COSTITUZIONE FEDERALE DEGLI STATI
UNITI
(17 settembre 1787)
PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare
ulteriormente la nostra Unione, di garantire la
giustizia, di assicurare la tranquillità
all'interno, di provvedere alla comune difesa, di
promuovere il benessere generale e di salvaguardare
per noi stessi e per i nostri posteri il dono della
libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione
degli Stati Uniti d'America.
ARTICOLO I
Sezione 1. - Tutti i poteri legislativi
conferiti col presente atto sono delegati ad un
Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato
e da una Camera dei Rappresentanti.
Sezione 2. - La Camera dei Rappresentanti
sarà composta di membri eletti ogni due anni
dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno
Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere
elettori della Camera più numerosa del Parlamento
dello Stato. Non può essere Rappresentante
chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni,
non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti
e non sia, nel periodo delle elezioni, residente
nello Stato in cui sarà eletto.
I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti
fra i diversi Stati che facciano parte della Unione
secondo il numero dei loro abitanti; numero che
verrà determinato aggiungendo al totale degli
uomini liberi - compresi quelli sottoposti a prestazioni
di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli
indiani non soggetti ad imposte - tre quinti del
rimanente della popolazione (ossia "tre quinti
degli schiavi" n.d.t.).
Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla
prima riunione del Congresso degli Stati Uniti,
e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme
che verranno stabilite per legge.
Il numero dei Rappresentanti non supererà
quello di uno per ogni trentamila abitanti, però
ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante;
e fino a che quel computo non sarà effettuato,
lo Stato del New Hampshire avrà il diritto
di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts
otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence
uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York
sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania
otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia
dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre.
Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno
seggi vacanti, già organi del Potere esecutivo
indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi.
La Camera dei Rappresentanti eleggerà il
suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà
il potere di mettere in stato di accusa il Presidente
o i membri del Congresso.
Sezione 3. - Il Senato degli Stati Uniti
sarà composto da due Senatori per ogni Stato,
eletti dalla Legislatura locale per un periodo di
sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un
voto.
Immediatamente dopo la riunione successiva alla
prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre
classi, in numero possibilmente eguale. I seggi
dei Senatori della prima classe diverranno vacanti
allo scadere del secondo anno, quelli della seconda
classe allo scadere del quarto anno, quelli della
terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni
due anni venga rieletto un terzo del Senato; e ove
nell'intervallo tra le sessioni della Legislatura
di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per
altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti,
l'Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie
fino alla successiva sessione della Legislatura,
che conferirà i seggi vacanti.
Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto
l'età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino
degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della
elezione, residente nello Stato in cui sarà
eletto.
Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà
Presidente del Senato, ma non avrà voto,
salvo nel caso di pareggio dei voti.
Il Senato nominerà le altre sue cariche,
come pure un Presidente protempore, il quale presiederà
in assenza del Vicepresidente, o quando questi svolga
le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare
nei casi d'impeachment (ossia, in seguito ad accusa
formulata dalla Camera dei Rappresentanti: n.d.t.).
Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno
giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si
debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti,
presiederà il Presidente della Corte Suprema;
nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole
senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Le condanne pronunziate in tali casi non avranno
altro effetto se non di allontanare l'accusato dalla
carica che occupa e di interdirgli, negli Stati
Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di
fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà,
nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad incriminazione,
processo, giudizio e punizione secondo le leggi
ordinarie.
Sezione 4. - La data, i luoghi e le modalità
delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti
saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature;
ma il Congresso federale potrà in qualsiasi
momento emanare o modificare queste norme, salvo
per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono
essere eletti.
Il Congresso si riunirà almeno una volta
all'anno e tale riunione dovrà aver luogo
nel primo lunedì di dicembre, a meno che
non venga fissato per legge un altro giorno.
Sezione 5. - Ciascuna delle due Camere sarà
giudice delle elezioni, delle rielezioni e dei requisiti
dei propri membri. Il numero legale per ciascuna
delle due Camere sarà costituito dalla metà
più uno; qualora non si raggiunga il numero
legale, ciascuna Camera potrà aggiornare
la seduta di giorno in giorno, ed essere autorizzata
a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo
a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa
riterrà di ricorrere.
Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento,
punirà i suoi membri per condotta scorretta,
e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere
ad espulsioni.
Ciascuna Camera redigerà un verbale delle
proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente,
ad eccezione di ciò che crederà debba
rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei
membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione,
saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti,
inseriti a verbale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del
Congresso, potrà, senza il consenso dell'altra,
rinviare la seduta per più di tre giorni,
né spostare in luogo diverso da quello in
cui seggono le due Camere.
Sezione 6. - I Senatori e i Rappresentanti
riceveranno per le loro funzioni un'indennità,
che verrà determinata per legge e pagata
dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo
che per tradimento, fellonia e turbamento della
quiete pubblica, essi potranno essere arrestati,
sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa
o nell'uscirne; né, per i discorsi pronunziati
o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere,
potranno essere sottoposti a interrogatori in alcun
altro luogo.
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo
per cui è stato eletto, potrà essere
chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle
dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito,
o la cui retribuzione ne sia stata aumentata, durante
detto periodo; e nessuno, che abbia un impiego alle
dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere
membro di una delle due Camere anche conservi tale
impiego.
Sezione 7. - Tutti i progetti di legge relativi
all'imposizione di tributi debbono avere origine
nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però,
può concorrervi, come per gli altri progetti
di legge, proponendo emendamenti qualsiasi progetto
di legge che abbia ottenuto l'approvazione del Senato
e della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato,
prima di divenire legge, al Presidente degli Stati
Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà
la firma; in caso contrario, lo rinvierà
con le sue osservazioni alla Camera da cui è
stato proposto, e questa inserirà integralmente
a verbale tali osservazioni e discuterà di
nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione,
due terzi dei membri della Camera interessata si
dichiareranno in favore del progetto, questo sarà
mandato, insieme con le osservazioni del Presidente,
all'altra Camera, da cui verrà discusso in
maniera analoga; e se anche in questa sarà
approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà
valore di legge.
In tali casi, però, i voti di entrambe le
Camere debbono essere espressi con appello nominale,
e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati
nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci
giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui
gli sarà stato presentato, il Presidente
non restituirà un progetto di legge, questo
acquisterà forza di legge come se egli lo
avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi,
non renda impossibile che il progetto stesso gli
sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà
forza di legge.
Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per
i quali sia necessario il concorso delle due Camere
(salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere
sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da
lui approvati prima che entrino in vigore; oppure,
se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati
dai due terzi delle due Camere, conformemente a
quanto prescritto per i progetti di legge.
Sezione 8. - Il Congresso avrà facoltà:
d'imporre e percepire tasse, diritti, imposte e
dazi; .
di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla
difesa comune e al benessere generale degli Stati
Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno,
però, essere uniformi in tutti gli Stati
Uniti;
di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
di regolare il commercio con le altre Nazioni, e
fra i diversi Stati e con le tribù indiane
(c.d. "commerce clause": n.d.t.);
di fissare le norme generali per la naturalizzazione,
e le leggi generali in materia di fallimento negli
Stati Uniti;
di battere moneta, di stabilire il valore della
moneta stessa e di quelle straniere, e di fissare
i vari tipi di pesi e di misure;
di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli
e della moneta corrente degli Stati Uniti;
di stabilire uffici e servizi postali;
di promuovere il progresso della scienza e delle
arti utili, garantendo per periodi limitati agli
autori e agli inventori il diritto esclusivo sui
loro scritti e sulle loro scoperte;
di costituire tribunali di grado inferiore alla
Corte Suprema;
di definire e di punire gli atti di pirateria e
di fellonia compiuti in alto mare, nonché
le offese contro il diritto delle genti;
di dichiarare la guerra, di concedere permessi di
preda e rappresaglia e di stabilire norme relative
alle prede in terra e in mare;
di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma,
però, potrà essere stanziata a questo
scopo per più di due anni;
di creare e mantenere una Marina militare;
di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento
delle forze di terra e di mare;
di provvedere a che la milizia sia convocata per
dare esecuzione alle leggi dell'Unione, per reprimere
le insurrezioni e per respingere le invasioni;
di provvedere a che la milizia sia organizzata,
armata e disciplinata e di disporre di quella parte
di essa che possa essere impiegata al servizio degli
Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina
degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti
secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;
di esercitare esclusivo diritto di legiferare in
qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente
le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati
particolari, e per consenso del Congresso, divenga
sede del governo degli Stati Uniti;
e di esercitare analoga autorità su tutti
i luoghi acquistati, con l'assenso della Legislatura
dello Stato in cui si trovano, per la costruzione
di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri
e di altri edifici di utilità pubblica;
di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per
l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti
gli altri poteri di cui la presente Costituzione
investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri
ed uffici (c.d. "implied powers clause":
n.d.t.).
Sezione 9. - L'immigrazione o l'introduzione
di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti
possono ritenere conveniente di ammettere (leggi
"schiavi": n.d.t.) non potrà essere
vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma può
essere imposta sopra tale introduzione una tassa
o un diritto non superiore ai dieci dollari per
persona.
Il privilegio dell'habeas corpus non sarà
sospeso se non quando, in caso di ribellione o d'invasione,
lo esiga la sicurezza pubblica.
Non potrà essere approvato alcun decreto
di limitazione dei diritti del cittadino, né
alcuna legge penale retroattiva.
Non potrà essere imposto testatico, o altro
tributo diretto, se non in proporzione del censimento
e della valutazione degli averi di ciascuno, che
dovranno essere effettuati come disposto più
sopra nella presente legge.
Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere
stabilito sopra merci esportate da uno qualunque
degli Stati. Nessuna preferenza dovrà essere
data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti
di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le
navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi
porti non potranno essere costrette ad entrare in
quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto.
Nessuna somma dovrà essere prelevata dal
Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati
per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente
un rendiconto regolare delle entrate e delle spese
pubbliche.
Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di
nobiltà; nessuna persona che occupi un posto
retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati
Uniti potrà, senza il consenso del Congresso,
accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli da
un Sovrano, da un Principe o da uno Stato straniero.
Sezione 10. - Nessuno Stato potrà,
concludere trattati, alleanze o patti confederali;
o accordare permessi di preda o rappresaglia; o
battere moneta; o emettere titoli di credito; o
consentire che il pagamento dei debiti avvenga in
altra forma che mediante monete d'oro o d'argento;
o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti
del cittadino, alcuna legge penale retroattiva,
ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni
derivanti da contratti (c.d. "clausola dei
contratti": n.d.t.); o conferire titoli di
nobiltà.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del
Congresso, stabilire imposte o diritti di qualsiasi
genere sulle importazioni e sulle esportazioni,
ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile
per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione;
e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte
le contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle
importazioni e sulle esportazioni sarà a
disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti;
e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione
e a controllo da parte del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del
Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in
base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da
guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni
con altri Stati o con Potenze straniere, o impegnarsi
in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo
così imminente da non ammettere alcun indugio.
ARTICOLO II
Sezione 1. - II Presidente degli Stati Uniti
d'America sarà investito del potere esecutivo.
Egli rimarrà in carica per il periodo di
quattro anni, e la sua elezione e quella del Vicepresidente,
eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel
modo seguente:
Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà
stabilito dai suoi organi legislativi, un numero
di elettori pari al numero complessivo dei Senatori
e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di
mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentante,
però, né alcuna persona che abbia
un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli
Stati Uniti, potrà essere nominato elettore.
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati
e voteranno a scrutinio segreto per due persone,
delle quali una almeno non dovrà appartenere
allo stesso Stato degli elettori. Essi compileranno
una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti
e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa
lista sarà da essi firmata, autenticata e
trasmessa, sotto sigillo, alla sede del governo
degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del
Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del
Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà
le liste autenticate e quindi si procederà
al computo dei voti.
La persona che avrà ottenuto il maggior numero
di voti sarà Presidente, sempre che questo
numero rappresenti la maggioranza del numero totale
degli elettori prescelti: e se vi sarà più
di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con
un eguale numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti
procederà immediatamente a scegliere uno
di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto;
qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza,
la Camera procederà in modo analogo a eleggere
il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto
il maggior numero di voti. Nell'elezione del Presidente,
tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza
di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero
legale sarà costituito a tale scopo dalla
rappresentanza, composta di uno o più membri,
dei due terzi degli Stati, ma per la validità
dell'elezione saranno necessari i voti della meta
più uno di tutti gli Stati. In ogni caso,
dopo l'elezione del Presidente, la persona che abbia
raccolto il maggior numero di voti degli elettori
sarà nominata Vicepresidente. Se due o più
candidati si trovassero con egual numero di voti,
il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente
a scrutinio segreto. Il Congresso può determinare
l'epoca per la designazione degli elettori, e il
giorno in cui questi dovranno dare i loro voti;
giorno che dovrà essere lo stesso per tutti
gli Stati Uniti.
Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque,
cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa
Costituzione sarà adottata, potrà
essere eleggibile alla carica di Presidente, né
potrà essere eleggibile a tale carica chi
non abbia raggiunto l'età di 35 anni e non
sia residente negli Stati Uniti da 14 anni.
In caso di rimozione del Presidente dalla carica,
o di morte, o di dimissioni, o di inabilità
ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla
sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente,
ed il Congresso potrà provvedere mediante
legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni
o di inabilità sia del Presidente che del
Vicepresidente, dichiarando quale pubblico funzionario
dovrà adempiere le funzioni di Presidente,
e tale funzionario le adempirà fino a quando
la causa di inabilità cessi, o venga eletto
il nuovo Presidente.
Il Presidente riceverà per i suoi servizi,
a epoche stabilite, un'indennità, che non
potrà essere aumentata né diminuita
durante il periodo per il quale egli e stato eletto;
ed egli non dovrà percepire durante tale
periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti
o da uno qualsiasi degli Stati.
Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà
fare la seguente dichiarazione, con giuramento o
impegnando la sua parola d'onore: "Giuro, (o
affermo) solennemente che adempirò con fedeltà
all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che
con tutte le mie forze preserverò, proteggerò
e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti".
Sezione 2. - Il Presidente sarà Comandante
in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati
Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando
questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati
Uniti; egli potrà richiedere il parere per
iscritto del principale funzionario di ciascuno
dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo
ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà
anche l'autorità di concedere diminuzioni
di pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro
gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti
di incriminazione da parte della Camera (impeachment).
Egli avrà il potere, su parere e con il consenso
del Senato, di concludere trattati, purché
vi sia l'approvazione di due terzi dei Senatori
presenti; designerà e, su parere e con il
consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori,
gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della
Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari
degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti
disposta con la presente Costituzione, e che debba
essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso
può, mediante legge, devolvere quelle nomine
di funzionari di grado inferiore che riterrà
opportuno al solo Presidente, alle Corti giudiziarie,
ovvero ai capi dei singoli dicasteri.
Il Presidente avrà il potere di assegnare
le cariche che si rendessero vacanti nell'intervallo
tra una sessione e l'altra del Senato, mediante
nomine provvisorie, le quali avranno validità
fino alla fine della sessione successiva.
Sezione 3. - Il Presidente informerà
di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni
dell'Unione e raccomanderà all'esame del
Congresso quei provvedimenti che riterrà
necessari e convenienti; potrà, in contingenze
straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure
una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere
circa la durata dell'aggiornamento, potrà
fissare quella che gli parrà conveniente;
riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici;
avrà cura della piena osservanza delle leggi
e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari
degli Stati Uniti.
Sezione 4. - Il Presidente, il Vicepresidente
e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti
saranno rimossi dall'ufficio ove. in seguito ad
accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di
tradimento. di concussione o di altri gravi reati.
ARTICOLO III
Sezione 1. - II potere giudiziario degli
Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema
e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso
potrà di volta in volta creare e costituire.
I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti
di grado inferiore conserveranno il loro ufficio
finché non se ne renderanno indegni con la
loro condotta (during good behavior), e ad epoche
fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità
che non potrà essere diminuita finche essi
rimarranno in carica.
Sezione 2. - Il potere giudiziario si estenderà
a tutti i casi, di diritto e di equità, che
si presenteranno nell'ambito della presente Costituzione,
delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati
o da stipulare, sotto la loro autorità; a
tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri
rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti
i casi che riguardino l'ammiragliato e la giurisdizione
marittima; alle controversie tra due a più
Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato,
tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di
uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni
di altri Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini
e Stati, cittadini o sudditi stranieri.
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri
rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli
in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema
avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli
altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà
giurisdizione d'appello, sia in diritto che in fatto,
con le eccezioni e norme che verranno fissate dal
Congresso.
Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi
di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti,
dovrà avvenire mediante giuria;
e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove
detti crimini siano stati commessi; quando il crimine
non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il
giudizio si terra nel luogo o nei luoghi che saranno
stati designati per legge dal Congresso.
Sezione 3. - Sarà considerato tradimento
contro gli Stati Uniti soltanto l'aver impugnato
le armi contro di essi, o l'aver fatto causa comune
con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto
e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole
di alto tradimento, se non su testimonianza di due
persone che siano state presenti a uno stesso atto
flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa
in pubblico processo.
II potere di emettere una condanna per alto tradimento
spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento
potrà comportare perdita di diritti per i
discendenti, o confisca di beni se non durante la
vita del colpevole.
ARTICOLO IV
Sezione 1. - In ogni Stato saranno attribuiti
piena fiducia e pieno credito agli atti, ai documenti
pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri
Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi
generali, prescrivere il modo in cui la validità
di tali atti, documenti e procedimenti debba essere
determinata, nonché gli effetti della validità
stessa.
Sezione 2. - I cittadini di ogni Stato hanno
diritto, in ogni altro Stato, a tutti i privilegi
e a tutte le immunità inerenti alla condizione
di cittadini.
Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto
tradimento, di fellonia o di altro crimine e che
si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in
un altro Stato, sarà - su richiesta degli
organi esecutivi dello Stato da cui è fuggita
- consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione
per il reato ad essa imputato.
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio
o di lavoro in uno degli Stati, secondo le leggi
ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro
Stato potrà, in virtù di qualsiasi
legge o regolamento quivi in vigore, essere esentata
da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma,
su richiesta dell'interessato, verrà riconsegnata
alla parte cui tali prestazioni sono dovute.
Sezione 3. - Nuovi Stati potranno essere
ammessi nell'Unione per decisione del Congresso;
ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito
entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già
esistente; e nessuno Stato potrà essere formato
dalla riunione di due o più Stati già
esistenti, o di parte di essi, senza il consenso
delle Legislature degli Stati interessati, oltre
che del Congresso.
Il Congresso avrà l'autorità di disporre
del territorio e delle altre proprietà appartenenti
agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e
le misure che in detto territorio si ritenessero
necessarie. Nessuna disposizione della presente
Costituzione potrà essere interpretata in
modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa
essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei
singoli Stati.
Sezione 4. - Gli Stati Uniti garantiranno
ad ogni Stato dell'Unione la forma di governo repubblicana,
e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione
e - su richiesta degli organi legislativi o del
Potere esecutivo (quando il Legislativo non possa
essere convocato) - contro violenze interne.
ARTICOLO V
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere
lo riterranno necessario, proporrà emendamenti
alla presente Costituzione, oppure, su richiesta
dei due terzi delle Legislature dei vari Stati,
convocherà una Convenzione per proporre gli
emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti
saranno validi a ogni effetto, come parte di questa
Costituzione, allorché saranno stati ratificati
dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai
tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo
in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro
modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso;
tuttavia resta stabilito che nessun emendamento,
prima dell'anno 1808, potrà modificare in
alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione
9 dell'Articolo I, e che nessuno Stato, senza il
suo proprio consenso, potrà essere privato
della parità di rappresentanza nel Senato.
ARTICOLO VI
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte
prima della presente Costituzione saranno validi
per gli Stati Uniti sotto la presente Costituzione,
come lo erano sotto la Confederazione.
La presente Costituzione e le leggi degli Stati
Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa,
e tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno,
sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno
la legge suprema del Paese (the supreme Law of the
Land); e i giudici di ogni Stato saranno tenuti
a conformarsi ad essi, quali che possano essere
le disposizioni in contrario nella Costituzione
o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati,
i membri delle Legislature dei singoli Stati e tutti
i rappresentanti del Potere esecutivo e di quello
giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni
singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e
con dichiarazione sul loro onore, a difendere la
presente Costituzione; ma nessuna professione di
fede religiosa sarà mai imposta come necessaria
per coprire un ufficio od una carica pubblica degli
Stati Uniti.
ARTICOLO VII
La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati
sarà sufficiente a far entrare in vigore
la presente Costituzione negli Stati che l'abbiano
in tal modo ratificata.
Redatto in Assemblea per unanime consenso degli
Stati presenti, il giorno diciassettesimo del settembre
dell'anno del Signore 1787, e dodicesimo dell'indipendenza
degli Stati Uniti d'America. In fede di che abbiamo
qui sotto apposto le nostre firme.
EMENDAMENTI
I (1791)
Il Congresso non potrà fare alcuna legge
per il riconoscimento di qualsiasi religione, o
per proibirne il libero culto; o per limitare la
libertà di parola o di stampa; o il diritto
che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica
e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione
di torti subiti.
II (1791)
Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato
libero una ben ordinata milizia, il diritto dei
cittadini di tenere e portare armi non potrà
essere violato.
III (1791)
Nessun soldato, in tempo di pace, potrà
essere alloggiato in una casa privata senza il consenso
del proprietario; né potrà esserlo
in tempo di guerra, se non nei modi che verranno
prescritti per legge.
IV (1791)
Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza
per quanto riguarda la loro persona, la loro casa,
le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni
e sequestri ingiustificati, non potrà essere
violato; e nessun mandato giudiziario potrà
essere emesso, se non in base a fondate supposizioni,
appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione
sull'onore e con descrizione specifica del luogo
da perquisire, e delle persone da arrestare o delle
cose da sequestrare.
V (1791)
Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato
che comporti la pena capitale, o comunque infamante,
se non per denuncia o accusa fatta da una grande
giuria, a meno che il reato non sia compiuto da
individui appartenenti alle forze di terra o di
mare, o alla milizia, quando questa si trovi in
servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo
pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto
due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento
che comprometta la sua vita o la sua integrità
fisica; né potrà essere obbligato,
in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé
medesimo, ne potrà essere privato della vita,
della libertà o della proprietà, se
non in seguito a regolare procedimento legale (without
due process of law); e nessuna proprietà
potrà essere destinata ad un uso pubblico,
senza un giusto indennizzo.
VI (1791)
In ogni processo penale, l'accusato
avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente
e pubblicamente da una giuria imparziale dello Stato
e del distretto in cui il reato e stato commesso
(i limiti del quale distretto saranno stati precedentemente
determinati per legge); e avrà diritto di
essere informato della natura e del motivo dell'accusa;
di esser messo a confronto con i testimoni a suo
favore, e di farsi assistere da un avvocato per
la sua difesa.
VII (1791)
Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma
della common law, il diritto al giudizio a mezzo
di giuria sarà mantenuto ogni volta che l'oggetto
della controversia superi il valore di venti dollari;
e nessun fatto giudicato da una giuria potrà
essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra
Corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme
della common law.
VIII (1791)
Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né
imporre ammende eccessive, né infliggere
pene crudeli e inusitate.
IX (1791)
L'enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione
non potrà essere interpretata in modo che
ne rimangano negati o menomati altri diritti mantenuti
dai cittadini.
X (1791)
I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati
Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati
ai rispettivi Stati, ovvero al popolo (c.d. "clausola
dei poteri residui": n.d.t.).
XI (1798)
Il Potere giudiziario federale degli Stati Uniti
non potrà essere chiamato a decidere in qualsivoglia
processo, di diritto o di equità, iniziato
o perseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini
di un altro Stato o da sudditi di un qualsiasi Stato
estero.
XII (1804)
Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi
Stati e procederanno con voto a scrutinio segreto
alla nomina del Presidente e del Vicepresidente,
uno dei quali almeno non dovrà essere abitante
delle stesso Stato degli elettori; questi designeranno
in una scheda la persona per cui votano come Presidente
e in una scheda distinta quella per cui votano come
Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutte
le persone designate per la Vicepresidenza, e del
numero di voti da ciascuna raccolti: tali liste
saranno dagli elettori firmate, autenticate, e trasmesse,
sigillate, alla sede del governo degli Stati Uniti,
indirizzate al Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, presenti le due Camere,
aprirà tutti i verbali e si procederà
al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto
il maggior numero di suffragi per la Presidenza,
sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti
la maggioranza del numero totale degli elettori
riuniti. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza,
la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente
il Presidente, per scrutinio segreto fra i tre candidati
che avranno ottenuto per la Presidenza il maggior
numero di voti. Ma, in questa scelta del Presidente,
i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza
di ciascuno Stato un solo voto. Il numero legale
per questo scrutinio sarà costituito dalla
rappresentanza di due terzi degli Stati, composta
di uno o più membri, e la maggioranza di
tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta.
Se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà,
il Presidente, allorché questa scelta le
sia devoluta, prima del quarto giorno del seguente
mese di marzo, il Vicepresidente fungerà
da Presidente, come nel caso di decesso o d'altra
incapacità costituzionale del Presidente.
Colui che ottiene un maggior numero di suffragi
per la Vicepresidenza, sarà Vicepresidente,
sempre che tale numero rappresenti la maggioranza
del numero totale degli elettori riuniti; e se nessuno
raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà
il Vicepresidente fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti: la presenza
dei due terzi dei Senatori e la maggioranza del
numero totale sono necessarie per questa scelta.
Peraltro, nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile
alla carica di Presidente, sarà eleggibile
a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.
XIII (1865)
Sezione I. - Né schiavitù,
né servitù involontaria potranno sussistere
negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla
loro giurisdizione, se non per punizione di un crimine
per il quale l'imputato sia stato debitamente condannato.
Sezione 2. - II Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per imporre l'osservanza
di questo articolo.
XIV (1868)
Sezione 1. - Tutte le persone nate o naturalizzate
negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione
sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in
cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà
vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi
o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti;
così pure nessuno Stato priverà alcuna
persona della vita, della libertà, o della
proprietà se non in seguito a regolare procedimento
legale (without due process of law), né rifiuterà
a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione
l'eguale protezione delle leggi (the equal protection
of the laws).
Sezione 2. - I Rappresentanti saranno ripartiti
fra i diversi Stati in proporzione alla popolazione
di questi, computando la totalità degli abitanti
di ciascuno Stato, ad esclusione degli indiani non
tassati. Ma se il diritto di voto in una qualsiasi
elezione per la scelta degli elettori del Presidente
e del Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei Rappresentanti
al Congresso, o dei rappresentanti del Potere esecutivo
e giudiziario di uno Stato o dei membri della sua
Legislatura, è rifiutato ad alcuni degli
abitanti maschi di tale Stato che abbiano compiuto
ventuno anni d'età e siano cittadini degli
Stati Uniti, o se questo diritto è ristretto
in qualsiasi modo, ove non sia per avere partecipato
a una ribellione o per altro crimine, la base della
rappresentanza di questo Stato sarà ridotta
in proporzione al numero dei cittadini che saranno
stati esclusi, confrontato con il numero totale
dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano
compiuto i ventuno anni di età.
Sezione 3. - Non potrà essere Senatore
né Rappresentante al Congresso, né
elettore del Presidente o del Vicepresidente, né
ricoprire alcun impiego civile o militare dipendente
dagli Stati Uniti o da qualche Stato chi, avendo
antecedentemente - come membro del Congresso pubblico
funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura
di uno Stato, o rappresentante del Potere esecutivo
o giudiziario di uno Stato - prestato giuramento
di difendere la Costituzione degli Stati Uniti,
abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione
contro la Nazione stessa, o prestato aiuto od assistenza
ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col
voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera,
eliminare questo motivo di incapacità.
Sezione 4. - La validità del debito
pubblico degli Stati Uniti, contratto secondo la
legge, compresi i debiti derivanti dal pagamento
di pensioni e ricompense in ragione di servigi resi
per la repressione di insurrezioni o ribellioni,
non potrà mai essere messa in discussione.
Ma né gli Stati Uniti, né alcuno Stato
potranno prendere a loro carico, o pagare alcun
debito, o alcuna obbligazione contratti per venire
in aiuto alla insurrezione o ribellione contro gli
Stati Uniti, né alcuna indennità reclamata
per la perdita o l'emancipazione di alcuno schiavo;
tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami per simili
titoli saranno tenuti per illegali e nulli.
Sezione 5. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per l'applicazione
di questo articolo.
XV (1870)
Sezione 1. - Il diritto di voto spettante
ai cittadini degli Stati Uniti non potrà
essere negato né limitato dagli Stati Uniti,
né da alcuno Stato, per ragioni di razza
o di precedente condizione servile.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per l'applicazione
di questo articolo.
XVI (1913)
Il Congresso avrà la facoltà di stabilire
ed esigere imposte sui redditi derivanti da qualunque
fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza
dover tenere conto di alcun censimento o valutazione.
XVII (1913)
Il Senato degli Stati Uniti sarà composto
di due Senatori per ciascuno Stato, eletti dalla
popolazione di questo per la durata di sei anni:
e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto.
Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli
stessi requisiti richiesti per essere elettori del
più numeroso dei due rami della Legislatura
dello Stato.
Allorché nel Senato dovesse rendersi vacante
uno dei seggi spettanti ad uno Stato, il Potere
esecutivo di quello Stato ordinerà che si
proceda alle elezioni per la copertura del seggio
vacante; a meno che la Legislatura dello Stato in
parola non autorizzi il Potere esecutivo locale
a procedere a nomine provvisorie, valide sino a
che il popolo non provveda a coprire la vacanza
con elezioni da tenersi quando la Legislatura stessa
disponga.
Il presente emendamento non dovrà essere
interpretato nel senso che possa influire sull'elezione
o la permanenza in carica di un qualunque Senatore
prescelto prima che l'emendamento stesso entri a
far parte integrante della Costituzione.
XVIII (1920)
Sezione l. - A partire da un anno dopo la
ratifica del presente articolo, e per effetto del
medesimo, sono vietati entro i confini degli Stati
Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto
a scopo di consumo dei liquori nocivi, nonché
l'importazione e l'esportazione dei medesimi da
e per il territorio degli Stati Uniti e di tutte
le regioni soggette alla loro giurisdizione.
Sezione 2. - Il Congresso ed i vari Stati
sono autorizzati a emanare le norme necessarie per
l'applicazione del presente articolo.
Sezione 3. - Il presente articolo non sarà
valido, sinché non sarà stato ratificato
dagli organi legislativi dei singoli Stati quale
emendamento alla Costituzione, come previsto da
quest'ultima entro sette anni dalla data in cui
esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli
Stati per tale ratifica.
XIX (1920)
Il diritto di voto conferito ai cittadini degli
Stati Uniti non potrà essere negato o limitato
dagli Stati Uniti o da uno degli Stati in considerazione
del sesso.
Il Congresso è incaricato di emanare le norme
necessarie per l'applicazione di questo articolo.
XX (1933)
Sezione 1. - La durata in carica del Presidente
e del Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno
del 20 gennaio, mentre la durata in carica dei Senatori
e dei Rappresentanti cesserà alle dodici
del giorno 3 gennaio degli anni in cui avrebbero
dovuto scadere i rispettivi mandati se il presente
articolo non fosse stato ratificato; alle stesse
date entreranno in carica i loro successori.
Sezione 2. - Il Congresso si riunirà
almeno una volta all'anno, e la sessione dovrà
aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno
che il Congresso stesso non fissi per legge un altro
giorno.
Sezione 3. - Se all'epoca fissata per l'inizio
del mandato presidenziale il Presidente eletto fosse
deceduto, il Vicepresidente diverrà Presidente.
Se non si fosse proceduto alla designazione di un
Presidente, prima del momento fissato per l'inizio
del mandato, o se il Presidente eletto non avesse
dimostrato di possedere i requisiti necessari, il
Vicepresidente fungerà da Presidente sino
a quando non sia stato proclamato formalmente un
Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente
eletto, né un Vicepresidente eletto avessero
dimostrato di possedere i requisiti necessari, il
Congresso provvederà per legge ad indicare
chi dovrà fungere da Presidente o il modo
in cui dovrà essere designata la persona
che dovrà fungere da Presidente; la persona
così designata eserciterà le funzioni
presidenziali sino a quando non vengano formalmente
proclamati un Presidente od un Vicepresidente.
Sezione 4. - Il Congresso può, con
legge, prendere i provvedimenti necessari nel caso
di morte di una delle persone tra le quali la Camera
dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove il
diritto di scelta le sia devoluto, e per il caso
di morte di una delle persone tra le quali il Senato
sceglie il Vicepresidente, ove il diritto di scelta
gli sia devoluto.
Sezione 5. - Le Sezioni 1) e 2) entreranno
in vigore il 15 ottobre successivo alla ratifica
del presente articolo.
Sezione 6. - Il presente articolo non sarà
valido sinché non sarà stato ratificato
come emendamento alla Costituzione dalle Legislature
di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla
data in cui esso sarà sottoposto alla loro
approvazione.
XXI (1933)
Sezione 1. - L'articolo XVIII di emendamento
alla Costituzione degli Stati Uniti e abrogato.
Sezione 2. - Il trasporto o l'importazione
in qualunque Stato, Territorio o Possedimento degli
Stati Uniti dei liquori nocivi a scopo di vendita
o di consumo, in violazione delle leggi ivi vigenti,
sono vietati con il presente articolo.
Sezione 3. - Il presente articolo non sarà
valido finche non sarà ratificato come emendamento
alla Costituzione, e, come da questa previsto, dalle
Convenzioni (Conventions) elette nei vari Stati,
entro sette anni dalla data in cui sara sottoposto
dal Congresso agli Stati stessi per la ratifica.
XXII (1951)
Nessuno potrà essere eletto per più
di due volte alla carica presidenziale e nessuno,
che abbia occupato tale carica o abbia esercitato
le funzioni di Presidente per più di due
anni durante il mandato di un altro Presidente eletto,
potrà essere eletto per più di una
volta alla carica presidenziale. Questo articolo
non si applicherà al Presidente che era in
carica al momento in cui l'articolo stesso veniva
proposto dal Congresso e non impedirà a colui,
che occupi la carica di Presidente o funga da Presidente
nel corso del mandato durante il quale questo articolo
entra in vigore, di occupare tale carica o esercitarne
le funzioni per il restante periodo del mandato
stesso.
XXIII (1961)
Sezione 1. - Il Distretto ove si trova stabilita
la sede del governo degli Stati Uniti eleggerà,
secondo la procedura che verrà determinata
dal Congresso, un numero di elettori del Presidente
e del Vicepresidente pari al numero totale dei Senatori
e dei Rappresentanti al Congresso, cui il Distretto
medesimo avrebbe diritto, se fosse costituito in
Stato, ma tale numero non potrà superare
in alcun caso quello degli elettori designati dallo
Stato meno popoloso dell'Unione; gli elettori stessi
si uniranno a quelli designati dagli Stati e saranno
considerati, ai fini dell'elezione del Presidente
e del Vicepresidente, come designati da uno Stato;
essi si riuniranno nel territorio del Distretto
e adempiranno i doveri loro assegnati dal XII emendamento.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per imporre l'osservanza
di questo articolo.
XXIV (1964)
Sezione 1. - Il diritto dei cittadini degli
Stati Uniti ad essere iscritti nelle liste elettorali
per le elezioni, sia primarie sia di qualsiasi altra
natura, del Presidente e del Vicepresidente, degli
elettori presidenziali e dei Senatori e dei Rappresentanti
al Congresso non sarà rifiutato o limitato,
né dagli Stati Uniti né da qualsiasi
singolo Stato, per il motivo che l'interessato non
abbia pagato una tassa elettorale (poll tax) o qualsiasi
altra tassa.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per imporre l'osservanza
di questo articolo.
XXV (1967)
Sezione 1. - In caso di rimozione dalla
carica, di morte o di dimissioni del Presidente,
il Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà
Presidente.
Sezione. 2. - In caso di vacanza della Vicepresidenza,
il Presidente nomina un nuovo Vicepresidente, che
prende possesso della carica dopo che le Camere
ne abbiano ratificato la nomina a maggioranza assoluta
dei propri componenti.
Sezione 3. - Se il Presidente comunica,
per iscritto, al Presidente pro tempore del Senato
ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti
di non essere in grado di esercitare i poteri e
i doveri del suo ufficio, i medesimi vengono, allora,
esercitati dal Vicepresidente degli Stati Uniti,
in qualità di Presidente supplente, fino
a che il Presidente comunichi, per iscritto, agli
anzidetti organi di essere in grado di riassumere
le proprie funzioni.
Sezione 4. - Se il Vicepresidente e la maggioranza
dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali,
o di un altro organo designato con legge dal Congresso,
comunicano per iscritto al Presidente pro tempore
del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti
che il Presidente non è in grado di esercitare
i poteri e i doveri del suo ufficio, questi sono
allora immediatamente assunti dal Vicepresidente,
in qualità di Presidente supplente.
Ma se, in seguito, il Presidente trasmette al Presidente
pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera
dei Rappresentanti una dichiarazione scritta, attestante
che non sussiste più alcuna sua incapacità
al riguardo, allora egli può riassumere i
poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che, entro
quattro giorni, il Vicepresidente e la maggioranza
dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali,
o di un altro organo designato con legge dal Congresso,
inviino a loro volta una dichiarazione scritta al
Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker
della Camera dei Rappresentanti attestante che il
Presidente non è in grado di esercitare i
poteri e i doveri del suo ufficio. In tal caso il
Congresso assumerà una decisione al riguardo,
riunendosi entro quarantott'ore a tale scopo se
non si troverà in sessione. Se al termine
di ventun giorni dal ricevimento della seconda dichiarazione,
ovvero al termine di ventun giorni dalla data di
convocazione qualora il Congresso non sia in sessione,
entrambe le Camere si pronuncino per la permanenza
dell'impedimento del Presidente, colla maggioranza
dei due terzi dei propri componenti, il Vicepresidente
continuerà, allora, ad adempiere le funzioni
di Vicepresidente supplente; in caso contrario,
il Presidente riassumerà immediatamente i
poteri e i doveri del suo ufficio.