell'Unione Europea, riguardino materie di loro competenza o che comunque possano risultare di loro interesse, consentendo loro di esprimere un parere al riguardo. Tali pareri vanno indirizzati alla Cancelleria federale. Ugualmente è previsto per i Comuni nella misura in cui vengano toccate le competenze loro proprie o altri interessi di rilievo dei Comuni medesimi. La rappresentanza dei Comuni spetta in queste materie all'Associazione austriaca delle Città ed all'Associazione austriaca dei Comuni (art. 115 comma 3) |
(2) Se la Federazione si trova di fronte ad un parere univoco dei Länder rispetto ad un progetto nel quadro dell'Unione Europea, che riguardi materie la cui legislazione è di competenza dei Länder, la Federazione è vincolata a tale parere nell'ambito delle trattative e degli accordi con l'Unione Europea. La Federazione può derogarvi solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. La Federazione deve comunicare tempestivamente tali motivi ai Länder. |
(3) Qualora un progetto nel quadro dell'Unione Europea riguardi anche materie per le quali la legislazione è di competenza dei Länder, il Governo federale può delegare ad un rappresentante designato dai Länder medesimi la partecipazione al procedimento deliberativo in seno al Consiglio. L’esercizio di tale prerogativa avviene con la partecipazione del competente rappresentante del Governo federale e d’intesa con questo. Per il rappresentante dei Länder vale quanto disposto al comma 2. Il rappresentante dei Länder è responsabile nei confronti del Consiglio nazionale per quanto attiene a materie di competenza legislativa federale e nei confronti delle Diete dei Länder per quanto attiene a materie di competenza legislativa dei Länder. |
(4) Le disposizioni di dettaglio per quanto disposto dai commi da 1 a 3 sono adottate d’intesa tra la Federazione ed i Länder (art. 15a, comma 1). |
(5) Nelle materie di loro competenza, i Länder sono tenuti ad adottare i provvedimenti che risultino necessari per l'attuazione di atti giuridici nel quadro dell'integrazione europea; se un Land non ottempera tempestivamente a tale dovere e ciò viene accertato nei confronti dell'Austria da un'autorità giudiziaria dell'Unione Europea, la competenza all’adozione di tali provvedimenti, in particolar modo per l'emanazione delle leggi necessarie, passa alla Federazione. Un provvedimento adottato dalla Federazione ai sensi del presente comma, in particolare una legge o un regolamento, perde efficacia non appena il Land abbia adottato le misure necessarie. |
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Articolo 23e |
(1) Il competente rappresentante del Governo federale informare tempestivamente il Consiglio nazionale ed il Consiglio federale su tutti i progetti nell'ambito dell'Unione Europea e consente loro di esprimere pareri in merito. |
(2) Se al competente rappresentante del Governo federale perviene un parere del Consiglio nazionale in merito ad un progetto nell’ambito dell’Unione Europea, cui deve essere data attuazione mediante legge federale o che è diretto all'emanazione di un atto giuridico di immediata applicazione, altrimenti da disciplinarsi con legge federale, egli è vincolato a tale parere nell'ambito delle trattative e degli accordi con l'Unione Europea. E' possibile derogarvi solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. |
(3) Qualora il competente rappresentante del Governo federale intenda discostarsi, ai sensi del comma 2, da un parere del Consiglio nazionale, deve interpellare nuovamente il Consiglio nazionale medesimo. In ogni caso, nella predisposizione di atti giuridici dell'Unione Europea che dovrebbero comportare modifiche al diritto costituzionale federale in vigore, è possibile discostarsi dal parere del Consiglio nazionale solo se questo non vi si oppone entro un termine adeguato. |
(4) Qualora il Consiglio nazionale abbia espresso un parere ai sensi del comma 2, il competente rappresentante del Governo federale deve riferire al Consiglio nazionale, una volta raggiunto l'accordo nell'ambito dell’Unione Europea. In particolare, il competente rappresentante del Governo federale, che si sia discostato da un parere del Consiglio nazionale, deve comunicarne tempestivamente i motivi al Consiglio nazionale |
(5) La tutela delle competenze del Consiglio nazionale ai sensi dei commi da 1 a 4 spetta di norma alla sua Commissione principale. I dettagli sono disciplinati dalla legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale. In particolare, possono essere stabiliti i limiti entro i quali, nella trattazione di questioni comunitarie, la competenza spetti, in luogo della Commissione principale, ad una sua sottocommissione permanente, ferma restando la titolarità delle competenze di cui ai commi da 1 a 4 in capo al Consiglio nazionale. Per la sottocommissione permanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2. |
(6) Se al competente rappresentante del Governo federale perviene un parere del Consiglio federale in un progetto nel quadro dell'Unione Europea, che richiede il recepimento con legge costituzionale federale che ai sensi dell’articolo 44, comma 2 necessita del consenso del Consiglio federale, egli è vincolato a tale parere nell'ambito delle trattative e degli accordi in seno all’Unione Europea. La deroga è consentita solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. La tutela delle competenze del Consiglio federale ai sensi del comma l e del presente comma è disciplinata nel dettaglio dal regolamento del Consiglio federale. In particolare, il regolamento può stabilire entro quali limiti, nella trattazione di progetti nel quadro dell’Unione europea, la competenza spetti, in luogo del Consiglio federale, ad un’apposita commissione nel suo seno costituita, femra restando in capo al Consiglio federale la competenza ai sensi del comma 1 e del presente comma. |
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Articolo 23f |
(1) L'Austria partecipa alla politica estera e di sicurezza dell'Unione europea in base al Titolo V del Trattato sull'Unione europea come modificato dal Trattato di Amsterdam. Ciò include la partecipazione ai compiti di cui all’articolo 17, comma 2 di tale Trattato, nonché alle misure con le quali sono sospese, limitate e completamente interrotte le relazioni economiche con uno o più Paesi terzi. Le deliberazioni del Consiglio europeo in ordine alla difesa comune dell’Unione europea ed all’integrazione dell’Unione dell’Europa occidentale nell’Unione europea richiedono l’adozione di risoluzioni da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio federale, in applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 44, commi 1 e 2. |
(2) Alle deliberazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea ai sensi del titolo V, nonché alle deliberazioni nel quadro della cooperazione in materia di giustizia e polizia ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23e, commi da 2 a 5. |
(3) Il diritto di voto sulle deliberazioni concernenti compiti di mantenimento della pace o di interventi militari per la soluzione di situazioni di crisi, inclusi gli interventi per il mantenimento della pace, nonché sulle deliberazioni di cui all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, concernente la graduale definizione di una politica comune di difesa e più strette relazioni istituzionali con l’Unione dell’Europa occidentale, è esercitato di concerto tra il Cancelliere federale ed il Ministro federale degli affari esteri. |
(4) Qualora la deliberazione da adottarsi preveda l’obbligo per l’Austria di inviare unità operative o singole persone, le misure da prendere in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 possono essere approvate solo con la riserva che tali procedure avvengano nel rispetto delle disposizioni della legge costituzionale federale in materia di invio di unità operative o singole persone in altri paesi. |
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Titolo II
Legislazione Federale |
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A. Consiglio nazionale |
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Articolo 24 |
Il Consiglio nazionale esercita, insieme al Consiglio federale, il potere legislativo della Federazione. |
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Articolo 25 |
1) Il Consiglio nazionale ha sede nella capitale federale Vienna. |
(2) In caso di situazioni straordinarie e per la durata di queste, il Presidente federale, su richiesta del Governo federale, può convocare il Consiglio nazionale in un'altra località del territorio federale. |
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Articolo 26. |
(1) Il Consiglio nazionale è eletto dal popolo con voto uguale, diretto, segreto e personale e secondo il principio della rappresentanza proporzionale dagli uomini e dalle donne che abbiano compiuto 18 anni di età prima del 1° gennaio dell'anno delle elezioni. La legge federale disciplina i dettagli del procedimento elettorale. |
(2) Il territorio federale è ripartito in circoscrizioni elettorali territorialmente continue, i cui confini non possono eccedere i confini dei Länder. Tali circoscrizioni elettorali sono suddivise in circoscrizioni regionali territorialmente continue. Il numero dei deputati è ripartito tra gli aventi diritto al voto nelle circoscrizioni (corpo elettorale) in rapporto al numero dei cittadini residenti in ciascuna circoscrizione, in base al risultato dell'ultimo censimento, aumentato del numero dei cittadini che alla data del censimento non avevano la residenza nel territorio federale, ma che erano iscritti nelleliste elettorali di un Comune della rispettiva circoscrizione; allo stesso modo viene ripartito nelle circoscrizioni regionali il numero dei deputati attribuito ad una circoscrizione elettorale. Il regolamento elettorale per il Consiglio nazionale prevede una procedura per la distribuzione finale nel territorio federale, in base alla quale siano determinati, secondo il principio proporzionale, sia il riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni ai partiti concorrenti, sia la divisione dei seggi non ancora ssegnati. Non è ammessa una ripartizione degli elettori in altri corpi elettorali. |
(3) Le elezioni hanno luogo di domenica o in un'altra festività civile. Qualora si verifichino circostanze tali da ostacolare l’inizio, la prosecuzione o il compimento delle operazioni elettorali, l’autorità elettorale può prorogare o posticipare le elezioni al giorno successivo. |
(4) Sono eleggibili tutti gli uomini e le donne che alla data delle elezioni abbiano la cittadinanza austriaca ed abbiano compiuto il 19° anno di età prima del 1° gennaio dell'anno delle elezioni. |
(5) L'esclusione dall'elettorato attivo e passivo può aver luogo solo come conseguenza di una condanna giudiziaria. |
(6) Per lo svolgimento e la direzione delle elezioni al Consiglio nazionale, dell'elezione del Presidente federale e dei referendum, nonché per la partecipazione al controllo delle iniziative e delle conusltazioni popolari sono costituite commissioni elettorali di cui fanno parte con diritto di voto i rappresentanti dei partiti concorrenti alle elezioni, nonché, nelle commissioni centrali, membri che facciano o abbiano fatto parte della magistratura. Il numero di detti membri è fissato nella legge elettorale ed è ripartito – ad eslcusione dei cmponenti provenienti dalla magistratura – fra i partiti concorrenti all'elezione in proporzione della loro forza, determinata in base ai risultati delle ultime elezioni del Consiglio nazionale. Il voto all'estero nelle elezioni per il Consiglio nazionale, per il Presidente federale nonché in occasione di referendum non deve essere espresso davanti ad una Commissione elettorale. I dettagli sul voto all’estero sono disciplinati dal Consiglio nazionale con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. |
(7) Le liste elettorali sono tenute dai Comuni nell’ambito delle competenze loro assegnate. |
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Articolo 27 |
(1) La legislatura del Consiglio nazionale dura quattro anni, computati dal giorno della sua prima riunione, ma in ogni caso fino al giorno in cui si riunisce il nuovo Consiglio nazionale. |
(2) Il Consiglio nazionale eletto è convocato dal Presidente federale entro trenta giorni dall'elezione. Questa deve essere indetta dal Governo federale in modo tale che il Consiglio nazionale eletto possa riunirsi il giorno successivo alla scadenza del quarto anno della legislatura. |
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Articolo 28 |
(1) Il Presidente federale convoca il Consiglio nazionale ogni anno per una sessione ordinaria che non deve iniziare prima del 15 settembre né durare oltre il 15 luglio dell'anno successivo. |
(2) Il Presidente federale può convocare il Consiglio nazionale anche per sessioni straordinarie. Su richiesta del Governo federale o di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale o del Consiglio federale, il Presidente federale è tenuto a convocare il Consiglio nazionale entro due settimane in sessione straordinaria, in modo che il Consiglio nazionale possa riunirsi entro due settimane dalla richiesta del Presidente federale; la convocazione non richiede alcuna controfirma. Per la convocazione di una sessione straordinaria su richiesta dei membri del Consiglio nazionale o su richiesta del Consiglio federale, non è necessaria la proposta del Governo federale. |
(3) Il Presidente federale dichiara chiuse le sessioni del Consiglio nazionale su deliberazione del Consiglio stesso. |
(4) All'apertura di una nuova sessione del Consiglio nazionale durante la stessa legislatura, i lavori vengono ripresi nello stato in cui si trovavano alla chiusura della sessione precedente. Alla chiusura di una sessione, singole commissioni del Consiglio nazionale possono essere incaricate dal Consiglio medesimo di continuare i loro lavori. |
(5) Nel corso di una sessione le singole sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio nazionale. Nel corso di una sessione, su richiesta del numero dei componenti del Consiglio nazionale stabilito nella legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale o del Governo federale, il Presidente è tenuto a convocare la seduta. I dettagli sono disciplinati dalla legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale, la quale stabilisce inoltre un termine entro il quale il Consiglio deve riunirsi. |
(6) La legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale deve contenere disposizioni particolari per la convocazione del Consiglio nazionale nel caso i Presidenti eletti dal Consiglio stesso siano impediti nell'esercizio della loro funzione o i loro uffici risultino vacanti. |
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Articolo 29 |
(1) Il Presidente federale può sciogliere il Consiglio nazionale, ma non più di una volta per lo stesso motivo. Le nuove elezioni, in questo caso, devono essere indette dal Governo federale in modo tale che il nuovo Consiglio nazionale possa riunirsi entro cento giorni dallo scioglimento. |
(2) Prima del termine della legislatura, il Consiglio nazionale può deliberare il proprio scioglimento con legge ordinaria. |
(3) In seguito allo scioglimento deliberato ai sensi del secondo comma nonché dopo il decorso del tempo per il quale il Consiglio nazionale è stato eletto, la legislatura prosegue fino al giorno della prima riunione del nuovo Consiglio nazionale. |
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Articolo 30 |
(1) Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il secondo ed il terzo Presidente. |
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